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Document 62016TJ0250

Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 5 dicembre 2017.
Sergio Spadafora contro Commissione europea.
Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente irricevibile e manifestamente infondato – Domanda di annullamento – Impiego come capo dell’unità “Consulenza giuridica” in seno all’OLAF – Procedura di selezione – Comitato di preselezione – Mancata iscrizione nell’elenco ristretto dei candidati proposti ai fini del colloquio finale con l’APN – Imparzialità – Domanda di risarcimento – Perdita di opportunità – Causa matura per la decisione.
Causa T-250/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:866

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

5 dicembre 2017 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente irricevibile e manifestamente infondato – Domanda di annullamento – Impiego come capo dell’unità “Consulenza giuridica” in seno all’OLAF – Procedura di selezione – Comitato di preselezione – Mancata iscrizione nell’elenco ristretto dei candidati proposti ai fini del colloquio finale con l’APN – Imparzialità – Domanda di risarcimento – Perdita di opportunità – Causa matura per la decisione»

Nella causa T‑250/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 7 aprile 2016, Spadafora/Commissione (F‑44/15, EU:F:2016:69), e intesa all’annullamento di tale ordinanza,

Sergio Spadafora, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da G. Belotti, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Gattinara e C. Berardis‑Kayser, successivamente da G. Gattinara e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, S. Frimodt Nielsen e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Mediante la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Sergio Spadafora, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 7 aprile 2016, Spadafora/Commissione (F‑44/15; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:F:2016:69), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso inteso all’annullamento della decisione del direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 30 giugno 2014, che ha nominato la sig.ra D. al posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» dell’OLAF (in prosieguo: la «decisione di nomina»), all’annullamento della decisione Ares (2015) 43686, del 5 gennaio 2015, della sig.ra K. Georgieva, vicepresidente della Commissione europea, recante rigetto del reclamo del ricorrente R/994/14 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), nonché alla condanna dell’OLAF al risarcimento del danno materiale risultante, secondo il ricorrente, dalla perdita dell’opportunità di essere selezionato per coprire il posto in questione.

 Fatti all’origine della controversia

2        Il ricorrente è funzionario del gruppo di funzioni degli amministratori (AD) di grado AD 12 presso la Commissione. Dal mese di gennaio 2012, egli è in servizio presso l’OLAF nell’unità «Consulenza giuridica». A seguito del trasferimento del capo dell’unità «Consulenza giuridica», che il ricorrente aveva avuto occasione di sostituire puntualmente a più riprese nel corso dell’anno 2013, il posto di capo di tale unità è divenuto vacante a far data dal 1° marzo 2014.

3        Il 20 febbraio 2014 si è tenuta una riunione dell’unità «Consulenza giuridica» (in prosieguo: la «riunione del 20 febbraio 2014») in presenza della sig.ra S., direttrice della direzione «Supporto alle inchieste». Risulta dal resoconto di tale riunione che la sig.ra S. ha informato i partecipanti a tale riunione che l’avviso di posto vacante per il posto di capo unità sarebbe stato pubblicato nei giorni successivi e che il comitato di preselezione sarebbe stato composto da lei stessa e da persone interne ed esterne all’istituzione.

4        Il 24 febbraio 2014 l’OLAF ha pubblicato sul sito Intranet della Commissione l’avviso di posto vacante COM/2014/482 al fine di coprire il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»), aperto a tutti i funzionari dell’Unione europea in possesso del grado sufficiente per occupare tale posto.

5        Il 28 febbraio 2014 il capo dell’unità «Risorse umane e bilancio» dell’OLAF ha informato il ricorrente che il direttore generale dell’OLAF aveva deciso di designarlo come capo dell’unità «Consulenza giuridica» facente funzioni con effetto a decorrere dal 1° marzo 2014, e ciò fino alla data di nomina di un nuovo capo unità.

6        Il 21 marzo 2014 il ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica».

7        Dopo aver esaminato tutte le candidature alla luce delle condizioni previste nell’avviso di posto vacante e utilizzando, a tal fine, griglie standard di valutazione, i tre membri del comitato di preselezione hanno deciso di convocare ad un colloquio il ricorrente e altri sei candidati.

8        Il 7 maggio 2014 il ricorrente ha sostenuto il colloquio con il comitato di preselezione presieduto dalla sig.ra S.

9        Con messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2014, il segretario del comitato di preselezione ha inviato al ricorrente una nota, datata 19 maggio 2014 e sottoscritta dalla sig.ra S., con la quale lo informava del fatto che il comitato di preselezione, al termine dei propri lavori e fatte salve le decisioni finali spettanti al direttore generale dell’OLAF nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), aveva compilato un elenco ristretto («short‑list») comprendente i nomi di due candidati che esso proponeva all’APN di convocare al colloquio finale con il direttore generale dell’OLAF e con il relatore della procedura di selezione. Il nome del ricorrente non compariva in tale elenco ristretto. Inoltre, la nota suddetta precisava che, in un intento di trasparenza, un membro del comitato di preselezione si teneva a disposizione del ricorrente al fine di offrirgli un feed‑back del suo colloquio con tale comitato. Il presidente del comitato, sig.ra S., lo invitava, eventualmente, a contattarla nei due giorni lavorativi successivi, ossia entro il 21 maggio 2014. Il ricorrente veniva anche informato della possibilità di presentare osservazioni scritte all’APN entro e non oltre le ore 18 del 22 maggio 2014, restando inteso che, su tale base, l’APN avrebbe potuto, se del caso, decidere di convocarlo al colloquio finale. Gli veniva inoltre offerta la possibilità di esporre le proprie obiezioni al relatore della procedura di selezione, contattando entro le ore 18 del 22 maggio il sig. K., il quale avrebbe provveduto a informare detto relatore al riguardo. Si portava tuttavia all’attenzione del ricorrente, anzitutto, che il relatore della procedura di selezione aveva un ruolo meramente consultivo e non aveva il potere di obbligare l’APN a modificare le proprie decisioni; poi, che la proposta del comitato di preselezione, sottoposta all’APN, di intervistare i candidati i cui nomi figuravano nell’elenco ristretto non era vincolante per tale autorità; e, infine, che tale proposta non costituiva una decisione autonoma, bensì un atto preparatorio e preliminare alla decisione finale, vale a dire l’atto dell’APN recante la nomina del candidato selezionato per coprire il posto in questione.

10      Il ricorrente non ha né presentato osservazioni scritte all’APN né comunicato obiezioni al relatore della procedura di selezione.

11      L’11 giugno 2014 il direttore generale dell’OLAF ha condotto, in presenza del relatore della procedura di selezione, i colloqui finali con i due candidati i cui nomi erano iscritti nell’elenco ristretto, e precisamente la sig. D., cittadina tedesca, e la sig.ra X., cittadina del Regno Unito.

12      Con messaggio di posta elettronica del 3 luglio 2014, il ricorrente è stato informato della decisione di nomina.

13      Con nota del 30 settembre 2014, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), un reclamo avverso la decisione di nomina, la quale equivaleva al rigetto definitivo della sua candidatura all’impiego come capo dell’unità «Consulenza giuridica». A sostegno di tale reclamo, il ricorrente deduceva tre censure. In primo luogo, egli faceva valere che i candidati tedeschi erano stati favoriti in quanto, in occasione della riunione del 20 febbraio 2014, la sig.ra S. avrebbe dichiarato che, nel caso in cui vi fosse stata una candidatura tedesca e una candidatura italiana, «sarebbe stato inevitabile far prevalere la candidatura tedesca su quella italiana». In secondo luogo, il ricorrente sosteneva di aver subito una discriminazione a motivo del fatto che i colloqui organizzati dal comitato di preselezione si erano svolti esclusivamente in inglese. Orbene, il fatto che uno dei due candidati inclusi nell’elenco ristretto fosse di madrelingua inglese avrebbe provato che il ricorrente era stato vittima di una discriminazione linguistica, in quanto egli non aveva avuto modo di esprimersi in una lingua diversa dall’inglese. In terzo luogo, il ricorrente deplorava il fatto che, durante il colloquio, la presidente del comitato di preselezione «si [fosse] volta a guardare il membro [del comitato in servizio all’OLAF] con un risolino prolungato», comportamento che avrebbe sortito l’effetto di viziare la procedura di selezione e quindi la formazione dell’elenco ristretto.

