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Official Journal of the European Union, L 152, 13 June 2007
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 152, 13 giugno 2007
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 152, 13 giugno 2007
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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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13.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 617/2007 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2007
relativo all'applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (di seguito «accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 (3),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca europea per gli investimenti,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (4), precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e inserisce l'allegato I ter nell'accordo di partenariato ACP-CE. |
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(2) |
L'accordo interno stabilisce le varie dotazioni finanziarie del 10o Fondo europeo di sviluppo (di seguito «FES»), il criterio di ripartizione e i contributi al 10o FES, istituisce il comitato del FES e il comitato del Fondo investimenti presso la Banca europea per gli investimenti (di seguito «comitato FI»), determina la ponderazione per il voto e stabilisce la regola della maggioranza qualificata in tale sede. |
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(3) |
L'accordo interno fissa l'importo complessivo degli aiuti comunitari a favore del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (di seguito «Stati ACP») (esclusa la Repubblica del Sud Africa) e dei paesi e territori d'oltremare (di seguito «PTOM») per il sessennio 2008-2013 a 22 682 milioni di EUR a valere sul 10o FES, che saranno versati dagli Stati membri. Di tale importo 21 966 milioni di EUR dovrebbero essere assegnati agli Stati ACP, come specificato nel quadro finanziario pluriennale 2008-2013 di cui all'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE, 286 milioni di EUR dovrebbero essere assegnati ai PTOM e 430 milioni di EUR alla Commissione a copertura delle spese di sostegno derivanti dalla programmazione e dall'attuazione del FES da parte della stessa. |
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(4) |
L'assegnazione del 10o FES a favore dei PTOM è disciplinata dalla decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (5) e dal regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione (6), recante attuazione di tale decisione, nonché dagli eventuali aggiornamenti. |
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(5) |
Le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (7), ammissibili al finanziamento in conformità del medesimo regolamento, possono essere finanziate dal 10o FES solo in casi eccezionali, quando tale assistenza sia necessaria per garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, e non possa essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea. |
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(6) |
L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il Fondo per la pace in Africa attingendo al 10o FES per un importo massimo di 300 milioni di EUR nel periodo 2008-2010 e ha convenuto le modalità e la struttura future di tale Fondo. |
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(7) |
I paesi del protocollo «zucchero» di cui al protocollo 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore dovrebbero beneficiare di misure di accompagnamento finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (8). I paesi ACP beneficeranno inoltre dell'assistenza fornita dalla Comunità attraverso i programmi tematici contemplati dallo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dal regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (9). I programmi tematici dovrebbero essere coerenti, sussidiari e complementari rispetto ai programmi geografici finanziati dal FES, a cui dovrebbero conferire un valore aggiunto. |
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(8) |
L'articolo 28 dell'accordo di partenariato ACP-CE sottolinea l'importanza della cooperazione regionale fra gli Stati ACP, i PTOM e le regioni ultraperiferiche della Comunità. |
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(9) |
La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (10) fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9o FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non vanno più impegnati. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista. |
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(10) |
Ai fini dell'attuazione del FES, occorre determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità precise di controllo dell'impiego degli aiuti. Il 17 luglio 2006, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione 2006/610/CE (11) sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno, ai fini dell'adozione del regolamento di applicazione, del regolamento finanziario e, fra l'altro, dell'istituzione del comitato del FES e del comitato FI. |
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(11) |
Il 24 novembre 2004 il Consiglio ha adottato conclusioni sull'efficacia dell'azione esterna dell'UE riguardanti, tra l'altro, il rafforzamento della complementarità e del coordinamento tra la cooperazione allo sviluppo della Comunità e degli Stati membri. Il 24 maggio 2005 il Consiglio si è impegnato per un'attuazione tempestiva e una verifica della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e degli impegni specifici dell'UE adottati al Forum di Parigi del 28 febbraio-2 marzo 2005. Il Consiglio dell'11 aprile 2006 ha adottato conclusioni riguardanti un quadro comune per i documenti di strategia nazionale, in modo da rendere possibile una programmazione pluriennale comune dell'UE e degli altri donatori interessati. Il 16 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni in materia di complementarità e divisione dei compiti, sottolineandone l'importanza quali elementi costitutivi dell'efficacia degli aiuti. |
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(12) |
Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea (12). In seguito il Consiglio europeo ha adottato, nel dicembre 2005, una strategia per l'Africa, mentre il Consiglio ha adottato conclusioni su una strategia per i Caraibi (10 aprile 2006) e il Pacifico (17 luglio 2006). |
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(13) |
Il 16 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla governance nell'ambito del Consenso europeo sulla politica di sviluppo: verso un approccio armonizzato in seno all'Unione europea, ricordando che la concessione di quote di incentivazione prevista dall'iniziativa governance dovrebbe essere discussa in modo approfondito dagli Stati membri e dalla Commissione e ha sottolineato l'esigenza di un coinvolgimento degli organi competenti del Consiglio da parte della Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Quadro generale di programmazione e applicazione
1. L'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio.
2. La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito del 10o FES è fondata sui principi di base e i valori contenuti nelle disposizioni generali dell'accordo di partenariato ACP-CE e tiene conto degli obiettivi di sviluppo e delle strategie di cooperazione di cui al titolo XX del trattato.
La dichiarazione congiunta del Consiglio, del 22 dicembre 2005, sulla politica di sviluppo «Il consenso europeo» definisce il quadro generale per indirizzare la programmazione e l'attuazione del 10o FES, compresi i principi indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti.
3. La dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti include i principi di titolarità, allineamento, armonizzazione, gestione degli aiuti in base ai risultati e responsabilità reciproca validi per i paesi e le regioni partner e per i donatori.
Tali principi creeranno le condizioni che consentiranno ai paesi e alle regioni partner di esercitare una leadership effettiva nelle loro politiche e strategie di sviluppo e condurranno ad un approccio basato sul paese o la regione, e guidato da questi, con un'ampia consultazione delle parti interessate e il crescente allineamento agli obiettivi e alle strategie di sviluppo nazionali o regionali, in particolare quelli volti alla riduzione della povertà. Ciò richiede un efficace coordinamento dei donatori, fondato sulla ricerca di complementarità, su un approccio non esclusivo e sulla promozione di iniziative a livello di tutti i donatori, in base alle analisi, ai processi e alle strategie esistenti, e coerentemente ad essi, nonché alle procedure e istituzioni specifiche del paese o della regione.
4. Fatta salva la necessità di garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96, ed ammissibili al finanziamento in conformità del medesimo regolamento, non sono, in linea di principio, finanziate ai sensi del presente regolamento.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
Articolo 2
Processo di programmazione
1. Il processo di programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione a norma dell'accordo di partenariato ACP-CE, è avviato in conformità degli articoli da 1 a 14 dell'allegato IV di tale accordo e in conformità dei principi generali di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Nella fattispecie, ai fini del presente regolamento, per programmazione si intendono:
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a) |
la preparazione e l'elaborazione di strategie di sostegno nazionali (di seguito «documenti di strategia nazionale») e regionali (di seguito «documenti di strategia regionale»); |
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b) |
una chiara indicazione da parte della Comunità dell'assegnazione finanziaria indicativa programmabile di cui i paesi e le regioni possono beneficiare nell'arco dei sei anni di durata del 10o FES; |
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c) |
la preparazione e l'adozione di un programma indicativo pluriennale per l'attuazione dei documenti di strategia nazionale e dei documenti di strategia regionale; |
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d) |
un processo di revisione che copra i documenti di strategia nazionale e i documenti di strategia regionale, i programmi indicativi pluriennali e il volume delle risorse assegnate loro. |
3. La programmazione a livello nazionale e regionale è effettuata in modo coordinato. Nella fattispecie, ai fini del presente regolamento, il coordinamento comprende i seguenti elementi:
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a) |
il paese o regione partner interessati sono, nella misura del possibile, la forza trainante della programmazione dell'aiuto comunitario. La programmazione, tranne nei casi previsti nel paragrafo 5, è effettuata in comune con il paese o la regione partner e si allinea progressivamente alle strategie del paese o della regione partner volte alla riduzione della povertà o a strategie equivalenti; il processo comune coinvolge, se del caso, altre parti interessate, inclusi parlamenti, autorità locali e altri soggetti non statali rappresentativi, che sono associati al processo di programmazione nella fase appropriata; |
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b) |
la Commissione coordina i lavori per la preparazione e l'elaborazione dei documenti di strategia con gli Stati membri rappresentanti localmente e con la BEI sulle questioni riguardanti i settori di competenza e le operazioni di questa, anche per quanto concerne il Fondo investimenti. Il coordinamento è aperto agli Stati membri che non sono rappresentati a titolo permanente nel paese o nella regione interessati; |
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c) |
la Commissione e gli Stati membri localmente rappresentati si adoperano, se possibile e opportuno, per realizzare una programmazione comune, ivi compresa una strategia comune di risposta. La partecipazione alla programmazione comune è aperta, attraverso meccanismi flessibili, agli Stati membri che non sono permanentemente rappresentati nel paese o nella regione interessati; |
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d) |
la Commissione e gli Stati membri cercano di attivare uno scambio sistematico e frequente di informazioni, anche con altri donatori e banche di sviluppo, e incoraggiano il migliore coordinamento delle politiche, le procedure di armonizzazione, la complementarità e la divisione dei compiti, rafforzando in tal modo l'impatto delle politiche e della programmazione. Il coordinamento dei donatori avviene, per quanto possibile, attraverso i meccanismi esistenti a tale fine e si avvale dei processi di armonizzazione esistenti nel paese o nella regione partner interessati. Il paese o la regione partner interessati dovrebbero, nella misura del possibile, essere la forza trainante del coordinamento dell'aiuto comunitario con gli altri donatori; qualora lo sviluppo di strategie comuni sia già in atto, la programmazione comune dovrebbe rimanere aperta ad altri donatori e, se possibile, essere parte di tali processi esistenti, completarli e rafforzarli. |
4. In aggiunta ai documenti di strategia nazionale e regionale, è elaborato e sviluppato con il comitato degli ambasciatori ACP-CE un documento di strategia intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale, basati sui criteri definiti per il quadro strategico intra-ACP, nel rispetto dei principi di complementarità e portata geografica contenuti nell'articolo 12 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
5. Nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, quando i paesi non hanno accesso ai normali fondi programmabili e/o l'ordinatore nazionale si trova nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni, la Comunità adotta le disposizioni specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento.
6. La programmazione è concepita in modo da rispondere il più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (di seguito «APS») stabiliti dall'OCSE/DAC.
7. La programmazione, ove opportuno, assicura la visibilità europea nei paesi e nelle regioni partner.
Articolo 3
Assegnazione delle risorse
1. All'inizio dei processi di programmazione, la Commissione stabilisce, basandosi sulle esigenze e sui criteri di risultato di cui agli articoli 3, 9 e 12 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, l'assegnazione indicativa pluriennale per ogni paese e regione ACP e per la dotazione intra-ACP su cui si basa ciascun processo entro i limiti fissati all'articolo 2 dell'accordo interno. Questi criteri sono standard, obiettivi e trasparenti.
