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Document C:2017:251:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 251, 2 agosto 2017


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 251

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
2 agosto 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 251/01

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,00 % al 1o agosto 2017 — Tassi di cambio dell'euro

1

2017/C 251/02

Decisione della Commissione, del 1o agosto 2017, relativa alla conclusione delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2017/C 251/03

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2018 nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2017/C 251/04

Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell’Egitto e dell’Ucraina

5

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 251/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8567 — APG/Portfolio) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2017/C 251/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8545 — Bain Capital Investors/REIFF Tyre) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 251/07

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

14

2017/C 251/08

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

22

2017/C 251/09

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

28


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/1


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o agosto 2017

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o agosto 2017

(2017/C 251/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1812

JPY

yen giapponesi

130,53

DKK

corone danesi

7,4369

GBP

sterline inglesi

0,89440

SEK

corone svedesi

9,5563

CHF

franchi svizzeri

1,1414

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3343

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,132

HUF

fiorini ungheresi

303,60

PLN

zloty polacchi

4,2563

RON

leu rumeni

4,5596

TRY

lire turche

4,1602

AUD

dollari australiani

1,4813

CAD

dollari canadesi

1,4737

HKD

dollari di Hong Kong

9,2284

NZD

dollari neozelandesi

1,5813

SGD

dollari di Singapore

1,6042

KRW

won sudcoreani

1 325,50

ZAR

rand sudafricani

15,6922

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9371

HRK

kuna croata

7,4090

IDR

rupia indonesiana

15 738,31

MYR

ringgit malese

5,0620

PHP

peso filippino

59,508

RUB

rublo russo

71,1750

THB

baht thailandese

39,322

BRL

real brasiliano

3,6880

MXN

peso messicano

21,0023

INR

rupia indiana

75,7145


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/2


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2017

relativa alla conclusione delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi

(2017/C 251/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista l’approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno concludere le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi.

DECIDE:

Articolo 1

Le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi sono approvate a nome della Comunità europea dell’energia atomica. Il testo delle suddette modifiche è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario responsabile per l’Azione per il clima e l’energia o il direttore generale della direzione generale dell’Energia, o un suo rappresentante designato, è autorizzato a firmare le modifiche e ad espletare tutte le procedure necessarie per la loro entrata in vigore, da concludere a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2017

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


ALLEGATO

Il paragrafo I del protocollo 1 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito «accordo sui controlli di sicurezza») è così modificato:

«I.

A)

Fintantoché:

1)

i territori francesi di cui al protocollo I dispongono, per attività nucleari pacifiche, di materiale nucleare in quantità superiore ai limiti stabiliti, per il tipo di materiale in questione, dall’articolo 35 dell’accordo tra la Francia, la Comunità e l’Agenzia per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito “l’accordo”); o

2)

non sarà presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un’installazione, quale indicata nelle definizioni, nei territori francesi di cui al protocollo I;

l’attuazione delle disposizioni della parte II dell’accordo è sospesa, ad eccezione degli articoli 31-37, 39, 47, 48, 58, 60, 66, 67, 69, 71-75, 81, 83-89, 93 e 94.

B)

Le informazioni da comunicare ai sensi dell’articolo 32, lettere a) e b), dell’accordo possono essere consolidate e presentate in una relazione annuale; analogamente, sarà presentata una relazione annuale, se del caso, riguardante l’importazione e l’esportazione delle materie nucleari di cui all’articolo 32, lettera c).

C)

Al fine di consentire la tempestiva conclusione degli accordi sussidiari previsti dall’articolo 37 dell’accordo, la Comunità:

1)

comunica all’Agenzia, con sufficiente anticipo, il materiale nucleare di cui dispone per attività nucleari pacifiche nei territori francesi di cui al protocollo I in quantitativi che superano i limiti citati alla lettera A) del presente documento; o

2)

comunica all’Agenzia non appena sarà stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un’infrastruttura nei territori francesi di cui al protocollo I,

a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima. A quel punto, la Francia, la Comunità e l’Agenzia concordano, se del caso, le procedure di cooperazione ai fini dell’applicazione dei controlli di sicurezza previsti dall’accordo.»

Il paragrafo I del protocollo 2 dell’accordo sui controlli di sicurezza è così modificato:

«I.

Nel momento in cui la Comunità comunica all’Agenzia, in conformità con la sezione 1, lettera C), del protocollo 1 del presente accordo, che vi sono materiali nucleari destinati ad attività nucleari pacifiche nei territori francesi di cui al protocollo I in quantità tali da superare i limiti di cui alla sezione 1, lettera A), punto 1, del protocollo 1 del presente accordo o che è stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un’installazione, quale indicata nelle definizioni, nei territori francesi di cui al protocollo I, conformemente alla sezione 1, lettera A), punto 2), del protocollo 1 del presente accordo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, la Francia, la Comunità e l’Agenzia concorderanno un protocollo per le procedure di cooperazione ai fini dell’applicazione dei controlli di sicurezza previsti dall’accordo. Tali procedure preciseranno ulteriormente alcune disposizioni dell’accordo e, in particolare, le condizioni e le modalità in base alle quali la cooperazione di cui sopra deve essere attuata, in modo da evitare qualsiasi duplicazione delle attività di controllo di sicurezza. Queste procedure si basano, per quanto possibile, su quelle vigenti in quel momento, in virtù dei protocolli e degli accordi sussidiari relativi ad altri accordi sui controlli di sicurezza tra gli Stati membri della Comunità Euratom, la Comunità Euratom e l’Agenzia, compresi i relativi accordi speciali convenuti dalla Comunità Euratom e dall’Agenzia.»


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/4


Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2018 nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

(2017/C 251/03)

Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2018 nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020).

La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2018 (https://webgate.ec.testa.eu/ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf) con la decisione C(2017)5307 del 2 agosto 2017.

Con tali inviti si chiede di presentare proposte. Il programma di lavoro CER 2018, compresi i termini e i bilanci, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle attività correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/5


Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell’Egitto e dell’Ucraina

(2017/C 251/04)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di ferrosilicio originario dell’Egitto e dell’Ucraina sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 19 giugno 2017 da EUROALLIAGES («il denunciante») a nome di quattro produttori dell’Unione, vale a dire FerroPem, Ferroatlántica SL, OFZ e Huta Laziska SA, che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell’Unione di ferrosilicio.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da ferrosilicio, una ferrolega contenente, in peso, almeno il 20 % e al massimo il 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro («il prodotto in esame»).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario dell’Ucraina e dell’Egitto («i paesi interessati»), attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

La denuncia di dumping da parte dell’Ucraina si basa su un confronto tra il valore normale stabilito sulla base delle informazioni fornite da una pubblicazione settoriale sui prezzi del mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato nazionale dell’Egitto, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] fornito da un consulente e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per i paesi interessati.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova presentati dal denunciante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione e sulla sua redditività, con gravi effetti negativi sull’andamento generale dell’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

Tutti i produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori dei paesi interessati sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e richiedere un questionario. Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti dei paesi interessati, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tali paesi.

I produttori esportatori e, se del caso, le associazioni di produttori esportatori dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

5.2.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (3)  (4)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori dell’Unione oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (5).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE) pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzi di posta elettronica:

per le questioni relative al dumping

:

TRADE-AD642-DUMPING-EGYPT@ec.europa.eu;

TRADE-AD642-DUMPING-UKRAINE@ec.europa.eu

per le questioni relative al pregiudizio

:

TRADE-AD642-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni devono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(3)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(5)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8567 — APG/Portfolio)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 251/05)

1.

In data 20 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa APG Asset Management N.V. («APG», Paesi Bassi) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo indiretto di un portafoglio di quarantotto imprese europee di infrastrutture («il portafoglio»), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   APG: è l’unità «Gestione degli attivi» del APG GROEP N.V., che fornisce regimi pensionistici collettivi. APG svolge funzioni di consulenza esecutiva, gestione di attivi, amministrazione delle pensioni e comunicazione per fondi pensionistici nel settore delle pensioni collettive per circa 4,5 milioni di cittadini olandesi,

—   il portafoglio: consiste nelle partecipazioni di DIF in quarantotto imprese/progetti operanti nel settore delle infrastrutture in Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8567 — APG/Portfolio, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


2.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8545 — Bain Capital Investors/REIFF Tyre)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 251/06)

1.