14      Il 5 gennaio 2015 la sig.ra K. Georgieva, vicepresidente della Commissione, ha adottato, nella sua qualità di APN, la decisione di rigetto del reclamo, evidenziando, in via preliminare, che il ricorrente non contestava di per sé la decisione di nomina recante la nomina di un altro candidato, bensì intendeva unicamente sollevare tre profili di censura riguardanti lo svolgimento della procedura di preselezione, nella fattispecie dinanzi al comitato di preselezione.

15      Procedendo a un’esposizione dettagliata dei motivi che avevano condotto il comitato di preselezione ad attribuire al ricorrente il punteggio globale di 55 punti su 100 per il colloquio dinanzi al comitato stesso, l’APN ha ritenuto di non aver commesso alcun errore manifesto di valutazione nell’escludere la candidatura del ricorrente su tale base. In particolare, l’APN ha indicato di aver riconosciuto le buone capacità relazionali del ricorrente, la sua motivazione a coprire il posto oggetto dell’avviso di posto vacante e la sua assenza di difficoltà ad esprimersi in inglese. Tuttavia, l’APN ha concluso che, per quanto riguardava le competenze in materia di comunicazione, il ricorrente non era stato molto preciso nelle sue risposte durante il colloquio, che egli avrebbe potuto migliorare le sue capacità relativamente all’impiego dirigenziale cui mirava, e che la presentazione della sua motivazione non era stata sufficientemente chiara e concisa. Inoltre, veniva spiegato che i due candidati che erano stati inclusi nell’elenco ristretto e che erano stati sentiti dal direttore generale dell’OLAF, assistito dal relatore della procedura di selezione, avevano ottenuto valutazioni migliori, segnatamente in ragione della loro esperienza in materia di gestione del personale, della loro capacità di orientare e di coordinare una squadra e della loro competenza in materia di comunicazione.

16      Poi, in risposta alle tre censure sollevate dal ricorrente nel suo reclamo, l’APN ha anzitutto contestato la veridicità dell’allegazione del ricorrente secondo cui la sig.ra S. avrebbe indicato che un candidato di nazionalità tedesca sarebbe stato privilegiato a scapito di un candidato di nazionalità italiana. L’APN ha sostenuto a tale proposito che il resoconto della riunione del 20 febbraio 2014, il quale non menzionava affatto una simile affermazione, rispecchiava fedelmente ed esaustivamente quanto detto dalla sig.ra S. nel corso di tale riunione. In ogni caso, l’APN evidenziava che l’avviso di posto vacante non indicava affatto una preferenza per un candidato di nazionalità tedesca, che i candidati sentiti dal comitato di preselezione avevano cittadinanze diverse, ossia belga, ceca, tedesca, italiana e del Regno Unito, e che il presidente del comitato non agiva comunque da solo, dato che le decisioni del comitato di preselezione erano, al contrario, collegiali. Quanto al presunto comportamento censurabile del presidente del comitato durante il colloquio con il ricorrente, l’APN ha considerato che tale censura del ricorrente fosse priva di qualsivoglia fondamento e non comprovata.

17      Quanto all’asserita discriminazione linguistica di cui sarebbe stato vittima il ricorrente durante il colloquio con il comitato di preselezione, l’APN ha insistito, in particolare, sul fatto che tutti i candidati sentiti avevano svolto il loro colloquio con il comitato di preselezione in inglese, che risultava essere nel contempo la lingua di comunicazione comune ai tre membri del comitato di preselezione, una delle lingue di lavoro dell’unità «Consulenza giuridica» e la lingua nella quale il ricorrente aveva deciso di presentare la propria candidatura. In aggiunta, l’APN ha rilevato che, al pari del ricorrente, nemmeno il candidato infine prescelto per il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» era di madrelingua inglese.

 Procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

18      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 18 marzo 2015, il ricorrente ha proposto un ricorso, registrato con il numero di ruolo F‑44/15, inteso ad ottenere l’annullamento della decisione di nomina e della decisione di rigetto del reclamo, nonché la condanna dell’OLAF al risarcimento del danno materiale risultante, a suo avviso, dalla perdita di opportunità di essere selezionato per coprire il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica».

19      Con lettera dell’11 giugno 2015, il ricorrente ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica, sulla base dell’articolo 55 del regolamento di procedura di quest’ultimo, di autorizzare un secondo scambio di memorie. Con lettera della cancelleria del 24 giugno 2015, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto tale domanda e ha deciso di chiudere la fase scritta del procedimento in conformità dell’articolo 49 del proprio regolamento di procedura.

20      Con lettera del 26 giugno 2015, il ricorrente ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di adottare, da un lato, varie misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale stesso e, dall’altro, varie misure istruttorie ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del citato regolamento.

21      Con lettera del 14 luglio 2015, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 57, prima frase, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, nuove offerte di prove. Detto Tribunale ha deciso di accettare tali nuove offerte di prove del ricorrente, sulle quali la Commissione ha preso posizione in data 1° settembre 2015, conformemente all’articolo 57 del citato regolamento di procedura.

22      Con lettera del 29 luglio 2015, il ricorrente ha informato il Tribunale della funzione pubblica del fatto che l’OLAF gli aveva trasmesso, il 28 luglio 2015, la griglia di valutazione della sua candidatura e quella relativa al suo colloquio con il comitato di preselezione. Il Tribunale della funzione pubblica ha deciso di acquisire agli atti le due griglie di valutazione in parola prodotte dal ricorrente. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica, in applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, del proprio regolamento di procedura, ha deciso che era ormai necessario un secondo scambio di memorie alla luce dei documenti recentemente prodotti.

23      La replica è pervenuta presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 22 settembre 2015.

24      Con lettera della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica del 9 novembre 2015, quest’ultimo ha notificato la controreplica al ricorrente ed ha dichiarato chiusa la fase scritta del procedimento. Con lettera dell’11 novembre 2015, il ricorrente ha contestato la ricevibilità del documento allegato dalla Commissione alla controreplica.

25      Con lettera della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica del 24 novembre 2015, le parti sono state informate della decisione di detto Tribunale di statuire in un secondo momento sulla contestazione mossa dal ricorrente riguardo alla ricevibilità di questo nuovo documento.

26      In primo grado, il ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale della funzione pubblica volesse:

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        annullare la decisione di nomina;

–        dichiarare che, in virtù dell’annullamento della decisione di rigetto del reclamo e della decisione di nomina, la procedura di selezione era inficiata da illegittimità a partire dal momento in cui si era verificata l’illegittimità accertata;

–        condannare la Commissione a risarcirgli il danno subìto in relazione alla perdita dell’opportunità di essere nominato capo unità, e ciò mediante il versamento di una somma determinata in via equitativa, comunque di ammontare non inferiore a EUR 10 000;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      La Commissione ha concluso, in primo grado, chiedendo che il Tribunale della funzione pubblica volesse:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

28      Mediante l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in primo grado in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato ed ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

29      In primo luogo, al punto 43 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che il documento che la Commissione aveva allegato alla controreplica era la griglia di valutazione del colloquio sostenuto dalla sig.ra D. con il comitato di preselezione, dalla quale risultava che quest’ultima, capo unità presso la direzione generale (DG) «Concorrenza», aveva ottenuto valutazioni sostanzialmente più elogiative rispetto a quelle ottenute dal ricorrente a seguito del colloquio, nonché un punteggio di 80/100. Il Tribunale ha considerato che, tenuto conto dei documenti infine trasmessi dall’OLAF al ricorrente nel corso del procedimento che si svolgeva dinanzi ad esso giudice, nonché dei documenti prodotti dal ricorrente e che il Tribunale aveva accettato di acquisire agli atti, la griglia di valutazione in questione poteva legittimamente essere allegata dalla Commissione alla propria controreplica.

30      In secondo luogo, ai punti da 44 a 46 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha indicato che aveva deciso di statuire mediante ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

31      In terzo luogo, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, esso ha respinto, in quanto manifestamente irricevibile, il terzo capo delle conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado, inteso ad ottenere una declaratoria del Tribunale della funzione pubblica riguardo all’illegittimità della procedura di selezione (v. supra, punto 26).

