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Document 62021TJ0761
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 17 July 2024.#Fabien Courtois and Others v European Commission.#Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents relating to the purchase of vaccines by the Commission in the context of the COVID-19 pandemic – Partial refusal of access – Exception relating to the protection of personal data – Exception relating to the protection of the commercial interests of a third party – Obligation to state reasons – Existence of a foreseeable and not purely hypothetical risk of the interest relied on being undermined – Principle of proportionality.#Case T-761/21.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 luglio 2024.
Fabien Courtois e a. contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’acquisto di vaccini da parte della Commissione nell’ambito della pandemia di COVID‑19 – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla protezione dei dati personali – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Obbligo di motivazione – Esistenza di un rischio prevedibile e non puramente ipotetico di pregiudizio all’interesse fatto valere – Principio di proporzionalità.
Causa T-761/21.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 luglio 2024.
Fabien Courtois e a. contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’acquisto di vaccini da parte della Commissione nell’ambito della pandemia di COVID‑19 – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla protezione dei dati personali – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Obbligo di motivazione – Esistenza di un rischio prevedibile e non puramente ipotetico di pregiudizio all’interesse fatto valere – Principio di proporzionalità.
Causa T-761/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:477
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
17 luglio 2024 ( *1 )
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’acquisto di vaccini da parte della Commissione nell’ambito della pandemia di COVID‑19 – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla protezione dei dati personali – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Obbligo di motivazione – Esistenza di un rischio prevedibile e non puramente ipotetico di pregiudizio all’interesse fatto valere – Principio di proporzionalità»
Nella causa T‑761/21,
Fabien Courtois, residente in Rueil‑Malmaison (Francia), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato ( 1 ), rappresentati da A. Durand e T. Saint‑Martin, avvocati,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da C. Ehrbar, G. Gattinara e A. Spina, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da J. Svenningsen, presidente, C. Mac Eochaidh (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,
cancelliere: H. Eriksson, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento, segnatamente:
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il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2021; |
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la domanda di non luogo a statuire presentata dalla Commissione e depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1o marzo 2022, |
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la memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2022, |
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le osservazioni della Commissione sulla memoria di adattamento depositate presso la cancelleria del Tribunale il 29 aprile 2022, |
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l’ordinanza del 7 luglio 2022 con cui il Tribunale ha deciso di riunire al merito l’esame della domanda di non luogo a statuire, |
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la replica e la controreplica depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, l’8 ottobre e il 5 dicembre 2022, |
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l’ordinanza del 2 marzo 2023 con cui il Tribunale, a titolo di mezzo istruttorio, ha ordinato alla Commissione la produzione integrale di taluni documenti, |
in seguito all’udienza del 18 ottobre 2023, nel corso della quale i ricorrenti hanno rinunciato a uno dei loro motivi, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti, il sig. Fabien Courtois e le altre persone fisiche i cui nomi figurano in allegato, chiedono l’annullamento della decisione C(2022) 1359 final della Commissione europea, del 28 febbraio 2022, adottata in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), e che concede loro un accesso parziale a taluni documenti relativi all’acquisto di vaccini da parte di tale istituzione nell’ambito della pandemia di COVID-19, nonché della versione francese di detta decisione, trasmessa il 31 marzo 2022. |
I. Fatti
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2 |
Il 14 aprile 2020 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2020/521 che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell’epidemia di COVID‑19 (GU 2020, L 117, pag. 3). Mediante tale regolamento, il Consiglio ha attivato il sostegno di emergenza istituito dal regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all’interno dell’Unione (GU 2016, L 70, pag. 1), trattandosi di una delle misure volte a consentire all’Unione europea nel suo insieme di affrontare la crisi legata alla pandemia di COVID‑19, in uno spirito di solidarietà, alla luce delle difficili condizioni provocate dalla rapida diffusione del virus e poiché la portata e il carattere transnazionale di tale propagazione e dei suoi effetti rendevano necessaria una risposta globale. |
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3 |
Il 17 giugno 2020 la Commissione ha pubblicato la comunicazione intitolata «Strategia dell’Unione europea per i vaccini contro la COVID‑19» [COM(2020) 245 final]. Tale strategia, volta ad accelerare la messa a punto, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro la COVID‑19, si basava su due pilastri. Il primo consisteva nel garantire una produzione sufficiente di vaccini nell’Unione e, quindi, forniture sufficienti ai suoi Stati membri grazie ad accordi preliminari di acquisto conclusi con produttori di vaccini tramite lo strumento per il sostegno di emergenza, quale attivato dal regolamento 2020/521. Il secondo consisteva nell’adattare il quadro normativo dell’Unione alla situazione di emergenza in quel momento attuale e nel ricorrere alla flessibilità normativa allora esistente per accelerare lo sviluppo, l’autorizzazione e la disponibilità dei vaccini, salvaguardando al contempo gli standard relativi alla loro qualità, sicurezza ed efficacia. |
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4 |
In tale prospettiva, la Commissione ha precisato che gli Stati membri sarebbero stati coinvolti nella procedura sin dall’inizio e che tutti gli Stati membri partecipanti sarebbero stati rappresentati in seno a un comitato direttivo (in prosieguo: il «comitato direttivo»), che avrebbe assistito la Commissione su tutti gli aspetti degli accordi preliminari di acquisto prima della loro firma. Essa ha altresì precisato che una squadra negoziale congiunta, composta da essa stessa e da un numero contenuto di esperti degli Stati membri, sarebbe stata incaricata di negoziare gli accordi preliminari di acquisto (in prosieguo: la «squadra negoziale congiunta»), dovendo questi ultimi essere conclusi a nome di tutti gli Stati membri partecipanti. La Commissione ha altresì sostenuto che essa sarebbe stata responsabile della procedura di aggiudicazione dell’appalto a nome degli Stati membri e degli accordi preliminari di acquisto conclusi. |
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5 |
A parere della Commissione, il quadro proposto doveva essere considerato come una «polizza assicurativa», consistente nel trasferire una parte del rischio economico che gravava sull’industria farmaceutica alle autorità pubbliche in cambio della garanzia per gli Stati membri di un accesso equo e a un prezzo abbordabile al vaccino, una volta disponibile. |
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6 |
Con lettera del 24 maggio 2021 indirizzata alla presidente della Commissione e con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno diretto al segretario generale della Commissione, registrato il 15 giugno 2021 con il riferimento GESTDEM 2021/3395, due avvocati hanno chiesto, «a nome e per conto dei primi 86000 firmatari della piattaforma “https://dejavu/legal/”» (in prosieguo: la «petizione») da loro rappresentati e tra i quali figuravano i ricorrenti, l’accesso, in forza del regolamento n. 1049/2001, a un certo numero di documenti riguardanti l’acquisto, da parte della Commissione e per conto degli Stati membri dell’Unione, di vaccini nell’ambito della pandemia di COVID‑19 (in prosieguo: la «domanda iniziale»). La lettera conteneva anche una richiesta di informazioni. |
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7 |
In particolare, la domanda iniziale verteva sugli accordi di acquisto firmati dalla Commissione con i produttori di vaccini, sull’identità dei rappresentanti dell’Unione che avevano preso parte alle trattative con detti produttori e sulle dichiarazioni di interessi diretti o indiretti tra tali rappresentanti e i succitati produttori ed era redatta come riferita ai seguenti documenti: «1. Tutti i contratti firmati dalla Commissione europea in applicazione del [regolamento 2020/521] e, segnatamente, i contratti stipulati con: Pfizer‑Biontech; Moderna; Johnson & Johnson; Astrazeneca. Fermo restando che:
2. L’elenco, le decisioni di nomina e l’identità completa dei rappresentanti dell’Unione europea nell’ambito della negoziazione dei contratti (nome, COGNOME, posizione professionale o istituzionale). 3. Le dichiarazioni di interessi diretti o indiretti tra i rappresentanti dell’Unione europea di cui al punto 2 che precede e i produttori, gli investitori e i finanziatori dei vaccini e altri medicinali». |
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8 |
Con lettera del 30 luglio 2021, la direttrice generale della direzione generale (DG) della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione (in prosieguo: la «DG Salute») ha risposto alla domanda iniziale e ha comunicato di aver individuato 46 documenti corrispondenti a detta domanda, vale a dire quattro accordi preliminari di acquisto e tre contratti di acquisto conclusi dalla Commissione con AstraZeneca, Pfizer‑BioNTech, Janssen e Moderna, 17 documenti denominati «Progetti di memorandum d’intesa» (draft term sheet) e 22 dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. La direttrice ha indicato che era stato concesso un accesso parziale agli accordi preliminari di acquisto e ai contratti di acquisto succitati, le cui versioni, recanti taluni passaggi cancellati, erano state rese pubbliche su una delle sue pagine Internet. I passaggi erano stati oscurati sulla base delle eccezioni relative alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, alla tutela degli interessi commerciali e alla tutela del processo decisionale delle istituzioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, e all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. Questi passaggi conterrebbero informazioni commerciali sensibili concernenti, segnatamente, le imprese, i loro subappaltatori e le società collegate, ivi comprese informazioni scientifiche sui vaccini, sul prezzo, sulla tempistica di sviluppo dei vaccini, sulla capacità produttiva, sul know‑how e sul coinvolgimento di esperti e di partner, sulle strategie commerciali, nonché altre informazioni aventi un valore commerciale. Un accesso parziale era stato concesso altresì alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, di cui è stato trasmesso ai ricorrenti soltanto un esemplare, posto che tali documenti differirebbero tra loro solo per il nome del firmatario, la firma e la data di sottoscrizione. Le informazioni sono state oscurate sulla base dell’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. Per contro, la Commissione ha indicato che l’accesso ai 17 «progetti di memorandum d’intesa» doveva essere integralmente negato sulla base delle eccezioni relative alla tutela degli interessi commerciali delle imprese e alla tutela del processo decisionale delle istituzioni, previsti all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, e all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, e, per sei dei suddetti «progetti di memorandum d’intesa» anche sulla base dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, di detto regolamento. |
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9 |
Il 13 agosto 2021 i ricorrenti hanno presentato, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, una domanda di conferma diretta ad ottenere che la Commissione rivedesse la sua posizione riguardo a tutti i documenti per i quali l’accesso era stato negato in parte o integralmente (in prosieguo: la «domanda di conferma»). |
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10 |
Il 24 settembre 2021 la Commissione ha informato i ricorrenti di non essere ancora in grado di rispondere alla domanda di conferma. A tale data, la mancata risposta alla domanda di conferma ha fatto sorgere una decisione implicita di rigetto di detta domanda (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto»), conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. |
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11 |
Il 28 febbraio 2022, previa consultazione delle imprese farmaceutiche interessate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: le «imprese interessate»), la Commissione ha adottato la decisione C(2022) 1359 final, assunta in applicazione dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: la «decisione esplicita»), che è stata notificata in inglese ai ricorrenti il 1o marzo 2022. La Commissione ha indicato che la decisione esplicita era stata notificata in inglese per esigenze di celerità e che una traduzione di detta decisione in lingua francese sarebbe stata comunicata a breve ai ricorrenti. |
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12 |
Nella decisione esplicita, la Commissione ha osservato che, in occasione della valutazione della domanda di conferma, il segretariato generale aveva esaminato nuovamente la risposta fornita dalla DG Salute alla domanda iniziale e che, a seguito di tale nuovo esame, l’elenco dei documenti corrispondenti alla domanda di accesso ai documenti era stato modificato e il numero dei documenti indicati era pari a 66. |
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13 |
In concreto, detta modifica si è tradotta nella soppressione di tutti i 17 documenti precedentemente identificati dalla DG Salute come «progetti di memorandum d’intesa», cui l’accesso era stato integralmente negato in risposta alla domanda iniziale (v. punto 8 supra), e nell’aggiunta di nuovi documenti per i quali è stato concesso un accesso parziale, comprendenti accordi preliminari di acquisto, contratti di acquisto e 31 missive rientranti nella corrispondenza tra la Commissione e gli Stati membri. È stato inoltre concesso un accesso parziale più ampio ai quattro accordi preliminari di acquisto e ai tre contratti di acquisto che erano già stati oggetto di un accesso parziale a seguito della domanda iniziale. |
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14 |
Così, con la decisione esplicita è stato accordato un accesso parziale agli accordi preliminari di acquisto e ai contratti di acquisto di seguito elencati (in prosieguo: i «contratti in questione»):
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15 |
Veniva inoltre accordato un accesso parziale ai seguenti documenti:
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16 |
Nella decisione esplicita, la Commissione ha indicato che l’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo si applicava a tutti i contratti in questione e agli altri documenti elencati ai precedenti punti 14 e 15 e che, con riferimento ai contratti in questione, si applicava anche l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali delle imprese. |
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17 |
Il 31 marzo 2022 veniva comunicata ai ricorrenti la versione francese della decisione esplicita. |
II. Conclusioni delle parti
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18 |
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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19 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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III. In diritto
A. Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti
