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Document 62010TJ0362

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 5 novembre 2014.
Vtesse Networks Ltd contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Aiuto all’installazione di reti a banda larga di prossima generazione nella regione della Cornovaglia e delle isole di Scilly – Decisione che dichiara la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Ricorso di annullamento – Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale – Legittimazione ad agire – Diritti procedurali delle parti interessate – Irricevibilità parziale – Assenza di dubbi che giustificano l’avvio del procedimento di indagine formale.
Causa T‑362/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:928

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

5 novembre 2014 ( *1 )

«Aiuti di Stato — Aiuto all’installazione di reti a banda larga di prossima generazione nella regione della Cornovaglia e delle isole di Scilly — Decisione che dichiara la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Ricorso di annullamento — Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale — Legittimazione ad agire — Diritti procedurali delle parti interessate — Irricevibilità parziale — Assenza di dubbi che giustificano l’avvio del procedimento di indagine formale»

Nella causa T‑362/10,

Vtesse Networks Ltd, con sede in Hertford (Regno Unito), rappresentata da H. Mercer, QC,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky e L. Armati, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica di Polonia, rappresentata inizialmente da M. Szpunar e B. Majczyna, successivamente da B. Majczyna, in qualità di agenti,

da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente da S. Behzadi-Spencer e L. Seeboruth, successivamente da L. Seeboruth, J. Beeko e L. Christie, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da K. Bacon, successivamente da S. Lee, barristers,

e da

British Telecommunications plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata inizialmente da M. Nissen e J. Gutiérrez Gisbert, successivamente da M. Nissen e G. van de Walle de Ghelcke e infine da van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés, avvocati, e J. Holmes, barrister,

intervenienti

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C(2010) 3204 della Commissione, del 12 maggio 2010, nella quale è stato stabilito che la misura di aiuto «Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband», che dispone l’erogazione di aiuti da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale a sostegno dell’installazione di reti a banda larga di prossima generazione nella regione della Cornovaglia e delle isole di Scilly, è compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (aiuto di Stato N 461/2009 – Regno Unito),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz e A. Popescu (relatore), giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

La ricorrente, la Vtesse Networks Ltd, è un operatore di telecomunicazioni che fornisce l’uso di linee di elevata capacità, principalmente a grandi imprese. Non essendo proprietaria di una propria rete di linee di elevata capacità, la ricorrente prende in affitto tali linee da altri operatori delle telecomunicazioni, offerta che essa completa tramite la costruzione di reti di connessione su misura.

2

Le British Telecommunications plc (in prosieguo: le «BT»), l’operatore di telecomunicazioni storico nel Regno Unito, erano, prima di essere privatizzate, un’azienda pubblica conosciuta con il nome di British Telecom. Esse offrono un’ampia gamma di servizi nel settore delle telecomunicazioni, fra cui l’affitto di linee di elevata capacità.

Procedimento amministrativo

3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato la propria intenzione di concedere un aiuto di Stato per sostenere l’installazione di reti a banda larga di prossima generazione, dette reti NGA, nella regione della Cornovaglia e delle isole di Scilly (in prosieguo: la «misura notificata»). La notifica è stata registrata il 29 luglio 2009 presso la Commissione europea, la quale ha ricevuto informazioni supplementari dalle autorità del Regno Unito il 28 settembre 2009.

4

Il 21 ottobre 2009, la Commissione ha registrato una denuncia depositata dalla ricorrente in relazione alla misura notificata.

5

Dal fascicolo si evince quanto segue:

la denuncia è stata trasmessa il 23 ottobre 2009 alle autorità del Regno Unito, le quali hanno presentato le loro osservazioni il 23 novembre 2009;

informazioni supplementari trasmesse dalla ricorrente il 9 novembre 2009 sono state indirizzate alle autorità del Regno Unito il 19 novembre 2009, le quali hanno presentato le loro osservazioni il 4 dicembre 2009;

con lettera del 28 gennaio 2010, la Commissione ha chiesto una serie di chiarimenti alle autorità del Regno Unito, le quali hanno risposto con lettera del 3 marzo 2010;

un ultimo documento della ricorrente, depositato il 16 marzo 2010, non è stato trasmesso alle autorità del Regno Unito, in quanto la Commissione ha ritenuto che il tenore di tale documento non rendesse necessaria la presentazione di osservazioni, dal momento che le informazioni in questione si riferivano ad un’altra denuncia depositata dalla ricorrente.

Decisione impugnata

6

Il 12 maggio 2010, senza avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha adottato la decisione C(2010) 3204, che dichiara compatibile con il mercato interno la misura notificata (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

7

Nella decisione impugnata, la procedura di gara d’appalto avviata per designare l’operatore che avrebbe percepito il finanziamento pubblico per installare la rete NGA nella regione della Cornovaglia e delle isole di Scilly viene descritta ai considerando da 23 a 25. Si evince da detto considerando 23 che l’aiuto di Stato doveva essere concesso sulla base di una gara d’appalto seguendo la procedura di dialogo competitivo ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

8

Si evince dal considerando 25 della decisione impugnata che, in forza del bando di gara pubblicato il 17 marzo 2009, le parti interessate dovevano compilare un questionario di preselezione che consentiva di effettuare una valutazione iniziale delle imprese candidate. A seguito dell’esame di tale questionario di preselezione, cinque offerenti sono stati invitati a partecipare alla gara d’appalto, due sono stati eliminati e uno ha ritirato la propria offerta. Il 28 agosto 2009, un invito a presentare un’offerta finale è stato rivolto ai due partecipanti che prendevano ancora parte alla procedura di dialogo competitivo, ossia le BT e il consorzio Babcock, del quale fa parte la ricorrente. Il 18 settembre 2009, il consorzio Babcock ha indicato che non avrebbe presentato un’offerta finale. L’offerta finale delle BT è stata ricevuta il 16 ottobre 2009. Una valutazione formale dell’offerta è stata effettuata in conformità della procedura e dei criteri oggettivi stabiliti, e le BT sono state raccomandate al consiglio di amministrazione strategico del progetto per essere l’offerente selezionato.

