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Document 62010TO0451

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 luglio 2011.
Fuchshuber Agrarhandel GmbH contro Commissione europea.
Ricorso per risarcimento danni - Politica agricola comune - Gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario - Potere di controllo della Commissione - Violazione manifestamente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-451/10.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 II-00241*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:400





Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 – Fuchshuber Agrarhandel / Commissione

(causa T‑451/10)

«Ricorso per risarcimento danni – Politica agricola comune – Gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario – Potere di controllo della Commissione – Violazione manifestamente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto del ricorso per risarcimento dei danni nel suo complesso (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 13, 15)

2.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione nell’adozione dell’atto –Necessità di prendere in considerazione tale margine nell’esame della responsabilità (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 14, 26)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Rifiuto di accollo (Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 9, n. 1) (v. punto 19)

Oggetto

Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subito a causa della mancanza di controllo, da parte della Commissione, delle condizioni di esecuzione delle gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario, nel caso di specie del granturco detenuto dall’organismo di intervento ungherese.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

La Fuchshuber Agrarhandel GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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