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20 |
Nelle sue osservazioni sulla memoria di adattamento e nella controreplica, la Commissione ha formulato talune riserve relativamente alla legittimazione ad agire di tutti i ricorrenti. A tal riguardo, essa ha sostenuto che era difficile determinare con certezza se tutti i ricorrenti rientrassero tra gli 86000 primi firmatari della petizione, a nome e per conto dei quali era stata presentata la domanda iniziale. |
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21 |
Con una misura di organizzazione del procedimento notificata il 7 luglio 2022, il Tribunale ha chiesto ai ricorrenti di produrre prova del fatto che almeno uno di loro rientrava nel gruppo degli 86000 firmatari, a nome e per conto dei quali era stata presentata la domanda iniziale, e che tutti i ricorrenti erano legittimati ad agire. |
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22 |
In risposta a detta misura di organizzazione del procedimento, i ricorrenti hanno prodotto il registro delle firme elettroniche dei firmatari, indicante per ciascuno di loro la data in cui si era proceduto a confermare la firma della petizione. |
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23 |
Nella specie, almeno uno dei ricorrenti, vale a dire il sig. Courtois, ha debitamente provveduto a confermare la firma della petizione a una data anteriore alla presentazione della domanda iniziale, e tale conferma è intervenuta il 24 febbraio 2021. Pertanto, il sig. Courtois è legittimato ad agire nell’ambito del presente ricorso. |
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24 |
Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, fondata su ragioni di economia processuale, trattandosi di un unico ricorso, quando una delle parti ricorrenti dispone della legittimazione ad agire, non occorre esaminare la legittimazione ad agire delle altre parti ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2015, ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, EU:T:2015:675, punto 97 e giurisprudenza ivi citata). |
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25 |
Ne consegue che non occorre verificare se ciascuno degli altri ricorrenti, i cui nomi figurano sul registro delle firme dei firmatari della petizione disponga della legittimazione ad agire. |
B. Sull’oggetto della controversia
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26 |
La decisione implicita di rigetto, inizialmente oggetto della domanda di annullamento nel ricorso proposto dai ricorrenti, è stata sostituita dalla decisione esplicita dopo il deposito dell’atto introduttivo. Tale sostituzione ha portato i ricorrenti ad adattare le loro conclusioni iniziali nonché i motivi a sostegno di dette conclusioni, in applicazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale. |
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27 |
A seguito dell’adattamento delle loro conclusioni, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della versione francese della decisione esplicita che era stata comunicata loro il 31 marzo 2022. |
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28 |
La Commissione non si è opposta all’adattamento delle conclusioni e dei motivi dei ricorrenti, ma sostiene che la versione francese della decisione esplicita costituisce una semplice traduzione confermativa dell’atto impugnabile, che è la decisione esplicita adottata il 28 febbraio 2022 in inglese e notificata il 1o marzo 2022. |
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29 |
In udienza la Commissione ha precisato che la successiva comunicazione della versione francese della decisione esplicita, come richiesto dall’articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’articolo 24, quarto comma, TFUE, e dall’articolo 2 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 6 ottobre 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1), avrebbe potuto far decorrere ex novo il termine per l’impugnazione dell’atto. Dal canto loro, i ricorrenti hanno affermato, in sostanza, di aver chiesto l’annullamento della decisione esplicita nelle sue due versioni linguistiche al fine di evitare di cadere in una «trappola procedurale». Essi hanno sottolineato che intendevano ottenere una decisione del Tribunale nel merito del loro ricorso e non una decisione sulla questione della lingua della decisione esplicita, e che non avevano inteso far decorrere ex novo il termine per il deposito della loro memoria di adattamento. |
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30 |
A tal riguardo, dal momento in cui una decisione implicita di diniego di accesso è stata ritirata per effetto di una decisione esplicita adottata successivamente, non è più necessario statuire sul ricorso nei limiti in cui esso sia diretto contro detta decisione implicita (sentenza del 2 luglio 2015, Typke/Commissione, T‑214/13, EU:T:2015:448, punto 36; v. altresì, in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punti 88 e 89). Di conseguenza, non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso con riferimento al capo delle conclusioni, menzionato nell’atto introduttivo e nella replica, volto ad ottenere l’annullamento della decisione implicita di rigetto. |
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31 |
Inoltre, le parti non deducono alcuna divergenza tra la versione francese e la versione inglese della decisione esplicita. Nemmeno il Tribunale ha constatato l’esistenza di una siffatta divergenza, eccezion fatta per il terzo punto introduttivo di ciascuna di dette versioni linguistiche, che spiega l’invio della traduzione francese. Esiste pertanto un’unica decisione esplicita, adottata in due versioni linguistiche. |
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32 |
In tali circostanze, si deve considerare che, in realtà, il secondo e il terzo capo delle conclusioni dei ricorrenti hanno il medesimo obiettivo, vale a dire l’annullamento della decisione esplicita (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Detti capi delle conclusioni saranno pertanto esaminati congiuntamente. |
C. Nel merito
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33 |
Al fine di esaminare i motivi dedotti dai ricorrenti, con ordinanza del 2 marzo 2023 il Tribunale ha ordinato alla Commissione di produrre integralmente, da un lato, i contratti in questione rispetto ai quali, con la decisione impugnata, essa ha parzialmente negato l’accesso e, dall’altro, i 17 documenti identificati dalla DG Salute come «progetti di memorandum d’intesa» per i quali l’accesso era stato integralmente negato in risposta alla domanda iniziale e che, nella decisione impugnata, sono stati espunti dall’elenco dei documenti indicati come rispondenti alla domanda di accesso ai documenti, precisando al contempo che, conformemente all’articolo 104 del regolamento di procedura, detti documenti non sarebbero stati comunicati ai ricorrenti. La Commissione ha ottemperato a tali richieste nei termini impartiti. La produzione di detti documenti ha consentito al Tribunale di esaminare con cognizione di causa i motivi del ricorso. |
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34 |
A fondamento del loro ricorso, così come adattato, i ricorrenti deducono, sostanzialmente, quattro motivi, vertenti, in primo luogo, sull’incompletezza dell’elenco dei documenti indicati come rientranti nell’ambito della domanda di accesso ai documenti, in secondo luogo, sull’inapplicabilità delle due eccezioni invocate dalla Commissione per giustificare il diniego parziale di accesso ai documenti richiesti, in terzo luogo, sull’esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifica l’accesso integrale ai documenti richiesti e, in quarto luogo, sulla violazione del principio di proporzionalità. |
1. Sul primo motivo, vertente sull’incompletezza dell’elenco dei documenti indicati come rientranti nell’ambito della domanda di accesso ai documenti
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35 |
L’argomentazione sviluppata dai ricorrenti nell’ambito del primo motivo si articola in due parti. |
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36 |
Con la prima parte, i ricorrenti contestano alla Commissione di avere, nella decisione impugnata, espunto dall’elenco dei documenti indicati come rispondenti alla domanda di accesso ai documenti i 17 documenti identificati come «progetti di memorandum d’intesa» che erano stati menzionati dalla DG Salute in risposta alla domanda iniziale. |
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37 |
Con la seconda parte, i ricorrenti affermano che, comunicando unicamente modelli di atti o versioni dei documenti richiesti da cui erano state espunte informazioni essenziali, la Commissione non ha rispettato il principio dell’accesso del pubblico ai documenti, ha mal interpretato le eccezioni opponibili alla domanda di accesso ai documenti e non ha spiegato in che modo l’accesso a detti documenti potesse ledere gli interessi asseritamente tutelati. |
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38 |
La Commissione contesta tale argomentazione. |
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39 |
Per quanto attiene alla prima parte del primo motivo, come illustrato ai precedenti punti 8, 12 e 13, dal fascicolo emerge che, in risposta alla domanda iniziale, la DG Salute aveva individuato 46 documenti corrispondenti a detta domanda, di cui 17 documenti identificati come «progetti di memorandum d’intesa» per i quali l’accesso è stato negato. A seguito della domanda di conferma, l’elenco dei documenti corrispondenti alla domanda iniziale è stato portato a 66 documenti, ma i 17 documenti succitati sono stati espunti in quanto la Commissione riteneva fossero stati inseriti per errore. A suo avviso, essi non rientravano nell’ambito della domanda iniziale, poiché dovevano essere considerati, essenzialmente, come documenti preparatori. |
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40 |
Nella specie, è sufficiente osservare che i ricorrenti hanno chiesto l’accesso ai soli «contratti firmati» dalla Commissione (v. punto 7 supra), cosicché la loro domanda di accesso non può essere intesa come riferita anche ai documenti finalizzati a preparare la firma di detti contratti, identificati nella decisione impugnata sotto il titolo «Progetti di memorandum d’intesa», che rinviano a semplici bozze o a documenti provvisori volti all’elaborazione di clausole contrattuali su cui le parti avrebbero dovuto poi trovare un accordo. |
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41 |
Questa valutazione non è messa in discussione dalla precisazione apportata al punto 1, lettera a), della domanda di accesso ai documenti, secondo cui «per contratto deve intendersi qualsiasi lettera di intenti, ordine di acquisto semplice, memorandum of understanding, contratto, accordo, atto integrativo, promessa unilaterale o sinallagmatica». Infatti, tutte queste nozioni rinviano a documenti che sono stati oggetto di una manifestazione di volontà giuridica vincolante e che riflettono necessariamente un impegno fermo e irrevocabile. In nessun modo, l’una o l’altra di queste nozioni è assimilabile a un documento preparatorio, quali sono le semplici bozze o i documenti provvisori volti all’elaborazione di clausole contrattuali che devono poi fare oggetto di trattative e di un accordo definitivo tra le parti. |
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42 |
Pertanto, l’interpretazione della portata della domanda di accesso ai documenti accolta dalla Commissione nella decisione impugnata non è viziata da alcun errore di valutazione. |
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43 |
Inoltre, in forza degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, la procedura di accesso ai documenti delle istituzioni si svolge in due tempi. Così, la risposta a una domanda iniziale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 costituisce solo una prima presa di posizione, che può essere riesaminata a seguito della presentazione di una domanda di conferma a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 dicembre 2018, Arca Capital Bohemia/Commissione, T‑440/17, EU:T:2018:898, punti da 17 a 19). |
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44 |
Ne consegue che, nella fase della decisione impugnata, la Commissione poteva legittimamente espungere i 17 documenti di cui trattasi dall’elenco dei documenti indicati come rispondenti alla domanda di accesso ai documenti. Infatti, nessuno di detti documenti corrisponde a un «contratto firmato» dalla Commissione. |
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45 |
Alla luce delle considerazioni che precedono la prima parte del primo motivo deve essere respinta. |
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46 |
Nella misura in cui i ricorrenti contestano, con allegazioni generali e astratte contenute nella seconda parte del primo motivo, il diniego totale o parziale di accesso a taluni documenti o parti di documenti, tra cui le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e i contratti in questione, dette allegazioni si sovrappongono al secondo e terzo motivo di ricorso. Si rinvia pertanto ai successivi punti da 47 a 214. |
2. Sul secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità delle due eccezioni invocate dalla Commissione per giustificare il diniego di accesso ai documenti richiesti
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47 |
A sostegno del secondo motivo, che è suddiviso in due parti, i ricorrenti affermano che le due eccezioni invocate dalla Commissione per giustificare il diniego di accesso ai documenti richiesti, vale a dire l’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo e l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali delle imprese, erano inapplicabili nel caso di specie. |
a) Sulla prima parte del secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001)
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48 |
Nell’ambito della prima parte del secondo motivo, che riguarda il diniego parziale di accesso alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, i ricorrenti affermano che la Commissione non ha dimostrato in che modo la divulgazione dell’identità dei membri della squadra negoziale congiunta avrebbe arrecato in concreto pregiudizio alla vita privata o all’integrità di detti membri. A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che la Commissione, agendo sulla base di una semplice presunzione e senza bilanciare gli interessi in gioco, ha determinato un’inversione dell’onere della prova. |
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49 |
I ricorrenti deducono che la necessità di trasmettere i dati richiesti, presenti nelle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per le quali è stato concesso un accesso parziale, trae origine dalla necessità di verificare l’assenza di conflitto di interessi in capo alle persone che hanno negoziato i contratti, nonché dal diritto e dall’accresciuto bisogno di informazioni e di trasparenza dei cittadini, in particolare trattandosi dei membri della squadra negoziale congiunta cui era affidato un mandato pubblico o quantomeno un compito di servizio pubblico. |
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50 |
La Commissione contesta tale argomento. |
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51 |
La Commissione sostiene che le considerazioni svolte dai ricorrenti nella domanda di conferma non sono sufficienti a dimostrare che la trasmissione dei dati personali di cui trattasi fosse necessaria nel caso di specie. Essa aggiunge che, a seguito della divulgazione delle versioni in forma anonima delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, i ricorrenti sono stati in grado di verificare che gli agenti pubblici di cui trattasi soddisfacevano gli obblighi connessi a tutte le procedure applicabili agli appalti pubblici dell’Unione. Inoltre, essa sostiene di non aver determinato alcuna inversione dell’onere della prova, ma che, quando sussistono, come nel caso di specie, motivi per ritenere che la divulgazione di cui trattasi potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi legittimi delle persone interessate, non vanno comunicati dati come quelli richiesti, in particolare per quanto riguarda agenti pubblici che non dispongono di poteri decisionali in seno alla loro istituzione o non ricoprono una funzione gerarchica di livello elevato. Essa osserva altresì che, in sede di memoria di adattamento, i ricorrenti hanno invocato argomenti nuovi volti ad accertare la necessità di trasmettere i dati personali che essa non era stata messa nelle condizioni di esaminare al momento dell’adozione della decisione impugnata. |
