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Rimborso IVA: soggetti passivi stabiliti in un altro paese dell’UE
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Questa direttiva stabilisce le norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dalla direttiva 2006/112/CE, sul sistema comune dell’Unione europea di imposta sul valore aggiunto (IVA), ai soggetti passivi non stabiliti nel paese dell’UE di rimborso* ma in un altro paese dell’UE.
PUNTI CHIAVE
La direttiva si applica ai soggetti passivi non stabiliti nel paese dell’UE di rimborso (ma stabiliti in un altro paese dell’UE) che, nel periodo di riferimento:
I paesi dell’UE sono quindi tenuti a rimborsare a ogni soggetto passivo, non stabilito nel loro paese (ma stabilito in un altro paese dell’UE), l’IVA a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale paese dell’UE o in relazione all’importazione di beni in tale paese, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle operazioni elencate nella direttiva 2006/112/CE.
Per poter ottenere un rimborso nel paese dell’UE di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nel paese di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nel paese dell’UE in cui è stabilito. Se un soggetto passivo non stabilito nel paese dell’UE di rimborso effettua nel paese dell’UE in cui è stabilito sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono diritto alla detrazione in tale paese, il rimborso da parte del paese dell’UE di rimborso è ammesso soltanto per il pro rata dell’importo dell’IVA rimborsabile.
Richiesta di rimborso
Questa direttiva stabilisce una procedura interamente elettronica. Il soggetto passivo non stabilito nel paese dell’UE di rimborso (ma stabilito in un altro paese dell’UE.) inoltra al paese UE di rimborso una richiesta elettronica di rimborso attraverso il portale elettronico del suo paese UE. La richiesta di rimborso si riferisce all’IVA sull’acquisto di beni o servizi fatturato durante il periodo di riferimento e all’importazione di beni effettuata durante il periodo di riferimento.
La richiesta di rimborso deve essere presentata al paese dell’UE di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. L’importo dell’IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 EUR (o 50 EUR in determinate condizioni). In caso di ritardo, da parte del paese, nel pagamento del rimborso, al richiedente spetteranno interessi sull’importo del rimborso. Il paese UE di stabilimento deve inviare senza indugio al richiedente una conferma elettronica della ricezione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 20 febbraio 2008 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 1 gennaio 2010. Essa abroga la direttiva 79/1072/CEE.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pagg. 23-28)
Le successive modifiche alla Direttiva 2008/9/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione del 31 gennaio 2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 29, del 1.2.2012, pagg. 13-32)
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 79/2012 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268, del 12.10.2010, pagg. 1-18)
Consultare la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 19.10.2018