32      In quarto luogo, ai punti 48 e 49 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che il ricorrente aveva un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione di nomina e della decisione di rigetto del reclamo.

33      In quinto luogo, riguardo alle conclusioni intese all’annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha iniziato esaminando il primo motivo di ricorso dedotto in primo grado, che esso ha ritenuto composto di tre censure. Anzitutto, ai punti da 55 a 73 dell’ordinanza impugnata, esso ha respinto la censura relativa ad una violazione del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza, in quanto manifestamente infondata e, in ogni caso, inoperante. Poi, ai punti da 74 a 77 dell’ordinanza impugnata, esso ha respinto la censura relativa ad una violazione del principio di certezza del diritto, in quanto manifestamente infondata. Infine, ai punti da 78 a 87 dell’ordinanza impugnata, esso ha respinto, perché manifestamente infondata, la censura relativa al difetto di competenza del comitato di preselezione, alla parzialità di uno dei membri di tale comitato, nonché ad una violazione del principio di buona amministrazione. Ai punti da 88 a 98 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, perché manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso, relativo ad una violazione del principio di non discriminazione linguistica in riferimento alla scelta della lingua utilizzata dal comitato di preselezione in occasione dei colloqui con i candidati.

34      In sesto luogo, ai punti da 99 a 102 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le conclusioni intese al risarcimento del danno, a motivo della stretta connessione tra queste ultime e le conclusioni di annullamento.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

35      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2016, il ricorrente ha proposto l’odierna impugnazione.

36      Il 4 agosto 2016 la Commissione ha depositato una comparsa di risposta.

37      Il 19 agosto 2016 il ricorrente ha presentato una domanda per il deposito di una replica, che è stata accolta dal presidente della Sezione delle impugnazioni. Il 4 ottobre 2016 il ricorrente ha depositato la replica. Il 21 novembre 2016 la Commissione ha depositato una controreplica.

38      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        pronunciarsi nel merito del ricorso promosso in primo grado, accogliendo tutte le domande ivi già formulate dal ricorrente, incluso quella di risarcimento del danno, da quantificarsi a cura del Tribunale in via equitativa;

–        condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

39      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

40      Su proposta del giudice relatore, e in assenza di domanda delle parti di essere sentite nell’ambito di un’udienza di discussione, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni), ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso di statuire sull’impugnazione senza aprire la fase orale del procedimento, in conformità dell’articolo 207, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

 In diritto

 Sull’impugnazione

41      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo riguarda alcune irregolarità procedurali nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Il secondo motivo concerne l’inesattezza materiale di constatazioni in punto di fatto compiute da detto Tribunale in rapporto ai fatti quali risultano dagli atti di causa. Nell’ambito del terzo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha violato il diritto dell’Unione. Con il quarto motivo, che riguarda una violazione del principio di imparzialità, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha proceduto ad un’inesatta qualificazione giuridica dei fatti. Il quinto motivo è relativo ad un’inesatta qualificazione giuridica del terzo capo delle conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado.

42      In primo luogo, occorre esaminare il quinto motivo di impugnazione, con il quale viene lamentata un’inesatta qualificazione giuridica del terzo capo delle conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado. In secondo luogo, devono essere esaminati gli argomenti intesi a rimettere in discussione il rigetto della terza censura proposta nell’ambito del primo motivo di ricorso dedotto in primo grado, relativa ad una violazione del principio di imparzialità. In terzo luogo, si terrà conto degli altri argomenti addotti dal ricorrente.

 Sul quinto motivo

43      Il quinto motivo di impugnazione riguarda il punto 47 dell’ordinanza impugnata, nel quale il Tribunale della funzione pubblica ha respinto perché manifestamente irricevibile il terzo capo delle conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado, inteso ad ottenere che detto Tribunale dichiarasse che, in virtù dell’annullamento della decisione di rigetto del reclamo e della decisione di nomina, la procedura di selezione era inficiata da illegittimità a partire dal momento in cui si era verificata l’illegittimità accertata (v. supra, punto 26). A questo proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha chiarito che, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto, il giudice dell’Unione non ha il potere di rivolgere ingiunzioni all’amministrazione o di effettuare dichiarazioni in diritto.

44      Il ricorrente sostiene che tale conclusione del Tribunale della funzione pubblica è errata. Con la sua domanda di dichiarare che la procedura di selezione in questione era inficiata da illegittimità a partire dal momento in cui quest’ultima si era verificata, egli non avrebbe chiesto al Tribunale della funzione pubblica di rivolgere ingiunzioni alla Commissione o di effettuare dichiarazioni in diritto. Tale domanda sarebbe stata unicamente intesa a estendere gli effetti dell’annullamento della decisione di nomina. Infatti, se l’annullamento della decisione di nomina non determinasse l’invalidità degli atti preparatori all’origine dell’illegittimità della decisione stessa, non si potrebbe escludere che la decisione adottata dopo l’annullamento venga nuovamente fondata su atti preparatori illegittimi e sia nuovamente annullabile.

45      La Commissione contesta tali argomenti.

46      A questo proposito occorre rilevare che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sotto il titolo «Conclusioni», il ricorrente ha elencato i capi delle proprie conclusioni che vengono menzionati supra al punto 26, e che, con il terzo capo di tali conclusioni, il ricorrente ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di dichiarare che, in virtù dell’annullamento della decisione di rigetto del reclamo e della decisione di nomina, la procedura di selezione era inficiata da illegittimità a partire dal momento in cui quest’ultima si era verificata.

47      Come risulta dal tenore letterale di tale capo delle conclusioni e dalla sua collocazione nell’ambito del ricorso introduttivo, il ricorrente, tramite il capo suddetto, chiedeva al Tribunale della funzione pubblica di non limitarsi ad un annullamento della decisione di nomina e della decisione di rigetto del reclamo, bensì di procedere anche ad una dichiarazione riguardante il momento in cui l’illegittimità comportante l’annullamento era stata commessa.

48      Orbene, come il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente concluso al punto 47 dell’ordinanza impugnata, un siffatto capo di conclusioni non è ricevibile. Infatti, ai sensi dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE, spetta all’istituzione da cui promana l’atto annullato adottare le misure che l’esecuzione della sentenza comporta. Di contro, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto e sull’articolo 270 TFUE, non spetta al giudice dell’Unione emettere ingiunzioni o procedere ad una dichiarazione in diritto.

49      Pertanto, il quinto motivo di impugnazione dev’essere respinto.

 Sugli argomenti intesi a rimettere in discussione il rigetto della terza censura del primo motivo di ricorso sollevato in primo grado, relativa segnatamente alla parzialità della sig.ra S.

50      Ai punti da 80 a 85 e 87 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha illustrato le ragioni per le quali occorreva, a suo giudizio, respingere la censura relativa alla parzialità della sig.ra S. Tali punti sono formulati come segue:

«80      Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità, parziale o totale, della terza censura relativamente alla regola della concordanza, il Tribunale constata che, comunque, il ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che il comitato di preselezione sarebbe stato costituito in modo irregolare e che sarebbe quindi, come da lui stesso sostenuto, incompetente.

81      A tale proposito, il Tribunale rileva che è in un altro contesto e prima dell’avvio della procedura di selezione che il presidente del comitato si è espresso, in tale momento nella sua mera qualità di direttore, sul futuro dell’unità “Consulenza giuridica” e, eventualmente, sulla nazionalità da privilegiare tra i candidati. Di conseguenza, tale circostanza non consente di dedurre dalla medesima che il comitato di preselezione non sarebbe stato costituito regolarmente né che il suo presidente si sarebbe trovato in una situazione di conflitto di interessi e ancor meno che il comitato di preselezione nel suo insieme non sarebbe stato imparziale.

82      Infatti, secondo costante giurisprudenza, il dovere d’imparzialità è sicuramente una delle regole che presiedono ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso e, per analogia, ai lavori dei comitati di preselezione (v., per quanto riguarda le commissioni giudicatrici di concorso, ordinanza del 25 maggio 2011, Meierhofer/Commissione, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, punto 62, e, per quanto riguarda i comitati di preselezione, sentenza del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA, F‑2/12, EU:F:2014:245, punto 86 (…), oggetto di due impugnazioni dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, cause riunite T‑26/15 P e T‑27/15 P).

