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Document 62016TA0653
Case T-653/16: Judgment of the General Court of 3 May 2018 — Malta v Commission (Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Documents held by the Commission — Documents originating from a Member State — Documents exchanged pursuant to the control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy — Article 113 of Regulation (EC) No 1224/2009 — Public access following a request made by a non-governmental organisation — Action for annulment — Admissibility — Obligation to state reasons — Sincere cooperation — Choice of legal basis)
Causa T-653/16: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Malta / Commissione («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso della Commissione — Documenti promananti da uno Stato membro — Documenti scambiati nell’ambito del regime di controllo al fine di garantire l’osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca — Articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — Accesso del pubblico a seguito di una domanda presentata da un’organizzazione non governativa — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Leale cooperazione — Scelta della base giuridica»)
Causa T-653/16: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Malta / Commissione («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso della Commissione — Documenti promananti da uno Stato membro — Documenti scambiati nell’ambito del regime di controllo al fine di garantire l’osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca — Articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — Accesso del pubblico a seguito di una domanda presentata da un’organizzazione non governativa — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Leale cooperazione — Scelta della base giuridica»)
GU C 221 del 25.6.2018, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa T-653/16: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Malta / Commissione («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso della Commissione — Documenti promananti da uno Stato membro — Documenti scambiati nell’ambito del regime di controllo al fine di garantire l’osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca — Articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — Accesso del pubblico a seguito di una domanda presentata da un’organizzazione non governativa — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Leale cooperazione — Scelta della base giuridica»)
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Malta / Commissione
(Causa T-653/16) ( 1 )
«(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso della Commissione — Documenti promananti da uno Stato membro — Documenti scambiati nell’ambito del regime di controllo al fine di garantire l’osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca — Articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — Accesso del pubblico a seguito di una domanda presentata da un’organizzazione non governativa — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Leale cooperazione — Scelta della base giuridica»)»
2018/C 221/19Lingua processuale: l'ingleseParti
Ricorrente: Repubblica di Malta (rappresentante: A. Buhagiar, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale della Commissione del 13 luglio 2016 che statuisce su una domanda di conferma di Greenpeace di accesso a documenti relativi a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso un’azienda di allevamento di tonni situata a Malta, nella parte in cui concede a Greenpeace l’accesso ai documenti provenienti dalle autorità maltesi.
Dispositivo
1) |
La decisione del Segretario generale della Commissione europea del 13 luglio 2016 che statuisce su una domanda di conferma di Greenpeace di accesso a documenti relativi a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso Malta è annullata nella parte in cui concede a Greenpeace l’accesso ai documenti elencati nel suo allegato B con i nn. da 112 a 230. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
( 1 ) GU C 428 del 21.11.2016.