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Document 62025TC0702

Conclusioni dell’avvocato generale J. Martín y Pérez de Nanclares, presentate il 9 settembre 2026.


ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:554

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

José MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES

presentate il 9 settembre 2026 (1)

Causa T‑702/25

Metsä Board Sverige AB

contro

Naturvårdsverket

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Tribunale locale di Nacka, Sezione per le cause in materia immobiliare e ambientale, Svezia)]

« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 – Nozione di “impianto” – Nozione di “unità tecnica permanente” – Criteri di valutazione – Nozioni di “collegamento tecnico”, di “sito” e di “gestore” »






I.      Introduzione

1.        È comunemente ammesso che in claris non fit interpretatio («nelle questioni chiare non si fa luogo ad interpretazione»). Di conseguenza, se una norma contiene una definizione chiara di un elemento, la sua comprensione non dovrebbe creare troppe difficoltà all’operatore giuridico. Tuttavia, la realtà è ben diversa, e la prassi giudiziaria dà spesso ragione ad Hart, il quale, nel capo VII della sua celebre opera Le concept de droit, spiega con l’ausilio di esempi assai significativi che tutte le norme giuridiche hanno un costo sotto forma di incertezza. Pertanto, di fronte alla realtà, ci si rende conto che il mondo in cui viviamo non è costituito da un numero finito di caratteristiche che possono combinarsi in modo perfettamente prevedibile. Al contrario, succede talvolta che anche definizioni apparentemente chiare pongano difficoltà di interpretazione (2).

2.        È quanto è possibile constatare, in un certo senso, nella presente causa, la quale è tanto importante quanto curiosa. Essa solleva la questione dell’interpretazione della portata di una nozione essenziale per il funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: l’«ETS»), ossia quella di «impianto». Alcuni potrebbero pensare che l’applicazione di tale nozione non dovrebbe porre grandi problemi, segnatamente in quanto essa è oggetto di una definizione legale all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE (3). Ahimè, non è affatto così, in quanto, come si vedrà, la definizione contiene essa stessa alcuni termini i cui contorni non presentano il grado di precisione che ci si aspetta da una normativa sostanzialmente tecnica. In particolare, alla luce dell’obbligo di contabilizzare le emissioni rilasciate all’interno degli impianti, l’individuazione del loro perimetro riveste un’importanza primordiale.

3.        La definizione della nozione di «impianto» consta, a mio avviso, di due parti. La prima riguarda gli impianti in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87. La seconda determina, in sostanza, in che misura un’attività industriale che non rientra in tale allegato faccia cionondimeno parte di un impianto soggetto agli obblighi dell’ETS. Solo questa seconda parte è già stata interpretata dalla Corte.

4.        Orbene, per la presente causa, è la prima parte della definizione ad essere rilevante, dal momento che essa vede contrapposte un’impresa e un’autorità nazionale in relazione alla questione se l’attività di produzione di cartone di detta impresa faccia parte dell’impianto di un’altra impresa, la quale fabbrica polpa di legno. Anche se le due attività rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87, restano incerti i criteri da adottare al fine di determinare la loro appartenenza o meno ad un unico impianto.

II.    Contesto normativo

A.      Direttiva 96/61

5.        Ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 96/61/CE (4), un «impianto», era «l’unità tecnica permanente in cui [si svolgevano] una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che [erano] tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e [potevano] influire sulle emissioni e sull’inquinamento».

B.      Direttiva 2003/87

6.        La direttiva 2003/87, come modificata dal regolamento 2024/795 (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), istituisce l’ETS nell’Unione europea. Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, essa si applica alle attività elencate nei suoi allegati I e III e ai gas a effetto serra elencati nel suo allegato II.

7.        Tale direttiva contiene, al suo articolo 3, talune definizioni, tra cui, alla lettera b), quella della nozione di «emissioni», la quale deve essere intesa come «il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto».

8.        Tale articolo, lettera e), dispone che un «impianto» è «un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento».

9.        Detto articolo, lettera f), definisce la nozione di «gestore». Si tratta della «persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo».

10.      Ai sensi dell’allegato I, punto 1, seconda frase, della direttiva 2003/87, gli impianti in cui, nel corso di un periodo di riferimento, le emissioni generate dalla combustione di biomassa contribuiscono in media per oltre il 95% alle emissioni totali medie di gas a effetto serra non rientrano in detta direttiva.

C.      Regolamento delegato 2019/331

11.      L’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/331 (5), dispone che la nozione di «fusione» riguarda «la fusione di due o più impianti già in possesso di autorizzazione all’emissione di gas a effetto serra, a condizione che siano tecnicamente connessi, operino sullo stesso sito e l’impianto che ne deriva sia coperto da un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra».

12.      Ai sensi dello stesso articolo, punto 18, la nozione di «scissione» designa «la divisione di un impianto in due o più impianti che sono disciplinati da distinte autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e sono gestite da gestori differenti».

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

13.      Il 6 novembre 2024, il Naturvårdsverket (agenzia per la protezione dell’ambiente, Svezia) ha deciso di revocare, con effetto a partire dal 31 dicembre 2025, l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra di cui beneficiava la cartiera gestita dalla Metsä Board Sverige AB (in prosieguo: la «Metsä Board») a Husum (Svezia). Tale decisione era fondata sulla normativa svedese che aveva trasposto la direttiva 2003/87, tra cui, segnatamente, il suo articolo 3, lettera e), e il suo allegato I, punto 1.

14.      In particolare, l’agenzia per la protezione dell’ambiente riteneva che la cartiera e la fabbrica di polpa di legno, situata sullo stesso sito e gestita dalla Husum Pulp AB, facessero parte di un unico «impianto», ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. Ai fini della sua conclusione, tale agenzia si è fondata sui collegamenti tecnici e giuridici tra le imprese. Da un lato, le due fabbriche sono collegate da condotti, i quali consentono alla Metsä Board di utilizzare la polpa di legno, il calore e l’energia elettrica prodotte dalla Husum Pulp. Dall’altro, quest’ultima è una società figlia della prima impresa, alla quale appartiene al 70%.

15.      Di conseguenza, l’agenzia per la protezione dell’ambiente ha contabilizzato congiuntamente le emissioni di CO2 provenienti dalle due fabbriche. Essa ha quindi constatato che, nel corso degli anni dal 2019 al 2023, tali emissioni provenivano per oltre il 95% dalla combustione di biomassa, cosicché, in conformità all’allegato I, punto 1, seconda frase, della direttiva 2003/87, quest’ultima diveniva inapplicabile all’impianto unico.

16.      Investito del ricorso avverso la decisione dell’agenzia per la protezione dell’ambiente, il Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Tribunale locale di Nacka, Sezione per le cause in materia immobiliare e ambientale, Svezia) si chiede se le cartiere e le fabbriche di polpa di legno appartengano effettivamente ad un unico impianto. Tale giudice osserva che, secondo la definizione sancita all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, un impianto è un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I di tale direttiva. Le attività che non rientrano in tale allegato possono parimenti fare parte di un impianto, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni. Esse sono state analizzate dalla Corte. Per contro, quest’ultima non avrebbe mai esaminato la questione dell’appartenenza di più attività rientranti in detto allegato ad un unico impianto.

17.      In tali circostanze, il Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Tribunale locale di Nacka, Sezione per le cause in materia immobiliare e ambientale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE:

«1)      (...) Sulla base delle sentenze della Corte di giustizia, questo giudice ritiene che i seguenti criteri siano stati determinanti per interpretare quando un’unità (che non figura nell’allegato I [della direttiva 2003/87]) deve essere inclusa in un impianto ai sensi dell’articolo 3, lettera e), seconda parte [, di tale direttiva]:

–        l’unità svolge la produzione in modo indipendente in caso di interruzione delle operazioni nell’impianto,

–        l’unità ha un impatto sulle emissioni totali dell’impianto e può quindi aumentare o diminuire in modo indipendente, per quanto riguarda l’impianto, le emissioni dell’impianto, e

–        parte della produzione dell’impianto viene effettuata per soddisfare le esigenze dell’unità.

Se tali criteri debbano essere applicati, in tutto o in parte, nella valutazione dell’articolo 3, lettera e), prima parte, vale a dire se due attività elencate nell’allegato I costituiscano un’unità tecnica, o se tale valutazione debba basarsi su altri criteri.

