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Document 62020TO0174
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 19 November 2020.#Comune di Stintino v European Commission.#Action for annulment – Grant agreement in the framework of the funding instrument for the environment (LIFE+) – Debit Note – Act which is part of a purely contractual framework and from which it is inseparable – Preparatory act – Inadmissibility.#Case T-174/20.
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 novembre 2020.
Comune di Stintino contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito dello strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) – Nota di addebito – Atto che rientra in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile – Atto preparatorio – Irricevibilità.
Causa T-174/20.
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 novembre 2020.
Comune di Stintino contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito dello strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) – Nota di addebito – Atto che rientra in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile – Atto preparatorio – Irricevibilità.
Causa T-174/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:551
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
19 novembre 2020 (*)
«Ricorso di annullamento – Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito dello strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) – Nota di addebito – Atto che rientra in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile – Atto preparatorio – Irricevibilità»
Nella causa T‑174/20,
Comune di Stintino (Italia), rappresentato da G. Machiavelli, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da N. De Dominicis, in qualità di agente,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’asserita decisione contenuta nella lettera Ares(2020) 734033 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alla riduzione della sovvenzione concessa al ricorrente nell’ambito del progetto LIFE10 NAT/IT/244 nonché al recupero delle somme già erogate in eccedenza; della nota di addebito n. 3242002652 della Commissione, del 24 febbraio 2020, con la quale quest’ultima chiede al ricorrente di versargli la somma di EUR 447 078,63; dell’asserita decisione contenuta nella lettera Ares(2019) 6551262 della Commissione, del 23 ottobre 2019, relativa alla quota dei costi non ammissibili, e di ogni altro atto o ogni altro provvedimento presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da R. da Silva Passos, presidente, L. Truchot (relatore) e M. Sampol Pucurull, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1 Il 29 dicembre 2011 l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, e il ricorrente, Comune di Stintino (Italia), hanno concluso, nell’ambito del regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) (GU 2007, L 149, pag. 1), la convenzione di sovvenzione (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione») relativa al progetto «LIFE10 NAT/IT/244» (in prosieguo: il «progetto controverso»), riguardante gli stagni e le risorse naturalistiche e ambientali situati nel territorio di tale comune.
2 La convenzione di sovvenzione contiene disposizioni particolari e disposizioni comuni (in prosieguo: le «disposizioni comuni»), nonché sei allegati.
3 Ai sensi dell’articolo 18 delle disposizioni comuni, «[l]a Commissione si riserva il diritto di ridurre come opportuno il cofinanziamento dell’Unione se si verifica un calo consistente a livello qualitativo o quantitativo nell’esecuzione delle azioni del progetto».
4 Ai sensi dell’articolo 24.5 delle disposizioni comuni, «(...) la Commissione può ridurre la sovvenzione inizialmente prevista in funzione dell’effettiva esecuzione dell’iniziativa in caso di non realizzazione, di manchevolezze nella realizzazione, di realizzazione parziale o tardiva dell’iniziativa in questione, conformemente alle condizioni previste dalla convenzione di sovvenzione».
5 L’articolo 23 delle disposizioni comuni prevede quanto segue:
«La sovvenzione dell’Unione è disciplinata dalle disposizioni della convenzione di sovvenzione, dalle norme dell’Unione pertinenti e, in via sussidiaria, dalla legge del Belgio in materia di sovvenzioni.
Contro le decisioni della Commissione concernenti l’applicazione della convenzione di sovvenzione e le modalità di applicazione della stessa, il beneficiario incaricato del coordinamento può presentare ricorso dinanzi [al Tribunale dell’Unione] nonché, per impugnazione, dinanzi [alla] Corte di giustizia».
6 La durata iniziale del progetto controverso era di 48 mesi, ossia dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2015. Tale durata è stata estesa a 60 mesi, ossia fino al 31 agosto 2016, in forza di un emendamento firmato il 23 luglio 2015.
7 L’importo totale dei costi ammissibili è stato stimato in EUR 1 910 868 e il sostegno finanziario dell’Unione è stato fissato al 60% di essi, vale a dire EUR 1 146 521.
