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Document 62011TO0238
ORDER OF THE GENERAL COURT (Appeal Chamber) 8 July 2013.#Luigi Marcuccio v European Commission.#Appeal — Civil service — Officials — Invalidity allowance — Payment of arrears — Default interest — Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded.#Case T‑238/11 P.
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) 8 luglio 2013.
Luigi Marcuccio contro Commissione europea.
Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Indennità di invalidità – Pagamento di arretrati – Interessi di mora – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Causa T‑238/11 P.
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) 8 luglio 2013.
Luigi Marcuccio contro Commissione europea.
Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Indennità di invalidità – Pagamento di arretrati – Interessi di mora – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Causa T‑238/11 P.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:359
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
8 luglio 2013 ( *1 )
«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di invalidità — Pagamento di arretrati — Interessi di mora — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Nel procedimento T‑238/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F‑81/09),
Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Jaeger, presidente, O. Czúcz e H. Kanninen (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
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1 |
Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F‑81/09; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto giudice ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee recante rigetto parziale della sua domanda di corrispondergli gli interessi di mora sugli arretrati dell’indennità di invalidità versatigli da detta istituzione e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli una somma pari alla differenza tra l’importo degli interessi di mora calcolato secondo i criteri a suo avviso applicabili e l’importo effettivamente versato, somma a sua volta maggiorata degli interessi di mora. |
Fatti
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2 |
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 9 a 20 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
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Procedimento in primo grado e sentenza impugnata
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3 |
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 28 settembre 2009, il ricorrente ha proposto ricorso, registrato con il numero di ruolo F‑81/09. |
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4 |
Il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto necessario chiarire la domanda del ricorrente indicando che risultava che questi chiedesse in sostanza (punto 30 della sentenza impugnata):
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5 |
Ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che, quanto alla domanda di annullamento della decisione del 29 maggio 2009, occorreva rilevare, alla luce della giurisprudenza e della portata della stessa decisione del 29 maggio 2009, la quale si limitava a confermare la decisione del 16 dicembre 2008, che la domanda di annullamento della decisione del 29 maggio 2009 era, in quanto tale, priva di contenuto autonomo e si confondeva, in realtà, con la domanda di annullamento della decisione del 16 dicembre 2008. Il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che si doveva pertanto ritenere che la domanda di annullamento si riferisse unicamente alla decisione del 16 dicembre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
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6 |
La Commissione ha concluso, in primo grado, per il rigetto del ricorso in quanto infondato e per la condanna del sig. Marcuccio alle spese (punto 23 della sentenza impugnata). |
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7 |
A sostegno della sua domanda intesa all’annullamento della decisione impugnata, il ricorrente ha invocato due motivi attinenti, da una parte, al difetto assoluto di motivazione e, dall’altra, all’irragionevolezza della decisione impugnata, all’errore manifesto di valutazione nonché alla violazione di legge e del principio patere legem quam ipse fecisti. |
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8 |
Con la sentenza impugnata (punti da 34 a 66), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto i due motivi nonché, conseguentemente, la domanda di annullamento e di risarcimento danni. |
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9 |
Nel contesto del primo motivo, il ricorrente sosteneva, in primo luogo, che la decisione impugnata non consentiva di comprendere le ragioni per cui la Commissione aveva parzialmente respinto la sua domanda dell’8 settembre 2008, in secondo luogo, che la tabella allegata alla decisione impugnata era inintelligibile, in quanto non consentiva di individuare il tasso applicato né i calcoli in base ai quali risultava la cifra indicata alla fine di ogni riga di tale tabella e, in terzo luogo, che la decisione del 29 maggio 2009 non individuava né il regolamento finanziario citato né le disposizioni del regolamento medesimo applicabili al caso di specie. |
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10 |
Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il primo motivo argomentando come segue:
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11 |
Nel contesto del secondo motivo, il ricorrente contestava alla Commissione, segnatamente, di aver erroneamente calcolato gli interessi moratori sulla base di un tasso annuo inferiore al 10% e di non aver applicato la capitalizzazione annuale. Al riguardo, il ricorrente sosteneva che, per analogia ed in virtù del principio di diritto patere legem quam ipse fecisti, dovevano essere applicati, nella specie, da una parte, la comunicazione della Commissione 2003/C 110/08 sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU C 110, pag. 21; in prosieguo: la «comunicazione del 2003»), nonché l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 140, pag. 1), che prevedono la capitalizzazione annuale degli interessi, e, dall’altra, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35), che prevede la maggiorazione di almeno sette punti dei tassi di interesse applicati. |