2. L'assegnazione nazionale indicativa comprende un importo programmabile, inclusa una quota di incentivazione assegnata sulla base di criteri connessi alla governance in linea con i principi sulla governance adottati dal Consiglio il 16 ottobre 2006, e un'assegnazione per gli imprevisti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
3. Il comitato del FES di cui all'articolo 11 formula un parere secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, sul metodo usato per l'applicazione dei criteri generali di assegnazione delle risorse presentato dalla Commissione.
Le assegnazioni consolidate per gli aiuti nazionali e regionali, in linea con gli importi indicati all'articolo 2 dell'accordo interno, sono integrate nei documenti di strategia nazionale e regionale e nei programmi indicativi pluriennali, e adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Gli stanziamenti per i programmi di sostegno speciali e le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
Articolo 4
Documenti di strategia nazionale e regionale e programmazione pluriennale
1. I documenti di strategia nazionale e regionale sono elaborati sulla base dei principi generali di coordinamento, titolarità e efficacia degli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 secondo il quadro comune per i documenti di strategia nazionale e i principi per una programmazione comune pluriennale adottati dal Consiglio l'11 aprile 2006.
2. I documenti di strategia mirano a fornire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e il paese o la regione partner interessati, in linea con le finalità globali, l'ambito d'applicazione, gli obiettivi e i principi dell'accordo di partenariato ACP-CE. I documenti di strategia contemplano, oltre alla cooperazione allo sviluppo finanziata dal FES, tutti gli altri strumenti comunitari che hanno un impatto sul paese o sulla regione partner volti ad assicurare la coerenza politica con altri aspetti dell'azione esterna della Comunità, ivi compresa, se opportuno, la BEI.
3. Fatte salve le circostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 5, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati in base ai rispettivi documenti di strategia e sono oggetto di un accordo con il paese o la regione interessati. Si pone l'accento sulla valutazione comune delle esigenze, sull'analisi dei risultati e dei settori, nonché sulle priorità. Nell'ambito dell'articolo 11, paragrafo 3, e nei casi in cui la Commissione partecipa ad un processo di programmazione comune, il programma indicativo pluriennale, se opportuno, figura in un documento elaborato insieme agli altri donatori partecipanti. I programmi indicativi pluriennali comprendono:
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a) |
i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, gli obiettivi globali, i beneficiari di riferimento, gli impegni di politica generale e l'impatto previsto; |
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b) |
l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario. L'assegnazione per settore prioritario può essere circoscritta, ove necessario, ad una determinata forcella. Il sostegno comunitario è concentrato in un numero limitato di settori principali e, ove opportuno, tramite un sostegno generale di bilancio e assicura l'allineamento alle operazioni finanziate dal paese o regione ACP interessati, nonché la complementarità e la coerenza con le operazioni finanziate dagli Stati membri e da altri donatori; |
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c) |
per ogni settore prioritario, e in caso di sostegno generale di bilancio, gli obiettivi specifici, gli impegni di politica settoriale, nonché le misure e le operazioni più opportune per conseguire tali obiettivi e traguardi. Il programma indicativo descrive inoltre l'impatto previsto, definisce i risultati e i relativi indicatori quantitativi e qualitativi e stabilisce un calendario per l'attuazione, comprendente l'impegno e l'erogazione delle risorse e per i risultati previsti. Gli indicatori, nella misura del possibile, sono allineati al sistema di monitoraggio del paese o regione partner e sono basati su tale sistema; |
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d) |
le risorse destinate a programmi e progetti che non rientrano nei settori prioritari nonché, possibilmente, un quadro generale di tali attività e l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuna di esse. Possono rientrare in questo ambito le priorità e le risorse specifiche destinate ad intensificare la cooperazione con le regioni ultraperiferiche della Comunità, i PTOM o i paesi e le regioni partner limitrofi di cui all'articolo 10 del presente regolamento e le modalità per definire e coordinare la selezione di tali progetti di interesse comune; |
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e) |
il tipo di soggetti non statali che può beneficiare di finanziamenti e, possibilmente, le risorse da stanziare e il tipo di attività da finanziare. |
Le risorse possono essere assicurate con modalità diverse, anche complementari, a seconda dei migliori risultati ottenuti in ciascun paese. L'uso del sostegno di bilancio viene fatto a norma dei criteri di ammissibilità previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE.
4. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali tengono conto delle misure e dei programmi ammissibili a finanziamenti provenienti da altri FES o strumenti comunitari, evitando le duplicazioni. Si presta particolare attenzione all'interazione tra le strategie di sostegno nazionali, regionali e intra-ACP nonché alla coerenza con gli strumenti comunitari, segnatamente il regolamento (CE) n. 1905/2006, il regolamento (CE) n. 1889/2006, il regolamento (CE) n. 1257/96, tenuto conto delle azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 che istituisce uno strumento per la stabilità (13). Nei documenti di strategia nazionale sono incluse le strategie pluriennali di adeguamento per i paesi ACP del protocollo «zucchero» previste dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo.
5. Il documento di strategia di cui al paragrafo 4, compreso il relativo programma indicativo pluriennale, è adottato dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Allorché i documenti di strategia di cui al paragrafo 1 sono trasmessi agli Stati membri nel comitato FES, la Commissione li trasmette contemporaneamente anche all'assemblea parlamentare paritetica per conoscenza, nel pieno rispetto del processo decisionale previsto dal titolo IV del presente regolamento.
6. I documenti di strategia, compresi i programmi indicativi pluriennali, vengono successivamente adottati di concerto dalla Commissione e dallo Stato o dalla regione ACP interessati e, una volta adottati, sono vincolanti per la Comunità e per tale Stato o regione. I paesi con cui non è stato firmato un documento di strategia possono comunque beneficiare dei finanziamenti a titolo dell'assegnazione per gli imprevisti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del presente regolamento possono consistere in programmi speciali di sostegno, in sostituzione dei documenti di strategia nazionale nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE quando l'ordinatore nazionale nel paese partner si trovi nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni, oppure consistere in azioni finanziate mediante l'assegnazione per gli imprevisti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE nei casi previsti nell'articolo 3, paragrafo 4, di tale allegato quando il paese partner non possa accedere ai normali fondi programmabili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato. Detti programmi speciali di sostegno e azioni finanziate mediante l'assegnazione per gli imprevisti ottemperano alle disposizioni dei paragrafi precedenti e tengono conto delle considerazioni particolari di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento. Essi sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 5
Revisioni
1. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, nonché i programmi speciali di sostegno e le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, sono oggetto di revisioni operative annuali, di revisioni intermedie e finali nonché, all'occorrenza, di revisioni ad hoc. Tali revisioni sono effettuate localmente dalla Commissione e dal paese o dalla regione partner interessati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE e sono organizzate sulla base dei principi generali di coordinamento, titolarità e efficacia degli aiuti di cui agli articoli 1 e 2. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali sono oggetto di altre revisioni ad hoc, effettuate tra le revisioni annuali, intermedie e finali in linea con l'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
2. Le revisioni intermedie e finali sono parte integrante del processo di programmazione. Esse valutano il documento di strategia, comprese le strategie pluriennali di adeguamento per i paesi del protocollo «zucchero» e tutti gli altri programmi finanziati dagli strumenti comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e il programma indicativo pluriennale in funzione delle esigenze e dei risultati. La revisione comprende, per quanto possibile, una valutazione dell'impatto della cooperazione comunitaria allo sviluppo in relazione all'obiettivo generale di riduzione della povertà di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli obiettivi, alle risorse assegnate e agli indicatori specificati nella strategia di sostegno nonché la valutazione del rispetto dei principi dell'efficacia degli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 e della possibilità di svilupparli ulteriormente. Al termine della revisione intermedia o della revisione finale,
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a) |
i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali possono essere adeguati qualora le revisioni mettano in luce problemi specifici o la mancanza di progressi nel conseguimento degli obiettivi e dei risultati indicati, o qualora la situazione sia mutata, anche per effetto dei processi di armonizzazione in atto, quali la divisione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri ed eventuali altri donatori; |
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b) |
l'assegnazione indicativa pluriennale nazionale e regionale può essere aumentata o ridotta in funzione delle esigenze e dei risultati. |
3. Le revisioni operative annuali sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. In caso di esigenze nuove o speciali, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, come quelle derivanti da una situazione post-crisi, o di risultati eccezionali, quando l'assegnazione indicativa pluriennale è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana, l'assegnazione indicativa pluriennale può essere aumentata al termine della revisione operativa annuale.
I risultati generali delle revisioni operative annuali sono presentate al comitato del FES per uno scambio di opinioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento.
4. Possono essere effettuate revisioni ad hoc, su richiesta dello Stato ACP interessato o della Commissione, in caso di esigenze nuove o speciali o di risultati eccezionali ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo o nelle circostanze eccezionali di cui agli articoli 72 e 73 dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardanti l'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza. La Commissione tiene conto delle richieste di revisioni ad hoc presentate dagli Stati membri. L'improvviso verificarsi di imprevedibili difficoltà umanitarie, economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali, crisi provocate dall'uomo, come le guerre e altri conflitti, situazioni post-conflitto, minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili in un paese o in una regione rientra fra i casi che giustificano una revisione ad hoc.
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a) |
Al termine della revisione ad hoc possono essere proposte le misure speciali di cui all'articolo 8 del presente regolamento. L'assegnazione del programma indicativo pluriennale o del programma d'azione speciale può essere aumentata, all'occorrenza, entro i limiti dei fondi disponibili di cui all'articolo 2 dell'accordo interno. Qualora non sia stato firmato un documento di strategia, può essere finanziato un sostegno speciale attingendo all'assegnazione per gli imprevisti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. |
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b) |
Le misure adottate sono coerenti e complementari con gli altri strumenti comunitari, incluso lo strumento per l'aiuto umanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 4. |
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c) |
Qualora paesi partner o gruppi di paesi partner siano direttamente interessati o colpiti da crisi o da situazioni post-crisi, la programmazione pluriennale presta particolare attenzione ad un maggior coordinamento tra i soccorsi, il risanamento e lo sviluppo, al fine di garantire la transizione dalla situazione di emergenza alla fase di sviluppo; nei programmi riguardanti i paesi e le regioni esposti regolarmente al rischio di catastrofi naturali sono comprese anche le relative misure di preparazione e di prevenzione. |
5. In caso di nuove esigenze ai sensi della dichiarazione congiunta VI sull'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardante la cooperazione intra-ACP, l'assegnazione programmabile intra-ACP può essere aumentata attingendo alle riserve intra-ACP entro i limiti globali fissati all'articolo 2, lettera b), dell'accordo interno.
6. Le eventuali modifiche dei documenti di strategia e/o dell'assegnazione delle risorse derivanti da una delle revisioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Le aggiunte ai documenti di strategia, compresi i programmi indicativi pluriennali, e ai programmi speciali di sostegno sono successivamente adottate di concerto dalla Commissione e dallo Stato o dalla regione ACP interessati e, una volta adottate, sono vincolanti per la Comunità e per tale Stato o regione.
TITOLO III
ATTUAZIONE
Articolo 6
Contesto generale di attuazione
L'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE, è attuata in conformità dell'allegato IV di tale accordo e del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno, sulla base dei principi di titolarità e di efficacia degli aiuti di cui all'articolo 1.
