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Document 62018CA0244
Case C-244/18 P: Judgment of the Court (Second Chamber) of 26 March 2020 — Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE v European Commission (Appeal — State aid — Capital injections and State guarantees — Concept of State aid — Concept of ‘advantage’ — Private operator principle — Private investor test — European Commission’s obligation to undertake a diligent and impartial examination — Judicial review — Burden of proof — Concept of ‘firm in difficulty’ — Guidelines on State aid for rescuing and restructuring — Guarantee Notice — 2011 temporary framework — Amount of aid to be recovered — Duty of the Commission and the General Court of the European Union to state reasons)
Causa C-244/18 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020 — Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE / Commissione europea (Impugnazione – Aiuti di Stato – Conferimento di capitale e garanzie statali – Nozione di aiuto di Stato – Nozione di «vantaggio» – Principio dell’operatore privato – Criterio dell’investitore privato – Obbligo di esame diligente e imparziale incombente alla Commissione europea – Sindacato giurisdizionale – Onere della prova – Nozione di «impresa in difficoltà» – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione – Comunicazione relativa alle garanzie – Quadro temporaneo del 2011 – Importo degli aiuti da recuperare – Obblighi di motivazione incombenti alla Commissione e al Tribunale dell’Unione europea)
Causa C-244/18 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020 — Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE / Commissione europea (Impugnazione – Aiuti di Stato – Conferimento di capitale e garanzie statali – Nozione di aiuto di Stato – Nozione di «vantaggio» – Principio dell’operatore privato – Criterio dell’investitore privato – Obbligo di esame diligente e imparziale incombente alla Commissione europea – Sindacato giurisdizionale – Onere della prova – Nozione di «impresa in difficoltà» – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione – Comunicazione relativa alle garanzie – Quadro temporaneo del 2011 – Importo degli aiuti da recuperare – Obblighi di motivazione incombenti alla Commissione e al Tribunale dell’Unione europea)
GU C 215 del 29.6.2020, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020 — Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE / Commissione europea
(Causa C-244/18 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Conferimento di capitale e garanzie statali - Nozione di aiuto di Stato - Nozione di «vantaggio» - Principio dell’operatore privato - Criterio dell’investitore privato - Obbligo di esame diligente e imparziale incombente alla Commissione europea - Sindacato giurisdizionale - Onere della prova - Nozione di «impresa in difficoltà» - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione - Comunicazione relativa alle garanzie - Quadro temporaneo del 2011 - Importo degli aiuti da recuperare - Obblighi di motivazione incombenti alla Commissione e al Tribunale dell’Unione europea)
(2020/C 215/06)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (rappresentanti: I. Drillerakis, E. Rantos, N. Korogiannakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou e G. Psaroudakis, dikigoroi)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e A. Bouchagiar, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1o febbraio 2018, Larko/Commissione (T-423/14, EU:T:2018:57), è annullata nei limiti in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha respinto la prima parte del primo motivo del ricorso nella parte riguardante una garanzia concessa dallo Stato ellenico nel 2008 alla Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE e relativa a un prestito di EUR 30 milioni concesso da ATE Bank alla suddetta società. |
2) |
Per il resto, l’impugnazione è respinta. |
3) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
4) |
Le spese sono riservate |