2)      Alla luce della risposta alla prima questione, quale sia l’importanza delle seguenti circostanze nel valutare se la cartiera e la fabbrica di polpa di legno costituiscono un’unità tecnica:

–        la metà della polpa prodotta nella fabbrica di polpa di legno viene pompata come polpa umida direttamente alla cartiera; ciò rappresenta circa il 65-70% del fabbisogno di polpa della cartiera; in aggiunta, la cartiera acquista polpa essiccata che viene messa a bagno nella cartiera;

–        nella fabbrica di polpa di legno si producono vapore ed elettricità come risultato della produzione di polpa; la cartiera acquista parte del vapore e dell'elettricità prodotti nella fabbrica di polpa di legno (...); il fabbisogno di vapore della cartiera è soddisfatto principalmente dal vapore prodotto nella fabbrica di polpa di legno; metà del fabbisogno di energia elettrica della cartiera è soddisfatto dall’energia elettrica acquistata dalla fabbrica di polpa di legno, mentre l’energia elettrica restante viene acquistata sul mercato aperto dell’energia elettrica;

–        la cartiera e la fabbrica di polpa di legno si trovano nello stesso sito e hanno una presa d’acqua comune e un trattamento delle acque reflue comune;

–        in caso di interruzione delle attività della fabbrica di polpa di legno, la produzione di cartone può essere mantenuta all’80% della capacità attuale attraverso un aumento degli acquisti di polpa esterna (essiccata), l’affitto di generatori di vapore mobili e l’acquisto di elettricità sul mercato aperto (...).

3)      La sezione 2.1 della guida della Commissione europea sull’interpretazione dell’allegato I precisa che le unità di proprietà diverse che sono tecnicamente connesse ma che sono gestite da un operatore avente un potere economico determinante sul funzionamento tecnico delle unità costituiscono un unico impianto. Alla luce di quanto sopra, come debba essere intesa la nozione di impianto quando uno stabilimento di produzione è gestito da una società figlia che appartiene al 70% alla società madre che gestisce l’altro stabilimento di produzione».

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte e al Tribunale

18.      La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata nella cancelleria della Corte il 24 settembre 2025. In applicazione dell’articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale domanda è stata trasmessa al Tribunale.

19.      La Metsä Board, i governi finlandese e norvegese nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. La Metsä Board, l’agenzia per la protezione dell’ambiente, il governo norvegese nonché la Commissione hanno partecipato all’udienza tenutasi l’8 luglio 2026.

V.      Valutazione giuridica

A.      Considerazioni preliminari

20.      Prima di iniziare la mia analisi, mi sembra opportuno determinarne il punto di partenza. Propongo dunque di soffermarsi, anzitutto, sulla singolarità della presente causa; ciò ci consentirà di individuare meglio l’oggetto della domanda della Metsä Board nel procedimento principale (1). Successivamente, dal momento che la Corte ha già proceduto all’interpretazione dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, intendo richiamare i tratti essenziali della sua giurisprudenza (2). Infine, sulla base di tali elementi, delineerò la problematica che, a mio avviso, si trova al centro della presente causa, nonché i contorni dell’esame al quale conto di procedere (3).

1.      Singolarità della causa

21.      Le attività di produzione di polpa di legno («pasta per carta a partire dal legno») e di cartone sono previste all’allegato I della direttiva 2003/87. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, esse rientrano nell’ambito di applicazione dell’ETS, sempreché il loro esercizio generi emissioni di gas a effetto serra indicate nell’allegato II di detta direttiva (6). Tali attività sono svolte all’interno degli impianti, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, appartenenti, rispettivamente, alla Husum Pulp e alla Metsä Board.

22.      Ai sensi dell’allegato I, punto 1, seconda frase, della direttiva 2003/87, gli impianti le cui emissioni sono generate dalla combustione di biomassa per oltre il 95% non rientrano più nell’ETS (in prosieguo: la «regola del 95%»). Le emissioni generate dalla produzione di polpa di legno nell’impianto della Husum Pulp superano, benché in modo marginale, tale soglia, cosicché tale impianto fuoriesce dall’ambito di applicazione dell’ETS. Al contrario, l’attività di produzione di cartone che si svolge all’interno dell’impianto della Metsä Board è lontana dal raggiungere tale soglia e rientra dunque, in linea di principio, nell’ambito di applicazione dell’ETS. Per contro, se la cartiera della Metsä Board e la fabbrica di polpa di legno della Husum Pulp facessero parte di unico impianto, come ritenuto dall’agenzia per la protezione dell’ambiente, la soglia del 95% verrebbe superata. Se del caso, l’attività di produzione di cartone non sarebbe più assoggettata all’ETS.

23.      La singolarità della presente causa risiede nella volontà della Metsä Board di evitare che la sua attività sia esclusa dall’ETS, nonostante gli obblighi di monitoraggio, di contabilizzazione delle emissioni di CO2 e di restituzione di un numero di quote di emissioni corrispondente che il sistema comporta (7). Tali obblighi sono controbilanciati, infatti, dai vantaggi economici che la Metsä Board può aspettarsi se il suo impianto restasse incluso nell’ETS. Mi spiego.

24.      Da un punto di vista tecnico, una parte importante dell’energia consumata dalla Metsä Board proviene dalla fabbrica di polpa di legno della Husum Pulp. Quest’ultima genera, nell’ambito della sua produzione, un’eccedenza di energia, segnatamente sotto forma di calore trasformato in vapore e sotto forma di energia elettrica. La Metsä Board ha confermato all’udienza di discussione che il vapore importato dalla fabbrica di polpa di legno copre il 100% del fabbisogno della produzione di cartone. Le emissioni connesse alla generazione di tale vapore sono contabilizzate solo in capo alla Husum Pulp (8).

25.      Nella misura in cui tali emissioni risultano dalla combustione di biomassa, il loro fattore di emissione è, in linea di principio, pari a zero, cosicché esse non devono essere compensate dalla restituzione di un numero corrispondente di quote di emissione (9). In ogni caso, come già indicato, la fabbrica appartenente alla Husum Pulp è uscita dall’ambito di applicazione dell’ETS, in forza della regola del 95%. Tale impresa non è dunque tenuta ad acquistare quote di emissione.

26.      Correlativamente, il consumo, da parte della Metsä Board, del vapore prodotto dalla Husum Pulp non genera emissioni in capo alla stessa (10). Orbene, per la sua attività di produzione di cartone, la Metsä Board ha diritto all’assegnazione gratuita di quote di emissione, il cui numero è determinato sulla base dei «parametri di riferimento di prodotto». Tali parametri sono stati stabiliti sulla base di un valore medio delle emissioni connesse al fabbisogno di calore della produzione (11). Le emissioni effettive della Metsä Board sono ampiamente inferiori al valore assunto per la produzione di cartone, come confermato dalla stessa in risposta ad un quesito posto all’udienza di discussione. Ne consegue che l’applicazione dei parametri di riferimento genera un beneficio per tale impresa, la quale può rivendere l’eccedenza delle quote assegnate a titolo gratuito (12).

27.      Tengo a ricordare, al riguardo, che la Corte ha dichiarato che il regime di assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione mirava a incentivare l’utilizzo di tecniche efficienti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il vantaggio che può essere tratto dalla vendita di quote assegnate, ma che non dovranno più essere restituite a partire dal momento in cui il gestore interessato abbia ridotto le sue emissioni investendo in tecnologie innovative, costituisce parte integrante di tale incentivo (13).

28.      Ciò premesso, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che, in determinate situazioni, il mantenimento di tale effetto incentivante non sembrasse più giustificato. Lo stesso vale per gli impianti che bruciano quasi esclusivamente biomassa. Infatti, come si è visto al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, le emissioni che ne risultano non devono essere compensate dalla restituzione di quote di emissione. Pertanto, gli impianti in cui tale tipo di emissioni superava una certa soglia potevano realizzare profitti eccezionali in ragione dell’assegnazione di un numero di quote di emissioni superiore alle emissioni soggette all’obbligo di restituzione (14). È il motivo per cui il legislatore dell’Unione ha aggiunto, mediante la direttiva 2023/959, una seconda frase all’allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87, istituendo la regola del 95%.

29.      È in tale contesto estremamente specifico che la Metsä Board sostiene che la sua fabbrica costituisce un impianto indipendente, malgrado i collegamenti tecnici e funzionali tra la stessa e la fabbrica di polpa di legno appartenente alla Husum Pulp.

2.      Giurisprudenza sulla seconda parte della nozione di «impianto»

30.      A sostegno della sua linea argomentativa, la Metsä Board si fonda sulla definizione della nozione di «impianto», figurante all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. La Corte ha stabilito che tale definizione consta di due parti (15). Da un lato, un impianto è costituito da un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I di tale direttiva. Dall’altro, un siffatto impianto può comprendere attività connesse che, non rientrando in tale allegato, non sono soggette all’ETS in quanto tali, purché siano soddisfatte tre condizioni. In primo luogo, l’attività connessa deve essere direttamente associata ad un’attività di cui all’allegato I, in secondo luogo, essa deve avere un collegamento tecnico con tale attività, e, in terzo luogo, essa deve essere idonea a incidere sulle emissioni della stessa.

31.      Esaminando tali condizioni, la Corte ha specificato che il nesso diretto deve concretizzarsi nella presenza di un collegamento tecnico di modo che la connessione tra le attività considerate contribuisca all’integrità del processo tecnico globale dell’attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87 (16). Ne consegue, in sostanza, che le attività connesse devono servire alle attività dell’unità tecnica permanente soggette all’ETS.

