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alle richieste di brevetto europeo pendenti alla data di applicazione del presente accordo o inoltrate dopo tale data.
Il presente accordo è aperto all’adesione di qualsiasi Stato membro.
Ubicazione e struttura
Il tribunale unificato dei brevetti è composto da un tribunale di primo grado, da una corte d’appello e da una cancelleria.
Il tribunale di primo grado comprenderà divisioni centrali, locali e regionali. La divisione centrale avrà la propria sede a Parigi, con una sezione a Monaco (una ulteriore sezione potrà essere designata in futuro).
La corte d’appello avrà sede a Lussemburgo, insieme alla cancelleria.
Periodo transitorio
Un periodo transitorio di sette anni entrerà in vigore a decorrere dalla data in cui l’accordo verrà applicato. Tale periodo può essere esteso per altri sette anni con decisione del comitato amministrativo.
Durante questo periodo transitorio:
può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un’azione per violazione o un’azione di revoca di un brevetto europeo (ma non di un brevetto europeo con effetto unitario);
può altresì essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un’azione per violazione o un’azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo;
il titolare o il richiedente di un brevetto europeo o il titolare di un certificato protettivo complementare hanno la possibilità di rinunciare ai poteri esclusivi del tribunale, notificando tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio.
Giudici
I giudici sono nominati dal comitato amministrativo.
Alcuni giudici saranno qualificati sotto il profilo giuridico, altri sotto il profilo tecnico.
Il pool di giudici selezionato deve comprendere almeno un giudice tecnico per ogni settore tecnologico.
I giudici verranno assegnati alle divisioni dal presidente del tribunale di primo grado ove richiesto dall’accordo o dal relativo statuto. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, su richiesta di una divisione locale o regionale nel caso di una domanda riconvenzionale di revoca di un brevetto.
Nessun giudice può ricoprire qualsiasi altra occupazione, retribuita o meno. I giudici possono, tuttavia, ricoprire funzioni giudiziarie a livello nazionale.
Fonti del diritto
Il tribunale unificato dei brevetti fonda le proprie decisioni:
sul diritto dell’UE, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012;
su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri partecipanti; e
sul diritto nazionale.
Competenza
Il tribunale unificato dei brevetti avrà poteri esclusivi in relazione a diverse questioni negli Stati membri partecipanti, ivi comprese azioni:
per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari europei e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
di revoca di brevetti europei;
di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari.
DA QUANDO SI APPLICA L’ACCORDO?
Considerate le regole per l’entrata in vigore dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti (articolo 89) e le ratifiche finora effettuate, l’accordo si applicherà dal primo giorno del quarto mese successivo al deposito da parte della Germania del suo strumento di ratifica presso il Consiglio dell’Unione Europea.
Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (GU C 175 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 1260/2012 del Consiglio, del , relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del , pag. 89).