9

La Commissione ha poi illustrato i diversi punti sollevati dalla ricorrente nella sua denuncia (considerando da 38 a 43 della decisione impugnata) e il contenuto delle osservazioni formulate in relazione a tale denuncia dalle autorità del Regno Unito (considerando da 44 a 49 della decisione impugnata).

10

Dopo essersi assicurata che la misura notificata contenesse effettivamente elementi di aiuto di Stato (considerando da 50 a 57 della decisione impugnata), la Commissione ha valutato la sua compatibilità con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nei termini interpretati alla luce degli orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU 2009, C 235, pag. 7; in prosieguo: gli «orientamenti»). In conformità degli orientamenti, la Commissione ha esaminato l’obiettivo di tale misura (considerando da 60 a 63 della decisione impugnata), la sua natura con riferimento a tale obiettivo e le distorsioni della concorrenza o l’effetto sugli scambi che essa potrebbe comportare (considerando da 64 a 70 della decisione impugnata). Essa ha concluso nel senso che, nella specie, erano soddisfatti i criteri definiti negli orientamenti nel comparto della banda larga e che la misura notificata era pertanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (considerando 71 e 72 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

11

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 agosto 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2010 per le BT, e il 13 dicembre 2010 per la Repubblica di Polonia, nonché per il Regno Unito, essi hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

13

Con ordinanze del presidente della seconda sezione del Tribunale del 18 gennaio 2011 per la Repubblica di Polonia, nonché per il Regno Unito, e del 25 gennaio 2011 per le BT, essi sono stati ammessi ad intervenire.

14

Le BT, il 29 marzo 2011, e la Repubblica di Polonia, nonché il Regno Unito, il 31 marzo 2011, hanno depositato le proprie memorie di intervento.

15

Con lettera del 6 giugno 2011, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di fissare un nuovo termine per il deposito della replica oppure, in mancanza di esso, di adottare una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, al fine di consentirle il deposito di una siffatta memoria. Il 1o luglio 2011, il Tribunale ha respinto la richiesta di proroga del termine per il deposito della replica. Quanto alla domanda di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha ritenuto, dopo aver sentito le parti in relazione a tale domanda, di non dovere accoglierla.

16

L’8 luglio 2011, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulle memorie di intervento delle BT, della Repubblica di Polonia e del Regno Unito.

17

A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla nona sezione ampliata alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

18

Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura, il Tribunale (Nona Sezione) ha chiesto alle parti di rispondere ad alcuni quesiti, da un lato, e alla Commissione di produrre vari documenti, dall’altro. Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

19

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare il punto 72 della decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

20

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, comunque, infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

21

A sostegno delle conclusioni della Commissione, le BT chiedono che il Tribunale voglia:

respingere d’ufficio il ricorso in quanto irricevibile;

in subordine, respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, comunque, infondato;

in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle da esse sostenute.

22

A sostegno delle conclusioni della Commissione, la Repubblica di Polonia chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto privo di fondamento;

condannare la ricorrente alle spese.

23

A sostegno delle conclusioni della Commissione, il Regno Unito chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

24

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, il primo concernente errori manifesti di valutazione dei fatti; il secondo, la mancata applicazione o la violazione dell’articolo 102 TFUE e, il terzo, una violazione dei diritti della difesa.

Sulla ricevibilità

25

Nell’ambito del presente ricorso, vengono contestate, da un lato, la ricevibilità del ricorso alla luce dei requisiti previsti all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura e, dall’altro, la legittimazione ad agire della ricorrente nei confronti della decisione impugnata.

Sulla conformità del ricorso all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura

26

La Commissione ha fatto valere, nel suo controricorso e in udienza, che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, il secondo motivo deve essere dichiarato irricevibile. Infatti, la ricorrente avrebbe omesso di precisare la portata del proprio ricorso in relazione a tale motivo. Inoltre, né gli elementi di fatto né gli elementi di diritto sui quali si fonda la ricorrente sarebbero indicati in maniera chiara.

27

Le BT sostengono che l’eccezione di irricevibilità del secondo motivo sollevata dalla Commissione dovrebbe essere estesa d’ufficio al ricorso nel suo complesso. Esse osservano che se, nel suo controricorso, la Commissione risponde alla maggior parte dei punti sollevati nell’atto introduttivo, è essenzialmente grazie alla sua previa conoscenza dei fatti del caso di specie nel procedimento amministrativo e ad un’interpretazione «speculativa» dei motivi dedotti dalla ricorrente. Ciò non toglie che il Tribunale non sarebbe in grado, secondo le BT, di esercitare il proprio controllo giurisdizionale sulla sola base degli elementi forniti nell’atto introduttivo del ricorso.

28

A tal riguardo, si deve rilevare che, ai termini dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

29

Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali, di fatto e di diritto, sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T-85/92, Racc. pag. II-523, punto 20; sentenza del Tribunale del 29 gennaio 1998, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, T-113/96, Racc. pag. II-125, punto 29, e ordinanza del Tribunale dell’11 luglio 2005, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, T-294/04, Racc. pag. II-2719, punto 23).

