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Order of the Court of First Instance (Second Chamber, extended composition) of 10 March 2005.#Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl and Others v Commission of the European Communities.#State aid - Commission decision declaring unlawful aid schemes incompatible with the common market and requiring recovery of the incompatible aid - Exclusion from the national procedure for recovery - Action for annulment - No legal interest in bringing proceedings - Inadmissibility.#Joined cases T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 to T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 to T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 to T-276/00, T-281/00, T-287/00 and T-296/00.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 10 marzo 2005. Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl e altri contro Commissione delle Comunità europee. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili - Esclusione del procedimento nazionale di recupero - Ricorso di annullamento - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità. Cause riunite T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 10 marzo 2005. Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl e altri contro Commissione delle Comunità europee. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili - Esclusione del procedimento nazionale di recupero - Ricorso di annullamento - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità. Cause riunite T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00.
Cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00,
T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00
Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. a r.l. e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone
il recupero degli aiuti incompatibili — Esclusione del procedimento nazionale di recupero — Ricorso di annullamento — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 10 marzo 2005
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Presupposti di ricevibilità — Interesse ad agire — Valutazione d’ufficio da parte del giudice
(Art. 230 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)
2. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Necessità di un interesse concreto ed attuale — Decisione della Commissione
che accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ordina la restituzione — Beneficiari dell’aiuto che non
siano destinatari di provvedimenti nazionali di recupero — Interesse fondato su una decisione futura ed incerta della Commissione
— Carenza di interesse concreto ed attuale
(Art. 230 CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di taluni regimi di aiuto con il mercato
comune e dispone il recupero degli aiuti versati — Decisione non impugnata, ex art. 230 CE, dai beneficiari di questi regimi
di aiuto — Presupposto di una contestazione della validità della decisione dinanzi al giudice nazionale nell’ambito dei ricorsi
diretti avverso i provvedimenti nazionali adottati per la sua esecuzione — Manifesta carenza di interesse ad agire dinanzi
al giudice comunitario
(Artt. 88, n. 2, CE, e 230, quarto comma, CE)
4. Diritto comunitario — Principi — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Beneficiari di un regime di aiuti dichiarato
illegittimo che non siano destinatari di provvedimenti nazionali di recupero e che, di conseguenza, per carenza di interesse,
non possono chiedere al giudice comunitario l’annullamento della decisione della Commissione — Loro diritto di impugnare la
validità della decisione della Commissione dinanzi al giudice nazionale in caso di eventuali provvedimenti di recupero ad
essi destinati, malgrado l’esame da parte del giudice comunitario di domande di annullamento proposte da altri beneficiari,
titolari di un interesse ad agire
(Art. 234 CE)
5. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione
della Commissione che accerta l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune — Ricorso di imprese che agiscono
in base alla loro mera qualità di beneficiari potenziali di questo regime di aiuti — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso, in particolare la carenza di interesse ad agire, rientrano
tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, spetta al Tribunale verificare d’ufficio se un ricorrente abbia un interesse
ad ottenere l’annullamento della decisione che impugna.
(v. punto 22)
2. La ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che
essa dimostri di possedere un interesse concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere
valutato al momento della presentazione del ricorso. Esso non può essere esaminato in relazione a un avvenimento futuro ed
ipotetico. In particolare, qualora l’interesse sul quale il ricorrente si fonda riguardi una situazione giuridica futura,
egli dovrà dimostrare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo.
Non dimostrano di avere un interesse concreto e attuale all’annullamento di una decisione della Commissione, che accerta l’incompatibilità
con il mercato comune di regimi di aiuto illegittimi e che impone il recupero degli aiuti incompatibili, alcune imprese nei
cui confronti lo Stato membro interessato ha deciso, sulla base del dispositivo della decisione impugnata nonché delle indicazioni
fornite dalla Commissione in merito alla sua esecuzione, di non procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi. Infatti,
soltanto il sopravvenire, futuro e incerto, di una decisione della Commissione che contesti la decisione di esecuzione del
detto Stato membro sarebbe idoneo ad incidere sulla loro posizione giuridica.