In data 25 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Bain Capital Investors, L.L.C. («Bain Capital» USA) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo delle attività del gruppo REIFF relative ai pneumatici («REIFF», Germania) mediante acquisto di quote e elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Bain Capital: impresa di investimento in private equity operante nella maggior parte delle industrie,

—   REIFF: distributore di pneumatici di sostituzione all’ingrosso e al dettaglio, soprattutto in Germania. Fornisce inoltre cerchioni, ruote complete e servizi accessori, e svolge attività di rigenerazione di pneumatici per camion.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8545 — Bain Capital Investors/REIFF Tyre, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

2.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/14


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 251/07)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1)

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

«PAN DE CRUZ DE CIUDAD REAL»

N. UE: PGI-ES-2210 – 13.1.2017

DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Indirizzo:

Asociación Provincial de fabricantes y expendedores de Pan de Ciudad Real (AFEXPAN CIUDAD REAL) (Associazione provinciale dei fabbricanti e distributori di pane di Ciudad Real)

Avda. Rey Santo 8 – 2a Planta

13005 Ciudad Real

SPAGNA

Tel.

+34 926600002 Ext. 5007

E-mail:

igp@afexpan.es

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare].

4.   Tipo di modifica

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta la modifica del documento unico pubblicato.

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica del disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifiche

Etichettatura

Modifica al punto «8. Etichettatura.» Occorre eliminare dal disciplinare i paragrafi che seguono:

«In uno dei quadranti è inserito il codice corrispondente al numero di registrazione del panificio che le ha fabbricate e in un altro quadrante vi è un’etichetta ad uso alimentare con il marchio dell’IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real”, il marchio europeo delle IGP, il numero di controllo individuale corrispondente al pane e l’identificazione dell’organismo di certificazione».

«La corrispondente numerazione delle forme di pane è comunicata e controllata dall’organismo di certificazione».

Testo che figurava nella voce relativa all’etichettatura:

«Per poterle identificare correttamente, le forme di pane protette da questa indicazione geografica sono contrassegnate ed etichettate nel seguente modo.

Nella parte superiore recano due profondi tagli perpendicolari a forma di croce. In uno dei quadranti è inserito il codice corrispondente al numero di registrazione del panificio che le ha fabbricate e in un altro quadrante vi è un’etichetta ad uso alimentare con il marchio dell’IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real”, il marchio europeo delle IGP, il numero di controllo individuale corrispondente al pane e l’identificazione dell’organismo di certificazione.

Nella parte inferiore figura la sigla o il marchio dell’IGP costituito da piccoli fori praticati nella crosta.

La corrispondente numerazione delle pagnotte è comunicata e controllata dall’organismo di certificazione.

Le pagnotte che beneficiano della IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real” sono commercializzate in confezioni, contrassegnate ed etichettate, qualora lo esiga la legislazione vigente.»

Giustificazione:

La modifica è dovuta, da un lato, alla difficoltà di inserire sul pane il numero di registrazione del panificio che l’ha prodotto, il numero di controllo individuale e l’identificazione dell’organismo di certificazione, in particolare in alcune forme come la pagnotta piccola (pan pequeño), la pagnottella (libreta) e il panino con la croce (panecillo de cruz), a causa delle dimensioni ridotte di queste forme e, dall’altro, alla difficoltà di fare aderire l’etichetta ad uso alimentare sul pane appena estratto dal forno ad una temperatura compresa fra 180 e 200 °C.

Inoltre, il consumatore identifica meglio il «Pan de Cruz de Ciudad Real» con i due contrassegni, che sono mantenuti nella proposta di modifica.

Si tratta di una modifica minore in quanto il prodotto non è modificato (esso rimane identico e presenta le medesime caratteristiche), né sono modificati la zona geografica, il legame o la denominazione. La modifica non comporta neppure un aumento delle restrizioni per i commercianti al dettaglio. Le disposizioni dell’articolo 53, paragrafo 2, sono quindi rispettate e la modifica deve pertanto essere considerata come minore.

Testo che sostituisce quello che figurava nella voce relativa all’etichettatura:

«Per poterle identificare correttamente, le forme di pane protette dall’IPG “Pan de Cruz de Ciudad Real” sono presentate al pubblico nel modo seguente.

Nella parte superiore recano due profondi tagli perpendicolari a forma di croce.

Nella parte inferiore figura la sigla o il marchio dell’IGP costituito da piccoli fori praticati nella crosta.

Le pagnotte che beneficiano della IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real” sono commercializzate munite di contrassegno ed etichetta e sono confezionate quando lo esiga la legislazione vigente.»

Conseguenze della modifica del testo di altre voci del disciplinare.

2.   Descrizione del prodotto.

Testo precedente:

«Il prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta (IGP) “Pan de Cruz de Ciudad Real” è un pane compatto e denso, di grano tenero, dalla mollica consistente e bianca, a forma di pagnotta, dalla crosta liscia; nella parte superiore reca due profondi tagli perpendicolari a croce, da cui deriva il nome, e il codice che corrisponde al numero di registrazione del panificio che l’ha prodotto, mentre nella parte inferiore figura la sigla o il marchio dell’IGP.»

Testo nuovo:

«Il prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta (IGP) “Pan de Cruz de Ciudad Real” è un pane compatto e denso, di grano tenero, dalla mollica consistente e bianca, a forma di pagnotta, dalla crosta liscia; nella parte superiore reca due profondi tagli perpendicolari a croce, da cui deriva il nome, mentre nella parte inferiore figura la sigla o il marchio dell’IGP.»

5.   Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto.

Testo precedente:

«6. Taglio

Anche il taglio è fatto a mano. Una volta avvenuta la lievitazione, si praticano due tagli perpendicolari a forma di croce nella parte superiore delle pagnotte.

In uno dei quadranti ottenuti a seguito dei tagli di cui sopra, viene impresso sulla forma il codice corrispondente al numero di registrazione del panificio che l’ha prodotta con l’ausilio di un utensile metallico a forma di timbro, idoneo a tal fine.»

Testo nuovo:

«6. Taglio

Anche il taglio è fatto a mano. Una volta avvenuta la lievitazione, si praticano due tagli perpendicolari a forma di croce nella parte superiore delle pagnotte.»

Testo precedente:

«7. Introduzione nel forno

Anche questa fase viene effettuata manualmente. Il pane già tagliato nella parte superiore viene depositato nel forno con l’ausilio di una pala, e il codice corrispondente al numero di registrazione del panificio che lo ha prodotto e i tagli perpendicolari a forma di croce sono rivolti verso il basso.»

Testo nuovo:

«7. Introduzione nel forno

Anche questa fase viene effettuata manualmente. Il pane già tagliato nella parte superiore viene depositato nel forno con l’ausilio di una pala, e i tagli perpendicolari a forma di croce sono rivolti verso il basso.»

Testo precedente:

«9. Estrazione dal forno

Il pane si toglie dal forno con la stessa pala e si colloca in carrelli provvisti di assi di legno, per favorire l’aerazione e il raffreddamento.

Una volta raffreddate, le pagnotte sono etichettate manualmente, conformemente al punto 8 del presente disciplinare, e sono quindi pronte per essere commercializzate.»

Testo nuovo:

«9. Estrazione dal forno

Il pane si toglie dal forno con la stessa pala e si colloca in carrelli provvisti di assi di legno, per favorire l’aerazione e il raffreddamento.»

Anche la voce 7 è aggiornata.

Organismo di controllo

Testo precedente:

«L’organismo di controllo è l’ente di certificazione seguente:

ECOAGROCONTROL, S.L.

Carlos VII 9

13630 – Socuéllamos (C.Real)

Tel. 926 532 628 917450014

Questo ente è autorizzato dalla comunità autonoma di Castilla-La Mancha ed è conforme ai requisiti stabiliti dalla norma UNE-EN-45011.»