30

Nella specie, il ricorso in oggetto non deve essere dichiarato irricevibile sulla base del rilievo che esso non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 21 dello Statuto della Corte e all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura. Infatti, benché sia vero che la Commissione, in taluni passaggi del suo controricorso, abbia dovuto procedere ad interpretazioni degli argomenti della ricorrente, alcune delle quali sono state adottate da quest’ultima nelle sue osservazioni dell’8 luglio 2011, la linea argomentativa dettagliata elaborata dalla Commissione e dalle intervenienti sulla fondatezza del ricorso conferma che l’atto introduttivo presenta un grado sufficiente di chiarezza e di precisione che consente alle parti di predisporre utilmente le proprie difese.

31

In ogni caso, nella misura in cui le censure concernenti l’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura riguardano la ricevibilità dei diversi motivi di ricorso, il Tribunale esaminerà, se del caso, dette censure nell’ambito del trattamento dei diversi motivi.

Sulla legittimazione ad agire della ricorrente nei confronti della decisione impugnata

32

La Commissione e la Repubblica di Polonia non contestano, nell’ambito della fase scritta del procedimento, la ricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire. Per contro, le BT sostengono che il primo e il secondo motivo, mettendo in discussione la fondatezza della decisione impugnata, sono irricevibili, in quanto la ricorrente non soddisfa i criteri della giurisprudenza della Corte e, in ogni caso, infondati. Quanto al terzo motivo, concernente la salvaguardia dei diritti procedurali della ricorrente, le BT ritengono che esso dovrebbe parimenti essere dichiarato irricevibile, in quanto la ricorrente non ha prodotto alcuna prova a sostegno della sua affermazione secondo la quale essa è una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Quanto al Regno Unito, esso si limita ad esprimere, nella propria memoria di intervento, dubbi concernenti la ricevibilità del primo e del secondo motivo, per le stesse ragioni invocate dalle BT.

33

In limine, va ricordato che, anche se, a norma dell’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto, le parti intervenienti non sono legittimate a presentare conclusioni che non vadano nello stesso senso di quelle proposte dalla parte sostenuta con l’intervento, nondimeno, trattandosi di una questione di inammissibilità processuale di ordine pubblico, occorre esaminare d’ufficio la ricevibilità del ricorso, in conformità a quanto disposto dall’articolo 113 del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza della Corte del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, C-313/90, Racc. pag. I-1125, punti da 21 a 24).

34

In ogni caso, occorre rilevare a tal riguardo che, in udienza, la Commissione e il Regno Unito hanno affermato di condividere il punto di vista delle BT quanto al fatto che, in relazione al primo e al secondo motivo, la ricorrente non soddisfaceva i criteri della giurisprudenza della Corte; ciò è stato trascritto nel verbale dell’udienza.

35

Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente (...)».

36

Secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, solo se detta decisione li concerne a causa di determinate sue qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica analogamente a quanto avverrebbe con il destinatario di una tale decisione (sentenze della Corte del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc. pag. 197, 223; del 19 maggio 1993, Cook/Commissione, C-198/91, Racc. pag. I-2487, punto 20, e del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C-225/91, Racc. pag. I-3203, punto 14).

37

Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui la posizione della ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione (v. sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, Racc. pag. I-10515, punto 30, e la giurisprudenza citata). Incombe pertanto alla parte ricorrente provare in modo pertinente le ragioni per cui la decisione della Commissione può ledere i suoi interessi legittimi compromettendo gravemente la sua posizione sul mercato di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing, C-525/04 P, Racc. pag. I-9947, punto 41, e la giurisprudenza citata).

38

Per quanto riguarda la determinazione di un danno sostanziale alla posizione di un’impresa sul mercato di cui trattasi, si evince dalla giurisprudenza che la semplice circostanza che un atto possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovasse in qualche modo in concorrenza con il beneficiario dell’atto non è comunque sufficiente a far ritenere che quest’ultimo la riguardi individualmente (v. sentenza British Aggregates/Commissione, punto 37 supra, punto 47, e la giurisprudenza citata; ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2012, UPS Europe e United Parcel Service Deutschland/Commissione, T‑344/10, punto 47).

39

Infatti, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente dell’impresa beneficiaria, ma deve provare anche di trovarsi in una situazione di fatto che l’identifica alla stessa stregua del destinatario (v. sentenza British Aggregates/Commissione, punto 37 supra, punto 48, e la giurisprudenza citata; ordinanza UPS Europe e United Parcel Service Deutschland/Commissione, punto 38 supra, punto 48).

40

Anzitutto, a tal riguardo, occorre ricordare che la prova di un danno sostanziale arrecato alla posizione di un concorrente sul mercato non può, quindi, essere limitata alla presenza di taluni elementi che indicano un peggioramento delle sue prestazioni commerciali o finanziarie (v. sentenza British Aggregates/Commissione, punto 37 supra, punto 53, e la giurisprudenza citata; ordinanza UPS Europe e United Parcel Service Deutschland/Commissione, punto 38 supra, punto 49).

41

Ancora, l’esistenza di un danno sostanziale arrecato alla posizione di una parte ricorrente sul mercato non dipende direttamente dall’ammontare dell’aiuto di cui trattasi, bensì dall’entità del danno che tale aiuto può causare a detta posizione. Un siffatto danno può variare per aiuti di importo simile in funzione di criteri quali le dimensioni del mercato di cui trattasi, la natura specifica dell’aiuto, la lunghezza del periodo per il quale esso è stato accordato, la natura principale o secondaria dell’attività lesa per la parte ricorrente, e le possibilità di quest’ultima di eludere gli effetti negativi dell’aiuto (v., in tal senso, ordinanza UPS Europe e United Parcel Service Deutschland/Commissione, punto 38 supra, punto 58).

