This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2004:314:FULL
Official Journal of the European Union, C 314, 18 December 2004
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 314, 18 dicembre 2004
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 314, 18 dicembre 2004
|
ISSN 1725-2466 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
47° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
I Comunicazioni |
|
|
|
Corte di giustizia |
|
|
|
CORTE DI GIUSTIZIA |
|
|
2004/C 314/01 |
||
|
2004/C 314/02 |
||
|
2004/C 314/03 |
||
|
2004/C 314/04 |
||
|
2004/C 314/05 |
||
|
2004/C 314/06 |
||
|
2004/C 314/07 |
||
|
2004/C 314/08 |
||
|
2004/C 314/09 |
||
|
2004/C 314/10 |
||
|
2004/C 314/11 |
||
|
2004/C 314/12 |
||
|
2004/C 314/13 |
||
|
2004/C 314/14 |
||
|
2004/C 314/15 |
||
|
2004/C 314/16 |
||
|
2004/C 314/17 |
||
|
2004/C 314/18 |
||
|
2004/C 314/19 |
||
|
2004/C 314/20 |
||
|
2004/C 314/21 |
||
|
2004/C 314/22 |
||
|
2004/C 314/23 |
||
|
2004/C 314/24 |
||
|
2004/C 314/25 |
||
|
2004/C 314/26 |
||
|
2004/C 314/27 |
||
|
2004/C 314/28 |
||
|
2004/C 314/29 |
||
|
|
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO |
|
|
2004/C 314/30 |
||
|
2004/C 314/31 |
||
|
2004/C 314/32 |
||
|
2004/C 314/33 |
||
|
2004/C 314/34 |
||
|
2004/C 314/35 |
||
|
2004/C 314/36 |
||
|
2004/C 314/37 |
||
|
2004/C 314/38 |
||
|
2004/C 314/39 |
||
|
2004/C 314/40 |
||
|
2004/C 314/41 |
||
|
2004/C 314/42 |
||
|
2004/C 314/43 |
||
|
2004/C 314/44 |
||
|
2004/C 314/45 |
||
|
2004/C 314/46 |
||
|
2004/C 314/47 |
||
|
2004/C 314/48 |
||
|
2004/C 314/49 |
||
|
2004/C 314/50 |
||
|
2004/C 314/51 |
||
|
2004/C 314/52 |
||
|
2004/C 314/53 |
||
|
2004/C 314/54 |
||
|
2004/C 314/55 |
||
|
2004/C 314/56 |
||
|
2004/C 314/57 |
||
|
2004/C 314/58 |
||
|
2004/C 314/59 |
||
|
2004/C 314/60 |
||
|
2004/C 314/61 |
||
|
2004/C 314/62 |
||
|
2004/C 314/63 |
||
|
2004/C 314/64 |
|
|
III Informazioni |
|
|
2004/C 314/65 |
|
IT |
|
I Comunicazioni
Corte di giustizia
CORTE DI GIUSTIZIA
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
14 ottobre 2004
causa C-279/02 P, Nuno Antas de Campos contro Parlamento europeo (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendente - Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 - Rigetto di una domanda di beneficiare di un provvedimento di cessazione dal servizio)
(2004/C 314/01)
Lingua processuale: il portoghese
Nella causa C-279/02 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, presentato il 29 luglio 2002, Nuno Antas de Campos, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lisbona (Portogallo), (avvocati: C. Botelho Moniz e E. Maia Cadete) contro Parlamento europeo (agenti: sigg. R. da Silva Passos e J. F. de Wachter), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, il 14 ottobre 2004 ha pronunciato una sentenza di cui il dispositivo è il seguente:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Antas de Campos è condannato alle spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
26 ottobre 2004
nella causa C-406/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 2037/2000 - Sostanze che riducono lo strato di ozono - Trasposizione incompleta)
(2004/C 314/02)
Lingua processuale: l'inglese
Nella causa C-406/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. U. Wölker e M. Shotter ) contro Irlanda (agenti: sigg. F. O'Dubhghaill e D. O'Hagan, assistiti dal sig. D. McGrath), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 settembre 2003, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. Makarczyk, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 26 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
L'Irlanda, non avendo presentato le relazioni previste negli artt. 16, n. 5, 16, n. 6 e 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2002, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e avendo omesso di adottare, in conformità dell'art. 17, n. 2 del detto regolamento, tutte le misure precauzionali per evitare e ridurre al minimo fughe di bromuro di metile e di definire i requisiti professionali minimi per il personale utilizzato, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 16, n. 5, 16, n. 6, 17, n. 1, e 17, n. 2 del summenzionato regolamento. |
|
2) |
L'Irlanda è condannata alle spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/2 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
23 settembre 2004
nei procedimenti riuniti C-435/02 e C-103/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen e dal Landgericht Hagen): Axel Springer AG contro Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG e Hans-Jürgen Weske (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Diritto societario - Direttiva 90/605/CEE che modifica l'ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE - Art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art 44, n. 2, lett. g), CE] - Società avente la forma di un'accomandita semplice nella quale tutti i soci illimitatamente responsabili sono costituiti da società a responsabilità limitata GmbH & Co. KG - Pubblicità dei conti annuali - Possibilità per i terzi di consultare tali documenti - Nozione di terzo - Inclusione segnatamente dei concorrenti - Validità - Fondamento normativo - Principi di libertà di esercizio delle attività professionali, di libertà di stampa e di parità di trattamento)
(2004/C 314/03)
Lingua processuale: il tedesco
Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»Nei procedimenti riuniti C-435/02 e C-103/03, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Essen (Germania) con ordinanza 25 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2003, e dal Landgericht Hagen (Germania) con ordinanza 11 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2003, nelle cause tra Axel Springer AG e Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG (C-435/02), e tra Axel Springer AG e Hans-Jürgen Weske (C-103/03), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 23 settembre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione, nella parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società costituite nelle forme da essa previste, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, poteva validamente essere adottata sul fondamento dell'art. 54, n. 3, lett. g) del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE]. |
|
2) |
Dall'esame delle prime due questioni sollevate nel procedimento C 435/02 e della seconda e terza questione nel procedimento C 103/03 sotto il profilo dei principi generali di diritto comunitario della libertà di esercizio di un'attività professionale e della libertà d'espressione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 90/605. |
|
3) |
Dall'esame della terza questione sollevata nel procedimento C 435/02 e della quarta questione sollevata nel procedimento C 103/03 sotto il profilo del principio della parità di trattamento non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 90/605. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/2 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
27 settembre 2004
nella causa C-470/02 P: Union européenne de radio-télévision (UER) contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Accordi - Acquisto in comune di diritti televisivi per manifestazioni sportive internazionali - Accesso dei terzi a tali diritti - Art. 81, n. 3, CE - Ricorso manifestamente infondato)
(2004/C 314/04)
Lingua processuale: il francese
Nella causa C-470/02 P, Union européenne de radio-télévision (UER), con sede in Grand-Saconnex (Svizzera), (avvocati: sigg. D. Waelbroeck e M. Johnsson) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di promo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'8 ottobre 2002 nelle cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, M6 e a./Commissione, procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee, Métropole télévision SA (M6), con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), (avvocati: sigg. P. Dian e J.-C. André), Antena 3 de Televisión SA, con sede in Madrid (Spagna), (avvocati: sigg. S. Muñoz Machado e M. López-Contreras González), Gestevisión Telecinco SA, con sede in Madrid (Spagna), (avvocati: sigg. S. Muñoz Machado e M. López-Contreras González) e Sociedade Independente de Comunicação SA (SIC), con sede in Linda-a-Velha (Portogallo), (avvocati: sigg. C. Botelho Moniz e E. Maia Cadete) Radiotelevisión Española (RTVE), Deutsches SportFernsehen GmbH (DSF), con sede in Ismaning (Germania), (avvocato: sig. K. Metzlaff) e Reti Televisive Italiane SpA (RTI), con sede in Roma (Italia), (avvocati: sigg. G. Amorelli e D. Ciano) la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 27 settembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
L'Union européenne de radio-télévision (UER) è condannata alle spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/3 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(Sesta Sezione)
28 settembre 2004
nel procedimento C-115/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Genova): Eco Eridania Srl contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Gestione dei rifiuti - Rifiuti pericolosi - Direttiva 91/689/CEE - Art. 4 - Nozione di «produttore di rifiuti» - Inserimento o meno di persone fisiche)
(2004/C 314/05)
Lingua processuale: l'italiano
Nel procedimento C-115/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale civile di Genova, con decisione 10 marzo 2003, pervenuta alla Corte il 17 marzo 2003, nella causa Eco Eridania Srl contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr (relatore) e A. Borg Barthet, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 28 settembre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
L'obbligo di tenere un registro di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, riguarda tutti i produttori di questi rifiuti, tra cui gli studi medico dentistici, e non solo i produttori di rifiuti pericolosi che esercitano la loro attività sotto forma di un'impresa o di un ente.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/3 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o luglio 2004, causa T-308/00, Salzgitter AG, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 settembre 2004 (Fax: 16 9 04)
(Causa C-408/04 P)
(2004/C 314/06)
Il 23 settembre 2004 (Fax: 16.9.04) la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dagli agenti Viktor Kreutschitz e Michael Niejahr, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 1o luglio 2004, nella causa T-308/00, Salzgitter AG, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, contro Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
1. |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2004, causa T-308/00 (1), Salzgitter AG contro Commissione delle Comunità europee; |
|
2. |
rinviare la causa al Tribunale di primo grado ai fini della decisione; |
|
3. |
condannare la Salzgitter AG alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Con la sentenza impugnata il Tribunale di primo grado ha annullato gli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione n. 2000/797/CECA, riguardante aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Salzgitter AG, Preussag Stahl AG e delle controllate del gruppo operanti nel settore siderurgico. Con le disposizioni annullate la Commissione aveva imposto alla Repubblica federale di Germania di recuperare dai beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili.