Testo nuovo:

«L’organismo di controllo è l’ente di certificazione seguente:

CERTIFOOD

C/CRISTOBAL BORDIU, 35. 4a PLANTA. OFIC. 415,

28003 MADRID, SPAGNA

Tel. +34 917450014

Questo ente è autorizzato dalla comunità autonoma di Castilla-La Mancha ed è conforme ai requisiti stabiliti dalla norma UNE-EN-45011.»

La proposta di modifica del disciplinare incide sul testo del documento unico, più precisamente sui punti seguenti:

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Testo precedente:

«Il prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta (IGP) “Pan de Cruz de Ciudad Real” è un pane compatto e denso, di grano tenero, dalla mollica consistente e bianca, a forma di pagnotta, dalla crosta liscia; nella parte superiore reca due profondi tagli perpendicolari a croce, da cui deriva il nome, e il codice che corrisponde al numero di registrazione del panificio che l’ha prodotto, mentre nella parte inferiore figura la sigla o il marchio dell’IGP.»

Testo nuovo:

«Il prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta (IGP) “Pan de Cruz de Ciudad Real” è un pane compatto e denso, di grano tenero, dalla mollica consistente e bianca, a forma di pagnotta, dalla crosta liscia; nella parte superiore reca due profondi tagli perpendicolari a croce, da cui deriva il nome, mentre nella parte inferiore figura la sigla o il marchio dell’IGP.»

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura

Testo precedente:

«Per poterle identificare correttamente, le forme di pane protette da questa indicazione geografica sono contrassegnate ed etichettate nel seguente modo:

nella parte superiore recano due profondi tagli perpendicolari a forma di croce. In uno dei quadranti è inserito il codice corrispondente al numero di registrazione del panificio che le ha fabbricate e in un altro quadrante vi è un’etichetta ad uso alimentare con il marchio dell’IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real”, il marchio europeo delle IGP, il numero di controllo individuale corrispondente al pane e l’identificazione dell’organismo di certificazione.

Nella parte inferiore figura la sigla o il marchio dell’IGP costituito da piccoli fori praticati nella crosta.»

Testo nuovo:

«Per poterle identificare correttamente, le forme di pane protette da questa indicazione geografica sono contrassegnate ed etichettate nel seguente modo:

nella parte superiore recano due profondi tagli perpendicolari a forma di croce.

Nella parte inferiore figura la sigla o il marchio dell’IGP costituito da piccoli fori praticati nella crosta.»

A seguito dell’adeguamento del documento unico all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, in cui non compaiono i punti 5.1, 5.2 e 5.3, tali punti sono stati soppressi e il testo si limita a riprodurre le stesse descrizioni della zona geografica, della specificità del prodotto e del legame causale.

Testo precedente:

«5.1.   Specificità della zona geografica

Il clima della zona geografica è caratterizzato da temperature e umidità tali per cui la lievitazione avviene generalmente a temperatura ambiente, in quanto la temperatura dell’aria del locale di lievitazione è compresa tra i 26 e i 30 °C e l’umidità relativa tra 40 e 45 %.

Il rinomato metodo artigianale con cui viene preparato il “Pan de Cruz de Ciudad Real” ha le seguenti caratteristiche:

foggiatura e taglio a mano; tagli a forma di croce nella parte superiore; fori del marchio nella parte inferiore; riposo di 10-15 minuti prima dell’introduzione nel forno con la parte superiore rivolta verso il basso.

5.2.   Specificità del prodotto

Il pane consiste in una pagnotta compatta e densa, dalla crosta liscia, delicata e spessa, dalla mollica dura e bianca, con un aroma intenso di cereali e un sapore gradevole e leggermente dolce.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il metodo di fabbricazione si è andato definendo nel corso di secoli di panificazione tradizionale.

Il modo particolare di fabbricazione in gran parte artigianale ha come caratteristica principale il taglio a forma di croce, che impedisce al pane di rompersi durante la cottura. Allo stesso modo il processo di lievitazione è adatto alle condizioni di umidità e temperatura della zona.

Il metodo di lavorazione ha permesso di ottenere un pane particolare conforme alle caratteristiche indicate al punto 5.2.»

Testo nuovo:

«Il clima della zona geografica è caratterizzato da temperature e umidità tali per cui la lievitazione avviene generalmente a temperatura ambiente, in quanto la temperatura dell’aria del locale di lievitazione è compresa tra i 26 e i 30 °C e l’umidità relativa tra 40 e 45 %.

Il rinomato metodo artigianale con cui viene preparato il “Pan de Cruz de Ciudad Real” ha le seguenti caratteristiche:

foggiatura e taglio a mano; tagli a forma di croce nella parte superiore; fori del marchio nella parte inferiore; riposo di 10-15 minuti prima dell’introduzione nel forno con la parte superiore rivolta verso il basso.

Il modo particolare di fabbricazione in gran parte artigianale ha come caratteristiche principali il taglio a forma di croce e l’introduzione in forno, che impediscono al pane di rompersi durante la cottura e permettono di ottenere una pagnotta compatta e densa, dalla crosta liscia, delicata e spessa, dalla mollica dura e bianca, con un aroma intenso di cereali e un sapore gradevole e leggermente dolce.»

6.   Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Pliego_Condiciones_IGP_PdeCMod_20160509_II.pdf

DOCUMENTO UNICO

«PAN DE CRUZ DE CIUDAD REAL»

N. UE: PGI-ES-2210 – 13.1.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Pan de Cruz de Ciudad Real»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta (IGP) «Pan de Cruz de Ciudad Real» è un pane compatto e denso, di grano tenero, dalla mollica consistente e bianca, a forma di pagnotta, dalla crosta liscia; nella parte superiore reca due profondi tagli perpendicolari a croce, da cui deriva il nome, mentre nella parte inferiore figura la sigla o il marchio dell’IGP.

Le caratteristiche particolari del pane sono le seguenti:

È ottenuto ed elaborato a partire da un impasto duro fatto con farina di grano tenero, i cui indici sono i seguenti: W compreso tra 140 e 200; P/L compreso tra 0,5 e 1,0.

Forma rotonda e piatta, con crosta.

Crosta spessa, da uno a due millimetri, delicata e croccante, di colore dal dorato al marrone chiaro e dal sapore di cereali tostati.

Mollica bianca, di consistenza tenera, spugnosa, compatta e senza alveoli, simile al cotone.

Le caratteristiche organolettiche del pane sono le seguenti: mollica dall’aroma intenso di cereali e dal sapore gradevole e leggermente dolce, crosta delicata, croccante e dal sapore di cereali tostati. In condizioni normali di conservazione, il «Pan de Cruz de Ciudad Real» si mantiene adatto al consumo durante 6 o 7 giorni.

Non presenta muffe, residui anomali né alcuna sostanza estranea.

L’umidità massima della mollica è del 30 % e l’acidità delle pagnotte è compresa tra pH 5 e 7.

Si presenta sotto forma di pagnotta grande (750-850 g), piccola (550-650 g), pagnottella (310-410 g) e panino con la croce (115-135 g).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Farina di grano tenero, i cui indici sono i seguenti: W compreso tra 140 e 200; P/L compreso tra 0,5 e 1,0.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Il pane che beneficia della IGP «Pan de Cruz de Ciudad Real» è preparato unicamente con farina di grano tenero, acqua, sale, lievito naturale, miglioratori e additivi autorizzati. La farina deve presentare gli indici seguenti: W compreso tra 140 e 200; P/L compreso tra 0,5 e 1,0.

L’indice medio di trasformazione è di 110-125 kg di pane per 100 kg di farina, a seconda del peso delle pagnotte.

La fabbricazione del pane che beneficia dell’indicazione geografica protetta «Pan de Cruz de Ciudad Real» prevede le fasi descritte di seguito.

1.   Impasto

Si effettua in un’impastatrice meccanica, per un tempo sufficiente ad ottenere un impasto omogeneo (20-30 minuti, secondo il tipo di impastatrice utilizzato), facendo in modo che l’impasto non esca dall’impastatrice a temperature superiori a 24-25 °C.

2.   Raffinazione

Si effettua facendo passare più volte l’impasto in una raffinatrice, preferibilmente a lame, fino ad ottenere un impasto sottile ed elastico.