42

Infine, a prescindere da quanto ora esposto, occorre ricordare che, allorché la Commissione adotta una decisione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), la quale constata la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, essa si rifiuta parimenti, in maniera implicita, di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 (sentenza della Corte del 24 gennaio 2013, 3F/Commissione, C‑646/11 P, punto 26). Gli interessati, che sono, ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, ossia, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e che sono i beneficiari delle garanzie del procedimento di indagine formale, possono ottenerne il rispetto solo se esse hanno la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione europea. In tali circostanze, il loro ricorso può pertanto mirare unicamente a far rispettare i diritti procedurali che derivano loro dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 (sentenza British Aggregates/Commissione, punto 37 supra, punto 28).

43

Alla luce dell’insieme delle disposizioni e della giurisprudenza illustrate ai punti da 35 a 42 supra, il Tribunale ritiene opportuno, preliminarmente alla questione di stabilire se la posizione concorrenziale della ricorrente sia stata danneggiata in maniera sostanziale dalla misura notificata, cosicché essa sarebbe legittimata ad agire al fine di contestare la fondatezza della decisione impugnata, esaminare la questione se la ricorrente sia una parte interessata ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, cosicché essa sarebbe legittimata ad agire in giudizio per far rispettare i propri diritti procedurali.

44

In primo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire se la ricorrente sia una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, occorre rilevare che le BT contestano che essa possa essere considerata una parte interessata, sulla base del rilievo che la stessa non ha fornito alcuna prova in tal senso.

45

È certamente vero che la ricorrente non fornisce effettivamente alcuna prova quanto alla sua qualità di parte interessata nella parte dell’atto introduttivo relativa alla ricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

46

Tuttavia, ciò non toglie che la ricorrente abbia indicato, senza essere contraddetta sul punto dalle altre parti, da un lato, che essa è un fornitore specializzato di servizi di telecomunicazione che offre essenzialmente l’affitto di linee di elevata capacità che utilizzano fibre ottiche a grandi imprese che desiderano connettere fra loro i propri locali commerciali e, dall’altro, che le BT forniscono servizi in un’ampia gamma di mercato delle telecomunicazioni in concorrenza diretta con la stessa per quanto riguarda l’affitto di linee di elevata capacità ai clienti.

47

Di conseguenza, si deve ritenere che le BT e la ricorrente siano operatori di telecomunicazioni concorrenti sul mercato della fornitura di servizi specializzati di telecomunicazioni, e che quest’ultima debba essere considerata una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. In tali condizioni, si deve rilevare che essa è legittimata ad agire avverso la decisione impugnata, a condizione che, con il suo ricorso, essa miri a far rispettare i suoi diritti procedurali.

48

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire se, al di là della sua legittimazione ad agire al fine di far rispettare i suoi diritti procedurali, la ricorrente possa contestare, con il suo ricorso, la fondatezza della decisione impugnata, il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato che la sua posizione sul mercato risulta sostanzialmente danneggiata ai sensi della giurisprudenza illustrata al punto 37 supra.

49

Gli argomenti formulati dalla ricorrente al riguardo non possono inficiare la constatazione enunciata al punto 48 supra.

50

Nell’atto introduttivo, la ricorrente sostiene, in sostanza:

che essa è una concorrente delle BT, ossia del beneficiario dell’aiuto;

che essa era, con le BT, la sola società di telecomunicazioni ancora in lizza nella gara d’appalto fino a che non era stata obbligata a ritirarsi;

che essa era la sola società di telecomunicazioni, oltre al beneficiario attuale dell’aiuto, a poter beneficiare dell’aiuto;

che, in ogni caso, la sua posizione concorrenziale sul mercato è stata pregiudicata, e ciò in maniera sostanziale, dalla concessione dell’aiuto, in quanto la gara d’appalto rappresentava un progetto importante per la ricorrente medesima;

che, inoltre, l’unica denuncia registrata con riferimento all’aiuto notificato è quella che essa stessa ha depositato. Orbene, in analogia alla causa sfociata nella sentenza della Corte del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (169/84, Racc. pag. 391), si tratterebbe di un motivo supplementare di ricevibilità.

51

A tal riguardo, occorre rammentare, in primo luogo, che un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre, tenuto conto del suo grado di eventuale partecipazione al procedimento e dell’importanza della lesione della sua posizione sul mercato, di trovarsi in una situazione di fatto che l’identifica alla stessa stregua del destinatario di una decisione (v. punto 39 supra).

52

Nella specie, la ricorrente ha depositato presso la Commissione una denuncia, che è stata registrata il 21 ottobre 2009. Inoltre, come si evince dal complesso della decisione impugnata, tale decisione tiene conto delle informazioni figuranti nella denuncia, nonché delle informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito su richiesta della Commissione dopo che la ricorrente ha depositato la sua denuncia. Si deve pertanto rilevare che la ricorrente ha effettivamente svolto un ruolo nello svolgimento del procedimento amministrativo.

53

Emerge tuttavia dalla giurisprudenza che la legittimazione ad agire della ricorrente non può dedursi dalla sua mera partecipazione al procedimento amministrativo. La ricorrente deve in ogni caso provare che la misura notificata poteva ledere notevolmente la sua posizione sul mercato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C-260/05 P, Racc. pag. I-10005, punto 60, e ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2011, Vtesse Networks/Commissione, T‑54/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 92).

