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Document C2004/106/60

Causa C-127/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of justice Queen's bench division (Regno Unito) con ordinanza 18 novembre 2003, modificata il 27 febbraio 2004, nella causa Declan O'Byrne contro Aventis Pasteur MSD Ltd e Aventis Pasteur SA

GU C 106 del 30.4.2004, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of justice Queen's bench division (Regno Unito) con ordinanza 18 novembre 2003, modificata il 27 febbraio 2004, nella causa Declan O'Byrne contro Aventis Pasteur MSD Ltd e Aventis Pasteur SA

(Causa C-127/04)

(2004/C 106/60)

Con ordinanza 18 novembre 2003, modificata il 27 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2004, nella causa Declan O'Byrne contro Aventis Pasteur MSD Ltd e Aventis Pasteur SA, la High Court of justice Queen's bench division (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se, allorché un prodotto è fornito in base ad un contratto di vendita da un fabbricante francese alla sua filiale inglese completamente controllata, e successivamente dalla società inglese ad un altro organismo, l'art. 11 della direttiva del Consiglio (1) debba essere interpretato nel senso che il prodotto è messo in circolazione:

a)

quando lascia la società francese; o

b)

quando perviene alla società inglese; o

c)

quando lascia la società inglese; o

d)

quando perviene all'organismo che riceve il prodotto dalla società inglese.

2)

Allorché un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti al ricorrente in base alla direttiva del Consiglio relativamente ad un prodotto asseritamente difettoso viene avviato contro una società A credendo erroneamente che A fosse il fabbricante del prodotto mentre in realtà il fabbricante del prodotto non era A, ma un'altra società B, se sia consentito ad uno Stato membro attribuire nella sua normativa nazionale un potere discrezionale ai suoi giudici di trattare un tale procedimento come «un procedimento giudiziario contro il produttore» ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Consiglio.

3)

Se l'art. 11 della direttiva del Consiglio, correttamente interpretato, consenta ad uno Stato membro di conferire un potere discrezionale ad un giudice di autorizzare la sostituzione di A con B in qualità di convenuto in un procedimento del tipo indicato sopra nella questione 2) («il procedimento pertinente») in circostanze in cui

a)

il periodo di 10 anni di cui all'art. 11 è scaduto;

b)

il procedimento pertinente è stato avviato contro A prima della scadenza del periodo di 10 anni; e

c)

nessun procedimento è stato avviato contro B prima della scadenza del periodo di 10 anni relativamente al prodotto che ha causato il danno lamentato dal ricorrente.


(1)  Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU C 210 del 7.8.1995, pag. 29).


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