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Document 62020TJ0165
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 13 July 2022 (Extracts).#JC v EUCAP Somalia.#Arbitration clause – International contract staff of EUCAP Somalia – Common Foreign and Security Policy mission – Termination of fixed-term employment contract during the probationary period – Notification of the termination of the contract by registered letter with acknowledgement of receipt – Sent to an incomplete address – Starting point of the time period for lodging an internal appeal before seeking a judicial remedy – Determination of the applicable law – Mandatory provisions of national employment law – Invalidity of the probationary period clause – Improper delivery of notice – Compensation in lieu of notice – Retroactive payment of salary – Counterclaim.#Case T-165/20.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2022 (Estratti).
JC contro EUCAP Somalia.
Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova – Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Invio ad un indirizzo incompleto – Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare a un ricorso giurisdizionale – Determinazione del diritto applicabile – Disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro – Nullità della clausola di prova – Notifica irregolare del preavviso – Indennità compensativa di preavviso – Pagamento retroattivo della retribuzione – Domanda riconvenzionale.
Causa T-165/20.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2022 (Estratti).
JC contro EUCAP Somalia.
Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova – Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Invio ad un indirizzo incompleto – Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare a un ricorso giurisdizionale – Determinazione del diritto applicabile – Disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro – Nullità della clausola di prova – Notifica irregolare del preavviso – Indennità compensativa di preavviso – Pagamento retroattivo della retribuzione – Domanda riconvenzionale.
Causa T-165/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:453
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
13 luglio 2022 ( *1 )
«Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia – Missione di politica estera e di sicurezza comune – Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova – Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Invio a un indirizzo incompleto – Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare al ricorso giurisdizionale – Determinazione del diritto applicabile – Disposizioni imperative di diritto del lavoro nazionale – Nullità della clausola di prova – Notifica irregolare del preavviso – Indennità compensativa di preavviso – Pagamento con effetto retroattivo della retribuzione – Domanda riconvenzionale»
Nella causa T‑165/20,
JC, rappresentato da A. Van Himst, avvocato,
ricorrente,
contro
EUCAP Somalia, rappresentata da E. Raoult, avvocato,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da R. da Silva Passos (relatore), presidente, L. Truchot e M. Sampol Pucurull, giudici,
cancelliere: H. Eriksson, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
a seguito dell’udienza del 19 gennaio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
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1 |
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE, JC, ricorrente, chiede, da un lato, che sia dichiarata la nullità della lettera del 4 novembre 2019 (in prosieguo: la «lettera del 4 novembre 2019») e della lettera del 3 dicembre 2019 (in prosieguo: la «lettera del 3 dicembre 2019») (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di notifica del preavviso») mediante i quali l’EUCAP Somalia gli ha notificato la propria decisione di risolvere il suo contratto di lavoro nonché la nullità, nei limiti del necessario, della decisione del 24 gennaio 2020 con la quale l’EUCAP Somalia ha respinto il suo ricorso interno non disciplinare (in prosieguo: la «decisione del 24 gennaio 2020») presentato avverso la decisione di risoluzione del suo contratto di lavoro notificata con lettera del 3 dicembre 2019 e, dall’altro, egli chiede che l’EUCAP Somalia sia condannata a pagare con effetto retroattivo la sua retribuzione fino alla scadenza definitiva, regolare e legale del loro rapporto di lavoro contrattuale. |
I. Fatti
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2 |
L’EUCAP Somalia, precedentemente EUCAP NESTOR, è una missione dell’Unione europea nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) istituita dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità [in Somalia (EUCAP Somalia)] (GU 2012, L 187, pag. 40), adottata a norma del titolo V, capo 2, del Trattato UE, relativo alla PESC. Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2012/389, quale modificata dalla decisione (PESC) 2020/663 del Consiglio, del 18 maggio 2020 (GU 2020, L 157, pag. 1), l’EUCAP Somalia ha lo scopo di assistere la Somalia nel rafforzare le proprie capacità in materia di sicurezza marittima al fine di consentirle di applicare il diritto marittimo con maggiore efficacia. |
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3 |
A seguito di un’offerta di lavoro presentata dal servizio delle risorse umane dell’EUCAP Somalia e indirizzata al ricorrente il 25 luglio 2019, quest’ultimo è stato assunto come responsabile amministrativo e finanziario mediante un contratto di lavoro a tempo determinato firmato il 20 agosto 2019 dal capomissione dell’EUCAP Somalia (in prosieguo: il «capomissione») e il 21 agosto successivo dal ricorrente (in prosieguo: il «contratto»). |
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4 |
L’articolo 17.1 del contratto stabiliva che il ricorrente avrebbe assunto le funzioni l’8 settembre 2019 e prevedeva una durata di dodici mesi nonché la possibilità di un tacito rinnovo. Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 2, del contratto prevedeva una clausola di prova che recitava come segue: «Il periodo di prova è di tre (3) mesi. Durante il periodo di prova o al termine dello stesso [,] il [d]ipendente è licenziato se non ha dimostrato qualifiche professionali sufficienti. Se il [d]ipendente occupava la medesima posizione al momento della firma del contratto, il periodo di prova non si applica». |
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5 |
L’articolo 18.1 del contratto prevedeva che «[i]l contratto [avrebbe potuto] essere risolto sia dal [d]atore di lavoro sia dal [d]ipendente con un preavviso scritto di [un] mese contenente il motivo della risoluzione. Il [d]ipendente [avrebbe dovuto] essere sentito dal vice capomissione prima che fosse adottata una siffatta decisione e il capomissione ne sarebbe stato informato in qualsiasi momento». |
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6 |
L’articolo 21.1 del contratto prevedeva che «[i]l dipendente [avrebbe potuto] presentare al [d]atore di lavoro un ricorso interno avverso un atto che pregiudicasse i suoi interessi, entro [un] mese dalla data di tale atto (...). Il [d]ipendente [avrebbe dovuto] essere sentito dal vice capomissione prima che una siffatta decisione fosse adottata e il capomissione ne sarebbe stato informato in qualsiasi momento». |
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7 |
L’articolo 22.1 del contratto prevedeva che «le controversie derivanti dal contratto o ad esso relative [sarebbero state] deferite alla Corte di giustizia dell’Unione europea conformemente all’articolo 272 [TFUE]». Inoltre, l’articolo 22.2 del contratto stabiliva che «la procedura di ricorso interno non disciplinare di cui all’articolo [21] del contratto [avrebbe dovuto] essere esaurita prima di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea». |
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8 |
Durante la fase preliminare alla presa di servizio da parte del ricorrente, egli, il 9 agosto 2019, ha fornito all’EUCAP Somalia un certificato del proprio medico curante datato 31 luglio 2019, il quale dava atto che egli godeva di un «buono stato di salute» ed era idoneo «a prestare servizio in qualsiasi parte del mondo». Inoltre, il 10 agosto 2019, egli ha trasmesso all’EUCAP Somalia vari formulari amministrativi da lui compilati, due dei quali aventi ad oggetto, da un lato, i suoi dati personali di contatto e, dall’altro, il suo stato di salute. |
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9 |
In particolare, il ricorrente, per quanto riguarda il formulario avente ad oggetto lo stato di salute, ha affermato, nel questionario medico ivi allegato, di essere stato sottoposto a trapianto di rene nel 2016 e di essere sottoposto a regolare monitoraggio medico trimestrale. Inoltre, egli ha indicato che l’esito del suo referto medico era molto buono e che stava assumendo cinque farmaci. Il ricorrente ha poi dichiarato di non aver sofferto, né di soffrire di malattie renali e di essere affetto da diabete secondario trattato con terapia farmacologica. Il ricorrente ha dichiarato di aver risposto alle domande del questionario medico in modo completo, veritiero e al meglio delle sue conoscenze. Egli si è impegnato a comunicare immediatamente all’unità medica ogni possibile modifica dei dati medici così trasmessi. |