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12 |
Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il secondo motivo così argomentando:
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13 |
Il ricorrente chiedeva la condanna della Commissione a corrispondergli, da una parte, la differenza tra gli interessi moratori dovuti sugli arretrati, calcolati, per ciascuna delle quote di arretrati mensili, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui detta quota avrebbe dovuto essergli erogata e sino al 28 maggio 2008, al tasso del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, e quelli effettivamente corrisposti e, dall’altra, interessi moratori su tale differenza, a titolo di danno morale subìto, calcolati al tasso del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a decorrere dal 29 maggio 2008 e sino al giorno della corresponsione effettiva di tale differenza. |
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14 |
Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto integralmente tale domanda argomentando che il secondo motivo era stato respinto in toto. |
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15 |
Quanto alla domanda di condanna della Commissione a corrispondere al ricorrente un euro simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale subìto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, dato che la domanda di annullamento della decisione impugnata era infondata, la domanda del ricorrente di risarcimento del danno morale asseritamente subìto in ragione della sua adozione doveva essere respinta. |
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16 |
Infine, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, e dell’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, detto giudice ha statuito che, in considerazione del fatto che la decisione impugnata conteneva solo un principio di motivazione, che la Commissione ha successivamente completato, nella sua decisione del 29 maggio 2009, nel suo controricorso e all’udienza, la Commissione doveva sopportare, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del ricorrente, mentre quest’ultimo avrebbe sopportato i tre quarti delle sue spese. |
Sull’impugnazione
Procedimento e conclusioni delle parti
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17 |
Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2011, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione. |
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18 |
La fase scritta si concludeva il 15 novembre 2011. |
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19 |
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 dicembre 2011, il ricorrente ha formulato una domanda, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento. |
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20 |
Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
e, in via principale:
o, in via subordinata,
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21 |
Nella sua comparsa di risposta, depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2011, la Commissione chiede al Tribunale di:
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In diritto
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22 |
Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento. |
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23 |
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce sette motivi. Il primo motivo attiene, essenzialmente, al difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata e della sentenza impugnata. Il secondo motivo attiene all’erronea interpretazione e applicazione del contenuto della comunicazione del 2003. Il terzo motivo attiene all’erronea interpretazione e applicazione delle norme relative all’applicazione analogica di una norma. Il quarto motivo attiene alla violazione del principio patere legem quam ipse fecisti e al difetto assoluto di motivazione. Il quinto motivo attiene all’illegittimità del rigetto della domanda di condanna pecuniaria. Il sesto motivo attiene all’illegittimità del rigetto della domanda di risarcimento del danno. Il settimo motivo attiene all’illegittimità della condanna del ricorrente ai tre quarti delle spese. |
Sul primo motivo, attinente al difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata e della sentenza impugnata
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24 |
A sostegno del primo motivo, il ricorrente deduce tre censure. In primo luogo, contesta il punto 42 della sentenza impugnata a termini del quale «[il] prospetto [allegato alla decisione impugnata] indica quali siano i diversi parametri impiegati per calcolare gli interessi moratori». A suo avviso, tale affermazione non è motivata. Al riguardo, fa valere che l’iter logico della decisione impugnata è incomprensibile. In secondo luogo, sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia erroneamente avallato la motivazione della decisione impugnata relativa al pagamento di EUR 7,5 a titolo di nuovo calcolo degli interessi moratori. In terzo luogo, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in errore nello statuire che la motivazione della decisione del 29 maggio 2009 fosse sufficiente per comprendere in qual modo e sulla base di quale normativa erano stati calcolati gli interessi moratori. |
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25 |
Secondo la Commissione, il primo motivo è irricevibile, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il motivo e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. In subordine, l’istituzione fa valere che il motivo è infondato. |
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26 |