(v. punti 23, 25 e 26, 29)
3. La definitività di una decisione della Commissione che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti di Stato con il mercato
comune e che imponga il recupero degli aiuti versati dev’essere opposta, in ossequio al principio della certezza del diritto,
dal giudice nazionale ai beneficiari di tali aiuti – che deducano in sede di eccezione l’illegittimità della decisione – soltanto
qualora, indiscutibilmente, tali beneficiari abbiano avuto il diritto, e siano stati informati di avere tale diritto, di impugnare
la decisione della Commissione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e qualora abbiano omesso di esercitare tale diritto
entro il termine prescritto dal detto articolo. In proposito, conformemente al principio di buona amministrazione della giustizia,
i beneficiari di un regime di aiuti che non abbiano impugnato direttamente la decisione della Commissione entro il termine
prescritto non possono comunque essere dichiarati decaduti dalla facoltà di sollevare l’eccezione di illegittimità relativamente
a tale decisione dinanzi al giudice nazionale allorché, considerate le particolari circostanze della fattispecie o la complessità
dei criteri cui la decisione della Commissione subordinava l’obbligo di recupero, poteva inizialmente sollevare ragionevoli
dubbi la questione se tali beneficiari fossero o meno tenuti, in esecuzione della decisione della Commissione, a restituire
gli aiuti considerati, cosicché il loro interesse ad agire avverso la detta decisione non appariva manifesto.
(v. punto 31)
4. Il fatto che una decisione della Commissione che ha dichiarato l’incompatibilità di un regime di aiuti, disponendo, a determinate
condizioni, il recupero degli aiuti concessi, sia stata oggetto di ricorsi di annullamento proposti da alcuni beneficiari
titolari di un interesse ad agire nei suoi confronti non è idoneo a compromettere la tutela giurisdizionale effettiva di altri
beneficiari di tale regime i quali non abbiano dimostrato, per quanto li concerne, di possedere un siffatto interesse a causa
della decisione delle autorità nazionali di escluderli dal procedimento di recupero, sulla base del dispositivo della decisione
impugnata nonché delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla sua esecuzione. Infatti, qualora questi ultimi
dovessero essere oggetto, ciò nonostante, di una decisione delle autorità nazionali che imponesse loro di restituire l’aiuto
ricevuto, in particolare a seguito di un controllo della Commissione, essi potrebbero proporre all’occorrenza al giudice nazionale
un ricorso di annullamento avverso tale eventuale decisione nazionale, sollevando in tal sede un’eccezione di illegittimità
della menzionata decisione della Commissione.
In tal caso, il giudice nazionale potrebbe sospendere il giudizio, vuoi per deferire una questione pregiudiziale alla Corte,
ai sensi dell’art. 234 CE, sulla validità della menzionata decisione della Commissione, vuoi, ai fini di una corretta amministrazione
della giustizia, per attendere la pronuncia sul merito della causa dinanzi al giudice comunitario. Qualora il giudice nazionale
dovesse constatare che determinati motivi seri, dedotti dai ricorrenti a sostegno dell’eccezione di illegittimità, non erano
stati dedotti dinanzi al Tribunale a sostegno dei ricorsi di annullamento menzionati, esso disporrebbe in ogni momento della
possibilità di proporre alla Corte una questione pregiudiziale di validità, in relazione a tali motivi, di modo che i ricorrenti
godrebbero in ogni caso di una piena tutela giurisdizionale.
(v. punti 32 e 33)
5. Non si può ritenere che una decisione della Commissione che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti riguardi individualmente
i potenziali beneficiari di un tale regime unicamente in virtù di questa loro qualità.
(v. punto 34)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione Ampliata) 10 marzo 2005(1)
Nelle cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00,
T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00,
Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia Soc. coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. F. Munari, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑228/00,
Gruppo Ormeggiatori del Porto di Chioggia Piccola Soc. coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti S. Carbone, A. Taramasso e F. Munari, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑229/00,
Compagnia Lavoratori Portuali Soc. coop. ar.l., Società Cooperativa Lavoratori Portuali San Marco Venezia Soc. coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti nella causa T‑242/00,
Portabagagli del Porto di Venezia Soc. coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑243/00,
Abibes SpA, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑245/00,
Fluvio Padana Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑246/00,
Serenissima Motoscafi Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, A. Pavanini e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑247/00,
Integrated Shipping Company Co.SpA (ISCO), con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti G. Orsoni, G. Simeone e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑248/00,
Società Cooperativa Veneziana Motoscafi Soc.coop. ar.l., Cooperativa «San Marco» Motoscafi in servizio pubblico Soc. coop. ar.l., Cooperativa Serenissima Taxi Soc. coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti G. Orsoni, A. Pavanini e A. Schmitt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti nella causa T‑250/00,
Cooperativa Ducale fra Gondolieri di Venezia Soc.coop. ar.l.,Gondolieri Bauer Soc. coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentate dall'avv. M. Giantin, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti nella causa T‑252/00,