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10 |
Il 6 settembre 2019, il capo del dipartimento «Sostegno alla missione» ha inviato un messaggio di posta elettronica al ricorrente, informandolo della sospensione, a causa di circostanze impreviste, della data della sua effettiva presa di servizio. In tale messaggio di posta elettronica è stato specificato che sarebbe stato garantito il pagamento dello stipendio corrispondente alla prestazione convenuta ai sensi del contratto. |
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11 |
Il 7 settembre 2019 il ricorrente le ha risposto tramite messaggio di posta elettronica, sottolineando che non sussistevano ragioni mediche che giustificassero la sospensione. Il ricorrente ha indicato che lo stesso giorno ha ricevuto una comunicazione del consulente medico dell’EUCAP Somalia, con la quale gli veniva chiesto di completare le informazioni obbligatorie necessarie alla luce della preparazione medica per la sua presa di servizio e di avervi risposto. Egli ha ricordato di aver già presentato, il 10 agosto 2019, il questionario medico allegato al formulario avente ad oggetto il suo stato di salute, debitamente compilato, e ha specificato di aver fornito, durante la procedura di assunzione, iniziata nel marzo 2019, tutte le informazioni richieste dall’EUCAP Somalia. |
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12 |
Il capo del dipartimento «Sostegno alla missione», con messaggio di posta elettronica del 15 settembre 2019, ha comunicato al ricorrente di non essere in grado di fornirgli spiegazioni dettagliate e gli ha indicato al contempo che il capomissione prevedeva di valutare nuovamente la sua presa di servizio al fine di rispettare il proprio dovere di diligenza nei confronti del personale dell’EUCAP Somalia. |
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13 |
Il 17 settembre 2019, l’avvocato del ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica all’EUCAP Somalia al fine di ottenere la conferma, da parte di quest’ultima, del pagamento del suo stipendio e delle corrispondenti indennità giornaliere fino a quando non fosse stata adottata una decisione definitiva sulla sua presa di servizio. |
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14 |
Il 24 settembre 2019, un esperto medico ha fornito il proprio parere al consulente medico dell’EUCAP Somalia sulle condizioni sanitarie e sull’accesso limitato alle risorse sanitarie in Somalia, unitamente a un parere medico che sconsigliava di inviare in territorio somalo, in particolare a Garowe (Somalia), qualsiasi persona sottoposta a un pesante trattamento farmacologico a vita, tra cui farmaci immunosoppressori, iniezioni giornaliere di insulina a causa del diabete o di qualsiasi altra malattia cronica che richiedesse pareri medici periodici. |
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15 |
Il 25 settembre 2019, il vice capomissione ha inviato un messaggio di posta elettronica al ricorrente, nella quale ha comunicato, in sostanza, che il capomissione, alla luce delle informazioni fornite sulla situazione sanitaria generale in Somalia e del proprio dovere di diligenza nei confronti del personale dell’EUCAP Somalia, nutriva significative preoccupazioni sull’esecuzione del contratto, in considerazione delle condizioni fisiche del ricorrente descritte nei questionari medici compilati da quest’ultimo e della severa limitazione dell’assistenza sanitaria disponibile nel nord della Somalia. Egli ha invitato il ricorrente a un colloquio per discutere delle condizioni relative alla presa di servizio prevista, che potevano rappresentare un rischio effettivo e significativo per la sua salute. |
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16 |
In pari data, il ricorrente ha trasmesso al dipartimento delle risorse umane dell’EUCAP Somalia un formulario avente ad oggetto le sue coordinate bancarie, al fine di consentire il pagamento dei suoi stipendi, nel quale era indicato il suo indirizzo completo del numero civico. |
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17 |
Il 14 ottobre 2019 si è tenuto un incontro tra il ricorrente, il suo avvocato, il vice capomissione, il medico autorizzato della Capacité civile de planification et de conduite [capacità civile di pianificazione e condotta (in prosieguo: la «CPCC»)], il servizio giuridico della CPCC e il consulente legale dell’EUCAP Somalia, al fine di rappresentare al ricorrente la situazione delle infrastrutture mediche in Somalia nonché l’obbligo di diligenza della missione e di illustrare gli eventuali motivi che giustificavano una possibile risoluzione del contratto. Al termine dell’incontro il ricorrente è stato informato del fatto che l’EUCAP Somalia lo avrebbe contattato entro una settimana. |
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18 |
Con lettera del 4 novembre 2019, inviata il successivo 8 novembre mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, il capomissione ha notificato al ricorrente la decisione di risolvere il contratto, con un preavviso di una settimana, decorrente da lunedì 18 novembre 2019. Tale lettera è stata inviata al ricorrente, all’indirizzo da lui indicato, il 10 agosto 2019, nel formulario avente ad oggetto i suoi dati personali di contatto. Detto indirizzo non recava un numero civico. |
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19 |
Il 19 novembre 2019, il ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica al vice capomissione, al capo del dipartimento «Sostegno alla missione» e al servizio delle risorse umane dell’EUCAP Somalia, chiedendo un certificato di impiego e le buste paga per i due mesi precedenti. |
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20 |
Il 26 novembre 2019 il ricorrente, tramite il suo avvocato, ha informato il consulente legale dell’EUCAP Somalia di aver già fornito a quest’ultima il suo indirizzo completo nel formulario avente ad oggetto le sue coordinate bancarie, trasmesso il 25 settembre 2019. |
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21 |
Con lettera del 3 dicembre 2019, inviata in pari data mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento e ricevuta dal ricorrente il seguente 5 dicembre, il capomissione ha notificato a quest’ultimo la decisione dell’EUCAP Somalia di risolvere il contratto, così formulata: «Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell’[EUCAP Somalia] e nel caso in cui lei intenda far valere l’invalidità della lettera di [risoluzione] dell’8 [n]ovembre 2019, con la presente la informiamo – con tutte le riserve e senza alcun riconoscimento di debito – della nostra decisione di porre fine al rapporto di lavoro tra lei e l’EUCAP Somalia con un preavviso di una settimana che decorrerà da lunedì 9 [d]icembre 2019». |
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22 |
Il 10 dicembre 2019 il consulente legale dell’EUCAP Somalia ha risposto al messaggio di posta elettronica dell’avvocato del ricorrente del 26 novembre 2019. Nella risposta si precisava che, ai fini dello scambio di comunicazioni tra la missione e i suoi dipendenti, rilevavano unicamente le informazioni di contatto fornite nel formulario avente ad oggetto i dati personali di contatto. Pertanto, il ricorrente è stato informato che l’EUCAP Somalia aveva correttamente inviato, l’8 novembre 2019, la lettera del precedente 4 novembre unicamente sulla base di tali dati, senza aver preso in considerazione a tal fine il successivo formulario contenente le coordinate bancarie. In tale messaggio di posta elettronica, il consulente legale dell’EUCAP Somalia ha aggiunto che se il ricorrente avesse voluto completare i suoi dati personali di contatto nel relativo formulario, avrebbe dovuto restituire tale formulario modificato alla missione. Pertanto, secondo il medesimo messaggio di posta elettronica, l’incompletezza di tali informazioni di contatto è stata considerata la conseguenza di un errore imputabile al ricorrente. |
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23 |
Il 16 dicembre 2019 il servizio delle risorse umane dell’EUCAP Somalia ha inviato al ricorrente un certificato di impiego attestante, da un lato, la sussistenza di un rapporto di lavoro contrattuale dall’8 settembre al 25 novembre 2019 e, dall’altro, che il contratto non era stato eseguito. |
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24 |
Il 23 dicembre 2019, il ricorrente, tramite il suo avvocato, ha contestato la durata del periodo di lavoro indicata nel suddetto certificato, sottolineando di aver ricevuto solo una lettera datata 3 dicembre 2019, nella quale veniva fissato un preavviso di una settimana a partire dal successivo 9 dicembre. Egli ha sottolineato l’importanza di tali informazioni giacché utili al fine di dichiarare un periodo esatto di occupazione all’assicurazione belga contro la disoccupazione. Egli ha altresì chiesto che gli venisse fornita una copia della lettera del 4 novembre 2019 che non avrebbe ricevuto. |
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25 |