54

In secondo luogo, come è già stato dichiarato, non si evince dalla sentenza Cofaz e a./Commissione, punto 50 supra, contrariamente a quanto sostenuto sostanzialmente dalla ricorrente, che il deposito di una denuncia da parte della ricorrente, nonché la sua partecipazione al procedimento amministrativo sono sufficienti a dimostrare che essa sia individualmente interessata dalla misura notificata (v., a tal riguardo, ordinanza Vtesse Networks/Commissione, punto 53 supra, punto 93).

55

In terzo luogo, quanto all’affermazione della ricorrente secondo la quale, da un lato, essa era l’unica società di telecomunicazioni ancora in lizza nella gara d’appalto e, dall’altro, l’unica che poteva beneficiare dell’aiuto, si deve rilevare che tale affermazione non può che essere respinta. Infatti, in primo luogo, come sostenuto, segnatamente, dalle BT, dal Regno Unito e dalla Commissione in udienza, i due partecipanti che restavano in lizza nell’ambito della gara d’appalto erano le BT e il consorzio Babcock, del quale fa effettivamente parte la ricorrente, e non le BT e la ricorrente. In secondo luogo, si evince dal fascicolo e dalle discussioni che hanno avuto luogo in proposito in udienza, che la ricorrente non era l’unica società di telecomunicazioni ancora in lizza, in quanto, fra gli altri membri del consorzio Babcock, figuravano segnatamente le società di telecomunicazioni Surf Telecoms e Motorola Inc. Orbene, anche ipotizzando che queste due società non fossero state incaricate di costruire l’infrastruttura fisica e non fossero state le più direttamente interessate dalla parte principale della gara d’appalto, come sostenuto dalla ricorrente, ciò non toglie che queste due società fossero interessate dalla decisione impugnata. Sembra infatti, come riconosciuto del resto dalla ricorrente, segnatamente nelle sue osservazioni dell’8 luglio 2011, che, nell’ambito dell’offerta del consorzio Babcock, la Motorola partecipasse alla parte rete senza fili dell’offerta e la Surf Telecoms affittasse la fibra ottica alla ricorrente. Di conseguenza, si deve ritenere che la ricorrente non fosse interessata in modo tale da distinguerla individualmente dalle altre società.

56

In quarto luogo, si deve ricordare che la semplice circostanza che la decisione impugnata possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che la ricorrente si trovi in qualche modo in concorrenza con le BT non può costituire un danno sostanziale della sua posizione concorrenziale. La ricorrente deve inoltre dimostrare l’entità del danno arrecato alla sua posizione sul mercato (v. punto 41 supra).

57

Orbene, la ricorrente non ha dimostrato un danno del genere. Infatti, essa si limita ad affermare che la gara d’appalto avrebbe rappresentato un progetto importante per la ricorrente stessa, sebbene ad essa incombesse indicare le ragioni per cui la decisione impugnata poteva ledere i suoi interessi, compromettendo gravemente la sua posizione sul mercato di cui trattasi.

58

Si evince dalle considerazioni che precedono che la ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale sarebbe stata danneggiata sostanzialmente dalla decisione impugnata.

59

In tali condizioni, occorre rilevare, da un lato, che, nella misura in cui la ricorrente è una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, essa è legittimata ad agire avverso la decisione impugnata al fine di preservare i propri diritti procedurali e, dall’altro, che essa, per contro, non è legittimata ad agire avverso la decisione impugnata al fine di rimetterne in discussione la fondatezza.

60

Tuttavia, il fatto che la ricorrente non abbia dimostrato che la sua posizione sul mercato verrebbe sostanzialmente danneggiata dall’aiuto di cui trattasi non osta a che essa, per dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi circa la compatibilità di detto aiuto con il mercato interno, i quali giustificavano l’avvio del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, presenti argomenti relativi alla fondatezza della valutazione effettuata dalla Commissione, purché, tuttavia, almeno uno dei motivi del suo ricorso verta sulla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di avviare il procedimento di indagine formale.

61

Anzitutto, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, qualora una parte ricorrente faccia valere una violazione dei suoi diritti procedurali dovuta al fatto che la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale, essa può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, all’atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto far sorgere dubbi circa la qualificazione come aiuto di Stato della misura notificata e la sua compatibilità con il Trattato. L’utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia portare a trasformare l’oggetto del ricorso né a modificarne i presupposti di ricevibilità. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale qualificazione o tale compatibilità con il mercato interno è proprio la prova che dev’essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale (v. sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012, Smurfit Kappa Group/Commissione, T‑304/08, punto 52, e la giurisprudenza citata; sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Colt Télécommunications France/Commissione, T‑79/10, punto 84).

62

Tale prova deve essere fornita a partire da un complesso di elementi concordanti; l’esistenza di un dubbio deve essere ricercata tanto nelle circostanze di adozione della decisione di non sollevare obiezioni, quanto nel suo contenuto, correlando le valutazioni sulle quali si è fondata la Commissione in detta decisione con gli elementi di cui quest’ultima disponeva al momento della pronuncia sulla qualificazione e sulla compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno (v. sentenza 3F/Commissione, punto 42 supra, punto 31, e la giurisprudenza citata). Grava sulla parte ricorrente l’onere della prova dell’esistenza di un siffatto dubbio (sentenze del Tribunale del 15 marzo 2001, Prayon-Rupel/Commissione, T-73/98, Racc. pag. II-867, punto 49; del 3 marzo 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commissione, T-36/06, Racc. pag. II-537, punto 127, e Colt Télécommunications Francia/Commissione, punto 61 supra, punto 37).

