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Document L:2006:075:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 75, 14 marzo 2006


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 75

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
14 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 422/2006 della Commissione, del 13 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 423/2006 della Commissione, del 13 marzo 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi

3

 

*

Regolamento (CE) n. 424/2006 della Commissione, del 13 marzo 2006, relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2006 e il 10 aprile 2007

5

 

*

Direttiva 2006/30/CE della Commissione, del 13 marzo 2006, che modifica gli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil ( 1 )

7

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 3 marzo 2006, che modifica l'allegato X, appendice A, dell'atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti operanti nel settore delle carni in Ungheria [notificata con il numero C(2006) 606]  ( 1 )

17

 

*

Decisione della Commissione, del 6 marzo 2006, relativa al commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono con il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu [notificata con il numero C(2006) 424]  ( 1 )

19

 

*

Decisione della Commissione, del 7 marzo 2006, che modifica la decisione 2004/432/CE della Commissione relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 681]  ( 1 )

20

 

*

Decisione della Commissione, del 9 marzo 2006, con cui si concedono deroghe per mettere in conformità i sistemi statistici degli Stati membri con il regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 706]

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/1


REGOLAMENTO (CE) N. 422/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

113,6

204

65,6

212

102,0

624

120,2

999

100,4

0707 00 05

052

153,9

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

125,8

0709 10 00

220

46,4

999

46,4

0709 90 70

052

136,3

204

59,5

999

97,9

0805 10 20

052

69,3

204

42,9

212

44,3

220

48,4

400

61,3

512

33,1

624

62,5

999

51,7

0805 50 10

052

74,2

624

67,4

999

70,8

0808 10 80

388

94,2

400

139,3

404

105,2

512

76,8

524

76,3

528

75,6

720

85,6

999

93,3

0808 20 50

388

83,3

400

74,8

512

85,1

528

63,5

720

49,4

999

71,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


14.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/3


REGOLAMENTO (CE) N. 423/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, per ottenere il pagamento di una restituzione differenziata occorre presentare la prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione. Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all’articolo 42 del medesimo regolamento, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 351/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), ha introdotto restituzioni differenziate a seconda della destinazione per tutti i prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 27 febbraio 2004.

(3)

All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), sono indicati i documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo tale articolo, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell’importazione di cui al medesimo articolo si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

(4)

Il fatto di subordinare il pagamento delle restituzioni alle condizioni contenute nell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 produce conseguenze sul piano amministrativo e comporta un onere finanziario rilevante, in quanto modifica sensibilmente le procedure amministrative sia per le autorità nazionali sia per gli operatori. In alcuni paesi l’ottenimento della prova di cui all’articolo 16 del suddetto regolamento può porre notevoli problemi di carattere amministrativo. Inoltre, le condizioni particolari che disciplinano le esportazioni dei prodotti lattiero-caseari possono rendere l’ottenimento di queste prove ancora più difficile e oneroso.

(5)

Per ridurre gli oneri amministrativi e finanziari imposti agli esportatori e consentire alle autorità nazionali e agli esportatori di instaurare il nuovo sistema per i prodotti considerati e istituire le procedure necessarie a garantire il corretto espletamento di tutte le formalità necessarie, il regolamento (CE) n. 519/2004 della Commissione, del 19 marzo 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l'esportazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), e il regolamento (CE) n. 450/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali per l’importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (5), prevedono un periodo di transizione durante il quale la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione è semplificata. Tale periodo è scaduto il 31 dicembre 2005.

(6)

Tuttavia, molti paesi di destinazione non dispongono ancora di procedure e di mezzi adeguati per la presentazione dei documenti necessari. Per evitare che gli operatori siano esclusi per tale motivo dal beneficio della restituzione all'esportazione, è necessario continuare a prevedere un regime transitorio per il 2006. Le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 450/2005 hanno dato adito a qualche confusione e a problemi di interpretazione da parte delle autorità nazionali competenti. È pertanto opportuno reintrodurre, per il 2006, le disposizioni provvisorie contenute nel regolamento (CE) n. 519/2004, che non hanno dato adito ad alcun problema di interpretazione.

