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Document 62014TA0722

    Causa T-722/14: Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — PRIMA/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici — Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Nozione di vantaggi relativi dell’offerta prescelta — Trasparenza»)

    GU C 106 del 21.3.2016, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 106/33


    Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — PRIMA/Commissione

    (Causa T-722/14) (1)

    ((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Nozione di vantaggi relativi dell’offerta prescelta - Trasparenza»))

    (2016/C 106/37)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Parti

    Ricorrente: PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: Y. Ruskov, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo, P. Mihaylova e D. Roussanov, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione del 12 agosto 2014 recante rigetto dell’offerta effettuata dalla ricorrente nell’ambito della gara di appalto PO/2013-13/SOF, avente ad oggetto il sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici, e recante aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente e, in secondo luogo, delle «decisioni conseguenti», tra cui quella del 12 settembre 2014 di conclusione del contratto per l’esecuzione dell’appalto.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD è condannata alle spese.


    (1)  GU C 462 del 22.12.2014.


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