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Document 62010TN0170

Causa T-170/10: Ricorso proposto il 19 aprile 2010 — CTG Luxembourg PSF/Corte di giustizia

GU C 161 del 19.6.2010, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 161/48


Ricorso proposto il 19 aprile 2010 — CTG Luxembourg PSF/Corte di giustizia

(Causa T-170/10)

(2010/C 161/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Thewes)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni adottate dalla Corte di giustizia nell’ambito dell’appalto pubblico europeo «AO 008/2009: Supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user», e precisamente:

la decisione della commissione di apertura delle offerte 9 febbraio 2010, che ha respinto l’offerta della CTG CONSORTIUM a causa di «deposito tardivo»;

la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (non datata e non ancora nota al ricorrente) di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente;

la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea 5 marzo 2010, che ha confermato il rigetto dell’offerta della CTG CONSORTIUM;

dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Corte di giustizia dell’Unione europea e condannare quest’ultima a risarcire alla ricorrente tutti i danni subìti in conseguenza delle decisioni impugnate, nominando un perito per la valutazione di detto danno;

condannare la Corte di giustizia a sopportare integralmente le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione di apertura delle offerte 9 febbraio 2010, che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente, a causa di deposito tardivo, nell’ambito della gara d’appalto relativa a servizi di supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user (GU 2009/S 217-312292), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro lato, il risarcimento dei danni subìti.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, attinenti:

alla violazione del principio di non discriminazione, del principio di parità degli offerenti e del principio di libera concorrenza, essendo stata prevista, in aggiunta alla data limite di invio delle offerte, un’ora limite di deposito alla posta;

alla violazione dell’obbligo di rispondere alle domande di informazioni rivolte in tempo utile all’amministrazione aggiudicatrice;

alla violazione dell’obbligo di informare gli offerenti esclusi dei motivi alla base del rigetto della loro domanda e del nome dell’aggiudicatario, nonché di indicare i mezzi di ricorso;

alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea.


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