Sacra Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti M. Marinoni, G. M. Roberti e F. Sciaudone, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑256/00,
Fondamente Nuove Servizio Taxi e Noleggio Soc.coop. ar.l., Bucintoro Motoscafi Servizio Taxi e Noleggio Soc. coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentate dagli avv.ti R. Vianello, A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti nella causa T‑257/00,
Multiservice Srl, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑258/00,
Veneziana di Navigazione SpA, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi e C. Montagner, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑259/00,
Cooperativa Traghetto S. Lucia Soc.coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. Stivanello Gussoni, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑265/00,
Comitato «Venezia Vuole Vivere», con sede in Venezia, rappresentato, nelle cause T‑265/00 e T‑267/00, dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. Stivanello
Gussoni, e, nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
ricorrente nelle cause T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00,
Cooperativa Daniele Manin fra Gondolieri di Venezia Soc. coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Bortoluzzi, C. Montagner e F. Stivanello Gussoni, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑267/00,
Conepo Servizi Soc.coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Biagini, S. Scarpa e P. Pettinelli, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑268/00,
Ligabue Catering SpA, con sede in Venezia, rappresentata dagli avv.ti A. Vianello, M. Merola e A. Sodano, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T–271/00,
Verde Sport SpA, con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑274/00,
Cooperativa carico scarico e trasporti scalo fluviale – Soc.coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑275/00,
Cipriani SpA, con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑276/00,
Cooperativa Trasbagagli Soc.coop.ar.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑281/00,
Cooperativa fra Portabagagli della stazione di Venezia Srl, con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑287/00,
Cooperativa Braccianti Mercato Ittico «Tronchetto» Soc.coop. ar.l., con sede in Venezia, rappresentata dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T‑296/00,
sostenute, nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00,
T‑267/00, T‑268/00 e T‑271/00, daRepubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle
misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995,
recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione Ampliata)
composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S.S. Papasavvas,
giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1
Con decisione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia
e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50;
in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha dichiarato che gli sgravi degli oneri sociali previsti dalle citate
leggi, le quali rinviano all’art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con
il mercato comune quando tali sgravi sono accordati ad imprese, localizzate sui detti territori, che non siano né piccole
e medie imprese (PMI) ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI, né imprese che possano beneficiare
della deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE, né imprese che assumono categorie di lavoratori con particolari difficoltà
di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione (art. 1,
secondo comma, della decisione impugnata). Ai sensi della stessa decisione, costituiscono altresì aiuti di Stato incompatibili
con il mercato comune gli sgravi degli oneri sociali previsti dall’art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, accordati
alle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, ad eccezione delle imprese municipalizzate ASPIV, Consorzio Venezia Nuova,
ACTV, Panfido SpA et AMAV (art. 2 della decisione impugnata).
2
All’art. 5 della decisione impugnata, la Commissione ha imposto alla Repubblica italiana di recuperare presso i beneficiari
gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’art. 1, secondo comma, e all’art. 2 della stessa decisione.
3
Secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, la decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di esame
previsto dall’art. 88, n. 2, CE era stata comunicata alla Repubblica italiana con lettera del 17 dicembre 1997 (terzo ’considerando’)
e i regimi di aiuti esaminati erano stati sospesi a partire dal 1° dicembre 1997 (quattordicesimo ’considerando’).
4
La decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 23 giugno 2000. Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale tra il 30 agosto e il 18 settembre 2000,
le ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.
5
Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2001, la Commissione ha sollevato nei confronti di tali
ricorsi un’eccezione di irricevibilità.
6
Con istanze depositate nella cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2001, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire a
sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti nelle cause T‑256/00, T‑268/00 e T‑271/00. Con istanze depositate il 10
aprile 2001, essa ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti nelle cause T‑228/00, T‑229/00,
T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑257/00 a T‑259/00, T‑265/00 e T‑267/00. Con ordinanze 19 giugno 2001,
il presidente della Seconda Sezione ampliata, sentite le parti, ha ammesso questi interventi fin dalla fase scritta del procedimento
nelle cause T‑256/00, T‑268/00 e T‑271/00, e nella fase orale per quanto riguarda le altre cause, in applicazione dell’art. 116,
n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale.