32.      Per contro, la Corte non si è mai pronunciata sull’interpretazione della prima parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, la quale fissa i criteri che consentono di ritenere che più attività contemplate nell’allegato I della direttiva 2003/87, come le attività di produzione di polpa di legno e di cartone, facciano parte di un’unità tecnica permanente e, di conseguenza, di un solo impianto.

3.      Divergenze di interpretazione della prima parte della nozione di «impianto» 

33.      L’individuazione dei criteri della prima parte della nozione di «impianto», evocati al paragrafo precedente, è complessa, come confermato dalle osservazioni scritte presentate al Tribunale, le quali consentono a malapena di dissipare la nebbia che avvolge la questione. La ricorrente nel procedimento principale, il governo finlandese e la Commissione ritengono che l’esistenza di collegamenti tecnici costituisca un criterio pertinente, per analogia con la seconda parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. Per contro, le loro posizioni divergono per quanto riguarda l’intensità di tali collegamenti. Il governo norvegese, al contrario, sostiene che non è necessario che due o più attività di cui all’allegato I di tale direttiva abbiano un collegamento tecnico per poter concludere per la loro appartenenza ad un solo impianto. Se tale circostanza potesse essere presa in considerazione, il criterio determinante sarebbe tuttavia la loro gestione comune da parte di un solo gestore, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), di detta direttiva. La Commissione condivide la valutazione secondo la quale il controllo operativo da parte del gestore è decisivo. Esso consentirebbe di stabilire se attività che presentano un collegamento tecnico facciano parte di un unico impianto. Il governo finlandese ritiene, al contrario, che la persona del gestore non rivesta importanza. All’udienza di discussione, l’agenzia per la protezione dell’ambiente ha appoggiato la posizione del governo finlandese, mentre la Commissione ha aderito espressamente a quella del governo norvegese. Così facendo, tale istituzione ha attenuato le sue memorie, sostenendo che un collegamento tecnico non è indispensabile al fine di concludere che più attività fanno parte dello stesso impianto.

34.      Alla luce dell’importanza della nozione di «impianto» per il funzionamento dell’ETS, stupiscono la vaghezza che la circonda e lo spazio lasciato alle diverse interpretazioni. A tal riguardo, da un documento esplicativo della Commissione, nonché dalle sue osservazioni scritte e orali, risulta che la definizione di tale nozione lascerebbe un ampio potere discrezionale agli Stati membri, i quali potrebbero quindi legittimamente adottare pratiche eterogenee per quanto riguarda il raggruppamento di più attività all’interno di un solo impianto (17). Ritengo che tale affermazione debba essere attenuata.

35.      Infatti, la direttiva 2003/87 definisce essa stessa la nozione di «impianto» e non conferisce agli Stati membri il compito di precisarne la portata. In particolare, il suo articolo 3, lettera e), non rimanda al diritto degli Stati membri, ma utilizza nozioni autonome del diritto dell’Unione, le quali devono essere oggetto di un’interpretazione uniforme. Inoltre, a mio avviso, il principio della parità di trattamento degli operatori soggetti all’ETS osta a che una nozione così centrale per il funzionamento dell’ETS o i suoi elementi costitutivi siano oggetto di interpretazioni divergenti, a discrezionalità degli Stati membri (18). Per contro, non si può escludere che l’applicazione delle diverse nozioni esiga valutazioni caso per caso da parte delle autorità competenti, il che conferirebbe loro, in funzione della complessità dell’analisi richiesta, un certo potere discrezionale.

36.      Nelle mie conclusioni, sarò tenuto a precisare i contorni della nozione di «impianto», cosa che propongo di fare ricorrendo segnatamente ai consueti metodi di interpretazione. Ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, per l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, senza travisare il suo tenore letterale (19).

37.      Alla luce di tali principi, propongo di chiarire la questione se la prima parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 debba essere distinta dalla seconda. In tale contesto, tenterò di stabilire se le condizioni applicabili all’inclusione, nella nozione di «impianto», delle attività non elencate all’allegato I di tale direttiva, siano parimenti rilevanti quando si tratta di accertare se più attività figuranti in tale allegato formino un impianto (B). Tale esame sarà seguito da un’analisi incentrata sulla prima parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. Essa implicherà, da un lato, l’esame della nozione di «unità tecnica permanente» quale elemento centrale della definizione della nozione di «impianto» (C) nonché, dall’altro, la valutazione dei fattori idonei a restringere la sua portata (D).

38.      L’approccio così delineato mi consentirà di rispondere congiuntamente a tutte e tre le questioni pregiudiziali, il cui oggetto è sintetizzabile, a mio avviso, nella determinazione della portata della prima parte della definizione della nozione di «impianto» e dei criteri ad essa inerenti.

B.      Autonomia della prima parte della nozione di «impianto»

39.      Come ho indicato sia al paragrafo 3 sia al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, ritengo che l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 consti di due parti distinte.

40.      In particolare, a mio avviso, le diverse versioni linguistiche della definizione della nozione di «impianto» consentono di comprendere che le tre condizioni della seconda parte, ossia il nesso diretto tra l’attività connessa e l’attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87, il collegamento tecnico tra le stesse e gli effetti dell’attività connessa sulle emissioni, non sono intese a delimitare la fattispecie oggetto della prima parte (20).

41.      In tal senso, la prima parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 è imperniata sulla nozione di «unità tecnica permanente» all’interno della quale sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I di tale direttiva. In altre parole, affinché tali attività possano far parte di un impianto, esse devono avere luogo all’interno di una siffatta unità.

42.      Dal contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 emerge che la distinzione delle sue due parti corrisponde alla logica dell’ETS. Infatti, il riferimento alle attività elencate nell’allegato I di tale direttiva, ai fini della prima parte della definizione della nozione di «impianto», è il risultato diretto della delimitazione dell’ambito di applicazione della direttiva in forza del suo articolo 2 (21). Questa prima parte ha ad oggetto, di conseguenza, la determinazione del perimetro degli impianti che raggruppano attività soggette all’ETS in quanto tali.

43.      Per contro, la seconda parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 prevede l’estensione dell’ETS alle attività non contemplate nel suo allegato I. Esse, pur non rientrando nell’ambito di applicazione di tale direttiva, possono cionondimeno contribuire alla generazione di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto, nel caso in cui esse siano collegate a un’unità tecnica permanente in cui vengono svolte attività incluse nell’allegato I, la loro inclusione nell’ETS è giustificata (22). Si tratta in tal caso di un’eccezione limitata alla regola generale sancita all’articolo 2 della direttiva 2003/87, il che spiega che essa sia assoggettata al soddisfacimento delle tre condizioni elencate nell’ambito della seconda parte dell’articolo 3, lettera e), di tale direttiva.

44.      Ne consegue, a mio avviso, che un impianto ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 è, prima di tutto, un’unità tecnica permanente all’interno della quale sono svolte attività elencate nel suo allegato I. È solo in via accessoria che altre attività possono essere parimenti incluse in tale unità e, di conseguenza, nello stesso impianto.

45.      La genesi di tale disposizione conferma che le condizioni della sua seconda parte sono estranee alla definizione della nozione di «impianto» secondo la sua prima parte. All’inizio dell’iter legislativo, la Commissione proponeva di ritenere semplicemente che rientrasse in un impianto «l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I» (23), senza prevedere condizioni supplementari. L’inclusione di attività accessorie non era dunque contemplata.

46.      Dall’iter legislativo successivo emerge che il cuore della definizione della nozione di «impianto», come proposta inizialmente, non è stato modificato. Tale definizione è stata semplicemente integrata da una seconda parte distinta. Infatti, sulla base della posizione comune del Consiglio (24), è stato aggiunto un inciso alla proposta della Commissione, affinché essa includesse parimenti «altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento». Tale aggiunta riprendeva in maniera identica la formulazione dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 96/61. Lo scopo ad essa sotteso era, secondo la Commissione, che «il programma di scambio delle quote di emissioni risulta[sse] applicabile alle attività direttamente associate alle attività che figurano nell’allegato I della direttiva» (25).

47.      In tali circostanze, ritengo che, al fine di stabilire, in applicazione dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, se le attività di produzione di polpa di legno e di cartone di cui al procedimento principale abbiano luogo all’interno di un unico impianto, occorre verificare, in conformità alla prima parte della definizione prevista a tale disposizione, se, insieme, esse facciano parte di un’unità tecnica permanente.

C.      Portata della nozione di «unità tecnica permanente»

48.      La determinazione della portata della nozione di «unità tecnica permanente» non è ovvia. Ai fini della sua interpretazione, propongo di individuare i requisiti risultanti effettivamente da tale nozione per quanto riguarda l’eventuale esistenza di un collegamento che unisce le attività rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87 (1). Successivamente, intendo precisarne la portata (2).

