EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AP0476

P8_TA(2017)0476 Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0605 — C8-0404/2017 — 2016/0282B(COD)) P8_TC1-COD(2016)0282B Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

GU C 369 del 11.10.2018, p. 167–171 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/167


P8_TA(2017)0476

Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0605 — C8-0404/2017 — 2016/0282B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 369/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0605),

vista la decisione della Conferenza dei presidenti, del 16 novembre 2017, di scindere la proposta della Commissione e di autorizzare la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a elaborare una relazione legislativa distinta per le disposizioni rientranti nel suo ambito di competenza, segnatamente gli articoli da 267 a 270 e l'articolo 275 della proposta della Commissione,

visti l'articolo 294, paragrafi 2 e 3, l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, nonché l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte dei conti n. 1/2017 del 26 gennaio 2017 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016 (2),

visto il parere del Comitato delle regioni dell'11 maggio 2017 (3),

vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0211/2017),

visti l'accordo provvisorio, figurante in appresso, approvato dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0380/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

sottolinea che la scissione della proposta della Commissione è destinata a consentire l'applicazione delle disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a partire dal 1o gennaio 2018 e che la parte restante della proposta della Commissione (4) sarà esaminata in una fase successiva;

5.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 91 del 23.3.2017, pag. 1.

(2)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 63.

(3)  GU C 306 del 15.9.2017, pag. 64.

(4)  Numero di procedura 2016/0282A(COD).


P8_TC1-COD(2016)0282B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2393.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Le nuove disposizioni sulle organizzazioni di produttori e il diritto della concorrenza (OCM)

Il Parlamento europeo ricorda che, ai sensi dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni relative alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, avuto riguardo agli obiettivi enunciati della politica agricola comune (PAC) come previsto dall'articolo 39 dello stesso trattato.

Come stabilito nel trattato e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (1), gli obiettivi della PAC prevalgono su quelli della politica della concorrenza europea. Tuttavia, i mercati agricoli non sono dispensati dall'applicazione del diritto della concorrenza. L'adeguamento delle norme in materia di concorrenza alle specificità agricole è una prerogativa dei colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio.

In questo contesto, il Parlamento europeo, con il presente regolamento, propone un chiarimento del rapporto tra le norme della PAC, in particolare il ruolo e le missioni delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, e l'applicazione della normativa europea in materia di concorrenza. Tale chiarimento è necessario a causa delle incertezze esistenti in merito all'attuazione di tali norme ed è essenziale per conseguire l'obiettivo dell'Unione di rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della filiera alimentare. Le proposte del Parlamento europeo si basano sulle raccomandazioni contenute nella relazione della task force «Mercati agricoli» (TAMA) del 14 novembre 2016. Queste raccomandazioni erano basate su una serie di audizioni e contributi ricevuti da tutti gli attori della filiera alimentare: produttori, trasformatori e rivenditori.

Il Parlamento europeo intende semplificare e chiarire le condizioni in cui le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori in tutti i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono svolgere, a nome dei loro membri, attività di pianificazione della produzione, immissione sul mercato, negoziazione di contratti per la fornitura di prodotti agricoli e ottimizzazione dei costi di produzione. Tali compiti prevedono essenzialmente l'esistenza di determinate pratiche, tra cui le consultazioni interne e lo scambio di informazioni commerciali, all'interno di tali entità. Si propone, pertanto, di escludere tali pratiche dal campo di applicazione del divieto di accordi anticoncorrenziali, sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, e di accordare alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori che svolgono almeno un'attività economica una deroga all'applicazione di questo articolo. Tuttavia, questa deroga non è assoluta: le autorità garanti della concorrenza mantengono la possibilità di intervenire se ritengono che tali attività possano escludere la concorrenza o mettere a repentaglio gli obiettivi della PAC.

Vengono così chiariti il ruolo e le missioni delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori e il loro rapporto con il diritto della concorrenza. Fatte salve le prerogative istituzionali della Commissione europea, il Parlamento europeo ritiene che le nuove norme non richiedano ulteriori chiarimenti sotto forma di orientamenti della Commissione europea.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 1 — Sviluppo rurale

   Proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale

La spesa relativa ai programmi di sviluppo rurale 2014-2020, approvata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, continuerà a essere ammissibile ai fini dei contributi del FEASR se versata ai beneficiari entro il 31 dicembre 2023. La Commissione affronterà il proseguimento del sostegno allo sviluppo rurale dopo il 2020 nell'ambito della sua proposta per il futuro quadro finanziario pluriennale.

   Gestione del rischio

La Commissione conferma la sua intenzione di riesaminare il funzionamento e l'efficienza degli strumenti di gestione del rischio attualmente previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, nel contesto della sua proposta relativa alla modernizzazione e alla semplificazione della politica agricola comune.

   Sanzioni per Leader

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere l'efficacia e la proporzionalità delle sanzioni per LEADER previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Articolo 2 — Regolamento orizzontale

   Riserva di crisi

La Commissione conferma che il funzionamento della riserva di crisi nel settore agricolo e il rimborso degli stanziamenti relativi alla disciplina finanziaria di cui agli articoli 25 e 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 saranno riesaminati nell'ambito dei preparativi per il prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di consentire un intervento efficace e tempestivo in situazioni di crisi di mercato.