Non è stato annullato l'art. 1 della detta decisione, con il quale la Commissione ha dichiarato non compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato che consistevano in ammortamenti speciali e riserve esenti da imposta, concessi alla ricorrente a norma dell'art. 3 del Zonenrandförderungsgesetz per una base ammissibile di DEM 484 milioni e DEM 367 milioni rispettivamente. Il Zonenrandförderungsgesetz era una legge tedesca, che la Commissione ha autorizzato in conformità all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE [divenuto art. 87, n. 2, lett. c), CE]. Nel Trattato CECA non era contenuta una disposizione analoga. Gli aiuti erogati alla Salzgitter AG non sono quindi compatibili con il mercato comune, ma non possono essere recuperati.
La sentenza si fonda sostanzialmente sulla considerazione secondo cui la situazione derivata dall'adozione del secondo e del terzo codice degli aiuti alla siderurgia era caratterizzata da elementi di incertezza e oscurità, imputabili alla Commissione.
Contro la detta pronuncia la ricorrente deduce i seguenti quattro motivi:
|
|
In primo luogo, se il Tribunale di primo grado definisce la situazione scaturita dall'adozione del primo, del secondo e del terzo codice degli aiuti di Stato come «caratterizzata da elementi di incertezza e oscurità», si pone in tal modo in contrasto con la propria giurisprudenza. Secondo la sentenza del Tribunale di primo grado 31 marzo 1998, causa T-129/96, Preussag Stahl/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 43, le deroghe previste dai codici al principio del divieto assoluto di aiuti sancito dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA potrebbero valere solo per i periodi di tempo previsti dai codici stessi. Da tale giurisprudenza, confermata dalla Corte di Giustizia, consegue che né il primo né il secondo codice degli aiuti alla siderurgia, dopo la loro rispettiva abrogazione il 31 dicembre 1981 ed il 31 dicembre 1985, potevano produrre effetti giuridici. Dall'entrata in vigore del terzo codice degli aiuti alla siderurgia era evidente che la Commissione sarebbe stata informata «dei progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi di aiuti sui quali essa si è già pronunciata sulla base delle disposizioni del trattato CEE» (art. 6, n. 1, del terzo codice degli aiuti alla siderurgia, GU L 340 del 18.12.1985, pag. 1). Ora, però, i primi due codici degli aiuti alla siderurgia non stati applicati nella decisione impugnata e non sono nemmeno rilevanti per la causa. In ogni caso, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata, essi non potrebbero produrre alcun effetto al di fuori dell'ambito CECA. |
|
|
In secondo luogo il Tribunale non ha richiesto alcuna prova del fatto che la Commissione effettivamente avesse «conoscenza degli aiuti concessi alla ricorrente». Oltre a ciò, il Tribunale ha trascurato di approfondire la questione se i resoconti, regolarmente trasmessi dalla ricorrente, di fatto lasciassero trasparire aiuti non notificati. |
|
|
In terzo luogo il Tribunale sembra partire dal presupposto che i documenti comunicati alla Commissione al di fuori del procedimento previsto dall'art. 88 CE possono escludere l'obbligo di restituzione degli aiuti illegittimi, per effetto del semplice richiamo, da parte della ricorrente, al principio della certezza del diritto. |
|
|
Infine, la sentenza potrebbe nuocere al sistema di controllo degli aiuti effettuato dalla Commissione, in quanto essa si discosta dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto stesso solamente qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (sentenza della Corte di Giustizia 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/ Germania, Racc. pag. I-3437, punto 14). In questa giurisprudenza la Corte di Giustizia ha chiarito che le imprese beneficiarie non possono invocare il legittimo affidamento derivante dal principio della certezza del diritto per evitare il rimborso degli aiuti statali non compatibili con il mercato comune. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/4 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 6 ottobre 2004
(Causa C-428/04)
(2004/C 314/07)
Il 6 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Nicola Yerrel e dal sig. Horstpeter Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro al Repubblica d'Austria.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
|
I. |
constatare che la repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29 giugno 1989, pag. 1), in quanto:
|
|
II. |
condannare la Repubblica d'Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine impartito per la trasposizione della direttiva 89/391/CEE (in prosieguo: la direttiva) nel diritto austriaco è scaduto il 31 dicembre 1993.
A parere della Commissione, la trasposizione della direttiva è a tutt'oggi incompleta ovvero insufficiente.
Per un verso, non sono stati emanati gli annunciati provvedimenti legislativi (segnatamente, il Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG), il Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, e l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)), intesi come provvedimenti di attuazione della direttiva da parte delle autorità austriache, ovvero non è intervenuta la relativa notifica, qualora nel frattempo tali progetti siano entrati in vigore.
Per altro verso, la Commissione ha accertato che, con riferimento a taluni articoli di detta direttiva (6 in totale), gli atti normativi comunicati dalle autorità austriache non traspongono in maniera completa o corretta la direttiva stessa.
In tal senso, la Commissione rileva che, in violazione dell'ambito applicativo generale previsto dall'art. 2, n.1, della direttiva 89/391/CEE, gli insegnanti nelle scuole pubbliche obbligatorie in Tirolo non sono ancora interessati da alcun provvedimento nazionale di trasposizione.
Ai sensi dell'art. 7 della direttiva, il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione, sul presupposto che disponga di dipendenti con le necessarie capacità. Secondo il parere della Commissione, l'art. 7 della direttiva prevede il ricorso preferenziale al sistema di prevenzione dei rischi interno all'azienda, in quanto il ricorso al personale esterno all'azienda è previsto, ai sensi dell'art. 7, n. 3, solo se le possibilità nell'impresa e/o nello stabilimento siano insufficienti (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 maggio 2003, causa C-441/01, Commissione/Olanda). Le misure di trasposizione austriache prevedono invece, in capo al datore di lavoro, la facoltà di scelta tra il ricorso ad addetti alla sicurezza interni o esterni.
L'art. 8, n. 2, (obbligo di assumere le misure adeguate in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori) non prevede, a parere della Commissione, alcuna deroga in favore delle piccole imprese. Invece, ai sensi delle norme attuative austriache, le piccole imprese sono soggette a deroga.
A parere della Commissione, i provvedimenti di recepimento dell'art. 11, n. 2 della direttiva non contemplano taluni obblighi di informazione del datore di lavoro, che sono invece previsti dall'articolo citato.
