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Document C:2007:063:FULL
Official Journal of the European Union, C 63, 17 March 2007
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 63, 17 marzo 2007
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 63, 17 marzo 2007
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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 063/01 |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2007/C 063/02 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2007/C 063/03 |
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2007/C 063/04 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4562 — S&B/Halliburton/Cebo) ( 1 ) |
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2007/C 063/05 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2007/C 063/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
|
17.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 marzo 2007
(2007/C 63/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3325 |
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JPY |
yen giapponesi |
155,62 |
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DKK |
corone danesi |
7,4489 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,68420 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2625 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,6059 |
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ISK |
corone islandesi |
89,65 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,1395 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CYP |
sterline cipriote |
0,5798 |
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CZK |
corone ceche |
27,868 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
249,10 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7098 |
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MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,8930 |
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RON |
leu rumeni |
3,3644 |
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SKK |
corone slovacche |
33,961 |
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TRY |
lire turche |
1,8765 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6757 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5637 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,4082 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9088 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,0342 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 258,88 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
9,9090 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,3082 |
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HRK |
kuna croata |
7,3590 |
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IDR |
rupia indonesiana |
12 294,31 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6751 |
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PHP |
peso filippino |
64,833 |
|
RUB |
rublo russo |
34,6800 |
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THB |
baht thailandese |
43,850 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Pareri
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
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17.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/2 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico dalla Repubblica popolare cinese
(2007/C 63/02)
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata da CU Chemie Uetikon GmbH («il richiedente»), un importatore della Germania. La revisione è limitata alla definizione del prodotto per quanto concerne l'esclusione dell'acido tartarico di grado «D».
2. Prodotto
Il prodotto oggetto del riesame è l'acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificabile nel codice NC 2918 12 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 130/2006 (2) del Consiglio.
4. Motivazione del riesame
Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie secondo cui taluni tipi di acido tartarico non dovrebbero essere sottoposti alle misure citate. Il cosiddetto grado «D »rappresenta infatti un prodotto distinto da altri tipi di acido tartarico per la sua struttura molecolare specifica che a sua volta determina caratteristiche chimiche specifiche non condivise da altri tipi del prodotto in questione. Queste caratteristiche comportano vari usi dell'acido tartarico di grado «D», per cui non esiste un'intercambiabilità con altri tipi di acido tartarico.
Conviene, pertanto, riconsiderare se l'acido tartarico di grado «D »debba essere incluso nella definizione del prodotto interessato.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissoine avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso alla definizione del prodotti in esame.
Tale riesame valuterà la necessità di modificare la portata delle misure in vigore.
a) Raccolta delle informazioni e audizioni
Al fine di ottenere le informazioni e gli elementi di prova necessari per la sua indagine, la Commissione si metterà in contatto con l'industria comunitaria, gli importatori, gli utenti e altri produttori conosciuti nella Comunità nonché i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese.
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni e fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a).
La Commissione può inoltre sentire parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere ascoltate. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b).
6. Termini
a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e fornire qualsiasi altra informazione
Salvo disposizioni contrarie, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza inviata dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio J-79 5/16 J- / |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se in un'inchiesta una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte interessata meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 23 del 27.01.2006, pag. 1.
(3) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato in virtù dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
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17.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/4 |
Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese: modifica della denominazione di una società soggetta ad un dazio antidumping medio per le società che collaborano
(2007/C 63/03)
Le importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese ('RPC') sono soggette ad un dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CE) n. 1425/2006 (1) del Consiglio del 25.9.2006.
La società YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD, situata nella RPC, le cui esportazioni verso la Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica sono soggette ad un dazio antidumping medio per le società che collaborano dell'8,4 %, a norma del citato regolamento, ha informato la Commissione che la sua denominazione è cambiata il 21 luglio 2004 in YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD. Il cambiamento di registrazione della società è stato approvato dall' «Amministrazione dell'industria e del commercio di Yantai City »il 21 luglio 2004.
La società ha motivato la sua richiesta di modifica della denominazione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio con il fatto di aver utilizzato per errore la sua denominazione precedente nell'ambito del procedimento antidumping. La società ha quindi sostenuto che il cambiamento di denominazione non pregiudica il suo diritto di beneficiare del dazio antidumping medio per le società che collaborano, applicato alla società con la sua denominazione precedente YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD.
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della denominazione non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio. Di conseguenza, il riferimento YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD dovrebbe essere letto come YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD. nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio.
Il codice TARIC supplementare A766 attribuito in precedenza alla YANTAI LONGQUAN PACKAGING MATERIAL CO., LTD, si applica alla YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD.
(1) GU L 270, del 29.09.2006, pag 4.
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17.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/5 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4562 — S&B/Halliburton/Cebo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 63/04)
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1. |
In data 9.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa S&B Industrial Minerals S.A. («S&B», Grecia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa (Cebo International B.V. («Cebo», Paesi Bassi) mediante: acquisto di azioni o quote. Dopo la transazione, Cebo sarà congiuntamente controllata da S&B e Halliburton Affiliates LLC («Halliburton», USA). |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4562 — S&B/Halliburton/Cebo, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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17.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/6 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 63/05)
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1. |
In data 12.3.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Home Retail Group plc («Home Retail», Regno Unito) e Durinicum (Consultancy) Ltd («Durinicum», Regno Unito) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Ogalas Ltd («Ogalas», Irlanda) mediante acquisto di azioni o quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
Rettifiche
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17.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/7 |
Rettifica della pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 128 del 1o giugno 2006 )
(2007/C 63/06)
A pagina 11, nel titolo e al punto 4.1, «Nome»:
anziché:
«Exairetiko partheno elaiolado “Troizinia”»,
leggi:
«Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία ”(exeretiko partheno eleolado “Trizinia”)».
A pagina 14, al punto 4.8, «Etichettatura»:
anziché:
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ “ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ”»,
leggi:
«Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία ”(exeretiko partheno eleolado “Trizinia”)».