3.   Pesatura

Trattandosi di pane artigianale, si pesa utilizzando una bilancia volumetrica, una bilancia elettronica o una spezzatrice. Il peso dell’impasto, espresso in grammi, per ottenere i diversi formati è il seguente: pagnotta grande, tra 900 e 1 000 g; pagnotta piccola, tra 660 e 760 g; pagnottella, tra 370 e 470 g; panino con la croce, tra 150 e 180 g.

4.   Foggiatura

Si effettua manualmente, lavorando l’impasto fino a dargli la forma di una palla conica, senza far aderire il minimo residuo. In seguito si schiaccia e si stende a disco, avendo cura di assottigliare i bordi e lasciare il centro più alto.

5.   Lievitazione

Le forme di pane sono collocate su assi ricoperte da un telo di lino, canapa, cotone o tessuto simile, dove iniziano a lievitare a temperatura ambiente, formando una crosta sottile. La temperatura e l’umidità relativa dell’aria da rispettare nel locale di lievitazione sono comprese, rispettivamente, tra 26 e 30 °C e tra 40 e 45 %. Il tempo di lievitazione oscilla tra 1 ora e 20 minuti e 2 ore e 20 minuti, a seconda della temperatura del locale.

6.   Taglio

Anche il taglio è fatto a mano. Una volta avvenuta la lievitazione, si praticano due tagli perpendicolari a forma di croce nella parte superiore delle pagnotte. Si appone poi, nella parte inferiore, il marchio dell’IGP «Pan de Cruz de Ciudad Real». Il diametro del marchio è, per la pagnotta grande e per quella piccola, di 6 cm, mentre per la pagnottella e il panino con la croce, di 4 cm. In seguito si lascia riposare il pane per 10-15 minuti affinché il taglio si assesti mentre si forma la crosta.

7.   Introduzione nel forno

Si effettua manualmente con l’ausilio di una pala, depositando il pane con la parte superiore girata verso il basso.

8.   Cottura al forno

Questo pane si cuoce in forni con fondo e pareti di materiale refrattario. Il tempo di cottura totale è compreso tra 30 e 50 minuti. Nei primi 15 minuti la temperatura del forno deve essere di 250 °C e il tempo restante (da 15 a 35 minuti) deve scendere a 200 °C.

9.   Estrazione dal forno

Il pane si toglie dal forno con una pala e si colloca in carrelli provvisti di assi di legno, per favorire l’aerazione e il raffreddamento. Una volta raffreddate, le pagnotte sono pronte per la distribuzione.

L’umidità massima consentita è del 30 % e l’acidità delle pagnotte è compresa tra pH 5 e 7.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Per poterle identificare correttamente, le forme di pane protette da questa indicazione geografica sono contrassegnate ed etichettate nel seguente modo:

nella parte superiore recano due profondi tagli perpendicolari a forma di croce.

Nella parte inferiore figura la sigla o il marchio dell’IGP costituito da piccoli fori praticati nella crosta.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di fabbricazione del pane che beneficia dell’indicazione geografica protetta «Pan de Cruz de Ciudad Real» comprende tutti i comuni della provincia di Ciudad Real.

5.   Legame con la zona geografica

Il clima della zona geografica è caratterizzato da temperature e umidità tali per cui la lievitazione avviene generalmente a temperatura ambiente, in quanto la temperatura dell’aria del locale di lievitazione è compresa tra i 26 e i 30 °C e l’umidità relativa tra 40 e 45 %.

Il rinomato metodo artigianale con cui viene preparato il «Pan de Cruz de Ciudad Real» ha le seguenti caratteristiche:

foggiatura e taglio a mano; tagli a forma di croce nella parte superiore; fori del marchio nella parte inferiore; riposo di 10-15 minuti prima dell’introduzione nel forno con la parte superiore rivolta verso il basso.

Il modo particolare di fabbricazione in gran parte artigianale ha come caratteristiche principali il taglio a forma di croce e l’introduzione in forno, che impediscono al pane di rompersi durante la cottura e permettono di ottenere una pagnotta compatta e densa, dalla crosta liscia, delicata e spessa, dalla mollica dura e bianca, con un aroma intenso di cereali e un sapore gradevole e leggermente dolce.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Pliego_Condiciones_IGP_PdeCMod_20160509_II.pdf


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


2.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/22


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 251/08)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1)

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

«LIETUVIŠKAS VARŠKĖS SŪRIS»

N. UE: PGI-LT-0853-AM01 — 7.4.2017

DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Associazione lituana dei produttori lattiero-caseari «Pieno Centras»

Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Tel. +370 82461414

Fax +370 82461415

E-mail: pc@pieno-centras.lt

2.   Stato membro o paese terzo

Lituania

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica (dalle modifiche)

Descrizione del prodotto

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica (modifiche)

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Motivi della modifica

Nel disciplinare e nel documento unico per il formaggio «Lietuviškas varškės sūris» IGP si afferma che la sua tipica forma è ottenuta imbottendo manualmente di cagliata il tradizionale sacchetto triangolare legato con un nodo all’estremità più larga e comprimendolo. In seguito alla modernizzazione del processo di produzione, i sacchetti possono essere imbottiti di cagliata e annodati anche con mezzi meccanici. Questa modifica minore del metodo di produzione rende necessario l’aggiornamento del disciplinare e del documento unico per il formaggio «Lietuviškas varškės sūris» IGP.

Modifica 1

Descrizione del prodotto

Il disciplinare attualmente in vigore contiene il seguente testo:

«In secondo luogo, la sua tipica forma, che è ottenuta imbottendo manualmente di cagliata il tradizionale sacchetto triangolare legato con un nodo all’estremità più larga e comprimendolo.»

Questo testo è stato così modificato:

«In secondo luogo, la sua tipica forma, che è ottenuta imbottendo manualmente o con mezzi meccanici di cagliata il tradizionale sacchetto triangolare legato con un nodo all’estremità più larga e comprimendolo.»

Modifica 2

Metodo di produzione

Il disciplinare attualmente in vigore contiene il seguente testo:

«Dopo essere stata accuratamente mescolata, la cagliata viene immessa manualmente in sacchetti triangolari di tessuto sottile (tela per formaggio), che vengono annodati all’estremità più larga.»

Questo testo è stato così modificato:

«Dopo essere stata accuratamente mescolata, la cagliata viene immessa manualmente o con mezzi meccanici in sacchetti triangolari di tessuto sottile (tela per formaggio), che vengono annodati all’estremità più larga.»

Modifica 3

Legame con la zona geografica

Il disciplinare attualmente in vigore contiene il seguente testo:

«Nei caseifici il processo di produzione è meccanizzato, ma si continua a riempire di cagliata gli appositi sacchetti da formaggio e ad annodarli manualmente, come si è sempre fatto da secoli.»

Questo testo è stato così modificato:

«Nei caseifici il processo di produzione è meccanizzato, ma è possibile continuare a riempire di cagliata gli appositi sacchetti da formaggio e ad annodarli manualmente, e non con mezzi meccanici, come si è sempre fatto da secoli.»

Modifica 4

Legame con la zona geografica

Il disciplinare attualmente in vigore contiene il seguente testo:

«La tipica forma di prisma triangolare con gli angoli arrotondati è ottenuta imbottendo manualmente di cagliata il tradizionale sacchetto triangolare di tessuto sottile, annodato all’estremità più larga, per cui la superficie del formaggio reca l’impronta della stoffa e presenta delle grinze in corrispondenza del nodo del sacchetto.»

Questo testo è stato così modificato:

«La tipica forma di prisma triangolare con gli angoli arrotondati è ottenuta imbottendo manualmente o con mezzi meccanici di cagliata il tradizionale sacchetto triangolare di tessuto sottile, annodato all’estremità più larga, per cui la superficie del formaggio reca l’impronta della stoffa e presenta delle grinze in corrispondenza del nodo del sacchetto.»

Modifica 5

Legame con la zona geografica

Il disciplinare attualmente in vigore contiene il seguente testo:

«Sia i singoli agricoltori che i produttori presso piccole cooperative o grandi caseifici imbottiscono di cagliata gli appositi sacchetti manualmente, annodandoli all’estremità, quindi estraggono il formaggio dai sacchetti e lo strofinano manualmente con una miscela di spezie prima della cottura in forno.»

