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Document 31994R2658

    REGOLAMENTO (CE) N. 2658/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli d' importazione e d' esportazione nel settore dei cereali e del riso

    GU L 284 del 1.11.1994, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2658/oj

    31994R2658

    REGOLAMENTO (CE) N. 2658/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli d' importazione e d' esportazione nel settore dei cereali e del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 284 del 01/11/1994 pag. 0024 - 0025
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0132
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0132


    REGOLAMENTO (CE) N. 2658/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

    considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1755/94 (6), prevede il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso;

    considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi istituzionali del frumento duro sono stati allineati su quelli degli altri cereali; che pertanto occorre rivedere il tasso della cauzione prevista per i titoli di esportazione relativi ai prodotti di cui al codice NC 1103 11 10, tenendo conto del coefficiente di trasformazione specifico per le semole;

    considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 891/89;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 12

    Il tasso della cauzione relativa ai titoli rilasciati per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:

    a) 0,60 ECU per tonnellata, se si tratta di titoli d'importazione o d'esportazione per i quali il prelievo all'importazione, la restituzione o il prelievo all'esportazione non sono stati fissati in anticipo;

    b) se si tratta di titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo:

    - 16 ECU per tonnellata per i prodotti appartenenti ai codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 10, 1001 10 90, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 e 1008,

    - 23 ECU per tonnellata per i prodotti appartenenti al codice NC 1006 (escluso il codice NC 1006 10 10),

    - 4 ECU per tonnellata per gli altri prodotti;

    c) 38 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo sono stati fissati anticipatamente. Per le esportazioni verso i paesi ACP realizzate sulla scorta di un titolo con un periodo di validità speciale a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, la cauzione è fissata a 18 ECU per tonnellata;

    d) 25 ECU per tonnellata per i prodotti appartenenti al codice NC 1103 11 10, se si tratta di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione sono stati fissati in anticipo. Per le esportazioni nei paesi ACP, eseguite avvalendosi di un titolo con validità speciale a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, la cauzione è fissata a 18 ECU per tonnellata;

    e) 23 ECU per tonnellata per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi i prodotti appartenenti al codice NC 1107, se si tratta di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo sono stati fissati anticipatamente. Per le esportazioni verso i paesi ACP, realizzate sulla scorta di un titolo con un periodo di validità speciale a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, la cauzione è fissata a 10 ECU per tonnellata;

    f) 18 ECU per tonnellata per i prodotti appartenenti al codice NC 1107 se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione sono stati fissati anticipatamente.

    Tuttavia, per i titoli rilasciati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, la cauzione ammonta a:

    - 28 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1o gennaio al 30 aprile,

    - 38 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1o luglio al 31 dicembre. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

    (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

    (4) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

    (5) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

    (6) GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 7.

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