Articolo 7
Programmi d'azione annuali
1. La Commissione adotta i programmi d'azione annuali in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 4.
In casi eccezionali, ad esempio quando non è stato adottato un programma d'azione annuale, la Commissione può adottare, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali, misure non previste da un programma d'azione annuale secondo le stesse regole e procedure.
2. I programmi d'azione annuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e di concerto, se opportuno, con altri donatori, segnatamente nei casi di programmazione comune, e con la BEI. I programmi d'azione annuali descrivono il contesto generale e valutano l'assistenza della Comunità e l'esperienza acquisita, anche per quanto concerne il sostegno di bilancio in particolare sulla base delle revisioni operative annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Essi precisano gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, l'importo complessivo del finanziamento previsto e l'indicazione degli importi assegnati a fronte di ciascuna operazione. Includono schede individuali e particolareggiate per ciascuna operazione prevista, contenenti un'analisi del contesto settoriale specifico, una descrizione delle azioni da finanziare, i principali soggetti interessati, i risultati previsti sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, le procedure di gestione, un calendario d'attuazione orientativo e, in caso di sostegno di bilancio, i criteri di erogazione, incluse le eventuali quote variabili. Gli obiettivi sono specifici, misurabili, realistici, parametrati rispetto al tempo, il più possibile allineati agli obiettivi e ai parametri del paese o della regione partner. Essi indicano le modalità per tenere conto delle attività, in corso o previste, della BEI.
3. I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento. Ciascuno Stato membro può chiedere il ritiro di un progetto o programma dal programma d'azione annuale. Se la richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 2 dell'accordo interno, il programma d'azione annuale è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento. A meno che la Commissione, in linea con le opinioni degli Stati membri in seno al comitato FES, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato del FES, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione annuale come previsto al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, sotto forma di proposta di finanziamento che la Commissione adotterà successivamente secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento.
4. Le modifiche dei programmi d'azione annuali o delle misure non previste da tali programmi sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Le modifiche dei programmi d'azione annuali o delle misure non previste da tali programmi che non superino il 20 % dei progetti, programmi o relative assegnazioni consolidate iniziali, e che non superino i 10 milioni di EUR sono adottate dalla Commissione a condizione che non influiscano sugli obiettivi iniziali definiti dalla decisione della Commissione. La Commissione informa il comitato FES di tali modifiche entro un mese.
5. La Commissione adotta programmi d'azione specifici secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento per le spese di sostegno di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo interno non coperte dai programmi indicativi pluriennali. Le eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno sono adottate in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.
6. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri rappresentati nel paese o nella regione, gli altri Stati membri interessati e, se opportuno, la BEI, in merito all'attuazione dei progetti e dei programmi comunitari. Ciascuno Stato membro e la BEI, a loro volta, informano regolarmente la Commissione in merito alle attività di cooperazione, a livello di paese o di regione, da essi attuate o programmate in ciascun paese o regione determinati.
7. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento, ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere di inserire nell'ordine del giorno del comitato del FES uno scambio di opinioni su questioni connesse all'attuazione di un determinato progetto o programma gestito dalla Commissione. Detto scambio di opinioni può includere le modalità con cui la Commissione valuta i criteri di erogazione del sostegno di bilancio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 8
Adozione di misure speciali
1. Nei casi indicati all'articolo 5, paragrafo 4, la Commissione può adottare misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5.
2. Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i beneficiari di riferimento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento. Esse forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Includono anche una definizione degli indicatori di risultato da monitorare al momento dell'attuazione delle misure speciali. Tali indicatori, se opportuno, tengono conto dei sistemi di monitoraggio del paese o della regione partner.
3. Le misure speciali di importo superiore a 10 milioni di EUR sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. La Commissione informa il comitato del FES delle misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR entro un mese dall'adozione. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere di inserire nell'ordine del giorno del comitato del FES uno scambio di opinioni su queste operazioni. Detto scambio di opinioni può condurre alla formulazione di raccomandazioni, di cui la Commissione tiene conto.
4. La procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, non deve essere applicata per l'adozione delle modifiche delle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio di previsione, l'aumento o la diminuzione del bilancio per un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale ma non superiore a 10 milioni di EUR, a condizione che dette modifiche non influiscano sugli obiettivi iniziali definiti dalla decisione della Commissione. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati agli Stati membri entro un mese.
5. Tali misure speciali sono soggette a uno scambio annuale di opinioni in sede di comitato FES, sulla base di una relazione redatta dalla Commissione.
Articolo 9
Cofinanziamento e contributi supplementari degli Stati membri
1. Si ha cofinanziamento quando un progetto o un programma riceve contributi da varie fonti:
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a) |
nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in varie sottoparti chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento può sempre essere identificata; |
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b) |
nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività intrapresa nell'ambito del progetto o del programma. |
2. Quando la Commissione partecipa ad un cofinanziamento congiunto, le disposizioni di attuazione che disciplinano tali fondi, ivi comprese, se opportuno, la necessità di una valutazione congiunta e della copertura degli eventuali costi amministrativi sostenuti dall'organismo incaricato di gestire i fondi messi in comune, sono stabilite nell'accordo di finanziamento secondo norme e procedure specificate nel regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno.
Se la Commissione riceve e gestisce fondi per conto:
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a) |
degli Stati membri e dei relativi enti regionali o locali, più specificatamente gli enti pubblici e parapubblici; |
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b) |
di altri paesi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parapubblici; |
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c) |
di organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali, |
per l'attuazione delle misure congiunte, detti fondi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno e integrati come tali nei programmi d'azione annuali. È garantita la visibilità dei contributi degli Stati membri.
Ogniqualvolta la Commissione affida fondi agli organismi di cui al comma precedente per finanziare l'assolvimento di funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, in particolare quelle connesse all'esecuzione del FES, il cofinanziamento deve risultare, ed essere debitamente giustificato, nei programmi d'azione annuali; è garantita la visibilità del contributo del FES.
3. Quando la gestione di un cofinanziamento congiunto è affidata alla BEI, le disposizioni di attuazione che disciplinano tali fondi, ivi compresa la copertura, se opportuno, dei costi amministrativi sostenuti dalla BEI, sono elaborate in conformità dello statuto e del regolamento interno della BEI.
4. Gli Stati membri possono inoltre fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo interno per agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi a titolo del 10o FES e la loro destinazione specifica può avvenire solo in situazioni debitamente motivate, ad esempio in risposta alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 5, paragrafo 4. I finanziamenti supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e di revisione, nonché nei programmi d'azione annuali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner. I contributi volontari affidati alla Commissione vengono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri previsti all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 dell'accordo interno in merito a cui possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo.
5. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES dei contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE. Le eventuali destinazioni specifiche sono debitamente motivate e le conseguenti modifiche dei programmi d'azione annuali o dei documenti di strategia sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
Articolo 10
Partecipazione di un paese o di una regione terzi
Per garantire coerenza ed efficacia all'assistenza comunitaria, la Commissione può decidere che i paesi in via di sviluppo non ACP e gli organismi di integrazione regionale a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionale e possono beneficiare dell'assistenza comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006, del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato (14), i PTOM ammissibili all'assistenza comunitaria a norma della decisione 2001/822/CE e le regioni ultraperiferiche della Comunità possono beneficiare dei fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno per i progetti o programmi di natura regionale o transfrontaliera che rispettano le disposizioni dell'articolo 6 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. I finanziamenti corrispondenti possono essere previsti nei documenti di strategia, nei programmi indicativi pluriennali e nelle misure speciali di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Queste disposizioni saranno inserite nei programmi d'azione annuali.
TITOLO IV
PROCEDURE DECISIONALI
Articolo 11
Competenze del comitato del FES
1. Il comitato del FES istituito ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo interno si pronuncia, secondo la procedura di gestione di cui al paragrafo 3, sulle questioni di fondo della cooperazione allo sviluppo a livello nazionale, regionale e intra-ACP finanziata dal 10o FES e dalle altre risorse comunitarie di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
2. I compiti del comitato del FES si estendono alle responsabilità indicate nei titoli II e III del presente regolamento:
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a) |
programmazione degli aiuti comunitari a titolo del 10o FES e revisioni della programmazione, con particolare riguardo alle strategie nazionali, regionali e intra-ACP; e |
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b) |
monitoraggio dell'attuazione dell'aiuto comunitario, compresi, tra l'altro, l'impatto dell'aiuto per la riduzione della povertà, gli aspetti settoriali, le questioni trasversali, il funzionamento del coordinamento sul campo con gli Stati membri e altri donatori e i progressi in merito ai principi dell'efficacia degli aiuti di cui all'articolo 1. |
3. Quando il comitato del FES è chiamato ad esprimere un parere, il rappresentante della Commissione sottopone a tale comitato, entro i limiti temporali fissati nella decisione del Consiglio sul regolamento interno del comitato del FES di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo interno, un progetto delle misure da adottare. Il comitato del FES esprime il suo parere entro un termine, non superiore a 30 giorni, che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. La BEI partecipa allo scambio d'opinioni. Il parere viene espresso alla maggioranza qualificata indicata all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno in base ai voti degli Stati membri, a cui viene attribuita la ponderazione specificata all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno.
Dopo che il comitato del FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta misure che sono applicate senza indugio. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato del FES, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure per un periodo che, in linea di principio, non eccede i 30 giorni a decorrere da tale comunicazione, periodo che tuttavia può essere prorogato sino a 30 giorni in circostanze eccezionali. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il periodo suddetto, deliberando alla stessa maggioranza qualificata del comitato del FES.
4. Il Comitato del FES procede a uno scambio di opinioni sulle conclusioni generali delle revisioni operative annuali e sulla relazione annuale di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Ciascuno Stato membro può inoltre chiedere uno scambio di opinioni sulle valutazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di fornire informazioni al comitato del FES e avere uno scambio di opinioni sulle questioni connesse ai compiti di cui al paragrafo 2.
Detti scambi di opinioni possono condurre alla formulazione di raccomandazioni degli Stati membri, di cui la Commissione tiene conto.
5. Il comitato del FES esamina altresì la coerenza e la complementarità dell'aiuto comunitario con quello degli Stati membri e, se opportuno, di altri donatori, conformemente agli articoli 1 e 2, basandosi sulle conclusioni delle revisioni predisposte dalla Commissione.