63

Occorre poi rammentare che si evince dalla giurisprudenza che, qualora la parte ricorrente deduca un motivo con il quale essa intende difendere i suoi diritti procedurali, non si può addebitare al Tribunale la considerazione degli argomenti dedotti in altri motivi dell’atto introduttivo intesi a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi circa la qualificazione come aiuto di Stato delle misure di cui trattasi o la loro compatibilità con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze della Corte del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C-83/09 P, Racc. pag. I-4441, punti da 56 a 58, e del 22 settembre 2011, Belgio/Deutsche Post e DHL International, C-148/09 P, Racc. pag. I-8573, punti da 64 a 66).

64

È alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti da 61 a 63 supra che occorre verificare la ricevibilità dei motivi di ricorso.

Sulla ricevibilità dei motivi dedotti dalla ricorrente, tenuto conto della sua legittimazione ad agire

65

Occorre anzitutto rilevare che la ricorrente è legittimata a dedurre il terzo motivo nella sua qualità di parte interessata, dal momento che, con tale motivo, essa mira espressamente alla salvaguardia dei suoi diritti procedurali.

66

Per quanto attiene al primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione, constatando che aveva avuto luogo una procedura di gara d’appalto aperta, non discriminatoria e concorrenziale, mentre la stessa avrebbe dovuto rilevare che la concorrenza era stata eliminata in relazione alla gara d’appalto (prima parte); che la proposta fatta alle BT concernente l’impiego dell’infrastruttura esistente era parimenti a disposizione degli altri offerenti che ne avessero fatto domanda (seconda parte) e che l’incidenza globale sulla concorrenza era positiva (terza parte), ha commesso errori manifesti nella valutazione dei fatti.

67

Per quanto attiene al secondo motivo, la ricorrente sostiene che i fatti descritti nell’atto introduttivo dimostrano l’esistenza di un abuso di posizione dominante, dovuto al raggruppamento dell’infrastruttura o dei servizi, al diniego di concedere l’accesso alle risorse essenziali, nonché alla compressione dei margini nella misura in cui veniva proposto un qualsivoglia accesso ai servizi fibra delle BT. Orbene, essa sostiene, in sostanza, che, benché tale punto sia stato chiaramente menzionato dalla Commissione, come si evince dal considerando 41 della decisione impugnata, questa non ha prestato attenzione alla questione di stabilire se le BT avessero abusato della loro posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE. A suo avviso, la decisione impugnata violerebbe pertanto l’articolo 102 TFUE, la valutazione dell’incidenza della misura notificata sulla concorrenza figurante ai considerando 69 e 70 della decisione impugnata verrebbe invalidata, e, di conseguenza, la decisione impugnata sarebbe illegittima e non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

68

In risposta all’eccezione di irricevibilità del primo e del secondo motivo sollevata dalle BT nel corso della fase scritta del procedimento e in udienza, nonché dalla Commissione e dal Regno Unito in udienza, la ricorrente ha affermato, nelle sue osservazioni dell’8 luglio 2011, che detto argomento era infondato, in quanto non teneva conto della sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, punto 63 supra. Sentite su tale punto dal Tribunale nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento (v. punto 18 supra), le parti, ad eccezione della Repubblica di Polonia e della ricorrente, hanno ritenuto che la sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, punto 63 supra, confermasse l’irricevibilità del primo e del secondo motivo.

69

A tal riguardo, occorre sottolineare che, se è vero che la sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, punto 63 supra, consente di tenere conto di argomenti attinenti alla fondatezza della decisione, al fine di determinare se sia dimostrata l’esistenza di dubbi a sostegno del motivo procedurale concernente il mancato avvio del procedimento d’indagine formale, è giocoforza constatare che la conclusione che ne trae la ricorrente quanto alla ricevibilità del primo e del secondo motivo non può essere accolta. Infatti, la linea argomentativa elaborata dalla ricorrente si traduce sostanzialmente nel ritenere che, poiché essa deduce un motivo di natura procedurale, la stessa possa far valere qualsiasi altro argomento o motivo concernente la fondatezza della decisione impugnata, senza che ciò sollevi tuttavia un problema di ricevibilità.

70

Tuttavia, una considerazione del genere non trova alcun fondamento nella sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, punto 63 supra, quale ripresa nella giurisprudenza successiva del Tribunale e della Corte. Infatti, da tale sentenza risulta unicamente la possibilità di tenere conto degli argomenti di merito solo nella misura in cui tali argomenti consentono di supportare un motivo attinente all’esistenza di dubbi che giustificano l’avvio del procedimento di indagine formale. Tuttavia, gli argomenti devono essere definiti in termini che presentano un rapporto con l’elemento da dimostrare, ossia l’esistenza di dubbi quanto alla compatibilità della misura con il mercato interno.

71

Nelle circostanze che caratterizzano il caso di specie, il Tribunale potrebbe pertanto tenere conto del primo e del secondo motivo del presente ricorso solo nella misura in cui essi poggino su argomenti diretti a dimostrare che la Commissione non è riuscita a dissipare i dubbi che le si sono presentati all’atto della fase preliminare di esame.

72

Orbene, è giocoforza constatare, a tal riguardo, che il primo e il secondo motivo dedotti dalla ricorrente non contengono alcun argomento diretto a dimostrare che la Commissione ha nutrito dubbi tali da giustificare l’avvio di un procedimento di indagine formale. Infatti, come rilevato dalle BT, dal Regno Unito e dalla Commissione nelle loro risposte ad un quesito scritto del Tribunale, tali motivi si limitano a contestare la fondatezza della valutazione della Commissione.