7
In sede di misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, il Tribunale, considerata
la complessità dei criteri di compatibilità enunciati nella decisione impugnata, descritti nella sostanza al precedente punto 1,
ha invitato la Repubblica italiana a precisare, segnatamente, per ciascuna delle imprese ricorrenti nelle presenti cause,
nonché in altre 35 cause aventi anch’esse ad oggetto una domanda di annullamento della decisione impugnata, se essa si ritenesse
tenuta, in esecuzione dell’art. 5 di tale decisione, a recuperare gli aiuti concessi controversi. Con lettera registrata nella
cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2003, integrata su richiesta del Tribunale con lettera registrata il 24 marzo 2004,
la Repubblica italiana ha affermato di aver escluso dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi l’insieme delle
imprese che avevano presentato i presenti ricorsi. Essa ha altresì prodotto due lettere, datate 29 giugno e 29 ottobre 2001,
nelle quali la Commissione le aveva fornito, su sua richiesta, indicazioni in merito alla qualificazione come aiuti di Stato
degli sgravi degli oneri sociali in parola concessi alle imprese operanti in determinati settori d’attività, ai fini dell’esecuzione
della decisione impugnata.
8
Il Tribunale ha invitato la Commissione a prendere posizione sulla portata di tali risposte del governo italiano con riferimento
all’interesse ad agire delle imprese ricorrenti escluse dal procedimento di recupero degli aiuti avviato in esecuzione della
decisione impugnata, nella prospettiva dell’esame di ricevibilità dei loro ricorsi. La Commissione ha ottemperato a tale invito
con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2004.
9
A seguito della risposta della Commissione, la medesima domanda è stata rivolta alle ricorrenti. Tanto le ricorrenti quanto
la Commissione sono state inoltre invitate a presentare osservazioni sull’eventuale riunione di tali cause. Le ricorrenti
nelle cause T‑228/00, T‑229/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00
e T‑296/00 hanno inviato le loro risposte con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale tra il 25 giugno e il 5 luglio
2004. Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2004, la Commissione ha preso posizione sull’eventuale
riunione.
Conclusioni delle parti
10
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
–
annullare gli artt. 1, 2 e 5 della decisione impugnata nella parte in cui dichiarano gli sgravi degli oneri sociali previsti
dagli artt. 1 e 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 incompatibili con il mercato comune e ne impongono il recupero;
–
condannare la convenuta alle spese.
11
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
dichiarare i ricorsi irricevibili;
–
condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
12
Considerata la connessione oggettiva esistente tra le presenti cause, il Tribunale, sentite le parti, ritiene opportuno, a
norma dell’art. 50 del suo regolamento di procedura, riunire le cause ai fini della prosecuzione del procedimento.
13
Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento rilevare d’ufficio l’irricevibilità
per motivi di ordine pubblico; la decisione è adottata nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento.
14
Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide pertanto – per ragioni di
economia processuale, alla luce degli elementi delle presenti cause e nonostante le eccezioni di irricevibilità sollevate
dalla Commissione – di statuire d’ufficio, conformemente alla giurisprudenza citata infra ai punti 22 e 38, sui motivi di
irricevibilità di ordine pubblico costituiti dalla carenza di interesse ad agire e dalla litispendenza, senza procedere alla
trattazione orale.
Sull’interesse ad agire delle imprese ricorrenti Argomenti delle parti
15
Nella fattispecie, la Commissione – rispondendo al quesito del Tribunale in merito alla portata delle indicazioni fornite
dal governo italiano, per quanto riguarda l’esclusione delle imprese ricorrenti dal procedimento di recupero degli aiuti in
parola, e all’interesse ad agire di tali ricorrenti – ha precisato in limine di non essere in grado di pronunciarsi, entro
il termine impartitole, sulla correttezza delle valutazioni espresse in proposito dalle autorità italiane. Spetterebbe ai
competenti servizi della Commissione richiedere a tali autorità, se necessario, ulteriori informazioni e, in definitiva, al
collegio dei membri della Commissione adottare l’eventuale decisione di adire la Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, affinché
essa dichiari, se del caso, che la Repubblica italiana non si è conformata agli obblighi impostile dalla decisione impugnata.
16
La Commissione ritiene tuttavia che le citate parti ricorrenti non abbiano alcun interesse ad agire, né per il passato, posto
che, secondo le indicazioni fornite dalle autorità italiane, le ricorrenti non sono oggetto di un procedimento di recupero,
né per il futuro, giacché i regimi di aiuto considerati non erano più applicati alla data della decisione impugnata.
17
Le ricorrenti, da parte loro, ritengono che la decisione del governo italiano di escluderle dal procedimento di recupero degli
aiuti in esecuzione della decisione impugnata non incida in alcun modo sul loro interesse ad agire, potendo la Commissione
controllare tale decisione nazionale di esecuzione e, eventualmente, proporre ricorso contro la Repubblica italiana ai sensi
dell’art. 88, n. 2, CE.