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52 |
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, secondo i principi e alle condizioni da definire in conformità con la procedura legislativa ordinaria. Il regolamento n. 1049/2001, come indicato dal considerando 4 e dall’articolo 1 dello stesso, è volto a conferire al pubblico un diritto di accesso il più ampio possibile ai documenti delle istituzioni (sentenze del 28 giugno 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, punto 111, e del 28 giugno 2012, Commissione/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, punto 53; v. altresì, in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punto 40). |
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53 |
Il principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti è tuttavia soggetto a talune limitazioni per motivi di interesse pubblico o privato. Infatti, il regolamento n. 1049/2001, segnatamente al suo considerando 11 e al suo articolo 4, prevede un sistema di eccezioni che impone alle istituzioni e agli organismi di non divulgare documenti qualora tale divulgazione arrechi pregiudizio a uno di tali interessi (v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, punto 111; del 28 giugno 2012, Commissione/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, punto 53, e del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punto 40). |
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54 |
Dal momento che le eccezioni previste all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, esse devono essere interpretate e applicate in senso restrittivo (v., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e Commissione, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punto 75, e del 3 luglio 2014, Consiglio/in’t Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, punto 48). |
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55 |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni dell’Unione rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali. |
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56 |
Secondo la giurisprudenza, ne consegue che, qualora una domanda sia diretta a ottenere l’accesso a dati personali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), sono pienamente applicabili le disposizioni di tale regolamento (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). |
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57 |
Pertanto, dati personali possono essere trasmessi a un terzo in base al regolamento n. 1049/2001 soltanto quando tale trasmissione soddisfa le condizioni previste all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento 2018/1725 e costituisce un trattamento lecito conformemente ai requisiti dell’articolo 5 di questo stesso regolamento (v., per analogia, sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 104). |
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58 |
A tal riguardo, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, i dati personali possono essere trasmessi a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione solo se il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico e se il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell’interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto. |
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59 |
Pertanto, risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725 che esso subordina la trasmissione di dati personali al rispetto di più condizioni cumulative. |
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60 |
Compete anzitutto al richiedente l’accesso dimostrare la necessità della trasmissione dei dati personali al fine specifico di servire l’interesse pubblico. Per soddisfare tale condizione occorre dimostrare che il trasferimento dei dati personali è la misura più appropriata tra quelle possibili per conseguire lo scopo perseguito dal richiedente e che essa è proporzionata a tale scopo, il che obbliga il richiedente a presentare giustificazioni espresse e legittime in tal senso [v. sentenza del 19 settembre 2018, Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commissione, T‑39/17, non pubblicata, EU:T:2018:560, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. Ne consegue che l’applicazione del requisito di dimostrare la necessità della trasmissione dei dati personali al fine specifico di servire l’interesse pubblico porta a riconoscere l’esistenza di una deroga alla regola stabilita dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 secondo cui il richiedente non è tenuto a motivare la domanda d’accesso (sentenza del 15 luglio 2015, Dennekamp/Parlamento, T‑115/13, EU:T:2015:497, punto 55). |
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61 |
Solo qualora sia fornita tale dimostrazione spetta allora all’istituzione interessata verificare se non sussistano ragioni per presumere che la trasmissione in questione possa pregiudicare gli interessi legittimi dell’interessato e, in tale ipotesi, chiaramente soppesare i vari interessi in conflitto al fine di valutare la proporzionalità della trasmissione di dati personali richiesta (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
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62 |
È alla luce di queste considerazioni che occorre esaminare la presente parte. |
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63 |
Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato nessuna particolare necessità di interesse pubblico idonea a giustificare la trasmissione dei dati personali, in particolare «tenuto conto della divulgazione della versione in forma anonima delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi». Essa ha aggiunto che esistevano motivi per pensare che la divulgazione dei dati personali avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi legittimi degli interessati, posto che sarebbe esistito un rischio reale e non ipotetico che la divulgazione arrecasse pregiudizio alla loro vita privata e li esponesse, visto il carattere sensibile della questione, a contatti esterni non richiesti. |
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64 |
La Commissione ha quindi concluso che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, non poteva essere concesso l’accesso ai dati personali. |
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65 |
Occorre pertanto verificare, anzitutto, se i ricorrenti abbiano dimostrato la necessità del trasferimento dei dati personali relativi ai membri della squadra negoziale congiunta. |
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66 |
A tal riguardo, va riconosciuto che la domanda di conferma di accesso menzionava unicamente la circostanza che i «membri del personale, i funzionari, i mandatari o altri soggetti» dell’Unione che hanno negoziato i contratti in questione sarebbero stati «investiti di un compito di interesse pubblico» che non potevano ignorare, vista la copertura mediatica data alla vicenda, e indicava che la trasparenza sarebbe rientrata nel perseguimento dell’interesse pubblico, considerato il carattere eccezionale dell’applicazione della procedura d’urgenza e della conclusione dei contratti in questione. Detta domanda avrebbe pertanto potuto essere più esplicita nell’indicare che i ricorrenti perseguivano quale obiettivo quello di verificare l’imparzialità dei membri della squadra negoziale congiunta. |
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67 |
Occorre, tuttavia, osservare che la domanda di conferma di accesso ha ripreso la formulazione della domanda iniziale. Inoltre, nella domanda iniziale i ricorrenti hanno posto una serie di quesiti alla Commissione per sapere «[q]uali [fossero] le persone incaricate dalla Commissione (…) ai fini della negoziazione con i produttori dei vaccini» e «[q]uali [fossero] i rapporti di interesse diretti o indiretti tra i produttori di vaccini, gli investitori o [i] finanziatori legati alle parti». |
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68 |
Di conseguenza, quando i ricorrenti hanno chiesto la trasmissione delle informazioni sull’identità di detti membri e sui loro eventuali legami con i produttori di vaccini, la Commissione era nella condizione di comprendere che i richiedenti l’accesso perseguivano l’obiettivo ricordato al precedente punto 66, vale a dire verificare l’imparzialità dei membri della squadra negoziale congiunta. |
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69 |
Occorre quindi constatare che i ricorrenti hanno effettivamente dedotto argomenti volti a dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali. Devono pertanto essere respinti gli argomenti della Commissione vertenti sul fatto che i ricorrenti avrebbero invocato un siffatto fine specifico di servire l’interesse pubblico soltanto, per la prima volta, dinanzi al Tribunale. |
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70 |
Orbene, risulta dal considerando 2 del regolamento n. 1049/2001 che la trasparenza permette di conferire alle istituzioni dell’Unione una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità nei confronti dei cittadini dell’Unione in un sistema democratico (v. sentenza del 22 gennaio 2020, PTCTherapeutics International/EMA, C‑175/18 P, EU:C:2020:23, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, secondo il considerando 28 del regolamento 2018/1725, un fine specifico di servire l’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento potrebbe riguardare la trasparenza delle istituzioni e degli organi dell’Unione. |
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71 |
In tale contesto, la trasparenza quanto al processo seguito dalla Commissione durante le trattative con i produttori di vaccini contro la COVID‑19 e quanto alla conclusione dei contratti in questione in nome degli Stati membri potrebbe, in effetti, costituire un fine specifico di servire l’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, poiché è idonea a contribuire ad aumentare la fiducia dei cittadini dell’Unione nei confronti della strategia vaccinale promossa da tale istituzione e, di conseguenza, a contrastare segnatamente la diffusione di false informazioni sulle condizioni di negoziazione e sulla conclusione di detti contratti (v., in tal senso, sentenze del 7 settembre 2022, Saure/Commissione, T‑448/21, non pubblicata, EU:T:2022:525, punto 45, e del 7 settembre 2022, Saure/Commissione, T‑651/21, non pubblicata, EU:T:2022:526, punto 46), in particolare consentendo ai cittadini dell’Unione di sincerarsi dell’assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra i membri della squadra negoziale congiunta e detti produttori di vaccini. |
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72 |
Inoltre, la natura generale della giustificazione del trasferimento di dati personali non incide direttamente sulla questione se il trasferimento sia necessario per raggiungere lo scopo perseguito dal richiedente (sentenza del 15 luglio 2015, Dennekamp/Parlamento, T‑115/13, EU:T:2015:497, punto 61). |
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73 |
Tenuto conto di questi elementi, il Tribunale ritiene che i ricorrenti abbiano precisato a sufficienza il fine specifico di servire l’interesse pubblico da loro perseguito e la necessità della trasmissione dei dati personali di cui trattasi. Infatti, solo una volta in possesso dei cognomi, dei nomi e della posizione professionale o istituzionale dei membri della squadra negoziale congiunta i ricorrenti avrebbero potuto verificare che detti membri non si trovassero in una situazione di conflitto di interessi. |
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74 |
Per quanto attiene poi al rischio di pregiudizio alla vita privata degli interessati, va osservato che la Commissione ha sostenuto che la divulgazione dell’identità dei membri della squadra negoziale congiunta poteva arrecare pregiudizio alla vita privata degli interessati, esponendoli a contatti esterni non richiesti, visto, in particolare, il carattere sensibile della questione trattata. |
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75 |
A tal riguardo, va rilevata una contraddizione nell’argomentazione svolta dai ricorrenti per mettere in discussione tale valutazione. Infatti, da un lato, essi sostengono che, in ragione del compito di interesse pubblico affidato ai membri della squadra negoziale congiunta, la divulgazione della loro identità non avrebbe comportato alcun rischio di contatto esterno non richiesto. Dall’altro, essi sostengono che, in ragione della natura stessa delle loro funzioni, tali membri si espongono a sollecitazioni esterne non richieste. |
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76 |
In ogni caso, si deve osservare che la Commissione non si è fondata sulla natura del compito svolto dai membri della squadra negoziale congiunta per ritenere che fossero esposti a contatti esterni non richiesti, bensì sul loro coinvolgimento nella materia trattata, vale a dire la conclusione di contratti per la produzione e l’acquisto di vaccini contro la COVID‑19. |
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77 |
Orbene, i ricorrenti non negano il contesto particolare in cui i membri della squadra negoziale congiunta hanno dovuto operare, vale a dire un periodo segnato da una forte domanda di vaccini contro la COVID‑19 e, nel contempo, da una mancanza di fiducia da parte dei cittadini dell’Unione nella strategia vaccinale promossa dalla Commissione. Date le circostanze, l’esposizione dei membri della squadra negoziale congiunta a contatti esterni non richiesti a seguito della divulgazione della loro identità non era semplicemente ipotetica. |
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78 |
La circostanza dedotta dai ricorrenti secondo la quale essi non chiedevano la divulgazione delle informazioni relative all’indirizzo dei membri della squadra negoziale congiunta o delle informazioni rientranti nell’articolo 10 del regolamento 2018/1725 non può mettere in discussione detta conclusione, poiché la divulgazione dell’identità di una persona consente di fare ricerche su di essa e di reperire tali informazioni. |
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79 |
Posto che i ricorrenti avevano dimostrato la necessità del trasferimento dei dati personali e che la Commissione aveva, correttamente, ritenuto che esistesse un rischio di pregiudizio alla vita privata degli interessati, competeva alla Commissione bilanciare gli interessi in gioco. |
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80 |
A tal riguardo, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha preso in considerazione, da un lato, il ruolo tecnico rivestito dai membri della squadra negoziale congiunta nel corso della procedura di aggiudicazione degli appalti e, dall’altro, la circostanza che i ricorrenti avevano avuto accesso a talune informazioni grazie alla divulgazione parziale della tematica discussa nei documenti contrattuali e alla divulgazione della versione in forma anonima delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di rispetto della riservatezza. |
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81 |
Orbene, così facendo, da un lato, la Commissione non ha spiegato perché il fatto che il ruolo dei membri della squadra negoziale congiunta fosse soltanto tecnico dovesse prevalere sull’obiettivo che i ricorrenti si erano prefissati, ossia verificare l’assenza di conflitto di interessi in capo a detti membri. |
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82 |
A tal proposito, la decisione impugnata non fa emergere in maniera espressa le considerazioni aggiuntive invocate nell’ambito del presente ricorso vertenti, sostanzialmente, sul bilanciamento dei diversi interessi concorrenti e relative, in particolare, all’eventuale posizione dei membri della squadra negoziale congiunta all’interno di una gerarchia (v. punto 51 supra). |
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83 |
Dall’altro lato, è sì vero che i ricorrenti hanno preso atto, in particolare, del contenuto della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi firmata dai membri della squadra negoziale congiunta. |
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84 |