Il 2 gennaio 2020 il ricorrente, tramite il proprio avvocato, in un messaggio di posta elettronica inviato, segnatamente, al capo del personale in qualità di vice capomissione dell’EUCAP Somalia, ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 21 del contratto, relativa alla procedura di ricorso interno non disciplinare (in prosieguo: il «ricorso interno»), avverso la decisione dell’EUCAP Somalia di risolvere il contratto notificata con lettera del 3 dicembre 2019. |
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26 |
Con lettera del 24 gennaio 2020, ricevuta dal ricorrente il successivo 31 gennaio, il capo del personale dell’EUCAP Somalia ha respinto la domanda del ricorrente del 2 gennaio 2020, rifiutando segnatamente di classificarla come ricorso interno, nella misura in cui quest’ultimo non sarebbe stato presentato entro il termine di un mese dalla data dell’atto contestato, previsto dall’articolo 21.1, del contratto. Tuttavia, egli, nel fare valere una «preoccupazione per la buona gestione», ha indicato che avrebbe accettato di rispondere alla domanda del ricorrente. Egli ha altresì specificato che il suo dovere di diligenza richiedeva la risoluzione del contratto in considerazione dell’inadeguatezza fisica del ricorrente rispetto alla posizione, tenuto conto del suo stato di salute e dello stato delle infrastrutture sanitarie in Somalia. |
II. Conclusioni delle parti
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27 |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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L’EUCAP Somalia chiede che il Tribunale voglia:
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III. In diritto
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29 |
Prima di analizzare il ricorso e la domanda riconvenzionale formulata dall’EUCAP Somalia, è opportuno esaminare la competenza del Tribunale a pronunciarsi sulla presente controversia e determinare il diritto applicabile. (omissis) |
B. Sul diritto applicabile
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33 |
Il ricorrente, nelle proprie memorie, e in risposta a un quesito scritto del Tribunale su tale aspetto, sottolinea che quando un ricorso è presentato ai sensi di una clausola compromissoria il diritto ad esso applicabile è il diritto nazionale previsto nel contratto o dalle parti. Inoltre, egli sostiene che la sua domanda, dal momento che riguarda una decisione di risolvere un contratto di lavoro, deve essere soggetta al diritto sostanziale del lavoro applicabile. A tale riguardo, egli osserva che l’EUCAP Somalia, nella decisione del 24 gennaio 2020, ha fatto riferimento al diritto belga. Egli aggiunge di non essere contrario all’applicazione di tale diritto al rapporto contrattuale in questione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I») e, quanto meno, dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto, il ricorrente si basa sull’applicazione, in via principale, delle disposizioni contrattuali e del diritto dell’Unione e, in subordine, del diritto belga e, in particolare, della legge sui contratti di lavoro del 3 luglio 1978 (Moniteur belge del 22 agosto 1978, p. 9277) (in prosieguo: la «legge sui contratti di lavoro»). Inoltre, il ricorrente afferma che le disposizioni imperative del diritto belga devono prevalere sulle disposizioni contrattuali contrarie ad esse. |
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34 |
L’EUCAP Somalia, a sua volta, sostiene che si deve applicare in via principale il diritto autonomo delle missioni civili dell’Unione nell’ambito della PESC, vale a dire il contratto, il codice di condotta e disciplina e le procedure operative standard, conformemente all’articolo 1.1 del contratto. Essa fa valere, inoltre, l’applicazione del diritto dell’Unione e, a titolo complementare, del diritto sostanziale nazionale applicabile al contratto, vale a dire, nella fattispecie, il diritto belga, che è il diritto della residenza permanente del ricorrente, ai sensi del regolamento Roma I e, in particolare, dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento. Inoltre, l’EUCAP Somalia ha affermato, in sostanza, che deve prevalere innanzitutto l’applicazione del contratto in una situazione da esso prevista, cosicché il Tribunale, qualora la sua competenza sia basata sull’articolo 272 TFUE, non può disapplicare una disposizione del contratto, anche laddove la stessa sia contraria alle disposizioni imperative del diritto nazionale applicabile al contratto. |
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35 |
Le parti hanno confermato che il diritto sostanziale nazionale applicabile al contratto era il diritto belga e che, al fine di esaminare l’eventuale responsabilità contrattuale dell’EUCAP Somalia, occorreva applicare, in via principale, le disposizioni del contratto e dei suoi allegati e, in subordine, il diritto belga per quanto riguardava le questioni non disciplinate dal contratto. Le parti hanno cionondimeno ribadito il loro disaccordo sul primato dell’applicazione delle disposizioni imperative del diritto nazionale applicabile al contratto rispetto alle disposizioni ad esse contrarie. |
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36 |
Occorre ricordare innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 340, primo comma, TFUE, la responsabilità contrattuale dell’Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. |
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37 |
Ai fini della risoluzione di controversie che sorgono durante l’esecuzione di un contratto si deve far riferimento, in linea di principio, alle clausole contrattuali (v. sentenza del 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commissione, T‑106/13, EU:T:2015:860, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata). L’interpretazione del contratto alla luce delle disposizioni del diritto nazionale applicabile al contratto è giustificata solo in caso di dubbi sul contenuto del contratto o sul significato di talune disposizioni dello stesso, o qualora il contratto non consenta di per sé di risolvere tutti gli aspetti della controversia. Di conseguenza, è necessario valutare se la domanda sia fondata alla luce delle sole disposizioni contrattuali e avvalersi del diritto nazionale applicabile al contratto solo se tali disposizioni non consentano di risolvere la controversia (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Talanton/Commissione, T‑65/15, non pubblicata, EU:T:2017:491, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
Cionondimeno, tale principio non può comportare che l’applicazione delle clausole di un contratto consenta alle parti di impedire l’applicazione delle disposizioni imperative del diritto sostanziale nazionale applicabile, alle quali non si può derogare e in conformità con le quali gli obblighi derivanti da detto contratto devono essere eseguiti o sono stati eseguiti. |
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39 |
Peraltro, quando le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione eseguono un contratto, essi restano soggetti agli obblighi ad essi incombenti in forza della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dei principi generali del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 86). Pertanto, se le parti decidono, nel loro contratto, tramite una clausola compromissoria, di attribuire al giudice dell’Unione la competenza a conoscere delle controversie relative a tale contratto, detto giudice sarà competente, indipendentemente dal diritto applicabile stabilito nel suddetto contratto, ad esaminare eventuali violazioni della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione (sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 81). |
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40 |
In caso di silenzio del contratto, il giudice dell’Unione deve eventualmente determinare il diritto applicabile utilizzando le norme previste dal regolamento Roma I (v., in tal senso, sentenza del 18 febbraio 2016, Calberson GE/Commissione, T‑164/14, EU:T:2016:85, punto 25). |
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41 |
A tale riguardo, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I prevede quanto segue: «1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. 2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell’articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi». |
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42 |
L’articolo 8 del regolamento Roma I, applicabile ai contratti individuali di lavoro, recita quanto segue: «1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. 3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. 4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese». |
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43 |
Nella fattispecie, il contratto non specifica la legge ad esso applicabile. Tuttavia, le parti concordano sul fatto che il diritto belga debba essere scelto come diritto nazionale applicabile al contratto. Pertanto, conformemente ai principi derivanti dall’articolo 3 del regolamento Roma I, cui rinvia l’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, il diritto belga è il diritto nazionale applicabile al contratto. |
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44 |