   Audit unico

La Commissione sostiene l'approccio dell'audit unico, come confermato dalla sua proposta per l'articolo 123 del nuovo regolamento finanziario. La Commissione conferma inoltre che l'attuale quadro giuridico per la gestione e il controllo delle spese agricole, istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, permette già un approccio analogo e che esso è stato inserito nella sua strategia di audit per il periodo 2014-2020. In particolare, se il parere dell'organismo di certificazione espresso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è ritenuto affidabile, la Commissione tiene conto di tale parere nel valutare le esigenze di audit dell'organismo pagatore in questione.

Articolo 3 — Pagamenti diretti

   Piano proteine

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere la situazione dell'offerta e della domanda di proteine vegetali nell'UE e di prendere in considerazione la possibilità di elaborare una «strategia europea per le proteine vegetali», al fine di incoraggiarne ulteriormente la produzione nell'Unione europea in modo sostenibile sul piano economico e ambientale.

Articolo 4 — OCM

   Regimi di riduzione volontaria della produzione

La Commissione conferma che il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli contiene già, agli articoli 219 e 221, la base giuridica necessaria che le consente, in funzione delle risorse di bilancio disponibili, di affrontare le turbative del mercato e altri problemi specifici, anche a livello regionale, con la possibilità di prestare assistenza finanziaria diretta agli agricoltori. Inoltre, la proposta della Commissione di aggiungere al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per il settore consentirà agli Stati membri di includere nei loro programmi di sviluppo rurale la possibilità di compensare gli agricoltori di un determinato settore nel caso di un significativo calo del loro reddito.

La Commissione conferma altresì che l'articolo 219 le consente di introdurre, in caso di perturbazioni o minacce del mercato, regimi in cui l'aiuto dell'Unione è concesso ai produttori che si impegnano a ridurre la propria produzione su base volontaria, comprese le modalità necessarie per l'attuazione di un simile regime (ad esempio: regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4).

   Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali

La Commissione ricorda che le norme sulla cooperazione dei produttori in materia di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, delle associazioni transnazionali delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, compresa la cooperazione amministrativa necessaria tra gli Stati membri coinvolti, sono attualmente stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione. Il funzionamento e l'adeguatezza di queste norme saranno riesaminati nell'ambito del processo di modernizzazione e semplificazione della PAC attualmente in corso.

   Pratiche commerciali sleali

La Commissione conferma di aver avviato un'iniziativa sulla catena di approvvigionamento alimentare, che procede attualmente attraverso le varie fasi previste dagli orientamenti per legiferare meglio. Essa deciderà in merito a una possibile proposta legislativa una volta completata questa procedura, se possibile nel primo semestre del 2018.

   Cooperazione tra produttori

La Commissione prende atto dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sugli emendamenti agli articoli 152, 209, 222 e 232. La Commissione osserva che gli emendamenti concordati dal Parlamento e dal Consiglio sono di natura sostanziale e sono inseriti senza una valutazione d'impatto, come invece richiesto dal punto 15 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». Ciò comporta un grado di incertezza giuridica e procedurale indesiderato, il cui impatto e le conseguenze non sono noti.

Dato che l'insieme delle modifiche alla proposta iniziale della Commissione comporta un cambiamento significativo del quadro giuridico, la Commissione osserva con preoccupazione che alcune delle nuove disposizioni a favore delle organizzazioni di produttori potrebbero avere l'effetto di compromettere la redditività e il benessere dei piccoli agricoltori e l'interesse dei consumatori. La Commissione conferma il proprio impegno a mantenere un'effettiva concorrenza nel settore agricolo e ad attuare pienamente gli obiettivi della PAC stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto, la Commissione osserva che gli emendamenti concordati dai colegislatori prevedono sia per la Commissione che per le autorità nazionali garanti della concorrenza solo un margine molto limitato di intervento per preservare una concorrenza effettiva.

L'accordo generale della Commissione sulla proposta «Omnibus», che comprende gli emendamenti approvati dal Parlamento e dal Consiglio, non pregiudica eventuali future proposte della Commissione in questi settori nel quadro della riforma della politica agricola comune per il periodo successivo al 2020 e altre iniziative che mirano nello specifico ad affrontare alcune delle questioni trattate dal testo approvato ora dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La Commissione si rammarica che la questione del ruolo molto limitato riservato alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza per intervenire a tutela di una concorrenza effettiva non sia stata affrontata in modo soddisfacente dai colegislatori ed esprime preoccupazione per le possibili implicazioni di questa limitazione per gli agricoltori e i consumatori. La Commissione osserva che il testo giuridico deve essere interpretato in modo coerente con il trattato, in particolare per quanto riguarda la possibilità per la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di intervenire se un'organizzazione di produttori, che copre un'ampia quota di mercato, cerca di limitare la libertà di azione dei suoi membri. La Commissione si rammarica del fatto che tale possibilità non sia chiaramente tutelata nel testo giuridico.


(1)  Sentenza Maizena, 139/79, EU:C:1980: 250, paragrafo 23; Sentenza Germania contro Consiglio, C-280/93, EU:C:1994: 367, paragrafo 61.


Top