Articolo 12
Fondo per la pace in Africa
Conformemente alle conclusioni del Consiglio dell'11 aprile 2006 di finanziare per un importo di 300 milioni di EUR il Fondo per la pace in Africa attingendo al 10o FES per un periodo di tre anni, il programma indicativo intra-ACP assegna determinate risorse a favore del Fondo per la pace in Africa. Si applicano procedure di gestione specifiche:
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a) |
su richiesta dell'Unione africana, appoggiata dal comitato degli ambasciatori ACP-CE, la Commissione elabora un programma d'azione per il periodo 2008-2010. Il programma d'azione, tra l'altro, precisa gli obiettivi perseguiti, la portata e la natura dei possibili interventi, le modalità di attuazione e il formato concordato per i documenti di base, le richieste e le relazioni. Un allegato al programma d'azione descrive le procedure decisionali specifiche per ciascun possibile intervento, a seconda della natura, del volume e dell'urgenza di questo; |
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b) |
il programma d'azione, compreso l'allegato di cui alla lettera a), nonché le relative modifiche, è discusso dai competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio e dal Comitato politico e di sicurezza e approvato dal Coreper alla maggioranza qualificata indicata all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno prima di essere adottato dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento; |
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c) |
il programma d'azione, escluso l'allegato di cui alla lettera a), costituisce la base dell'accordo di finanziamento da concludere tra la Commissione e l'Unione africana; |
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d) |
ciascuno degli interventi da attuare nell'ambito dell'accordo di finanziamento è soggetto all'approvazione preliminare del Comitato politico e di sicurezza del Consiglio; i pertinenti gruppi preparatori del Consiglio sono informati o consultati a tempo debito, prima della presentazione al Comitato politico e di sicurezza del Consiglio conformemente al processo decisionale specifico di cui alla lettera a) per garantire che, oltre alla dimensione militare e di sicurezza, nelle misure previste si tenga conto degli aspetti connessi allo sviluppo. Particolare attenzione è prestata alle attività riconosciute come attività APS; |
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e) |
la Commissione elabora una relazione di attività sull'uso dei fondi destinata, per informazione, al Consiglio e al comitato del FES, su base annuale e su richiesta del Consiglio o del comitato del FES, nella quale si opera una distinzione tra impegni ed erogazioni connessi all'APS e non connessi all'APS; |
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f) |
nel 2010 si procederà a una valutazione riguardante le procedure del Fondo per la pace in Africa e le possibili fonti di finanziamento alternative, comprese le risorse della politica estera e di sicurezza comune. |
Articolo 13
Comitato del Fondo investimenti
1. Il comitato FI, istituito sotto l'egida della BEI ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo interno, è composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Ciascun governo designa un rappresentante e un supplente. La Commissione procede allo stesso modo per il proprio rappresentante. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è eletto dai membri e nell'ambito del comitato stesso per un mandato di due anni. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i rispettivi supplenti hanno diritto di voto.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta formulata dalla BEI previa consultazione della Commissione.
Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata. Ai voti è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 8 dell'accordo interno.
Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte all'anno. Possono essere indette riunioni supplementari su richiesta della BEI o dei membri del comitato ai sensi del regolamento interno. Inoltre il comitato FI può formulare un parere con procedura scritta, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
2. Il comitato FI approva:
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a) |
orientamenti per l'attuazione del Fondo investimenti, un quadro per la valutazione del suo impatto sullo sviluppo e le relative proposte di revisione; |
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b) |
le strategie di investimento e i programmi di attività del Fondo investimenti, compresi gli indicatori di risultato, sulla base degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE e dei principi generali della politica della Comunità in materia di sviluppo; |
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c) |
le relazioni annuali del Fondo investimenti; |
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d) |
qualsiasi documento di politica generale, comprese le relazioni di valutazione, riguardante il Fondo investimenti. |
3. Inoltre, il comitato FI esprime un parere in merito alle:
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a) |
proposte relative alla concessione di abbuoni di interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE. In tal caso, il comitato esprime anche un parere sull'uso di tali abbuoni di interessi. Al fine di agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il comitato FI può esprimere un parere favorevole sulle proposte della BEI riguardanti un'assegnazione globale per abbuoni di interessi che successivamente, senza un ulteriore parere del comitato FI e/o della Commissione, può essere ripartita dalla BEI in sottoassegnazioni a favore di singoli progetti secondo i criteri indicati nell'assegnazione globale, compresa la sottoassegnazione massima per abbuono di interessi per progetto; |
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b) |
proposte intese a un intervento del Fondo investimenti per i progetti su cui la Commissione abbia espresso parere negativo; |
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c) |
altre proposte relative al Fondo investimenti sulla base dei principi generali enunciati negli orientamenti operativi. |
Gli organi direttivi della BEI possono inoltre chiedere, di tanto in tanto, al comitato FI di pronunciarsi su tutte le proposte di finanziamento o su alcune categorie di proposte di finanziamento.
4. Spetta alla BEI sottoporre in tempo utile al comitato FI le questioni che richiedono l'approvazione o il parere del comitato stesso, come previsto ai paragrafi 1, 2 e 3. Le proposte presentate per parere al comitato sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli orientamenti operativi.
5. La BEI coopera strettamente con la Commissione e, se opportuno, coordina le operazioni con i donatori. In particolare:
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a) |
la BEI prepara o rivede insieme alla Commissione gli orientamenti per l'attuazione del Fondo investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a); la BEI è responsabile del rispetto degli orientamenti e garantisce che i progetti da essa sostenuti rispettino le norme sociali e ambientali internazionali e siano coerenti con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE e dei principi generali della politica della Comunità in materia di sviluppo e con le pertinenti strategie nazionali o regionali in materia di cooperazione; |
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b) |
la BEI chiede il parere preliminare della Commissione sulle strategie d'investimento, sui programmi di attività e sui documenti di politica generale; |
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c) |
la BEI informa la Commissione riguardo ai progetti da essa amministrati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, e nella fase di valutazione di un progetto, chiede il parere della Commissione sulla conformità dei progetti rispetto alle strategie di cooperazione nazionali o regionali pertinenti o, se del caso, agli obiettivi generali del Fondo investimenti; |
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d) |
salvo nei casi di abbuoni di interessi che rientrano nell'assegnazione globale di cui al paragrafo 3, lettera a), nella fase di valutazione di un progetto, la BEI chiede inoltre l'accordo della Commissione su qualsiasi proposta di abbuono di interessi sottoposta al comitato FI, per quanto riguarda la conformità all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e ai criteri definiti negli orientamenti operativi del Fondo investimenti. |
Si considera che la Commissione abbia espresso parere favorevole o abbia approvato una proposta se non ha notificato un parere negativo al riguardo entro due settimane a decorrere dalla presentazione della stessa. Per quanto riguarda i pareri sui progetti dei settori finanziario o pubblico e l'accordo sugli abbuoni di interessi, la Commissione può chiedere che la proposta finale di progetto le sia presentata, per parere o approvazione, due settimane prima di essere inviata al comitato FI.
6. La BEI non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 2 senza un parere favorevole del comitato FI.
Se il comitato FI esprime un parere favorevole, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare, la BEI può decidere di non dar seguito alla proposta. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione dei casi in cui decide di non dar seguito.
Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure e, nel caso del Fondo investimenti, conformemente agli orientamenti e alle strategie di investimento approvati dal comitato FI.
Se il comitato FI esprime un parere negativo su una proposta di concessione di un abbuono di interessi, la BEI può accordare il prestito in questione senza l'abbuono di interessi. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutti i casi in cui decide di procedere in tal senso.
Alle condizioni stabilite negli orientamenti operativi e purché l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti rimanga immutato, la BEI può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento a titolo del Fondo investimenti su cui il comitato FI abbia dato parere favorevole ai sensi del paragrafo 2 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il suddetto comitato abbia dato parere favorevole. In particolare, la BEI può decidere di aumentare l'importo del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti di un massimo del 20 %.
Un tale aumento può, per i progetti con abbuoni d'interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, portare ad un aumento proporzionale del valore dell'abbuono di interessi. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo. Per i progetti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, ove sia richiesto un aumento del valore dell'abbuono il comitato FI deve esprimere un parere prima che la BEI possa concederlo.
7. La BEI gestisce gli investimenti a titolo del Fondo investimenti e tutti i fondi detenuti in tale ambito conformemente agli obiettivi dell'accordo. In particolare, può far parte degli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il Fondo investe, e può impegnare e modificare i diritti detenuti a titolo del Fondo investimenti, nonché dare il relativo scarico, conformemente agli orientamenti operativi.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Obblighi relativi al controllo e alle relazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza del FES
1. La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, l'uso dell'assistenza del FES da parte dei beneficiari.
2. La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti e dei programmi finanziati con le risorse del 10o FES da essa amministrate, secondo le modalità indicate negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.
3. La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione del 10o FES e presenta al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati nonché, ove possibile, sulle principali realizzazioni e sull'impatto dell'assistenza. La relazione è inoltre trasmessa al comitato del FES per uno scambio di opinioni, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
La relazione fornisce, per l'esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l'esito delle attività di controllo e di valutazione, il coinvolgimento dei partner e l'armonizzazione tra le loro attività, anche per quanto concerne l'attuazione attraverso la cooperazione delegata come definita dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno, nonché l'esecuzione di impegni e pagamenti per paese, regione e settore di cooperazione.
Valuta i risultati dell'assistenza sulla riduzione della povertà utilizzando, per quanto possibile, indicatori specifici e misurabili del suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE. Tali indicatori sono allineati ai sistemi di monitoraggio del paese o regione partner e agli indicatori condivisi tra la comunità dei donatori e il paese o regione partner al fine di monitorarne la strategia di sviluppo.
È rivolta particolare attenzione ai progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.
Le relazioni riguardano altresì i progressi compiuti nell'attuazione dei principi di coordinamento, titolarità e efficacia degli aiuti di cui all'articolo 1 del presente regolamento e coprono le misure di accompagnamento degli accordi di partenariato economico.
4. La BEI fornisce al comitato FI informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del Fondo investimenti. A norma dell'articolo 6 ter dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, a metà e al termine del periodo di applicazione del 10o FES si procede a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti. La valutazione intermedia è effettuata da esperti esterni indipendenti, in cooperazione con la BEI ed è messa a disposizione del comitato FI.
5. Nel 2010, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di valutazione dell'efficienza globale, con i paesi ACP sulla base del paragrafo 7 dell'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE. Si valuteranno i risultati finanziari, segnatamente il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti, e i risultati quantitativi e qualitativi, in particolare le realizzazioni e l'impatto, misurati in termini di progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. La valutazione esplorerà inoltre le possibilità di rafforzare l'allineamento del futuro sostegno comunitario agli Stati ACP alle strategie, alla programmazione e ai cicli di bilancio del paese o regione partner, le possibilità di migliorare l'armonizzazione tra i donatori, e raccomanderà le modalità per conseguire tali obiettivi.
Articolo 15
Valutazione
1. La Commissione e la BEI valutano periodicamente l'esito dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, i risultati delle politiche settoriali e l'efficacia della programmazione sulla riduzione della povertà, all'occorrenza mediante valutazioni indipendenti esterne, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Si presta particolare attenzione alla coerenza della politica di sviluppo comunitaria e ai progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.
2. Tali valutazioni sono effettuate di concerto con il paese o regione partner e con gli Stati membri rappresentanti localmente, con altri Stati membri interessati e, se opportuno, con altri donatori nel tentativo, da parte della Commissione, di attuare le raccomandazioni in materia di efficacia degli aiuti sulla base di valutazioni congiunte.
3. La Commissione invia per informazione le sue relazioni di valutazione nazionali e regionali al Consiglio, al comitato del FES e alla BEI. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, gli Stati membri possono richiedere in qualsiasi momento che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del comitato del FES. Si tiene conto dei risultati della discussione in sede di concezione dei programmi e di assegnazione delle risorse, di coordinamento dei donatori e efficacia degli aiuti.