In ogni caso, come correttamente sostenuto dall’EUCAP Somalia, senza essere contestato dal ricorrente, da tutte le circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con il Belgio. Certamente, il luogo di esecuzione previsto dall’articolo 5.1, del contratto era la città di Garowe. Tuttavia, è pacifico che il contratto non è stato eseguito nel luogo dell’effettiva presa di servizio in Somalia, che il ricorrente è rimasto in Belgio durante il periodo di impiego, che egli ha la nazionalità belga ed è residente permanente in Belgio, che la procedura di assunzione e la firma del contratto hanno avuto luogo in Belgio e, infine, che il criterio della residenza permanente per la determinazione del diritto applicabile agli obblighi di sicurezza sociale ai sensi dell’articolo 13 del contratto comporta la scelta del Belgio. Pertanto, supponendo che si applichi l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I in luogo delle disposizioni di detto regolamento di cui al precedente punto 43, il diritto belga rimarrebbe il diritto nazionale applicabile al contratto. |
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45 |
Date siffatte circostanze, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 37, la presente controversia deve essere esaminata, in via principale, in base al contratto e, in via suppletiva, in base al diritto nazionale belga, in caso di dubbi sul contenuto del contratto o sul significato di talune sue clausole, o qualora il contratto non consenta di per sé di risolvere tutti gli aspetti della controversia. Inoltre, l’applicazione delle clausole del contratto non può consentire alle parti di impedire l’applicazione delle disposizioni imperative del diritto belga, alle quali non si può derogare e in conformità alle quali gli obblighi derivanti da detto contratto devono essere eseguiti o sono stati eseguiti. |
C. Sul ricorso
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46 |
Le conclusioni presentate dal ricorrente comprendono, da un lato, una domanda intesa a far sì che gli atti di notifica del preavviso e, ove necessario, la decisione del 24 gennaio 2020 siano dichiarati nulli e, dall’altro, una richiesta di risarcimento. |
1. Sulla ricevibilità del ricorso
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47 |
L’EUCAP Somalia solleva due eccezioni di irricevibilità, la prima, relativa alla mancanza di chiarezza e all’imprecisione del ricorso, la seconda relativa al mancato esaurimento della procedura di ricorso interno prevista dal contratto. (omissis) |
b) Sull’eccezione di irricevibilità basata sul mancato esaurimento della procedura di ricorso interno
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58 |
L’EUCAP Somalia eccepisce l’irricevibilità del presente ricorso in quanto il ricorrente non avrebbe presentato in via preliminare un ricorso interno entro il termine di un mese previsto dall’articolo 21.1 del contratto, a partire dalla data di invio, l’8 novembre 2019, della lettera del 4 novembre 2019. Di conseguenza, il ricorrente sarebbe inadempiente giacché non ha esaurito la procedura contrattuale di ricorso interno di cui all’articolo 22.2 del contratto. |
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59 |
Va ricordato che l’articolo 22.2 del contratto subordina il ricorso dinanzi al giudice dell’Unione all’esaurimento della procedura di ricorso interno di cui all’articolo 21.1 del contratto, che deve essere avviata necessariamente entro un mese dalla data dell’atto che pregiudica gli interessi del ricorrente. |
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60 |
Di conseguenza, la ricevibilità del presente ricorso deve essere valutata alla luce del combinato disposto degli articoli 21.1 e 22 del contratto. Spetta al Tribunale verificare, ai sensi di tali disposizioni, se il ricorrente abbia rispettato l’esaurimento della procedura contrattuale di ricorso interno. In particolare, è necessario determinare se il ricorrente abbia presentato tale ricorso entro il termine di un mese dalla data della decisione che pregiudica i suoi interessi. |
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61 |
Come indicato al precedente punto 39, l’amministrazione dell’Unione, quando esegue un contratto, resta soggetta agli obblighi ad essa incombenti in forza della Carta. |
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62 |
A tale riguardo, è necessario garantire che tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia siano esaminate al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 79), ai sensi del quale «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) da un giudice indipendente e imparziale, (...) costituito per legge». |
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63 |
Ne consegue che, qualora un contratto contenente una clausola compromissoria a favore del giudice dell’Unione ai sensi dell’articolo 272 TFUE preveda che una parte, prima di adire il Tribunale, debba esaurire un mezzo di ricorso interno, si deve garantire che quest’ultimo possa essere esercitato in condizioni che non privino l’interessato del proprio diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
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64 |
Inoltre, ai sensi della giurisprudenza della Corte, esiste un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione il quale esige che un atto emanante dalle pubbliche autorità non possa venir opposto agli amministrati prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 1979, Racke, 98/78, EU:C:1979:14, punto 15). |
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65 |
Di conseguenza, il riferimento alla data dell’atto in questione, di cui all’articolo 21.1, del contratto e che costituisce il dies a quo del termine di un mese che rappresenta la condizione per la regolare presentazione di un ricorso interno ai sensi del contratto, deve essere interpretato come riferito alla data in cui il ricorrente ha avuto la possibilità di avere una conoscenza effettiva del contenuto di tale atto. |
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66 |
Al fine di determinare la data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione di risolvere il contratto, occorre ricordare che spetta alla parte che eccepisce la tardività di un ricorso fornire la prova della data in cui la decisione impugnata è stata notificata e, comunque, della data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza se si tratta di una misura di carattere individuale (v., per analogia, sentenza del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non pubblicata, EU:T:2018:852, punto 59). Nella fattispecie, tale onere della prova spetta quindi all’EUCAP Somalia. |
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67 |
Con lettera del 2 gennaio 2020, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 21.1 del contratto, un ricorso interno avverso la lettera del 3 dicembre 2019 che fungeva da notifica della decisione di risolvere il contratto, di cui ha avuto effettivamente conoscenza il successivo 5 dicembre. |
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68 |
Tuttavia, l’EUCAP Somalia sostiene che il ricorrente aveva già avuto conoscenza della decisione di risolvere il contratto a seguito della notifica della stessa avvenuta tramite l’invio al suo domicilio, l’8 novembre 2019, della lettera del 4 novembre 2019 mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento. Pertanto, ai sensi degli articoli 21.1 e 22.2 del contratto, il ricorrente avrebbe dovuto presentare un ricorso interno avverso tale decisione entro l’8 dicembre 2019 e la sua lettera del 2 gennaio 2020 non può essere considerata un atto con il quale è stato presentato un ricorso interno regolare. |
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69 |
A tale riguardo, l’EUCAP Somalia afferma che dal fascicolo relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, presentata dal ricorrente prima di proporre il presente ricorso e respinta dal presidente del Tribunale con ordinanza del 9 settembre 2020, risultano numerosi aspetti incoerenti. Detti aspetti dimostrerebbero che egli aveva avuto conoscenza della decisione di risolvere il contratto a partire dai mesi di novembre e dicembre 2019. In particolare, il ricorrente avrebbe ricevuto indennità di disoccupazione a partire dal 1o dicembre 2019, a seguito di una domanda che aveva inviato all’EUCAP Somalia il 19 novembre 2019 al fine di ottenere un certificato di impiego. L’EUCAP Somalia ritiene che la registrazione presso le autorità belghe competenti in materia di disoccupazione debba avvenire, in linea di principio, entro otto giorni dal primo giorno di disoccupazione e richiede che a tali autorità sia fornita la prova della decisione di risolvere il contratto, circostanza che implica la conoscenza di tale decisione. |
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70 |
Inoltre, l’EUCAP Somalia nega che il ricorrente possa eccepire la mancata ricezione della lettera del 4 novembre 2019 poiché la stessa sarebbe stata inviata a un indirizzo incompleto. Tale lettera, infatti, sarebbe stata inviata all’indirizzo indicato dal ricorrente nel formulario avente ad oggetto i suoi dati personali di contatto, l’unico formulario utile ai fini della corrispondenza tra le parti. Pertanto, l’eventuale invio a un indirizzo incompleto sarebbe la conseguenza di una grave negligenza del ricorrente, che non può essere imputata all’EUCAP Somalia. |