83      Tuttavia, da un lato, il quadro giuridico applicato nel caso di specie diverge sostanzialmente da quello, fatto valere dal ricorrente, oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Hristov, il quale riguardava una nomina ad un posto dirigenziale di alto livello, nella specie quello di direttore di un’agenzia dell’Unione, e prevedeva un iter di selezione in diverse fasi di cui l’ultima a livello del consiglio di amministrazione dell’agenzia interessata, nel quale sono rappresentati tutti gli Stati membri nonché la Commissione. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli insegnamenti giurisprudenziali della sentenza Hristov, in particolare il fatto che i membri del consiglio di amministrazione di un’agenzia che prendono parte alle deliberazioni per la nomina del direttore della medesima agenzia non possono cumulare tale funzione con quella di membro del comitato di preselezione, non sono trasponibili al caso di specie. Infatti, oltre alla circostanza che il direttore non era l’APN, al quale spettava adottare la decisione finale di assunzione, il Tribunale rileva che il direttore generale [dell’OLAF], al quale era attribuito il potere di nomina, e che lo ha esercitato, non ha precedentemente preso parte al comitato di preselezione.

84      Dall’altro lato, il ricorrente non [sostiene] – né, peraltro, dimostra – che la candidata nominata al posto ambito di capo dell’unità “Consulenza giuridica” possedeva qualità professionali inferiori alle sue e che, di conseguenza, essa sarebbe stata nominata unicamente per la sua nazionalità. Ciò vale anche per la candidata di nazionalità [del Regno Unito] parimenti inclusa nell[’elenco ristretto].

85      Per quanto riguarda il comportamento del presidente del comitato, il Tribunale considera che la circostanza che quest’ultimo abbia sorriso in segno di cortesia, di compiacenza o anche di scherno durante il colloquio del ricorrente con il comitato di preselezione non consente affatto di considerare che tale presidente fosse parziale, anche se il ricorrente ex post ha avuto tale impressione. In ogni caso, il Tribunale ritiene che, alla luce del livello dell’impiego in parola, il quale implica la gestione di personale e, quindi, eventuali difficoltà relazionali o comportamentali nell’ambito dello stesso, fosse lecito aspettarsi da un candidato che egli mantenga la sua sicurezza, la sua concentrazione o ancora il suo sangue freddo, anche di fronte al comportamento di uno dei membri del comitato di preselezione che egli poteva soggettivamente percepire come offensivo.

(…)

87      Alla luce delle considerazioni suesposte, la terza censura deve essere respinta, comunque, in quanto manifestamente infondata (…)».

51      Il ricorrente sostiene che tali considerazioni del Tribunale della funzione pubblica sono errate.

52      Nell’ambito del quarto motivo di impugnazione, il ricorrente adduce argomenti intesi a rimettere in discussione il rigetto della terza censura sollevata nell’ambito del primo motivo di ricorso in primo grado, la quale riguardava una violazione del principio di imparzialità. A questo proposito, occorre altresì tener conto della terza parte del secondo motivo di impugnazione, che mira a rimettere in discussione le constatazioni in punto di fatto sulle quali il Tribunale della funzione pubblica si è fondato in tale contesto. Inoltre, occorre tener conto dell’argomento sviluppato nell’ambito della seconda parte del primo motivo di impugnazione nonché nell’ambito della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, argomento riguardante il fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente, non consentendogli di presentare le proprie osservazioni in merito al documento che la Commissione aveva allegato alla controreplica. Infatti, tale argomento mira in particolare a dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica non disponeva dell’insieme delle informazioni pertinenti al fine di valutare se la sig.ra S. avesse dato prova di imparzialità.

53      In primo luogo, nell’ambito del quarto motivo di impugnazione, il ricorrente fa valere che, contrariamente alle constatazioni del Tribunale della funzione pubblica svolte al punto 83 dell’ordinanza impugnata, un membro del comitato di preselezione può trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche se esso non è l’APN.

54      Questo argomento deve essere respinto.

55      Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nell’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica non si è fondato sulla considerazione secondo cui una violazione del principio di trattamento imparziale poteva escludersi già per il solo fatto che la sig.ra S. non era l’APN.

56      A questo proposito, occorre rilevare che risulta dal punto 82 dell’ordinanza impugnata che il suddetto Tribunale ha giudicato che il requisito di imparzialità si applicava anche ai membri di un comitato di preselezione.

57      Inoltre, al punto 83 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha chiarito che la sig.ra S. non era competente ad adottare una decisione definitiva riguardante un’eventuale scelta tra un candidato tedesco e un candidato italiano con pari meriti, e si è limitato a indicare le ragioni per le quali esso riteneva che la sig.ra S., malgrado le sue osservazioni nel corso della riunione del 20 febbraio 2014, non potesse essere considerata parziale nell’esercizio delle sue funzioni di presidente del comitato di preselezione.

58      In secondo luogo, occorre esaminare gli argomenti che il ricorrente ha sviluppato nell’ambito della terza parte del secondo motivo di impugnazione e che mirano a dimostrare che le constatazioni del Tribunale della funzione pubblica riguardanti le osservazioni della sig.ra S. in occasione della riunione del 20 febbraio 2014 erano materialmente errate. Secondo il ricorrente, non risulta da alcun documento del fascicolo che, nell’ambito di tali osservazioni, la sig.ra S. abbia fatto riferimento ai «pari meriti» dei candidati. In tale contesto, la sig.ra S. non avrebbe fatto riferimento ad una situazione in cui occorrerebbe scegliere tra candidati con pari meriti, bensì avrebbe affermato che «sarebbe stato inevitabile» privilegiare il candidato di nazionalità tedesca. Ciò sarebbe suffragato dagli elementi di prova che esso ricorrente avrebbe presentato.

59      La Commissione contesta tali argomenti.

60      In via preliminare, occorre rilevare che tale argomento del ricorrente non riguarda direttamente i punti da 80 a 85 e 87 dell’ordinanza impugnata. Tuttavia, mediante i suoi argomenti, il ricorrente mira a rimettere in discussione le constatazioni in punto di fatto riguardanti le osservazioni della sig.ra S. in occasione della riunione del 20 febbraio 2014, sulle quali il Tribunale della funzione pubblica ha fondato le proprie considerazioni esposte ai punti da 80 a 85 e 87 dell’ordinanza impugnata, le quali giustificavano, a suo giudizio, il rigetto della terza censura del primo motivo dedotto in primo grado, relativa ad una violazione del principio di imparzialità. Infatti, il ricorrente fa valere che il contenuto di tali osservazioni è determinante per stabilire se, nel corso della procedura di preselezione, un candidato di nazionalità tedesca sarebbe stato preferito a un candidato di nazionalità italiana, indipendentemente dai loro meriti.

61      Per quanto riguarda le constatazioni in punto di fatto del Tribunale della funzione pubblica riguardanti il contenuto delle osservazioni della sig.ra S. nel corso della riunione del 20 febbraio 2014, bisogna, in primis, ricordare che, al punto 62 dell’ordinanza impugnata, detto Tribunale ha esposto quanto segue:

«[R]elativamente alla riunione del 20 febbraio 2014, il Tribunale considera che, alla luce degli elementi di prova forniti dal ricorrente e senza che occorra disporre, come egli lo propone, a titolo degli articoli 69 e 71 del regolamento di procedura [del Tribunale della funzione pubblica], la citazione in qualità di testimoni dei partecipanti a tale riunione, è infatti plausibile che il direttore abbia lasciato intendere in modo, certo, inappropriato, che, qualora si fosse dovuto scegliere tra candidati di nazionalità tedesca e italiana aventi pari meriti, sarebbe stato opportuno privilegiare il candidato di nazionalità tedesca».

62      In secundis, occorre rilevare che il punto 69 dell’ordinanza impugnata è così formulato:

«In ogni caso, è giocoforza constatare anche che l’APN non ha dovuto scegliere tra due candidati di nazionalità rispettivamente tedesca e italiana, aventi pari meriti, in quanto le due candidate incluse [nell’elenco ristretto] erano una di nazionalità tedesca e l’altra di nazionalità [del Regno Unito]. Quindi, la situazione, prospettata dal direttore durante la riunione del 20 febbraio 2014, nella quale avrebbe manifestato l’intenzione di far prevalere, a pari meriti, la candidatura di un funzionario tedesco su quella di un funzionario italiano, non si è fattualmente verificata».