Secondo la giurisprudenza, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così fondare la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di parte del suo significato (v., in tal senso, ordinanza della Corte dell’11 novembre 2003, Martinez/Parlamento, C-488/01 P, Racc. pag. I-13355, punti da 39 a 41). Tuttavia, risulta dall’articolo 11 dell’allegato I allo Statuto della Corte e dall’articolo 138, paragrafo l, primo comma, lettera c), del regolamento di procedura che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo interessato (v., per analogia, sentenze della Corte dell’8 gennaio 2002, France/Monsanto e Commissione, C-248/99 P, Racc. pag. I-1, punto 68; del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425, punto 426, e del Tribunale del 19 marzo 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, punto 59). Secondo una giurisprudenza parimenti costante, non risponde a tale requisito un ricorso d’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 4 aprile 2011, Marcuccio/Commissione, T‑239/09 P, punto 62; v., per analogia, ordinanza della Corte del 19 marzo 2004, Lucaccioni/Commissione, C-196/03 P, Racc. pag. I-2683, punti 40 e 41 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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27 |
Si deve peraltro rammentare che consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi al Tribunale un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica equivarrebbe a consentirle di sottoporre al Tribunale, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale della funzione pubblica. Nell’ambito di un ricorso di impugnazione, la competenza del Tribunale è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado (v., per analogia, sentenze della Corte dell’11 novembre 2004, Ramondín e a./Commissione, C-186/02 P e C-188/02 P, Racc. pag. I-10653, punto 60, e del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C-25/05 P, Racc. pag. I-5719, punto 61). |
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28 |
Per quanto riguarda la prima censura, occorre ricordare, in limine, che, nel ricorso in primo grado, il ricorrente ha sostenuto che la tabella allegata alla decisione impugnata era «inintelligibile» sulla base del rilievo che, da una parte, il tasso della BCE applicabile e, dall’altra, la base di calcolo dell’importo che figura su ogni riga della tabella non sarebbero stati comprensibili. Orbene, nell’ambito dell’impugnazione, il ricorrente non presenta alcun argomento in diritto tale da dimostrare che la risposta del Tribunale della funzione pubblica, nella sentenza impugnata, alla censura dedotta in primo grado, non è motivata, ma si limita ad affermare che i parametri della tabella allegata alla decisione impugnata, esposti al punto 42 della sentenza impugnata, non consentono di comprendere in qual modo siano calcolati gli interessi moratori che gli sono stati versati, ripetendo gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
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29 |
Quanto alla seconda censura, è giocoforza rilevare che il ricorrente non indica in termini precisi le ragioni per cui ritiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia implicitamente avallato erroneamente tutti i motivi della decisione impugnata relativi al pagamento di EUR 7,5 a titolo di nuovo calcolo degli interessi moratori. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 26, occorre respingere la censura di cui trattasi in quanto irricevibile. |
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30 |
Con la terza censura, il ricorrente ritiene che erroneamente il Tribunale della funzione pubblica abbia statuito, al punto 44 della sentenza impugnata, che l’informazione fornita dalla Commissione nella decisione del 29 maggio 2009, secondo la quale «il tasso d’interesse utilizzato, conformemente al [r]egolamento finanziario applicabile al bilancio generale [dell’Unione europea], è il tasso di riferimento, vale a dire quello applicato dalla Banca centrale europea (…) alle sue operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese di pagamento, aumentato di tre punti e mezzo di percentuale», fosse «sufficiente per consentire al ricorrente di comprendere in qual modo, e sulla base di quale normativa erano stati calcolati gli interessi moratori». |
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31 |
Come risulta dal punto 26 supra, l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione stessa o del motivo di gravame di cui trattasi. |
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32 |
Orbene, occorre rilevare che il ricorrente non presenta alcun argomento in diritto inteso a dimostrare, riguardo al punto 44 della sentenza impugnata, l’errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica, ma si limita ad affermare che «in nessun documento avente denominazione di [r]egolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea vi è alcun riferimento alla misura degli interessi di mora dovuti da un’istituzione dell’Unione europea a chicchessia». |
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33 |
Ne deriva che tale primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
Sul secondo motivo, attinente all’erronea interpretazione e applicazione del contenuto della comunicazione del 2003
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34 |
Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale della funzione pubblica, la comunicazione del 2003 non riguarda solo il tasso di interesse applicabile al recupero, da parte degli Stati membri, di aiuti illegittimi, ma è intesa, parimenti, a rendere noto agli Stati membri il fatto che la Commissione avrebbe applicato il metodo della capitalizzazione annuale degli interessi a partire da una certa data, antecedente al 2008. |
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35 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
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36 |
Nella specie, occorre rilevare che la presente censura non presenta alcun argomento in diritto inteso a dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in errore nell’affermare che la comunicazione del 2003 riguardava solo il tasso di interesse applicabile al recupero, da parte degli Stati membri, di aiuti illegittimi, ma è inteso, per contro, a un mero riesame del ricorso proposto in primo grado, il che è in contrasto con la giurisprudenza citata supra al punto 26. |
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37 |
Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
Sul terzo motivo, attinente all’erronea interpretazione e applicazione delle norme relative all’applicazione analogica di una norma