8 Diversi mesi dopo il termine previsto per la realizzazione del progetto controverso (v. punto 6 supra), la Commissione, con lettera del 3 maggio 2017, ha chiesto al ricorrente di trasmetterle, entro il 15 maggio successivo, la relazione conclusiva riguardante tale progetto, al fine di valutare lo stato di avanzamento di quest’ultimo, il rispetto del piano di lavoro, la situazione finanziaria e la realizzazione degli obiettivi previsti o la possibilità di realizzarli.
9 Dopo la presentazione, da parte del ricorrente, della relazione conclusiva sul progetto controverso, la Commissione, con lettere del 2 marzo e del 29 novembre 2018, gli ha chiesto informazioni complementari al fine di completare la valutazione degli aspetti amministrativi e finanziari. Con lettera del 20 maggio 2019 il ricorrente ha fornito tali informazioni.
10 Con lettera Ares(2019) 6551262, del 23 ottobre 2019 (in prosieguo: la «lettera del 23 ottobre 2019»), la Commissione ha informato il ricorrente che, alla luce degli elementi risultanti dalla relazione conclusiva e delle informazioni complementari che le aveva comunicato, essa intendeva procedere al recupero di una parte della sovvenzione, per un importo pari a EUR 447 078,63. La Commissione ha concesso al ricorrente il termine di un mese per presentare le proprie osservazioni.
11 Con lettera del 22 novembre 2019 il ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare i costi qualificati come inammissibili nella sua lettera del 23 ottobre 2019.
12 Con la lettera Ares(2020) 734033, del 5 febbraio 2020 (in prosieguo: la «lettera del 5 febbraio 2020»), la Commissione ha informato il ricorrente che, dopo aver esaminato le sue osservazioni e in mancanza di altri elementi, essa non aveva modificato la propria valutazione e intendeva procedere al parziale recupero della sovvenzione, per un importo di EUR 447 078,63, sulla base dell’articolo 18 e dell’articolo 24.5 delle disposizioni comuni.
13 Con la nota di addebito n. 3242002652, del 24 febbraio 2020 (in prosieguo: la «nota di addebito impugnata»), la Commissione ha informato il ricorrente che avrebbe proceduto al parziale recupero della sovvenzione, per l’importo annunciato di EUR 447 078,63, gli ha comunicato le coordinate del conto corrente sul quale effettuare l’accredito, entro il 6 aprile 2020, e ha precisato che, in caso di mancato pagamento entro il termine indicato, essa avrebbe dovuto procedere al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, tramite l’adozione di una decisione esecutiva di cui all’articolo 299 TFUE, oppure in via giudiziaria.
Procedimento e conclusioni delle parti
14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2020, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
15 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2020, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. Il 26 agosto 2020 il ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale eccezione.
16 Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione contenuta nella lettera del 5 febbraio 2020, che prevede la riduzione della sovvenzione concessa per il progetto controverso nonché il recupero delle somme già erogate in eccedenza;
– annullare la nota di addebito impugnata;
– annullare la decisione contenuta nella lettera del 23 ottobre 2019, che fissa la quota dei costi non ammissibili;
– annullare ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso;
– condannare la Commissione alle spese.
17 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile;
– condannare il ricorrente alle spese.
18 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente chiede il rigetto di quest’ultima.
In diritto
19 In forza dell’articolo 130 del regolamento di procedura, su richiesta del convenuto, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.
20 La Commissione solleva diverse eccezioni di irricevibilità. Innanzitutto, essa fa valere che la nota di addebito impugnata non può formare oggetto di un ricorso di annullamento poiché essa rientrerebbe in maniera inscindibile dei rapporti contrattuali tra le parti della convenzione di sovvenzione e avrebbe solo carattere preparatorio e informativo. Essa sostiene poi che lo stesso vale, a fortiori, anche per le lettere del 23 ottobre 2019 e del 5 febbraio 2020. Infine, il quarto capo delle conclusioni del ricorrente non rispetterebbe i requisiti risultanti dal regolamento di procedura.
