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Document 52020XC0708(01)

Comunicazione della Commissione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, della comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, della comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine 2020/C 224/02

C/2020/4355

GU C 224 del 8.7.2020, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/2


Comunicazione della Commissione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, della comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, della comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

(2020/C 224/02)

(1)   

Le seguenti norme in materia di aiuti di Stato adottate nell’ambito dell’iniziativa del 2012 per la modernizzazione degli aiuti di Stato scadono alla fine del 2020:

a)

gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale2014-2020 (1);

b)

gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2);

c)

la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (3);

d)

gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (4);

e)

la comunicazione della Commissione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (5);

f)

la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (6).

(2)   

Nell’ambito del Green Deal europeo e dell’agenda digitale europea, la Commissione ha già annunciato la propria intenzione di rivedere una serie di orientamenti entro la fine del 2021.

(3)   

Ai fini della prevedibilità e della certezza del diritto, è opportuno, contestualmente all’elaborazione di un futuro aggiornamento delle norme in materia di aiuti di Stato, prorogare il periodo di applicazione degli orientamenti di cui al punto 1 fino alla fine del 2021. È opportuno prorogare di tre anni il periodo di applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

(4)   

La proroga di tali norme permetterà alla Commissione di completarne la valutazione insieme alle altre norme in materia di aiuti di Stato adottate nell’ambito dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato. Il 7 gennaio 2019 la Commissione ha avviato la valutazione di dette norme sotto forma di un «controllo dell'adeguatezza». Sulla base dei risultati di tale esame, la Commissione potrà stabilire se prorogare o aggiornare le norme.

(5)   

Per quanto riguarda le carte degli aiuti a finalità regionale, la Commissione invita gli Stati membri a notificarle, entro il 1o settembre 2020, la loro intenzione di estenderne la validità. Dopo l’approvazione della proroga delle carte degli aiuti a finalità regionale al 31 dicembre 2021, gli Stati membri possono decidere di prorogare i regimi esistenti approvati sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

(6)   

In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid-19 può avere per le imprese, è inoltre opportuno modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato. In particolare, nell’ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, della comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo e della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, le imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma lo sono diventate dopo il 31 dicembre 2019, dovrebbero essere ammissibili ai sensi di tali norme fino al 30 giugno 2021.

(7)   

Per quanto riguarda la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, il brusco calo dei prezzi dell’energia elettrica dovuto alla pandemia di Covid-19 potrebbe portare a una riduzione dell’intensità di energia elettrica delle imprese. In tal caso, le imprese potrebbero non rientrare più nei criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.7.2 (riduzioni mirate del sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili per motivi di competitività) quando si applica l’allegato 4 per il calcolo del VAL (valore aggiunto lordo) e dell’intensità di energia elettrica delle imprese. È opportuno, pertanto, adattare i metodi di calcolo in modo da risolvere questo problema in maniera adeguata.

(8)   

Alla luce di quanto precede, è opportuno adeguare tali orientamenti come indicato ai punti da 9 a 15.

(9)   

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 sono così modificati:

a)

Al punto 18 è aggiunta la frase seguente:

«I presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.»

b)

Dopo il punto 178 sono inseriti i seguenti punti:

«178 a.

In considerazione del fatto che la validità delle carte degli aiuti a finalità regionale scade il 31 dicembre 2020, la Commissione invita gli Stati membri a notificarle, entro il 1o settembre 2020, la loro intenzione di estenderne la validità.

178 b.

Dopo l’approvazione della proroga delle carte degli aiuti a finalità regionale al 31 dicembre 2021, gli Stati membri possono decidere di prorogare i regimi esistenti approvati sulla base dei presenti orientamenti. Ogni eventuale prolungamento di tali regimi deve essere notificato alla Commissione in tempo utile prima della data di scadenza.»

(10)   

Il punto 174 degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio è sostituito dal seguente:

«174.

La Commissione applica i principi di cui ai presenti orientamenti per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti al finanziamento del rischio che verranno concessi dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2021.»

(11)   

La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 è modificata come segue:

a)

Al punto 16 è aggiunta la frase seguente:

«I presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.»

b)

Il punto 108 è sostituito dal seguente:

«108.

La presente disciplina si applica al periodo fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, essa dovrebbe spianare la strada al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella disciplina per il 2030 (7). In particolare, si prevede che nel periodo tra il 2020 e il 2030 le fonti di energia rinnovabili già costituite consentiranno di alimentare la rete a prezzi competitivi, il che comporterà che le sovvenzioni e le esenzioni dalle responsabilità in materia di bilanciamento dovranno essere eliminate in maniera progressiva. La presente disciplina è in linea con tale obiettivo e garantirà la transizione verso risultati efficienti sotto il profilo dei costi grazie a meccanismi basati sul mercato.»

c)

Il punto 246 è sostituito dal seguente:

«246.

La presente disciplina si applicherà dal 1o luglio 2014 e sostituirà la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 1o aprile 2008. La presente disciplina si applicherà fino al 31 dicembre 2021.»

d)

L’allegato 4 è così modificato:

i)

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini dell’applicazione della sezione 3.7.2, gli Stati membri possono utilizzare:

a)

la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al VAL;

b)

la media aritmetica calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al VAL, a condizione che questo metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari.

La Commissione ritiene che passare da un calcolo sulla base del metodo a) a un calcolo sulla base del metodo b) non costituisca una modifica notificabile.»

ii)

Il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Ai fini del calcolo del consumo di energia elettrica di un’impresa vanno utilizzati, laddove esistono, gli indicatori di efficienza sul consumo di energia elettrica relativi al settore interessato. Qualora non vi siano tali indicatori, gli Stati membri possono utilizzare:

a)

la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni per i quali i dati sono disponibili;

b)

la media aritmetica calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni per i quali i dati sono disponibili, a condizione che questo metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari.

La Commissione ritiene che passare da un calcolo sulla base del metodo a) a un calcolo sulla base del metodo b) non costituisca una modifica notificabile.»

(12)   

Negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà il punto 135 è sostituito dal seguente:

«135.

La Commissione applicherà i presenti orientamenti dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2023.»

(13)   

La comunicazione della Commissione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo è così modificata:

a)

Al punto 10, lettera a), è aggiunta la frase seguente:

«I presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.»

b)

Il punto 50 è sostituito dal seguente:

«50.

La presente comunicazione sì applicherà dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2021.»

(14)   

La comunicazione della Commissione relativa alla proroga della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine è così modificata:

a)

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Vista la necessità di garantire continuità e certezza del diritto nel trattamento degli aiuti di Stato nel campo dell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, si ritiene opportuno applicare la comunicazione attuale fino al 31 dicembre 2021. In tal modo la data di scadenza sarà allineata con quelle della maggior parte degli orientamenti sugli aiuti di Stato adottati in base al programma di modernizzazione degli aiuti di Stato.»

b)

Il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15.

La Commissione ha deciso di continuare ad applicare la comunicazione attuale fino al 31 dicembre 2021.»

(15)   

Al punto 10 della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione è aggiunta la frase seguente:

«La presente disciplina si applica, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.»


(1)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.)

(2)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

(3)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(5)  Comunicazione della Commissione — Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

(6)  GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030», COM(2014) 15 final del 22 gennaio 2014.


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