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38 |
Nell’ambito del terzo motivo, il ricorrente deduce tre censure sostenendo, in primo luogo, che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale della funzione pubblica, «l’applicazione per analogia di una norma è possibile, ed invero obbligatoria se ne ricorrono gli altri presupposti, qualora la situazione di fatto che la norma espressamente regola e quella in relazione alla quale la norma medesima è invocata abbiano un grado sufficiente di comparabilità, e non già una comparabilità stretta». In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, nella specie, il ritardato pagamento di un emolumento nell’ambito di un rapporto di lavoro presenti chiaramente delle affinità con il ritardato pagamento di una somma nel contesto di una transazione commerciale, se non altro in ragione della natura sinallagmatica del rapporto contrattuale in entrambi i casi. In terzo luogo, nella replica, sostiene che la capitalizzazione sia applicabile ai rapporti tra le istituzioni dell’Unione europea ed i funzionari o agenti delle medesime, come previsto dall’articolo 4 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. |
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39 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
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40 |
Con la prima censura, il ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale della funzione pubblica, al punto 57 della sentenza impugnata, secondo la quale il regime giuridico applicabile al pagamento di un’indennità di invalidità non è strettamente comparabile con quello del pagamento nelle transazioni commerciali previsto dalla direttiva 2000/35. |
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41 |
Occorre tuttavia rilevare che, a sostegno di tale contestazione, il ricorrente si limita ad affermare che, ai fini dell’applicazione analogica di una norma, non è necessaria una «comparabilità stretta» delle situazioni di fatto, ma basta un «grado sufficiente di comparabilità» tra tali situazioni, senza chiarire per quali ragioni, a suo avviso, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente richiesto una «comparabilità stretta». |
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42 |
Orbene, come ricordato al punto 26 supra, un’impugnazione deve indicare in modo preciso tutti gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo interessato. La prima censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. |
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43 |
Con la seconda censura, il ricorrente tenta di dimostrare l’esistenza di una perfetta comparabilità tra il ritardato pagamento di un emolumento nel contesto di un rapporto di lavoro e il ritardato pagamento di una somma nel contesto di una transazione commerciale, giustificando tale comparabilità unicamente in forza della natura sinallagmatica del rapporto contrattuale in entrambi i casi. |
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44 |
In tal modo, il ricorrente non riesce, tuttavia, a dimostrare l’errore in diritto del Tribunale della funzione pubblica, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, a termini dei quali il versamento dell’indennità di invalidità ricade nel regime giuridico contenuto nel regolamento finanziario e nel regolamento di esecuzione, mentre il pagamento delle transazioni commerciali ricade nel regime giuridico previsto dalla direttiva 2000/35. Pertanto, la seconda censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata. |
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45 |
Quanto alla terza censura, secondo la quale nella specie doveva applicarsi la capitalizzazione degli interessi, ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, occorre rilevare che non è stata dedotta dal ricorrente in primo grado. Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 27, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi al Tribunale un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica equivarrebbe a consentirle di sottoporre al Tribunale, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale della funzione pubblica. La terza censura, pertanto, deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. |
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46 |
Ne consegue che il terzo motivo deve essere disatteso essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato. |
Sul quarto motivo, attinente alla violazione del principio patere legem quam ipse fecisti e al difetto assoluto di motivazione
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47 |
Il ricorrente sostiene, da una parte, che il Tribunale della funzione pubblica si sarebbe limitato ad affermare, senza motivazione, che egli non poteva legittimamente far valere la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti e asserisce, dall’altra, che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del principio medesimo. |
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48 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
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49 |
Con la prima censura, il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica non darebbe alcuna spiegazione a sostegno dell’affermazione, contenuta al punto 59 della sentenza impugnata, secondo la quale «il ricorrente non può nemmeno legittimamente invocare la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti». |
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50 |
Occorre ricordare, anzitutto, che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (v. ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, T‑256/10 P, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). |
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51 |
Occorre poi ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione delle sentenze, che incombe al Tribunale della funzione pubblica, in forza dell’articolo 36 dello Statuto della Corte e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I allo Statuto medesimo, non impone a detto giudice l’obbligo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v. ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2011, Mioni/Commissione, T‑274/11 P, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