L'art. 12, n. 4, della direttiva stabilisce che la formazione dei lavoratori prevista da tale articolo non può essere posta a carico dei lavoratori stessi. I provvedimenti di recepimento austriaci prevedono, effettivamente, che il tempo dedicato a simili attività di formazione sia considerato come orario di lavoro retribuito. Non sarebbe invece previsto chi sia tenuto a sostenere i costi di tali attività di formazione.
Infine, la Commissione rileva che l'art. 13, lett. a) e b), della direttiva, non sarebbe stato integralmente trasposto nel diritto austriaco. Contrariamente alla sua lett. a), le sostanze pericolose non sono state ricomprese nel concetto di «strumento di lavoro» ai sensi del § 15 ASchG ovvero del § 15 B-BSG. Inoltre, l'obbligo previsto alla lett. b), di rimettere al suo posto l'attrezzatura di protezione individuale, non sarebbe stato trasposto nel diritto austriaco.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Austria), con ordinanza 13 agosto 2004 nella causa A-Punkt Schmuckhandels GesmbH contro Claudia Schmidt
(Causa C-441/04)
(2004/C 314/08)
(Lingua processuale: il tedesco)
Con ordinanza 13 agosto 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 2004, nella causa A-Punkt Schmuckhandels GesmbH contro Claudia Schmidt, il Landesgericht Klagenfurt ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
|
1) |
Se gli artt. 28 e 30 CE debbano essere interpretati nel senso che debba intendersi giuridicamente garantita la libertà della parte convenuta di vendere, nell'ambito della propria attività commerciale, oggetti di argenteria contattando persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di tali oggetti. |
|
2) |
In caso di soluzione affermativa, se la normativa di uno Stato membro, per effetto della quale sia vietata la vendita di argenteria effettuata mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria, costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE. |
|
3) |
In caso di soluzione affermativa alla questione sub 2): se una normativa nazionale – che, in contrasto con gli artt. 28 CE e 30 CE, vieti la vendita di oggetti di argenteria effettuata avviando contatti diretti con persone private ai fini della vendita ovvero della raccolta di ordinazioni di tali oggetti – non sia in contrasto con il diritto del singolo di vendere argenteria per mezzo dell'avvio di contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Düsseldorf con ordinanza 21 ottobre 2004 nel procedimento Possehl ErzkontorGmbH contro Hauptzollamt Duisburg
(Causa C-445/04)
(2004/C 314/09)
(Lingua processuale: l'inglese)
Con ordinanza 21 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 agosto 2004, nel procedimento Possehl Erzkontor GmbH contro Hauptzollamt Duisburg, il Finanzgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se la magnesia fusa elettricamente del tipo descritto in modo più circostanziato nell'ordinanza, ottenuta per calcinazione a partire dalla magnesite caustica estratta naturale e in una seconda fase di lavorazione mediante fusione in un forno ad arco elettrico, rientri nella sottovoce 2519 9010 di cui all'allegato I della nomenclatura combinata.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Innsbruck con ordinanza 30 settembre 2004 nel procedimento VAV Versicherungs AG contro Autohaus Ostermann GmbH
(Causa C-447/04)
(2004/C 314/10)
Con ordinanza 30 settembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 ottobre 2004, nel procedimento VAV Versicherungs AG contro Autohaus Ostermann GmbH, il Landesgericht Innsbruck ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se l'art. 4, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (1), debba essere interpretato nel senso che l'impresa di assicurazioni contro cui è stato fatto valere il diritto al risarcimento ha sempre a disposizione, anche di fronte ad una situazione semplice in fatto e in diritto, un termine di gestione di tre mesi, oppure nel senso che questa disposizione configura una semplice «norma che fissa una scadenza» la quale non impedisce di esperire anteriormente un'azione giudiziale nei confronti dell'impresa assicurativa, previa assegnazione di un termine di pagamento «appropriato» che scada anche prima del termine di tre mesi.
(1) GU L 181, pag. 65.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/6 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 27 ottobre 2004
(Causa C-448/04)
(2004/C 314/11)
Il 27 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re C. O'Reilly e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
|
1. |
constatare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/40/CE, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva; |
|
2. |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine impartito per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 2 dicembre 2002.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/7 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 27 ottobre 2004
(Causa C-449/04)
(2004/C 314/12)
Il 27 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re C. O'Reilly e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
|
1. |
constatare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 giugno 2001, 2001/51/CE,che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva; |
|
2. |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine impartito per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto l'11 febbraio 2002.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/7 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 27 ottobre 2004
(Causa C-450/04)
(2004/C 314/13)
Il 27 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re C. O'Reilly e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
|
1. |
constatare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/40/CE, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva; |
|
2. |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine impartito per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 2 dicembre 2002.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/7 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 27 ottobre 2004
(Causa C-451/04)
(2004/C 314/14)
Il 27 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re C. O'Reilly e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
|
1. |
constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (1) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva; |
|
2. |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine impartito per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 31 dicembre 2002.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/8 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 28 ottobre 2004
(Causa C-454/04)
(2004/C 314/15)
Il 28 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re C. O'Reilly e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
|
1. |
constatare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (1) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva; |
|
2. |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine impartito per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 31 dicembre 2002.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/8 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, proposto il 22 ottobre 2004
(Causa C-460/04)
(Lingua processuale: l'olandese)
(2004/C 314/16)
Il 22 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Carmel O'Reilly e Rudi Troosters, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
|
1) |
dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure legislative e amministrative necessarie per adempiere la direttiva del Consiglio 28 giugno 2001, 2001/51/CE (1), che integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, o quantomeno non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva; |
|
2) |
condannare i Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine per il recepimento della direttiva 2001/51/CE è scaduto l'11 febbraio 2003.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/8 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 22 ottobre 2004
(Causa C-461/04)
(Lingua processuale: l'olandese)
(2004/C 314/17)
Il 22 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Carmel O'Reilly e Rudi Troosters, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
|
1) |
dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure legislative e amministrative necessarie per recepire la direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE (1), sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, o quantomeno non avendo comunicato tali misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva; |
|
2) |
condannare i Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine per il recepimento della direttiva 2001/55/CE è scaduto il 31 dicembre 2002.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/9 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica proposto il 4 novembre 2004
(Causa C-468/04)
(2004/C 314/18)
Il 4 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Georgios Zavvos e Arnaud BORDES, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2002, 2002/33/CE (1), che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva; |
|
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 30 aprile 2003.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/9 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica proposto il 4 novembre 2004
(Causa C-469/04)
(2004/C 314/19)
Il 4 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Georgios Zavvos e Arnaud BORDES, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 2002, 2002/60/CE (1), recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva; |
|
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 30 giugno 2003.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/10 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica proposto il 10 novembre 2004
(Causa C-474/04)
(2004/C 314/20)
Il 10 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Maria KONTOY DURANDE e Carmen O'REALLY, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica ellenica.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/40/CE (1), relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva; |
|
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 2 dicembre 2002.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/10 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica proposto il 10 novembre 2004
(Causa C-475/04)
(2004/C 314/21)
Il 10 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Georgios Zavvos e Michael Shotter, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE (1), relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37) e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della presente direttiva; |
|
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 31 ottobre 2003.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/10 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-154/03 (1)
(2004/C 314/22)
Con ordinanza 15 settembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-154/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/10 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-186/03 P (1)
(2004/C 314/23)
Con ordinanza 23 settembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-186/03 P: Strabag Benelux NV contro Consiglio dell'Unione europea.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/11 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-274/03 (1)
(2004/C 314/24)
Con ordinanza 16 settembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-274/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/11 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-424/03 (1)
(2004/C 314/25)
Con ordinanza 23 settembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-424/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/11 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-479/03 (1)
(2004/C 314/26)
Con ordinanza 23 settembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-479/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/11 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-21/04 (1)
(2004/C 314/27)
Con ordinanza 8 settembre 2004 il presidente della Quinta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-21/04: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/11 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-72/04 (1)