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71 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita conoscenza del ricorrente, nel novembre 2019, del contenuto della lettera del 4 novembre 2019, va notato che, sebbene l’EUCAP Somalia abbia scelto di notificare la lettera del 4 novembre 2019 mediante l’invio di una lettera raccomandata il successivo 8 novembre, essa non fornisce la prova di tale notifica, in particolare mediante la presentazione un avviso di ricevimento debitamente firmato dal ricorrente o il deposito di un avviso di passaggio all’ultimo indirizzo indicato da quest’ultimo. Pertanto, non è possibile dimostrare che la lettera del 4 novembre 2019 sia pervenuta al ricorrente nel novembre 2019 e, quindi, che egli sia potuto venire debitamente a conoscenza, in tale data, della decisione di risolvere il contratto. |
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72 |
Inoltre, il fatto che il 23 dicembre 2019 il ricorrente abbia contestato il periodo di impiego indicato nel certificato di impiego del 16 dicembre 2019 (v. precedente punto 24), in quanto la data di risoluzione del contratto ivi indicata, ossia il 25 novembre 2019, non corrispondeva alla data della fine del preavviso indicata nella lettera del 3 dicembre 2019, e abbia chiesto in tale occasione che gli fosse fornita una copia della lettera del 4 novembre 2019 richiamata nella lettera del 3 dicembre 2019, conferma il fatto che egli non era a conoscenza del contenuto di tale prima lettera nel dicembre 2019. |
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73 |
È vero che l’EUCAP Somalia ha inviato tale lettera all’indirizzo indicato dal ricorrente nel formulario avente ad oggetto i suoi dati personali di contatto ed è pacifico tra le parti che un siffatto indirizzo era incompleto giacché il ricorrente non ha indicato il numero civico. |
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74 |
Tuttavia, da un lato, dal fascicolo si evince che il ricorrente, prima della lettera controversa, aveva trasmesso all’EUCAP Somalia un indirizzo completo, comprensivo del numero civico, in due ulteriori formulari, uno contenente le informazioni relative all’identità dell’avente diritto in caso di morte, trasmesso unitamente al formulario avente ad oggetto i dati personali di contatto e l’altro contenente le sue coordinate bancarie, inviato tramite messaggio di posta elettronica il 25 settembre 2019. |
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75 |
Pertanto, l’EUCAP Somalia, se avesse agito con diligenza, avrebbe potuto consentire al ricorrente di conoscere debitamente il contenuto della lettera del 4 novembre 2019 cercando il suo indirizzo completo, che era presente nelle informazioni dallo stesso fornite. Di conseguenza, nelle circostanze specifiche del caso di specie, l’EUCAP Somalia non può addurre che il ricorrente le abbia trasmesso un indirizzo privo del numero civico nel formulario avente ad oggetto i suoi dati personali di contatto. |
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76 |
Per quanto riguarda, inoltre, gli argomenti dell’EUCAP Somalia basati sul fascicolo relativo al gratuito patrocinio del ricorrente, è vero che da tale fascicolo risulta che lo stesso ha ricevuto un’indennità di disoccupazione dalle autorità belghe competenti per l’intero mese di dicembre. Tuttavia, il documento comprovante tale pagamento reca la data del 16 gennaio 2020. Inoltre, dal ricorso interno presentato dal ricorrente il 2 gennaio 2020 risulta che, in tale data, egli indicava di non essere beneficiario di tali indennità in ragione della natura incompleta del suo fascicolo amministrativo. Pertanto, non si può escludere che l’indennità di disoccupazione sia stata versata retroattivamente a partire da una data successiva al 2 gennaio 2020 e sulla base del certificato di impiego inviato dall’EUCAP Somalia al ricorrente il 16 dicembre 2019, nel quale era indicata una data della fine del periodo di impiego identica alla data della fine del preavviso indicata nella lettera del 4 novembre 2019. Da tale pagamento con effetto retroattivo non si può quindi dedurre con sufficiente certezza che il ricorrente, prima del 16 o del 23 dicembre 2019 o ancor prima del 2 gennaio 2020, abbia potuto comunicare alle autorità belghe la decisione di risoluzione del contratto notificata con lettera del 4 novembre 2019. |
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77 |
Allo stesso modo, la comunicazione con la quale il ricorrente ha trasmesso all’EUCAP Somalia i suoi dati di contatto completi, il 26 novembre 2019, non consente di ritenere che egli, in tale data, fosse a conoscenza della lettera del 4 novembre 2019. Detto sollecito del ricorrente all’EUCAP Somalia, al fine di garantire che qualsiasi notifica fosse stata o sarebbe stata inviata all’indirizzo corretto, può trovare la sua ragion d’essere nel contenuto delle informazioni dallo stesso ricevute durante l’incontro del 14 ottobre 2019, circostanza che implica che egli attendesse la successiva notifica di una decisione dell’EUCAP Somalia al suo domicilio. Infatti, durante tale incontro, l’EUCAP Somalia ha informato il ricorrente che tale fase non era intesa a prendere immediatamente una decisione sul contratto, ma piuttosto a dargli l’opportunità di ricevere chiarimenti sulle condizioni di vita sul posto di lavoro, di ricevere le sue osservazioni e domande e di informarlo che l’EUCAP Somalia avrebbe ripreso i contatti con lo stesso in ordine alle future decisioni entro una settimana. Pertanto, tale comunicazione non è di per sé idonea a dimostrare che il ricorrente fosse a conoscenza della lettera del 4 novembre 2019 alla data del successivo 26 novembre. |
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78 |
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’EUCAP Somalia non fornisce la prova del fatto che il ricorrente abbia avuto debitamente conoscenza, nel novembre 2019, del contenuto della lettera del 4 novembre 2019. Inoltre, dal fascicolo risulta che al ricorrente è stata concessa la possibilità di prenderne debitamente conoscenza il 31 gennaio 2020, data in cui tale lettera gli è stata effettivamente comunicata dall’EUCAP Somalia come allegato alla decisione del 24 gennaio 2020. |
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79 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la data in cui il ricorrente è venuto effettivamente a conoscenza del contenuto della lettera del 3 dicembre 2019, è pacifico tra le parti che la decisione di risolvere il contratto è stata notificata al ricorrente inviando al suo indirizzo completo tale lettera, dallo stesso debitamente ricevuta e portata alla sua attenzione il successivo 5 dicembre. |
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80 |
Di conseguenza, poiché la decisione di risolvere il contratto, notificata con lettera del 3 dicembre 2019, era una misura individuale che pregiudicava il ricorrente, quest’ultimo si è correttamente avvalso dell’articolo 21.1 del contratto e ha presentato un ricorso, con lettera del 2 gennaio 2020, che deve essere classificato come ricorso interno avverso tale decisione. |
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81 |
Poiché tale ricorso interno è stato presentato dal ricorrente entro un mese da quando è venuto a conoscenza della lettera del 3 dicembre 2019 che gli arrecava pregiudizio, ai sensi dell’articolo 21.1 del contratto, il presente ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 22.2 del contratto, è ricevibile. Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUCAP Somalia a tale riguardo va respinta. |
2. Sulle violazioni concernenti gli atti di notifica del preavviso e la decisione del 24 gennaio 2020
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82 |
Il ricorrente, nel proprio ricorso, non contesta la decisione di risolvere il contratto in quanto tale o, in altri termini, il diritto dell’EUCAP Somalia di risolvere il rapporto di lavoro. |
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83 |
Il ricorrente chiede invece che gli atti di notifica del preavviso e, ove necessario, la decisione del 24 gennaio 2020 siano dichiarati nulli nella misura in cui violano numerose disposizioni del contratto e il diritto dell’Unione e, se del caso, il diritto nazionale applicabile. |
a) Sugli atti di notifica del preavviso
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84 |
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda con la quale chiede che gli atti di notifica del preavviso siano dichiarati nulli, si basa in sostanza, in primo luogo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in secondo luogo, per quanto riguarda in particolare la lettera del 4 novembre 2019, sulla «mancanza di efficacia e validità» di tale lettera e sulla violazione dell’articolo 21 del contratto e del diritto di essere sentiti durante la procedura di ricorso interno, in terzo luogo, sulla violazione degli articoli 18.1 e 17.2 del contratto e, in quarto luogo, sulla violazione della legge sui contratti di lavoro nel caso in cui il diritto belga sia applicabile. |
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85 |
Il Tribunale esaminerà nel prosieguo le prime tre censure del ricorrente. La quarta censura è stata invocata, in sostanza, a sostegno della seconda e della terza censura e sarà esaminata in tale contesto. (omissis) |
