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Document 62014TN0531

Causa T-531/14: Ricorso proposto il 15 luglio 2014 — Sotiropoulou e altri/Consiglio

GU C 351 del 6.10.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/11


Ricorso proposto il 15 luglio 2014 — Sotiropoulou e altri/Consiglio

(Causa T-531/14)

2014/C 351/13

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Leimonia Sotiropoulou (Patrasso, Grecia) e altri 63 ricorrenti (rappresentante: K. Chrisogonos, dikigoros)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare il convenuto, complessivamente, a risarcire la perdita finanziaria subita dai ricorrenti dall’1/1/2013 al 31/5/2014 per effetto dell’illegittima decurtazione delle loro pensioni principali con le decisioni del Consiglio dell’Unione europea citate infra, per un totale di EUR 8 70  504,11;

condannare il convenuto, complessivamente, a pagare a ciascuno dei ricorrenti un importo di EUR 3  000,00 a titolo di risarcimento del danno morale subìto per effetto dell’illegittima decurtazione delle loro pensioni principali con le decisioni del Consiglio dell’Unione europea citate infra; e

condannare il convenuto, complessivamente, al pagamento delle spese dei ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso verte su una richiesta di risarcimento, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, dei danni causati ai ricorrenti dalla drastica decurtazione delle loro pensioni principali in attuazione delle misure e degli interventi sul sistema pensionistico della Grecia previsti dalle decisioni del Consiglio dell’Unione europea 2010/320/UE, dell’8 giugno 2010 (1), 2010/486/UE, del 7 settembre 2010 (2), 2011/57/UE, del 20 dicembre 2010 (3), 2011/257/UE, del 7 marzo 2011 (4), 2011/734/UE, del 12 luglio 2011 (5), 2011/791/UE, dell’8 novembre 2011 (6), 2012/211/UE, del 13 marzo 2012 (7), e 2013/6/UE, del 4 dicembre 2012 (8), asseritamente illegittime.

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono due motivi:

1.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dei principi di attribuzione e di sussidiarietà

I ricorrenti sostengono che le decisioni del Consiglio dell’Unione europea impugnate, riguardanti in particolare l’adozione di misure dettagliate, di politiche e di interventi in materia di previdenza e sul sistema pensionistico, sono state adottate dal Consiglio travalicando i poteri che il Trattato gli riconosce e in violazione dei principi di attribuzione e di sussidiarietà di cui agli articoli 4 e 5 TUE, in combinato disposto con gli articoli da 2 a 6 TFUE. Il Consiglio dell’Unione europea, adottando decisioni, ai sensi degli articoli 126, paragrafo 9, e 136 TFUE, indirizzate alla Grecia, non può stabilire in dettaglio la politica che la Grecia deve seguire nei settori succitati, i quali sono di esclusiva responsabilità di quest’ultima come Stato membro dell’Unione europea. Dette decisioni, con il loro contenuto, sono pertanto illegittime e fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea a risarcire ai ricorrenti i danni cagionati decurtando, con le medesime, le loro pensioni.

2.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei diritti fondamentali di cui agli articoli 1, 25 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

I ricorrenti sostengono che le succitate decisioni del Consiglio dell’Unione europea hanno imposto l’adozione di misure relative al sistema pensionistico che hanno scosso radicalmente la situazione economica dei ricorrenti e condotto al rovesciamento di situazioni su cui costoro facevano affidamento. I drastici tagli e le decurtazioni delle pensioni imposti in applicazione delle misure individuate nelle suddette decisioni del Consiglio dell’Unione europea hanno comportato una radicale riduzione della copertura assicurativa e il rapido deterioramento dello standard di vita dei pensionati, fra i quali i ricorrenti, che, con la decurtazione delle pensioni, sono stati privati della maggior parte delle entrate di cui prima disponevano. L’adozione e l’attuazione delle decurtazioni in parola hanno determinato la diretta violazione dei diritti dei ricorrenti alla dignità umana, alla conduzione di una vita da anziani dignitosa e indipendente nonché all’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi come la vecchiaia, diritti sanciti direttamente agli articoli 1, 25 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ciò rende le decisioni in questione di per sé illegittime e fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea a risarcire ai ricorrenti i danni cagionati decurtando, con le medesime, le loro pensioni.


(1)  Decisione 2010/320/UE del Consiglio, dell’8 giugno 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 6).

(2)  Decisione 2010/486/UE del Consiglio, del 7 settembre 2010, che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 12).

(3)  Decisione 2011/57/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza di bilancio e intimante alla Grecia l’adozione di misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 26 del 29.1.2011, pag. 15).

(4)  Decisione 2011/257/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 26).

(5)  Decisione 2011/734/UE del Consiglio, del 12 luglio 2011, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (rifusione) (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 38).

(6)  Decisione 2011/791/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 28).

(7)  Decisione 2012/211/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 113 del 25.4.2012, pag. 8).

(8)  Decisione 2013/6/UE del Consiglio, del 4 novembre 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 40).


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