This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TJ0169
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 25 November 2010.#Vidieffe Srl v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).#Community trade mark - Opposition proceedings - Application for Community word mark GOTHA - Earlier Community figurative mark gotcha - Relative ground for refusal - Likelihood of confusion - Similarity of the signs - Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009).#Case T-169/09.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2010.
Vidieffe Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GOTHA - Marchio comunitario figurativo anteriore gotcha - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009].
Causa T-169/09.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2010.
Vidieffe Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GOTHA - Marchio comunitario figurativo anteriore gotcha - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009].
Causa T-169/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 II-00258*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:484
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 25 novembre 2010 – Vidieffe / UAMI – Ellis International Group (GOTHA)
(causa T-169/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo GOTHA – Marchio comunitario figurativo anteriore gotcha – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Ponderazione degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni –Analisi delle caratteristiche intrinseche dei segni o delle condizioni in cui i prodotti o servizi sono smerciati [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 35)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 58)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Perry Ellis International Group Holdings, Ltd, e la Vidieffe Srl. |
Dati della causa
|
Richiedente il marchio comunitario: |
Vidieffe Srl |
|
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo “GOTHA”, per prodotti delle classi 18 e 25 - domanda di registrazione n. 3.665.957 |
|
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Perry Ellis International Group Holdings, Ltd |
|
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: |
Marchio comunitario figurativo “gotcha” (n. 2.896.199), per prodotti delle classi 3, 18 e 25 |
|
Decisione della divisione di opposizione: |
Rigetto in toto dell’opposizione |
|
Decisione della commissione di ricorso: |
Accoglimento parziale del ricorso |
Dispositivo
|
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008‑1) è annullata nella parte in cui annulla la decisione della divisione d’opposizione che respinge l’opposizione, da un lato, per «articoli in [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni, [bastoni] e bastoni da passeggio» compresi nella classe 18 e, dall’altro, per tutti i prodotti compresi nella classe 25. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Vidieffe Srl. |