2) Sull’invalidità ed inefficacia della notifica della decisione di risolvere il contratto con lettera del 4 novembre 2019 e sulla violazione del diritto di essere sentiti di cui all’articolo 21 del contratto
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99 |
Il ricorrente chiede che sia dichiarata la nullità della lettera del 4 novembre 2019 nella misura in cui essa gli sarebbe stata comunicata solo attraverso la decisione che ha respinto il suo ricorso interno. Egli, a sostegno di tale argomento, afferma, da un lato, che tale lettera non gli è stata debitamente notificata e non soddisfa le condizioni di validità formale stabilite al riguardo dal diritto belga. Dall’altro, egli adduce una violazione da parte dell’EUCAP Somalia dell’articolo 21 del contratto e del diritto di essere sentiti durante la procedura di ricorso interno. |
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100 |
Per quanto riguarda la regolarità della notifica della lettera del 4 novembre 2019, il ricorrente sostiene che l’invio di tale lettera è irregolare in quanto è stato effettuato il successivo 8 novembre mediante lettera raccomandata indirizzata a un indirizzo incompleto. Egli aggiunge che la semplice prova del pagamento di un plico raccomandato non è sufficiente per dimostrare l’invio, ma ciò che fa fede ai sensi del diritto belga è la prova della ricezione della lettera. Inoltre, la successiva comunicazione da parte dell’EUCAP Somalia, nel gennaio 2020, della lettera del 4 novembre 2019 non potrebbe costituire una regolarizzazione dell’invio iniziale di tale lettera a un indirizzo errato e non potrebbe quindi giustificare un’applicazione con effetto retroattivo del preavviso da essa fissato. |
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101 |
Di conseguenza, la lettera del 4 novembre 2019 dovrebbe essere considerata nulla e il preavviso di una settimana da essa fissato sarebbe inficiato da nullità assoluta, senza quindi poter produrre effetti alla data stabilita, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, quarto comma, della legge sui contratti di lavoro. Il ricorrente precisa inoltre che tale nullità si riferisce unicamente alla notifica del licenziamento mediante preavviso, senza tuttavia pregiudicare l’esistenza dello stesso, cosicché la lettera del 4 novembre 2019 non potrebbe essere invocata nei suoi confronti al fine di contestare la sua richiesta di indennità compensativa di preavviso. |
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102 |
L’EUCAP Somalia ritiene, dal canto suo, che il ricorrente sia stato formalmente informato della risoluzione del contratto con l’asserita ricezione della lettera del 4 novembre 2019 a seguito dell’invio dell’8 novembre 2019. Inoltre, essa sostiene che tale lettera è stata comunicata al ricorrente mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento notificata all’indirizzo da lui stesso indicato nel formulario avente ad oggetto i dati personali di contatto compilato il 10 agosto 2019. Pertanto, ai sensi del diritto del lavoro belga, e in particolare dell’articolo 37, paragrafo 1, della legge sui contratti di lavoro, la notifica di tale lettera sarebbe valida nella misura in cui la natura incompleta dell’indirizzo ivi indicato sarebbe imputabile a una grave negligenza del ricorrente. In ogni caso, l’EUCAP Somalia sostiene che, con l’invio della lettera del 3 dicembre 2019, essa ha regolarizzato la notifica del preavviso in conformità con il diritto belga. |
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103 |
Nel caso di specie, il contratto non contiene alcuna disposizione idonea a disciplinare direttamente l’aspetto della controversia concernente il rispetto delle norme di validità formale applicabili alla notifica, da parte dell’EUCAP Somalia al ricorrente, della decisione di risolvere il contratto. Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 37, al fine di esaminare la fondatezza degli argomenti addotti dal ricorrente nell’ambito della presente censura devono essere applicate le disposizioni del diritto belga. |
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104 |
L’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, della legge sui contratti di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 37, paragrafo 1, di tale legge, prevede, segnatamente, che, in caso di licenziamento disposto dal datore di lavoro, la notifica dello stesso, a pena di nullità, può essere effettuata solo mediante invio di lettera raccomandata alla posta e diventa efficace il terzo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione, o mediante ufficiale giudiziario. |
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105 |
A tale riguardo, spetta innanzitutto al datore di lavoro dimostrare che la lettera raccomandata sia pervenuta al suo destinatario. Quando la notifica del preavviso viene effettuata alla posta mediante invio di lettera raccomandata, quest’ultima deve essere inviata all’indirizzo esatto. La lettera raccomandata inviata all’indirizzo errato non può produrre alcun effetto. L’inefficacia della notifica non può essere sanata consegnando una copia della lettera al lavoratore. Pertanto, la notifica di un preavviso effettuata mediante posta raccomandata è nulla se l’indirizzo che appare sulla ricevuta di deposito è errato [cour du travail de Bruxelles (corte del lavoro di Bruxelles, Belgio), sentenza del 7 novembre 2016, n. 2015/AB/742]. Inoltre, la semplice presentazione da parte del datore di lavoro di una prova del pagamento della lettera raccomandata non è sufficiente [v., in tal senso, cour du travail de Bruxelles, (corte del lavoro di Bruxelles), sentenza del 22 aprile 2016, n. 2014/AB/765]. |
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106 |
Il preavviso, a pena di nullità, deve poi essere notificato all’ultimo indirizzo di cui il datore di lavoro era a conoscenza [arbeidshof Brussel, cour du travail de Bruxelles (corte del lavoro di Bruxelles), sentenza del 19 ottobre 2012, n. 2011/AB/1014]. In altri termini, se il preavviso è stato notificato a un indirizzo errato benché il datore di lavoro conoscesse o avrebbe dovuto conoscere il nuovo indirizzo, tale notifica è irregolare e il datore di lavoro è tenuto a pagare un’indennità compensativa di preavviso [cour du travail de Gand (corte del lavoro di Gand, Belgio), sentenza del 14 novembre 2011, J.T.T. 2012, 1124, 1589]. Tuttavia, a un datore di lavoro non può essere eccepito il mancato rispetto dell’obbligo di notificare il preavviso all’indirizzo corretto quando l’invio è stato effettuato a un indirizzo errato per colpa o negligenza imputabile al lavoratore [cour du travail de Liège (corte del lavoro di Liège, Belgio) sentenza del 2 marzo 2005, J.T.T. 2005, 926, 383]. A tale riguardo, il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente una modifica dell’indirizzo al proprio datore di lavoro. Pertanto, si è ritenuto che, nel caso in cui il lavoratore non avesse fornito la prova di aver notificato al proprio datore di lavoro la modifica del proprio indirizzo, il preavviso inviato al precedente indirizzo del lavoratore fosse validamente notificato, cosicché il termine di preavviso aveva potuto iniziare a decorrere dalla data fissata dal datore di lavoro [cour du travail de Liège (corte del lavoro di Liège), sentenza del 14 gennaio 2004, n. 27.452-98]. Tuttavia, non è escluso che il datore di lavoro possa prendere in considerazione altre indicazioni o indirizzi forniti dal dipendente in altri contesti [v., in tal senso, cour du travail de Liège (corte del lavoro di Liège), sentenza del 2 marzo 2005, J.T.T. 2005, 926, 383]. |
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107 |
Inoltre, la conseguenza, ai sensi del diritto belga, di un errore commesso dal datore di lavoro nell’apporre l’indirizzo del dipendente al momento dell’invio di una lettera di risoluzione di un contratto di lavoro è la nullità assoluta del preavviso indicato in tale lettera, che non può essere sanato dal lavoratore. Il licenziamento è in tal caso immediato, salvo che il giudice non ritenga, dopo un ragionevole periodo di tempo, che le parti abbiano rinunciato al diritto di avvalersi del licenziamento immediato [Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), sentenza del 28 gennaio 2008, R.G. n. S07.0056.N; v., altresì, cour du travail de Bruxelles (corte del lavoro di Bruxelles), sentenza del 7 novembre 2016, n. 2015/AB/742]. In altri termini, la nullità del preavviso non pregiudica l’esistenza del licenziamento [Cour de cassation (Corte di cassazione), sentenza del 6 gennaio 1997, J.T.T. 1997, 119]. Il lavoratore con un preavviso nullo, non appena viene a conoscenza della nullità dello stesso, può, in particolare, avvalersi del licenziamento e chiedere il pagamento immediato dell’indennità compensativa di preavviso, oppure continuare ad eseguire il contratto fino alla fine del preavviso notificato in modo irregolare e invocare alla scadenza il diritto a un’indennità compensativa di preavviso [cour du travail de Liège (corte del lavoro di Liegi), sentenza del 15 gennaio 2008, J.T.T. 2008, 1004, 160]. |
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108 |