(7)

È opportuno ricordare le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, in base alle quali, qualora sussistano dubbi circa la destinazione dei prodotti esportati, le autorità competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in modo ritenuto soddisfacente dalle suddette autorità, che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d’importazione.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le esportazioni di prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0405 effettuate a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 per le quali l’esportatore non può fornire le prove di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione di una copia del documento di trasporto e di uno dei documenti elencati nell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri tengono conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 60 del 27.2.2004, pag. 46.

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(4)  GU L 83 del 20.3.2004, pag. 4.

(5)  GU L 74 del 19.3.2005, pag. 30.


14.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/5


REGOLAMENTO (CE) N. 424/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2006

relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2006 e il 10 aprile 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1),

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2),

visto il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (3), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di licenza a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 658/2004, da parte di importatori tradizionali e di altri importatori, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese (RPC).

(2)

È ora necessario fissare, per ciascuna categoria di importatori, la percentuale del quantitativo oggetto di una domanda che è possibile importare mediante licenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le licenze d’importazione richieste a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2004 sono concesse, percentualmente rispetto ai quantitativi richiesti, nella misura indicata nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 aprile 2006 e si applica sino al 10 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).

(3)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.


ALLEGATO

Origine dei prodotti

Assegnazioni percentuali

Repubblica popolare cinese

Altri paesi terzi

importatori tradizionali

[articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 658/2004]

46,114 %

N/A

altri importatori

[articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 658/2004]

4,164 %

N/A


14.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/7


DIRETTIVA 2006/30/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2006

che modifica gli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa i limiti massimi di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa i limiti massimi di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i limiti massimi di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, i limiti di residui dipendono dall'uso dei quantitativi minimi di antiparassitari necessari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicati in modo tale che ne risulti un limite di residui quanto più basso possibile ed accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, i limiti di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. I limiti massimi di residui (LMR) comunitari rappresentano il limite superiore dei quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando sono state rispettate le buone pratiche agricole.

(2)

Gli LMR per gli antiparassitari vengono periodicamente riesaminati e modificati per tener conto dei nuovi dati al riguardo. Tali LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producano limiti rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, oppure qualora non vi siano impieghi autorizzati oppure nel caso in cui gli impieghi autorizzati da Stati membri non siano stati suffragati dai dati necessari oppure nel caso in cui gli impieghi in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non siano stati suffragati da tali dati necessari.

(3)

Diversi Stati membri hanno informato la Commissione che intendono rivedere i rispettivi LMR nazionali, conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori sull’assunzione da parte dei consumatori. Sono state presentate alla Commissione proposte di revisione degli LMR comunitari.

(4)

L'esposizione a lungo e a breve termine dei consumatori agli antiparassitari oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (4). È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5)

L’esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenerne residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore ai nuovi LMR proposti nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

(6)

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(8)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE, nella categoria «2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi, iii) Ortaggi a frutto, a) Solanacee», tra le voci «Melanzane» e «Altre» è aggiunta la voce «Okra (gombo)».

Articolo 2

L’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

L'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

L’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 14 settembre 2006 i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti nonché una tabella di concordanza tra questi ultimi e la presente direttiva.

Essi applicano tali provvedimenti a decorrere dal 15 settembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei provvedimenti essenziali nazionali adottati nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/4/CE della Commissione (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 69).

(2)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/70/CE della Commissione (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 35).

(3)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/9/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 24).

(4)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO I

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CE, il testo delle righe relative al benomil, al carbendazim e al tiofanato-metile è sostituito dal seguente:

Residui di antiparassitari

Livelli massimi (mg/kg)

«Benomil e carbendazim, espressi come carbendazim

2

Orzo

2

Avena

0,1

Segale

0,1

Triticale

0,1

Frumento

0,01 (1)

Altri cereali

Tiofanato metile

0,3

Orzo

0,3

Avena

0,05

Segale

0,05

Triticale

0,05

Frumento

0,01 (1)

Altri cereali


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE, il testo delle righe relative al benomil, carbendazim e tiofanato metile è sostituto dal seguente:

Residui di antiparassitari

Livelli massimi (mg/kg)

 

Nelle carni incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602

Nel latte e nei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406

Nelle uova fresche in guscio, nelle uova di volatili e nei tuorli d'uovo elencati nell'allegato I ai codici NC 0407 00 e 0408

«Carbendazim e tiofanato metile espressi come carbendazim

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO III

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE, la colonna relativa al gruppo benomil è sostituta dalla seguente:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano i livelli massimi di residui

Somma di benomil e carbendazim, espressa come carbendazim

Tiofanato metile

«1.   