Tuttavia, in caso di mancata divulgazione dell’identità dei membri di detta squadra, il fine specifico di servire l’interesse pubblico perseguito dai ricorrenti, che consiste nel consentire ai cittadini dell’Unione di sincerarsi dell’assenza di un qualsivoglia conflitto di interessi tra i membri di detta squadra e i produttori di vaccini, non può essere conseguito. Invero, il semplice fatto che tutti i membri della squadra negoziale congiunta abbiano firmato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi non consente al cittadino di verificare, lui stesso, che detti membri abbiano svolto il proprio compito in piena indipendenza. |
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85 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione nella decisione impugnata, i ricorrenti hanno dimostrato la necessità di ottenere l’accesso al cognome e al nome dei membri della squadra negoziale congiunta per conseguire un fine specifico di servire l’interesse pubblico e che, quindi, nel caso di specie, è soddisfatta la prima delle condizioni imposte dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725 per autorizzare la trasmissione di dette informazioni. Inoltre, la Commissione non ha sufficientemente tenuto conto delle diverse circostanze del caso di specie per bilanciare correttamente gli interessi in gioco. |
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86 |
Per contro, la divulgazione della data di sottoscrizione di dette dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi nonché della firma autografa dei membri della squadra congiunta non sembra necessaria per verificare la loro imparzialità. |
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87 |
Gli argomenti della Commissione non inficiano tale conclusione. |
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88 |
In primo luogo, a differenza di quanto accade nella presente causa, la parte ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 aprile 2022, Saure/Commissione (T‑506/21, non pubblicata, EU:T:2022:225), non aveva motivato la sua domanda di accesso sulla base della necessità di assicurare l’assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra i membri della squadra negoziale congiunta, alcuni dei quali facevano parte del comitato direttivo, e i produttori di vaccini. Pertanto, gli argomenti che la Commissione trae da detta sentenza devono essere respinti. |
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89 |
In secondo luogo, la Commissione non può validamente contestare ai ricorrenti di non aver indicato alcun elemento concreto che permettesse di far dubitare dell’indipendenza dei membri della squadra negoziale congiunta. |
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90 |
È vero che la Commissione osserva correttamente che, nella sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA (C‑615/13 P, EU:C:2015:489), è solo dopo aver accertato che le affermazioni delle parti ricorrenti erano avvalorate da elementi concreti che indicavano legami intrattenuti da un certo numero di esperti scelti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) con gli ambienti industriali, legami che erano proprio all’origine delle accuse di parzialità dirette contro tale autorità e i suoi esperti, che la Corte ha annullato la decisione dell’EFSA recante diniego di accesso al nome degli esperti che avevano presentato osservazioni individuali nell’ambito dell’elaborazione di un progetto di orientamento. |
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91 |
Tuttavia, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, le parti ricorrenti erano state informate dei nomi degli esperti interessati e avevano avuto accesso alle loro dichiarazioni di interessi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, punto 58). Orbene, nella specie, i ricorrenti ignorano l’identità degli esperti nominati dagli Stati membri rappresentati in seno alla squadra negoziale congiunta, cosicché essi non erano in grado di fornire indizi che consentissero di far dubitare della loro imparzialità. |
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92 |
Da quanto precede risulta che la prima parte del secondo motivo di ricorso deve essere accolta. |
b) Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali delle imprese (articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001)
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93 |
Con la seconda parte del secondo motivo riguardante i contratti in questione, i ricorrenti sostengono che l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un’impresa non osta alla divulgazione di talune informazioni oscurate a titolo di tale eccezione, per quanto riguarda, in particolare, di elementi di carattere giuridico e scientifico costituiti da clausole vertenti, rispettivamente, sulle proprietà dei vaccini, sulle modalità di effettuazione del controllo qualità dei prodotti, sulla responsabilità e sull’indennizzo e sugli subappaltatori. |
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94 |
I ricorrenti contestano così alla Commissione di essersi erroneamente avvalsa, nella decisione impugnata, di diversi argomenti, vale a dire il carattere sensibile dell’informazione, il timore di effetti negativi legati alla divulgazione dei dati, il timore di azioni giudiziarie, il rischio di fornire un vantaggio concorrenziale a taluni produttori di vaccini o, ancora, il danno arrecato alla reputazione dei produttori di vaccini che hanno concluso i contratti in questione con la Commissione presso i consumatori e i partner commerciali, per opporsi alla divulgazione delle clausole menzionate al precedente punto 93 e, in particolare, a quelle relative all’indennizzo. |
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95 |
La Commissione ritiene che tali deduzioni non rimettano in discussione la motivazione contenuta nella decisione impugnata. |
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96 |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni dell’Unione rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. |
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97 |
In tale contesto, occorre ricordare che risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 che un semplice pregiudizio agli interessi considerati può giustificare l’applicazione, se del caso, di una delle eccezioni ivi elencate, senza che tale ingerenza debba raggiungere una soglia di particolare gravità (sentenza del 22 gennaio 2020, PTC Therapeutics International/EMA, C‑175/18 P, EU:C:2020:23, punto 90). |
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98 |
Dalla giurisprudenza, in aggiunta a quella già ricordata ai precedenti punti da 52 a 54, risulta che il regime delle eccezioni previsto dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 e, segnatamente, dal paragrafo 2 dello stesso, è fondato su una ponderazione degli interessi contrapposti in una data situazione, ovvero, da un lato, gli interessi che sarebbero favoriti dalla divulgazione dei documenti in questione e, dall’altro, quelli che sarebbero minacciati da tale divulgazione. La decisione su una domanda di accesso ai documenti dipende dallo stabilire quale debba essere l’interesse prevalente nel caso di specie (sentenze del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punto 42, e del 23 settembre 2015, ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, EU:T:2015:675, punto 168). |
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99 |
Per quanto riguarda la nozione di interessi commerciali, occorre rilevare che il regolamento n. 1049/2001 non definisce tale nozione, salvo nella parte in cui precisa che tali interessi possono comprendere la proprietà intellettuale di una determinata persona fisica o giuridica. Inoltre, occorre ricordare che, per giustificare il diniego di accesso a un documento di cui è stata chiesta la divulgazione, non è sufficiente, in linea di principio, che tale documento rientri nell’ambito di un’attività commerciale, ma l’istituzione interessata è tenuta a fornire spiegazioni sulle modalità in cui l’accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio agli interessi commerciali e a dimostrare che tale rischio di pregiudizio è ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 2014, Consiglio/in’t Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, punto 52 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 febbraio 2018, CEE Bankwatch Network/Commissione, T‑307/16, EU:T:2018:97, punti da 103 a 105 e giurisprudenza ivi citata). |
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100 |
Va osservato, inoltre, che non si può ritenere che tutte le informazioni relative ad una società e alle sue relazioni commerciali ricadano sotto la tutela che deve essere garantita agli interessi commerciali conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, salvo vanificare l’applicazione del principio generale che consiste nel conferire al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni (v. sentenza del 9 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, T‑516/11, non pubblicata, EU:T:2014:759, punto 81 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, tale protezione può riguardare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, quali informazioni relative alle strategie commerciali delle imprese, agli importi delle loro vendite, alle loro quote di mercato o ai loro rapporti commerciali (v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2012, Commissione/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, punti da 54 a 56, e del 9 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, T‑516/11, non pubblicata, EU:T:2014:759, punti 82 e 83). |
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101 |
Infine, nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001, l’obbligo per l’istituzione di motivare la propria decisione di diniego dell’accesso a un documento ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione è fondata o se è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità e, dall’altro, di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione. La portata di tale obbligo dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato (v. sentenza del 6 febbraio 2020, Compañía de Tranvías de la Coruña/Commissione, T‑485/18, EU:T:2020:35, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). |
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102 |
È alla luce di queste considerazioni che occorre esaminare la presente parte. |
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103 |
In tale quadro, nella misura in cui i ricorrenti sostengono che l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali non poteva essere applicata in ragione del contesto in cui erano stati conclusi i contratti in questione, il Tribunale osserva che le imprese interessate, che sono tutte società farmaceutiche private, esercitano attività commerciali nell’ambito delle quali sono soggette alla concorrenza nel mercato interno e sui mercati internazionali e che tale contesto le porta a dover salvaguardare i propri interessi su detti mercati. |
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104 |
Orbene, dalla giurisprudenza emerge che, se un’impresa a capitale pubblico può detenere interessi commerciali che possono essere tutelati allo stesso titolo di quelli di un’impresa privata (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, CEE Bankwatch Network/Commissione, T‑307/16, EU:T:2018:97, punto 108), lo stesso deve valere, a fortiori, per un’impresa privata, quand’anche essa contribuisca alla realizzazione di compiti di interesse pubblico (sentenza del 5 dicembre 2018, Falcon Technologies International/Commissione, T‑875/16, non pubblicata, EU:T:2018:877, punto 49). |
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105 |
Così, la sola circostanza che le imprese interessate abbiano, grazie ad acconti o pagamenti anticipati provenienti da fondi pubblici, partecipato alla realizzazione di compiti di interessi pubblici, segnatamente, allo sviluppo di vaccini contro la COVID‑19, non è idonea, in quanto tale, a far ritenere che i loro interessi commerciali non siano tutelabili. |
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106 |
Inoltre, il Tribunale osserva che i contratti in questione sono contratti di indubbia importanza che possono contenere informazioni riservate sensibili sulle imprese interessate e sulle loro relazioni commerciali ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 100. |
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107 |
Ne consegue che il contesto in cui sono stati conclusi i contratti in questione non osta all’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. |
1) Sul diniego parziale di accesso alle clausole relative alle proprietà dei vaccini e al controllo qualità
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108 |
Con una prima censura, i ricorrenti contestano, in sostanza, l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata e la sua fondatezza al fine di giustificare il diniego parziale di accesso alle clausole relative alle proprietà dei vaccini e al controllo qualità, sulla base dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. |
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109 |
In tale contesto, i ricorrenti sottolineano che dal documento 13 è stato eliminato l’allegato V relativo alle proprietà dei vaccini e dai documenti 4 e 6 è stata eliminata la clausola I.6.13, dal titolo «Test e verifiche della qualità» (quality tests and checks), relativa al controllo qualità. |
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110 |
I ricorrenti affermano che le clausole relative alle proprietà dei vaccini e alle modalità del controllo qualità sono state oscurate in assenza di qualsiasi interesse commerciale che lo possa giustificare. Inoltre, la Commissione non avrebbe dimostrato perché la divulgazione delle modalità di controllo qualità dei vaccini avrebbe l’effetto di ledere la capacità industriale delle imprese interessate. La divulgazione di dette clausole consentirebbe di fornire le necessarie garanzie quanto alla qualità dei vaccini e di conseguire gli obiettivi dell’Unione. Secondo i ricorrenti, la tutela degli interessi commerciali o concorrenziali di dette imprese non dovrebbe prevalere sul diritto alla vita. |
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111 |
La Commissione contesta tale argomentazione. |
i) Sulla motivazione della decisione impugnata
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112 |
Al punto 2.2.2 della decisione impugnata, dedicato ai rischi relativi all’organizzazione e alla capacità industriale delle imprese interessate, la Commissione ha indicato che alcuni passaggi oscurati conterrebbero elementi che non sono pubblici e che sono direttamente collegati al know‑how in materia di produzione del vaccino. I dettagli riguardanti il prodotto e la tecnologia messa a punto dalle imprese interessate potrebbero, se divulgati, essere sfruttati dalle imprese concorrenti e, in particolare, da quelle che utilizzerebbero la medesima tecnologia per sviluppare i propri prodotti, vanificando gli sforzi da loro compiuti a livello industriale, danneggiando la loro posizione sul mercato e compromettendo l’esecuzione stessa dei contratti in questione. |
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113 |
A titolo di esempi concreti delle clausole rientranti in detta categoria, la Commissione ha fatto riferimento a talune parti della definizione di «prodotto» (product) nel documento 7 e della definizione di «vaccino» (vaccine) o di «vaccino adattato» (adapted vaccine) nel documento 5. Essa ha altresì evidenziato le informazioni contenute negli allegati dei contratti in questione vertenti sulle «condizioni di produzione dei vaccini» (specification of the product), tra cui l’allegato IV del documento 7. Infine, essa ha segnalato le clausole relative alla procedura di consegna posto che sarebbe possibile estrapolarne dettagli tecnici sul processo di produzione. In tale contesto, essa ha menzionato, a titolo esemplificativo, una clausola sul deposito, sul trasporto e sull’accettazione del prodotto contenuta nel documento 4 e un allegato di detto documento vertente sulle specifiche di consegna e sulla catena del freddo, oltre all’integralità della seconda parte del documento 6. |
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114 |
Inoltre, la Commissione ha precisato che, in sede di valutazione dell’applicabilità dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali alle informazioni oscurate, erano stati presi in considerazione diversi fattori, segnatamente la situazione specifica di ciascuna impresa interessata, le sue caratteristiche, le sue relazioni con altri operatori commerciali e le sue strategie di mercato e d’impresa, nonché l’uso che i suoi concorrenti avrebbero potuto fare delle informazioni divulgate. |
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115 |