4. La Commissione coinvolge tutte le parti interessate, compresi i soggetti non pubblici, nella valutazione dell'assistenza comunitaria erogata.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica durante lo stesso periodo dell'accordo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
(3) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
(4) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.
(5) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).
(6) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82.
(7) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(9) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
(10) GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.
(11) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 30.
(12) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
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13.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/14 |
DECISIONE 2007/384/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2007
relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)
(versione codificata)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
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(2) |
Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che, entro il 2003, gli Stati membri devono essere in grado, grazie ad una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall'UE, di schierare nell'arco di 60 giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg. |
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(3) |
Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato il documento 10155/02 relativo al finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall'UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. |
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(4) |
Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso. |
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(5) |
Il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, segnatamente, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell'Unione europea. |
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(6) |
Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l'UE dovrebbe acquisire la capacità flessibile di gestire il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1o marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell'UE. |
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(7) |
Il Comitato militare dell'UE ha definito dettagliatamente il concetto di risposta militare rapida dell'UE nella relazione del 3 marzo 2004. Ha successivamente definito il concetto di gruppi tattici dell'UE il 14 giugno 2004. |
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(8) |
Il 17 giugno 2004 il Consiglio europeo ha approvato una relazione sulla PESD che sottolineava la necessità di proseguire i lavori concernenti le capacità di reazione rapida dell'UE in vista della costituzione di una capacità operativa iniziale all'inizio del 2005. |
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(9) |
Tenuto conto di tali sviluppi, il prefinanziamento delle operazioni militari dell'UE dovrebbe essere migliorato, in particolare ai fini delle operazioni di reazione rapida. Il nuovo sistema di prefinanziamento è pertanto riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida. Tuttavia, in circostanze specifiche, un contributo versato in anticipo può essere utilizzato per il prefinanziamento di un'operazione regolare, in particolare di un'operazione per la quale intercorre un breve lasso di tempo tra l'adozione dell'azione comune finalizzata all'intervento e la decisione di avviare l'operazione. |
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(10) |
Il Consiglio decide, caso per caso, se un'operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato. |
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(11) |
Il trattato sull'Unione europea prevede, all'articolo 28, paragrafo 3, che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell'operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa. |
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(12) |
A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa, e la Danimarca non partecipa al finanziamento del meccanismo, |
DECIDE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
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a) |
«Stati membri partecipanti»: gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto la Danimarca; |
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b) |
«Stati contributori»: gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell'operazione militare in questione, in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di detta operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l'Unione europea; |
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c) |
«operazioni»: operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa; |
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d) |
«azioni di sostegno militare»: le operazioni dell'Unione europea, o parte di esse, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un'organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell'Unione europea. |
CAPO 1
MECCANISMO
Articolo 2
Istituzione del meccanismo
1. È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.
2. Il meccanismo è denominato Athena.
3. Athena opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori definiti all'articolo 1.
Articolo 3
Capacità giuridica
Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, Athena dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere un conto bancario, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti o accordi amministrativi e stare in giudizio. Athena non ha scopo di lucro.
Articolo 4
Coordinamento con terzi
Nella misura necessaria all'assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell'Unione europea, Athena coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali.
CAPO 2
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Articolo 5
Organi di gestione e personale
1. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale:
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a) |
dall'amministratore; |
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b) |
dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l'operazione affidatagli (in appresso denominato «comandante dell'operazione»); |
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c) |
dal contabile. |
2. Athena utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione europea. Athena fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell'UE o distaccato dagli Stati membri.
3. Il segretario generale del Consiglio può affiancare all'amministratore o al contabile il personale necessario all'esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.
4. Gli organi e il personale di Athena sono attivati in funzione delle esigenze operative.
Articolo 6
Comitato speciale
1. È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante (il comitato speciale). La Commissione partecipa alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.
2. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale.
3. Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:
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a) |
il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore; |
|
b) |
i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni; |
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c) |
il comandante dell'operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni. |
4. La presidenza del Consiglio dell'Unione europea convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. L'amministratore assicura il segretariato del comitato ed elabora il verbale sull'esito delle deliberazioni del comitato. Non partecipa alle votazioni di quest'ultimo.
5. Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.
6. Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell'amministratore o del comandante dell'operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro un termine di 15 giorni.
7. L'amministratore informa debitamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione rivolta ad Athena.
8. Il comitato speciale delibera all'unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.
9. Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e in generale esercita le competenze previste agli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 38, 39, 40 e 41.
10. Il comitato speciale è informato dall'amministratore, dal comandante dell'operazione e dal contabile secondo le disposizioni della presente decisione.
11. Il testo degli atti approvati dal comitato speciale ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 34, 39, 40 e 41 è firmato dal presidente del comitato speciale in carica all'atto della loro approvazione e dall'amministratore.
Articolo 7
Amministratore
1. Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l'amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.
2. L'amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di Athena.
3. L'amministratore:
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a) |
stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio. In qualsiasi progetto di bilancio la parte spese relativa ad un'operazione, è stabilita su proposta del comandante dell'operazione; |
|
b) |
sottoscrive i bilanci previa approvazione da parte del comitato speciale; |
|
c) |
assume la qualità di ordinatore per le entrate, i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni e i costi comuni operativi insorti al di fuori della fase attiva dell'operazione; |
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d) |
attua, per quanto concerne le entrate, le disposizioni finanziarie stabilite con terzi relative al finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell'Unione. |
4. L'amministratore vigila sul rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione e sull'applicazione delle decisioni del comitato speciale.
5. L'amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da Athena che giudica necessarie. Ne informa il comitato speciale.
6. L'amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni militari dell'Unione. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.
7. L'amministratore risponde al comitato speciale.
Articolo 8
Comandante dell'operazione
1. Il comandante dell'operazione esercita a nome di Athena le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell'operazione affidatagli.
2. Il comandante dell'operazione, ai fini dell'operazione affidatagli:
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a) |
fa pervenire all'amministratore le sue proposte per la parte «spese-costi comuni operativi» dei progetti di bilancio; |
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b) |
esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi; esercita la sua autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di Athena; apre un conto bancario a nome di Athena per l'operazione affidatagli. |
3. Il comandante dell'operazione è autorizzato ad adottare, per l'operazione affidatagli, le misure di esecuzione delle spese finanziate da Athena che giudica necessarie. Ne informa l'amministratore e il comitato speciale.
Articolo 9
Contabile
1. Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile e almeno un contabile aggiunto per un periodo di due anni.
2. Il contabile esercita le sue attribuzioni a nome di Athena.
3. Il contabile è incaricato di quanto segue:
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a) |
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati; |
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b) |
preparare annualmente i conti di Athena e, al termine di ogni operazione, i conti dell'operazione; |
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c) |
prestare assistenza all'amministratore quando presenta i conti annuali o i conti di un'operazione al comitato speciale per approvazione; |
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d) |
tenere la contabilità di Athena; |
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e) |
definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile; |
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f) |
definire e convalidare i sistemi contabili per le entrate e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; |
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g) |
conservare i documenti giustificativi; |
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h) |
provvedere, congiuntamente con l'amministratore, alla gestione della tesoreria. |
4. L'amministratore e il comandante dell'operazione forniscono al contabile tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dei conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio di Athena e dell'esecuzione del bilancio amministrato da Athena. Ne garantiscono l'affidabilità.
5. Il contabile risponde al comitato speciale.
Articolo 10
Disposizioni generali applicabili all'amministratore, al contabile e al personale di Athena
1. Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall'altro, non sono compatibili tra di loro.
2. L'amministratore aggiunto agisce sotto l'autorità dell'amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l'autorità del contabile.
3. L'amministratore aggiunto sostituisce l'amministratore in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
4. I funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro funzioni a nome di Athena, rimangono soggetti e alle norme ed ai regolamenti loro applicabili.
5. Il personale messo a disposizione di Athena dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l'istituzione comunitaria o Athena.
6. Il personale di Athena deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l'autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello «SECRET UE» detenute dal Consiglio, o un'autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.
7. L'amministratore può negoziare e concludere con Stati membri o istituzioni comunitarie accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di Athena.
CAPO 3
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CON STATI MEMBRI, ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, STATI TERZI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Articolo 11
Disposizioni amministrative con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione europea
1. Disposizioni amministrative possono essere negoziate con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione europea per facilitare l'approvvigionamento nelle operazioni alle condizioni economicamente più favorevoli. Queste disposizioni assumono la forma di scambio di lettere tra Athena, rappresentata dal comandante dell'operazione o, in mancanza di questi, dall'amministratore, e le autorità amministrative competenti degli Stati membri o delle istituzioni dell'Unione europea in questione.
2. Il comitato speciale è consultato prima della firma di qualsiasi disposizione.
Articolo 12
Disposizioni amministrative con Stati terzi od organizzazioni internazionali
1. Disposizioni amministrative possono essere negoziate con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, in particolare per facilitare l'approvvigionamento in teatro alle condizioni economicamente più favorevoli, tenuto conto dei vincoli operativi. Queste disposizioni assumono la forma di scambio di lettere tra Athena, rappresentato dal comandante dell'operazione o, in mancanza di questi, dall'amministratore, e le autorità amministrative competenti dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale in questione.
2. Prima della firma, qualsiasi disposizione è sottoposta al comitato speciale per approvazione.
Articolo 13
Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi
1. Nel quadro degli accordi conclusi tra l'UE e Stati terzi designati dal Consiglio quali potenziali contributori alle operazioni dell'UE o quali contributori ad una specifica operazione dell'UE, l'amministratore negozia con tali Stati terzi disposizioni amministrative, rispettivamente permanenti o ad hoc. Le disposizioni sono concluse in forma di scambio di lettere tra Athena e i servizi amministrativi competenti degli Stati terzi interessati e definiscono le modalità necessarie ad agevolare il versamento rapido dei contributi per le future operazioni militari dell'UE.
2. In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1, l'amministratore può prendere le misure necessarie per agevolare i versamenti da parte degli Stati terzi contributori.
3. L'amministratore informa in anticipo il comitato speciale delle disposizioni previste prima di firmarle a nome di Athena.
4. Quando l'Unione avvia un'operazione militare, l'amministratore attua, per l'ammontare dei contributi decisi dal Consiglio, le disposizioni con gli Stati terzi contributori a questa operazione.
CAPO 4
CONTI BANCARI
Articolo 14
Apertura e destinazione
1. L'amministratore apre uno o più conti bancari a nome di Athena.
2. I conti bancari sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro.
3. I contributi degli Stati contributori sono versati su tali conti. Essi sono destinati a coprire le spese amministrative da Athena e a mettere a disposizione del comandante dell'operazione gli anticipi necessari all'esecuzione delle spese relative ai costi comuni di un'operazione militare. Gli scoperti di conto non sono consentiti.
Articolo 15
Gestione dei fondi
1. I pagamenti effettuati a partire dal conto di Athena richiedono la firma congiunta dell'amministratore o di un amministratore aggiunto da un lato, e di un contabile o di un contabile aggiunto, dall'altro.