73

Nell’ambito del primo motivo del ricorso, la ricorrente si limita a far valere che talune affermazioni che figurano nella decisione impugnata costituiscono errori manifesti di valutazione dei fatti. La ricorrente non spiega in che modo gli argomenti invocati nell’ambito di tale motivo indicherebbero l’esistenza di dubbi, né tantomeno in che modo gli errori manifesti da essa menzionati avrebbero leso i suoi diritti procedurali. Pertanto, il primo motivo non mira affatto a dimostrare che le circostanze erano tali da obbligare la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale.

74

Quanto al secondo motivo, concernente una violazione dell’articolo 102 TFUE, la ricorrente conclude, nell’atto introduttivo, che «la decisione impugnata viola l’articolo 102 TFUE, (…) la valutazione dell’incidenza della misura sulla concorrenza figurante nella decisione impugnata (considerando 69 e 70) viene invalidata e (…), di conseguenza, la decisione impugnata è illegittima e non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE]». Come sostenuto giustamente dalle BT nella loro risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente fa valere un’infrazione del diritto primario piuttosto che la violazione dei suoi diritti procedurali; ciò attiene chiaramente al merito ed eccede la tutela dei diritti procedurali.

75

Occorre desumerne, al pari della Commissione, delle BT e del Regno Unito, che, con il primo e il secondo motivo, la ricorrente chiede al Tribunale di valutare la fondatezza della decisione impugnata nella parte in cui essa dichiara la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno, ma non intende, con gli argomenti invocati, difendere effettivamente i suoi diritti procedurali risultanti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Di conseguenza, non spetta al Tribunale interpretare tali motivi, che mettono in dubbio esclusivamente la fondatezza della decisione impugnata, come in realtà intesi a salvaguardare i diritti procedurali della ricorrente, in quanto tale interpretazione porta ad una riqualificazione dell’oggetto del ricorso (v., in tal senso, sentenze della Corte del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, C‑176/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 25, e Commissione/Kronoply e Kronotex, punto 63 supra, punto 55).

76

Occorre aggiungere, inoltre, che tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalle osservazioni della ricorrente dell’8 luglio 2011, nell’ambito delle quali essa tenta a più riprese di riformulare i primi due motivi in motivi procedurali, sostenendo che essi rivelano dubbi che avrebbero dovuto portare all’avvio del procedimento di indagine formale.

77

Infatti, la ricorrente non può validamente riqualificare, nell’ambito di dette osservazioni, il suo primo e il suo secondo motivo, sostenendo che essi indicano l’esistenza di dubbi, mentre, nell’ambito di tali motivi, la ricorrente non ha fatto valere, nell’atto introduttivo, alcun argomento relativo all’esistenza di dubbi che avrebbero ostato all’adozione della decisione impugnata senza avvio del procedimento d’indagine formale.

78

È giocoforza constatare che argomenti del genere, presentati per la prima volta dalla ricorrente nelle sue osservazioni dell’8 luglio 2011, sono irricevibili. Infatti, si evince dal combinato disposto degli articoli 44, paragrafo 1, lettera c), e 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi invocati, e che la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, il che non avviene nel caso di specie.

79

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’eccezione di irricevibilità relativa al primo e al secondo motivo deve essere accolta, e tali motivi devono essere dichiarati irricevibili.

Nel merito

80

Per quanto riguarda il terzo motivo, che la ricorrente è legittimata a dedurre nella sua qualità di parte interessata, occorre rilevare che esso contiene due censure distinte. Da un lato, la ricorrente contesta la legittimità della decisione di non avviare il procedimento di indagine formale. Dall’altro, la ricorrente deduce una violazione dei suoi diritti della difesa, nella misura in cui essa non è stata invitata a rispondere alle osservazioni formulate dalle autorità del Regno Unito in relazione alla sua denuncia.

Sulla prima parte del terzo motivo

81

La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione, non avendo avviato il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, ha violato i suoi diritti procedurali.

82

Come ricordato al punto 62 supra, occorre rilevare che grava sulla parte ricorrente l’onere della prova dell’esistenza di dubbi, prova che essa può fornire sulla base di un complesso di indizi concordanti attinenti, da un lato, alle circostanze e alla durata della fase preliminare di esame e, dall’altro, al contenuto della decisione impugnata.

– Sugli indizi attinenti alla procedura di esame preliminare

83

Occorre rilevare che, benché il terzo motivo riguardi, nella sua prima parte, la violazione dei suoi diritti procedurali causata dal mancato avvio del procedimento di indagine formale, la ricorrente non richiama affatto, nell’atto introduttivo del giudizio, siffatti indizi. È solo nelle sue osservazioni dell’8 luglio 2011 che la ricorrente menziona, per la prima volta, circostanze relative alla procedura di esame preliminare. Essa fa valere, in sostanza, che la durata della fase preliminare di esame, nonché gli scambi fra la Commissione e le autorità del Regno Unito costituiscono indizi dell’esistenza di dubbi, i quali giustificano l’avvio del procedimento d’indagine formale.

84

In tal senso, tali argomenti relativi alle circostanze e alla durata del procedimento non possono essere considerati un’estensione di un motivo enunciato, pur implicitamente, nell’atto introduttivo.

85

Di conseguenza, si deve ritenere che tali argomenti, poiché presentano un carattere nuovo, debbano essere dichiarati irricevibili in forza dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ai sensi del quale è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, il che non avviene nel caso di specie.