1.      Requisito implicito di un collegamento tecnico

49.      Come risulta dagli elementi già illustrati, in particolare ai paragrafi da 40 a 43 delle presenti conclusioni, a mio avviso, la prima parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 non pone le stesse condizioni della seconda parte di tale disposizione.

50.      Mi sembra tuttavia che tale constatazione debba essere relativizzata immediatamente per quanto riguarda la terza condizione della seconda parte, secondo la quale un’attività non contemplata nell’allegato I della direttiva 2003/87 deve poter incidere sulle emissioni. Essa presenta una certa rilevanza per la prima parte, nella misura in cui, in realtà, essa riflette i limiti dell’ambito di applicazione di tale direttiva, come definito al suo articolo 2. Come indicato al paragrafo 21 delle presenti conclusioni, da tale articolo risulta che, in assenza di emissioni ai sensi dell’articolo 3, lettera b), della stessa direttiva, un’attività, per quanto contemplata nel suo allegato I, non può ricadere nell’ETS.

51.      Analogamente, tendo a ritenere che la seconda condizione della seconda parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, attinente all’esistenza di un collegamento tecnico tra un’attività contemplata nell’allegato I di tale direttiva e l’attività connessa, rifletta una condizione più ampia, inerente alla nozione di «unità tecnica permanente». Designando la struttura in cui devono essere svolte le attività che fanno parte di un impianto, essa comporta di per sé il requisito di un determinato collegamento tecnico tra tali attività.

52.      A mio avviso, quest’ultima conclusione può essere fondata sull’interpretazione letterale, teleologica e sistematica della nozione di «unità tecnica permanente».

53.      Nel significato abituale del linguaggio corrente, un’«unità» può designare un insieme di elementi collegati, come le membra del corpo umano, un elemento facente parte di un tutto omogeneo, come un prodotto fabbricato in serie, o una struttura tecnica che consente di realizzare un’operazione, come un’unità di produzione (26). Nessuna di tali definizioni linguistiche mi sembra soddisfacente nel contesto della direttiva 2003/87. Esse ci forniscono cionondimeno indizi utili (27).

54.      Inoltre, uno degli aggettivi che accompagna il termine «unità» sembra definire la natura del collegamento richiesto, esigendo una connessione «tecnic[a]». L’altro aggettivo precisa che l’unità deve essere «permanente», verosimilmente in contrapposizione alle attività mobili o ambulanti.

55.      Occorre parimenti tenere conto del fatto che il termine «unità» viene utilizzato ai fini della definizione della nozione di «impianto», e che le attività di un impianto non sono necessariamente omogenee. In ogni caso, un siffatto requisito non risulta dall’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. Al contrario, un’unità tecnica permanente, ai sensi di tale disposizione, può ricomprendere diversi tipi di attività contemplate nell’allegato I di tale direttiva.

56.      Ne consegue, a mio avviso, che la nozione di «unità tecnica permanente» designa attività contemplate nell’allegato I della direttiva 2003/87 che presentano collegamenti tecnici tra di loro, senza che sia necessario che esse perseguano una produzione comune. È ovvio che un siffatto collegamento non è richiesto qualora, all’interno di un impianto, venga svolta una sola attività.

57.      Tale interpretazione della prima parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 è confermata dall’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato 2019/331, dal quale risulta che la fusione di due o più impianti è subordinata a tre condizioni. Conformemente ad una di tali condizioni, gli impianti interessati devono essere tecnicamente connessi. L’applicazione di tale disposizione del regolamento delegato 2019/331 presuppone, pertanto, una connessione tecnica tra le unità tecniche che devono essere oggetto della fusione e, pertanto, tra le attività che costituiranno il futuro impianto comune.

58.      Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che sia la prima sia la seconda parte della definizione della nozione di «impianto» richiedano l’esistenza di un collegamento tecnico tra le attività che compongono un siffatto impianto, a prescindere da se si tratti unicamente delle attività che rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87 o se occorra includere attività ivi non contemplate. In altre parole, un impianto può ricomprendere unicamente attività che presentano un collegamento tecnico.

2.      Livello di requisito associato all’esistenza di un collegamento tecnico

59.      Il livello di requisito previsto per poter concludere nel senso dell’esistenza di un collegamento tecnico esige alcune precisazioni complementari. In particolare, propongo di verificare se tale requisito, inerente alla nozione di «unità tecnica permanente», si confonda con la condizione espressa prevista per l’inclusione delle attività connesse non rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87.

a)      Considerazioni generali sul livello di requisito richiesto

60.      Ritengo che, in linea di principio, la nozione di «unità tecnica permanente» possa essere interpretata in modo relativamente flessibile, nella misura in cui i suoi contorni non sono determinati da criteri precisi (28). Mi sembra tuttavia che il nostro margine interpretativo sia limitato dagli indizi che discendono dalla sistematica inerente all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87.

61.      Infatti, come stabilito al paragrafo 58 delle presenti conclusioni, le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87 fanno parte di un’«unità tecnica permanente» se presentano un collegamento tecnico tra di loro. Tuttavia, tale condizione della prima parte della definizione della nozione di «impianto» è soltanto implicita, mentre una siffatta condizione è prevista espressamente nell’ambito della seconda parte della definizione. L’analisi effettuata ai paragrafi da 39 a 47 delle presenti conclusioni conferma che si tratta di condizioni distinte, le quali, a mio avviso, non possono avere la stessa portata. In tal senso, l’interpretazione della prima di tali condizioni non deve essere tale da privare la seconda della sua portata autonoma.

62.      Inoltre, dai paragrafi 43 e 44 delle presenti conclusioni risulta che, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, il raggruppamento di un’attività non contemplata nell’allegato I di tale direttiva con un’altra che vi rientra implica che le due attività siano svolte all’interno di una sola unità tecnica permanente. Il legislatore dell’Unione ha tuttavia precisato, mediante l’aggiunta di una condizione espressa, che l’inclusione, in un impianto, di attività non contemplate nell’allegato I, è subordinata all’esistenza di un collegamento tecnico. Tale circostanza testimonia, a mio avviso, la volontà di imporre un collegamento qualificato nell’ambito della seconda parte dell’articolo 3, lettera e). Il livello di requisito associato a tale collegamento qualificato dovrebbe essere più elevato di quello applicabile al collegamento istituito solo implicitamente tramite la nozione di «unità tecnica permanente».

63.      Ritengo che dalla sistematica della direttiva 2003/87 in quanto tale risulti, inoltre, che il requisito di un collegamento tra le attività rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva non possa essere altrettanto vincolante quanto il requisito simile previsto per l’inclusione, in un impianto, delle attività che, altrimenti, non rientrerebbero in tale ambito di applicazione (29).

64.      Per contro, non credo che l’obiettivo principale dell’ETS, ossia la riduzione delle emissioni, possa fornire elementi utili alla determinazione del livello di requisito richiesto dalla nozione di «unità tecnica permanente». L’obbligo di riunire più attività rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87 all’interno di un solo impianto non sembra presentare vantaggi diretti per l’ETS e, più precisamente, per l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2. Infatti, l’obbligo di contabilizzare le emissioni generate da una siffatta attività resta invariato qualora venga esercitato all’interno di un impianto distinto. La circostanza che una definizione ampia del perimetro di un impianto potrebbe semplificare l’applicazione delle norme dell’ETS allorché più attività presentino un collegamento tecnico, segnatamente tramite trasferimenti di calore, non mi sembra pertinente (30).

65.      Analogamente, al pari di tutti i partecipanti all’udienza di discussione, ritengo che non possa essere ricavato alcun indizio dalla regola del 95% prevista all’allegato I, punto 1, seconda frase, della direttiva 2003/87. Come ho rilevato in via preliminare (31), ai sensi della stessa, non rientrano più nell’ambito di applicazione dell’ETS gli impianti le cui emissioni generate dalla combustione di biomassa superano, nel corso di un periodo di riferimento, la soglia del 95% delle emissioni totali. Tale regola non può deporre a favore o contro un’interpretazione ampia della nozione di «unità tecnica permanente».

66.      Infatti, il raggruppamento di due attività, una delle quali, considerata isolatamente, fuoriesce dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, in conformità alla regola del 95%, può dare luogo a risultati diametralmente opposti. O la soglia del 95% continua ad essere superata, come nella causa in oggetto, o tale soglia non viene più superata. Nella seconda fattispecie, l’impianto comune continua ad essere soggetto all’ETS, il che può comportare una sovracompensazione della prima delle due attività in occasione dell’assegnazione delle quote a titolo gratuito. Se del caso, l’incentivo a ridurre le emissioni della seconda attività sarebbe attenuato (32).

67.      Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il requisito di un collegamento tecnico, risultante implicitamente dalla nozione di «unità tecnica permanente», debba essere oggetto di un’interpretazione più flessibile della condizione espressa attinente all’esistenza di un collegamento tecnico, sancita nell’ambito della seconda parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87.

b)      Concretizzazione del livello di requisito richiesto

68.      Al fine di determinare concretamente il livello di requisito richiesto per dimostrare il collegamento tecnico previsto implicitamente nella prima parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, propongo di prendere le mosse dalla giurisprudenza relativa all’interpretazione della seconda parte.

