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Document 62003TJ0090

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) dell'11 luglio 2007.
Fédération des industries condimentaires de France (FICF) e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Responsabilità extracontrattuale - Incompatibilità del divieto comunitario di importare carni contenenti sostanze ad azione ormonica con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di una sovrattassa sull'importazione di prodotti di origine comunitaria ai sensi di un'autorizzazione dell'OMC - Archiviazione da parte della Commissione di un procedimento di esame di ostacoli agli scambi - Ricorso per risarcimento danni del gruppo di esportatori comunitari colpiti dalla sovrattassa.
Causa T-90/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00076*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:208





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 11 luglio 2007 – Fédération des industries condimentaires de Francia e altri / Commissione

(causa T‑90/03)

«Responsabilità extracontrattuale – Incompatibilità del divieto comunitario di importare carni contenenti sostanze ad azione ormonica con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Istituzione da parte degli Stati Uniti d’America di una sovrattassa sull’importazione di prodotti di origine comunitaria ai sensi di un’autorizzazione dell’OMC – Archiviazione da parte della Commissione di un procedimento di esame di ostacoli agli scambi – Ricorso per risarcimento danni da parte di gruppi di esportatori comunitari colpiti dalla sovrattassa»

Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 37, 47‑53, 61-63, 135‑137)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente causato dall’azione illegittima che avrebbe intrapreso la Commissione con riferimento alle misure di ritorsione commerciale adottate dagli Stati Uniti d’America nella controversia detta «del manzo agli ormoni»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le ricorrenti sopporteranno in solido le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

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