(2004/C 314/28)
Con ordinanza 24 settembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-72/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/11 |
Cancellazione dal ruolo della causa C-115/04 (1)
(2004/C 314/29)
Con ordinanza 23 settembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-115/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/12 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
21 ottobre 2004
nella causa T-36/99, Lenzing AG contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Aiuti concessi da uno Stato - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Atto che riguarda individualmente la ricorrente - Art. 87, n. 1, CE - Accordi di rinegoziazione e di rimborso di debiti - Criterio del creditore privato»)
(2004/C 314/30)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-36/99, Lenzing AG, con sede in Lenzing (Austria), rappresentata inizialmente dall'avv. H.-J. Niemeyer, successivamente dagli avv.ti I. Brinker e U. Soltész, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuschitz e D. Triantafyllou, assistiti dall'avv. M. Núñez-Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Regno di Spagna (agenti: sig.ra N. Díaz Abad, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna alla Sniace, SA, situata a Torrelavega, Cantabria (GU 1999, L 149, pag. 40), come modificata dalla decisione della Commissione 20 settembre 2000, 2001/43/CE (GU 2001, L 11, pag. 46), il Tribunale (Quinta Sezione Ampliata), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.D. Cooke, H. Legal e dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 21 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1. |
L'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di SNIACE SA, situata a Torrelavega (Cantabria), come modificata dalla decisione della Commissione 20 settembre 2000, 2001/43/CE, è annullato. |
|
2. |
La Commissione sopporterà, oltre alle proprie, anche le spese della ricorrente. |
|
3. |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/12 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
5 ottobre 2004
nella causa T-45/01, Stephen Sanders e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Personale impiegato nella joint venture JET - Parità di trattamento - Omessa applicazione dello status di agente temporaneo - Art. 152 CEEA - Termine ragionevole - Danni materiali subiti»)
(2004/C 314/31)
Lingua processuale: l'inglese
Nella causa T-45/01, Stephen Sanders, residente in Oxon (Regno Unito), e i 94 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza, rappresentati dal sig. P. Roth, QC, dal sig. I. Hutton, e dalla sig.ra A. Howard, barristers, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e L. Escobar Guerrero, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Consiglio dell'Unione europea (agenti: inizialmente sigg. J.-P. Hix e A. Pilette, successivamente sigg. Hix e B. Driessen), avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti per non essere stati assunti come agenti temporanei delle Comunità per l'esercizio della loro attività all'interno della joint venture Joint European Torus (JET), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Jaeger e H. Legal, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 5 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La Commissione è condannata a risarcire il danno economico subito da ciascun ricorrente per non essere stato assunto come agente temporaneo delle Comunità per l'esercizio della sua attività in seno alla joint venture Joint European Torus (JET). |
|
2) |
Le parti devono comunicare al Tribunale, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla presente sentenza, l'importo, stabilito di comune accordo, degli indennizzi dovuti a titolo di risarcimento di tale danno. |
|
3) |
In mancanza di accordo, esse devono far pervenire al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni corredate dei relativi importi. |
|
4) |
Le spese sono riservate. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/13 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-1/02, Robert Polinsky contro Corte di giustizia delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Ricorso per risarcimento danni - Esposizione all'amianto - Malattia professionale - Danno)
(2004/C 314/32)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-1/02, Robert Polinsky, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Thionville (Francia), rappresentato dall'avv. J. Iturriagagoitia Bassas, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni fisici, morali, professionali e finanziari assertivamente subiti dal ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/13 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-44/02, Dresdner Bank AG contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Concorrenza - Art. 81 CE - Accordo di fissazione dei prezzi e modalità di fatturazione dei servizi di cambio di valuta - Germania - Procedimento in contumacia)
(2004/C 314/33)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-44/02, Dresdner Bank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania) rappresentata dagli avv.ti H. Hirsch e W. Bosch, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE [Caso COMP/E-1/37.919 - Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro - Germania] (GU 2003, L 15, pag. 1), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE [Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) - Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro – Germania], è annullata nella parte in cui riguarda la ricorrente. |
|
2) |
La Commissione sopporta tutte le spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/13 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-54/02, Vereins- und Westbank AG contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Concorrenza - Art. 81 CE - Accordo di fissazione dei prezzi e modalità di fatturazione dei servizi di cambio di valuta - Germania - Procedimento in contumacia)
(2004/C 314/34)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-54/02, Vereins- und Westbank AG, con sede in Amburgo (Germania) rappresentata dagli avv.ti J. Schulte, M. Ewen e A. Neus, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE [Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) - Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro - Germania] (GU 2003, L 15, pag. 1), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE [Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) - Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro – Germania], è annullata nella parte in cui riguarda la ricorrente. |
|
2) |
La Commissione sopporta tutte le spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/14 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Concorrenza - Art. 81 CE - Accordo sui prezzi e modalità di addebito dei servizi di cambio in contanti - Germania - Procedura in contumacia»)
(2004/C 314/35)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti W. Knapp, T. Müller-Ibold e B. Bergmann, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE [Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) - Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro - Germania] (GU 2003, L 15, pag. 1) il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE – Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) - Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro - Germania, è annullata nella parte relativa alla ricorrente. |
|
2) |
La Commissione sopporterà l'integralità delle spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/14 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-60/02, Deutsche Verkehrsbank AG contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Concorrenza - Art. 81 CE - Accordo di fissazione dei prezzi e modalità di fatturazione dei servizi di cambio di valuta - Germania - Procedimento in contumacia)
(2004/C 314/36)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-60/02, Deutsche Verkehrsbank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania) rappresentata dagli avv.ti M. Klausmann e F. Wiemer, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE [Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) - Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro - Germania] (GU 2003, L 15, pag. 1), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE [Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) - Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro – Germania], è annullata nella parte in cui riguarda la ricorrente. |
|
2) |
La Commissione sopporta tutte le spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/14 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-61/02, Commerzbank AG contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Concorrenza - Art. 81 CE - Accordo sui prezzi e modalità di addebito dei servizi di cambio in contanti - Germania - Procedura in contumacia)
(2004/C 314/37)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causaT-61/02, Commerzbank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall'avv. H. Satzky, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisone della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE - Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) - Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro - Germania (GU 2003, L 15, pag. 1), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig. ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, giudici, cancelliere: sig.H. Jung, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE - Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) - Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro - Germania, è annullata nella parte relativa alla ricorrente. |
|
2) |
La Commissione sopporterà l'integralità delle spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/15 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-137/02, Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Aiuti concessi dagli Stati - Ricorso di annullamento - Raccomandazione 96/280/CE - Nozione di piccole e medie imprese “PMI”»)
(2004/C 314/38)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-137/02, Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG, con sede in Malchow (Germania), rappresentata dagli avv.ti S. Völcker e J. Heithecker contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 gennaio 2002, 2002/821/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della società Pollmeier GmbH, Malchow (GU L 296, pag. 20), il Tribunale (Quarta Sezione Ampliata), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A. W. H. Meij, M. Vilaras e N. J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 14 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/15 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
5 ottobre 2004
nella causa T-144/02, Richard J. Eagle e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Personale impiegato dalla joint venture JET - Parità di trattamento - Omessa applicazione dello status di agente temporaneo - Art. 152 CEEA - Termine ragionevole - Danni materiali subiti»)
(2004/C 314/39)
Lingua processuale: l'inglese
Nella causa T-144/02, Richard J. Eagle, residente in Oxon (Regno Unito), e i dodici ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati dal sig. D. Beard, barrister, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e L. Escobar Guerrero, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J.-P. Hix e A. Pilette), avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti per non essere stati assunti come agenti temporanei delle Comunità per l'esercizio della loro attività all'interno della joint venture Joint European Torus (JET), il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dai sigg. M. Jaeger e H. Legal, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 5 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La Commissione è condannata a risarcire il danno economico subito da ciascun ricorrente per non essere stato assunto come agente temporaneo della Commissione per l'esercizio della sua attività in seno alla joint venture Joint European Torus (JET). |
|
2) |
Le parti devono comunicare al Tribunale, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla presente sentenza, l'importo, stabilito di comune accordo, degli indennizzi dovuti a titolo di risarcimento di tale danno. |
|
3) |