Da queste considerazioni emerge che la Commissione ha fornito spiegazioni, accompagnate da esempi concreti, senza divulgare il contenuto delle informazioni oscurate così da privare l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali della sua finalità essenziale, per quanto riguarda la natura delle clausole oscurate vertenti sul know‑how delle imprese interessate e sulle condizioni di produzione dei vaccini. Dette spiegazioni coprono le clausole sulle «proprietà» dei vaccini e sul «controllo qualità» nella misura in cui quest’ultimo ricomprende le condizioni di produzione dei vaccini, cui si riferiscono i ricorrenti. |
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116 |
Parimenti, la Commissione ha fornito spiegazioni circostanziate in merito alle modalità con cui la loro divulgazione poteva concretamente ed effettivamente arrecare pregiudizio agli interessi commerciali di dette imprese. |
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117 |
Peraltro, benché la Commissione sia tenuta a esporre i motivi che giustificano l’applicazione alla fattispecie di una delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001, essa non ha tuttavia l’obbligo di fornire informazioni che vanno al di là di quanto necessario alla comprensione, da parte del richiedente l’accesso, delle ragioni all’origine della sua decisione, e al controllo, da parte del Tribunale, della legittimità della stessa (sentenza del 30 gennaio 2008, Terezakis/Commissione, T‑380/04, non pubblicata, EU:T:2008:19, punto 119). |
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118 |
Orbene, il Tribunale osserva che solo in sede di memoria di adattamento i ricorrenti hanno fatto riferimento alle clausole relative alle proprietà dei vaccini, segnatamente nel documento 13, e alla clausola denominata «Test e verifiche della qualità», nei documenti 4 e 6. |
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119 |
Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata consente ai ricorrenti di comprendere le ragioni che hanno portato la Commissione a oscurare, nei contratti in questione, le clausole relative a informazioni commercialmente sensibili e non di dominio pubblico, in collegamento con il know‑how delle imprese interessate e con le condizioni di produzione dei vaccini, tra cui le proprietà dei vaccini, e al giudice dell’Unione di esercitate il suo sindacato sulla legittimità di detti oscuramenti, ai sensi della giurisprudenza ricordata nei precedenti punti 101 e 117. |
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120 |
Pertanto, la censura relativa all’insufficiente motivazione della decisione impugnata al riguardo deve essere respinta. |
ii) Sulla fondatezza della motivazione della decisione impugnata
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121 |
Per quanto attiene alla fondatezza dei motivi contenuti nella decisione impugnata per giustificare il parziale oscuramento delle informazioni controverse, occorre stabilire se la Commissione abbia fornito spiegazioni plausibili quanto al modo in cui l’accesso ai documenti oscurati avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente un pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate e se l’asserito pregiudizio possa essere considerato ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Bronckers/Commissione, T‑166/19, EU:T:2020:557, punto 58). |
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122 |
Conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 97 e 99, la Commissione non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un rischio certo di pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate. |
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123 |
È sufficiente che la decisione impugnata contenga elementi tangibili che consentano di concludere che il rischio di pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese interessate era, alla data della sua adozione, ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico e faccia menzione dell’esistenza, a tale data, di ragioni oggettive che consentono ragionevolmente di prevedere che siffatti pregiudizi si verificherebbero in caso di divulgazione delle informazioni richieste dai ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2011, Toland/Parlamento, T‑471/08, EU:T:2011:252, punti 78 e 79). |
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124 |
Nella specie, come indicato nel precedente punto 112, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha negato l’accesso integrale a clausole relative al know‑how delle imprese interessate, per non rischiare di rivelare elementi sensibili sotto il profilo commerciale che avrebbero potuto essere sfruttati dai loro concorrenti in un momento caratterizzato da una forte richiesta di vaccini contro la COVID‑19 e in un contesto altamente concorrenziale. |
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125 |
Dopo aver esaminato la versione integrale del documento 13, il Tribunale osserva che il suo allegato V reca il titolo «Profilo del prodotto target» (target product profile) e traccia per grandi linee le caratteristiche di un vaccino ancora in fase di sviluppo. Inoltre, è di pubblico dominio che il vaccino messo a punto da tale impresa ha ottenuto la sua autorizzazione all’immissione in commercio solo successivamente alla data di adozione della decisione impugnata. Dalla risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale alla Commissione emerge altresì che le forniture in forza di detto stesso accordo preliminare di acquisto sono iniziate solo nel terzo trimestre del 2022, vale a dire successivamente alla data di adozione della decisione impugnata. |
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126 |
Inoltre, il Tribunale constata, come indicato dalla Commissione, che la clausola I.6.13, dal titolo «Test e verifiche della qualità», oscurata nei documenti 4, 5 e 6, non riguarda gli obblighi regolamentari dell’Unione in materia di controllo qualità di un medicinale, bensì un impegno contrattuale concernente l’organizzazione interna di detto produttore con riferimento alle condizioni di fabbricazione del vaccino. In ogni caso, dalla clausola I.6.5 di tali medesimi documenti, rispetto alla quale la Commissione ha concesso l’accesso, emerge che l’impresa interessata è tenuta a rispettare tutte le condizioni previste nelle autorizzazioni di immissione in commercio dei suoi prodotti. |
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127 |
Ne consegue che la Commissione ha correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che la divulgazione integrale delle clausole vertenti sul know‑how delle imprese interessate avrebbe potuto fornire ai concorrenti di dette imprese informazioni sensibili sotto il profilo commerciale sui loro prodotti e le loro tecnologie (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2022, Saure/Commissione, T‑524/21, EU:T:2022:632, punti da 99 a 102). |
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128 |
Da quanto precede risulta che le spiegazioni fornite dalla Commissione nella decisione impugnata sull’esistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non ipotetico di pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate connesso alla divulgazione di clausole vertenti sul know‑how di dette imprese e, segnatamente, dell’allegato V del documento 13 e della clausola I.6.13 dei documenti 4, 5 e 6, sono fondate. |
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129 |
Alla luce di quanto precede, la prima censura della seconda parte del secondo motivo deve essere respinta. |
2) Sul diniego parziale di accesso alle clausole relative all’indennizzo
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130 |
Con una seconda censura, i ricorrenti contestano, in sostanza, l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata e la sua fondatezza al fine di giustificare il diniego parziale di accesso alle clausole relative alle responsabilità e all’indennizzo, sulla base dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. |
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131 |
In primo luogo, i ricorrenti contestano le considerazioni invocate nella decisione impugnata secondo cui la divulgazione integrale delle clausole relative alla responsabilità e all’indennizzo avrebbe potuto dar luogo a molteplici azioni giudiziarie abusive e ingiustificate. Tali considerazioni avrebbero carattere ipotetico e speculativo, come dimostra l’utilizzo del condizionale nella decisione impugnata. |
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132 |
In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che l’ipotesi secondo cui la divulgazione integrale delle clausole in questione avrebbe rivelato ai concorrenti dell’impresa interessata i «punti deboli» della copertura della sua responsabilità e fornito a detti concorrenti un vantaggio concorrenziale non è stata dimostrata e non può prevalere sul diritto alla vita e al risarcimento dei danni causati da vaccini eventualmente difettosi. |
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133 |
In terzo luogo, i ricorrenti negano che la divulgazione integrale delle clausole in questione avrebbe avuto un impatto sulla reputazione generale delle imprese interessate. Gli elementi dedotti dalla Commissione sarebbero ipotetici. La reputazione delle imprese interessate sarebbe stata lesa dall’«attribuzione di un carattere non risarcibile» ai danni risultanti da prodotti difettosi e dalla mancata divulgazione di dette clausole. Inoltre, i documenti richiesti avrebbero riguardato non tanto informazioni di rilevanza commerciale, quanto piuttosto elementi giuridici e scientifici. |
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134 |
La Commissione contesta tale argomento. |
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135 |
La Commissione sostiene che clausole in questione hanno la stessa rilevanza economica e finanziaria di qualsiasi altro elemento di costo per l’impresa interessata e sono state oggetto di trattative individuali. |
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136 |
In primo luogo, la Commissione ritiene che la divulgazione integrale delle clausole in questione avrebbe aumentato il numero di ricorsi per risarcimento contro l’impresa interessata, in quanto essa avrebbe potuto incoraggiare la proposizione di ricorsi per risarcimento e avrebbe fornito alla parte ricorrente più argomenti sulla cui base tentare di dimostrare il carattere difettoso del vaccino. Essa sottolinea che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’interesse commerciale protetto non sarebbe consistito nel sottrarre le imprese interessate alla loro responsabilità. |
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137 |
In secondo luogo, la Commissione sostiene che la decisione impugnata spiega, in modo giuridicamente sufficiente, le ragioni per le quali la divulgazione integrale delle clausole in questione avrebbe avuto ripercussioni commerciali negative per le imprese interessate, in particolare procurando un vantaggio concorrenziale a taluni concorrenti e rivelando la portata del rischio finanziario da esse accettato nell’ambito dei contratti in questione. |
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138 |
In terzo luogo, la Commissione contesta l’argomento dei ricorrenti secondo cui gli elementi giuridici o scientifici non avrebbero presentato alcun interesse commerciale. In tale contesto, essa sottolinea che le condizioni degli impegni finanziari previsti nei contratti in questione o i dati scientifici possono essere sensibili sul piano commerciale. |
i) Sulla motivazione della decisione impugnata
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139 |
Nella specie, al punto 2.2.1 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che le informazioni oscurate a titolo dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, contenevano elementi sensibili sotto il profilo commerciale relativi, segnatamente, alla responsabilità e all’indennizzo. Essa ha precisato che la divulgazione integrale di tali informazioni avrebbe potuto rivelare ai concorrenti dell’impresa interessata il beneficio preciso derivante dalla negoziazione per detta impresa. |
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140 |
Inoltre, al punto 2.2.4, anzitutto, la Commissione ha affrontato, in sostanza, la responsabilità extracontrattuale delle imprese interessate nei confronti di terzi, in particolare per gli effetti indesiderati derivanti dall’utilizzo del vaccino, e le clausole relative all’eventuale indennizzo, ossia il rimborso, da parte degli Stati membri, delle imprese interessate, nell’ipotesi in cui queste ultime fossero condannate a versare un risarcimento danni a terzi a titolo della loro responsabilità extracontrattuale. Essa ha poi affrontato diversi aspetti della responsabilità contrattuale delle imprese interessate. |
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141 |
In tal senso, la Commissione ha precisato che la divulgazione integrale delle clausole in questione rischiava di arrecare pregiudizio agli interessi commerciali di dette imprese sotto tre profili. |
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142 |
Sotto un primo profilo, una conoscenza precisa dei limiti della responsabilità dell’impresa interessata avrebbe consentito un comportamento strategico nei suoi confronti, in quanto essa avrebbe potuto trovarsi di fronte alle conseguenze economiche di molteplici azioni giudiziarie, intentate in modo abusivo e ingiustificato, al solo scopo di ricevere un indennizzo correlato all’utilizzo del suo vaccino. Sotto un secondo profilo, la divulgazione integrale delle clausole relative all’indennizzo delle imprese interessate da parte degli Stati membri, in particolare quelle che definiscono le condizioni esatte in cui è escluso un indennizzo da parte dello Stato membro, avrebbe inevitabilmente rivelato ai concorrenti dell’impresa interessata, compresi quelli che non producevano vaccini, i «punti deboli» della copertura della sua responsabilità e fornito loro un vantaggio concorrenziale che avrebbero potuto sfruttare. Sotto un terzo profilo, una conoscenza precisa dei limiti della responsabilità dell’impresa interessata avrebbe altresì avuto un impatto sulla sua reputazione generale presso i consumatori e i suoi potenziali partner commerciali. Secondo la Commissione, tali motivi spiegherebbero le ragioni dell’impossibilità di divulgare taluni passaggi relativi alla deroga alla clausola relativa all’indennizzo, vale a dire le condizioni in cui una determinata impresa interessata non sarà indennizzata. In tale contesto, essa ha fatto riferimento, a titolo di esempio, agli oscuramenti nella clausola I.12 del documento 4. |
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143 |
La Commissione ha poi indicato che talune clausole relative alla responsabilità contrattuale avrebbero avuto una dimensione commerciale valutata e negoziata con l’impresa interessata, la cui divulgazione avrebbe rivelato ai concorrenti di quest’ultima informazioni riguardanti la sua capacità e la sua strategia interne, in particolare laddove tali informazioni fossero tali da consentire di conoscere con precisione i costi che un’interruzione del contratto avrebbe potuto comportare per tale impresa. La Commissione ha illustrato le sue affermazioni con esempi di clausole precise. |
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144 |
La Commissione ha precisato che le informazioni oscurate erano sensibili sotto il profilo commerciale. Da un lato, la divulgazione di tali informazioni avrebbe consentito di conoscere con precisione i costi che una violazione del contratto avrebbe potuto comportare per le imprese interessate. Dall’altro lato, la divulgazione di tali informazioni avrebbe potuto rivelarsi pregiudizievole per le imprese interessate, in quanto esse avrebbero fornito ai concorrenti di quest’ultima un’idea molto realistica degli effettivi benefici ottenuti in forza del contratto in questione, mentre, al momento dell’adozione della decisione impugnata, queste stesse imprese negoziavano contratti per la fornitura di vaccini contro la COVID‑19 con acquirenti di paesi terzi, essendo la concorrenza al riguardo esercitata su un mercato mondiale. La Commissione ha inoltre precisato che tale potenziale conflitto con gli interessi commerciali delle imprese interessate sarebbe stato tanto più pregiudizievole in quanto l’esecuzione di taluni contratti era sul punto di iniziare, come si verificava, al momento dell’adozione della decisione impugnata, in particolare, per i documenti 5 e 6. |