21 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente sostiene che la sovvenzione controversa è disciplinata dal regolamento n. 614/2007 (v. punto 1 supra), in forza del quale la Commissione avrebbe il potere unilaterale, e non contrattuale, di ridurre l’ammontare dei finanziamenti concessi. Le disposizioni comuni si limiterebbero a definire l’esercizio di tale potere, che rientrerebbe tuttavia nelle prerogative dei pubblici poteri della Commissione. Tale istituzione avrebbe quantificato la riduzione in modo unilaterale, al di fuori di ogni logica contrattuale. Infatti, essa non avrebbe rivolto al ricorrente una domanda di rimborso, ma avrebbe adottato una decisione, che fissa l’importo da recuperare, nell’esercizio di dette prerogative. L’esistenza di una siffatta decisione sarebbe confermata dalla precisazione, contenuta nella nota di addebito impugnata, secondo cui, in caso di mancato pagamento, la Commissione avrebbe proceduto mediante esecuzione forzata.
22 Inoltre, il ricorrente contesta la tesi della Commissione secondo la quale gli atti di cui esso chiede l’annullamento non sono impugnabili in quanto sarebbero preparatori di una decisione basata sull’articolo 299 TFUE. A suo avviso tali atti, fissando definitivamente l’importo da recuperare, chiudono una fase intermedia del procedimento e producono effetti giuridici vincolanti che incidono negativamente sui suoi interessi.
Sui primi tre capi delle conclusioni
23 Si deve rammentare che il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE è esperibile in via generale contro tutti gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma, intesi a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi della parte ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima (sentenze del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 16; del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 71, e 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 62).
24 Il ricorso di annullamento è destinato a garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del trattato FUE e sarebbe pertanto in contrasto con questa finalità interpretare restrittivamente i presupposti di ricevibilità dell’azione, limitandone l’esercizio alle sole categorie di atti contemplati dall’articolo 288 TFUE (sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 17, e ordinanza del 20 aprile 2016, Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commissione, T‑819/14, EU:T:2016:256, punto 33).
25 Tuttavia, tale competenza interpretativa e applicativa delle disposizioni del Trattato da parte del giudice dell’Unione non si applica laddove la situazione giuridica della parte ricorrente rientri nell’ambito di relazioni contrattuali il cui regime giuridico è disciplinato dalla legge nazionale indicata dalle parti contraenti (sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 18; v., altresì, ordinanza del 20 aprile 2016, Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commission, T‑819/14, EU:T:2016:256, punto 34 e giurisprudenza ivi citata; v. inoltre, in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 72).
26 Il giudice dell’Unione, infatti, se si riconoscesse competente a pronunciarsi sull’annullamento di provvedimenti che rientrano in un contesto meramente contrattuale, rischierebbe non soltanto di svuotare di significato l’articolo 272 TFUE, che consente di attribuire la competenza giurisdizionale dell’Unione in forza di una clausola compromissoria, ma altresì, nel caso in cui il contratto non contenesse una siffatta clausola, di estendere la sua competenza giurisdizionale oltre i limiti delineati dall’articolo 274 TFUE, che affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l’Unione è parte (sentenze del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 19; del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 73, e del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 64).
27 Ne discende che, in presenza di un contratto che vincola la parte ricorrente a una delle istituzioni dell’Unione, gli organi giurisdizionali dell’Unione possono essere aditi con un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE soltanto se il provvedimento impugnato mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l’esercizio di poteri pubblici conferiti all’istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa (sentenze del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 20; del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 74, e del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 65).
28 Nel caso di specie, la nota di addebito impugnata costituisce l’atto con cui la Commissione ha intimato al ricorrente di procedere al rimborso delle somme indebitamente versate in forza della convenzione di sovvenzione.
29 Ne consegue che la nota di addebito impugnata ha ad oggetto il recupero di un credito che trova il suo fondamento nella convenzione di sovvenzione. Una siffatta nota di addebito si limita a indicare la data di scadenza e le condizioni di pagamento del credito ivi accertato e non può essere assimilata a un titolo esecutivo, nonostante menzioni l’azione esecutiva dell’articolo 299 TFUE come una delle possibili opzioni di cui dispone la Commissione nell’ipotesi in cui il debitore non ottemperi alla data di scadenza fissata (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 23; del 28 febbraio 2019, Alfamicro/Commissione, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, punto 52, e del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 66).
30 Nessun elemento invocato dal ricorrente consente di ritenere che la Commissione, adottando la nota di addebito impugnata, abbia agito nella sua qualità di autorità amministrativa, nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.
31 In primo luogo, come precisato dalla Commissione nella lettera del 5 febbraio 2020, la nota di addebito impugnata è stata adottata in forza dell’articolo 18 e dell’articolo 24.5 delle disposizioni comuni (v. punti 3, 4 e 12 supra), che hanno, per tale motivo, natura contrattuale.
