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Document 52010AP0424

Aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

GU C 99E del 3.4.2012, pp. 178–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/178


Martedì 23 novembre 2010
Aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive *

P7_TA(2010)0424

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

2012/C 99 E/45

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0372),

visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0296/2010),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0324/2010),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera e),

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera e) e l'articolo 109,

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

(1)

Il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera scade il 31 dicembre 2010.

(1)

Il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera scade il 31 dicembre 2010 e, in mancanza di un nuovo quadro giuridico che consenta alcuni tipi specifici di aiuti di Stato all'industria carboniera dopo tale data, gli Stati membri saranno in grado di concedere aiuti solo nei limiti previsti dalle norme generali in materia di aiuti di Stato applicabili a tutti i settori .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Il carbone è utilizzato non solo come combustibile, ma anche come materia prima per l'industria chimica, ruolo che diventerà sempre più importante in futuro.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

 

(1 ter)

La capacità produttiva dell'industria carboniera dell'Unione perduta a causa della chiusura delle miniere sarà compensata da importazioni di carbone nell'Unione, così che la fornitura di carbone dell'Unione proverrà da paesi terzi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2

(2)

Il modesto contributo della produzione sovvenzionata di carbone al mix energetico complessivo non giustifica più il mantenimento di tali sovvenzioni al fine di assicurare la fornitura di energia a livello dell'Unione .

(2)

Il modesto contributo della produzione sovvenzionata di carbone al mix energetico complessivo dell'Unione fa sì che, attraverso le sovvenzioni all'estrazione carboniera, si possa compensare solo in misura limitata le interruzioni della fornitura di energia . Tuttavia, l'entità degli aiuti di Stato nel settore del carbone è ormai così esigua da non poter determinare distorsioni della concorrenza. La produzione di una quantità minima di carbone nell'Unione manterrebbe l'accesso alle riserve interne quale risorsa strategica.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

La scadenza del regolamento (CE) n. 1407/2002 costringerà alcuni Stati membri a chiudere le proprie miniere di carbone fossile a breve termine e a doverne gestire le pesanti conseguenze sociali e regionali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

 

(2 ter)

Alla luce delle ripercussioni socioeconomiche estremamente negative della chiusura delle miniere, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate, è opportuno prendere in considerazione un sostegno mirato a titolo dei fondi strutturali dell'Unione europea nei prossimi bilanci, anche nel caso in cui le regioni interessate si trovino in Stati membri con problemi economici meno gravi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

 

(2 quater)

A norma dell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri hanno il diritto di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche, la scelta tra le varie fonti energetiche e di definire la struttura generale del loro approvvigionamento energetico.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 3

(3)

Le politiche dell'Unione volte a promuovere combustibili fossili rinnovabili e a più basso tenore di carbonio per la produzione di energia elettrica non giustificano un sostegno indeterminato alle miniere di carbone non competitive. Le categorie di aiuti ammesse dal regolamento (CE) n. 1407/2002 non devono pertanto essere proseguite a tempo indeterminato .

(3)

Per quanto riguarda le politiche dell'Unione volte a sostenere l'utilizzo di combustibili fossili rinnovabili e a più basso tenore di carbonio per la produzione di energia elettrica , gli Stati membri dovrebbero fornire un programma delle misure volte ad attenuare l'impatto ambientale dell'utilizzo del carbone, ad esempio nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio. Ciò si applica a tutti i tipi di carbone e a tutti i tipi di risorse. Occorrerebbe riconoscere che la sostituzione del carbone sovvenzionato con carbone non sovvenzionato non ha alcun impatto positivo sull'ambiente.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Vista la scarsità di fonti energetiche interne nell'Unione, il sostegno al'industria carboniera è giustificato a titolo della politica dell'Unione volta a incoraggiare il ricorso ai combustibili rinnovabili e ai combustibili fossili a basso tenore di carbonio per la produzione di elettricità. Le categorie di aiuti ammesse dal regolamento (CE) n. 1407/2002 non dovrebbero essere mantenute a tempo indeterminato. Occorre in ogni caso mantenere, tuttavia, gli aiuti di Stato intesi a ridurre gli effetti inquinanti del carbone. Una tale soppressione degli aiuti non dovrebbe riguardare le miniere che siano in grado di divenire competitive ma che necessitino ancora di aiuti di stato per gli investimenti in tecnologie ambientali al termine di un periodo di dieci anni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 5

(5)

Fatta salva la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per attenuare le conseguenze sociali e regionali della chiusura di queste miniere, cioè per la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura e/o il finanziamento di oneri eccezionali, soprattutto quelli residui.