Infine, finché il lavoratore non ha invocato la nullità del preavviso per far valere il licenziamento immediato, il datore di lavoro può notificargli un nuovo preavviso conformemente ai requisiti di legge [cour du travail de Liège (corte del lavoro di Liegi), sentenze del 15 gennaio 2008, R.G. n. 8356/2007, e del 17 ottobre 2013, n. 2012/AL/332]. In casi analoghi, ai sensi dell’articolo 37/1 della legge sui contratti di lavoro, il periodo di preavviso inizia a decorrere dal lunedì successivo alla settimana in cui è stato notificato il nuovo preavviso. |
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109 |
Nel caso di specie, in primo luogo, si è constatato ai precedenti punti da 67 a 78, da un lato, che l’EUCAP Somalia non ha fornito prove dell’effettivo seguito dato alla notifica della lettera del 4 novembre 2019, in particolare mediante la presentazione di un avviso di ricevimento debitamente firmato dal ricorrente o il deposito di un avviso di passaggio all’ultimo indirizzo indicato da quest’ultimo e, dall’altro, che non è possibile dimostrare che tale lettera abbia consentito al ricorrente di venire debitamente a conoscenza, il successivo 8 novembre, della decisione di risolvere il contratto e del preavviso stabilito a tal fine. |
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110 |
Ciò premesso, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 105, la notifica della lettera del 4 novembre 2019, inviata a un indirizzo errato, come evidenziato dalla ricevuta di invio recante un indirizzo incompleto, è viziata da un’irregolarità che comporta la nullità assoluta del preavviso indicato in tale lettera, che non può essere sanata con la successiva comunicazione di tale lettera da parte dell’EUCAP Somalia al ricorrente il 24 gennaio 2020. |
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111 |
In secondo luogo, risulta anche dal precedente punto 73 che l’EUCAP Somalia ha inviato la lettera del 4 novembre 2019 a un indirizzo incompleto, a causa del mancato inserimento, per negligenza imputabile al ricorrente, del numero civico nel formulario avente ad oggetto i suoi dati personali di contatto. |
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112 |
È vero che, ai sensi del diritto belga di cui al precedente punto 106, tale omissione per negligenza imputabile al ricorrente potrebbe essere idonea a esonerare l’EUCAP Somalia dalla sua responsabilità per il mancato rispetto dell’obbligo di notificare il preavviso all’indirizzo esatto del ricorrente. Tuttavia, come rilevato al precedente punto 74, il ricorrente, prima dell’invio in questione, aveva comunicato all’EUCAP Somalia il suo indirizzo completo in un formulario nel quale era indicata l’identità dell’avente diritto in caso di morte, trasmesso unitamente al formulario avente ad oggetto i suoi dati personali di contatto, e in un formulario contenente le sue coordinate bancarie. Ciò premesso, l’EUCAP Somalia, che aveva accesso a tali informazioni, avrebbe potuto cercare l’indirizzo completo del ricorrente tra le altre informazioni fornite da quest’ultimo. Pertanto, la negligenza del ricorrente, date siffatte circostanze, non è idonea a esonerare l’EUCAP Somalia dalla responsabilità per l’irregolarità della notifica della lettera del 4 novembre 2019 e, di conseguenza, a evitare la nullità del preavviso fissato da tale lettera. |
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113 |
In terzo luogo, va sottolineato che l’EUCAP Somalia ha inviato al ricorrente una seconda lettera di notifica, il 3 dicembre 2019, informandolo della decisione di risolvere il contratto «mediante un preavviso di una settimana decorrente da lunedì 9 dicembre 2019». Il ricorrente non contesta di aver ricevuto tale lettera e di avere avuto conoscenza del contenuto della stessa, inviata per posta raccomandata al suo indirizzo completo. Pertanto, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 108, si deve ritenere che con la lettera del 3 dicembre 2019, alla data di ricevimento di quest’ultima da parte del ricorrente, il 5 dicembre 2019, l’EUCAP Somalia abbia sanato l’errore commesso con la notifica del preavviso mediante la lettera del 4 novembre 2019. |
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114 |
Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente, sollevato nella fase delle sue risposte scritte ai quesiti del Tribunale, con cui egli contesta la regolarità del secondo preavviso in ragione del suo carattere condizionato, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ai sensi della giurisprudenza, tale disposizione si applica anche alle censure o agli argomenti (v. sentenza del 14 luglio 2021, AQ/eu-LISA, T‑164/19, non pubblicata, EU:T:2021:456, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, un motivo o un argomento che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che sia strettamente connesso con questo va considerato ricevibile (v. sentenza del 15 dicembre 2021, Oltchim/Commissione, T‑565/19, EU:T:2021:904, punto 87 e la giurisprudenza ivi citata). |
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115 |
Nel caso di specie, va osservato, da un lato, che l’argomento di cui sopra non si basa su elementi di prova emersi durante il procedimento e, dall’altro, che esso non è strettamente correlato a un argomento addotto nel ricorso. Inoltre, se tale argomento è stato formulato nell’ambito della risposta del ricorrente a un quesito del Tribunale, si deve constatare che esso eccede la portata di tale quesito (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 7 febbraio 2019, RK/Consiglio, T‑11/17, EU:T:2019:65, punto 54). Pertanto, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile. |
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116 |
Da tutti questi elementi risulta che la lettera del 4 novembre 2019 è stata notificata in modo irregolare dall’EUCAP Somalia al ricorrente, in quanto essa non ha soddisfatto le condizioni di validità formale stabilite al riguardo dal diritto belga, il che comporta l’assoluta nullità del preavviso da essa fissato. D’altro canto, risulta anche che l’EUCAP Somalia ha sanato tale errore mediante la notifica regolare della lettera del 3 dicembre 2019, che è quindi pienamente efficace nei confronti del ricorrente. |
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117 |
Di conseguenza, la censura del ricorrente relativa all’invalidità ed inefficacia della notifica mediante lettera del 4 novembre 2019 della decisione di risolvere il contratto, a sostegno del primo capo delle sue conclusioni, deve essere accolta senza che sia necessario pronunciarsi sul suo argomento relativo alla violazione dell’articolo 21 del contratto e del suo diritto ad essere sentito ai sensi del contratto. Invero, tale argomento era stato addotto a sostegno del primo capo delle conclusioni che è stato accolto. Inoltre, non sussiste alcuna richiesta di risarcimento in relazione a detta asserita violazione. |
3) Sulla violazione degli articoli 17.2 e 18.1 del contratto
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118 |
Da un lato, il ricorrente ritiene che, siccome non gli è stata offerta l’opportunità effettiva di lavorare, la sua prestazione di lavoro non possa essere considerata una prestazione lavorativa inadeguata e non si possa concludere che egli non abbia dimostrato qualità professionali sufficienti per assolvere alle funzioni ai sensi dell’articolo 17.2, del contratto. Pertanto, l’EUCAP Somalia non avrebbe dovuto applicare l’articolo 17.2 del contratto, bensì l’articolo 18.12, dello stesso, il quale prevede il diritto di entrambe le parti di risolvere il contratto in qualsiasi momento con un mese di preavviso. L’EUCAP Somalia, decidendo di applicare un preavviso di una settimana, avrebbe violato i termini sia dell’articolo 17.2 del contratto, che non prevede un preavviso obbligatorio, sia dell’articolo 18.1 del contratto, che prevede un preavviso di un mese. |
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D’altra parte, il ricorrente sottolinea che il diritto belga vieta, a pena di nullità, di derogare all’abolizione delle clausole di prova nei contratti di lavoro a partire dal 1o gennaio 2014. Tale principio, applicato al caso di specie, renderebbe nullo l’articolo 17.2 del contratto, che l’EUCAP Somalia ha fatto valere per risolvere il contratto. Di conseguenza, la clausola in materia di prova di cui all’articolo 17.2, del contratto dovrebbe essere resa inefficace mentre si sarebbe dovuto applicare solo l’articolo 18.1 del contratto, che prevede un preavviso di un mese. Inoltre, il ricorrente ribadisce che l’asserita irregolarità nella notifica della lettera del 4 novembre 2019 comporterebbe, ai sensi del diritto belga, la nullità del preavviso di una settimana da essa fissato. Il ricorrente sostiene che, in un caso siffatto, tale diritto implica la risoluzione immediata del contratto mediante il pagamento di un’indennità compensativa di preavviso. |
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Pertanto, la decisione di risolvere il contratto, quale notificata con lettere del 4 novembre e del 3 dicembre 2019, sarebbe nulla per violazione sia delle disposizioni contrattuali sia delle disposizioni del diritto belga. |
