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Document 32010D0264

2010/264/: Decisione della Commissione, del 4 maggio 2010 , relativa alla domanda di autorizzazione presentata dalla Bulgaria per adottare misure di salvaguardia in deroga agli obblighi di cui alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione [notificata con il numero C(2010) 2688]

GU L 113 del 6.5.2010, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/264/oj

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2010

relativa alla domanda di autorizzazione presentata dalla Bulgaria per adottare misure di salvaguardia in deroga agli obblighi di cui alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

[notificata con il numero C(2010) 2688]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2010/264/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (1), in particolare l’articolo 36,

vista la domanda della Bulgaria,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (2), mira a limitare le emissioni nell’atmosfera del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi di azoto (NOx) e delle polveri rilasciati da impianti di combustione aventi una potenza termica stimata pari o superiore a 50 megawatt (MW). A tal fine la direttiva fissa valori limite di emissione per tali impianti come pure obblighi in materia di comunicazione e monitoraggio. Per gli impianti esistenti i valori limite di emissione si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE, taluni impianti esistenti possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione. A tal fine è tuttavia essenziale che il gestore di un impianto esistente comunichi all’autorità competente il suo impegno a non far funzionare l’impianto per più di 20 000 ore operative tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015. Agli impianti che beneficiano dell’esenzione non si applicano i valori limite di emissione stabiliti dalla direttiva.

(3)

Nel corso dei negoziati di adesione la Bulgaria ha ottenuto di poter esentare dall’applicazione dei valori limite di emissione di cui alla direttiva 2001/80/CE quattro impianti di combustione (centrali termiche «Varna», «Bobov dol», «Ruse East» e «Lukoil Neftochim»).

(4)

Con lettera del 31 dicembre 2009 la Bulgaria ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a invocare l’articolo 36 dell’atto di adesione per adottare, fino al 31 dicembre 2014, misure di salvaguardia in relazione a cinque impianti di combustione («Bobov dol», Brikel SJSC, Maritza 3 SJSC, «Republika» e «Sliven»).

(5)

La centrale termica «Bobov dol» beneficia di un’esenzione ai sensi del trattato di adesione per due unità, fino rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2014; la terza unità avrebbe dovuto conformarsi alle disposizioni della direttiva 2001/80/CE a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(6)

Gli impianti Brikel SJSC e Maritza 3 SJSC sono esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE e pertanto non possono funzionare per più di 20 000 ore operative tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015.

(7)

Nella loro domanda le autorità bulgare fanno riferimento a difficoltà economiche che avrebbero determinato forti ritardi nella realizzazione degli investimenti necessari per migliorare o sostituire gli impianti in oggetto. Non potendo soddisfare i requisiti della direttiva 2001/80/CE nei tempi previsti (ai sensi della direttiva 2001/80/CE o del trattato di adesione), gli impianti in oggetto dovrebbero pertanto cessare l’operatività. Secondo la domanda presentata dalla Bulgaria una tale eventualità metterebbe a rischio le forniture di energia elettrica e termica nella Bulgaria sudorientale e sudoccidentale. Ciò comporterebbe inoltre la chiusura delle miniere adiacenti, il cui funzionamento dipende dalla domanda di carbone degli impianti di combustione.

(8)

L’articolo 36 dell’atto di adesione riguarda esclusivamente difficoltà gravi derivanti dall’applicazione delle norme sul mercato interno da parte del nuovo Stato membro per proprio conto o per conto di altri Stati membri e ha l’obbiettivo di alleggerire temporaneamente gli effetti di tali norme sull’economia del paese; esso non consente tuttavia deroghe all’acquis della UE in altri settori quali la legislazione ambientale.

(9)

Le difficoltà avanzate dalla Bulgaria non dipendono dall’applicazione di norme UE sul mercato interno ma riguardano l’obbligo di rispettare la legislazione UE in materia di ambiente. Non si tratta di difficoltà di breve termine emerse nei tre anni successivi all’adesione della Bulgaria alla UE in quanto esistevano già al momento della stesura dell’atto di adesione e dell’allegato VI, relativo a misure transitorie applicabili alla Bulgaria, comprese quelle relative alla direttiva 2001/80/CE.

(10)

La domanda della Bulgaria non rientra pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 36 dell’atto di adesione e dovrebbe essere respinta in quanto non ammissibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di autorizzazione presentata dalla Bulgaria per adottare misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 36 dell’atto di adesione e ottenere un’esenzione dagli obblighi di cui alla direttiva 2001/80/CE è respinta.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

(2)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.


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