2. I fondi amministrati da Athena, compresi quelli affidati al comandante di un'operazione, possono essere depositati soltanto presso un ente creditizio di prim'ordine, in euro e su un conto corrente o a breve termine.
CAPO 5
COSTI COMUNI
Articolo 16
Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità
1. Sono a carico di Athena i costi comuni elencati nell'allegato I indipendentemente dal momento in cui sono insorti. Qualora siano inseriti in un articolo del bilancio relativo all'operazione a cui sono principalmente connessi essi sono considerati costi operativi dell'operazione in questione. Diversamente sono considerati costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.
2. Inoltre, Athena sostiene i costi comuni operativi elencati nell'allegato II per il periodo che va dall'approvazione del concetto di gestione della crisi per l'operazione fino alla nomina del comandante dell'operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del comitato politico e di sicurezza, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono sostenuti da Athena.
3. Durante la fase attiva di un'operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell'operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico di Athena, come costi comuni operativi:
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a) |
i costi comuni elencati nell'allegato III-A; |
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b) |
i costi comuni elencati nell'allegato III-B, se il Consiglio decide in tal senso. |
4. Durante la fase attiva di un'azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di Athena come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all'allegato III.
5. Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un'operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, come elencati nell'allegato IV.
Un'operazione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata stilata la contabilità dell'operazione.
6. Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un'istituzione comunitaria o un'organizzazione internazionale, indipendentemente dall'organizzazione di un'operazione, non sono ammissibili tra i costi comuni.
7. Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell'allegato III-B siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.
8. Il Consiglio e il comitato speciale sono informati dagli Stati membri, attraverso l'amministratore, delle disposizioni in materia di ripartizione dei costi cui essi aderiscono nell'ambito di un'operazione dell'UE.
Articolo 17
Esercitazioni
1. I costi comuni delle esercitazioni dell'Unione europea sono finanziati mediante Athena, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti.
2. Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'UE a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'esercitazione.
3. I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:
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a) |
acquisizioni in conto capitale comprese quelle relative agli edifici, all'infrastruttura e ai materiali; |
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b) |
la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni; |
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c) |
il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze. |
Articolo 18
Importo di riferimento
Qualsiasi azione comune in base alla quale il Consiglio decide che l'Unione condurrà un'operazione militare e qualsiasi azione comune o decisione in base alla quale il Consiglio decide di prolungare un'operazione dell'Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni dell'operazione stessa. L'amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell'Unione e, se ha assunto le sue funzioni, del comandante dell'operazione, l'importo stimato necessario per coprire i costi comuni per il periodo previsto. L'amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo agli organi del Consiglio incaricati di esaminare il progetto di azione comune o di decisione.
CAPO 6
BILANCIO
Articolo 19
Principi di bilancio
1. Il bilancio, stabilito in euro, è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate e delle spese amministrate da Athena.
2. Tutte le spese sono connesse a un'operazione specifica, ad eccezione eventualmente dei costi elencati nell'allegato I.
3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
4. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
5. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti.
Articolo 20
Elaborazione e sottoscrizione del bilancio annuale
1. L'amministratore stabilisce annualmente un progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo, con il concorso del comandante di ciascuna operazione per la parte «costi comuni operativi». L'amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale entro il 31 ottobre.
2. Il progetto riporta:
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a) |
gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni; |
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b) |
gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate e, se del caso, per rimborsare costi comuni prefinanziati da uno Stato o un terzo; |
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c) |
una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese. |
3. Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli. Il progetto di bilancio comprende osservazioni particolareggiate per capitolo o articolo. A ciascuna operazione è dedicato un titolo specifico il quale costituisce la parte generale del bilancio e comprende i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.
4. Ciascun titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.
5. Le entrate comprendono:
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a) |
contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori; |
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b) |
entrate diverse, suddivise per titolo che includono interessi percepiti, utili derivanti dalle vendite e saldo dell'esecuzione dell'esercizio precedente una volta determinato dal comitato speciale. |
6. Il comitato speciale approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L'amministratore adotta il bilancio approvato e lo notifica agli Stati partecipanti e contributori.
Articolo 21
Bilanci rettificativi
1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, segnatamente quando un'operazione si presenta durante l'anno finanziario, l'amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Se il bilancio rettificativo supera sostanzialmente l'importo di riferimento dell'operazione il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarlo.
2. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Tuttavia, quando il bilancio rettificativo è legato all'avvio di un'operazione militare dell'Unione, esso è corredato di una scheda finanziaria dettagliata relativa ai costi comuni previsti per l'insieme di questa operazione. Il comitato speciale delibera tenendo conto dell'urgenza.
Articolo 22
Storni
1. L'amministratore, se del caso su proposta del comandante dell'operazione, può procedere a storni di stanziamenti. L'amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se i tempi lo consentono, almeno con una settimana di anticipo. Tuttavia, è necessaria l'approvazione preliminare del comitato speciale allorché:
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a) |
lo storno previsto tenda a modificare il totale degli stanziamenti previsti per un'operazione; oppure |
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b) |
gli storni da capitolo a capitolo previsti durante l'esercizio superino il 10 % degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell'esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione. |
2. Se lo ritiene necessario per il corretto svolgimento dell'operazione, entro i tre mesi successivi alla data di avvio della stessa, il comandante dell'operazione può procedere a storni di stanziamenti assegnati all'operazione, da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo della parte «costi comuni operativi» del bilancio. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.
Articolo 23
Riporto degli stanziamenti
1. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono stati impegnati sono in linea di massima annullati alla fine dell'esercizio finanziario.
2. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi di deposito dei materiali e dell'equipaggiamento amministrati da Athena possono essere riportati al solo esercizio successivo quando l'impegno corrispondente sia anteriore al 31 dicembre del vigente esercizio. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi possono essere riportati quando sono necessari ad un'operazione la cui liquidazione non è terminata.
3. L'amministratore presenta entro il 15 febbraio al comitato speciale le proposte di riporto di stanziamenti dell'esercizio precedente. Le proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo.
Articolo 24
Esecuzione anticipata
Non appena approvato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo.
CAPO 7
CONTRIBUTI E RIMBORSI
Articolo 25
Determinazione dei contributi
1. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.
2. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un'operazione sono coperti con i contributi degli Stati membri e degli Stati terzi contributori.
3. I contributi degli Stati membri contributori per un'operazione corrispondono all'importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell'articolo 13.
4. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e conformemente alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3) o da qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.
5. I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio adottato dalle Comunità europee. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL (Reddito nazionale lordo) di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.
Articolo 26
Calendario di pagamento dei contributi
1. Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un'operazione militare dell'Unione, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale superiore.
2. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all'operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio.
3. Quando gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione sono stati iscritti in bilancio, gli Stati membri versano il saldo dei contributi per questa operazione in applicazione dell'articolo 25, previa detrazione dei contributi che sono già stati loro richiesti per la stessa operazione e lo stesso esercizio. Tuttavia, quando la durata prevista dell'operazione è superiore a sei mesi, il saldo dei contributi è pagato in rate semestrali. In tal caso, la prima rata è versata entro due mesi dall'avvio dell'operazione; la seconda è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare a queste disposizioni.
4. Non appena stabilito un importo di riferimento o adottato un bilancio, l'amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi.
5. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro 30 giorni dall'invio della richiesta corrispondente.
6. Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne.
7. L'amministratore accusa ricevuta dei contributi.
Articolo 27
Prefinanziamento
1. Nel caso di un'operazione di reazione militare rapida dell'UE, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell'importo di riferimento. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 3, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.
2. Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell'UE, gli Stati membri partecipanti:
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a) |
versano i contributi ad Athena in anticipo; |
|
b) |
o, quando il Consiglio decide di condurre un'operazione di reazione militare rapida dell'UE al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di detta operazione entro cinque giorni dall'invio della richiesta a concorrenza dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. |
3. Ai fini sopraindicati il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che hanno optato per il versamento anticipato dei contributi (in seguito denominati Stati membri anticipatori), iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Detti stanziamenti accantonati sono coperti da contributi che gli Stati membri anticipatori versano entro 90 giorni dall'invio della richiesta corrispondente.
4. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 3, i contributi richiesti a uno Stato membro anticipatore per un'operazione di reazione rapida, fino a concorrenza del contributo da esso versato per gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono versati entro 90 giorni dall'invio della richiesta. Un importo analogo può essere messo a disposizione del comandante dell'operazione attingendo dai contributi versati in anticipo.
5. Nonostante l'articolo 22, gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo utilizzati per un'operazione sono reintegrati entro 90 giorni dall'invio della richiesta.
6. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro anticipatore può, in circostanze specifiche, autorizzare l'amministratore ad utilizzare il contributo versato in anticipo per coprire il contributo a un'operazione a cui partecipa, diversa da un'operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro 90 giorni dall'invio della richiesta.
7. Ove siano necessari fondi per un'operazione diversa da un'operazione di reazione rapida, prima di ricevere contributi sufficienti per l'operazione stessa, i contributi versati in anticipo dagli Stati membri finanziatori dell'operazione, previa approvazione degli Stati membri anticipatori, possono essere utilizzati fino al 50 % del totale per coprire i contributi dovuti per l'operazione in questione. I contributi versati in anticipo sono reintegrati dagli Stati membri anticipatori entro 90 giorni dall'invio della richiesta.
8. Nonostante l'articolo 33, paragrafo 3, il comandante dell'operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione.
9. Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all'amministratore di almeno tre mesi.
Articolo 28
Rimborso dei prefinanziamenti
1. Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un'organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un'operazione può ottenerne il rimborso da Athena, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all'amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell'operazione in questione.
2. Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell'operazione e dall'amministratore.
3. Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall'amministratore.
4. Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l'amministratore procede al pagamento dell'importo da rimborsare entro 30 giorni, tenuto conto della tesoreria di Athena e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell'operazione in questione.
5. Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l'operazione sia annullata.
Articolo 29
Gestione da parte di Athena delle spese non incluse nei costi comuni
1. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative ad un'operazione, in particolare per quanto riguarda benessere del personale, vettovagliamento e lisciviatura, pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, sia affidata ad Athena.
2. Il comitato speciale, nella sua decisione, può autorizzare il comandante dell'operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti ad un'operazione contratti per l'acquisto delle forniture previste. Esso può autorizzare il bilancio di Athena a prefinanziare le spese degli Stati membri o decidere che Athena raccoglierà in via preliminare presso gli Stati membri i fondi necessari per onorare i contratti stipulati.
3. Athena tiene la contabilità delle spese a carico di ciascuno Stato membro delle quali gli è affidata la gestione. Trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro un riepilogo delle spese a suo carico da esso sostenute o sostenute dal suo personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri versano ad Athena i fondi necessari entro 30 giorni dall'invio della relativa richiesta.
Articolo 30
Interessi di mora
1. Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le vigenti norme comunitarie sugli interessi di mora fissate all'articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) in relazione al pagamento di contributi al bilancio comunitario.
2. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a dieci giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a dieci giorni, gli interessi sono calcolati per l'intero periodo.
CAPO 8
ESECUZIONE DELLE SPESE
Articolo 31
Principi
1. Gli stanziamenti di Athena sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria, ossia conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia.