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145 |
Infine, la Commissione ha sottolineato che, in tale contesto, il mercato mondiale sul quale le imprese interessate svolgevano le loro attività doveva essere preso in considerazione nella valutazione degli effetti della divulgazione delle clausole in questione ai sensi del regolamento n. 1049/2001. Essa ha precisato che, in sede di valutazione dell’applicabilità dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali, erano stati presi in considerazione diversi fattori, segnatamente la situazione specifica di ciascun produttore di vaccini sul mercato, le sue caratteristiche, le sue relazioni con altri operatori commerciali, le sue strategie di mercato e d’impresa e l’uso che i suoi concorrenti avrebbero potuto fare delle informazioni divulgate. Essa ne ha concluso che la divulgazione integrale dei contratti conclusi con le imprese interessate avrebbe costituito un pregiudizio agli interessi commerciali di queste ultime, compromettendo essenzialmente la loro competitività sui mercati mondiali. |
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146 |
Da tali considerazioni risulta che la Commissione ha fornito spiegazioni quanto al carattere commercialmente sensibile delle informazioni contenute nelle clausole relative alla responsabilità e all’indennizzo. Parimenti, la Commissione ha spiegato, in modo giuridicamente sufficiente, come, a suo avviso, la divulgazione integrale di dette clausole avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese interessate, sia tra loro che tra esse e terzi concorrenti. |
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147 |
Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata consente ai ricorrenti di comprendere le ragioni specifiche che hanno indotto la Commissione a oscurare, parzialmente, nei contratti in questione, le clausole relative alla responsabilità delle imprese interessate, tanto contrattuale quanto extracontrattuale, nonché le clausole relative all’eventuale risarcimento da parte degli Stati membri di eventuali obbligazioni assunte dalle imprese interessate in caso di contestazione della loro responsabilità extracontrattuale e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità di detti oscuramenti, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 101 e 117. |
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148 |
Pertanto, la censura relativa all’insufficiente motivazione della decisione impugnata al riguardo deve essere respinta. |
ii) Sulla fondatezza della motivazione della decisione impugnata
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149 |
Per quanto riguarda la fondatezza dei motivi addotti dalla Commissione per giustificare l’oscuramento parziale delle clausole relative alla responsabilità e all’indennizzo, occorre stabilire se, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 97, 99, 121 e 123, essa abbia fornito spiegazioni plausibili in ordine al fatto che l’accesso alle informazioni oscurate avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate e al fatto che l’asserito pregiudizio avrebbe potuto essere considerato ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico. |
– Sulle clausole relative alla responsabilità contrattuale
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150 |
Nel caso di specie, come indicato ai precedenti punti da 143 a 145, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha negato l’accesso integrale alle clausole relative alla responsabilità contrattuale delle imprese interessate al fine di non rischiare di rivelare informazioni asseritamente sensibili sotto il profilo commerciale riguardanti i rischi identificati in ordine all’esecuzione dei contratti in questione e alle soglie finanziarie accettate rispetto a detti rischi da parte di tali imprese, in un periodo caratterizzato da una forte domanda per i vaccini contro la COVID‑19 e durante il quale erano in corso o, quantomeno, possibili trattative con acquirenti di paesi terzi. |
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151 |
Dopo aver consultato le versioni integrali dei contratti in questione, il Tribunale osserva che le clausole relative alla responsabilità delle imprese interessate in caso di violazione, risoluzione o sospensione di tali contratti, in particolare in relazione a consegne tardive o mancate, sono diverse. Inoltre, le ricorrenti non negano né il contesto di forte domanda di vaccini contro la COVID‑19, né la circostanza che le trattative con acquirenti di paesi terzi fossero in corso o, quanto meno, possibili. |
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152 |
Ne consegue che la Commissione ha correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che la divulgazione integrale di dette clausole avrebbe potuto fornire ai concorrenti delle imprese interessate nonché ad acquirenti terzi informazioni sensibili sotto il profilo commerciale vertenti su elementi di costo, sulle loro capacità e sulle loro strategie interne e sulle soglie finanziarie accettate (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2022, Saure/Commissione, T‑524/21, EU:T:2022:632, punti da 99 a 102). |
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153 |
Da quanto precede risulta che le spiegazioni della Commissione nella decisione impugnata sull’esistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non ipotetico di pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate per quanto riguarda la divulgazione integrale delle clausole relative alla responsabilità contrattuale di dette imprese sono fondate. |
– Sulle clausole relative all’indennizzo
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154 |
In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29), il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità. Pertanto, come riconosciuto dalla Commissione in udienza, in assenza di modifica della direttiva 85/374, né la Commissione né gli Stati membri avevano la possibilità di derogare alle disposizioni di detta direttiva. |
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155 |
Inoltre, nessuna disposizione della direttiva 85/374 vieta a un terzo, in questo caso uno Stato membro, di rimborsare gli importi pagati a titolo di risarcimento da un produttore a causa della difettosità del suo prodotto. |
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156 |
Per di più, il Tribunale osserva che l’articolo 6, terzo comma, dell’accordo del 16 giugno 2020 sull’acquisto di vaccini contro la COVID‑19, concluso tra la Commissione e gli Stati membri, è stato pubblicato sul sito Internet della Commissione il 7 settembre 2020 e interamente divulgato come allegato ai contratti in questione, ad eccezione del documento 1. Tale disposizione prevede un meccanismo di indennizzo delle imprese interessate da parte degli Stati membri dei costi economici, vale a dire di eventuali danni, che incomberebbero normalmente a dette imprese a titolo della loro responsabilità per i loro vaccini. Analogamente, la comunicazione COM (2020) 245 final, menzionata al precedente punto 3, enuncia che tale meccanismo doveva essere considerato come una «polizza assicurativa», consistente nel trasferire una parte del rischio economico che gravava sull’industria farmaceutica alle autorità pubbliche in cambio della garanzia per gli Stati membri di un accesso equo e a un prezzo abbordabile al vaccino, una volta disponibile. |
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157 |
Da quanto precede risulta che, da un lato, il meccanismo di indennizzo delle imprese interessate da parte degli Stati membri non incide affatto sul regime della responsabilità giuridica di dette imprese ai sensi della direttiva 85/374 e, dall’altro, che tale informazione era già di dominio pubblico al momento della presentazione della domanda iniziale di accesso e dell’adozione della decisione impugnata. |
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158 |
Dopo aver consultato le versioni integrali dei contratti in questione, il Tribunale constata che, sebbene gli accordi preliminari di acquisto e i contratti di acquisto contengano tutti una clausola relativa all’indennizzo, come era stato previsto dall’articolo 6 dell’accordo del 16 giugno 2020 sull’acquisto di vaccini contro la COVID‑19 concluso tra la Commissione e gli Stati membri, il contenuto dettagliato di dette clausole non è identico. In tale contesto, il Tribunale rileva l’esistenza di differenze per quanto riguarda, in primo luogo, le situazioni precise nelle quali è stato convenuto che il risarcimento da parte dello Stato membro non sarebbe applicabile, in quanto la maggior parte di dette situazioni resta tuttavia globalmente simile nei contratti in questione, in secondo luogo, l’ambito di applicazione temporale o materiale dell’eventuale indennizzo e, in terzo luogo, le modalità di gestione della difesa di eventuali ricorsi per risarcimento e di attuazione di un eventuale risarcimento. |
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159 |
Ciò precisato, rimane da stabilire se la Commissione abbia a giusto titolo negato la divulgazione più ampia, se non integrale, delle clausole relative all’indennizzo. |
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160 |
A tal riguardo, non può essere accolto il primo motivo dedotto nella decisione impugnata, vale a dire che una conoscenza precisa dei limiti della responsabilità dell’impresa interessata avrebbe consentito un comportamento strategico nei suoi confronti, in quanto essa avrebbe potuto trovarsi di fronte alle conseguenze economiche di molteplici azioni giudiziarie, intentate in modo abusivo e ingiustificato, al solo scopo di ricevere un risarcimento legato all’utilizzo del suo vaccino. |
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161 |
Infatti, anche se il fatto che una società sia esposta ad azioni risarcitorie può indubbiamente comportare costi elevati, in termini di risorse economiche, di tempo o di personale, anche nell’ipotesi in cui tali azioni siano successivamente respinte in quanto infondate, il diritto dei terzi eventualmente lesi da un vaccino difettoso di proporre ricorsi per responsabilità contro le imprese interessate si basa sulla normativa nazionale che recepisce la direttiva 85/374. Tale diritto di ricorso è indipendente dall’esistenza e dal contenuto delle clausole relative all’indennizzo. |
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162 |
Inoltre, l’interesse delle imprese coinvolte ad evitare siffatte azioni risarcitorie, nell’ipotesi in cui esse avessero effettivamente prodotto e messo in circolazione un vaccino difettoso, non può essere qualificato come interesse commerciale e, in ogni caso, non costituisce un interesse degno di tutela, segnatamente alla luce del diritto che spetta a chiunque di chiedere il risarcimento del danno causatogli da un prodotto difettoso (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2011, CDC Hydrogene Peroxide/Commissione, T‑437/08, EU:T:2011:752, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, l’auspicio di evitare di sostenere costi superiori correlati a un procedimento giudiziario non costituisce un interesse protetto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2019, Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals/EMA, T‑377/18, non pubblicata, EU:T:2019:456, punti 55 e 56). |
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163 |
Inoltre, la decisione impugnata non contiene alcun elemento che consenta di concludere che la divulgazione più ampia del meccanismo di indennizzo delle imprese interessate avrebbe potuto essere all’origine di ricorsi proposti contro queste ultime. Infatti, simili ricorsi avrebbero sempre ad oggetto la condanna del produttore di vaccini al risarcimento del danno subito, indipendentemente dall’identità dell’entità che, in definitiva, sopporterà il risarcimento dei danni versati. |
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164 |
In tali circostanze, il Tribunale considera che il primo motivo addotto nella decisione impugnata per negare la divulgazione più ampia della clausola relativa all’indennizzo non dimostra, come richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 99, l’esistenza di un rischio prevedibile e non puramente ipotetico per gli interessi commerciali delle imprese interessate. |
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165 |
Il secondo motivo dedotto nella decisione impugnata per negare la divulgazione integrale delle clausole relative all’indennizzo, in particolare quelle che definiscono le condizioni esatte in cui è escluso un indennizzo da parte dello Stato membro, consiste nell’affermazione che tale divulgazione avrebbe rivelato inevitabilmente ai concorrenti dell’impresa interessata, compresi quelli che non producono vaccini, i «punti deboli» della copertura della sua responsabilità e fornito loro un vantaggio concorrenziale che essi avrebbero potuto sfruttare, ad esempio, in annunci pubblicitari e in pubblicità comparative. |
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166 |
A tal riguardo, occorre ricordare che la ragione per la quale le clausole relative all’indennizzo sono state integrate nei contratti in questione, vale a dire compensare i rischi corsi dalle imprese interessate connessi all’abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini, era di dominio pubblico prima dell’adozione della decisione impugnata. |
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167 |
Inoltre, tutti i contratti in questione contengono una clausola relativa all’indennizzo che, peraltro, elenca, in modo complessivamente analogo, le situazioni specifiche principali in cui l’indennizzo dell’impresa interessata da parte dello Stato membro è escluso. |
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168 |
Poiché tutte le imprese interessate beneficiavano, per un motivo identificato e legittimo, di una clausola relativa all’indennizzo, la decisione impugnata non contiene alcun elemento in base al quale si possa concludere che, in caso di divulgazione più ampia della clausola relativa all’indennizzo, il rischio di pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese interessate, in particolare procurando un vantaggio concorrenziale a dette imprese tra di loro, era, alla data della sua adozione, ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico. |
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169 |
In tali circostanze, il Tribunale considera che il secondo motivo addotto nella decisione impugnata per negare la divulgazione più ampia della clausola relativa all’indennizzo non dimostra, come richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 99, l’esistenza di un rischio prevedibile e non puramente ipotetico per gli interessi commerciali delle imprese interessate. |
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170 |
Per quanto riguarda il terzo motivo addotto nella decisione impugnata per negare la divulgazione integrale della clausola relativa all’indennizzo, in particolare delle condizioni in cui è escluso l’indennizzo da parte dello Stato membro, vale a dire che una conoscenza precisa dei limiti della responsabilità delle imprese interessate avrebbe ripercussioni sulla loro reputazione presso i consumatori e i loro eventuali partner commerciali, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, un pregiudizio alla reputazione di un’impresa costituisce chiaramente un pregiudizio ai suoi interessi commerciali, nella misura in cui la reputazione di un qualsiasi operatore attivo su un mercato è fondamentale per la realizzazione delle sue attività economiche sul mercato (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2018, Falcon Technologies International/Commissione, T‑875/16, non pubblicata, EU:T:2018:877, punti 51 e 53). |
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171 |
Tuttavia, per gli stessi motivi esposti ai precedenti punti da 166 a 168, la decisione impugnata non contiene alcun elemento che consenta ragionevolmente di concludere che, in caso di divulgazione più ampia della clausola relativa all’indennizzo, il rischio di pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese interessate, in particolare alla loro reputazione, era, alla data della sua adozione, ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico. |
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172 |
In tali circostanze, il Tribunale considera che il terzo motivo addotto nella decisione impugnata per negare la divulgazione più ampia della clausola relativa all’indennizzo non dimostra, come richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 99, l’esistenza di un rischio prevedibile e non puramente ipotetico per gli interessi commerciali delle imprese interessate. |