63      Occorre leggere tali punti nel loro contesto. Come risulta dai punti 70 e 71 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che l’osservazione formulata dalla sig.ra S. in occasione della riunione del 20 febbraio 2014 doveva essere interpretata alla luce dell’articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto e della giurisprudenza che permetterebbero di far assumere alla nazionalità il ruolo di criterio preferenziale, ove ciò sia necessario per mantenere o ristabilire l’equilibrio geografico in seno al personale dell’amministrazione. Ne consegue che, ai punti 62 e 69 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica si è limitato, in sostanza, ad affermare che, interpretata alla luce dell’articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto, l’osservazione della sig.ra S. secondo cui, se si fosse dovuto scegliere tra candidati di nazionalità tedesca e italiana, si sarebbe dovuto privilegiare il candidato di nazionalità tedesca, non era idonea a rimettere in discussione la sua imparzialità nel corso della procedura di preselezione.

64      Ne consegue che occorre respingere la terza parte del secondo motivo di impugnazione, relativa al fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe proceduto ad una constatazione in punto di fatto materialmente erronea riguardo al contenuto delle osservazioni della sig.ra S. in occasione della riunione del 20 febbraio 2014.

65      In terzo luogo, occorre esaminare l’argomento relativo all’esistenza di un errore riguardante la qualificazione giuridica dei fatti, che il ricorrente adduce nell’ambito del quarto motivo di impugnazione. Secondo il ricorrente, nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto concludere che la sig.ra S., a motivo della sua decisione preventiva di favorire i candidati di nazionalità tedesca rispetto a quelli di nazionalità italiana, si era trovata in un situazione di conflitto di interessi e aveva mancato di imparzialità. La sua mancanza di imparzialità soggettiva si sarebbe manifestata in vari modi, e precisamente: anzitutto, nelle sue osservazioni nel corso della riunione del 20 febbraio 2014; poi, nel fatto che, nell’unità in questione, non vi sarebbe stata alcuna mancanza di equilibrio geografico tra i funzionari di nazionalità tedesca e quelli di nazionalità italiana; inoltre, nella circostanza che le osservazioni di cui sopra non erano state riportate nel resoconto di detta riunione; indi, nel fatto che l’avviso di posto vacante in questione sarebbe stato pubblicato quattro giorni dopo tali osservazioni; e ancora, con il comportamento inadeguato della sig.ra S. nel corso del colloquio del 7 maggio 2014; poi, nel fatto che, nella griglia di valutazione riguardante la sig.ra D., redatta dal comitato di preselezione e allegata alla controreplica, l’esperienza dirigenziale di tale candidata di nazionalità tedesca sarebbe stata esagerata; e, infine, nel fatto che l’obiettivo di privilegiare i candidati di nazionalità tedesca rispetto a quelli di nazionalità italiana sarebbe stato raggiunto, in quanto erano effettivamente presenti una candidatura tedesca e una candidatura italiana, e che il ricorrente, di nazionalità italiana, era stato escluso dall’elenco ristretto, mentre la candidata tedesca era stata inclusa. Il ricorrente fa altresì valere che la sig.ra S. era il presidente del comitato di preselezione e che la sua posizione era rafforzata dal fatto che il suo titolo e le sue funzioni erano superiori a quelli degli altri membri del comitato suddetto, nonché dal fatto che essa era il superiore diretto del ricorrente e la direttrice della direzione dell’OLAF presso la quale si era reso disponibile il posto vacante per il quale si era svolta la preselezione. La sua intenzione avrebbe dunque esercitato un’influenza cruciale sui risultati della procedura di preselezione. In tale contesto, occorre altresì tener conto dell’argomento sviluppato nell’ambito della seconda parte del primo motivo di impugnazione e nell’ambito della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, relativo al fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente non permettendogli di presentare le proprie osservazioni in merito al documento che la Commissione aveva allegato alla controreplica.

66      La Commissione contesta tali argomenti.

67      Essa fa valere, come prima obiezione, che, secondo le constatazioni del Tribunale della funzione pubblica contenute nel punto 70 dell’ordinanza impugnata, che il ricorrente non avrebbe contestato nell’ambito dell’impugnazione, le osservazioni della sig.ra S. nel corso della riunione del 20 febbraio 2014 sarebbero state giustificate dalla necessità di garantire il mantenimento di un certo equilibrio geografico in occasione della nomina di un capo unità in seno all’OLAF. Considerata tale necessità, che sarebbe perfettamente legittima alla luce del tenore stesso dell’articolo 27 dello Statuto, le osservazioni suddette non avrebbero creato alcun conflitto di interessi.

68      Poi – seconda obiezione – il ricorrente non avrebbe dimostrato in che modo tali osservazioni si sarebbero concretamente ripercosse sulla procedura di selezione al punto da renderla illegittima. A motivo della presunzione di legittimità di cui beneficiano gli atti amministrativi, ivi comprese le decisioni di un comitato di selezione, avrebbero dovuto essere prodotti elementi più concreti per dimostrare l’illegittimità di tali decisioni.

69      Indi – terza obiezione – il Tribunale della funzione pubblica avrebbe già escluso che le osservazioni della sig.ra S. nel corso della riunione del 20 febbraio 2014 potessero aver avuto un qualsivoglia effetto, in quanto, ai punti 66 e 67 dell’ordinanza impugnata, detto giudice avrebbe chiaramente accertato che la totalità della procedura di selezione si era svolta raffrontando soltanto i meriti dei candidati e che il ricorrente non aveva contestato in primo grado la superiorità dei meriti dei candidati proposti all’APN.

70      Come quarta obiezione, la Commissione fa valere che il ricorrente, se fosse stato realmente convinto della parzialità della sig.ra S., avrebbe tranquillamente potuto contestare la legittimità della composizione del comitato nel momento in cui aveva avuto conoscenza dei nomi dei membri del medesimo, dato che le frasi in questione sarebbero state pronunciate molto prima della pubblicazione dei nomi dei membri del comitato di preselezione.

71      Poscia – quinta obiezione – la nozione di conflitto di interessi avrebbe natura oggettiva. Secondo la Commissione, bisognava dunque dimostrare in che modo il suddetto conflitto si fosse ripercosso concretamente sulla misura contestata e la semplice esistenza delle osservazioni della sig.ra S. non sarebbe sufficiente per dimostrare l’esistenza di un conflitto siffatto. Inoltre, secondo detta istituzione, persone di nazionalità diversa da quella della candidata tedesca o da quella del ricorrente hanno presentato la propria candidatura.

72      Sesta e ultima obiezione, la Commissione avrebbe prodotto l’allegato della controreplica nel corso della fase scritta del procedimento ed entro il termine che le era stato impartito per il deposito della controreplica stessa. Il Tribunale della funzione pubblica non sarebbe stato obbligato a permettere uno scambio supplementare di memorie al riguardo, in quanto, nella propria valutazione, non si sarebbe fondato sull’allegato della controreplica. La Commissione avrebbe prodotto tale allegato al solo scopo di confermare alcuni punti che risultavano già da altri elementi del fascicolo. Inoltre, l’esperienza della sig.ra D. non sarebbe stata esagerata e, comunque, nell’analisi del Tribunale della funzione pubblica, tale aspetto non avrebbe giocato un ruolo determinante.

73      In limine, occorre rilevare che gli argomenti del ricorrente non sono idonei a dimostrare l’esistenza in capo alla sig.ra S. di un conflitto di interessi nel senso stretto dell’espressione, vale a dire una situazione in cui costei sarebbe stata indotta, nell’esercizio delle sue funzioni, a pronunciarsi su un caso riguardo alla cui gestione o alla cui soluzione essa aveva un interesse personale, segnatamente di natura familiare o finanziaria, atto a compromettere la sua indipendenza (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 223), bensì mirano a dimostrare una mancanza di imparzialità soggettiva della sig.ra S.

74      In tale contesto occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni persona ha diritto, in particolare, a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione.

