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Document 62014TN0692
Case T-692/14: Action brought on 22 September 2014 — Puma v OHIM — Sinda Poland (Representation of an imaginary animal)
Causa T-692/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Puma/UAMI – Sinda Poland (Raffigurazione di un animale immaginario)
Causa T-692/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Puma/UAMI – Sinda Poland (Raffigurazione di un animale immaginario)
GU C 409 del 17.11.2014, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 409/55 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Puma/UAMI – Sinda Poland (Raffigurazione di un animale immaginario)
(Causa T-692/14)
2014/C 409/76
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sinda Poland Corporation Sp. z o.o. (Varsavia, Polonia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 14 settembre 2012 (procedimento R 2214/2013-5) a motivo dell’erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, da cui è conseguito l’erroneo accertamento secondo cui i marchi in conflitto non erano simili sul piano visivo e concettuale; |
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Sinda Poland Corporation Sp. z o.o. alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e all’Ufficio. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente la raffigurazione di un animale immaginario, per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 1 42 395
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: le registrazioni internazionali n. 3 69 075 e n. 4 80 105 per prodotti delle classi 18, 25 e 28, e la registrazione n. 5 93 987 per prodotti e servizi di tutte le classi
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009