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Document 62006TJ0294

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 aprile 2008.
Nordmilch contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Causa T-294/06.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00059*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:116





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 aprile 2008 – Nordmilch / UAMI (Vitality)

(causa T-294/06)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Vitality – Impedimento assoluto alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 28-30)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 9 agosto 2006 (procedimento R 746/2004-4) riguardante la registrazione del segno denominativo Vitality come marchio comunitario

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Nordmilch eG

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo «Vitality» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 29, 30, 32, 33 e 43 – domanda di marchio comunitario n. 2835684

Decisione dell’esaminatore:

Parziale rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Dispositivo

1)         Il ricorso è respinto.

2)         La Nordmilch eG è condannata alle spese.

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