Questo testo è stato così modificato:

«Sia i singoli agricoltori che i produttori presso piccole cooperative o grandi caseifici imbottiscono di cagliata gli appositi sacchetti manualmente o con mezzi meccanici, annodandoli all’estremità, quindi estraggono il formaggio dai sacchetti e lo strofinano manualmente con una miscela di spezie prima della cottura in forno.»

Modifica 6

Altro – Informazioni di contatto del gruppo di produttori

Il disciplinare attualmente in vigore contiene il seguente testo:

Nome e indirizzo del gruppo richiedente

PIENO CENTRAS, Associazione lituana dei produttori lattiero-caseari

Perkūnkiemio g. 3, LT-12127, Vilnius

Tel. +370 34060371

Fax +370 34060383

Email: aldona.platukiene@rokiskio.com

Questo testo è stato così modificato:

Gruppo richiedente e interesse legittimo

Associazione lituana dei produttori lattiero-caseari «Pieno Centras»

Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Tel. +370 82461414

Fax +370 82461415

Email: pc@pieno-centras.lt

6.   Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/saugomos-kilmes-vietos-nuorodos-saugomos-geografines-nuorodos-garantuoti-tradiciniai-gaminiai/atnaujinamos-produktu-specifikacijos

DOCUMENTO UNICO

«LIETUVIŠKAS VARŠKĖS SŪRIS»

N. UE: PGI-LT-0853-AM01 — 7.4.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Lietuviškas varškės sūris»

2.   Stato membro o paese terzo

Lituania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

«Lietuviškas varškės sūris» è un formaggio di latte cagliato non stagionato, a forma di prisma triangolare con gli angoli arrotondati e, all’estremità più larga, l’impronta del nodo del sacco in cui è confezionato. Può essere consumato fresco, affumicato, cotto o essiccato. Il formaggio è fabbricato alla maniera tradizionale, con latte cagliato ottenuto unicamente mediante lattoinnesto di batteri lattici, senza impiego di fermenti. La tipica forma è ottenuta imbottendo, manualmente o con mezzi meccanici, di cagliata il tradizionale sacchetto triangolare legato con un nodo all’estremità più larga e comprimendolo. Al formaggio possono essere eventualmente aggiunte erbe aromatiche e/o sale. Le dimensioni dei formaggi variano secondo l’uso cui sono destinati, da alcune centinaia di grammi a 5 kg o più. Il formaggio non contiene né additivi, né aromi artificiali, né coloranti.

Caratteristiche

Colore: da bianco a giallognolo i formaggi freschi e quelli secchi, da giallognolo a brunastro i formaggi cotti, la cui crosta può essere rivestita di spezie e/o erbe aromatiche e la cui sezione di taglio presenta un colore bianco-giallognolo. I formaggi affumicati hanno una crosta da giallo scuro a marrone e la sezione di taglio tra bianca e gialla.

Consistenza: il formaggio fresco è morbido, omogeneo, piuttosto denso e può sbriciolarsi al taglio, mentre il formaggio cotto è omogeneo, denso e leggermente elastico e quello affumicato è omogeneo, denso e friabile. Il formaggio secco ha consistenza omogenea, dura, resistente al taglio e si sbriciola quando lo si spezza. Se il formaggio contiene spezie, queste non sono sempre distribuite uniformemente.

Odore e sapore: tipici dell’acido lattico, con gli aromi delle spezie eventualmente utilizzate (cumino, sale ecc.). Il formaggio affumicato presenta anche un caratteristico odore e sapore di fumo.

Caratteristiche fisico-chimiche:

a seconda della composizione, «Lietuviškas varškės sūris» ha un tenore di grasso compreso tra 7 % e 25 % in peso o, nel caso del formaggio magro, non superiore a 0,5 % in peso,

il tenore di sostanza secca dipende dal tenore di grasso e dall’ulteriore lavorazione cui è sottoposto il formaggio: deve essere di almeno 31 % nei formaggi freschi, cotti e affumicati e di almeno 67 % nei formaggi essiccati,

il pH dell’acidità attiva è di almeno 4,3.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

latte vaccino,

lattoinnesto di batteri lattici mesofili,

sale,

erbe aromatiche tradizionalmente coltivate in Lituania (cumino, aglio, menta ecc.).

Le materie prime usate per la fabbricazione del «Lietuviškas varškės sūris» possono provenire anche dal di fuori della zona geografica delimitata.

Non si applicano particolari requisiti di qualità o restrizioni quanto all’origine.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Fasi della produzione del formaggio «Lietuviškas varškės sūris»:

standardizzazione, pastorizzazione, refrigerazione e fermentazione del latte,

separazione del siero,

autocompressione della cagliata,

messa in forma e pressatura del formaggio: la cagliata viene immessa manualmente o con mezzi meccanici in sacchetti triangolari di tessuto sottile (tela per formaggio), che vengono annodati all’estremità più larga e pressati in torchi o morse fino ad ottenere il tenore di umidità richiesto,

lavorazione del formaggio: una volta presa la forma, il formaggio viene raffreddato ad una temperatura compresa tra 6 e 12 °C e poi estratto dal sacchetto. Nel caso del formaggio affumicato, cotto o essiccato, dopo raffreddamento il formaggio viene sottoposto ad affumicatura, cottura o essiccazione, a seconda dei casi. Nel caso del formaggio cotto speziato, il formaggio è strofinato con una miscela di spezie e sale e lasciato per almeno 12 ore in un locale a temperatura compresa tra 10 e 20 °C prima della cottura in forno.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Trattandosi di un formaggio friabile — specialmente quello fresco — e di non facile taglio, il «Lietuviškas varškės sūris» è confezionato presso lo stabilimento di produzione, in quanto il trasporto del prodotto sfuso verso un altro luogo ne deteriorerebbe l’aspetto e la qualità. Inoltre, la durata di conservazione è breve e sussiste un rischio di contaminazione batterica.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

I caseifici che producono il «Lietuviškas varškės sūris» conformemente al disciplinare pubblicato possono usare la denominazione «Lietuviškas varškės sūris» nell’etichettatura, nella pubblicità e per la commercializzazione del prodotto.

In etichetta devono essere riportati:

il nome del singolo produttore,

il tenore di grasso in percentuale del peso del formaggio o l’indicazione «liesas» (magro),

la dicitura «indicazione geografica protetta» e/o il simbolo dell’UE.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’area geografica coperta dalla presente domanda corrisponde all’intero territorio della Repubblica di Lituania. Il formaggio «Lietuviškas varškės sūris» è sempre stato ed è tuttora prodotto in modo tradizionale nell’insieme della zona indicata, mentre nelle regioni limitrofe la sua fabbricazione è limitata alle «enclavi» lituane della Bielorussia. Questo prodotto tipico, fabbricato da secoli soltanto in Lituania e noto in tutto il paese, è strettamente legato alla situazione geografica e allo stile di vita della Lituania.

5.   Legame con la zona geografica

La Lituania è un piccolo paese con una superficie di 65 300 km2, paragonabile a quella di certe regioni degli Stati membri. Il formaggio è denominato «Lietuviškas varškės sūris» perché è tradizionalmente consumato in tutta la Lituania.

L’agricoltura di sussistenza è sempre stata l’attività economica predominante in Lituania (l’industrializzazione è un fenomeno tardivo), per cui l’alimentazione di base della popolazione rurale è stata a lungo composta prevalentemente di cereali e latticini.

Il formaggio di latte cagliato è prodotto in Lituania sin dal Medio Evo e le prime fonti scritte che lo citano sono gli inventari delle tenute risalenti al XVI secolo. Nel forno da pane in cui si era cotto il cibo, appena cominciava a raffreddarsi, si collocava una brocca di latte acido e la si lasciava finché affioravano in superficie le proteine gialle e spugnose. Il contenuto della brocca veniva poi versato in un sacchetto da formaggio triangolare, che veniva appeso a sgocciolare. La cagliata sgocciolata veniva quindi pressata in appositi torchi o posta su una superficie rigida (tavola, panca o altro piano orizzontale), coperta con un asse di legno su cui si posava una pietra per fare pressione. Quando il clima era umido, in autunno e in primavera, la superficie del formaggio si copriva di un velo di muffa e, per meglio conservarlo, il formaggio veniva cotto leggermente al forno a temperatura moderata o affumicato. I formaggi di latte cagliato destinati a una più lunga conservazione venivano essiccati.

