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Document 32003R1248

Regolamento (CE) n. 1248/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 295a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

GU L 174 del 12.7.2003, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1248/oj

32003R1248

Regolamento (CE) n. 1248/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 295a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 12/07/2003 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE) n. 1248/2003 della Commissione

dell'11 luglio 2003

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 295a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999(4), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinazione.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 295a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

(4) GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

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