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Document 91999E000324

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 324/99 dell'on. Ernesto CACCAVALE Illegittima aggiudicazione a trattativa privata del totoscommesse in Italia

GU C 341 del 29.11.1999, p. 92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0324

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 324/99 dell'on. Ernesto CACCAVALE Illegittima aggiudicazione a trattativa privata del totoscommesse in Italia

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0092


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0324/99

di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(23 febbraio 1999)

Oggetto: Illegittima aggiudicazione a trattativa privata del totoscommesse in Italia

In Italia, in tema di concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998 dispone che sia il Ministero delle Finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, ad attribuire tali concessioni a persone fisiche e società, attraverso una gara da espletare secondo la normativa comunitaria. Esso dispone, inoltre, che tali Ministeri pubblichino, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano di concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo. L'articolo 25 dello stesso decreto proroga espressamente sino al 31.12.1998 le concessioni attribuite attualmente all'U.N.I.R.E. (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine) per l'esercizio delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del Regolamento ed estende la proroga al 31.12.1999, qualora non risulti possibile espletare tale gara entro il 31.12.1998. Il Ministero delle finanze non ha finora provveduto a predisporre la pubblicazione del piano delle concessioni e non ha ancora indetto la gara relativa secondo le normative europee, perpetuando, invece, una situazione "di proroga". Attualmente, quindi, in virtù della legge che gli conferisce l'esclusività nella gestione delle scommesse sulle corse dei cavalli, l'U.N.I.R.E. detiene una posizione dominante sul mercato nazionale e ciò in aggiunta alla sua natura di ente pubblico finalizzato al sostegno delle imprese che allevano cavalli.

Può, dunque, la Commissione specificare:

- se l'affidamento in questione si configuri come un'attribuzione di un appalto di servizi, ricadendo quindi nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE(1) oppure se rappresenti una concessione di servizi, ricadendo invece nell'applicazione delle norme generali del trattato CEE;

- se ritiene che l'aggiudicazione provvisoria, nelle more del bando di gara europeo, non abbia, come conseguenza, quella di favorire i gruppi monopolistici già esistenti che operano sul mercato delle scommesse, in violazione delle norme europee sulla libera concorrenza;

- se intende intervenire affinché venga fissata una data certa per la pubblicazione dei bandi di concorso europei relativi all'apertura di nuovi punti vendita per le scommesse, in base alle norme europee sulla concorrenza, a parità di condizioni tra soggetti economici che operano nel settore?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(19 aprile 1999)

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare la Commissione non è in grado di stabilire se l'aggiudicazione della gestione delle scommesse sulle corse dei cavalli, disposta dalla legislazione italiana di cui si tratta, debba essere considerata come aggiudicazione di un appalto pubblico o come concessione ai sensi del diritto comunitario e dunque se le disposizioni della direttiva 92/50/CEE od i principi generali del trattato CE siano applicabili nella fattispecie. Tale definizione dipende infatti da una serie di fattori, soprattutto dal tipo di remunerazione dei gestori oltre che dall'ampiezza del rischio da loro assunto.

La Commissione ritiene perciò utile raccogliere informazioni presso le autorità italiane alle quali verrà spedita al più presto una lettera. Nel caso in cui la Commissione dovesse constatare che è stata commessa una violazione del diritto comunitario, essa valuterà l'opportunità di avviare un procedimento d'infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato CE.

Comunque sia si può già rispondere alla seconda domanda dll'onorevole parlamentare. Supponendo persino che un organismo come l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) sia temporaneamente l'unico beneficiario di una concessione, tale circostanza non si oppone in quanto tale alle norme comunitarie sulla concorrenza.

(1) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

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