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

i)

AGRUMI

0,1 (1)

0,1 (1)

Pompelmi

 

 

Limoni

 

 

Limette

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

Arance

 

 

Pomeli

 

 

Altri

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

0,1 (1)

0,2

Mandorle

 

 

Noci del Brasile

 

 

Noci di acagiù

 

 

Castagne e marroni

 

 

Noci di cocco

 

 

Nocciole

 

 

Noci del Queensland

 

 

Noci di pecàn

 

 

Pinoli

 

 

Pistacchi

 

 

Noci comuni

 

 

Altre

 

 

iii)

POMACEE

0,2

0,5

Mele

 

 

Pere

 

 

Cotogne

 

 

Altre

 

 

iv)

DRUPACEE

 

 

Albicocche

0,2

2

Ciliegie

0,5

0,3

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

0,2

2

Prugne

0,5

0,3

Altre

0,1 (1)

0,1 (1)

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

a)

Uva da tavola e da vino

 

 

Uve da tavola

0,3

0,1 (1)

Uve da vino

0,5

3

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

0,1 (1)

0,1 (1)

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

0,1 (1)

0,1 (1)

More

 

 

More di rovo

 

 

More-lamponi

 

 

Lamponi

 

 

Altre

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

0,1 (1)

0,1 (1)

Mirtilli neri

 

 

Mirtilli rossi

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

Uvaspina

 

 

Altre

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

0,1 (1)

0,1 (1)

vi)

FRUTTA VARIA

0,1 (1)

0,1 (1)

Avocadi

 

 

Banane

 

 

Datteri

 

 

Fichi

 

 

Kiwi

 

 

Kumquat

 

 

Litchi

 

 

Manghi

 

 

Olive

 

 

Papaia

 

 

Frutti della passione

 

 

Ananassi

 

 

Melagrane

 

 

Altre

 

 

2.   

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

0,1 (1)

0,1 (1)

Barbabietole

 

 

Carote

 

 

Manioca

 

 

Sedani rapa

 

 

Rafano

 

 

Topinambur

 

 

Pastinaca

 

 

Prezzemolo a grossa radice

 

 

Ravanelli

 

 

Salsefrica o barba di becco

 

 

Patate dolci

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

Navoni

 

 

Igname

 

 

Altri

 

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

0,1 (1)

0,1 (1)

Agli

 

 

Cipolle

 

 

Scalogni

 

 

Cipolline

 

 

Altri

 

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

a)

Solanacee

 

 

Pomodori

0,5

2

Peperoni

 

 

Melanzane

0,5

2

Okra (gombo)

2

1

Altri

0,1 (1)

0,1 (1)

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,1 (1)

0,1 (1)

Cetrioli

 

 

Cetriolini

 

 

Zucchine

 

 

Altre

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,1 (1)

0,3

Meloni

 

 

Zucche

 

 

Cocomeri

 

 

Altre

 

 

d)

Mais dolce

0,1 (1)

0,1 (1)

iv)

CAVOLI

 

 

a)

Cavoli a infiorescenza

0,1 (1)

0,1 (1)

Cavoli broccoli (compresi i calabresi)

 

 

Cavolfiori

 

 

Altri

 

 

b)

Cavoli a testa

 

 

Cavoletti di Bruxelles

0,5

1

Cavoli cappucci

 

 

Altri

0,1 (1)

0,1 (1)

c)

Cavoli a foglia

0,1 (1)

0,1 (1)

Cavoli cinesi

 

 

Cavoli ricci

 

 

Altri

 

 

d)

Cavoli-rapa

0,1 (1)

0,1 (1)

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

0,1 (1)

0,1 (1)

a)

Lattughe e simili

 

 

Crescione

 

 

Dolcetta

 

 

Lattuga

 

 

Scarola (endivia a foglie larghe)

 

 

Altri

 

 

b)

Spinaci e simili

 

 

Spinaci

 

 

Bietole da foglia e da costa

 

 

Altri

 

 

c)

Crescione acquatico

 

 

d)

Witloof

 

 

e)

Erbe fresche

 

 

Cerfoglio

 

 

Erba cipollina

 

 

Prezzemolo

 

 

Foglie di sedano

 

 

Altre

 

 

vi)

LEGUMI (freschi)

 

 

Fagioli (non sgranati)

0,2

0,1 (1)

Fagioli (sgranati)

 

 

Piselli (non sgranati)

0,2

0,1 (1)

Piselli (sgranati)

 

 

Altri

0,1 (1)

0,1 (1)

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,1 (1)

0,1 (1)

Asparagi

 

 

Cardi

 

 

Sedani

 

 

Finocchi

 

 

Carciofi

 

 

Porri

 

 

Rabarbaro

 

 

Altri

 

 

viii)

FUNGHI

0,1 (1)

0,1 (1)

a)

Funghi coltivati

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

3.

