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Document 32012R1016

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

    GU L 307 del 7.11.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1016/oj

    7.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 307/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2012 DEL CONSIGLIO

    del 6 novembre 2012

    che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

    (2)

    In conformità della decisione 2012/687/PESC del Consiglio, del 6 novembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2), un’altra entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’entità di cui all’allegato del presente regolamento è aggiunta alla parte I, sezione B, dell’elenco riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

    (2)  Cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

    B.   Entità

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    National Iranian Oil Company Nederland (alias: NIOC Netherlands Representation Office)

    Blaak 512, 3011 TA e Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Paesi Bassi.

    Tel. +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

    http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

    Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

    7.11.2012


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