(5)

Fatta salva la regolamentazione generale in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per attenuare le conseguenze sociali e regionali dell'eventuale chiusura di queste miniere, cioè per la sistematica riduzione delle attività nel contesto di un piano irrevocabile di chiusura e/o il finanziamento di oneri eccezionali, soprattutto quelli residui.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Occorre predisporre senza indugi la riqualificazione dei lavoratori interessati dai piani di chiusura delle miniere esplorando a tal fine tutte le possibilità di attingere a finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

 

(5 ter)

Il finanziamento delle misure di tutela ambientale e dei costi relativi alla chiusure a lungo termine delle miniere dovrà proseguire oltre il 2014. Se le sovvenzioni all'industria carboniera dovessero venir meno anticipatamente, ne conseguirebbe una notevole destabilizzazione ambientale e finanziaria nelle regioni interessate, con un costo in ultima analisi decisamente maggiore a quello della graduale soppressione di tali sovvenzioni.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 6

(6)

Il presente regolamento segna la transizione della disciplina degli aiuti di Stato per il settore del carbone da norme settoriali alle pertinenti norme generali applicabili a tutti i settori.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 7

(7)

Al fine di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno derivanti dagli aiuti, questi ultimi devono essere regressivi e strettamente limitati alle unita produttive la cui chiusura è programmata irrevocabilmente.

(7)

Al fine di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel mercato interno derivanti dagli aiuti, questi ultimi devono seguire una tendenza decrescente ed essere limitati alle unità produttive la cui chiusura è programmata irrevocabilmente e che entro la data fissata per la chiusura non siano divenute competitive .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

La riqualificazione dei siti di estrazione carboniera dismessi richiede una serie di misure, come la rimozione delle strutture estrattive e la messa in sicurezza della miniera, la pulizia del sito e l'eliminazione delle acque di scarico. Il finanziamento di tale riqualificazione richiede una pianificazione a lungo termine.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 8

(8)

Onde attenuare le conseguenze ambientali negative degli aiuti all'industria carboniera, gli Stati membri devono fornire un programma di misure adeguate, per esempio nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis)

Una produzione minima di carbone, unitamente ad altre misure, volte in particolare a promuovere la produzione energetica da fonti rinnovabili, aiuterà a mantenere una quota di fonti interne di energia primaria che potrà fornire un contributo significativo al rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione. La presenza di una quota di fonti interne di energia primaria contribuirà inoltre al conseguimento degli obiettivi ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile. In questo contesto volto a rafforzare le fonti energetiche interne dell'Unione per controbilanciare la sua rilevante dipendenza dalle importazioni, occorre prendere in considerazione l'opportunità di integrare le fonti energetiche interne di origine non fossile con le fonti di origine fossile, che in alcuni Stati membri sono rappresentate unicamente dal carbone.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

 

(8 ter)

Nelle reti delle centrali a carbone per la produzione di elettricità, il carbone locale verrà probabilmente sostituito da carbone di importazione, con rilevanti costi di trasporto e un bilancio climatico negativo, senza modificare in realtà il tenore delle emissioni di CO2 risultanti dalla produzione di energia.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 8 quater (nuovo)

 

(8 quater)

Le condizioni dell''industria carboniera variano in termini geologici a seconda dei siti e norme sociali, di sicurezza e tecnico-ambientali (relative ai danni minerari e ambientali), in base al diverso quadro politico di riferimento. L'effetto di tali disparità dà origine a svantaggi competitivi, in particolare tra il carbone dell'Unione e quello d'importazione, che negli ultimi decenni ha comportato per l'industria carboniera dell'Unione la necessità di adottare importanti misure di ristrutturazione con una riduzione sostanziale dell'attività estrattiva.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 8 quinquies (nuovo)

 

(8 quinquies)

Una produzione minima di carbone sovvenzionata contribuirà inoltre a mantenere la posizione preminente della tecnologia dell'Unione in fatto di estrazione e combustione pulita del carbone, consentendo in particolare di trasferire tale tecnologia nelle regioni grandi produttrici di carbone in paesi terzi e contribuendo ad una riduzione significativa delle emissioni inquinanti e dei gas ad effetto serra a livello mondiale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 8 sexies (nuovo)