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Dal canto suo, l’EUCAP Somalia ribadisce che, al momento della decisione di risolvere il contratto, il ricorrente era in prova per un periodo di tre mesi, dall’8 settembre all’8 dicembre 2019. Pertanto, l’articolo 17.2 del contratto costituirebbe l’unica base contrattuale della decisione di risolvere il contratto. |
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A tale riguardo, in primo luogo, sebbene l’EUCAP Somalia riconosca che il diritto del lavoro belga non prevede più disposizioni relative al periodo di prova, essa ritiene tuttavia che il Tribunale non sia legittimato, laddove la sua competenza sia basata sull’articolo 272 TFUE, a disapplicare una clausola del contratto, anche se tale disposizione si è rivelata contraria al diritto nazionale applicabile al contratto, poiché dovrebbe prevalere l’applicazione delle clausole liberamente stipulate tra la stessa e il ricorrente. Pertanto, l’articolo 17.2 del contratto dovrebbe essere applicato malgrado la scelta del diritto belga come diritto applicabile al contratto. |
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Inoltre, l’EUCAP Somalia ritiene di non aver commesso alcun errore nel ritenere che, ai sensi di tale articolo, a causa di controindicazioni mediche, il ricorrente non avesse l’idoneità fisica necessaria per la corretta esecuzione del contratto. |
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Infine, essa sottolinea di aver cionondimeno applicato il diritto belga in via complementare e di aver fissato, in tale contesto, un termine di preavviso di una settimana, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, e dell’articolo 40, paragrafo 2, della legge sui contratti di lavoro, sebbene l’articolo 17.2 del contratto non lo imponesse. L’EUCAP Somalia ha inoltre chiarito che il meccanismo istituito dall’articolo 17.2 del contratto, nella misura in cui prevede la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto durante i primi tre mesi del rapporto contrattuale, è analogo a quanto previsto dal diritto belga, che consente la risoluzione unilaterale di un contratto di lavoro a tempo determinato durante la prima metà della durata convenuta del contratto, entro i primi sei mesi. |
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Nel caso di specie, per quanto riguarda il diritto belga applicabile al contratto (v. precedente punto 45), da un lato, la normativa concernente l’introduzione di uno statuto unico tra lavoratori e dipendenti per quanto riguarda i termini di preavviso, il giorno di carenza e le misure di accompagnamento del 26 dicembre 2013 (Moniteur belge del 31 dicembre 2013, pag. 104147) ha abrogato il diritto di prevedere, a partire dal 1ogennaio 2014, una clausola di prova nei contratti di lavoro. Tale abrogazione è valida a pena di nullità di qualsiasi clausola contraria ai sensi dell’articolo 6 della legge sui contratti di lavoro, il quale prevede che qualsiasi clausola contraria alle disposizioni della legge e dei suoi decreti attuativi è nulla nella misura in cui è intesa a limitare i diritti dei lavoratori o ad aggravarne gli obblighi. Dall’altro, essa ha introdotto la possibilità sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, durante la prima metà della durata convenuta del contratto di lavoro a tempo determinato ed entro sei mesi, di risolvere il contratto subordinatamente al rispetto di nuovi termini di preavviso di cui all’articolo 37/2, paragrafo 1, della legge sui contratti di lavoro. |
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Tali disposizioni del diritto belga, che organizzano e garantiscono la protezione dei lavoratori, sono quindi di natura imperativa. |
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In terzo luogo, è vero che le parti hanno concordato liberamente la fissazione di un periodo di prova di tre mesi, dall’8 settembre all’8 dicembre 2019, e previsto, ai sensi dell’articolo 17.2 del contratto, a tal fine, una clausola di prova. |
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Tuttavia, va notato che detta clausola di prova liberamente concordata tra le parti non prevede un preavviso in caso di risoluzione del contratto durante il periodo di prova in questione, limitando così i diritti del ricorrente ed estendendo i suoi obblighi in violazione degli articoli 6 e 37/2 della legge sui contratti di lavoro. |
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Come risulta dal precedente punto 45, tale clausola di prova non può, a pena di nullità, impedire l’applicazione delle disposizioni imperative del diritto sostanziale del lavoro belga applicabile al contratto. |
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Pertanto, come richiesto in sostanza dal ricorrente, la clausola di prova prevista dalle parti nell’articolo 17.2 del contratto va dichiarata nulla e va disapplicata ai fini della risoluzione della presente controversia. |
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Dunque, è vero che l’applicazione al caso di specie dell’articolo 40, paragrafo 2, della legge sui contratti di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 37, paragrafo 1, e gli articoli 37/1 e 37/2 di tale legge, imponeva all’EUCAP Somalia di rispettare un termine di preavviso di una settimana, poiché il ricorrente rientrava nella categoria di lavoratori con meno di tre mesi di anzianità. |
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Tuttavia, dal combinato disposto di cui agli articoli 6, 37/2 e 40 della legge sui contratti di lavoro risulta che le parti contraenti di un contratto di lavoro a tempo determinato possono prevedere una clausola in forza della quale la risoluzione del contratto rimane soggetta a un preavviso derogatorio più lungo di quello previsto ai sensi dell’articolo 37/2 di tale legge, dal momento che una disposizione siffatta aumenterebbe i diritti e ridurrebbe gli obblighi del lavoratore. |
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Ciò è quanto avviene nella presente fattispecie. Invero, va ricordato che l’articolo 18.1, del contratto, il cui contenuto è riprodotto al precedente punto 5, prevedeva la possibilità di una risoluzione unilaterale del contratto subordinatamente al rispetto di un termine di preavviso di un mese. |
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Di conseguenza, si deve concludere che l’EUCAP Somalia avrebbe dovuto notificare il preavviso di cui all’articolo 18.1, del contratto, poiché tale preavviso proteggeva maggiormente il ricorrente rispetto al preavviso di una settimana previsto dalle disposizioni della legge sui contratti di lavoro. |
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Pertanto, la censura del ricorrente relativa alla violazione degli articoli 17.2 e 18.1 del contratto deve essere accolta, senza che sia necessario pronunciarsi sugli argomenti complementari addotti al riguardo dal ricorrente. |
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Per quanto riguarda le conseguenze di tale violazione sulla lettera del 3 dicembre 2019, va ricordato che l’EUCAP Somalia ha regolarmente notificato la decisione di risolvere il contratto inviando la lettera del 3 dicembre 2019 ricevuta dal ricorrente il successivo 5 dicembre 2019 (v. precedente punto 113). La decisione di risolvere il contratto è pertanto diventata regolare, valida e opponibile al ricorrente il 5 dicembre 2019 e tale decisione è diventata definitiva alla fine del periodo di preavviso applicabile. Inoltre, dall’articolo 40, paragrafo 2, della legge sui contratti di lavoro risulta in sostanza che, ai sensi del diritto belga, laddove un licenziamento mediante preavviso sia validamente notificato per iscritto e venga indicato un termine di preavviso, ma tale termine è insufficiente, il preavviso non è nullo. Pertanto, il mancato rispetto del preavviso contrattuale comporta l’applicazione del termine di preavviso di un mese contrattualmente previsto dall’articolo 18.1 del contratto, in luogo del preavviso legale di una settimana fissato in tale lettera. (omissis) |
IV. Conclusioni sull’intera controversia
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Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, da un lato, devono essere accolte le censure del ricorrente basate sull’invalidità e sull’inefficacia della notifica con lettera del 4 novembre 2019 della decisione di risolvere il contratto nonché sulla violazione degli articoli 17.2 e 18.1 del contratto. Si deve pertanto concludere che il ricorrente ha diritto alla sua retribuzione per il periodo dal 26 novembre all’8 dicembre 2019 e, sulla base di ciò, a un’indennità compensativa di preavviso. Di conseguenza, il ricorso è accolto per quanto riguarda il primo e il quarto capo delle conclusioni e respinto quanto al resto. Dall’altro, la domanda riconvenzionale dell’EUCAP Somalia, presentata in subordine, è respinta. |
V. Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, l’EUCAP Somalia, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese. |
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Per tali motivi, IL TRIBUNALE (settima sezione) dichiara e statuisce quanto segue: |
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Da Silva Passos Truchot Sampol Pucurull Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2022. |
( *1 ) Lingua processuale: il francese
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.