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173 |
Alla luce di quanto precede, la seconda censura della seconda parte del secondo motivo di ricorso è fondata per quanto riguarda le clausole relative all’indennizzo dei contratti in questione. |
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174 |
Ne consegue che occorre accogliere parzialmente la seconda censura della seconda parte del secondo motivo di ricorso per quanto riguarda le clausole relative all’indennizzo e respingerla in parte per quanto riguarda le clausole relative alla responsabilità contrattuale delle imprese interessate. |
3) Sul diniego di accesso all’elenco dei partner della rete di fabbricazione e dei subappaltatori delle imprese interessate
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175 |
Con una terza censura, i ricorrenti contestano l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata e la sua fondatezza al fine di giustificare il diniego di accesso alle informazioni relative all’elenco dei partner della rete di fabbricazione e dei subappaltatori delle imprese interessate, sulla base dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. |
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176 |
La Commissione contesta tale argomento. |
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177 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha indicato che la scelta di avere un sito di produzione in un determinato luogo o di fare ricorso a un determinato subappaltatore per un compito specifico rientrava nella strategia commerciale interna delle imprese interessate e risultava da una scelta economica precisa. L’identità dei suddetti siti e il loro rapporto economico o industriale con l’impresa interessata non sarebbero stati di pubblico dominio. Essa ha concluso che la divulgazione degli allegati di tutti i contratti in questione riguardanti i subappaltatori avrebbe rivelato ai concorrenti delle imprese interessate significativi elementi circa le loro capacità industriali e avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle loro capacità industriali di produrre il vaccino o addirittura, a termine, ostacolare per ragioni economiche l’esecuzione integrale dei contratti conclusi. |
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178 |
Così facendo, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, la Commissione ha fornito spiegazioni sufficienti quanto al carattere commercialmente sensibile delle informazioni relative all’elenco dei partner della rete di fabbricazione e dei subappaltatori delle imprese interessate, cosicché occorre respingere la loro censura vertente sul carattere insufficiente della motivazione della decisione impugnata a questo riguardo. |
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179 |
Dopo aver consultato le versioni integrali dei contratti in questione, il Tribunale constata che essi espongono, con un livello di dettaglio variabile, l’identità e l’ubicazione di diversi subappaltatori o partner delle imprese interessate, nonché, a seconda dei casi, l’attribuzione di compiti tra i soggetti elencati. Inoltre, in alcuni casi, nella fase del contratto di acquisto sono state apportate modifiche, quali aggiunte o cambiamenti di siti o di partner, rispetto all’accordo preliminare di acquisto. |
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180 |
Pertanto, la Commissione ha giustamente ritenuto, nella decisione impugnata, che le informazioni sull’elenco dei partner della rete di fabbricazione e sui subappaltatori delle imprese interessate oscurate nei contratti in questione rientrassero nell’ambito dei loro rapporti commerciali e, in definitiva, della loro capacità e della loro strategia industriale e commerciale. |
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181 |
Orbene, come ricordato al precedente punto 100, la tutela che deve essere garantita agli interessi commerciali conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 può riguardare siffatte informazioni. |
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182 |
Inoltre, come osserva, in sostanza, la Commissione, non si può escludere che i rapporti commerciali instaurati dalle imprese interessate con i loro partner della rete di fabbricazione e i loro subappaltatori abbiano creato una sinergia dotata di valore commerciale e che la divulgazione di dati nominativi concernenti detti rapporti possa ledere gli interessi commerciali degli interessati o recare pregiudizio alla concorrenza leale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 17 novembre 2022, Antea Polska e a., C‑54/21, EU:C:2022:888, punto 79). |
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183 |
Inoltre, le informazioni che appaiono nei contratti in questione non possono essere considerate storiche (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2015, Axa Versicherung/Commissione, T‑677/13, EU:T:2015:473, punto 154 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 12 luglio 2018, RATP/Commissione, T‑250/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:458, punti 55 e 57). Infatti, tali dati risalivano a meno di due anni prima e, come risulta dalla risposta della Commissione a un quesito posto a titolo di misura di organizzazione del procedimento, la maggior parte dei contratti in questione era ancora in corso di esecuzione al momento dell’adozione della decisione impugnata. |
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184 |
Infine, i ricorrenti non negano né il contesto molto concorrenziale in cui operano le imprese interessate, né il contesto di forte domanda di vaccini contro la COVID‑19. |
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185 |
Ne discende che la Commissione ha correttamente considerato, nella decisione impugnata, che la divulgazione integrale dell’elenco dei partner della rete di fabbricazione e dei subappaltatori avrebbe potuto fornire ai concorrenti delle imprese interessate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale vertenti sulle loro capacità industriali (v., in tal senso, sentenze del 7 settembre 2022, Saure/Commissione, T‑651/21, non pubblicata, EU:T:2022:526, punti 108 e 109, e del 12 ottobre 2022, Saure/Commissione, T‑524/21, EU:T:2022:632, punti da 99 a 102). |
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186 |
Da quanto precede risulta che le spiegazioni della Commissione nella decisione impugnata in merito all’esistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non ipotetico di pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di dette imprese per quanto riguarda la divulgazione integrale dell’elenco dei partner della rete di fabbricazione e dei subappaltatori delle imprese interessate sono fondate. |
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187 |
Alla luce di quanto precede, la terza censura della seconda parte del secondo motivo deve essere respinta. |
c) Conclusione sul secondo motivo
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188 |
Per le ragioni esposte ai precedenti punti da 65 a 92 e da 154 a 174, la prima parte del secondo motivo e la seconda censura della seconda parte del secondo motivo devono essere accolte e la decisione impugnata annullata nella misura in cui riguarda il diniego parziale di accesso alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e alle clausole relative all’indennizzo, mentre il secondo motivo deve essere respinto quanto al resto. |
3. Sul terzo motivo, vertente sull’esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifica l’accesso integrale ai documenti richiesti
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189 |
A sostegno del terzo motivo, i ricorrenti affermano che la loro domanda di accesso ai documenti è giustificata da un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, specificamente, delle informazioni sensibili oscurate. In particolare, i ricorrenti si richiamano al principio del buon governo dell’Unione e al principio di trasparenza, che presenterebbe una rilevanza particolare posto che i documenti richiesti costituiscono parte delle violazioni dei loro diritti fondamentali. Essi invocano altresì i principi fondamentali che disciplinano gli appalti pubblici dell’Unione e i diritti a un equo processo, ad una buona amministrazione e all’integrità della persona. Essi chiedono di poter valutare e verificare le prassi seguite dai soggetti istituzionali incaricati di negoziare e di aggiudicare i contratti in questione, controllare la liceità di detti contratti, vigilare sul corretto utilizzo dei fondi pubblici impiegati dalla Commissione e consentire che la vaccinazione avvenga in maniera libera e consapevole. I ricorrenti deducono la reticenza di molti cittadini a sottoporsi alla vaccinazione, il fatto che essi si sarebbero visti costretti ad assumere il vaccino in ragione delle restrizioni alla libera circolazione per motivi di pubblica sicurezza imposte dagli Stati membri, nonché il loro desiderio di poter accedere ai contratti in questione ai fini della propria corretta informazione e del proprio consenso a una procedura medica. |
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190 |
La Commissione contesta tale argomentazione. |
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191 |
A tal proposito, in via preliminare, il Tribunale osserva che l’esame del terzo motivo riguarda unicamente i contratti in questione, vale a dire i documenti che, in base alle conclusioni della Commissione, ricadevano nell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. |
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192 |
Infatti, le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 non prevedono la ponderazione tra l’interesse pubblico relativo alla vita privata e all’integrità dell’individuo e un interesse pubblico prevalente (sentenza del 15 luglio 2015, Dennekamp/Parlamento, T‑115/13, EU:T:2015:497, punto 62). Pertanto, il terzo motivo non riguarda le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi trattate nell’ambito della prima parte del secondo motivo. |
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193 |
Dall’altro lato, il Tribunale ricorda che la seconda censura della seconda parte del secondo motivo dev’essere accolta in parte, in quanto i motivi per negare la divulgazione più ampia delle clausole relative all’indennizzo non dimostrano l’esistenza di un rischio prevedibile e non puramente ipotetico di pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese interessate, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Ne consegue che l’esame del terzo motivo non riguarda questo aspetto della decisione impugnata. |
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194 |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio, in particolare, alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, «a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione». Ne deriva che le istituzioni dell’Unione non possono rifiutare l’accesso a un documento quando la sua divulgazione è giustificata da un interesse pubblico prevalente, anche se quest’ultima potrebbe arrecare pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica. |
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195 |
In tale contesto, occorre bilanciare, da un lato, l’interesse specifico che deve essere tutelato impedendo la divulgazione del documento in questione e, dall’altro, in particolare, l’interesse generale all’accessibilità a tale documento, alla luce dei vantaggi che derivano, come precisa il considerando 2 del regolamento n. 1049/2001, da una maggiore trasparenza, consistenti in una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e in una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico (v. sentenza del 21 ottobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commissione ed EACEA, T‑439/08, non pubblicata, EU:T:2010:442, punto 136 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 5 febbraio 2018, PTC Therapeutics International/EMA, T‑718/15, EU:T:2018:66, punto 107). |
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196 |
Spetta al richiedente dedurre concretamente le circostanze su cui si fonda l’interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti in questione (v. sentenze del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punto 94 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 luglio 2015, ClientEarth/Commissione, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, punto 90 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, spetta a coloro che sostengono l’esistenza di un interesse pubblico prevalente ai sensi dell’ultima parte di frase dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 dimostrarlo (sentenza del 25 settembre 2014, Spirlea/Commissione, T‑306/12, EU:T:2014:816, punto 97). |
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197 |
In tale contesto, la persona che intende opporsi a un motivo di diniego della divulgazione deve, da un lato, far valere l’esistenza di un interesse pubblico idoneo a prevalere su detto motivo e, dall’altro, dimostrare proprio che, nel caso di specie, la divulgazione dei documenti in questione contribuirebbe concretamente a garantire la tutela di detto interesse pubblico a tal punto che il principio di trasparenza prevale sulla protezione degli interessi che hanno giustificato il diniego di divulgazione (v., in tal senso, ordinanza del 21 maggio 2019, Pint/Commissione, C‑770/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:436, punto 18), vale a dire, nella specie, la tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate. |
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198 |
L’interesse pubblico prevalente che può giustificare la divulgazione di un documento non deve necessariamente essere distinto dai principi soggiacenti al regolamento n. 1049/2001. Tuttavia, considerazioni generiche non possono essere idonee a giustificare l’accesso ai documenti richiesti, il quale esige che il principio di trasparenza presenti, in una data situazione, una rilevanza particolare, che possa prevalere sulle ragioni che giustificano il diniego di divulgazione dei documenti in questione (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punti 92 e 93 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 luglio 2015, ClientEarth/Commissione, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, punti 92 e 93). |
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199 |
Nella domanda di conferma, i ricorrenti hanno dedotto un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti fondato in sostanza sulla trasparenza richiesta dal «buon governo che presiede il funzionamento dell’Unione ai sensi dell’articolo 15 TFUE». Detto interesse pubblico prevarrebbe sugli interessi commerciali delle imprese interessate tenuto conto dello stato dell’emergenza sanitaria. |
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200 |
Nella decisione impugnata, con cui la Commissione ha accordato un accesso più ampio ai documenti 1, da 3 a 6, 8 e 9, precedentemente divulgati, nonché un accesso parziale, in forma oscurata, ai documenti 2, 7 e da 10 a 13, i quali fino ad allora non erano stati divulgati pubblicamente, la Commissione ha indicato di riconoscere lo stato di emergenza legato alla pandemia di COVID‑19, di condividere l’importanza della fiducia del pubblico nelle sue azioni per quanto riguardava l’acquisto dei vaccini e di riconoscere l’elevato grado di trasparenza richiesto. Tuttavia, essa ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato la necessità di divulgare le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale oscurate sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Infatti, gli argomenti vertenti sul buon governo e sulla trasparenza avrebbero natura generale. Essa ha ricordato di aver comunicato regolarmente informazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati con le imprese interessate e sulle varie iniziative intraprese, anche presso il Parlamento europeo, al fine di garantire la trasparenza. Essa ha dichiarato di aver consultato le imprese interessate al fine di concedere il più ampio accesso possibile ai contratti in questione. La stessa ha sottolineato, tuttavia, che il diritto di accesso ai documenti non era un diritto generale e assoluto. Essa ha ricordato che considerazioni generali, anche sulla protezione della salute pubblica, non erano sufficienti a giustificare un interesse pubblico prevalente, senza precisazioni sui motivi concreti che giustificavano in quale misura la divulgazione sarebbe servita a tale interesse pubblico. Essa ha precisato di non essere stata in grado di individuare un qualsivoglia interesse pubblico idoneo a prevalere sull’interesse pubblico e privato tutelato dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Infine, essa ha ritenuto che il fatto che i contratti in questione si riferissero a un procedimento amministrativo e non ad atti legislativi rafforzasse la conclusione secondo cui nessun interesse pubblico prevalente avrebbe giustificato la divulgazione dei passaggi oscurati. |