69.      Dai punti da 42 a 48 della sentenza Granarolo (33) risulta che l’esistenza di una connessione tra diverse attività ai fini di una fornitura di energia è sufficiente a costituire un collegamento tecnico solo se essa presenta una forma specifica e distintiva di integrazione nel processo tecnico proprio dell’attività principale. Ciò avviene laddove tale connessione contribuisca all’integrità del processo tecnico globale di quest’ultima attività. La stessa sentenza consente di comprendere che un siffatto grado di integrazione è raggiunto se l’attività connessa genera un prodotto che è un fattore di produzione indispensabile per l’esercizio dell’attività principale, cosicché, in caso di interruzione della fornitura, quest’ultima non potrebbe più proseguire (34).

70.      Interpretando in tal modo la seconda parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, la Corte sembra aver fuso due condizioni distinte di tale parte, ossia, da un lato, quella attinente al nesso diretto tra l’attività connessa e l’attività principale, e, dall’altro, quella relativa al collegamento tecnico tra tali attività. In particolare, il carattere indispensabile dell’attività connessa per l’esercizio dell’attività principale sembra testimoniare un nesso diretto piuttosto che un collegamento tecnico, il che emerge, a mio avviso, dalle sentenze Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ (35) e Granarolo (36).

71.      L’approccio della Corte spiega non solo l’interpretazione restrittiva della nozione di «collegamento tecnico», ma costituisce, a mio avviso, una conferma supplementare del fatto che tale interpretazione non può essere direttamente rilevante al fine di determinare la portata della nozione di «unità tecnica permanente». Infatti, la condizione attinente al nesso diretto tra l’attività connessa e l’attività principale è estranea alla prima parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. In particolare, non mi sembra possibile ritenere che essa risulti, implicitamente, dalla nozione di «unità tecnica permanente». Inoltre, tale condizione fa parte di quelle che disciplinano specificamente l’inclusione delle attività non contemplate nell’allegato I di tale direttiva. Essa riflette pertanto un livello di requisito più elevato di quello richiesto per il raggruppamento delle attività rientranti in tale allegato (37).

72.      In tali circostanze, e tenuto parimenti conto delle considerazioni svolte ai paragrafi da 59 a 67 delle presenti conclusioni, ritengo che l’esistenza di un’unità tecnica permanente costituita da due attività rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87 presupponga che l’una contribuisca al funzionamento dell’altra, e che tale contributo si materializzi in una qualsivoglia connessione tecnica tra le due.

73.      Per quanto riguarda l’oggetto o la natura del contributo, sono propenso a ritenere che occorra fare riferimento, per analogia, alla giurisprudenza relativa alla seconda condizione della seconda parte dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. Se del caso, dovrebbe essere richiesto, quantomeno, che una delle attività contribuisca al processo tecnico globale dell’altra. Per contro, il grado di intensità o la portata del contributo è necessariamente inferiore a quello richiesto per l’inclusione delle attività non contemplate nell’allegato I della direttiva 2003/87, a causa appunto della circostanza che si è in presenza di attività rientranti entrambe in tale allegato. Di conseguenza, mi sembra che non sia necessario che esso sia qualificato, né tantomeno indispensabile. In tal senso, costituisce un contributo la fornitura di un fattore di produzione generato da una delle attività all’altra. Ciò può essere, a titolo di esempio, l’apporto di un’eccedenza di energia o il trasferimento di un altro prodotto, utilizzati ai fini dell’esercizio dell’attività connessa. Per contro, l’utilizzazione, in comune, di talune infrastrutture che non contribuiscono al processo di produzione, come un edificio o un sistema un sistema di drenaggio delle acque piovane, non dovrebbe essere rilevante (38).

74.      Quanto alla natura della connessione tecnica, ritengo, sempre per analogia con la giurisprudenza, che occorra tenere conto dell’organizzazione materiale del sito sul quale hanno luogo le attività interessate, tra cui, segnatamente, la predisposizione di condotti o altri strumenti che consentano il trasferimento, tra le attività interessate, dei loro prodotti. I vincoli contrattuali tra due imprese non mi sembrano determinanti al riguardo (39).

D.      Limiti della nozione di «unità tecnica permanente»

75.      La portata della prima parte della definizione della nozione di «impianto» appena delineata è estremamente ampia. Essa consente di raggruppare attività rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87 per il semplice fatto che esiste una connessione tecnica tra le stesse, indipendentemente dalla vicinanza tra le fabbriche in cui tali attività hanno luogo o dall’identità dei loro proprietari. Una siffatta accezione può sollevare difficoltà pratiche, nella misura in cui il trasferimento del calore prodotto in maniera accessoria in una fabbrica verso un’altra fabbrica, la quale lo utilizza ai fini della propria produzione, risulta essere una strategia importante per la riduzione delle emissioni (40).

76.      Tuttavia, la prima parte di tale definizione è, a mio avviso, soggetta a due limiti, l’uno relativo all’ubicazione delle fabbriche in cui sono svolte attività rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87 (1), l’altro relativo alla persona del gestore (2).

1.      Limite relativo all’ubicazione delle fabbriche

77.      Ritengo che dal dettato dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 risulti che le attività di un’unità tecnica permanente, a prescindere da se esse rientrino o meno nell’allegato I di tale direttiva, debbano avere luogo nello stesso sito (41). Da un lato, un siffatto requisito è ravvisabile nella formulazione della seconda condizione della seconda parte di tale disposizione, nella misura in cui essa richiede un collegamento tecnico tra le attività non elencate nell’allegato I e le «attività svolte in tale sito».

78.      Dall’altro, tale interpretazione letterale dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 è corroborata dall’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato 2019/331. Come già indicato, ne risulta che la fusione di due o più impianti è subordinata a tre condizioni (42). Oltre all’esistenza di un collegamento tecnico, tale punto esige segnatamente che la gestione degli impianti oggetto della fusione abbia luogo nello stesso sito.

79.      Dal momento che la nozione di «sito» non è definita né nella direttiva 2003/87, né nel regolamento delegato 2019/331, occorre, anzitutto, determinare la sua portata in funzione del significato abituale di tale termine, dovendosi precisare che talune versioni linguistiche della direttiva 2003/87 impiegano nozioni più generiche, che fanno riferimento alle attività svolte sul medesimo sito. Nel contesto in oggetto, tali nozioni sembrano designare, come anche il termine «sito», vuoi l’ubicazione di un’industria, ossia il luogo in cui è situata una fabbrica, vuoi uno spazio più vasto, come un parco industriale, destinato all’accoglienza di fabbriche, industrie o imprese (43).

80.      Salvo errori da parte mia, né la direttiva 2003/87 né il regolamento delegato 2019/331 contengono precisazioni esplicite che consentirebbero di circoscrivere ulteriormente la portata della nozione di «sito». Tuttavia, come ho già rilevato (44), non ritengo che l’impiego di una nozione che deve essere definita debba conferire, in assenza di rinvio ai diritti nazionali, un potere discrezionale agli Stati membri per quanto riguarda la sua definizione. Al contrario, l’interpretazione uniforme della nozione si impone, segnatamente al fine di assicurare la parità di trattamento degli operatori. Pertanto, la portata della nozione di «sito» deve essere determinata in funzione del contesto in cui essa è utilizzata e degli obiettivi perseguiti dall’ETS.

81.      Pur se l’obiettivo di riduzione delle emissioni non dovrebbe incidere sull’interpretazione della nozione di «impianto» (45), l’integrazione delle attività non contemplate nell’allegato I della direttiva 2003/87 nell’ETS potrebbe tuttavia deporre a favore dell’interpretazione ampia della nozione di «sito».

82.      Inoltre, rilevo che, in un documento esplicativo (46), la Commissione indica che l’esistenza di un nesso geografico stretto tra le attività o la loro connessione tramite percorsi di trasporto non pubblici sarebbe un indizio della loro gestione su uno stesso sito. Costituirebbe parimenti un indizio del genere l’esistenza di una connessione tecnica tra diversi terreni o aree, anche qualora la distanza tra gli stessi sia notevole.

83.      Malgrado tali indizi, i confini geografici del sito di un impianto restano vaghi, il che, nella specie, non è problematico, poiché l’appartenenza allo stesso sito delle fabbriche di produzione di polpa di legno e di cartone non sembra essere controversa. È vero che, all’udienza di discussione, la Metsä Board ha segnalato che le due fabbriche sono situate su terreni appartenenti a proprietari diversi. Essa ha tuttavia chiarito, in risposta ad un quesito, che si tratta di uno stesso sito. Le due unità di produzione si trovano ivi nelle immediate vicinanze e presentano connessioni fisiche, cosicché, visto dall’esterno, è difficile distinguere i luoghi in cui sono svolte le diverse attività. Pertanto, ai fini delle presenti conclusioni, non è necessario precisare ulteriormente i limiti geografici inerenti alla nozione di «sito».