Legumi da granella (secchi)

0,1 (1)

0,1 (1)

Fagioli

 

 

Lenticchie

 

 

Piselli

 

 

Altri

 

 

4.   

Semi oleosi

Semi di lino

 

 

Semi di arachide

 

 

Semi di papavero

 

 

Semi di sesamo

 

 

Semi di girasole

 

 

Semi di colza

 

 

Semi di soia

0,2

0,3

Semi di senape

 

 

Semi di cotone

 

 

Altri

0,1 (1)

0,1 (1)

5.

Patate

0,1 (1)

0,1 (1)

Patate precoci

 

 

Patate tardive

 

 

6.

(foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,1 (1)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

0,1 (1)

0,1 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

14.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2006

che modifica l'allegato X, appendice A, dell'atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti operanti nel settore delle carni in Ungheria

[notificata con il numero C(2006) 606]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/206/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'allegato X, capitolo 5, sezione B, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

All’Ungheria sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell'allegato X, appendice A, dell'atto di adesione.

(2)

L’allegato X, appendice A, dell'atto di adesione è stato modificato con le decisioni della Commissione 2004/462/CE (1), 2004/472/CE (2) e 2005/665/CE (3).

(3)

Due stabilimenti per la produzione di carni hanno abbandonato il processo di ammodernamento e chiesto di essere riclassificati come stabilimenti con capacità limitata. In base ad una dichiarazione ufficiale dell'autorità ungherese competente, gli stabilimenti in questione sono pienamente conformi alla normativa comunitaria relativa agli stabilimenti con capacità limitata. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(4)

L’allegato X, appendice A, dell'atto di adesione del 2003 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione sono cancellati dall'allegato X, appendice A, dell'atto di adesione del 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 135; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 92.

(2)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 61; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 34.

(3)  GU L 247 del 23.9.2005, pag. 37.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da cancellare dall'allegato X, appendice A, dell'atto di adesione del 2003

STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI CARNI

Elenco supplementare

N.

Numero di riconoscimento veterinario

Nome e indirizzo dello stabilimento

4.

06528

Kalória Kft., Szabadbattyány

8.

16536

Hús Trió Kft., Simontornya


14.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2006

relativa al commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono con il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

[notificata con il numero C(2006) 424]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/207/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu è un importante partner commerciale della Comunità ed è opportuno incoraggiare gli scambi e gli investimenti tra questo territorio e la Comunità.

(2)

Il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu non è parte contraente né della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono né del protocollo di Montreal del 1987 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu, tuttavia, si conforma pienamente al protocollo di Montreal e ha presentato dati che attestano tale conformità, come stabilito dall’articolo 7 del protocollo di Montreal, al segretariato per l’ozono del programma per l’ambiente delle Nazioni Unite.

(3)

Nei confronti del territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu non si applicano pertanto gli articoli 8, 9 e 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2037/2000.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 8, 9 e 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2037/2000 non si applicano nei confronti del territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 (GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27).


14.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2006

che modifica la decisione 2004/432/CE della Commissione relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 681]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/208/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della direttiva 96/23/CE un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi stabiliti dalla legislazione comunitaria e dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di base d’origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in tema di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale direttiva. La direttiva stabilisce inoltre disposizioni relative ai termini ultimi per la presentazione dei piani.

(2)

La decisione 2004/432/CE della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui in cui sono indicate le garanzie offerte in conformità delle disposizioni di tale direttiva.

(3)

Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui relativi ad animali e prodotti che non figurano negli elenchi della decisione 2004/432/CE. La valutazione di tali piani e le informazioni complementari richieste dalla Commissione forniscono sufficienti garanzie in merito al monitoraggio dei residui degli animali e dei prodotti in questione effettuato in tali paesi. È quindi opportuno includere detti animali e prodotti nell’elenco dei paesi terzi interessati.

