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Document 32012R1016
Council Implementing Regulation (EU) No 1016/2012 of 6 November 2012 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
GU L 307 del 7.11.2012, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
7.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2012 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2012
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
In conformità della decisione 2012/687/PESC del Consiglio, del 6 novembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2), un’altra entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’entità di cui all’allegato del presente regolamento è aggiunta alla parte I, sezione B, dell’elenco riportato nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1
B. Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
National Iranian Oil Company Nederland (alias: NIOC Netherlands Representation Office) |
Blaak 512, 3011 TA e Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Paesi Bassi. Tel. +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308. http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm. |
Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC). |
7.11.2012 |