84.      In tali circostanze, propongo di ritenere che la nozione di «sito» sia idonea a designare uno spazio, come un parco industriale, destinato all’accoglienza di fabbriche, industrie o imprese.

2.      Limite relativo al gestore

85.      Ritengo che, benché le condizioni della prima parte della definizione della nozione di «impianto» siano soddisfatte, ossia che più attività contemplate nell’allegato I della direttiva 2003/87 presentano un collegamento tecnico e sono svolte su uno stesso sito, tali attività non formino necessariamente un’unità tecnica permanente. Più specificamente, sono del parere che vi siano diversi motivi giuridici dai quali risulta che siffatte attività fanno parte di una simile unità e, di conseguenza, di un impianto solo qualora esse siano soggette al controllo di un solo gestore, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), di tale direttiva.

a)      Individuazione della persona del gestore

86.      Prima di esaminare i motivi che giustificano la presa in considerazione del gestore ai fini della determinazione del perimetro di un impianto, reputo opportuno individuare la o le persone che possono essere qualificate come tale e determinare il loro ruolo all’interno dell’ETS.

87.      Dall’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87 risulta che la definizione della nozione consta di tre fattispecie. In tal senso, è qualificato come gestore una persona che gestisce o controlla un impianto o, se consentito dagli Stati membri, una persona alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo. La normativa svedese sembra aver trasposto le tre fattispecie. A mio avviso, esse si confondono ampiamente, in quanto condividono gli stessi elementi essenziali.

88.      La giurisprudenza non conferma esplicitamente quest’ultima affermazione. Dalla sentenza Granarolo si evince, tuttavia, che una persona può essere il gestore di un impianto solo se ha il controllo effettivo sul suo funzionamento e, pertanto, sul rilascio delle emissioni di gas a effetto serra. Non si tratta necessariamente del proprietario. È vero che il controllo sul funzionamento di un impianto può essere il risultato dell’esercizio, da parte del proprietario dell’impianto, dei suoi diritti. Tuttavia, esso può prevedere, per contratto, che un’altra persona sia incaricata della gestione, conferendole segnatamente il diritto di determinare il livello di produzione. Un siffatto contratto può essere considerato una delega del potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio dell’impianto (47).

89.      Per quanto attiene alla presente causa, tali considerazioni confermano che la circostanza che la Husum Pulp sia detenuta a maggioranza dalla Metsä Board non significa di per sé che quest’ultima sia il gestore dell’attività di produzione di polpa di legno esercitata dalla Husum Pulp.

90.      A mio avviso, dall’economia della direttiva 2003/87 risulta che il requisito del controllo effettivo sul funzionamento dell’impianto è strettamente connesso agli obblighi incombenti al gestore all’interno dell’ETS. In particolare, il legislatore dell’Unione sembra aver ritenuto che, in quanto persona responsabile del rilascio delle emissioni dell’impianto gestito, il gestore dovrebbe essere in grado di controllare e comunicare tali emissioni (48). Tale obbligo è parte integrante delle condizioni alle quali è subordinata la concessione di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra al gestore di un impianto, in conformità agli articoli da 4 a 6 della direttiva 2003/87. In assenza di autorizzazione, l’esercizio delle attività contemplate nell’allegato I di tale direttiva è proibito. Incombe parimenti al gestore dell’impianto restituire, entro il 30 settembre di ogni anno, un numero di quote pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della stessa direttiva. Tale obbligo è uno dei pilastri dell’ETS (49).

91.      Inoltre, l’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87 si basa sul principio del gestore unico. Dalla sua formulazione risulta che un impianto può essere gestito soltanto da una sola persona (50). Analogamente, gli articoli 4 e 6 di tale direttiva fanno riferimento, al singolare, al gestore di uno o più impianti. Ancora, l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, prevede espressamente che uno stesso gestore possa gestire più impianti. Viceversa, tale disposizione non prende in considerazione la gestione di un unico impianto da parte di una pluralità di gestori.

92.      Ritengo che il principio del gestore unico sia conforme alla logica del sistema istituito dal legislatore dell’Unione. Quest’ultimo tentava di individuare un’unica persona come responsabile dell’adempimento degli obblighi ai quali l’ETS subordina l’esercizio delle attività che rilasciano gas a effetto serra (51). È peraltro il gestore che è passibile dell’ammenda prevista all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, qualora non assicuri il rispetto dell’obbligo di restituire un numero di quote di emissioni sufficiente (52).

93.      Ne consegue che, in sede di concessione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, le autorità competenti degli Stati membri devono provvedere affinché la persona indicata come gestore di un impianto abbia effettivamente il controllo sul suo funzionamento e sia in grado di rispettare gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni nonché di restituzione delle quote di emissioni. Riprendendo gli argomenti presentati segnatamente dal governo norvegese, tengo a sottolineare che è solo nei limiti dell’esame, caso per caso, di tali criteri, che le autorità nazionali possono disporre di un potere discrezionale.

b)      Distinzione degli impianti in funzione del gestore

94.      Dopo aver determinato i criteri che consentono di individuare la persona del gestore nonché le sue responsabilità, esaminerò, come annunciato, le ragioni per cui due o più attività contemplate nell’allegato I della direttiva 2003/87 formano un’unità tecnica permanente solo qualora esse siano soggette al controllo di un unico gestore.

95.      A tal riguardo, pur se un siffatto requisito non risulta espressamente dal testo dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87, alla luce della definizione ivi prevista, sono propenso a ritenere che un’attività faccia parte di un impianto solo se il gestore ne ha il controllo effettivo. In altri termini, non è il collegamento tecnico tra diverse attività rientranti nell’allegato I di tale direttiva, bensì il controllo conferito al gestore a determinare, in definitiva, la loro appartenenza ad un unico impianto.

96.      A mio avviso, tale interpretazione dell’articolo 3, lettera e), in combinato disposto con lo stesso articolo, lettera f), della direttiva 2003/87, è conforme alla sistematica e agli obiettivi di tale direttiva.

97.      In particolare, da un lato, mi sembra che il criterio del controllo esercitato dal gestore sia un elemento di cui occorre tenere conto in occasione della procedura di autorizzazione prevista agli articoli da 4 a 6 della direttiva 2003/87. In forza di tali disposizioni, incombe al gestore domandare l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, indicando nella sua domanda le attività che fanno parte dell’impianto di cui ha la responsabilità. Al fine di determinare il perimetro di tale responsabilità, il gestore è necessariamente tenuto a comunicare all’autorità competente le informazioni che consentono di verificare che lo stesso soddisfi i requisiti regolamentari richiesti. Come ho ribadito a più riprese, il gestore deve avere il controllo effettivo sul funzionamento dell’impianto e dunque sulle attività che lo compongono, e deve essere in grado di monitorare e comunicare le emissioni generate dal loro esercizio (53).

98.      Dall’altro lato, tale interpretazione dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87 non rimette in discussione l’obiettivo di riduzione delle emissioni. Infatti, come indicato al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, sembra che il raggruppamento delle attività rientranti nell’allegato I di tale direttiva in un solo impianto non comporti vantaggi particolari per la realizzazione di tale obiettivo. Pertanto, dovrebbe essere indifferente ai fini della realizzazione di tale obiettivo che tali attività, qualora siano svolte su uno stesso sito e presentino un collegamento tecnico, facciano inoltre parte o meno di un unico impianto.

99.      Ritengo che tale interpretazione dell’articolo 3, lettera e), in combinato disposto con lo stesso articolo, lettera f), della direttiva 2003/87, sia corroborata da diverse disposizioni del regolamento delegato 2019/331, il quale integra le norme della direttiva relative all’assegnazione gratuita delle quote di emissioni agli impianti.

100. Anzitutto, a mio avviso, dall’articolo 2, punti 17 e 18, di tale regolamento, risulta che l’individuazione di un impianto unico, il quale svolga attività elencate all’allegato I della direttiva 2003/87, esige il soddisfacimento di diversi requisiti, tra cui quello attinente al gestore comune. Tali punti consentono di capire che due o più impianti possono essere disciplinati da distinte autorizzazioni e coesistere dunque in modo indipendente, sebbene siano tecnicamente connessi e operino sullo stesso sito. L’articolo 2, punto 18, del regolamento delegato 2019/331, precisa che una siffatta coesistenza richiede la gestione di impianti differenti da parte di gestori distinti. Ne consegue che è il controllo esercitato dal gestore a consentire di determinare l’esistenza di un unico impianto o di più impianti separati.

101. Inoltre, l’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato 2019/331, conferma che il raggruppamento di più attività rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87 all’interno di un unico impianto è effettivamente subordinato alla compresenza di tre condizioni cumulative. È dunque necessaria una connessione tecnica tra tali attività, il loro esercizio deve avere luogo sullo stesso sito ed è necessario che esse siano soggette al controllo di un solo gestore in possesso di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra corrispondente.