32 A nulla rileva che l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 614/2007, invocato dal ricorrente, preveda che, «[s]e necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione (...), la Commissione rettifica l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti».
33 Infatti, l’eventuale parallelismo tra le disposizioni della convenzione di sovvenzione e taluni atti normativi non può consentire di qualificare la nota di addebito impugnata come atto adottato dalla Commissione in qualità di pubblica autorità (v., in tal senso, ordinanza del 20 aprile 2016, Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commissione, T‑819/14, EU:T:2016:256, punto 43).
34 Inoltre, il Tribunale ha giudicato, in merito ad atti adottati dalla Commissione in forza di disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 18 e dell’articolo 24.5 delle disposizioni comuni e vertenti su una sovvenzione concessa in forza di una convenzione conclusa nell’ambito del regolamento n. 614/2007, che tali atti erano inscindibili dai rapporti contrattuali tra la Commissione e i beneficiari e non erano diretti a produrre effetti giuridici che avrebbero trovato origine nell’esercizio, da parte della Commissione, di prerogative dei pubblici poteri di cui essa sarebbe titolare in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanze del 14 maggio 2019, Ayuntamiento de Enguera/Commissione, T‑602/18, non pubblicata, EU:T:2019:332, punti 2, 4, 7, 15 e 25, e del 17 ottobre 2019, Jap Energéticas y Medioambientales/Commissione, T‑145/19, non pubblicata, EU:T:2019:753, punti 2, 4, 5, 11 e 26). Dal momento che le disposizioni contrattuali pertinenti e la natura degli atti impugnati nelle cause che hanno dato origine a tali decisioni del Tribunale coincidono con quelle che caratterizzano la presente causa, la conclusione raggiunta nelle suddette cause può essere trasposta nel caso di specie.
35 In secondo luogo, come indicato dalla Commissione nella nota di addebito impugnata (v. punto 13 supra), in caso di rifiuto di pagamento da parte del ricorrente, essa procederà all’esecuzione forzata, vuoi per via giudiziaria, vuoi mediante l’adozione di una decisione che costituisce titolo esecutivo, adottata ai sensi dell’articolo 299 TFUE.
36 Nella prima ipotesi, l’importo sarà fissato dal giudice competente a conoscere della domanda della Commissione, mentre, nella seconda, lo sarà in una decisione avente come base giuridica l’articolo 299 TFUE.
37 Pertanto, il ricorrente non può legittimamente sostenere che, nella nota di addebito impugnata, la Commissione ha definitivamente fissato l’importo da recuperare e che essa ha quindi già adottato un atto che produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sui suoi interessi.
38 Infatti, secondo la giurisprudenza, una nota di addebito non possiede carattere esecutivo, ma costituisce un mero atto preparatorio che precede l’adozione di una decisione della Commissione di dar corso o meno alla procedura di recupero avviando un procedimento contenzioso ovvero adottando una decisione che costituisce titolo esecutivo (ordinanza dell’8 febbraio 2010, Alisei/Commissione, T‑481/08, EU:T:2010:32, punto 72; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 12 ottobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, T‑353/10, EU:T:2011:589, punto 30).
39 Peraltro, occorre rammentare che, qualora la Commissione adotti una decisione in forza dell’articolo 299 TFUE, come ha la possibilità di fare nell’ambito di rapporti contrattuali che contengono, come nel caso di specie (v. punto 5 supra), una clausola compromissoria in favore del giudice dell’Unione e non rientrano quindi nella competenza di un giudice nazionale (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 75, e del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 73), una siffatta decisione può essere oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
40 Secondo la giurisprudenza, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quando il giudice dell’Unione è investito, in applicazione dell’articolo 263 TFUE, di un ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione costituente titolo esecutivo che formalizza un credito contrattuale, tale giudice è competente a esaminare detto ricorso tenuto conto dell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri che l’adozione di una siffatta decisione implica. Tuttavia, nell’ambito dell’esame di un tale ricorso, detto giudice è chiamato a conoscere non solo dei motivi di annullamento fondati su elementi di fatto e di diritto risultanti dai comportamenti della Commissione in quanto autorità amministrativa, ma anche dei motivi di annullamento fondati su elementi di fatto e di diritto risultanti dai rapporti contrattuali tra la Commissione e il ricorrente (sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punti 87 e 88; v., altresì, in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 80).