75      Tale requisito di imparzialità ricomprende segnatamente l’imparzialità soggettiva, la quale esige che i membri di un comitato di preselezione non manifestino alcun partito preso o alcun pregiudizio personale, tenendo conto comunque del fatto che l’imparzialità personale si presume fino a prova contraria (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Commissione/Strack, T‑197/11 P e T‑198/11 P, EU:T:2012:690, punto 113).

76      È alla luce di tale giurisprudenza che occorre verificare se gli argomenti del ricorrente siano idonei a dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore respingendo la censura relativa a una mancanza di imparzialità della sig.ra S.

77      In primo luogo, occorre rilevare che il risultato prospettato dalla sig.ra S. nell’ambito delle sue osservazioni in occasione della riunione del 20 febbraio 2014 si è realizzato. Infatti, il nome della sig.ra D., candidata di nazionalità tedesca, è stato inserito nell’elenco ristretto e l’APN ha deciso di nominarla quale capo dell’unità «Consulenza giuridica», mentre il nome del ricorrente, candidato di nazionalità italiana, non è stato indicato nell’elenco ristretto.

78      In secondo luogo, per quanto riguarda le osservazioni della sig.ra S. nel corso della riunione del 20 febbraio 2014, occorre ricordare che, ai punti 81 e 83 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato, in sostanza, che esse non erano atte a dimostrare una mancanza di imparzialità della predetta, tenuto conto del fatto che, da un lato, costei aveva fatto tali osservazioni sulla nazionalità da privilegiare in un contesto diverso, prima dell’avvio della procedura di selezione, e nella sua sola qualità di direttore, e che, dall’altro lato, non era alla sig.ra S. bensì all’APN che spettava la decisione finale di assunzione.

79      Orbene, tali considerazioni del Tribunale della funzione pubblica sono erronee.

80      In proposito occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale della funzione pubblica, non si può ritenere che, per il fatto che la sig.ra S. aveva compiuto le sue osservazioni prima dell’avvio della procedura di selezione e nella sua funzione di direttore dell’unità in questione, le sue osservazioni non fossero idonee a rimettere in discussione la sua imparzialità nel corso della procedura di preselezione.

81      Infatti, da un lato, è giocoforza constatare che la riunione del 20 febbraio 2014 aveva avuto luogo soltanto quattro giorni prima dell’avvio della procedura di selezione e che, nel corso di tale riunione, la sig.ra S. aveva annunciato che avrebbe presieduto il comitato di preselezione.

82      Dall’altro lato, occorre ricordare che, secondo le constatazioni del Tribunale della funzione pubblica, la sig.ra S., nelle sue osservazioni in occasione della riunione del 20 febbraio 2014, non ha fatto espresso riferimento all’articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto e non si è limitata a fare riferimento ad una situazione in cui, successivamente alla fase di preselezione, l’APN avrebbe scelto tra candidati con pari meriti (v. supra, punti da 58 a 64). Dunque, dalle osservazioni della sig.ra S. non risultava che la preferenza per i candidati di nazionalità tedesca rispetto ai candidati di nazionalità italiana riguardasse unicamente la decisione dell’APN, dopo la valutazione di tali candidati da parte del comitato di preselezione.

83      Date tali circostanze, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale della funzione pubblica, le frasi pronunciate dalla sig.ra S. in occasione della riunione del 20 febbraio 2014 erano tali da rimettere in discussione la sua imparzialità riguardo alla procedura di preselezione.

84      In terzo luogo, per quanto riguarda il comportamento della sig.ra S. nel corso del colloquio del 7 maggio 2014, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato, al punto 85 dell’ordinanza impugnata, che il fatto che costei avesse accennato un sorriso di cortesia, di compiacenza o anche di scherno non consentiva in alcun modo di ritenere che essa fosse stata parziale, anche se a posteriori il ricorrente aveva avuto tale impressione.

85      Anche tale considerazione è erronea.

86      Infatti, alla luce della circostanza che, a causa delle osservazioni della sig.ra S. in occasione della riunione del 20 febbraio 2014, esistevano dubbi legittimi quanto alla sua imparzialità in riferimento alla procedura di preselezione, il Tribunale della funzione pubblica non era legittimato a ritenere che, anche qualora la sig.ra S. avesse accennato un sorriso canzonatorio, ciò non sarebbe stato idoneo a costituire un indizio della sua mancanza di imparzialità.

87      Inoltre, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 85 dell’ordinanza impugnata, il semplice fatto che da un capo unità ci si possa attendere un certo livello di sicurezza, di concentrazione e di sangue freddo non permetteva di non tener conto dell’esistenza di un indizio siffatto.

88      In quarto luogo, occorre esaminare l’argomento relativo al fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente.

89      A questo proposito, occorre rilevare che, al punto 80 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che il ricorrente non aveva addotto alcun elemento idoneo a dimostrare che il comitato di preselezione fosse stato costituito in maniera irregolare a causa di una mancanza di imparzialità.

90      Inoltre, come risulta dal punto 43 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha deciso di acquisire agli atti il documento che la Commissione aveva allegato alla controreplica, ossia la griglia di valutazione riguardante la sig.ra D., ed ha constatato che risultava da tale documento che quest’ultima aveva ottenuto valutazioni sostanzialmente più elogiative rispetto a quelle ottenute dal ricorrente e un punteggio più elevato. Orbene, nel corso della procedura in primo grado, il Tribunale della funzione pubblica non ha concesso al ricorrente l’occasione per pronunciarsi sul contenuto di detto documento.

91      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo di impugnazione e della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, il ricorrente fa valere, assieme ad altri aspetti, che, se egli avesse avuto l’occasione di pronunciarsi sul contenuto del documento sopra menzionato, avrebbe fatto valere segnatamente che l’esperienza dirigenziale della sig.ra D. in tale griglia di valutazione era stata esagerata, in quanto, contrariamente a quanto in essa indicato, questa candidata non sarebbe stata capo unità facente funzioni (acting Head of Unit) dal 2012 fino al giorno del colloquio, ossia l’8 maggio 2014, bensì unicamente nel periodo dal 1° settembre 2012 al 28 febbraio 2013.

92      Alla luce di tali argomenti, occorre accogliere la censura relativa ai diritti della difesa. Infatti, non si può escludere che, se il Tribunale della funzione pubblica avesse offerto al ricorrente l’occasione di pronunciarsi sul contenuto del documento in questione, questi sarebbe stato in grado di presentare un elemento costituente un indizio supplementare idoneo a dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità della sig.ra S., ossia un’eventuale inesatta indicazione nell’ambito della valutazione contenuta nella griglia di valutazione che era stata predisposta dal comitato di preselezione, sotto la presidenza della sig.ra S. Non si può neppure escludere che ciò avrebbe potuto avere un impatto sulla considerazione formulata dal Tribunale della funzione pubblica al punto 80 dell’ordinanza impugnata, secondo cui il ricorrente non aveva addotto alcun elemento idoneo a dimostrare che il comitato di preselezione fosse stato costituito in modo irregolare a causa di una mancanza di imparzialità.

93      In quinto luogo, al punto 84 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che il ricorrente non aveva sostenuto, e neppure dimostrato, che la sig.ra D. avesse qualità professionali inferiori alle sue e che pertanto essa sarebbe stata nominata per una ragione attinente unicamente alla sua nazionalità. Lo stesso varrebbe per la candidata con cittadinanza del Regno Unito che pure figurava nell’elenco ristretto. In tale contesto, occorre altresì tener conto dell’argomento della Commissione secondo cui il ricorrente non aveva addotto alcun elemento che consentisse di dimostrare che la mancanza di imparzialità aveva avuto concrete ripercussioni, nonché dell’argomento di detta istituzione secondo cui, ai punti 66 e 67 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe chiaramente accertato che la totalità della procedura di selezione si era svolta confrontando i soli meriti dei candidati e che il ricorrente non avrebbe contestato in primo grado la superiorità dei meriti dei candidati proposti all’APN.