102. Infine, le norme specifiche relative all’assegnazione delle quote di emissione all’attività di produzione di polpa di legno sono fondate sulla premessa secondo la quale attività connesse tecnicamente, come la produzione di polpa di legno e di cartone, possono avere luogo all’interno di impianti distinti. Infatti, in conformità all’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento delegato 2019/331, in combinato disposto con l’allegato IV, punto 2.7, lettera k), di tale regolamento, il numero di quote da assegnare a titolo gratuito dovrebbe essere ridotto se la pasta per carta non venga immessa sul mercato bensì trasformata in carta nello stesso impianto o in altri impianti connessi tecnicamente (54).

103. Tali disposizioni corroborano, inoltre, l’affermazione secondo cui l’obiettivo di riduzione delle emissioni non contiene indizio del fatto che la nozione di «impianto» sarebbe fondata esclusivamente sull’esistenza di collegamenti tecnici tra le differenti attività, a prescindere dal loro gestore (55).

104. Peraltro, il requisito consistente nel raggruppare all’interno di un unico impianto le attività rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87, che sono tecnicamente collegate, solo qualora esse siano gestite da un gestore comune, assolve, a mio avviso, a due funzioni strettamente connesse. Esso garantisce, da un lato, che l’ETS rispetti le modalità di gestione degli impianti in conformità alla realtà economica e tecnica. Dall’altro, ritengo che tale requisito sia idoneo ad impedire il frazionamento artificiale delle attività in contrasto con tale realtà (56).

105. Un siffatto frazionamento potrebbe risultare dalla scissione di attività rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87, le quali siano a tal punto connesse che la loro gestione autonoma non è, in realtà, possibile. Mi sembra, tuttavia, che una siffatta scissione contrasterebbe con la nozione stessa di «gestore». Mi vengono in mente due ipotesi concrete. Da un lato, a causa di disposizioni tecniche, il gestore di una delle entità di recente costituzione continua di fatto a controllare il funzionamento dell’altra. Esso ne conserverebbe dunque il controllo, il che esclude, a mio avviso, la concessione di un’autorizzazione separata ad un gestore distinto. Dall’altro, l’interdipendenza di due entità potrebbe consentire ai gestori di bloccarsi reciprocamente, cosicché nessuno di loro controllerebbe il funzionamento dell’entità assegnatagli. Se del caso, tali gestori non soddisferebbero i requisiti risultanti dall’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87, il che comporterebbe il rigetto delle loro domande di autorizzazione.

106. Pur se il Tribunale non è competente a pronunciarsi sull’applicazione delle norme di diritto al caso di specie (57), mi sembra cionondimeno utile sottolineare, in risposta agli interrogativi estremamente concreti del giudice del rinvio, che il rifornimento di un impianto presso un altro per quanto riguarda materie prime o energia non consente, di per sé, di concludere per l’assenza di autonomia. In particolare, tale circostanza non implica che il gestore dell’impianto importatore non sia in grado di fissare i parametri essenziali del suo funzionamento, come il livello di produzione (58).

107. Infine, ritengo che la separazione delle attività rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87, le quali presentino un collegamento tecnico, in funzione del gestore, si imponga parimenti per altri motivi, estranei all’ETS.

108. Come già menzionato, il raggruppamento di siffatte attività all’interno di un unico impianto va di pari passo con la concessione di un’autorizzazione di emissione dei gas a effetto serra ad un solo gestore (59). In considerazione di tale principio, il requisito del raggruppamento delle attività che presentano un collegamento tecnico, indipendentemente dai proprietari delle fabbriche in cui esse sono svolte, difficilmente potrebbe essere conciliato con il diritto alla libertà di impresa. Infatti, alla luce del ruolo del gestore, il quale deve avere il controllo effettivo sull’impianto unico, un siffatto requisito sembra idoneo ad impedire l’esercizio autonomo di un’attività imprenditoriale. Come rilevato dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe, «[la finalità dell’ETS] non consiste (...) nel limitare le transazioni che possono essere effettuate dalle imprese che gestiscono impianti rientranti nell’ETS» (60).

109. L’interpretazione della prima parte della definizione della nozione di «impianto» che prescinde dal gestore solleva parimenti difficoltà sotto il profilo del diritto della concorrenza. Potrebbe essere questo il caso allorché, su un unico sito, impianti tecnicamente collegati appartengano ad imprese distinte e si trovino in una situazione di concorrenza. Se del caso, tali impianti non potrebbero essere raggruppati e assoggettati al controllo di uno stesso gestore, che ne controlli il funzionamento.

110. Ad ogni buon conto, tengo ancora a precisare che, a mio avviso, il gestore non è un criterio distintivo per l’individuazione degli impianti di cui alla seconda parte della definizione figurante all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87. Infatti, fin quando i criteri di collegamento previsti a tale disposizione sono soddisfatti, tra cui quello attinente al nesso diretto tra l’attività connessa e l’attività contemplata nell’allegato I di detta direttiva, una scissione di tali attività mi sembra esclusa. In particolare, la cessione della proprietà di un’attività che non rientra nell’allegato I di tale direttiva ad un altro operatore economico non può comportare il distacco della stessa dall’impianto a cui appartiene. Se del caso, le due attività continuerebbero a rientrare in un unico impianto soggetto al controllo dello stesso gestore. È solo laddove i criteri di collegamento non siano più soddisfatti che l’impianto comune cessa di esistere. L’interpretazione contraria sembra essere incompatibile con la nozione di «impianto» e con l’obiettivo di riduzione delle emissioni, nella misura in cui consentirebbe di ritirare artificialmente un’attività dall’ambito di applicazione dell’ETS (61).

111. In tali circostanze, mi sembra che attività contemplate nell’allegato I della direttiva 2003/87 facciano parte di unità tecniche permanenti distinte e dunque di impianti separati qualora ciascuna sia oggetto di un’autorizzazione propria, il che significa che esse sono soggette al controllo di gestori distinti.

112. Alla luce dell’analisi svolta nelle presenti conclusioni, ritengo che l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che due o più attività contemplate nell’allegato I di tale direttiva fanno parte di un unico impianto, ai sensi di tale disposizione, a condizione che esse presentino un collegamento tecnico tra di loro, abbiano luogo sullo stesso sito e siano gestite dallo stesso gestore, cosicché esse appartengono ad un’unica unità tecnica permanente.

VI.    Conclusione

113. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere nei seguenti termini al Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Tribunale locale di Nacka, Sezione per le cause in materia immobiliare e ambientale, Svezia):

L’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nel[l’Unione] e che modifica la direttiva 96/61/CE, come modificata dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024,

deve essere interpretato nel senso che:

due o più attività contemplate nell’allegato I di tale direttiva fanno parte di un unico impianto, ai sensi di tale disposizione, a condizione che esse presentino un collegamento tecnico tra di loro, abbiano luogo sullo stesso sito e siano gestite dallo stesso gestore, cosicché esse appartengono ad un’unica unità tecnica permanente.

José Martín y Pérez de Nanclares

Così presentate in udienza pubblica a Lussemburgo il 9 settembre 2026.

Firme



1      Lingua originale: il francese.


2      Hart, H. L. A., The Concept of Law, 2° ed., Clarendon Press, Oxford, 1994 (prima edizione pubblicata nel 1961), pag. da 124 a 154. V. pag. 128: «uncertainty at the borderline is the price to be paid for the use of general classifying terms (...) If the world in which we live were characterized only by a finite number of features, and these together with all the modes in which they could combine were known to us, then provision could be made in advance for every possibility». V. parimenti Hart, H. L. A., El concepto del Derecho, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, nonché Hart, H. L. A., Le concept de droit, 2° ed., Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, Bruxelles, 2022.


3      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nel[l’Unione] e che modifica la direttiva 96/61/CE (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024 (GU L, 2024/795).


4      Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26).


5      Regolamento della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 (GU 2019, L 59, pag. 8).


6      V., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland (C‑577/16, EU:C:2018:127, punti 45, 46 e 51).


7      V., a tal riguardo, sentenza del 28 luglio 2016, Vattenfall Europe Generation (C‑457/15, EU:C:2016:613, punti 30 e 31).


8      Ai sensi dell’allegato IV, punto 1, A. e punto 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87 (GU 2018, L 334, pag. 1), le emissioni provenienti dalla combustione di combustibili presso un impianto vengono assegnate al medesimo, indipendentemente dalle esportazioni di calore o elettricità verso altri impianti.


9      Dall’articolo 3, punti 21, 21 bis, 23 quater e 23 quinquies, nonché dagli articoli 24, 30, 38 e 43, del regolamento di esecuzione 2018/2066, risulta che il gestore può dedurre dalle emissioni totali della fonte di emissioni le emissioni derivanti dalla biomassa con fattore di emissione pari a zero. V. parimenti «MRR Guidance document n° 1», della Commissione, intitolato « The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for installations », versione aggiornata del 14 gennaio 2025. V., sul valore giuridico di siffatti documenti, sentenza del 18 gennaio 2018, INEOS (C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 41).