18
In particolare, nelle cause T‑228/00 e T‑229/00, le ricorrenti affermano che, ove un’azione siffatta risultasse vittoriosa,
esse sarebbero tenute a restituire gli aiuti di cui trattasi senza poter disporre di alcun rimedio giurisdizionale.
19
Nelle cause T‑228/00, T‑229/00, da T‑245/00 a T‑248/00 e T‑250/00, le ricorrenti affermano che il loro interesse ad agire
verrebbe meno soltanto qualora nei loro confronti qualunque recupero degli aiuti in parola fosse definitivamente escluso.
Ciò avverrebbe ove la Commissione dichiarasse di non avere più l’intenzione di esercitare alcun controllo sulle valutazioni
espresse dal governo italiano. Nella causa T‑256/00, la ricorrente afferma che il suo interesse ad agire verrebbe meno soltanto
se il Tribunale ritenesse definitivamente accertato che le misure di cui essa ha beneficiato non hanno natura di aiuti di
Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
20
Nella causa T‑252/00, le ricorrenti hanno presentato osservazioni congiuntamente alla ricorrente nella causa T‑253/00. Esse
ritengono di essere state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi in quanto imprese che assumono
categorie di lavoratori con particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro, conformemente
alle indicazioni fornite dalla Commissione all’Italia nella sua lettera del 29 giugno 2001. Esse contestano che tale valutazione
del governo italiano possa essere oggetto di controllo da parte della Commissione. Peraltro, le ricorrenti vanterebbero un
interesse al riconoscimento della compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi alle PMI stabilite sul territorio
di Venezia.
21
Nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, le ricorrenti affermano che le risposte del governo italiano
ai quesiti del Tribunale, secondo le quali esse sarebbero state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi,
non hanno valore di definitività né di intangibilità. Esse non avrebbero impedito alle autorità nazionali di procedere al
recupero degli aiuti in oggetto nei confronti della società per l’Industria Alberghiera SpA, ricorrente nella causa T‑286/00.
Giudizio del Tribunale
22
Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso, in particolare la carenza di interesse ad agire, rientrano
tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico (ordinanza della Corte 7 ottobre 1987, causa 108/86, D.M./Consiglio e CES,
Racc. pag. 3933, punto 10, e ordinanza del presidente del Tribunale 27 marzo 2003, causa T‑398/02 R, Linea GIG/Commissione,
Racc. pag. II‑1139, punto 45), spetta al Tribunale verificare d’ufficio se le ricorrenti abbiano un interesse ad ottenere
l’annullamento della decisione impugnata.
23
Secondo una giurisprudenza ben consolidata, la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica
è subordinata alla condizione che essa dimostri di possedere un interesse esistente ed attuale all’annullamento dell’atto
impugnato. Tale interesse dev’essere valutato al momento della presentazione del ricorso (sentenza del Tribunale 30 aprile
1998, causa T‑16/96, Cityflyer Express/Commissione, Racc. pag. II‑757, punto 30). Esso non può essere esaminato in relazione
a un avvenimento futuro ed ipotetico. In particolare, qualora l’interesse sul quale il ricorrente si fonda riguardi una situazione
giuridica futura, egli dovrà dimostrare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo (sentenza del Tribunale
17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II‑2181, punto 33).
24
Nella fattispecie, emerge dalle risposte della Repubblica italiana ai quesiti del Tribunale che essa ritiene di non essere
tenuta a recuperare, in esecuzione della decisione impugnata, gli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti.
La Repubblica italiana afferma d’altronde in proposito di essersi fondata, ai fini dell’esecuzione di tale decisione, sulle
indicazioni fornite, su sua richiesta, dalla Commissione nelle lettere del 29 giugno e 29 ottobre 2001, versate agli atti,
in merito alla qualificazione come aiuti di Stato degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi, concessi alle imprese
operanti in determinati settori di attività.
25
Occorre pertanto prendere atto della circostanza che lo Stato membro interessato – cui spetta il compito di dare esecuzione
alla decisione impugnata sotto il controllo del giudice nazionale e, se del caso, della Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2,
CE – ha deciso, sulla base del dispositivo della decisione impugnata nonché delle indicazioni fornite dalla Commissione in
merito alla sua esecuzione (v. supra, ultima frase del punto 7), di non procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi
nei confronti delle imprese ricorrenti.
26
In tale contesto di fatto e di diritto, le ricorrenti, fondandosi unicamente sul potere della Commissione di verificare l’esecuzione
della decisione impugnata da parte dello Stato membro interessato e di adire eventualmente la Corte in forza dell’art. 88,
n. 2, CE, si limitano – per dimostrare il loro interesse ad agire – ad evocare circostanze future ed incerte, in particolare
l’ipotesi che la Commissione giunga ad una valutazione diversa da quella effettuata dalla Repubblica italiana, e le imponga
di procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi nei confronti delle imprese ricorrenti.