In mancanza di accordo, esse devono far pervenire al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni corredate dei relativi importi. |
|
4) |
Le spese sono riservate. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/16 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-255/02, H contro Corte di giustizia delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Ricorso per risarcimento danni - Esposizione all'amianto - Malattia professionale - Danno)
(2004/C 314/40)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-255/02, H, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Oetrange (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. J. Iturriagagoitia Bassas, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni fisici, morali, professionali e finanziari assertivamente subiti dal ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/16 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-256/02, I contro Corte di giustizia delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Ricorso per risarcimento danni - Esposizione all'amianto - Malattia professionale - Danno)
(2004/C 314/41)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-256/02, I, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti J. Iturriagagoitia Bassas e K. Delvolvé, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni fisici, morali, professionali e finanziari assertivamente subiti dal ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/16 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-257/02, K contro Corte di giustizia delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Ricorso per risarcimento danni - Esposizione all'amianto - Malattia professionale - Danno)
(2004/C 314/42)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-257/02, K, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti J. Iturriagagoitia Bassas e K. Delvolvé, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni fisici, morali, professionali e finanziari assertivamente subiti dal ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/17 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
6 ottobre 2004
nella causa T-294/02, Miguel Vicente-Nuñez contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Decisione di promozione - Anzianità nel grado - Data della produzione di effetti)
(2004/C 314/43)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-294/02, Miguel Vicente-Nuñez, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Kraainem (Belgio), rappresentato dall'avv. M.-A. Lucas, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Berardis-Kayser e L. Lozano Palacios, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione di promuovere il ricorrente al grado A 5/3 a titolo dell'esercizio 1998, adottata in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale il 9 marzo 2000, nella causa T-10/99, nella parte in cui essa limita i suoi effetti al 1o aprile 2000, e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 6 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La decisione della Commissione 11 giugno 2002 è annullata, in quanto non ha l'effetto di ricollocare il sig. Vicente-Nuñez in una situazione analoga, dal punto di vista della sua anzianità nel grado, alla situazione in cui egli si sarebbe trovato se fosse stato promosso al grado A5 il 1o aprile 1998. |
|
2) |
Quanto al resto, il ricorso è respinto. |
|
3) |
La Commissione è condannata alle spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/17 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
6 ottobre 2004
nella causa T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchio anteriore figurativo comprendente l'elemento verbale “Krafft” - Domanda di marchio comunitario denominativo VITAKRAFT - Impedimento relativo alla registrazione - Uso serio del marchio anteriore - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Regola 22, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95»)
(2004/C 314/44)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T 356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, con sede in Brema (Germania), rappresentata dall'avv. U. Sander, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.ra A. Apostolakis e sig. G. Schneider), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, nonché interveniente dinanzi al Tribunale, è Krafft, SA, con sede in Andoain (Spagna), rappresentata dall'avv. P. Koch Moreno, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 settembre 2002 (procedimenti riuniti R 506/2000-4 e R 581/2000-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Krafft, SA, e la Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 6 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 settembre 2002 (procedimenti riuniti R 506/2000-4 e R 581/2000-4), è annullata nella parte in cui essa accoglie il ricorso dell'interveniente dinanzi alla commissione di ricorso in merito agli «olii e grassi industriali; lubrificanti; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti» (classe 4) e ai «materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume» (classe 19), contenuti nella domanda di marchio comunitario. |
|
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
|
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/18 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-389/02, Sergio Sandini contro Corte di giustizia delle Comunità europee (1)
(«Dipendenti - Ricorso per risarcimento danni - Ricevibilità - Esposizione all'amianto - Malattia professionale - Danno»)
(2004/C 314/45)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-389/02, Sergio Sandini, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Ehlange (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti J. Iturriagagoitia Bassas e K. Delvolvé, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni fisici, morali, professionali e finanziari assertivamente subiti dal ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/18 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
14 ottobre 2004
nella causa T-390/02, Antonio Cagnato contro Corte di giustizia delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Ricorso per risarcimento danni - Ricevibilità - Esposizione all'amianto - Malattia professionale - Danno)
(2004/C 314/46)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-390/02, Antonio Cagnato, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Dippach-Gare (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti J. Iturriagagoitia Bassas e K. Delvolvé, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni fisici, morali, professionali e finanziari assertivamente subiti dal ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/18 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 12 ottobre 2004
nella causa T-35/03, Aventis CropScience SA / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio denominativo comunitario CARPO - Marchio denominativo nazionale anteriore HARPO Z - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94)
(2004/C 314/47)
Lingua processuale: lo spagnolo
Nella causa T-35/03, Aventis CropScience SA, con sede in Lione (Francia), rappresentata dall'avv. E. Armijo Chávarri, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti:sigg. I. de Medrano Caballero e G. Schneider), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI era la BASF Aktiengesellschaft, con sede in Ludwigshafen am Rhein (Germania), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione R 803/2001-2 della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 18 novembre 2002, relativa all'opposizione presentata dal titolare del marchio denominativo nazionale anteriore HARPO Z nei confronti della registrazione del marchio denominativo comunitario CARPO, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 12 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/19 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
21 ottobre 2004
nella causa T-49/03, Gunda Schumann contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Concorso generale - Prove di preselezione - Annullamento di un quesito a risposta multipla - Principio di proporzionalità - Violazione del bando di concorso)
(2004/C 314/48)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-49/03, Gunda Schumann, residente in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv. Y. Bock, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Curral, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/11/01 di non ammettere la ricorrente alle prove d'esame che seguono le prove di preselezione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig. P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 21 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 19 luglio 2002. |
|
2) |
Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 4 giugno 2002. |
|
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/19 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
6 ottobre 2004
nelle cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, New Look Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)
(«Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Marchio comunitario figurativo anteriore contenente la combinazione di lettere “NL” - Domande di marchi comunitari figurativi contenenti i termini “NLSPORT”, “NLJEANS”, “NLACTIVE” e “NLCollection” - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2004/C 314/49)
Lingua processuale: lo spagnolo
Nelle cause riunite da T 117/03 a T 119/03 e T 171/03, New Look Ltd, con sede in Weymouth, Dorset (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti R. Ballester e G. Marín contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig. O. Montalto e sig.re J. García Murillo e S. Laitinen), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Naulover, SA, con sede in Barcellona (Spagna),avente ad oggetto quattro ricorsi proposti contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 gennaio 2003 (procedimenti R 95/2002-1, R 577/2001-1, R 578/2001-1) e 15 aprile 2003 (procedimento R 19/03-1), relativi a procedimenti di opposizione tra la Naulover, SA, e la New Look Ltd,, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 6 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/20 |
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 22 settembre 2004
nella causa T-44/03, Giorgio Lebedef e a. contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Retribuzione - Spese di viaggio - Modifica del metodo di calcolo - Secondo ricorso relativo ad anni diversi - Forza del giudicato - Assenza di elementi idonei a rimettere in discussione la sentenza pronunciata - Ricorso manifestamente infondato)
(2004/C 314/50)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-44/03, Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee residente in Senningerberg (Lussemburgo), e 49 altri dipendenti i cui nomi figurano nell'allegato all'ordinanza, rappresentati dall'avv. G. Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Curall e V. Joris, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione recante modifica, per gli anni 1993, 1994 e 1995, del metodo applicato per il calcolo delle spese di viaggio annuale a destinazione della Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, nonché l'annullamento delle buste paga dei ricorrenti che eseguono tale decisione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg.. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 22 settembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
Il ricorso è repinto. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/20 |
Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 settembre 2004
(Causa T-364/04)
(2004/C 314/51)
Lingua processuale: il greco
Il 9 settembre 2004 la Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Ioannis Chalkias e dalla sig.ra Eleni Svolopoulo, assessori presso il Consiglio giuridico dello Stato, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare o riformare la decisione impugnata. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata C 2004/561/CE/16.7.2004 (1)la Commissione, in sede di liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 729/70 (2), ha escluso dal finanziamento comunitario diverse spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore degli ortofrutticoli e dei premi animali, che pertanto non sono state riconosciute come spese comunitarie legittime e sono state imputate a carico della Repubblica ellenica.