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52 |
Nella specie, la censura del ricorrente si fonda su una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata. Infatti, il punto 59 della sentenza impugnata, dal quale risulta che il ricorrente non poteva legittimamente invocare la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti, costituisce il punto conclusivo di un ragionamento iniziato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 53 della sentenza impugnata. |
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53 |
Come risulta dai punti 53 e 54 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato, in limine, che la presente controversia esulava dalla sfera di applicazione, da una parte, della direttiva 2000/35 relativa alle transazioni commerciali e, dall’altra, della comunicazione del 2003 nonché dell’articolo 11 del regolamento n. 794/2004, relativi al tasso di interesse applicabile al recupero, da parte degli Stati membri, di aiuti illegittimi. |
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54 |
Ai punti da 55 a 58 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha poi chiarito che la summenzionata normativa non poteva nemmeno applicarsi per analogia al calcolo degli interessi moratori, in quanto il regime giuridico applicabile al pagamento di un’indennità di invalidità non è strettamente comparabile con quello del pagamento nelle transazioni commerciali né con quello del recupero degli aiuti illegittimi previsti dalla summenzionata normativa. |
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55 |
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, segnatamente al punto 59 della sentenza impugnata, che il ricorrente non poteva legittimamente invocare la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti. Pertanto, il ricorrente non può sostenere che il Tribunale della funzione pubblica non abbia motivato tale affermazione. |
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56 |
Con la seconda censura, il ricorrente intende dimostrare che la mancata applicazione del metodo della capitalizzazione costituisce una violazione, da parte della Commissione, del principio patere legem quam ipse fecisti. |
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57 |
Alla luce delle summenzionate spiegazioni, illustrate ai punti da 53 a 58 della sentenza impugnata, che il ricorrente non è stato in grado di rimettere in discussione né nel contesto del secondo motivo né in quello del terzo motivo, deve affermarsi che il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore nello statuire che il ricorrente non poteva legittimamente invocare la violazione, da parte della Commissione, del principio patere legem quam ipse fecisti. |
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58 |
Il quarto motivo deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente infondato. |
Sul quinto motivo, attinente all’illegittimità del rigetto della domanda di condanna pecuniaria
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59 |
Il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia illegittimamente respinto la sua domanda di condanna pecuniaria. Al riguardo asserisce, da una parte, che, in primo grado, ha chiesto che gli fossero versati «ulteriori interessi» senza limitare tale domanda agli interessi moratori. Pertanto, ritiene di aver diritto a percepire parimenti «interessi compensativi» in relazione ad una regolarizzazione tardiva dell’indennità d’invalidità. Il ricorrente sostiene, d’altra parte, che, in considerazione dell’illegittimità delle decisione impugnata, il Tribunale della funzione pubblica sia incorso in errore nel non concedergli il versamento degli interessi moratori e compensativi ai quali avrebbe diritto. |
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60 |
Secondo la Commissione, tale motivo è irricevibile in quanto il ricorrente formulerebbe in sede di impugnazione una domanda nuova che non avrebbe presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Inoltre, la Commissione ritiene che il motivo sia destituito di fondamento. |
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61 |
In primo luogo, dal punto 33 del ricorso in primo grado risulta che, a titolo di risarcimento del danno materiale subìto, il ricorrente ha chiesto il pagamento di interessi sulla somma della quale il suo patrimonio è stato ingiustamente diminuito in ragione della decisione impugnata. |
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62 |
Con il rinvio del punto 33 del ricorso in primo grado al punto A.4 del ricorso medesimo, si deve intendere, al pari del Tribunale della funzione pubblica, che tale somma corrisponde alla differenza tra gli interessi moratori dovuti sugli arretrati, calcolati, per ogni quota degli arretrati mensili, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale quota avrebbe dovuto essergli erogata e sino al 28 maggio 2008, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, e quelli effettivamente corrisposti. |
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63 |
Si deve pertanto rilevare che, nel ricorso in primo grado, il ricorrente non chiede il pagamento di interessi diversi da quelli menzionati al punto 63 supra. In tale contesto, e conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 27, la domanda di versare «interessi compensativi», presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale, deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. |
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64 |
In secondo luogo, quanto alla domanda di pagamento di interessi moratori relativi alla differenza tra gli interessi moratori dovuti sugli arretrati, calcolati, per ogni quota degli arretrati mensili, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale quota avrebbe dovuto essergli erogata e sino al 28 maggio 2008, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, e quelli effettivamente corrisposti, occorre rilevare che, alla luce dei rilievi enunciati ai punti da 39 a 59 supra, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore nel respingere tale domanda. |