27
Quanto all’affermazione delle ricorrenti nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00, T‑288/00 e T‑296/00, secondo
la quale, nonostante il governo italiano avesse dichiarato che la ricorrente nella causa T‑286/00 era esclusa dal procedimento
di recupero degli aiuti di cui trattasi, le autorità nazionali avrebbero nondimeno proceduto ad un tale recupero nei confronti
della detta impresa, essa non è suffragata da alcun elemento di prova. Inoltre, per quanto riguarda le ricorrenti nelle cause
da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00, T‑288/00 e T‑296/00, tale recupero non ha, appunto, avuto luogo e nulla fa pensare
che esso sia previsto.
28
Infine, l’argomento dedotto dalle ricorrenti nella causa T‑252/00 – le quali, a differenza della ricorrente nella causa T‑253/00,
sono state escluse dal procedimento di recupero degli aiuti di cui trattasi, stando alle risposte del governo italiano – è
privo di pertinenza rispetto alla valutazione dell’esistenza di un interesse esistente e attuale all’annullamento della decisione
impugnata, nella quale la Commissione constata peraltro la compatibilità con il mercato comune degli sgravi degli oneri fiscali
in causa concessi a delle PMI (v. supra, punto 1).
29
Alla luce di quanto sopra, non si può che constatare, in primo luogo, che, siccome nella fattispecie soltanto il sopravvenire,
futuro e incerto, di una decisione della Commissione che contesti la decisione di esecuzione della Repubblica italiana sarebbe
idoneo ad incidere sulla loro posizione giuridica, le imprese ricorrenti non dimostrano di avere un interesse esistente e
attuale all’annullamento della decisione impugnata.
30
Per giunta, quand’anche dovesse verificarsi l’ipotesi considerata al punto precedente, le imprese ricorrenti, contrariamente
a quanto esse adducono, non sarebbero comunque prive di tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, non essendo tali imprese
legittimate a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, stante la loro carenza di interesse ad agire, tale decisione
non può in via di principio vincolare il giudice nazionale per quanto le riguarda, a differenza di quanto avveniva nella fattispecie
che ha dato luogo alla sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD (Racc. pag. I‑833, punti 24-26), fattispecie
in cui si era in presenza di una decisione della Commissione vertente su un aiuto individuale e che era, pertanto, manifestamente
impugnabile dalla ricorrente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Nella fattispecie che qui ci occupa le ricorrenti sarebbero
pertanto legittimate ad adire, se del caso, il giudice nazionale contro le eventuali decisioni dell’autorità competente che
dovessero loro imporre di restituire gli aiuti in oggetto, e ad eccepire dinanzi a tale giudice l’illegittimità della decisione
impugnata.
31
Si evince infatti dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1996, causa C‑241/95, Accrington
Beef e a., Racc. pag. I‑6699, punti 15 e 16, e 11 novembre 1997, causa C‑408/95, Eurotunnel e a., Racc. pag. I‑6315, punto 28)
che la definitività di una decisione della Commissione che constati l’incompatibilità di un regime di aiuti di Stato con il
mercato comune e che imponga il recupero degli aiuti versati dovrebbe essere opposta, in ossequio al principio della certezza
del diritto, dal giudice nazionale ai beneficiari di tali aiuti – che deducano in sede di eccezione l’illegittimità della
decisione – soltanto qualora, indiscutibilmente, tali beneficiari avessero avuto il diritto, e fossero stati informati di
avere tale diritto, di impugnare la decisione della Commissione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e qualora avessero
omesso di esercitare tale diritto entro il termine prescritto dal detto articolo. In proposito occorre d’altronde rilevare
che, nel solco del menzionato orientamento giurisprudenziale, e conformemente al principio di buona amministrazione della
giustizia, i beneficiari di un regime di aiuti che non abbiano impugnato direttamente la decisione della Commissione entro
il termine prescritto non possono comunque essere dichiarati decaduti dalla facoltà di sollevare l’eccezione d’illegittimità
di tale decisione dinanzi al giudice nazionale allorché, considerate le particolari circostanze della fattispecie o la complessità
dei criteri cui la decisione della Commissione subordinava l’obbligo di recupero, poteva inizialmente sollevare ragionevoli
dubbi la questione se tali beneficiari fossero o meno tenuti, in esecuzione della decisione della Commissione, a restituire
gli aiuti considerati, cosicché il loro interesse ad agire avverso la detta decisione non appariva manifesto.