In particolare, alcune di tali spese riguardano aiuti alla produzione di pesche, conformemente al regolamento n. 2201/96 (3), dai quali è stato dedotto un importo per inosservanza del prezzo minimo. La Repubblica ellenica deduce, sul punto, l'erronea interpretazione del regolamento n. 2201/96 nonché del regolamento n. 504/97 (4), la violazione del principio di proporzionalità e l'errata valutazione delle circostanze di fatto.
La stessa decisione ha inoltre escluso spese riguardanti il settore degli aiuti alla produzione per quanto riguarda la trasformazione di pomodori, con la motivazione che i pagamenti diretti degli aiuti erano stati effettuati alle organizzazioni di produttori di pomodori anziché ai trasformatori. Su questo punto, la Repubblica ellenica si richiama alla sussistenza di circostanze eccezionali, in particolare al fallimento di alcune imprese di trasformazione nonché a serie difficoltà di cassa, allegando che non sarebbe insorto alcun danno economico per la Comunità. Deduce inoltre un'erronea valutazione delle circostanze di fatto, nonché la violazione del principio di proporzionalità e la violazione degli artt. 7 del regolamento n. 1258/1999 (5) e 8 del regolamento n. 1663/1995 (6).
Altre spese escluse riguardano i premi animali. La Repubblica ellenica chiede l'annullamento della decisione impugnata anche sotto questo profilo, affermando che la Commissione è incorsa in un errore di fatto, avendo erroneamente valutato le circostanze di fatto e non avendo preso in considerazione gli elementi rilevanti; lamenta inoltre un difetto di motivazione. Richiama infine una violazione del principio di proporzionalità.
(1) GU L 250, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297, pag. 29).
(4) Regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 1997, n. 504, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 78, pag. 14).
(5) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
(6) Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/21 |
Ricorso dell'Orsay GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 22 settembre 2004
(Causa T-378/04)
(2004/C 314/52)
Lingua processuale: il tedesco
Il 22 settembre 2004 l'Orsay GmbH, con sede in Willstätt (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Rappresentante della ricorrente è l'avv.to D. von Schultz.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 giugno 2004 [procedimento R0909/2002-4 — Orsay (marchio denominativo/figurativo)/D'ORSAY (marchio denominativo/figurativo)] e la decisione della divisione d'opposizione 28 agosto 2002, n. 2562, in quanto hanno rifiutato la registrazione del marchio comunitario nr. 1 042 605 a seguito dell'opposizione nr. B 242 075 per i seguenti prodotti: articoli d'abbigliamento, stivali, scarpe e pantofole; cappelleria; |
|
— |
dichiarare che il marchio comunitario oggetto della domanda nr. 1 042 605 «Orsay» per i prodotti della classe 25 articoli d'abbigliamento, stivali, scarpe e pantofole, cappelleria va registrato; |
|
— |
condannare l'Ufficio convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
|
Richiedente: |
La ricorrente |
|
Marchio di cui si chiede la registrazione: |
Marchio figurativo «Orsay» per prodotti appartenenti alle classi 23 (fili ecc.), 24 (articoli d'abbigliamento ecc.) e 25 (cappelleria) — domanda nr. 1 042 605 |
|
Decisione dell'esaminatore: |
Rifiuto della registrazione del marchio |
|
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
|
Motivi di ricorso: |
Violazione dell'art. 8, n.1, lett. b), del regolamento (CE) nr. 40/94 (1) |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/21 |
Ricorso di Erich Drazdansky contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 22 settembre 2004
(Causa T-383/04)
(2004/C 314/53)
Lingua processuale: il tedesco
Il 22 settembre 2004 il sig. Erich Drazdansky, con domicilio in Wr. Neustadt (Austria), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Rappresentante del ricorrente è l'avv.to M. Kadlicz.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
modificare la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 luglio 2004 (procedimento R 1014/2001-2), nel senso di dar seguito al ricorso e di rigettare ovvero respingere l'opposizione; |
|
— |
in eventu, annullare la decisione dell'Ufficio e rimettergli nuovamente la decisione; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
|
Richiedente: |
Il ricorrente |
|
Marchio di cui si chiede la registrazione: |
Il marchio denominativo «Vitacan» per prodotti appartenenti alle classi 29 (i.a. bevande a base di latte), 30 (bevande a base di latte al cacao o al cioccolato) e 32 (i.a. bevande alla frutta) - domanda nr. 452 284 |
|
Decisione dell'esaminatore: |
Rifiuto della registrazione del marchio |
|
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
|
Motivi del ricorso: |
Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1) |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/22 |
Ricorso di Bernard Nonat contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 settembre 2004
(Causa T-391/04)
(2004/C 314/54)
Lingua processuale: il francese
Il 28 settembre 2004 Bernard Nonat, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare le decisioni della Commissione di non iscrivere il nome del ricorrente in ordine utile né sull'elenco di merito, né sull'elenco dei funzionari promossi al grado A4 per l'esercizio di promozione 2003; |
|
— |
dichiarare l'illegittimità dell'art. 12 delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto nella parte in cui esso prevede l'assegnazione di punti di precedenza transitori dell'ordine di un punto per ogni anno di anzianità nel grado con un massimo di 7 punti e dei punti di anzianità speciali supplementari entro il limite del 150 % delle possibilità di promozione dell'esercizio precedente senza tener conto dei meriti effettivi di cui i funzionari abbiano dato prova durante gli anni di riferimento. |
|
— |
condannare la convenuta alla spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente nel presente procedimento si oppone al rifiuto dell'APN di promuoverlo al grado A4 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003.
A sostegno delle sue affermazioni, egli fa valere la violazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto, nonché quella del divieto di discriminazione e del principio di aspettativa di carriera.
Egli precisa, a tale proposito, che le nuove procedure di valutazione e di promozione dei dipendenti adottate dalla Commissione priverebbero i dipendenti della valutazione dei loro meriti. Nel suo caso concreto, e ai sensi dell'art. 12, n. 3, lett. b), delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto, gli sarebbero stati riconosciuti gli stessi meriti, in termini di punti di precedenza speciali supplementari, dei dipendenti dello stesso grado non proposti per l'esercizio precedente.
Risulterebbe così che due categorie di dipendenti diversi in termini di merito vengono trattati nella stessa maniera, in violazione del divieto di discriminazione e dell'art. 45 dello Statuto: da un lato i dipendenti che, oltre il limite del 150 % delle possibilità di promozione dell'esercizio di promozione 2002, sono stati proposti per il detto esercizio per una promozione e, dall'altro, i dipendenti promuovibili nel 2002 che non sono stati proposti.
Del pari, l'assegnazione di un punto di precedenza transitorio per ogni anno di anzianità nel grado avrebbe l'effetto, in violazione dell'art. 45 dello Statuto, di premiare l'anzianità nel grado dei dipendenti promuovibili senza tener conto dei rispettivi meriti di cui essi abbiano dato prova durante il periodo di riferimento.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/23 |
Ricorso della MobilCom AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 ottobre 2004
(Causa T-397/04)
(2004/C 314/55)
Lingua processuale: il tedesco
Il 6 ottobre 2004 la MobilCom AG, con sede in Büdelsdorf (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee. Rappresentanti della ricorrente sono gli avv.ti K. Jacobsen, U. Wellmann e T. Sharpe.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione europea 14 luglio 2004, in merito all'aiuto C 5/03 (ex N 239/03); |
|
— |
in subordine, annullare l'art. 1 della decisione della Commissione europea 14 luglio 2004, in merito all'aiuto C 5/03 (ex N 239/03), là dove, nell'ultima mezza frase, recita: «a condizione che la Germania soddisfi i requisiti di cui all'art. 2 della presente decisione», e annullare nel loro complesso gli artt. 2 e 3 della decisione suddetta. |
Motivi e principali argomenti
Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato un aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche alla ricorrente compatibile con il mercato comune a condizione che la Germania soddisfi i requisiti di cui all'art. 2 della decisione. In forza di tale condizione la ricorrente deve chiudere per 7 mesi il suo «canale di vendita on-line».