(4)

Alcuni paesi terzi non hanno presentato alla Commissione le garanzie richieste in merito alla sorveglianza dei residui di animali e prodotti che figurano negli elenchi della decisione 2004/432/CE. In assenza delle garanzie tali animali e prodotti vanno quindi esclusi dall’elenco dei paesi terzi interessati.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2004/432/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 17 marzo 2006.

Qualora la modifica apportata dalla presente decisione comporti l’esclusione di determinati prodotti di alcuni paesi dall’allegato della decisione 2004/432/CE, essa non si applica alle partite contenenti tali prodotti se l’operatore che li importa nella Comunità può dimostrare che erano state spedite verso la Comunità dal paese in questione prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(2)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/233/CE (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 30).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2

Paese o territorio

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Animali d’acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina in libertà

Selvaggina d’allevamento

Miele

AD

Andorra (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AF

Afghanistan

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Antille olandesi

 

 

 

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BD

Bangladesh

 

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BG

Bulgaria

X

X

X

X (4)

X

X

X

X

 

X

X

X

BH

Bahrein

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

X (2)

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X (3)

CL

Cile

X

X (5)

X

X (2)

X

X

X

 

 

X

 

X

CN

Cina

 

X (2)

X (2)

 

X

X

 

 

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EG

Egitto

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ER

Eritrea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FK

Isole Falkland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Færøer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

X (4)

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (3)

X (3)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

X

X

X

X (4)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

X (2)

X (2)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS

Islanda

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (3)

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

 

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KW

Kuwait

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

Libano

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Morocco

 

X (2)

 

X (4)

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (6)

X

X

 

X (4)

 

 

X

 

 

 

 

 

MN

Mongolia

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU

Maurizio

 

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

X

X (2)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (7)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NC

Nuova Caledonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NI

Nicaragua

X (2)

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NO

Norvegia (8)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

OM

Oman

X (2)

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PA

Panama

X

X (2)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

X (2)

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PK

Pakistan

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

RO

Romania

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RU

Russia

X

X

X

X (4)

X

 

X

X

 

 

X (9)

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SC

Seicelle

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X (3)

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino (10)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SY

Siria

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TM

Turkmenistan

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

Tunisia

 

X (2)

 

X (4)

X

X

 

 

 

X

X

 

TR

Turchia

 

X (2)

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

UZ

Uzbekistan

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

XM

Montenegro (11)  (12)

X

X

X

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

X

XS

Serbia (11)  (13)

X

X

X

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

X

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

X

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE/Andorra [conformemente alla decisione n. 2/1999 del Comitato misto CE/Andorra del 22 dicembre 1999 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84)].

(2)  Solo budella.

(3)  Paesi terzi che per la produzione alimentare utilizzano solo materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti.

(4)  Esportazioni di equidi vivi a fini di macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(5)  Solo ovini.

(6)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese attualmente all’esame delle Nazioni Unite.

(7)  Solo la Malaysia peninsulare (occidentale).

(8)  Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 223/96/COL del 4 dicembre 1996 (GU L 78 del 20.3.1997, pag. 38).

(9)  Solo per renne originarie della regione di Murmansk.

(10)  Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).

(11)  Si riferisce ai territori doganali della Serbia e del Montenegro che insieme costituiscono un’unione di stati.

(12)  Situazione provvisoria in attesa di ulteriori informazioni sui residui.

(13)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


14.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2006

con cui si concedono deroghe per mettere in conformità i sistemi statistici degli Stati membri con il regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 706]

(I testi in lingua ceca, danese, inglese, estone, finlandese, francese, greca, ungherese, maltese, portoghese, slovacca, slovena e svedese sono i soli facenti fede)

(2006/209/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

viste le richieste formulate dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dall’Irlanda, dalla Repubblica di Cipro, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1161/2005 specifica l’elenco di dati trimestrali da trasmettere a partire dal 3 gennaio 2006.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1161/2005 prevede che deroghe al regolamento possono essere accettate dalla Commissione nel caso in cui i sistemi statistici nazionali necessitino di considerevoli adeguamenti. Tali deroghe hanno una durata non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

(3)

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1161/2005, articolo 3, paragrafo 4, le autorità di diversi Stati membri hanno chiesto, mediante lettera, che venissero concesse loro deroghe.

