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Document 32010D0688

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 ottobre 2010 , che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 294 del 12.11.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2010/688/oj

12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/12


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2010

che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2010/688/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 10 dicembre 2009 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esonerare alcuni soggetti passivi dall’imposta sul valore aggiunto (IVA). Tale misura consentirebbe di continuare ad esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(2)

Con lettera dell’11 gennaio 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 12 gennaio 2010 la Commissione ha comunicato all’Italia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

Gli Stati membri possono applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura da prorogare reca una deroga all’articolo 285 di detta direttiva, nella sua applicazione all’Italia, solo in quanto la soglia del volume d’affari annuo prevista dal regime è superiore alla soglia di 5 000 EUR.

(4)

Con la decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), l’Italia era stata autorizzata, nell’ambito di una misura di deroga, a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR fino al 31 dicembre 2010. Dato che la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese, mentre queste ultime sono ancora libere di scegliere il regime IVA normale a norma dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato.

(5)

Nella proposta del 29 ottobre 2004 di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha incluso disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare il massimale del volume d’affari annuo per la franchigia d’imposta fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di attualizzare annualmente l’importo. La richiesta di proroga presentata dall’Italia è conforme alla suddetta proposta.

(6)

Secondo i dati forniti dall’Italia, la misura ha comportato una riduzione stimata dell’importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale inferiore allo 0,2 %.

(7)

La deroga non incide sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR.

L’Italia è autorizzata ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della notifica.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o fino al 31 dicembre 2013, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHOUPPE


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13.


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