32
Inoltre, nella menzionata ipotesi, il fatto che la decisione della Commissione che ha dichiarato l’incompatibilità di un regime
di aiuti, disponendo, a determinate condizioni, il recupero degli aiuti concessi, sia stata oggetto di un ricorso di annullamento
o di più ricorsi di annullamento connessi dinanzi al Tribunale non sarebbe idoneo a compromettere una tutela giurisdizionale
effettiva dei beneficiari di tale regime i quali, come le ricorrenti nella fattispecie, non abbiano dimostrato di possedere
un interesse ad agire a causa della decisione delle autorità nazionali di escluderli dal procedimento di recupero. Infatti,
qualora tali beneficiari dovessero, ciononostante, essere oggetto di una decisione delle autorità nazionali che imponesse
loro di restituire l’aiuto ricevuto, in particolare a seguito di un controllo della Commissione, essi potrebbero all’occorrenza
proporre al giudice nazionale un ricorso di annullamento avverso tale eventuale decisione nazionale, sollevando in tale sede
un’eccezione d’illegittimità della menzionata decisione della Commissione.
33
In tal caso, il giudice nazionale potrebbe sospendere il giudizio, vuoi per deferire una questione pregiudiziale alla Corte,
ai sensi dell’art. 234 CE, sulla validità della menzionata decisione della Commissione, vuoi, ai fini di una corretta amministrazione
della giustizia, per attendere la pronuncia sul merito della causa dinanzi al giudice comunitario (v., in tal senso, ordinanza
del presidente del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑34/02 R, B/Commissione, Racc. pag. II‑2803, punto 92). Qualora il giudice
nazionale dovesse constatare che determinati motivi seri, dedotti dalle ricorrenti a sostegno dell’eccezione di illegittimità,
non erano stati dedotti dinanzi al Tribunale a sostegno di uno o dei ricorsi di annullamento menzionati, egli disporrebbe
in ogni momento della possibilità di proporre alla Corte una questione pregiudiziale di validità, in relazione a tali motivi,
di modo che le ricorrenti godrebbero in ogni caso di una tutela giurisdizionale piena.
34
In secondo luogo, per quanto riguarda gli effetti futuri della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara i regimi di
aiuti di cui trattasi incompatibili con il mercato comune ed osta pertanto alla loro applicazione per il futuro, è sufficiente
ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, non si può ritenere che una decisione della Commissione che constati l’incompatibilità
di un regime di aiuti riguardi individualmente i potenziali beneficiari di un tale regime unicamente in virtù di questa loro
qualità (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione,
Racc. pag. 219, punto 15, e sentenza del Tribunale 22 novembre 2001, causa T‑9/98, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione,
Racc. pag. II‑3367, punto 77).
35
In tale contesto, vantare un eventuale interesse ad agire a questo solo titolo, adducendo che la decisione impugnata impedisce
di ridare applicazione ai regimi di aiuti considerati, che erano stati sospesi a decorrere dal 1° dicembre 1997, sarebbe in
ogni caso inconferente in sede di valutazione della ricevibilità dei presenti ricorsi, cosa che del resto le ricorrenti non
contestano.
36
Risulta dalle considerazioni suesposte che i ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00,
T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑268/00 e T‑271/00 sono irricevibili per carenza di interesse ad agire delle ricorrenti.
37
Analogamente, i ricorsi T‑265/00, T‑267/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, proposti congiuntamente
da alcune imprese e dal Comitato «Venezia Vuole Vivere», sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati dalle imprese
ricorrenti prive di interesse ad agire.
Sulla litispendenza
38
Poiché le condizioni attinenti alla ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico, e i ricorsi T‑265/00, T‑267/00, da
T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 proposti dal Comitato «Venezia Vuole Vivere» vedono contrapporsi le stesse
parti e sono diretti all’annullamento della stessa decisione, il Tribunale è tenuto a verificare d’ufficio se alla ricevibilità
di taluni di questi ricorsi non si opponga la litispendenza (sentenze della Corte 26 maggio 1971, cause riunite 45/70 e 49/70,
Bode/Commissione, Racc. pag. 465, punto 11, e 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio, Racc. pag. 511,
punto 5).
39
In proposito occorre rilevare che, nelle cause T‑265/00 e T‑267/00, il Comitato «Venezia Vuole Vivere» deduce gli stessi motivi.
Peraltro, esso deduce altresì motivi identici nelle cause da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00.