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201 |
Nel caso di specie, la valutazione della Commissione non è viziata da alcun errore di diritto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. |
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202 |
In particolare, nella loro domanda di conferma, i ricorrenti hanno riferito unicamente considerazioni generali relative alla trasparenza e al buon governo. Orbene, tali considerazioni non possono essere idonee a dimostrare che, nella fattispecie, l’interesse relativo alla trasparenza presentava una rilevanza particolare che avrebbe potuto prevalere sulle ragioni giustificanti il diniego di divulgazione delle parti oscurate dei contratti in questione. |
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203 |
In ogni caso, occorre constatare che la Commissione non ha negato l’esistenza di un interesse del pubblico a ricevere informazioni relative all’acquisto dei vaccini e ai contratti in questione, ma ha ritenuto, nella decisione impugnata, che tale interesse fosse soddisfatto dalle diverse iniziative intraprese per garantire la trasparenza, tra cui la pubblicazione di informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento dei negoziati e la comunicazione di informazioni al Parlamento a voce e per iscritto. Occorre inoltre constatare che le informazioni oscurate non contengono indicazioni scientifiche relative all’efficacia e alla sicurezza dei vaccini che vertano sulle eventuali preoccupazioni del pubblico in relazione all’utilizzo dei vaccini. |
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204 |
Tale conclusione non è messa in discussione dagli argomenti che i ricorrenti sollevano nell’ambito della loro memoria di adattamento. |
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205 |
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dalla decisione impugnata emerge che la Commissione ha esaminato la questione dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente, essendo il punto 3 di detta decisione dedicato a tale questione. |
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206 |
In secondo luogo, nella misura in cui i ricorrenti hanno sostenuto nella domanda di conferma l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione integrale dei contratti in questione, spettava a loro dedurre concretamente le circostanze che giustificavano tale divulgazione. L’argomento dei ricorrenti secondo cui competeva alla Commissione esaminare d’ufficio l’esistenza di un siffatto interesse, anche se non vi avevano fatto riferimento, non può mettere in discussione tale accertamento. |
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207 |
È vero che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, che prevede le modalità pratiche delle domande di accesso ai documenti in forza di detto regolamento, dispone che «[i]l richiedente non è tenuto a motivare la domanda». Tuttavia, qualora un’istituzione che riceve una domanda di accesso constati, come fatto dalla Commissione nella risposta alla domanda iniziale, che la divulgazione richiesta potrebbe arrecare pregiudizio alla tutela di uno degli interessi elencati all’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, spetta al richiedente che auspica che l’istituzione di cui trattasi riveda la sua posizione, presentare argomenti a tal fine, deducendo l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, come constatato ai precedenti punti 196 e 197. |
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208 |
In terzo luogo, per quanto attiene alle affermazioni generali in merito alla loro volontà di poter controllare le pratiche seguite dai soggetti istituzionali incaricati dell’aggiudicazione dei contratti in questione e la liceità di detti contratti, nonché di vigilare sul corretto utilizzo dei fondi pubblici impiegati dalla Commissione, i ricorrenti non corroborano i motivi concreti che avrebbero giustificato, nel caso di specie, la divulgazione più ampia dei contratti in questione. In tale contesto, va osservato che non compete ai ricorrenti dimostrare in che misura il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti e il diritto belga, che è il diritto che disciplina i contratti in questione, siano stati rispettati. Parimenti, non compete a loro assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Infatti, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), il regolamento 2016/369, come modificato dal regolamento 2020/521, e i contratti in questione contengono disposizioni che autorizzano la Commissione, la Corte dei conti europea e la Procura europea a procedere ad audit e indagini, secondo le loro rispettive competenze. Inoltre, i ricorrenti non spiegano in che modo la divulgazione di elementi sensibili sotto il profilo commerciale oscurati avrebbe consentito loro di formarsi un parere informato in merito all’aggiudicazione congiunta degli appalti per i vaccini contro la COVID‑19 o in merito all’utilizzo dei fondi pubblici, mentre i medesimi elementi sarebbero stati idonei a essere utilizzati contro le imprese interessate o, addirittura, contro la Commissione e gli Stati membri nell’ambito di ulteriori contratti di acquisto. Ne consegue che i ricorrenti non dimostrano con precisione in che modo la divulgazione delle informazioni oscurate avrebbe contribuito, concretamente, a garantire la tutela degli interessi da loro invocati. |
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209 |
In quarto luogo, nella misura in cui i ricorrenti affermano, in sostanza, che la divulgazione più ampia dei contratti in questione sarebbe stata necessaria ai fini della loro corretta informazione e ai fini di un consenso consapevole alla vaccinazione contro la COVID‑19, oltre al fatto che tali affermazioni sono di carattere generale, esse si fondano sulla supposizione che i passaggi oscurati dei contratti di cui trattasi contengano indicazioni scientifiche che possono vertere su eventuali preoccupazioni della popolazione in relazione all’utilizzo dei vaccini. Orbene, come osservato al precedente punto 202, così non è e, come osservato al precedente punto 126, le imprese interessate sono tenute a rispettare le condizioni previste nelle autorizzazioni di immissione in commercio. Pertanto, non si può ritenere che i ricorrenti abbiano dimostrato che la divulgazione delle informazioni oscurate avrebbe contribuito in maniera concreta a garantire la tutela dell’interesse pubblico da loro invocato. |
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210 |
In quinto luogo, deve essere respinto l’argomento dei ricorrenti secondo cui la trasparenza avrebbe presentato una rilevanza particolare, posto che i contratti in questione costituiscono parte delle violazioni dei loro diritti fondamentali. Infatti, detti contratti non prevedono un obbligo di vaccinazione contro la COVID‑19, né un obbligo di presentare prova della vaccinazione quale condizione per ottenere la revoca delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri per motivi di salute pubblica. A tal riguardo, gli obblighi in tal senso derivano unicamente dal diritto nazionale degli Stati membri (v., in tal senso, ordinanza del 29 aprile 2022, Abenante e a./Parlamento e Consiglio, T‑527/21, non pubblicata, EU:T:2022:278, punti 22 e 23). |
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211 |
Infine, nella misura in cui i ricorrenti invocano la volontà di esercitare un controllo democratico sulle azioni della Commissione, come indicato da quest’ultima nella decisione impugnata, la sua attività amministrativa non richiede la stessa estensione dell’accesso ai documenti rispetto a quella richiesta dall’attività legislativa di un’istituzione dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, punto 60, e del 27 febbraio 2014, Commissione/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 91). |
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212 |
Orbene, nel caso di specie, i contratti in questione rientrano nell’ambito di un’attività amministrativa. |
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213 |
In tali circostanze, è senza commettere errori di diritto che, alla data di adozione della decisione impugnata, la Commissione si è avvalsa dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate, fermo restando, tuttavia, che, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001, tale eccezione non è destinata ad applicarsi per un periodo illimitato, ma solo fintantoché tale protezione sia giustificata alla luce del contenuto del documento in questione (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punti 56 e 57). |
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214 |
Ne consegue che occorre respingere il terzo motivo, come delimitato ai precedenti punti da 191 a 193, in quanto infondato. |
4. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
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215 |
A sostegno del quarto motivo i ricorrenti affermano che le misure adottate dalla Commissione violano il principio di proporzionalità. |
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216 |
La Commissione chiede il rigetto di tali affermazioni. |
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217 |
Nel caso di specie, per i motivi illustrati ai precedenti punti da 85 a 92 e 193, l’esame del quarto motivo non riguarda il diniego parziale di accesso né alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, né alle clausole sull’indennizzo dei contratti in questione. |
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218 |
Per quanto attiene alla contestazione mossa alla Commissione di non aver verificato se la divulgazione fosse proporzionata alla lesione degli interessi dei ricorrenti, va sottolineato che l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 prevede che, se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate e che l’esame dell’accesso parziale a detto documento della Commissione deve essere realizzato sulla base del principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2001, Consiglio/Hautala, C‑353/99 P, EU:C:2001:661, punti 27 e 28). |
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219 |
La giurisprudenza sottolinea infatti che dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 emerge che un’istituzione o un organo deve esaminare se sia opportuno accordare un accesso parziale ai documenti oggetto di una domanda di accesso, limitando un eventuale diniego ai soli dati inclusi nelle eccezioni previste. L’istituzione o l’organo deve concedere un siffatto accesso parziale se lo scopo che detta istituzione o detto organo persegue allorché rifiuta l’accesso al documento può essere raggiunto occultando unicamente i passaggi che possono pregiudicare l’interesse pubblico tutelato (sentenza del 12 settembre 2013, Besselink/Consiglio, T‑331/11, non pubblicata, EU:T:2013:419, punto 84; v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2001, Consiglio/Hautala, C‑353/99 P, EU:C:2001:661, punto 29). |
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220 |
L’analisi approfondita dei vari documenti, contenuta nella decisione impugnata, evidenzia come la Commissione abbia esaminato la domanda di accesso ai documenti nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, la cui applicazione in materia di accesso ai documenti è stata descritta dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 218 e 219. |
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221 |
Tenuto conto di quanto precede, il quarto motivo, come delimitato al precedente punto 217, deve essere respinto in quanto infondato. |
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222 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre annullare la decisione impugnata nella misura in cui nega, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, un accesso più ampio alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sottoscritte dai membri della squadra negoziale congiunta e nella misura in cui nega, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, l’accesso più ampio alle clausole relative all’indennizzo e respingere il ricorso quanto al resto. |
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223 |
In tale contesto, occorre ricordare che non spetta al Tribunale sostituirsi alla Commissione e indicare le parti di documenti cui si sarebbe dovuto accordare un accesso totale o parziale, mentre l’istituzione è tenuta, in occasione dell’esecuzione della presente sentenza e conformemente all’articolo 266 TFUE, a prendere in considerazione i motivi esposti al riguardo in quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2006, Franchet e Byk/Commissione, T‑391/03 e T‑70/04, EU:T:2006:190, punto 133). |
IV. Sulle spese
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224 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese. Poiché i ricorrenti ne hanno fatto domanda, la Commissione, rimasta sostanzialmente soccombente, va condannata alle spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Svenningsen Mac Eochaidh Martín y Pérez de Nanclares Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 luglio 2024. Firme |
Indice
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I. Fatti |
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II. Conclusioni delle parti |
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III. In diritto |
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A. Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti |
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B. Sull’oggetto della controversia |
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C. Nel merito |
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1. Sul primo motivo, vertente sull’incompletezza dell’elenco dei documenti indicati come rientranti nell’ambito della domanda di accesso ai documenti |
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2. Sul secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità delle due eccezioni invocate dalla Commissione per giustificare il diniego di accesso ai documenti richiesti |
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a) Sulla prima parte del secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001) |
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b) Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali delle imprese (articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001) |
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1) Sul diniego parziale di accesso alle clausole relative alle proprietà dei vaccini e al controllo qualità |
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i) Sulla motivazione della decisione impugnata |
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ii) Sulla fondatezza della motivazione della decisione impugnata |
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2) Sul diniego parziale di accesso alle clausole relative all’indennizzo |
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i) Sulla motivazione della decisione impugnata |
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ii) Sulla fondatezza della motivazione della decisione impugnata |
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– Sulle clausole relative alla responsabilità contrattuale |
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– Sulle clausole relative all’indennizzo |
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3) Sul diniego di accesso all’elenco dei partner della rete di fabbricazione e dei subappaltatori delle imprese interessate |
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c) Conclusione sul secondo motivo |
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3. Sul terzo motivo, vertente sull’esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifica l’accesso integrale ai documenti richiesti |
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4. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità |
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IV. Sulle spese |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( 1 ) L’elenco degli altri ricorrenti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.