– Sugli indizi relativi al contenuto della decisione impugnata

86

Nell’atto introduttivo, la ricorrente fa valere quanto segue:

«Il riassunto dei fatti figurante [nell’atto introduttivo] e i primi due motivi indicano che l’aiuto è, perlomeno a prima vista, incompatibile con il mercato interno. In tali circostanze, è in maniera illegittima che è stato deciso, nella decisione impugnata, di non procedere ad un esame completo in base all’articolo 108, paragrafo 2, [TFUE] e/o di porre fine all’esame ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE]».

87

Si deve dunque osservare che la ricorrente si limita a rinviare ai fatti illustrati nell’ambito del suo ricorso e alle considerazioni da essa dedicate al primo e al secondo motivo per affermare che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale, senza precisare in che modo i fatti o dette considerazioni rivelerebbero dubbi che avrebbero giustificato l’avvio del procedimento di indagine formale.

88

È vero che, come già rammentato al punto 61 supra, qualora la parte ricorrente faccia valere una violazione dei suoi diritti procedurali risultante dal fatto che la Commissione non ha avviato il procedimento d’indagine formale, essa può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva all’atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il Trattato.

89

Risulta tuttavia da tali richiami giurisprudenziali che grava sulla parte ricorrente l’onere di individuare gli indizi relativi al contenuto della decisione impugnata al fine di dimostrare l’esistenza di dubbi (v., in tal senso, sentenza Prayon‑Rupel/Commissione, punto 62 supra, punto 49). Inoltre, qualora la parte ricorrente proceda, come nella specie, ad un mero rinvio agli argomenti dedotti in relazione ad un altro motivo, spetta alla stessa individuare in maniera precisa quali, fra questi ultimi argomenti, siano idonei a dimostrare l’esistenza di siffatti dubbi.

90

Nella specie, a sostegno della prima censura del terzo motivo, la ricorrente si limita a rinviare al riassunto dei fatti figurante nell’atto introduttivo e alle considerazioni svolte in relazione ai primi due motivi. Orbene, tale rinvio vago e non suffragato in alcun modo non consente al Tribunale di individuare gli elementi precisi dedotti nell’ambito del primo e del secondo motivo che dimostrerebbero, secondo la ricorrente, l’esistenza di dubbi e la fondatezza del terzo motivo.

91

Pertanto, la prima parte del terzo motivo deve essere respinta.

Sulla seconda parte del terzo motivo

92

A sostegno della seconda parte, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata mette fine all’esame della Commissione, in quanto quest’ultima ha ricevuto sufficienti rassicurazioni da parte delle autorità del Regno Unito quanto al fatto che la denuncia era infondata. La ricorrente ritiene che, in circostanze del genere, la formalità minima consisteva nel comunicarle, in quanto denunciante, le risposte di dette autorità.

93

Occorre rilevare che, con tale argomento, la ricorrente sostiene in sostanza che, a prescindere dalla salvaguardia dei diritti procedurali che essa trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, essa avrebbe dovuto essere messa nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni sulle informazioni trasmesse dalle autorità del Regno Unito. Un tale argomento deve essere respinto.

94

Anzitutto, occorre sottolineare che l’obbligo di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni nasce al momento dell’adozione di una decisione di avviare il procedimento di indagine formale, inteso a consentire alla Commissione di essere informata esaustivamente sull’insieme dei dati della causa.

95

Ancora, come fatto valere giustamente dalla Commissione, occorre ricordare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua economia generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi in materia di diritto dell’Unione, della concessione dell’aiuto. In tale procedimento, gli interessati diversi dallo Stato membro considerato hanno essenzialmente il ruolo di fonti di informazioni per la Commissione e, a tale riguardo, non possono essi stessi pretendere un dibattito in contraddittorio con la Commissione, come quello previsto in favore di detto Stato membro. Le parti interessate diverse dallo Stato membro in questione dispongono soltanto del diritto di essere associate al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 26 giugno 2008, SIC/Commissione, T-442/03, Racc. pag. II-1161, punto 222, e del 1o luglio 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commissione, T-62/08, Racc. pag. II-3229, punti 161 e 162).

96

Infine, occorre parimenti rilevare che i principi generali del diritto dell’Unione, quali quelli del diritto al contraddittorio o quello del buon andamento dell’amministrazione, non possono consentire al giudice dell’Unione di estendere i diritti procedurali attribuiti agli interessati, nell’ambito dei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, dal Trattato e dal diritto derivato. Nemmeno la circostanza che la ricorrente sia legittimata ad agire avverso la decisione impugnata lo consente (v., in tal senso, sentenza ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commissione, punto 95 supra, punto 167).

97

Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta.

98

Poiché nessuno degli argomenti invocati nell’ambito del terzo motivo è in grado di dimostrare l’esistenza di dubbi che impongono alla Commissione l’avvio di un procedimento d’indagine formale, il terzo motivo deve essere respinto, così come il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

99

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, risultata soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalle BT, conformemente alla domanda di queste ultime. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Ne consegue che la Repubblica di Polonia e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Vtesse Networks Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalle British Telecommunications plc.

 

3)

La Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

 

Berardis

Czúcz

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 novembre 2014.

Firme

Indice

 

Fatti

 

Procedimento amministrativo

 

Decisione impugnata

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

In diritto

 

Sulla ricevibilità

 

Sulla conformità del ricorso all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura

 

Sulla legittimazione ad agire della ricorrente nei confronti della decisione impugnata

 

Sulla ricevibilità dei motivi dedotti dalla ricorrente, tenuto conto della sua legittimazione ad agire

 

Nel merito

 

Sulla prima parte del terzo motivo

 

– Sugli indizi attinenti alla procedura di esame preliminare

 

– Sugli indizi relativi al contenuto della decisione impugnata

 

Sulla seconda parte del terzo motivo

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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