La ricorrente fa valere innanzi tutto che nella fattispecie la Commissione non è competente. Siccome l'attività commerciale della ricorrente, per l'esattezza la promozione di contratti di telefonia mobile, sarebbe rigorosamente circoscritta al territorio tedesco, la concessione dell'aiuto di Stato non potrebbe pregiudicare il commercio tra Stati membri.
Mancherebbe, poi, un adeguato fondamento normativo all'imposizione di una condizione siffatta da parte della Commissione, ragion per cui il Trattato CE ovvero una delle sue disposizioni di attuazione risulterebbe violato.
Secondo la ricorrente, la condizione impostale sarebbe arbitraria giacché carente di motivazione. Essa lamenta, per questo, un errore di valutazione ovvero un mancato esercizio del potere discrezionale. Peraltro la Commissione non avrebbe spiegato in maniera comprensibile perché la decisione impugnata sia una misura necessaria, adeguata e al contempo la meno restrittiva possibile; essa avrebbe così contravvenuto al principio di proporzionalità.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/23 |
Ricorso della società Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli), proposto l'11 ottobre 2004
(Causa T-405/04)
(2004/C 314/56)
Lingua processuale: il tedesco
L'11 ottobre 2004 la società Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall'avv. M. Wolter, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione 13 agosto 2004 della seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno nel procedimento n. R0912/2002-2; |
|
— |
accertare che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, non ostano alla pubblicazione del marchio «Caipi», per prodotti appartenenti alla classe 33 (bevande alcoliche, escluse birre) di cui si chiede la registrazione; |
|
— |
condannare l'Ufficio convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
|
Richiedente: |
la ricorrente |
|
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: |
marchio denominativo: «Caipi» per prodotti appartenenti alla classe 33 (bevande alcooliche, escluse birre), domanda n. 2 655 967 |
|
Decisione dell'esaminatore: |
rigetto della domanda di registrazione del marchio |
|
Decisione della Commissione di ricorso: |
rigetto del ricorso |
|
Motivi di ricorso: |
violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e c) e 12 del regolamento n. 40/941 (1). Errore per inosservanza di precedenti registrazioni nazionali. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/24 |
Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 ottobre 2004
(Causa T-414/04)
(2004/C 314/57)
Lingua processuale: il tedesco
L'11 ottobre 2004 la Repubblica federale di Germania, rappresentata da C.-D. Quassowski, assistito dall'avv. C. von Donat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione, comunicata con lettera della Generaldirektion Regionalpolitik (Direzione generale della politica regionale) 9 agosto 2004, là dove riduce il contributo comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale al programma operativo RESIDER II Renania del Nord-Westfalia 1995-1999 (FESR nr. 94.02.10.036)/ARINCO nr. 94.DE.16.051) a EUR 72.794.851,67 e rifiuta alle autorità tedesche il pagamento della quota residua di EUR 2.268.988,33; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo comunitario proveniente dal Fondo strutturale FESR al programma operativo RESIDER-II Renania del Nord-Westfalia 1995-1999 (FESR nr. 94.02.10.036/ARINCO nr. 94.DE.16.051) a EUR 72.794.851,67 e rifiutato alle autorità tedesche il pagamento della quota residua di EUR 2.268.988,33. Motivo della riduzione è una sottoesecuzione del programma quanto ad alcune misure e una sovraesecuzione quanto ad altre rispetto al piano finanziario indicativo del programma. La compensazione tra misure più e meno eseguite non è avvenuta nell'ambito dei rispettivi punti forti del programma, bensì nell'ambito del contributo FESR al programma nel suo complesso.
A fondamento del ricorso la Repubblica federale di Germania adduce anzitutto che, in conformità dell'art. 24 del regolamento 4253/88 (1), è possibile una riduzione del contributo solo se risulta una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura. Secondo la ricorrente, le ridistribuzioni effettuate non integrano una modifica di tale importanza.
Nel caso in cui le suddette ridistribuzioni andassero considerate importanti, la ricorrente fa valere che la Commissione ha già dato la sua approvazione a mezzo degli «Orientamenti in materia di chiusura finanziaria degli interventi operativi del periodo di programmazione 1994-1999 del Fondo strutturale» [SEC (1999) 1316 def.].
La ricorrente lamenta altresì un errore di valutazione della Commissione, che non avrebbe minimamente esercitato il suo potere discrezionale, nonché una carenza di motivazione della decisione impugnata.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/24 |
Ricorso della Bunker & BKR, S.L., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato l'8 ottobre 2004
(Causa T-423/04)
(2004/C 314/58)
Lingua processuale: lo spagnolo
L'8 ottobre 2004 la Bunker & BKR, S.L, con sede in Almansa (Spagna), rappresentata dall'avv. D. José Enrique Astiz Suárez, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 giugno 2004, nella pratica R 0458/2002-4, con riferimento a quanto da essa disposto in relazione alla somiglianza dei segni distintivi e dei prodotti, stabilendo che l'opposizione deve essere respinta e la domanda accettata per tutti i prodotti per i quali si chiede tutela, e |
|
— |
in subordine, revocare la decisione e attribuire il procedimento alla divisione di opposizione perché essa effettui una nuova e corretta comparazione del resto dei segni distintivi, prendendo in considerazione la differenza visiva e fonetica fra «BOOTS & SHOES B.K.R. MADE IN SPAIN» e «BK RODS» e la sua compatibilità nel mercato senza produrre rischio di associazione per i consumatori quanto all'origine e alla qualità dei prodotti che identificano. |
Motivi e principali argomenti
|
Richiedente il marchio comunitario: |
CALZADOS BUNKER S.A. (la titolarità della domanda è stata successivamente trasferita alla richiedente). |
|
Marchio comunitario oggetto della domanda: |
Marchio figurativo composto dalle iniziali «B.K.R.», iscritte in un rombo, con le menzioni «Boots-Shoes-Made in Spain.»-Domanda n. 649 756 per i prodotti delle classi 18 e 25 e i servizi della classe 39. |
|
Titolare del marchio o segno che si invoca nel procedimento di opposizione: |
MARINE STOCK LIMITED |
|
Marchio o segno opposto: |
Vari marchi nazionali, incluso il marchio denominativo austriaco: «BK RODS» (n. 149 254), per i prodotti della classe 25 (vestiti e scarpe). L'opposizione era diretta contro tutti i produttori e i servizi coperti dalla domanda di marchio comunitario oggetto della lite. |
|
Decisione della divisione di opposizione: |
Accoglimento dell'opposizione, per quanto attiene ai prodotti della classe 25, e suo rigetto in relazione ai prodotti della classe 18 e ai servizi della classe 39. |
|
Decisione della commissione di ricorso: |
rigetto del ricorso. |
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/25 |
Ricorso del sig. Angel Angelidis contro il Parlamento europeo, proposto il 15 ottobre 2004
(Causa T-424/04)
(2004/C 314/59)
Lingua processuale: il francese
Il 15 ottobre 2004 il sig. Angel Angelidis, residente in Lussemburgo, rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del Parlamento 16 luglio 2004, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente; |
|
— |
annullare il rapporto informativo del ricorrente relativo all'anno 2002; |
|
— |
condannare il convenuto al risarcimento del danno morale, valutato in via equitativa in EUR 20 000, a causa dei diversi errori sostanziali commessi a diversi livelli nella redazione dei rapporti informativi nonché del grave ritardo nella redazione definitiva dei detti rapporti; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi invocati sono identici a quelli della causa T-416/03 (1) introdotta dallo stesso ricorrente.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/26 |
Ricorso di Tramarin s.n.c. di Tramarin Andrea e Sergio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 ottobre 2004
(Causa T-426/04)
(2004/C 314/60)
Lingua processuale: l'italiano
Il 20 ottobre 2004, Tramarin s.n.c. di Tramarin Andrea e Sergio, con l'avvocato Michele Arcangelo Calabrese, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la lettera della Commissione datata 29 maggio 2000, D/53186, D/(00)PI D/672, nella sola parte descritta al precedente oggetto |
|
— |
annullare la decisione della Commissione datata 12 luglio 2000, recante autorizzazione senza sollevamento di obiezioni del regime di aiuti di Stato n. N 715/99 – Italia – Misure in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese |
|
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nella presente causa, lo stesso che nella causa T-98/04 S.I.M.S.A ed altri/Commissione (1), impugna, oltre la decisione di autorizzazione del regime di aiuti di Stato n. N 715/99, impugnata anche nella causa predetta, la decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Convenuta, del 29 maggio 2000, nella parte in cui essa, in risposta ad una proposta che le autorità italiane avrebbero formulato ai suoi servizi ad una riunione tenutasi a Bruxelles, il 16 maggio 2000, proposta finalizzata all'inserimento – nel regime di aiuti di Stato costituito dalla legge italiana n. 488/92 e dai suoi provvedimenti applicativi – di una norma transitoria mirante ad evitare soluzioni di continuità tra il precedente regime e quello nuovo, in ragione della aspettativa delle iniziative appartenenti alla categoria di imprese che non avevano ancora presentato la domanda nel primo bando da istituirsi ai sensi del nuovo regime, ma che avevano già iniziato l'esecuzione del progetto di investimenti, ha invitato le stesse Autorità italiane a ritirare tale proposta.