Grazie alle sue caratteristiche e alla semplicità del processo di fabbricazione, che non richiede né presame né stagionatura, ma semplicemente la fermentazione del latte e la pressatura della cagliata, dopodiché i formaggi così ottenuti possono essere salati ed essiccati, affumicati o cotti, il «Lietuviškas varškės sūris» si prestava ad essere conservato nelle fattorie per tutto l’inverno, quando le mucche di solito non davano più latte.

Il formaggio «Lietuviškas varškės sūris» si distingue per il metodo di produzione tradizionale, poco meccanizzato e rimasto pressoché immutato fino ad oggi. Le materie prime utilizzate per la sua fabbricazione sono essenzialmente latte vaccino pastorizzato e lattoinnesto di batteri lattici mesofili che conferiscono al formaggio il suo tipico sapore di acido lattico. La tipica forma di prisma triangolare con gli angoli arrotondati è ottenuta imbottendo, manualmente o con mezzi meccanici, di cagliata il tradizionale sacchetto triangolare di tessuto sottile, annodato all’estremità più larga, per cui la superficie del formaggio reca l’impronta della stoffa e presenta delle grinze in corrispondenza del nodo del sacchetto. La forma del sacchetto è determinata dal fatto che il formaggio «Lietuviškas varškės sūris» fresco è friabile ed è più facile estrarlo intatto da un sacchetto triangolare che da un sacchetto di qualsiasi altra forma. «Lietuviškas varškės sūris» fa parte del patrimonio gastronomico e nazionale della Lituania e dà lustro all’immagine di questo paese.

Il legame tra «Lietuviškas varškės sūris» e la zona geografica si basa sulla reputazione, testimoniata da fonti letterarie, ricettari e dal diffuso consumo di questo prodotto nella vita di tutti i giorni e nelle occasioni festive, come pure dalla sua attitudine a rappresentare la Lituania.

Nel 1690, il pastore protestante Theodor Lepner, operante in Lituania, ha dato la seguente descrizione del formaggio «Lietuviškas varškės sūris» nel suo libro «Der Preusche Littauer» (I Lituani di Prussia): «I Lituani fabbricano i formaggi nel modo seguente: avvolgono la cagliata ben salata in un panno, lo strizzano per far sgocciolare il siero, poi appendono le cagliate nel granaio per farle rapprendere. Quando il formaggio è pronto lo tagliano a pezzi e lo mangiano, offrendolo anche agli ospiti. Per loro è altrettanto saporito quanto i migliori formaggi olandesi.» Circa tre secoli dopo, Vilius Puronas parla nei seguenti termini del «Lietuviškas varškės sūris» nel suo libro «Nuo mamutų iki cepelinų» (Dal mammut allo zeppelin) (1999): «Il ‘Lietuviškas varškės sūris’ veniva prodotto e consumato in tutta la Lituania (e non solo in una regione etnografica), mentre i nostri vicini avevano l’acquolina in bocca e ci chiedevano la ricetta. Il ‘Lietuviškas varškės sūris’ – al cumino, fresco o secco – che si può trovare oggi nelle vetrine dei negozi non è cambiato quasi per niente da allora.»

Il primo ricettario in lingua lituana, «Lietuvos gaspadinė arba pamokinimai kaip prigulinčiai suvartoti dievo dovanas» (La casalinga lituana, o consigli su come consumare degnamente i doni di Dio), pubblicato a Tilsit nel 1893, e il manuale «Šeimininkėms vadovėlis» (Manuale per casalinghe), pubblicato a Sejny nel 1911, contengono entrambi ricette a base di «Lietuviškas varškės sūris». Il formaggio «Lietuviškas varškės sūris» è citato anche nella letteratura specializzata del settore lattiero-caseario, ad esempio in «Svarbesniais pieno produktų gamybos klausimais nurodymų ir instrukcijų rinkinys» (Raccolta di norme e istruzioni sulle principali questioni concernenti la produzione lattiero-casearia), pubblicato nel 1947 a cura di Pieno Centras (l’Unione centrale delle cooperative lattiere) e nel libro «Pieno produktų pardavimas ir vartojimas» (Vendita e consumo di prodotti lattiero-caseari), pubblicato a Vilnius nel 1958. Questo tipo di formaggio, noto come «formaggio lituano», ha cominciato ad essere prodotto industrialmente alla fine dell’Ottocento. Nei caseifici il processo di produzione è meccanizzato, ma si può continuare a riempire di cagliata gli appositi sacchetti da formaggio e ad annodarli manualmente, quindi non con mezzi meccanici, come si è sempre fatto da secoli. Ancora oggi vengono utilizzati i torchi all’antica nella fabbricazione artigianale del formaggio.

In Lituania il «Lietuviškas varškės sūris» fa parte dei riti familiari e festivi in occasione di pranzi di famiglia, battesimi, nozze e altre ricorrenze, ed è anche un regalo molto gradito. È immancabile anche nella dieta quotidiana. I Lituani usano mangiare il formaggio fresco da solo, con marmellata o miele, oppure nei panini; quello cotto o affumicato accompagna la birra o la gira (bevanda fermentata a base di cereali), mentre quello secco è ideale come spuntino nelle scampagnate o in viaggio. Per le feste è d’uso preparare un «Lietuviškas varškės sūris» di grandi dimensioni. Per il festival della canzone nel 2007, un caseificio di Ukmergė ne ha fabbricato uno addirittura di 99 kg. Il più grande «Lietuviškas varškės sūris» affumicato, del peso di 12 kg, è stato preparato in occasione della Festa di Mezza Estate del 2009 nel distretto di Biržai. La sua preparazione ha richiesto 105 litri di latte e due intere giornate di affumicatura in un apposito forno. Nei pranzi di nozze, la damigella d’onore porta un grande e delizioso «Lietuviškas varškės sūris» fresco, simbolo di fedeltà coniugale, per decorare la tavola, mentre la sposa offre un «Lietuviškas varškės sūris» secco ai suonatori per ringraziarli della serenata mattutina al risveglio dopo la prima notte di nozze.

Dal 2006 si svolge presso il museo della tenuta Rokiškis un programma educativo intitolato «Sūrio kelias» (la strada del formaggio), frequentato ogni anno da circa 6 000 visitatori che possono così apprendere come si fabbricava il formaggio «Lietuviškas varškės sūris» nei tempi andati, vedere gli utensili usati nell’antichità e assaggiare i vari formaggi. «Lietuviškas varškės sūris» ha avuto molto successo nel corso della «Settimana verde 2009», una fiera internazionale che si tiene a Berlino.

Grazie alla loro esperienza, abilità e competenza, maturate nel corso dei secoli, i caseificatori lituani hanno saputo adattare il processo di produzione alle moderne condizioni di vita, pur mantenendo la tipica forma del prodotto e garantendone la qualità.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del presente regolamento)

http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/saugomos-kilmes-vietos-nuorodos-saugomos-geografines-nuorodos-garantuoti-tradiciniai-gaminiai/atnaujinamos-produktu-specifikacijos


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


2.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/28


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 251/09)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1)

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

«AIL FUMÉ D’ARLEUX»

N. UE: PGI-FR-0820-AM01 — 11.4.2017

DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome

:

Groupement des Producteurs d’Ail fumé d’Arleux

Indirizzo

:

Mairie d’Arleux

Place du Général De Gaulle

59 151 Arleux

FRANCIA

E-mail

:

mairie@arleux.com

Composizione

:

Il gruppo è costituito dai produttori di «Ail fumé d’Arleux» e ha pertanto un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: descrizione del prodotto, aggiornamento dei recapiti, legame causale, organismo di controllo, requisiti nazionali

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Sezione «Prova dell’origine»

È stato aggiunto un paragrafo che prevede che qualsiasi operatore coinvolto nella produzione dell’IGP sia «tenuto a identificarsi presso il gruppo per ottenere l’abilitazione necessaria prima di iniziare l’attività in questione».