94      A questo proposito, occorre rilevare che, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica non era legittimato ad affermare che l’imparzialità della sig.ra S. non era stata rimessa in discussione dagli argomenti del ricorrente, detto giudice non poteva limitarsi a rilevare che il ricorrente non aveva addotto ulteriori argomenti idonei a rimettere in questione la valutazione compiuta dal comitato di valutazione. Infatti, in presenza di legittimi dubbi quanto all’imparzialità di uno dei membri del comitato di preselezione, le valutazioni effettuate da tale comitato non potevano costituire un valido fondamento per un confronto delle candidature in questione. Ciò vale a maggior ragione per il fatto che la sig.ra S. non era un semplice membro del comitato di preselezione, bensì presiedeva tale comitato, aveva un titolo e funzioni superiori a quelli degli altri membri dello stesso ed era il superiore diretto del ricorrente nonché la direttrice della direzione dell’OLAF presso la quale era disponibile il posto vacante per il quale si svolgeva la preselezione.

95      Pertanto, neanche la considerazione formulata dal Tribunale della funzione pubblica al punto 84 dell’ordinanza impugnata era idonea a giustificare il rigetto della terza censura del primo motivo di ricorso presentato in primo grado, relativa ad una mancanza di imparzialità della sig.ra S.

96      Tenuto conto dei rilievi di cui sopra, occorre accogliere l’argomento relativo ad un’erronea qualificazione giuridica dei fatti addotto dal ricorrente nell’ambito del quarto motivo di impugnazione, nonché gli argomenti relativi ad una violazione dei diritti della difesa, sviluppati nell’ambito della seconda parte del primo motivo di impugnazione e della seconda parte del secondo motivo di impugnazione.

97      L’accoglimento degli argomenti menzionati supra al punto 96 giustifica di per sé solo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per quanto riguarda il rigetto delle domande di annullamento della decisione di nomina e della decisione di rigetto del reclamo.

98      Certo, al punto 80 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha lasciato aperta la questione della ricevibilità, alla luce della regola della concordanza, della terza censura del primo motivo di ricorso dedotto in primo grado. Tuttavia, il rigetto di detta censura non può essere mantenuto sulla base di una motivazione secondo cui, in ogni caso, la terza censura del primo motivo di ricorso in primo grado dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile. In tale contesto, si deve ricordare che la regola della concordanza tra il reclamo, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, primo trattino, dello Statuto, e il successivo ricorso esige, a pena di irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice dell’Unione sia già stato sollevato nell’ambito del procedimento precontenzioso (sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 71). A questo proposito, è sufficiente rilevare che, secondo le constatazioni del Tribunale della funzione pubblica contenute nel punto 22 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente ha, nell’ambito del suo reclamo, sostenuto in particolare che la sig.ra S. aveva dichiarato che, qualora vi fossero state una candidatura tedesca e una candidatura italiana, sarebbe stato inevitabile far prevalere la candidatura tedesca su quella italiana, e che, nel corso del colloquio del 7 maggio 2014, essa aveva mostrato un sorrisetto prolungato e rivolto in particolare al membro del comitato in servizio presso l’OLAF. Pertanto, la terza censura del primo motivo di ricorso dedotto in primo grado soddisfa i requisiti della regola della concordanza, nella misura in cui essa riguarda una mancanza di imparzialità della sig.ra S.

 Sugli altri argomenti addotti dal ricorrente

99      Tenuto conto del fatto che, al punto 101 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha fondato la propria decisione di rigetto delle conclusioni intese al risarcimento del danno sullo stretto collegamento esistente tra queste e le conclusioni intese all’annullamento, l’accoglimento degli argomenti addotti per contestare il rigetto delle conclusioni di annullamento giustifica altresì l’annullamento dell’ordinanza impugnata per quanto riguarda il rigetto delle conclusioni miranti al risarcimento del danno.

100    Gli altri argomenti addotti dal ricorrente si limitano a prendere di mira il rigetto delle conclusioni summenzionate. È questo il caso, in particolare, della prima parte del primo motivo di impugnazione, relativa al fatto che il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe dovuto decidere mediante ordinanza motivata. Infatti, nell’ambito di tale parte del motivo, il ricorrente si limita a far valere che il Tribunale della funzione pubblica non ha sufficientemente esposto le ragioni per le quali il ricorso in primo grado era manifestamente infondato. Tale parte non mira dunque a rimettere in discussione il rigetto, da parte del Tribunale della funzione pubblica, del terzo capo delle conclusioni formulate in primo grado in quanto manifestamente irricevibile.

101    Pertanto, ai fini della presente impugnazione, non è necessario esaminare gli altri argomenti del ricorrente.

102    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre annullare l’ordinanza impugnata, fatta eccezione per il rigetto, disposto dal Tribunale della funzione pubblica, del terzo capo delle conclusioni formulate in primo grado in quanto manifestamente irricevibile. Infatti, a norma dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, tale giudice può decidere di statuire mediante ordinanza motivata, anche in un caso in cui il ricorso sia solo in parte manifestamente irricevibile. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere mantenuta per quanto riguarda il rigetto, in quanto manifestamente irricevibile, del terzo capo delle conclusioni formulate in primo grado.

 Sul ricorso di primo grado

103    In virtù dell’articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), qualora il Tribunale annulli una decisione del Tribunale della funzione pubblica giudicando al contempo che lo stato degli atti consente una decisione sulla controversia, la sezione che statuisce sull’impugnazione si pronuncia essa stessa su tale controversia.

104    Nel caso di specie, lo stato degli atti consente di emettere una decisione. Vi è dunque luogo per una decisione definitiva del Tribunale sulle conclusioni intese all’annullamento e sulle conclusioni intese al risarcimento del danno formulate nell’ambito della causa F‑44/15.

 Sulle conclusioni intese all’annullamento

105    In primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente non si limita a chiedere l’annullamento della decisione di nomina, ma chiede anche l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo.

106    In tale contesto occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, sia essa tacita oppure espressa, si limita, se è pura e semplice, a confermare l’atto o l’inattività di cui il reclamante si duole e non costituisce, isolatamente presa, un atto impugnabile, cosicché le conclusioni della domanda giudiziale dirette contro tale decisione priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale devono considerarsi dirette contro l’atto iniziale. Una decisione recante rigetto del reclamo è un atto confermativo, privo di contenuto autonomo, qualora essa non contenga un riesame della situazione del reclamante sulla scorta di nuovi elementi di diritto o di fatto (v. sentenza del 19 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, punto 141 e la giurisprudenza ivi citata).

107    Orbene, come esposto dal Tribunale della funzione pubblica al punto 49 dell’ordinanza impugnata, anche se la decisione di rigetto del reclamo è confermativa della decisione di nomina, in quanto la stessa comporta necessariamente e definitivamente il rigetto della candidatura del ricorrente, la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo rivela in maniera circostanziata le ragioni della decisione di nomina, anche in risposta agli argomenti addotti dal ricorrente nel proprio reclamo. Di conseguenza, occorre statuire sia sulla legittimità della decisione di nomina sia sulla legittimità della decisione di rigetto del reclamo, tenendo presente che il ricorrente ha, in quanto candidato escluso, un interesse a ottenere l’annullamento di queste due decisioni.

108    In secondo luogo, nella misura in cui la terza censura del primo motivo dedotto in primo grado riguarda una mancanza di imparzialità della sig.ra S., occorre constatare che essa è fondata. A questo proposito, occorre fare rinvio alle considerazioni svolte supra ai punti da 73 a 83, che sono fondate su constatazioni di fatto operate dal Tribunale della funzione pubblica e non smentite dagli argomenti delle parti. Tali considerazioni permettono di per sé sole di concludere che, a causa delle osservazioni da lei formulate in occasione della riunione del 20 febbraio 2014, l’imparzialità della sig.ra S. in quanto presidente del comitato di preselezione poteva essere messa in dubbio.

109    In tale contesto, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui, se il ricorrente fosse stato veramente convinto della parzialità della sig.ra S., avrebbe potuto tranquillamente contestare la legittimità della composizione del comitato. A questo proposito, da un lato, occorre rilevare che, fino all’adozione della decisione di nomina, il ricorrente non aveva avuto conoscenza del fatto che una candidata di nazionalità tedesca era stata nominata come capo dell’unità «Consulenza giuridica» e che il risultato prospettato dalla sig.ra S. nelle osservazioni da lei formulate in occasione della riunione del 20 febbraio 2014 si era realizzato. Dall’altro lato, e in ogni caso, occorre ricordare che non esiste alcuna disposizione la quale osti a che una censura relativa alla mancanza di imparzialità di uno dei membri del comitato di preselezione, che sia stata invocata per la prima volta in sede di reclamo contro una decisione di nomina, venga invocata nell’ambito di un ricorso contro tale decisione.