10      V., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland (C‑577/16, EU:C:2018:127, punto 58).


11      V. articolo 10 bis, paragrafi 1 e 2, e articolo 11 della direttiva 2003/87, e allegato I del regolamento delegato 2019/331.


12      In risposta ad un quesito posto all’udienza di discussione, l’agenzia per la protezione dell’ambiente ha indicato che, nel 2024, più di 93 000 quote di emissione sono state assegnate alla Metsä Board per l’impianto di produzione di cartone che emetteva circa 11 000 tonnellate di CO2. In conformità all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87, una quota consente di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. A titolo informativo, da una comunicazione dell’Agenzia europea dell’ambiente, pubblicata il 17 dicembre 2025 sul suo sito Internet, risulta che il prezzo medio annuale di una quota aveva raggiunto EUR 65 nel 2024.


13      Sentenza del 25 novembre 2021, Aurubis (C‑271/20, EU:C:2021:959, punto 70).


14      V., in tal senso, considerando 70 della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87 e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2023, L 130, pag. 134).


15      V., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2016, Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ (C‑158/15, EU:C:2016:422, punti 27 e 28) nonché dell’11 novembre 2021, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf (C‑938/19, EU:C:2021:908, punti 50 e 53).


16      Sentenza dell’11 novembre 2021, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf (C‑938/19, EU:C:2021:908, punto 50).


17      V. «EU ETS Guidance Document n° 0», della Commissione, intitolato «Guidance on Interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl. aviation and maritime activities)», versione aggiornata del 4 dicembre 2024 (in prosieguo: il «documento esplicativo n. 0 »), sezione 1.2.


18      V., per analogia, sentenza del 18 ottobre 2011, Brüstle (C‑34/10, EU:C:2011:669, punti da 25 a 27 e 31).


19      V., in tal senso, sentenze del 20 giugno 2019, ExxonMobil Production Deutschland (C‑682/17, EU:C:2019:518, punto 71); del 1° ottobre 2020, Entoma (C‑526/19, EU:C:2020:769, punti 42 e 43) nonché del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND (C‑181/20, EU:C:2022:51, punto 39).


20      V., a titolo di esempio, le versioni in lingua inglese, danese, spagnola, francese, italiana, neerlandese, portoghese, rumena, svedese e ceca.


21      V. sentenza del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland (C‑577/16, EU:C:2018:127, punti 42 e 45). Ai sensi del suo articolo 2, la direttiva 2003/87 si applica parimenti alle attività elencate nel suo allegato III. Queste ultime non sono prese in considerazione nell’ambito della presente causa, poiché l’articolo 3, lettera ae), di tale direttiva, dispone che esse non sono esercitate all’interno di impianti, bensì di soggetti regolamentati.


22      V. sentenza dell’11 novembre 2021, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf (C‑938/19, EU:C:2021:908, punto 53) nonché considerando 16 della direttiva 2003/87, il quale distingue le attività elencate nell’allegato I da quelle «inserite nel sistema comunitario».


23      Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE, COM(2001) 581 def., del 23 ottobre 2001.


24      Posizione comune (CE) n. 28/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (GU 2003, C 125 E, pag. 72).


25      Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE, SEC(2003) 364 def.


26      V. Le Petit Robert de la langue française, Le Robert, 2026 (disponibile online), nonché Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 2026 (versione 23.8.1, disponibile online).


27      V., in tal senso, sentenze del 27 gennaio 1988, Danimarca/Commissione (349/85, EU:C:1988:34, punto 9) e del 14 luglio 2026, NADA Austria e a. (C‑474/24, EU:C:2026:579, punto 125).


28      V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ (C‑158/15, EU:C:2016:139, paragrafo 27). V. parimenti le mie osservazioni ai paragrafi da 32 a 36 delle presenti conclusioni.


29      V. paragrafi 42 e 43 delle presenti conclusioni.


30      Tale possibilità è stata evocata nella sezione 2.1 del documento esplicativo n. 0.


31      V. paragrafi 22, 25 e 28 delle presenti conclusioni.


32      Contrariamente all’obiettivo fissato dalla regola del 95% (v. considerando 70 della direttiva 2023/959).


33      Sentenza del 29 aprile 2021 (C‑617/19, EU:C:2021:338).


34      V., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo (C‑617/19, EU:C:2021:338, punti 47 e 48).


35      Sentenza del 9 giugno 2016 (C‑158/15, EU:C:2016:422, punto 30).


36      Sentenza del 29 aprile 2021 (C‑617/19, EU:C:2021:338, punto 42). L’avvocato generale Saugmandsgaard Øe proponeva tale fusione al paragrafo 57 delle sue conclusioni nella causa Granarolo (C‑617/19, EU:C:2020:1016).


37      V. già in tal senso paragrafi 62 e 63 delle presenti conclusioni.


38      V., per analogia, sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo (C‑617/19, EU:C:2021:338, punti da 45 a 48).


39      V., per analogia, sentenze del 9 giugno 2016, Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ (C‑158/15, EU:C:2016:422, punto 31), e del 29 aprile 2021, Granarolo (C‑617/19, EU:C:2021:338, punto 40).


40      Chinese, D., Meneghetti, A., Cortella, G., Giordano, L., Tomasinsig, E., e Benedetti, M., «Environmental and economic assessment of industrial excess heat recovery collaborations through 4th generation district heating systems», Energy, 2024, 307.


41      Tale requisito è menzionato nella sezione 2.1 del documento esplicativo n. 0.


42      V. paragrafo 57 delle presenti conclusioni.


43      V. Le Petit Robert de la langue française, Le Robert, 2026 (disponibile online), nonché Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 2026 (versione 23.8.1, disponibile online). V. parimenti giurisprudenza costante citata alla nota 27 delle presenti conclusioni.


44      V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni.


45      V. paragrafo 64 delle presenti conclusioni.


46      «Guidance Document no 10 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020», della Commissione, intitolato «Guidance on allocation for mergers and splits», versione del 21 giugno 2019, allegato.


47      V., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021 (C‑617/19, EU:C:2021:338, punti da 51 a 56). V. parimenti la sezione 2.1 del documento esplicativo n. 0, dal quale risulta che il diritto di proprietà non è di per sé determinante e che sarebbe necessario individuare la persona che gestisce effettivamente le attività interessate.


48      Ciò mi sembra poter essere ricavato dai paragrafi 85, 88 e 93 delle conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Granarolo (C‑617/19, EU:C:2020:1016).


49      Sentenza del 29 aprile 2015, Nordzucker (C‑148/14, EU:C:2015:287, punto 29).


50      Dalla sezione 2.1. del documento esplicativo n. 0 risulta che la Commissione prende le mosse dallo stesso principio, come confermato dalla stessa all’udienza di discussione.


51      V. conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Granarolo (C‑617/19, EU:C:2020:1016, paragrafo 85, nota 26), il quale menziona la necessità di poter collegare l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra alla persona in grado di controllare e comunicare le emissioni.


52      V., a tal riguardo, sentenza del 17 ottobre 2013, Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka (C‑203/12, EU:C:2013:664, punto 28).


53      V. paragrafi 88, 90, 93 e 95 delle presenti conclusioni.


54      V., in tal senso: «Guidance Document no 6 on the harmonised free allocation methodology for the EUETS», della Commissione, intitolato «Cross-Boundary Heat Flows», versione aggiornata del 28 marzo 2024.


55      V. parimenti paragrafi 64 e 98 delle presenti conclusioni.


56      Tale obiettivo sembra corrispondere al divieto di abusi di diritto, ossia di costruzioni meramente artificiose, prive di effettività economica [v. sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo (C‑617/19, EU:C:2021:338, punti 63 e 64)].


57      V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Digipolis Antwerpen e District09 (T‑575/24, EU:T:2025:973, paragrafo 46, e giurisprudenza citata).


58      V. a tal riguardo le considerazioni relative al controllo effettivo dell’impianto da parte del gestore al paragrafo 88 delle presenti conclusioni.


59      V. paragrafi 91, 92, 100 e 101 delle presenti conclusioni, relativi al principio del gestore unico.


60      Conclusioni nella causa Granarolo (C‑617/19, EU:C:2020:1016, paragrafo 82). V., per un esempio di regole dell’ETS che non ostacolano tale libertà, sentenza del 26 settembre 2014, DK Recycling e Roheisen/Commissione (T‑630/13, non pubblicata, EU:T:2014:833, punto 58).


61      Nella sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo (C‑617/19, EU:C:2021:338, punti 48, 57 e 60), la Corte ha constatato la conformità della cessione di un’attività non contemplata nell’allegato I della direttiva 2003/87, in quanto essa non presentava un nesso diretto con l’attività rientrante in tale allegato.

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