Tale disposizione è già applicata e contribuisce a rafforzare la tracciabilità del prodotto.

Sezione «Descrizione del metodo di ottenimento»

—   Impianto:

La frase: «Le piante acquistate per l’impianto dovranno essere di qualità CE (piante controllate secondo le norme europee) o certificate, con almeno il 25 % di piante certificate» è sostituita dalla frase:

«Le piante acquistate per l’impianto sono di qualità CE (piante controllate secondo le norme europee) o certificate».

La frase «Sapendo che l’obiettivo del gruppo è favorire la varietà Gayant che presenta una lunga conservazione, ma che la produzione di piante certificate di questa varietà non permette ad oggi di soddisfare l’intero fabbisogno, la percentuale minima di utilizzo di piante certificate è stata fissata al 25 %» viene invece cancellata.

Queste modifiche riguardano l’eliminazione dell’obbligo di utilizzare almeno il 25 % di piante certificate. Con la definizione, nel disciplinare in vigore, di una percentuale minima di piante certificate, il gruppo intendeva sviluppare una produzione di piante certificate a partire dalla varietà regionale Gayant. Tuttavia la produzione delle piante certificate, tra cui quelle della varietà Gayant, non è cresciuta in modo tale da garantire costantemente un livello pari al 25 %. I produttori si trovano pertanto ad acquistare e utilizzare piante di qualità CE o certificate o a produrle autonomamente a partire dalle piante di qualità CE o certificate acquistate l’anno precedente.

Questa disposizione non mette in discussione la descrizione del prodotto, né il legame con la sua zona geografica in quanto la qualità delle piante CE è ormai equivalente a quella delle piante certificate.

La frase: «Tra la sgranatura e l’impianto non dovranno passare più di 8 giorni» è sostituita dalla frase: «Tra la sgranatura e l’impianto non dovranno passare più di 15 giorni».

Questa modifica è resa necessaria dalle condizioni climatiche, talvolta sfavorevoli, che possono ritardare la preparazione del suolo per l’impianto. Grazie all’allungamento di questo periodo, è possibile effettuare l’impianto nel momento più propizio.

—   Fase di crescita delle piante:

La frase «Non vi sono più trattamenti nelle tre settimane precedenti la raccolta» è stata eliminata in quanto esiste un termine normativo di 14 giorni che è sufficiente a garantire uno stato fogliare prima della raccolta paragonabile a quello ottenuto con un trattamento interrotto tre settimane prima della raccolta. Benché, in generale, non vengano più effettuati trattamenti nelle tre settimane precedenti la raccolta, può accadere che un trattamento sia reso necessario dalle condizioni climatiche per evitare una malattia crittogamica come la ruggine.

La frase «Il polverizzatore viene controllato ogni tre anni» è stata cancellata in quanto l’obbligo in questione è contenuto nella normativa generale.

Sezione «Etichettatura»

L’obbligo di riportare in etichetta la denominazione dell’IGP e il logo dell’Unione europea è stato eliminato, essendo tale obbligo già contenuto nella normativa generale.

Il documento unico è modificato di conseguenza.

Sezione «Altro»

—   Lievi correzioni formali del disciplinare:

Si è provveduto a eliminare alcune parole inadeguate o inutili («umana» nell’espressione «competenza umana», «tradizionale» nell’espressione «aglio tradizionale»), a spostare alcuni paragrafi relativi alla parte del «legame causale» e una tabella riguardante le presentazioni del prodotto e a cancellare i titoli dei paragrafi. La bibliografia e gli allegati privi di norme vincolanti sono stati eliminati.

Queste modifiche mirano a rendere il testo del disciplinare più coerente, soprattutto rispetto al documento unico, ma non incidono sul prodotto né sul legame causale.

—   Servizio competente dello Stato membro:

Sono stati aggiunti i recapiti dell’Institut national de la qualité et de l’origine (INAO) in quanto servizio competente dello Stato membro, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012.

—   Organismo di controllo:

I recapiti dell’organismo di controllo sono sostituiti con quelli dell’autorità competente in materia di controllo. Con questa modifica si intende evitare di modificare il disciplinare in caso di variazione dell’organismo di controllo.

6.   Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e9d4946c-169e-4eda-84af-bfe12271b428/telechargement

DOCUMENTO UNICO

«AIL FUMÉ D’ARLEUX»

N. UE: PGI-FR-0820-AM01 — 11.4.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Ail fumé d’Arleux»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’«Ail fumé d’Arleux» è un tipo di aglio al quale il ricorso a un metodo tradizionale e a una sapiente competenza di intreccio e di affumicatura mediante torba di palude e/o lignite e/o pagliette di grano e/o segatura di legno conferisce una notevole attitudine alla conservazione.

L’«Ail fumé d’Arleux» è prodotto a partire da un aglio a bulbo rosa di primavera (Allium sativum, famiglia delle Liliaceae) appartenente alla varietà II e del tipo «Ail du Nord»; esso è caratterizzato da una lunga dormienza, da bulbi medi e dalla mancanza di scapo florale e ben si adatta al contesto climatico e storico della regione Nord-Pas-de-Calais. La mancanza di scapo florale consente la presentazione dell’aglio nella tipica treccia; le foglie sono infatti abbastanza morbide da consentirne l’intreccio. Le varietà adoperate sono le seguenti: Ail du Nord, Gayant e Arno. È consentita l’introduzione di nuove varietà a condizione che esse rispettino i criteri definiti in precedenza. L’elenco delle varietà è distribuito, dopo ogni modifica, ai produttori, all’organismo di controllo e alle competenti autorità di controllo. Al momento della raccolta il bulbo è di dimensioni medie (calibro tra 40 e 80 mm a seconda del tipo di presentazione), di colore bianco mentre la tunica esterna degli spicchi è di color rosa scuro.

L’«Ail fumé d’Arleux» si presenta tradizionalmente come una treccia con un numero di teste che va da 10 a 90, talvolta addirittura 120. Può presentarsi anche in trecce da 3 teste. È l’essiccazione delle teste dell’aglio con le foglie, nei campi o mediante ventilazione dinamica negli appositi capannoni, che permette la confezione delle trecce. L’intreccio è effettuato manualmente, come per una treccia di capelli.

L’affumicatura, che ha luogo dopo l’intreccio, avviene negli affumicatoi e si protrae per almeno sette giorni. Dopo l’affumicatura è possibile ottenere varie colorazioni, a seconda dei materiali di combustione adoperati. I colori vanno dal marrone-rosso chiaro al marrone scuro. Le trecce così ottenute possono eventualmente essere messe in apposite retine prima della commercializzazione.

L’«Ail fumé d’Arleux» presenta le seguenti caratteristiche:

piacevole odore di fumo;

colore omogeneo in tutta la treccia, la cui intensità è convalidata in base a un indice cromatico definito.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di coltivazione, intreccio e affumicatura avvengono nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Un confezionamento in retina può essere effettuato dopo l’affumicatura. Tale confezionamento deve avvenire nella zona delimitata, onde ridurre al massimo le manipolazioni del prodotto. L’«Ail fumé d’Arleux» è in effetti un prodotto fragile (l’affumicatura rende fragili le tuniche esterne e i gambi al punto che essi possono rompersi facilmente), ragion per cui occorre ridurre al massimo le manipolazioni e le fasi di trasporto. Un confezionamento nella zona delimitata consente di preservare l’integrità fisica del prodotto e delle singole trecce.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Oltre ai requisiti normativi, ciascuna etichetta deve riportare il numero della partita al fine di garantire la tracciabilità.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica è costituita da 35 comuni del dipartimento del Nord e da 27 comuni del dipartimento del Pas-de-Calais.