110    In terzo luogo, si deve ricordare che, in linea di principio, occorre ripristinare la situazione giuridica nella quale il ricorrente si trovava anteriormente all’irregolarità commessa dal comitato di selezione. Tuttavia, qualora il ripristino della situazione anteriore implichi un annullamento di atti aventi come destinatari soggetti terzi e favorevoli per questi ultimi, il giudice deve verificare, preliminarmente, se l’annullamento non costituisca una sanzione eccessiva dell’irregolarità commessa (v. sentenza del 31 marzo 2004, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2004:94, punto 85 e la giurisprudenza ivi citata). In tale contesto, occorre tener conto della natura dell’illegittimità commessa, dell’interesse della parte ricorrente, degli interessi dei terzi e dell’interesse del servizio.

111    A questo proposito, come primo rilievo, occorre constatare che, nelle circostanze del caso di specie, l’interesse del ricorrente a beneficiare dell’annullamento della decisione di nomina e della decisione di rigetto del reclamo è lungi dall’essere trascurabile.

112    Poi, come secondo rilievo, va sottolineato che il mancato rispetto del principio di imparzialità non incide unicamente sulla valutazione della candidatura del ricorrente, ma anche su quella della candidatura della sig.ra D. Quanto all’interesse della sig.ra D., da un lato, occorre ricordare che il giudice dell’Unione è tanto più attento agli interessi dei terzi in quanto questi costituiscano un gruppo di rilevante entità (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2006, Buendía Sierra/Commissione, T‑311/04, EU:T:2006:329, punto 349). Orbene, nel caso di specie, è soltanto l’interesse della sig.ra D. che viene pregiudicato dall’annullamento della decisione di nomina. Dall’altro lato, bisogna ricordare che la sig.ra D. non può far valere un legittimo affidamento quanto al mantenimento della sua nomina, in quanto detta decisione è stata contestata entro i termini previsti per i ricorsi contenziosi. Infatti, la sig.ra D. non poteva ignorare in queste circostanze che la sua nomina sarebbe divenuta definitiva solo se il ricorso del ricorrente non fosse stato accolto.

113    Come terzo rilievo si deve poi ricordare che, anche nel caso in cui gli interessi della sig.ra D. venissero pregiudicati in modo eccessivo da un annullamento della decisione di nomina, ciò non osta a che il giudice pronunci tale annullamento, affinché il ricorrente possa ricavare un beneficio dal proprio ricorso, pur rinviando all’amministrazione il compito di trovare un’equa soluzione della lite.

114    Infine, quarto rilievo, per quanto riguarda l’interesse del servizio, bisogna sottolineare come la Commissione non adduca argomenti intesi a dimostrare che l’annullamento della decisione di nomina andrebbe incontro a particolari difficoltà. Al contrario, per quanto riguarda le conclusioni del ricorrente intese al risarcimento del danno, detta istituzione fa valere che il ricorrente non ha perso in modo certo e irrimediabile l’opportunità di essere nominato, in quanto, in caso di annullamento della decisione di nomina e della decisione di rigetto del reclamo, essa sarebbe tenuta a dare esecuzione alla sentenza. In ogni caso, eventuali difficoltà di attuazione della presente sentenza non possono nella specie prevalere sull’interesse a conferire piena efficacia al principio di imparzialità.

115    Risulta da quanto precede che, nelle circostanze del caso di specie, occorre annullare la decisione di nomina e la decisione di rigetto del reclamo.

116    Le considerazioni sopra esposte giustificano di per sé sole l’annullamento della decisione di nomina e della decisione di rigetto del reclamo. Pertanto, nell’ambito dell’esame della fondatezza delle conclusioni di annullamento, non è necessario esaminare gli altri argomenti che il ricorrente ha addotto in primo grado a sostegno di tali conclusioni.

 Sulle conclusioni intese al risarcimento del danno

117    A sostegno delle sue conclusioni intese al risarcimento del danno, il ricorrente fa valere la perdita irrimediabile di un’opportunità. Egli sostiene, in primo luogo, che la Commissione non sarà obbligata a pubblicare nuovamente l’avviso di posto vacante di capo dell’unità «Consulenza giuridica», bensì potrà assegnare all’impiego in questione un capo di un’altra unità dell’OLAF mediante trasferimento. In secondo luogo, il ricorrente fa valere che, anche qualora si decidesse di pubblicare nuovamente il posto in questione, sarebbe comunque irripetibile la procedura con le stesse modalità e con gli stessi partecipanti di quella annullata. In terzo luogo, la sig.ra D. avrà acquisito un’esperienza di oltre un anno come capo dell’unità «Consulenza giuridica» e un altro candidato avrà acquisito un’esperienza come capo aggiunto della suddetta unità. In quarto luogo, a causa del reclamo e del ricorso giurisdizionale da lui proposti, il ricorrente verrebbe considerato come una persona indesiderabile.

118    La Commissione respinge tali argomenti.

119    A questo proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito di una domanda di risarcimento formulata da un funzionario, la responsabilità dell’Unione presuppone il soddisfacimento di un insieme di condizioni riguardanti l’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il danno lamentato (sentenza del 16 dicembre 1987, Delauche/Commissione, 111/86, EU:C:1987:562, punto 30).

120    Quanto alla condizione relativa al danno, occorre ricordare che il pregiudizio di cui si chiede il ristoro deve essere reale e certo (sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, punto 27).

121    Come si è indicato supra ai punti da 110 a 115, la decisione di nomina e la decisione di rigetto del reclamo devono essere annullate. Orbene, l’annullamento di un atto ha come effetto di eliminare retroattivamente dall’ordinamento giuridico l’atto annullato e, ove questo sia già stato eseguito, la soppressione dei suoi effetti impone di ristabilire la situazione giuridica in cui la parte ricorrente si trovava prima dell’adozione dell’atto stesso (sentenza del 31 marzo 2004, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2004:94, punto 84). A norma dell’articolo 266 TFUE, spetta allora all’istituzione da cui promana l’atto annullato adottare le misure che l’esecuzione della sentenza di cui essa è destinataria comporta. Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale non può predeterminare la decisione che la Commissione sarà indotta ad adottare alla luce della presente sentenza.

122    Ne consegue che, in questa fase, la perdita di un’opportunità non è reale e certa e che le conclusioni del ricorrente intese al risarcimento del danno devono dunque essere respinte.

 Sulle spese

123    Ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale, quest’ultimo statuisce sulle spese.

124    A norma dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 211, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

125    Nel caso di specie, poiché il ricorrente ha chiesto la condanna della Commissione e quest’ultima è rimasta essenzialmente soccombente, occorre condannare tale istituzione alla totalità delle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 7 aprile 2016, Spadafora/Commissione (F‑44/15), è annullata, ad eccezione del rigetto, in quanto manifestamente irricevibile, della domanda del ricorrente di dichiarare che, per effetto dell’annullamento della decisione del 30 giugno 2014, mediante la quale il direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha nominato la sig.ra D. al posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» dell’OLAF, nonché dell’annullamento della decisione Ares (2015) 43686, del 5 gennaio 2015, della sig.ra K. Georgieva, vicepresidente della Commissione europea, recante rigetto del reclamo del ricorrente R/994/14, la procedura di selezione era viziata da illegittimità a partire dal momento in cui si era verificata l’illegittimità accertata.

2)      L’impugnazione è respinta per il resto.

3)      La decisione del 30 giugno 2014, mediante la quale il direttore generale dell’OLAF ha nominato la sig.ra D. al posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» dell’OLAF, è annullata.

4)      La decisione Ares (2015) 43686, del 5 gennaio 2015, della sig.ra K. Georgieva, vicepresidente della Commissione, recante rigetto del reclamo del ricorrente R/994/14, è annullata.

5)      Il ricorso in primo grado è respinto nella misura in cui il sig. Sergio Spadafora chiede il risarcimento del danno materiale derivante dalla perdita dell’opportunità di essere selezionato per coprire il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» dell’OLAF.


6)      La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione, nonché a quelle relative al giudizio di primo grado.

Jaeger

Frimodt Nielsen

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 dicembre 2017.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


*      Lingua processuale: l’italiano.

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