(4)

Stando alle informazioni fornite ad Eurostat, le richieste di deroghe degli Stati membri sono motivate dalla necessità di operare importanti adattamenti dei sistemi statistici nazionali per conformarsi appieno al regolamento (CE) n. 1161/2005. La compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale richiede fonti supplementari di informazioni, lo sviluppo di nuovi strumenti statistici e la concezione e l’attuazione di un nuovo sistema di produzione in grado di funzionare in termini molto brevi. Le deroghe richieste dovrebbero essere quindi concesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono concesse deroghe agli Stati membri elencati in allegato, alle condizioni ed entro i limiti ivi esposti, per consentire a detti Stati membri di mettere in conformità i rispettivi sistemi statistici nazionali con il regolamento (CE) n. 1161/2005.

Articolo 2

La Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.


ALLEGATO

Deroghe al regolamento (CE) n. 1161/2005 (1)

Stato membro

Variabili

Fine della deroga

Repubblica ceca

Tutte le variabili per i settori S.13 e S.2.

1o gennaio 2008

Danimarca

Tutte le variabili

1o aprile 2008

Estonia

Per il settore S.13: D.41-risorse, D.4N-risorse, D.71, D.72-risorse, D.7N e K.2-impieghi.

1o gennaio 2007

Grecia

Tutte le variabili

11 agosto 2008

Irlanda

Tutte le variabili ad eccezione dei settori S.13 e S.2.

11 agosto 2008

Cipro

Dati retroattivi per il settore S.13 per il periodo [1999Q1-2003Q4].

1o aprile 2008

Per il settore S.2: D.1, D.2-risorse, D.21-risorse, D.29-risorse, D.3-impieghi, D.31-impieghi, D.39-impieghi, D.4, D.41, D.4N.

1o ottobre 2007

Per il settore S.2: D.5, D.6, D.61, D.62, D.7, D.71, D.72, D.7N, D.8, D.9, D.91-impieghi, D.9N, K.2-impieghi, B.9 e B.12.

11 agosto 2008

Lussemburgo

Per il settore S.2: D.4, D.41, D.4N, D.7, D.71, D.72, D.7N, D.8, D.9, D.9N e B.12.

1o aprile 2008

Ungheria

Dati retroattivi per il settore S.13 per il periodo [1999Q1-2003Q4]

1o gennaio 2007

Tutte le variabili per il settore S.2.

1o luglio 2008

Malta

Tutte le variabili per il settore S.2.

1o gennaio 2008

Portogallo

La trasmissione è limitata alle seguenti variabili:

per il settore S.1: D.5-impieghi,

per il settore S.13: P.5-impieghi, P.5N-impieghi,

per il settore S.2: D.1, D.2-risorse, D.3-impieghi, D.4, D.5, D.7, D.9 e K.2-impieghi.

Le suddette variabili sono trasmesse a Q + 100 giorni (calendario) invece di Q + 95 giorni (calendario).

11 agosto 2008

Slovenia

Tutte le variabili per i settori S.13 e S.2.

1o gennaio 2007

Slovacchia

Tutte le variabili per i settori S.13 e S.2.

1o gennaio 2008

Finlandia

Tutte le variabili

1o aprile 2008

Svezia

Per il settore S.13: P.31-impieghi, P.32-impieghi, B.7G.

Per il settore S.14_15: B.7G.

11 agosto 2008

Regno Unito

Per il settore S.1N: D.2-impieghi, D.21-impieghi, D.3-risorse, D.31-risorse, B.1G e B.1N.

Per i settori S.11 e S.12: D.1-impieghi, D.2-impieghi, D.29-impieghi, D.3-risorse, D.39-risorse, B.1G e B.1N.

Per il settore S.13: B.1G e B.1N.

Per il settore S.14_15: D.1-impieghi, D.2-impieghi, D.29- impieghi, D.3-risorse, D.39-risorse, B.1G e B.1N.

Per il settore S.2: D.1- impieghi.

1o luglio 2008


(1)  Le deroghe elencate in questa tabella non si applicano alle variabili che devono essere trasmesse nell’ambito del programma di trasmissione SEC 95 [allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio] e successive modifiche, nell’ambito del regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione o del regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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