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Document 62017CA0149
Case C-149/17: Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 October 2018 (request for a preliminary ruling from the Landgericht München I — Germany) — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG v Michael Strotzer (Reference for a preliminary ruling — Copyright and related rights — Directive 2001/29/EC — Enforcement of intellectual property rights — Directive 2004/48/EC — Compensation in the event of file-sharing in breach of copyright — Internet connection accessible by members of the owner’s family — Exemption from liability of the owner without the need to specify the nature of the use of the connection by the family member — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 7)
Causa C-149/17: Sentenza della Corte (TerzaSezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Michael Strotzer (Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48/CE — Risarcimento in caso di condivisione di file in violazione del diritto d’autore — Connessione internet accessibile ai familiari del titolare — Esclusione della responsabilità del titolare, senza che sia necessario precisare la natura dell’utilizzo della connessione da parte del familiare — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 7)
Causa C-149/17: Sentenza della Corte (TerzaSezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Michael Strotzer (Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48/CE — Risarcimento in caso di condivisione di file in violazione del diritto d’autore — Connessione internet accessibile ai familiari del titolare — Esclusione della responsabilità del titolare, senza che sia necessario precisare la natura dell’utilizzo della connessione da parte del familiare — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 7)
GU C 455 del 17.12.2018, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/10 |
Sentenza della Corte (TerzaSezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Michael Strotzer
(Causa C-149/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Risarcimento in caso di condivisione di file in violazione del diritto d’autore - Connessione internet accessibile ai familiari del titolare - Esclusione della responsabilità del titolare, senza che sia necessario precisare la natura dell’utilizzo della connessione da parte del familiare - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 7))
(2018/C 455/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti
Ricorrente: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
Convenuto: Michael Strotzer
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della stessa, da un lato, e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata dal giudice nazionale competente, in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi almeno un suo familiare che avesse la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura dell’utilizzo che quest’ultimo ne abbia fatto.