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Document 31995D0160

95/160/CE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito

GU L 105 del 9.5.1995, p. 40–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/09/2003; abrogato da 32003D0644

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/160/oj

31995D0160

95/160/CE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 09/05/1995 pag. 0040 - 0043


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1995 che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito (95/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 2,

considerando che la Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per il pollame riproduttore e per i pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito;

considerando che occorre fissare garanzie equivalenti a quelle applicate dalla Finlandia e dalla Svezia in virtù del loro programma operativo;

considerando che le garanzie complementari devono fondarsi segnatamente sull'esecuzione di un esame microbiologico del pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia;

considerando che in quest'ambito è necessario prevedere norme differenti per il pollame riproduttore e per i pulcini di un giorno;

considerando che è opportuno definire le norme relative a detto esame microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché il metodo microbiologico con cui effettuare l'analisi dei campioni;

considerando che dette garanzie non devono applicarsi ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia;

considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il pollame riproduttore destinato alla Finlandia e alla Svezia deve essere sottoposto ad un test microbiologico per campionatura effettuato nel branco di origine.

Articolo 2

Il test microbiologico di cui all'articolo 1 deve essere effettuato conformemente a quanto disposto all'allegato I.

Articolo 3

1. Il pollame da riproduzione destinato alla Finlandia e alla Svezia deve essere accompagnato dall'attestato definito nell'allegato II.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può - accompagnare il certificato modello 3 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure - essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

Articolo 4

I pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito e destinati alla Finlandia e alla Svezia devono essere nati da uova da cova provenienti da pollame riproduttore sottoposto al test di cui all'articolo 2.

Articolo 5

1. I pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito e destinati alla Finlandia e alla Svezia devono essere accompagnati dall'attestato di cui all'allegato III.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può - accompagnare il certificato modello 2 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure - essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

Articolo 6

Le garanzie complementari previste dalla presente decisione non sono applicabili ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia secondo la procedura prevista all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE.

Articolo 7

Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate prima del 31 dicembre 1996. Tale esame sarà basato su una relazione riguardante l'esperienza nel frattempo acquisita, predisposta dalla Finlandia e dalla Svezia e presentata prima del 30 settembre 1996.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Norme generali Il branco di origine deve essere tenuto in isolamento per un periodo di 15 giorni.

Il test microbiologico deve comprendere tutti i sierotipi di salmonelle.

2. Metodo di campionatura e numero di campioni da prelevare Il metodo di campionatura e il numero di campioni da prelevare sono quelli previsti all'allegato III, sezione I, punto A2, lettere b) e c) e punto B della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezione e intossicazioni alimentari (1).

3. Test microbiologico per l'esame dei campioni L'isolamento delle salmonelle deve essere effettuato conformemente al metodo standard dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579: 1993.

ALLEGATO II

ATTESTATO

Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che il pollame riproduttore è stato sottoposto, con esito negativo, all'esame previsto dalla decisione 95/160/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di pollame riproduttore e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito.

Fatto a , il Firma Timbro Nome e cognome (in lettere maiuscole) Qualifica

ALLEGATO III

ATTESTATO

Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che i pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito sono nati da riproduttori sottoposti, con esito negativo, all'esame previsto dalla decisione 95/160/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di pollame riproduttore e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito.

Fatto a , il Firma Timbro Nome e cognome (in lettere maiuscole) Qualifica

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