2. Degli ordinatori sono incaricati di dare esecuzione alle entrate o alle spese di Athena conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, per assicurarne la regolarità e la legalità. Gli ordinatori procedono ad impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione e all'ordinazione delle spese, nonché agli atti preliminari a questa esecuzione degli stanziamenti. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:
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a) |
i delegati di livello appropriato; |
|
b) |
la portata dei poteri conferiti; |
|
c) |
la possibilità per i beneficiari di sottodelegare i loro poteri. |
3. L'esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione dell'ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile non sono compatibili tra di loro. Qualsiasi pagamento effettuato sui fondi amministrati da Athena richiede la firma congiunta di un ordinatore e di un contabile.
4. Fatta salva la presente decisione, quando l'esecuzione delle spese comuni è affidata ad uno Stato membro, un'istituzione comunitaria o, se del caso, un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme vigenti relative all'esecuzione delle proprie spese. Quando l'amministratore esegue direttamente delle spese, rispetta le norme applicabili all'esecuzione della sezione «Consiglio» del bilancio generale delle Comunità europee.
5. L'amministratore può tuttavia fornire alla presidenza, spunti per una proposta da presentare al Consiglio o al Comitato speciale sulle norme per l'esecuzione delle spese comuni.
6. Il comitato speciale può approvare norme per l'esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.
Articolo 32
Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni
L'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.
Articolo 33
Costi comuni operativi
1. Il comandante dell'operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi dell'operazione affidatagli. Tuttavia, l'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi insorti durante la fase preparatoria di un'operazione specifica ed eseguite direttamente da Athena, ovvero relativi all'operazione al termine della fase attiva.
2. Su richiesta del comandante di un'operazione l'amministrazione trasferisce dal conto bancario di Athena al conto bancario a nome di Athena di cui il comandante ha comunicato gli estremi gli importi necessari per l'esecuzione delle spese dell'operazione stessa.
3. In deroga all'articolo 19, paragrafo 5, l'adozione di un importo di riferimento dà diritto all'amministratore e al comandante dell'operazione, per il rispettivo settore di competenza, d'impegnare e di pagare spese per l'operazione in questione per un ammontare non superiore al 30 % di questo importo di riferimento, a meno che il Consiglio non fissi una percentuale più alta. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, può decidere che le spese supplementari potranno essere impegnate e pagate. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio per il tramite della presidenza. Questa deroga non è più d'applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del bilancio dell'operazione in questione.
4. Nel periodo precedente alla sottoscrizione del bilancio di un'operazione, l'amministratore e il comandante dell'operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni mese per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di questa operazione. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, del comandante dell'operazione o di uno Stato membro, può formulare indirizzi sull'esecuzione delle spese in questo periodo.
5. In deroga all'articolo 19, paragrafo 5, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un'operazione militare dell'Unione, il comandante dell'operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio. Ne informa l'amministratore e il comitato speciale quanto prima possibile. In tal caso l'amministratore propone, di concerto con il comandante dell'operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l'amministratore propone un bilancio rettificativo.
CAPO 9
DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI E DELLE INFRASTRUTTURE FINANZIATI IN COMUNE
Articolo 34
1. In vista della liquidazione dell'operazione affidatagli, il comandante dell'operazione procede alle operazioni necessarie per assegnare una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture acquistati in comune per l'operazione. Propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.
2. L'amministratore gestisce i materiali e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell'operazione allo scopo, se necessario, di trovare per essi una destinazione finale. Propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.
3. Il tasso di deprezzamento di materiali, infrastrutture e altri pezzi è approvato dal comitato speciale il più presto possibile.
4. La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato speciale tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. La destinazione finale può essere:
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a) |
per quanto concerne le infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite di Athena al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo; |
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b) |
per quanto concerne i materiali, la vendita per il tramite di Athena ad uno Stato membro, al paese ospite o a un terzo ovvero l'immagazzinamento e la manutenzione da parte di Athena, uno Stato membro o un terzo. |
5. I materiali e le infrastrutture sono venduti ad uno Stato contributore, al paese ospite o a un terzo al loro valore venale o, qualora detto valore non possa essere determinato, tenendo conto del pertinente tasso di deprezzamento.
6. La vendita o cessione al paese ospite o ad un terzo sono effettuate in conformità delle norme di sicurezza vigenti, in particolare, al Consiglio, negli Stati contributori o alla NATO.
7. Se si decide che Athena conserva i materiali acquistati in occasione di un'operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri partecipanti. Il comitato speciale, nella composizione che riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti, adotta le decisioni appropriate su proposta dell'amministratore.
CAPO 10
CONTABILITÀ E INVENTARIO
Articolo 35
Principi
Quando l'esecuzione delle spese comuni di Athena è affidata ad uno Stato membro, un'istituzione comunitaria o, se del caso, a un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme per la contabilità delle proprie spese e per i propri inventari.
Articolo 36
Contabilità dei costi comuni operativi
Il comandante dell'operazione tiene la contabilità dei bonifici ricevuti da Athena, delle spese che impegna e dei pagamenti che effettua, come pure dell'inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio di Athena e utilizzati per l'operazione affidatagli.
Articolo 37
Contabilità consolidata
1. Il contabile tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei bonifici effettuati. Stabilisce inoltre la contabilità dei costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché delle spese operative eseguite sotto la responsabilità diretta dell'amministratore.
2. Il contabile stabilisce la contabilità consolidata delle entrate e delle spese di Athena. A tal fine, il comandante di ciascuna operazione gli trasmette la contabilità delle spese che egli ha impegnato e dei pagamenti che ha effettuato, nonché dei prefinanziamenti che ha approvato, per coprire i costi comuni operativi dell'operazione affidatagli.
CAPO 11
REVISIONE E RENDIMENTO DEI CONTI
Articolo 38
Informazione periodica del comitato speciale
Ogni tre mesi, l'amministratore presenta al comitato speciale uno stato di esecuzione delle entrate e delle spese degli ultimi tre mesi e dall'inizio dell'esercizio. A tal fine, ciascun comandante dell'operazione fornisce in tempo utile all'amministratore uno stato delle spese relative ai costi comuni operativi dell'operazione affidatagli.
Articolo 39
Revisione dei conti
1. Quando l'esecuzione delle spese di Athena è affidata ad uno Stato membro, un'istituzione comunitaria o un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme vigenti relative alla revisione delle proprie spese.
2. Tuttavia, l'amministratore o le persone da questi designate possono in qualsiasi momento procedere alla verifica dei costi comuni di Athena insorti per la preparazione o a seguito di operazioni o dei costi comuni operativi di un'operazione. Inoltre, il comitato speciale, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego.
3. Per l'esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto da sei membri. Il comitato speciale nomina ogni anno, con effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo, due membri per un periodo di tre anni, rinnovabile un'unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato speciale può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi. I candidati devono appartenere ad un organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Devono essere disponibili per assolvere compiti per conto di Athena ogni qual volta sia necessario. Nell'esercizio di tali funzioni:
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a) |
i membri del collegio continuano ad essere retribuiti dall'organismo di appartenenza; Athena rimborsa loro solo le spese di missione in conformità delle regole applicabili ai funzionari delle Comunità europee di grado equivalente; |
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b) |
essi possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato speciale; il collegio ed i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna; |
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c) |
essi riferiscono unicamente al comitato speciale in merito ai loro compiti; |
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d) |
essi verificano, sia durante l'esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e sulla base di documenti giustificativi, che l'esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate da Athena sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire ai principi di economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati. |
Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri un nuovo presidente o ne proroga il mandato. Esso adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio dei revisori dei conti approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse all'amministratore e al comitato speciale.
4. In singoli casi e per motivi specifici il comitato speciale può decidere di servirsi di altri organismi esterni.
5. Le persone incaricate della revisione delle spese di Athena devono aver ottenuto, prima dell'assolvimento dei loro compiti, il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «SECRET UE» detenute dal Consiglio, o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone vigilano sul rispetto della riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.
6. L'amministratore e le persone incaricate della revisione delle spese di Athena hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle spese di Athena forniscono all'amministratore e alle persone incaricate della revisione delle spese l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti.
7. Il costo delle revisioni effettuate dai revisori che agiscono per conto di Athena è considerato come un costo comune a carico di Athena.
Articolo 40
Rendimento annuale dei conti
1. Il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile di Athena, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell'operazione affidatagli, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni, i conti annuali delle spese prefinanziate e rimborsate ai sensi dell'articolo 29 e la relazione di attività annuale.
2. L'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale e al collegio dei revisori, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, i conti annuali provvisori e la relazione di attività annuale.
3. Entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio il comitato speciale riceve una relazione annuale di revisione contabile dal collegio dei revisori e i conti annuali definitivi di Athena dall'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio il comitato speciale esamina i conti annuali alla luce della relazione di revisione contabile del collegio dei revisori, al fine di dare scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione.
4. L'insieme dei conti e degli inventari è conservato, ai rispettivi livelli, dal contabile e dal comandante dell'operazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente.
5. Il comitato speciale decide di iscrivere il saldo dell'esecuzione di un esercizio i cui conti sono stati approvati al bilancio dell'esercizio successivo, tra le entrate o le spese a seconda dei casi, mediante un bilancio rettificativo.
6. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall'esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri.
7. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall'esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi di una determinata operazione è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri che hanno contribuito a detta operazione.
8. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l'importo dai contributi dovuti ad Athena, il saldo di esecuzione del bilancio è versato agli Stati membri interessati.
9. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un'operazione fornisce all'amministratore su base volontaria, se del caso attraverso il comandante dell'operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l'operazione durante il precedente esercizio. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L'amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell'operazione.
Articolo 41
Rendimento dei conti di un'operazione
1. Al termine di un'operazione, il comitato speciale può decidere, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, che l'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell'operazione, presenti al comitato speciale il conto di gestione e il bilancio dell'operazione almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all'amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell'operazione.
2. Se il conto di gestione e il bilancio di un'operazione non possono includere, entro il termine dato, le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell'operazione, esse figurano nel conto di gestione e nel bilancio annuali di Athena e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro del rendimento annuale dei conti.
3. Il comitato speciale approva il conto di gestione e il bilancio dell'operazione che gli vengono sottoposti. Dà scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l'operazione considerata.
4. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l'importo dai contributi dovuti ad Athena, il saldo dell'esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati.
CAPO 12
RESPONSABILITÀ GIURIDICA
Articolo 42
1. Le condizioni che determinano la responsabilità disciplinare e penale del comandante dell'operazione, dell'amministratore e di altro personale messo a disposizione, in particolare dalle istituzioni comunitarie o dagli Stati membri, in caso di errore o negligenza nell'esecuzione del bilancio sono disciplinate dalle disposizioni dello statuto o dal regime rispettivamente applicabili. Inoltre, Athena può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato contributore, invocare la responsabilità civile del personale sopra menzionato.
2. In nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o del segretario generale del Consiglio può essere invocata da uno degli Stati contributori per lo svolgimento delle funzioni da parte dell'amministratore, del contabile o del personale ad essi affiancati.
