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Document 31994R1509
Commission Regulation (EC) No 1509/94 of 29 June 1994 amending Regulation (EEC) No 3472/85 on the buying-in and storage of olive oil by intervention agencies
Regolamento (CE) n. 1509/94 della Commissione del 29 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
Regolamento (CE) n. 1509/94 della Commissione del 29 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
GU L 162 del 30.6.1994, p. 31–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/1994
Regolamento (CE) n. 1509/94 della Commissione del 29 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1994 pag. 0031 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0193
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0193
REGOLAMENTO (CE) N. 1509/94 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che nel quadro di una politica intesa a promuovere la qualità dei prodotti è opportuno elevare i requisiti qualitativi necessari per il conferimento dei prodotti all'intervento; che a tal fine è opportuno escludere dall'intervento gli oli lampanti con un'acidità superiore a 6 gradi ritoccando leggermente le riduzioni per tenere maggiormente conto della realtà del mercato; che, ai fini di una corretta gestione dell'intervento, è altresì necessario un ritocco delle maggiorazioni per gli oli di qualità migliore che, di norma, devono trovare uno sbocco sul mercato; che, per una maggiore stabilità del mercato, è opportuno modificare la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni in due tappe; considerando che per garantire un migliore controllo qualitativo dell'olio offerto all'intervento è necessario completare i metodi di analisi da utilizzare; considerando che, date le analisi che è necessario effettuare per gli oli vergini diversi dagli oli lampanti, è opportuno mantenere un termine supplementare di pagamento per tali tipi di olio; considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3) è modificato come segue: 1) all'articolo 1, secondo comma, i termini « non superiore all'8 % » sono sostituiti dai termini « non superiore al 6 % »; 2) all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a), i termini « agli allegati II, III, VIII, IX, X A e B nonché XI » sono sostituiti dai termini « agli allegati II, III, IV, VIII, IX, X A e B nonché XI »; 3) all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, i termini « per la campagna 1992/1993 » sono soppressi; 4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1994. Tuttavia, fino al 31 ottobre 1994 si applica l'allegato bis del presente regolamento anziché l'allegato del regolamento (CEE) n. 3472/85. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9. (3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5. ALLEGATO "(ECU/100 kg)"" ID="1">Olio extra vergine d'oliva> ID="2">10,00> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine> ID="2">4,00> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine corrente> ID="2">-> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità)> ID="2">-> ID="3">9"> ID="1">Oli d'oliva vergini lampanti:"> ID="1">- da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità> ID="3">Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più."> ALLEGATO "(ECU/100 kg)"" ID="1">Olio extra vergine d'oliva> ID="2">13,50> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine> ID="2">5,00> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine corrente> ID="2">-> ID="3">-"> ID="1">Olio d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità)> ID="2">-> ID="3">9,5"> ID="1">Oli d'oliva vergini lampanti:"> ID="1">- da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità> ID="3">Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più.">