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere la violazione:
|
— |
delle forme sostanziali, costituita dalla mancata apertura del procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 88, secondo paragrafo, CE; |
|
— |
la violazione dell'articolo 4, quarto paragrafo, 7, quinto paragrafo, e 26, secondo e terzo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (2); |
|
— |
delle garanzie di procedimento a favore degli interessati ad un aiuto di Stato. |
In particolare, la ricorrente ritiene che l'invito al ritiro di una proposta, o di una parte di una proposta di regime di aiuti di Stato, se accolto dallo Stato membro, produce lo stesso effetto giuridico che produce nientemeno che la decisione negativa di cui all'articolo 7, quinto paragrafo, del Regolamento CE n. 659/99. Con l'enorme differenza che, mentre una decisione negativa viene adottata a conclusione di un procedimento pregno di garanzie procedimentali per gli interessati, l'invito al ritiro, seguito dall'accoglimento da parte dello Stato membro consente alla Commissione di prendere decisioni di non sollevare obiezioni aventi in realtà il contenuto di decisioni negative, senza avere però la forma sostanziale delle decisioni negative. E consentendogli, altresì, di trattare queste decisioni con le modalità di pubblicazione previste per le decisioni di non sollevare obiezioni, ritenendo dunque sufficiente la pubblicazione in angolo del WEB di ciò che invece, come decisione di apertura dell'indagine formale avrebbe dovuto costituire oggetto: di pubblicazione integrale sul G.U.U.E., di invito a trasmettere osservazioni e del dovere di tener conto di queste osservazioni prima di adottare una decisione negativa motivata.
Per quanto riguarda la decisione del 12 luglio 2000, essa parteciperebbe della stessa illegittimità della lettera del 29 maggio 2000, essendo la decisione con la quale, annullata questa lettera, si materializzerebbero concretamente le lesioni delle garanzie sopracitate.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/26 |
Ricorso della Repubblica Italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 ottobre 2004
(Causa T-431/04)
(2004/C 314/61)
Lingua processuale: l'italiano
Il 19 ottobre 2004, la Repubblica Italiana con l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la nota esplicativa riportata al punto n. 103 dell'Allegato I del Regolamento n. 1429/2004 della Commissione, concernente la limitazione temporale all'utilizzo della denominazione «Tocai friulano» fino al 31 marzo 2007. |
|
— |
Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principale argomenti sono quelli fatti valere nella causa T-417/04 Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia/Commissione (1).
(1) Non ancora pubblicata nella GU.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/27 |
Ricorso della Capgemini Nederland B.V. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 15 novembre 2004
(Causa T-447/04)
(2004/C 314/62)
Lingua processuale: l'inglese
Il 15 novembre 2004 la Capgemini Nederland B.V.,Utrecht, Paesi Bassi, rappresentata dagli avv.ti M. Meulenbelt e H. Speyart ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione notificata alla ricorrente con lettera 13 settembre 2004, di non accettare l'offerta della ricorrente nel contesto della gara d'appalto JAI-C3-2003-01; |
|
— |
annullare la decisione della Commissione di concludere il contratto con un altro concorrente; |
|
— |
condannare la Commissione a sostenere le sue spese e quelle della ricorrente |
Motivi e principali argomenti
Il 25 giugno 2003 la Commissione ha pubblicato un bando di gara per lo sviluppo e l'installazione di un sistema d'informazione su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni, denominati SIS II e VIS. La ricorrente ha presentato un'offerta. Con lettera 13 settembre 2004 la Commissione ha notificato alla ricorrente la sua decisione di non accettare la sua offerta e di aggiudicare il contratto ad un altro concorrente. Nella stessa lettera essa ha informato la ricorrente che essa non avrebbe firmato il contratto con l'aggiudicatario prima della scadenza di un periodo di due settimane dalla data della lettera. E' seguito uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente e la Commissione, durante il quale la Commissione ha confermato la sua intenzione di aggiudicare l'appalto all'altro concorrente. Il 26 ottobre 2004 la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa in cui dichiarava di aver concluso un contratto con l'aggiudicatario dell'appalto.
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento sia della decisione della Commissione di rigetto della sua offerta sia della decisione di firmare in contratto con l'aggiudicatario dell'appalto. A sostegno della domanda di annullamento della decisione di rigetto della sua offerta, la ricorrente invoca una serie di asserite violazioni del regolamento n. 1605/2002 (1) (il regolamento finanziario) e del regolamento 2342/2002 (2) recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In tale contesto la ricorrente fa valere che il metodo di valutazione del prezzo scelto dalla Commissione è inusuale in quanto non è basato su un prezzo fisso per il progetto ma piuttosto sul rapporto tra il prezzo offerto da ogni singolo concorrente e il prezzo più basso offerto, calcolati per ognuna delle 15 voci individuali incluse nel progetto, aventi tutte uguale peso anche se sono di dimensioni molto diverse. Secondo la ricorrente dall'utilizzo di tale metodo non è conseguito un risultato corretto ed equo. Inoltre la ricorrente sostiene che la Commissione non ha reagito ai prezzi anormalmente bassi nell'offerta dell'aggiudicatario, non ha tenuto conto di un corrigendum inviato dalla ricorrente e non ha respinto l'offerta dell'aggiudicatario nonostante la mancata soddisfazione di criteri tecnici. La ricorrente sostiene anche che la Commissione ha violato il principio del«miglior rapporto qualità/prezzo»in quanto il valore complessivo del contratto è maggiore per l'aggiudicatario che per la ricorrente.
A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione di firmare un contatto con l'aggiudicatario la ricorrente fa valere che concludendo tale contratto la Commissione ha deliberatamente privato la ricorrente di un rimedio efficace. La ricorrente invoca inoltre, in tale contesto, una violazione dell'art. 230 CE sostenendo che la Commissione, informando la ricorrente della sua intenzione di aspettare solo due settimane prima di concludere il contratto con l'aggiudicatario, ha effettivamente accorciato il termine di due mesi per la proposizione di un ricorso stabilito in tale articolo. Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 103 del regolamento n. 1605/2002 non sospendendo il procedimento sfociato nella decisione di firmare il contratto anche se la ricorrente, con le sue lettere, aveva richiamato l'attenzione su possibili irregolarità nelle procedure di aggiudicazione.
(1) GU L 248, pag. 1.
(2) GU L 357, pag. 1.
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/28 |
Con ordinanza 21 ottobre 2004 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-105/02: Matratzen Concord GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/28 |
Con ordinanza 13 ottobre 2004 il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-187/04: DJ (*1) contro Commissione delle Comunità europee.
(*1) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.
III Informazioni
|
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/29 |
(2004/C 314/65)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
|
|
EUR-Lex:http://europa.eu.int/eur-lex |
|
|
CELEX:http://europa.eu.int/celex |