3. La responsabilità contrattuale che potrebbe derivare da contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio è assunta dagli Stati contributori per il tramite di Athena. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile ai contratti in questione.
4. In materia di responsabilità non contrattuale, i danni causati dai comandi operativi, della forza e della componente figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione, ovvero dal personale assegnato a detti comandi nell'esercizio delle sue funzioni, sono risarciti dagli Stati contributori tramite Athena conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri e alle disposizioni dello statuto delle forze in vigore nel teatro delle operazioni.
5. In nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato contributore per contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio o per danni causati dalle unità e dai servizi figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione o dal personale ad essi assegnato nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 43
Riesame
La presente decisione, inclusi gli allegati, è sottoposta a riesame dopo ciascuna operazione e almeno ogni 18 mesi. Il primo riesame è effettuato al più tardi entro il 2004. Gli organi di gestione di Athena contribuiscono ai suddetti riesami.
Articolo 44
Abrogazione
La decisione 2004/197/PESC è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
Articolo 45
Effetto
La presente decisione prende effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 46
Pubblicazione
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/91/PESC (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 11).
(2) Cfr. allegato V.
ALLEGATO I
Costi comuni presi in carico da Athena ove insorgano
Nei casi in cui i costi sotto elencati non siano direttamente collegabili ad un'operazione specifica, il comitato speciale può decidere di imputare gli stanziamenti corrispondenti alla parte generale del bilancio annuale. Nella misura del possibile, detti stanziamenti dovrebbero essere imputati agli articoli relativi all'operazione a cui essi sono principalmente connessi.
|
1. |
Spese di missione sostenute dal comandante dell'operazione e dal suo personale per la presentazione dei conti dell'operazione al comitato speciale |
|
2. |
Risarcimento di danni e costi derivanti da richieste di indennizzo e ricorsi cui deve far fronte Athena |
|
3. |
Costi derivanti da decisioni di immagazzinare materiali acquistati in comune per un'operazione (ove tali costi siano imputati alla parte generale del bilancio annuale, viene indicato il nesso con un'operazione specifica). |
La parte generale del bilancio annuale comprende inoltre, se necessario, stanziamenti destinati a coprire i seguenti costi comuni relativi ad operazioni al cui finanziamento contribuiscono gli Stati membri partecipanti.
|
1. |
Costi bancari |
|
2. |
Costi della revisione dei conti |
|
3. |
Costi comuni relativi alla fase preparatoria di un'operazione ai sensi dell'allegato II. |
ALLEGATO II
Costi comuni operativi relativi alla fase preparatoria di un'operazione presi in carico da Athena
Costi incrementali di trasporto e di alloggio necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti dalle forze militari in vista di un'operazione militare dell'Unione.
Servizi medici: il costo delle evacuazioni mediche d'urgenza (Medevac) delle persone che partecipano alle missioni esplorative e ai preparativi condotti dalle forze in vista di una specifica operazione militare dell'Unione, ove nel teatro delle operazioni non possano essere fornite cure mediche.
ALLEGATO III
III-A
Costi comuni operativi relativi alla fase attiva delle operazioni sempre presi in carico da Athena
Per ciascuna operazione militare dell'Unione, Athena sostiene a titolo di costi comuni operativi i costi incrementali necessari all'operazione definiti qui di seguito.
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1. |
Costi incrementali relativi ai comandi (rischierabili o fissi) nell'ambito di operazioni o esercitazioni condotte dall'UE
|
|
2. |
Costi incrementali sostenuti per il sostegno alla forza nel suo insieme
I costi definiti in appresso sono quelli sostenuti in conseguenza dello schieramento della forza in loco.
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3. |
Costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione europea a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'operazione diretta dall'Unione europea.
I costi a carico dell'Unione europea derivanti dall'applicazione, per una delle sue operazioni militari, degli accordi tra l'Unione europea e la NATO relativi alla messa a disposizione, al controllo e alla restituzione o al richiamo di mezzi e capacità comuni della NATO resi disponibili per un'operazione diretta dall'Unione europea. Rimborsi della NATO all'Unione europea. |
|
4. |
Costi incrementali sostenuti dall'Unione europea per beni, servizi o lavori di cui all'elenco dei costi comuni e messi a disposizione di un'operazione condotta dall'Unione europea da parte di uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione europea, uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale in conformità ad una disposizione di cui agli articoli 11 e 12. Rimborsi effettuati da uno Stato, un'istituzione dell'Unione europea o un'organizzazione internazionale in base a siffatta disposizione. |
III-B
Costi comuni operativi relativi alla fase attiva di un'operazione specifica presi a carico da Athena laddove il Consiglio decida in tal senso
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Costi di trasporto: |
trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino delle forze necessarie all’operazione. |
|
Caserme e alloggi/infrastruttura: |
spese per l’acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (noleggio di edifici, ricoveri, tende) nella misura necessaria alle forze schierate per l’operazione. |
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Comandi multinazionali dei gruppi operativi: |
i comandi multinazionali dei gruppi operativi dell’Unione europea schierati nella zona delle operazioni. |
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Acquisizione di informazioni: |
acquisizione di informazioni [immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo; intelligence umana]. |
III-C
Costi comuni operativi presi in carico da Athena, se richiesto dal comandante dell'operazione e approvato dal comitato speciale
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a) |
Attrezzature supplementari essenziali: noleggio o acquisto nel corso dell'operazione di attrezzature specifiche non previste essenziali per l'esecuzione dell'operazione nella misura in cui le attrezzature acquistate non vengano rimpatriate al termine della missione. |
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b) |
Servizi medici: strutture di ruolo 1, 2 e 3 in teatro. |
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c) |
Acquisizione di informazioni: acquisizione di informazioni [immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo; intelligence umana]. |
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d) |
Altre capacità essenziali a livello di teatro: capacità a livello di teatro [sminamento nel teatro se necessario per l'operazione; protezione chimica, biologica, radiologica, nucleare (CBRN); impianti di deposito e di approvvigionamento di carburante; stoccaggio e distruzione delle armi e delle munizioni raccolte nella zona delle operazioni] conformemente all'azione comune. |
ALLEGATO IV
Costi comuni operativi relativi alla liquidazione di un'operazione presi a carico da Athena
Costi insorti per l'assegnazione di una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture finanziati in comune per l'operazione.
Costi incrementali connessi con la stesura della contabilità dell'operazione. I costi comuni ammissibili sono determinati in conformità dell'allegato III, tenendo conto del fatto che il personale necessario alla stesura della contabilità appartiene al comando dell'operazione in questione, anche dopo la cessazione dell'attività dello stesso.
ALLEGATO V
Decisione abrogata con le sue successive modifiche
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Decisione 2004/197/PESC del Consiglio |
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Decisione 2004/925/PESC del Consiglio |
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Decisione 2005/68/PESC del Consiglio |
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Decisione 2007/91/PESC del Consiglio |
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
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Decisione 2004/197/PESC |
Presente decisione |
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Articoli da 1 a 10 |
Articoli da 1 a 10 |
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Articolo 10 bis |
Articolo 11 |
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Articolo 10 ter |
Articolo 12 |
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Articolo 11 |
Articolo 13 |
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Articolo 12 |
Articolo 14 |
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Articolo 13 |
Articolo 15 |
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Articolo 14, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 16, paragrafi da 1 a 3 |
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Articolo 14, paragrafo 3 bis |
Articolo 16, paragrafo 4 |
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Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
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Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafo 6 |
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Articolo 14, paragrafo 6 |
Articolo 16, paragrafo 7 |
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Articolo 14, paragrafo 7 |
Articolo 16, paragrafo 8 |
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Articolo 15 |
Articolo 17 |
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Articolo 16 |
Articolo 18 |
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Articolo 17 |
Articolo 19 |
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Articolo 18 |
Articolo 20 |
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Articolo 19 |
Articolo 21 |
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Articolo 20 |
Articolo 22 |
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Articolo 21 |
Articolo 23 |
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Articolo 22 |
Articolo 24 |
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Articolo 23 |
Articolo 25 |
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Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
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Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 26, paragrafo 2 |
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Articolo 24, paragrafo 4 |
Articolo 26, paragrafo 3 |
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Articolo 24, paragrafo 5 |
Articolo 26, paragrafo 4 |
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Articolo 24, paragrafo 6 |
Articolo 26, paragrafo 5 |
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Articolo 24, paragrafo 7 |
Articolo 26, paragrafo 6 |
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Articolo 24, paragrafo 8 |
Articolo 26, paragrafo 7 |
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Articolo 25, paragrafi da 1 a 6 |
Articolo 27, paragrafi da 1 a 6 |
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Articolo 25, paragrafo 9 |
Articolo 27, paragrafo 7 |
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Articolo 25, paragrafo 7 |
Articolo 27, paragrafo 8 |
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Articolo 25, paragrafo 8 |
Articolo 27, paragrafo 9 |
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Articolo 26 |
Articolo 28 |
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Articolo 27 |
Articolo 29 |
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Articolo 28 |
Articolo 30 |
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Articolo 29 |
Articolo 31 |
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Articolo 30 |
Articolo 32 |
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Articolo 31 |
Articolo 33 |
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Articolo 32 |
Articolo 34 |
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Articolo 33 |
Articolo 35 |
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Articolo 34 |
Articolo 36 |
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Articolo 35 |
Articolo 37 |
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Articolo 36 |
Articolo 38 |
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Articolo 37, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 39, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 37, paragrafo 4 |
Articolo 39, paragrafo 3 |
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Articolo 37, paragrafo 5 |
Articolo 39, paragrafo 4 |
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Articolo 37, paragrafo 6 |
Articolo 39, paragrafo 5 |
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Articolo 37, paragrafo 7 |
Articolo 39, paragrafo 6 |
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Articolo 37, paragrafo 8 |
Articolo 39, paragrafo 7 |
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Articolo 38, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 40, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 38, paragrafo 2 bis |
Articolo 40, paragrafo 3 |
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Articolo 38, paragrafo 3 |
Articolo 40, paragrafo 4 |
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Articolo 38, paragrafo 4 |
Articolo 40, paragrafo 5 |
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Articolo 38, paragrafo 5 |
Articolo 40, paragrafo 6 |
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Articolo 38, paragrafo 6 |
Articolo 40, paragrafo 7 |
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Articolo 38, paragrafo 7 |
Articolo 40, paragrafo 8 |
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Articolo 38, paragrafo 8 |
Articolo 40, paragrafo 9 |
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Articolo 39 |
Articolo 41 |
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Articolo 40 |
Articolo 42 |
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Articolo 42 |
Articolo 43 |
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Articolo 44 |
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Articolo 43, prima frase |
Articolo 45 |
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Articolo 43, seconda frase |
Articolo 46 |
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Allegato I, primo comma, punto 2 |
Allegato I, primo comma, punto 1 |
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Allegato I, primo comma, punto 3 |
Allegato I, primo comma, punto 2 |
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Allegato I, primo comma, punto 5 |
Allegato I, primo comma, punto 3 |
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Allegato I, secondo comma |
Allegato I, secondo comma |
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Allegati da II a IV |
Allegati da II a IV |
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Allegato V |
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Allegato VI |