40
Alla luce di quanto sopra, si deve necessariamente constatare, conformemente ad una giurisprudenza costante (sentenze della
Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, Racc. pag. 2831, punto 9, e 22 settembre
1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento, Racc. pag. 4821, punto 12), che il ricorso T‑267/00, proposto lo stesso
giorno del ricorso T‑265/00, dev’essere dichiarato irricevibile, atteso che tali due ricorsi vedono contrapporsi le stesse
parti e sono diretti all’annullamento della medesima decisione, sul fondamento degli stessi motivi.
41
Per le stesse ragioni, i ricorsi T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, proposti lo stesso giorno del ricorso
T‑274/00, che vedono contrapporsi le medesime parti e sono diretti all’annullamento della medesima decisione, sul fondamento
degli stessi motivi, devono essere anch’essi dichiarati irricevibili.
42
Ne consegue, da un lato, che i ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00,
da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono irricevibili.
43
D’altro lato, i ricorsi T‑265/00 e T‑274/00 sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati dalle società Cooperativa
Traghetto S. Lucia (causa T‑265/00) e Verde Sport (causa T‑274/00).
44
Occorre infine precisare che il Tribunale non ritiene opportuno verificare separatamente, fin dalla presente fase, la legittimazione
ad agire del Comitato «Venezia Vuole Vivere» nelle cause riunite T‑265/00 e T‑274/00.
Sulle spese
45
L’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale dispone, al n. 2, che la parte soccombente è condannata alle spese se
ne è stata fatta domanda e, al n. 3, che il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti
le proprie spese per motivi eccezionali. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri
intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
46
Nella fattispecie, si deve tener conto del fatto che la carenza di interesse ad agire delle imprese ricorrenti, rimaste soccombenti
con riguardo ai motivi da esse dedotti in ordine alla ricevibilità, è emersa soltanto a seguito delle risposte della Repubblica
italiana ai quesiti del Tribunale. Considerata l’incertezza nella quale tali imprese versavano inizialmente in merito all’incidenza
della decisione impugnata sulla loro posizione giuridica e al rischio di vedersi successivamente opporre la definitività di
tale decisione, esse non possono essere censurate per aver proposto i presenti ricorsi. Per quanto riguarda tali imprese ricorrenti,
le spese devono pertanto essere compensate. Per contro, nessuna circostanza particolare giustifica la presentazione, da parte
del Comitato «Venezia Vuole Vivere», dei ricorsi T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 che perseguono
lo stesso obiettivo e si fondano sugli stessi motivi dei ricorsi precedenti (T‑265/00 e T‑274/00), che vedono contrapposto
tale Comitato alla Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
così provvede:
1)
Le cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00,
T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono riunite ai fini del seguito del procedimento.
2)
I ricorsi T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00,
T‑268/00, T‑271/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00 sono irricevibili.
3)
I ricorsi T‑265/00 e T‑274/00 sono parzialmente irricevibili, in quanto presentati rispettivamente dalle società Cooperativa
Traghetto S. Lucia (causa T‑265/00) e Verde Sport (causa T‑274/00).
4)
Nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑268/00
e T‑271/00, le parti ricorrenti, da un lato, e la Commissione, dall’altro, sopporteranno le proprie spese.
5)
Nelle cause T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, le società Cooperativa Daniele Manin fra Gondolieri
di Venezia, Cooperativa carico scarico e trasporti scalo fluviale, Cipriani, Cooperativa Trasbagagli, Cooperativa fra Portabagagli
della stazione di Venezia e Cooperativa Braccianti Mercato Ittico «Tronchetto» sopporteranno le proprie spese. In tali cause,
la Commissione sopporterà le spese da essa sostenute in relazione ai ricorsi in quanto proposti da tali imprese ricorrenti.
Il Comitato «Venezia Vuole Vivere» sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute a tutt’oggi dalla Commissione in
relazione ai ricorsi nelle cause T‑267/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, in quanto proposti dal Comitato
«Venezia Vuole Vivere».
6)
Le società ricorrenti Cooperativa Traghetto S. Lucia, nella causa T‑265/00, e Verde Sport, nella causa T‑274/00, sopporteranno
le proprie spese. In queste due cause la Commissione sopporterà le spese da essa sostenute a tutt’oggi in relazione ai ricorsi
proposti da queste due società ricorrenti.
7)
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nelle cause T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑247/00, T‑250/00,
T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00 e T‑271/00, nonché le spese da essa sostenute nella causa T‑265/00 in
relazione al ricorso proposto dalla società Cooperativa Traghetto S. Lucia.
8)
Le spese sono riservate per il resto nelle cause T‑265/00 e T‑274/00.