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65 |
Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto, in parte, manifestamente infondato e, in parte, manifestamente irricevibile. |
Sul sesto motivo, attinente all’illegittimità del rigetto della domanda di risarcimento del danno
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66 |
Il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica abbia illegittimamente respinto la sua domanda risarcitoria. Al riguardo indica anzitutto che, in primo grado, la sua domanda risarcitoria riguardava il risarcimento non solo del suo danno morale, bensì parimenti del suo danno materiale. Conseguentemente, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in errore nell’inferire dal rigetto della domanda di risarcimento del danno morale il rigetto delle domande risarcitorie in toto. Il ricorrente sostiene poi che, in ogni caso, le sue domande di risarcimento del danno materiale e morale dovevano essere accolte in quanto, da una parte, la decisione impugnata è illegittima e, dall’altra, ricorrono le altre condizioni per l’accoglimento delle sue domande. |
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67 |
La Commissione ritiene il motivo irricevibile in base al rilievo che il ricorrente si limiterebbe a contestare le affermazioni del Tribunale della funzione pubblica senza precisare i vizi dai quali sarebbe inficiata la sentenza impugnata e senza addurre alcuna argomentazione giuridica a supporto della propria tesi. In ogni caso, il motivo sarebbe destituito di fondamento. |
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68 |
In primo luogo, dai punti da 67 a 75 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha fissato una distinzione tra la «domanda di condanna pecuniaria», intesa al risarcimento del danno materiale asseritamente subìto, e la «domanda di risarcimento del danno», intesa al risarcimento del danno morale. |
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69 |
Infatti, come risulta dai punti 62 e 63 supra, il ricorrente ha chiesto in primo grado, a titolo di risarcimento del suo asserito danno materiale, la condanna della Commissione al pagamento di interessi moratori, corrispondenti alla differenza tra gli interessi moratori dovuti sugli arretrati, calcolati, per ogni quota degli arretrati mensili, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale quota avrebbe dovuto essergli erogata e sino al 28 maggio 2008, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, e quelli effettivamente corrisposti. |
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70 |
Il Tribunale della funzione pubblica, che ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata ha esaminato la domanda di pagamento di tali interessi moratori, ha respinto quest’ultima, statuendo che il ricorrente non poteva legittimamente esigere dalla Commissione il calcolo degli interessi moratori sulla base di un tasso più elevato e in applicazione del metodo di capitalizzazione. Ha quindi concluso che il ricorrente non potrà essere risarcito di qualsivoglia differenza tra gli interessi moratori a suo avviso dovutigli e quelli effettivamente corrispostigli né, conseguentemente, per un importo corrispondente all’applicazione di interessi moratori su tale differenza. |
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71 |
In tale contesto, il ricorrente non può validamente sostenere che il rigetto, da parte del Tribunale della funzione pubblica, della sua domanda di risarcimento del suo asserito danno materiale costituisca la conseguenza del rigetto della sua domanda di risarcimento del suo danno morale. |
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72 |
In secondo luogo, alla luce dei rilievi esposti ai punti da 39 a 59 supra, che dimostrano che il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore nello statuire che la decisione impugnata non era illegittima, occorre parimenti rilevare che detto giudice non è incorso in errore nel respingere la domanda di condanna pecuniaria a titolo di risarcimento dell’asserito danno materiale del ricorrente nonché la domanda di risarcimento del danno a titolo di risarcimento dell’asserito danno morale. |
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73 |
Conseguentemente il presente motivo, senza che occorra pronunciarsi in ordine alla sua ricevibilità, deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente infondato. |
Sul settimo motivo, attinente all’illegittimità della condanna del ricorrente ai tre quarti delle spese
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74 |
Con il settimo motivo, il ricorrente censura al Tribunale della funzione pubblica di aver posto a suo carico i tre quarti delle spese. |
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75 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
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76 |
Al riguardo risulta dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte che l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, la domanda relativa all’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese deve essere respinta in quanto irricevibile (v. ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2009, Nijs/Corte dei conti, T‑375/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑65 e II‑B‑1‑413, punto 71 e giurisprudenza ivi citata). |
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77 |
Il settimo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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78 |
Ne consegue parimenti che l’impugnazione deve essere respinta in toto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. |
Sulle spese
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79 |
Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese. |
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80 |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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81 |
Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nell’impugnazione, è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) così provvede: |
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Il cancelliere E. Coulon Il presidente M. Jaeger |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.