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Document 52007XX0329(02)
Final report of the Hearing Officer in Case COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez (pursuant to Articles 15 and 16 of Commission Decision (2001/462/EC, ECSC) of 23 May 2001 on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings)
Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez (a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza)
Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez (a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza)
GU C 72 del 29.3.2007, p. 45–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/45 |
Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez
(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza) (1)
(2007/C 72/20)
Il 10 maggio 2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) (regolamento sulle concentrazioni). Con l'operazione le imprese Gaz de France e Suez procederebbero a una concertazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del richiamato regolamento, mediante scambio di azioni.
Con decisione del 19 giugno 2006 la Commissione ha stabilito che sussistevano seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE, e ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni.
Il 18 agosto 2006 è stata inviata alle parti una comunicazione delle obiezioni con richiesta di riposta entro il 1o settembre 2006; lo stesso giorno è stato dato loro accesso al fascicolo completato il 21 agosto. Le parti hanno risposto entro i termini.
Le parti hanno avuto ancora accesso al fascicolo il 9 ottobre e il 20 ottobre 2006 per poter manifestare il loro punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni.
Le parti non hanno chiesto l'opportunità di sviluppare le loro argomentazioni in un'audizione.
Diversi concorrenti e clienti delle parti sono stati ammessi al procedimento come terzi interessati, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, e sono stati informati sul merito e sulla natura del caso con versioni non riservate della comunicazione delle obiezioni. Ho invece respinto la richiesta della Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (EPSU) di ricevere una versione non riservata della comunicazione. Ho in effetti considerato che l'EPSU non è né il rappresentante riconosciuto dei lavoratori delle imprese interessate, né un'associazione di consumatori ai sensi dell'articolo 11, lettera c) del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (3), e che non ha dimostrato di avere interesse al procedimento.
Il 20 settembre 2006 le parti hanno presentato impegni diretti a risolvere i problemi di concorrenza individuati nella comunicazione delle obiezioni. Si è tenuto un test di mercato i cui esiti hanno indicato che gli impegni non erano sufficienti a dissipare le preoccupazioni della Commissione in ordine alla concorrenza. Le parti hanno avuto immediatamente accesso alle risposte non riservate dei partecipanti al test di mercato, del quale non mi è stato chiesto di verificare l'obiettività.
Il 10 ottobre 2006 la Commissione ha deciso, d'accordo con le parti, di prorogare il procedimento di 5 giorni lavorativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma del regolamento sulle concentrazioni.
Quindi, il 13 ottobre 2006 le parti hanno presentato nuovi impegni modificati per porre rimedio ai problemi di concorrenza restanti, specificando che questi avrebbero sostituito gli impegni presentati il 20 settembre.
Fatto salvo il pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti il 13 ottobre 2006, il progetto di decisione conclude che la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva ed è quindi compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.
Ritengo che i diritti di tutti i partecipanti ad essere ascoltati nell'ambito del presente procedimento siano stati rispettati.
Bruxelles, 30 ottobre 2006
Serge DURANDE
(1) GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21
(2) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(3) GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1