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Document 31995D0160
95/160/EC: Commission Decision of 21 April 1995 establishing additional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of breeding poultry and day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry
95/160/CE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito
95/160/CE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito
GU L 105 del 9.5.1995, p. 40–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/09/2003; abrogato da 32003D0644
95/160/CE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito
Gazzetta ufficiale n. L 105 del 09/05/1995 pag. 0040 - 0043
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1995 che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito (95/160/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 2, considerando che la Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per il pollame riproduttore e per i pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito; considerando che occorre fissare garanzie equivalenti a quelle applicate dalla Finlandia e dalla Svezia in virtù del loro programma operativo; considerando che le garanzie complementari devono fondarsi segnatamente sull'esecuzione di un esame microbiologico del pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia; considerando che in quest'ambito è necessario prevedere norme differenti per il pollame riproduttore e per i pulcini di un giorno; considerando che è opportuno definire le norme relative a detto esame microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché il metodo microbiologico con cui effettuare l'analisi dei campioni; considerando che dette garanzie non devono applicarsi ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia; considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il pollame riproduttore destinato alla Finlandia e alla Svezia deve essere sottoposto ad un test microbiologico per campionatura effettuato nel branco di origine. Articolo 2 Il test microbiologico di cui all'articolo 1 deve essere effettuato conformemente a quanto disposto all'allegato I. Articolo 3 1. Il pollame da riproduzione destinato alla Finlandia e alla Svezia deve essere accompagnato dall'attestato definito nell'allegato II. 2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può - accompagnare il certificato modello 3 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure - essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino. Articolo 4 I pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito e destinati alla Finlandia e alla Svezia devono essere nati da uova da cova provenienti da pollame riproduttore sottoposto al test di cui all'articolo 2. Articolo 5 1. I pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito e destinati alla Finlandia e alla Svezia devono essere accompagnati dall'attestato di cui all'allegato III. 2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può - accompagnare il certificato modello 2 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure - essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino. Articolo 6 Le garanzie complementari previste dalla presente decisione non sono applicabili ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia secondo la procedura prevista all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE. Articolo 7 Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate prima del 31 dicembre 1996. Tale esame sarà basato su una relazione riguardante l'esperienza nel frattempo acquisita, predisposta dalla Finlandia e dalla Svezia e presentata prima del 30 settembre 1996. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO I 1. Norme generali Il branco di origine deve essere tenuto in isolamento per un periodo di 15 giorni. Il test microbiologico deve comprendere tutti i sierotipi di salmonelle. 2. Metodo di campionatura e numero di campioni da prelevare Il metodo di campionatura e il numero di campioni da prelevare sono quelli previsti all'allegato III, sezione I, punto A2, lettere b) e c) e punto B della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezione e intossicazioni alimentari (1). 3. Test microbiologico per l'esame dei campioni L'isolamento delle salmonelle deve essere effettuato conformemente al metodo standard dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579: 1993. ALLEGATO II ATTESTATO Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che il pollame riproduttore è stato sottoposto, con esito negativo, all'esame previsto dalla decisione 95/160/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di pollame riproduttore e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito. Fatto a , il Firma Timbro Nome e cognome (in lettere maiuscole) Qualifica ALLEGATO III ATTESTATO Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che i pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito sono nati da riproduttori sottoposti, con esito negativo, all'esame previsto dalla decisione 95/160/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di pollame riproduttore e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito. Fatto a , il Firma Timbro Nome e cognome (in lettere maiuscole) Qualifica