41 Tuttavia, da quanto precede risulta che la nota di addebito impugnata non produce effetti giuridici che scaturiscano dall’esercizio da parte della Commissione di prerogative dei pubblici poteri, ma che, al contrario, essa deve essere considerata come inscindibile dai rapporti contrattuali esistenti tra la Commissione e il ricorrente. Di conseguenza, detta nota non può essere oggetto di un ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.
42 Tale conclusione vale a fortiori per le asserite decisioni che sarebbero contenute nelle lettere del 23 ottobre 2019 e del 5 febbraio 2020.
43 Infatti, dal contenuto di tali lettere, come riassunto ai precedenti punti 10 e 12, risulta che queste ultime si inseriscono nello stesso quadro contrattuale della nota di addebito impugnata e che, al pari di quest’ultima, esse non producono effetti giuridici vincolanti che risultino dall’esercizio da parte della Commissione di prerogative dei pubblici poteri. Peraltro, il carattere preparatorio della prima di tali lettere risulta dal fatto che, con quest’ultima, la Commissione, dopo aver rilevato che la valutazione della relazione conclusiva e delle informazioni complementari trasmesse dal ricorrente (v. punti 8 e 9 supra) la portavano a concludere che il progetto controverso era stato realizzato solo parzialmente e che occorreva quindi recuperare una parte della sovvenzione concessa, ha invitato il ricorrente a presentare le sue osservazioni in merito all’importo di cui si prevedeva il recupero.
Sul quarto capo delle conclusioni
44 Occorre rammentare che l’oggetto della controversia e le conclusioni della parte ricorrente costituiscono due dati essenziali che, conformemente all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 76, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, devono figurare nell’atto introduttivo di ricorso (v. sentenza del 14 settembre 2017, Università del Salento/Commissione, T‑393/15, non pubblicata, EU:T:2017:604, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
45 Ogni atto introduttivo di ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi, e tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo. Analogamente, le conclusioni dell’atto introduttivo di ricorso devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che il giudice dell’Unione statuisca ultra petita oppure ometta di pronunciarsi su una censura (v. sentenza del 14 settembre 2017, Università del Salento/Commissione, T‑393/15, non pubblicata, EU:T:2017:604, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
46 Di conseguenza, conclusioni dirette all’annullamento di «ogni altro atto o ogni altro provvedimento presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso» agli atti impugnati devono essere considerate non conformi a tali requisiti, in quanto mancano di precisione quanto al loro oggetto (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Università del Salento/Commissione, T‑393/15, non pubblicata, EU:T:2017:604, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
47 Ne consegue che il quarto capo delle conclusioni deve essere respinto in quanto irricevibile.
48 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il presente ricorso in quanto irricevibile nella sua interezza.
Sulle spese
49 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
50 Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo. Il paragrafo 2 di detto articolo aggiunge che il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all’altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie.
51 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente invita il Tribunale, ai fini delle spese, a tener conto del fatto che il tenore della nota di addebito impugnata e delle lettere del 23 ottobre 2019 e del 5 febbraio 2020 l’ha indotto a credere che esistesse già una decisione che incideva negativamente sui suoi interessi e, pertanto, a proporre il presente ricorso.
52 Si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, né la nota di addebito impugnata né le lettere del 23 ottobre 2019 e del 5 febbraio 2020 sono formulate in termini che possono averlo indotto in errore. Infatti, esse si riferiscono alle intenzioni future della Commissione e detta nota precisa inoltre che, in caso di mancato pagamento, tale istituzione avrebbe fatto ricorso o alla via giudiziaria o all’articolo 299 TFUE. Peraltro, come risulta dalla presente ordinanza, alla data di deposito di tale ricorso, dalla giurisprudenza si poteva già evincere che gli atti contro i quali quest’ultimo era diretto non potevano essere validamente contestati sulla base dell’articolo 263 TFUE (v. segnatamente punti da 24 a 27 e 34 supra).
53 Pertanto, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) Il Comune di Stintino è condannato alle spese.
Lussemburgo, 19 novembre 2020
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Il cancelliere |
Il presidente |
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E. Coulon |
R. da Silva Passos |
* Lingua processuale: l’italiano.