Dipartimento del Nord:

Arleux, Aubencheul-au-Bac, Aubigny-au-Bac, Bruille-lez-Marchiennes, Brunemont, Bugnicourt, Cantin, Courchelettes, Cuincy, Dechy, Écaillon, Erchin, Esquerchin, Estrées, Fechain, Férin, Flers-en-Escrebieux, Fressain, Fressies, Goeulzin, Guesnain, Hamel, Haynecourt, Hem-Lenglet, Lambres-lez-Douai, Lauwin Planque, Lécluse, Lewarde, Loffre, Marcq-en-Ostrevant, Marquette-en-Ostrevant, Masny, Monchecourt, Roucourt, Villers-au-Tertre.

Dipartimento del Pas-de-Calais:

Baralle, Bellonne, Brebières, Buissy, Cagnicourt, Corbehem, Dury, Écourt-Saint-Quentin, Épinoy, Gouy-sous-Bellone, Hendecourt-lès-Cagnicourt, Marquion, Noyelle-sous-Bellone, Oisy-le-Verger, Palluel, Quiéry-la-Motte, Recourt, Riencourt-lès-Cagnicourt, Rumaucourt, Sailly-en-Ostrevent, Sains-lès-Marquion, Sauchy-Cauchy, Sauchy-Lestrée, Saudemont, Tortequesne, Villers-lès-Cagnicourt, Vitry-en-Artois.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Diversi materiali parentali costituiscono i terreni più rappresentativi della regione di Cambrésis: limosi loessici, formazioni argillose del Terziario e, in misura minore, materiali a dominante sabbiosa derivanti da formazioni terziarie, gesso e alluvioni fluviali.

L’«Ail fumé d’Arleux» è coltivato nella zona delimitata, su particelle caratterizzate da un tipo di terreno da limoso a limoso-argilloso con una percentuale massima di argilla del 30 %.

Il clima della zona è temperato, con temperature relativamente omogenee da un anno all’altro. Le temperature minime sono temperate (il numero di giorni con valori inferiori allo 0 è scarso) e le massime raramente oltrepassano i 30 °C. Vi è inoltre scarsa escursione termica fra il giorno e la notte.

Quanto alle precipitazioni, osserviamo una ripartizione omogenea della pluviometria durante l’anno e un totale di circa 650 mm annui (media degli ultimi 30 anni).

Arleux si trova in una valle circondata da prati, fiumi e paludi.

La valle della Sensée «traccia un lungo solco verde» fra i due altipiani nudi di Douaisis e di Cambrésis.

Nella Sensée confluiscono le acque di affluenti secondari fra cui l’Agache e l’Hirondelle, che attraversano le paludi e gli stagni per riversarsi nel Canal du Nord.

Le paludi della valle della Sensée si estendono su quasi 800 ettari, su cui sono presenti depositi alluvionali e torba.

I mulini e le chiuse, una volta numerosi nella valle, hanno contribuito a mantenere il livello d’acqua nelle paludi mentre l’estrazione della torba, adoperata come combustibile prima del massiccio arrivo del carbone, ha dato origine agli stagni.

Specificità del prodotto

La specificità del prodotto si basa su una tecnica ben precisa, ovvero l’affumicatura, nonché su una qualità determinata al tempo stesso dall’affumicatura e dalla tipica presentazione in trecce e, infine, su un’antica reputazione che si è mantenuta in vita fino ai giorni nostri.

L’affumicatura tradizionale è realizzata per combustione di un misto di torba, segatura di legno e pagliette di grano. Al giorno d’oggi viene aggiunta la lignite in quanto l’estrazione della torba non è più sostenibile e la lignite possiede le stesse proprietà di combustione. La coltivazione dell’aglio deve la sua espansione nel bacino di Arleux alla presenza della torba e alla tecnica dell’affumicatura. Ciò rende il bacino di Arleux una regione in cui l’aglio è tradizionalmente affumicato.

L’affumicatura conferisce all’«Ail fumé d’Arleux» un colore omogeneo su tutta la treccia, la quale assume così una tonalità che va dal marrone-rosso chiaro al marrone scuro e possiede un piacevole odore di fumo. Questo processo inoltre fa sì che l’aglio si conservi più a lungo. L’utilizzo di diverse varietà di aglio del Nord consente la presentazione a treccia grazie all’assenza dello scapo florale. Questa presentazione veniva inizialmente adoperata per appendere l’aglio ad appositi ganci nell’affumicatoio e per facilitarne la vendita; essa continua tuttora a essere apprezzata non soltanto per la sua praticità ma anche per il suo aspetto.

La prima comparsa della produzione di aglio nelle statistiche dipartimentali risale al 1804. Durante il diciannovesimo secolo il prodotto viene premiato a più riprese in occasione di concorsi e fiere agricole. Durante il ventesimo secolo, la coltivazione si intensifica e i contadini fanno conoscere il prodotto commercializzandolo grazie al sistema della vendita porta a porta. La reputazione dell’«Ail fumé d’Arleux» valica quindi i confini della sua zona di produzione.

Al giorno d’oggi, la fiera dell’aglio, che si tiene ad Arleux, è il principale avvenimento che contribuisce al diffondersi della reputazione del prodotto. Organizzato per la prima volta nel 1962, l’evento attira, da qualche anno a questa parte, un numero crescente di visitatori e contribuisce ad accrescere la notorietà del prodotto sia nella stampa che presso il pubblico che affluisce alla fiera.

Legame causale

In una regione che gode di condizioni pedoclimatiche favorevoli alla coltivazione dell’aglio (terreni leggeri, poco umiferi, che si asciugano e riscaldano facilmente, non sassosi, e un clima temperato con scarse escursioni termiche e precipitazioni distribuite omogeneamente nel corso dell’anno), la tradizione dell’affumicatura dell’aglio è nata proprio grazie alla presenza di torba nella regione.

La torba veniva adoperata come combustibile per riscaldamento ma ben presto venne utilizzata anche per affumicare l’aglio. In effetti, il clima della zona non consente un’essiccatura soddisfacente dell’aglio. L’affumicatura consentirà quindi di completare l’essiccatura dell’aglio e, di conseguenza, di conservarlo evitando la formazione delle muffe. L’affumicatura conferisce all’aglio anche un colore rossastro e un odore del tutto particolari. I produttori di aglio ricorrono ad altri materiali di affumicatura, anch’essi ben radicati nella regione.

L’intreccio dell’aglio ha la funzione di confezionarlo in modo da agevolarne l’appenditura negli affumicatoi. Questi due metodi sono intimamente legati e costituiscono il know-how richiesto per produrre l’«Ail fumé d’Arleux». Con l’avvento dei cavalli da tiro (aratura) e, a maggior ragione, della meccanizzazione, la coltivazione dell’aglio non poteva più avere luogo in queste zone paludose; essa si è quindi estesa su terre sempre più lontane dalle torbiere.

Le spighette di grano si ricavano dalla trebbiatura del grano nelle aziende agricole che si servono di vecchie trebbiatrici; questo tipo di macchinari tuttavia diventa sempre più raro e viene utilizzato per superfici sempre più piccole. Oggi come oggi poche sono ancora le aziende agricole in grado di offrire le spighette di grano ai produttori di aglio in quanto i moderni macchinari le gettano per terra nei campi durante la trebbiatura. Numerose aziende di questo tipo si trovano nel Béthunois. Esse producono paglia per gli Haras nationaux o per le grandi scuderie da corsa della regione parigina (Vincennes, Chantilly) che hanno richieste specifiche per quanto riguarda la qualità della paglia destinata ad alimentare i propri cavalli. Quanto alla segatura di legno, i produttori privilegiano un approvvigionamento regionale. In effetti la foresta nel Nord-Pas-de-Calais si compone essenzialmente di specie a foglie caduche (93 %), in particolare di querce, faggi e frassini. Il legno di tutte queste specie si presta perfettamente all’affumicatura dell’aglio.

Così i produttori dell’«Ail fumé d’Arleux», grazie all’intreccio dell’aglio, da un lato, e a un preciso metodo di affumicatura dall’altro (inizialmente con la torba, quindi, più di recente, associando a questo materiale altri combustibili) sono riusciti a conferire al loro prodotto una solida reputazione, come sta a dimostrare ancora oggi il successo della fiera dell’aglio.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e9d4946c-169e-4eda-84af-bfe12271b428/telechargement


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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