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Document 62012TO0163

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 23 aprile 2012.
Anatoly Ternavsky contro Consiglio dell'Unione europea.
Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità.
Causa T‑163/12 R.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:192





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 23 aprile 2012 —
Ternavsky / Consiglio

(Causa T‑163/12 R)

«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità»

1.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 8)

2.                     Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Atto di ricorso — Requisiti di forma — Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti — Pregiudizio finanziario derivante da una misura di congelamento di fondi — Mera affermazione dell’imminenza di un danno grave e irreparabile — Irricevibilità [Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 104, §§ 2 e 3] (v. punti 9‑10, 13‑15, 19‑20)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione del punto 2 dell’allegato II della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), e del punto 2 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.

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