 

(8 sexies)

Nell'Unione il carbone fossile è attualmente utilizzato principalmente per generare elettricità e, in minore misura, per ottenere coke per la produzione di acciaio. Per motivi ambientali, occorre abbandonare quanto prima la produzione di elettricità a partire dal carbone a favore di forme di produzione sostenibili. Nella produzione dell'acciaio, invece, nel prossimo futuro non sarà possibile rinunciare al carbone. Dal momento che le riserve di petrolio si stanno assottigliando («peak oil»), è lecito presumere che il carbone acquisirà un'importanza crescente come materia prima alternativa per l'industria chimica. A lungo termine, quindi, è opportuno non escludere che l'accesso ai depositi di carbone dell'Unione al fine di mantenere, per motivi tecnici, una produzione minima di produzione carboniera, tale da non alterare la concorrenza, anche qualora tale accesso dovesse necessitare per un lungo periodo di aiuti di Stato.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Conformemente al principio «chi inquina paga» e alla necessità di internalizzare i costi esterni, occorre che le imprese siano obbligate ad assumersi i costi della riparazione di ogni danno ambientale a breve e/o a lungo termine imputabile alle loro attività.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 10

(10)

Nell'assolvimento della sua missione la Commissione europea deve garantire la definizione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Soprattutto per il mercato dell'elettricità, gli aiuti all'industria carboniera non possono essere tali da influire sulla scelta, da parte dei produttori di energia elettrica, delle loro fonti di approvvigionamento di energie primarie. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone devono derivare dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale.

(10)

Nell'assolvimento della sua missione la Commissione deve garantire la definizione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Soprattutto per il mercato dell'elettricità, gli aiuti all'industria carboniera non possono essere tali da influire sulla scelta, da parte dei produttori di energia elettrica, delle loro fonti di approvvigionamento di energie primarie. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone devono derivare dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale. Visto il prevedibile aumento dei prezzi dell'energia, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente il contributo potenziale del carbone dell'Unione alla sicurezza energetica.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

2.   Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nell’Unione.

2.   Gli aiuti concernono i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altiforni del settore siderurgico , nonché le attività di ricerca e gli investimenti in tecnologie volte a ridurre le emissioni inquinanti del carbone, allorché il carbone viene utilizzato nell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

a)

lo sfruttamento delle unità di produzione interessate deve rientrare in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 1o ottobre 2014 ;

a)

lo sfruttamento delle unità di produzione interessate deve rientrare in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2018 ;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

b)

le unità di produzione interessate devono essere chiuse definitivamente secondo il piano di chiusura;

b)

le unità di produzione interessate devono essere chiuse definitivamente secondo il piano di chiusura , a meno che non siano divenute competitive entro la data stabilita dal piano e il fabbisogno energetico dell'Unione non renda necessario mantenerle in esercizio ;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

(f)

il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi da uno Stato membro a qualsiasi impresa specifica deve seguire una tendenza regressiva. La riduzione tra periodi successivi di quindici mesi non deve essere inferiore al 33 % degli aiuti forniti nei quindici mesi iniziali del piano di chiusura;

(f)

il volume complessivo degli aiuti alla chiusura concessi da uno Stato membro deve seguire una tendenza regressiva.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

h)

gli Stati membri devono fornire un programma per l'adozione di misure volte ad attenuare l'impatto ambientale dell'utilizzo del carbone, per esempio nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili o della cattura e dello stoccaggio del carbonio. Qualora il programma comprenda misure che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, sono fatti salvi gli obblighi di notifica e di sospensione che l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE impone agli Stati membri relativamente a queste misure, che devono essere compatibili con il mercato interno.

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

2.   Qualora le unità di produzione a cui vengono concessi aiuti a norma del paragrafo 1 non risultino chiuse alla data stabilita nel piano di chiusura autorizzato dalla Commissione, lo Stato membro interessato recupererà tutti gli aiuti erogati per l’intero periodo coperto dal piano di chiusura.

2.   Qualora le unità di produzione a cui vengono concessi aiuti a norma del paragrafo 1 non risultino chiuse e non siano diventate competitive entro la data stabilita nel piano di chiusura autorizzato dalla Commissione, lo Stato membro interessato recupererà tutti gli aiuti erogati per l’intero periodo coperto dal piano di chiusura.


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