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Document 62002TO0372
Order of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 15 October 2003. # Internationaler Hilfsfonds eV v Commission of the European Communities. # Development cooperation - European Community Humanitarian Office - Framework partnership agreement for the co-financing of operations carried out by NGOs - Rejection of an application - Action for annulment - Inadmissible. # Case T-372/02.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 15 ottobre 2003.
Internationaler Hilfsfonds eV contro Commissione delle Comunità europee.
Cooperazione allo sviluppo - Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) - Contratto quadro di partenariato per il cofinanziamento di azioni condotte da ONG - Rigetto della candidatura della ricorrente - Ricorso di annullamento - Irricevibilità.
Causa T-372/02.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 15 ottobre 2003.
Internationaler Hilfsfonds eV contro Commissione delle Comunità europee.
Cooperazione allo sviluppo - Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) - Contratto quadro di partenariato per il cofinanziamento di azioni condotte da ONG - Rigetto della candidatura della ricorrente - Ricorso di annullamento - Irricevibilità.
Causa T-372/02.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 II-04389
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:269
«Cooperazione allo sviluppo – Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) – Contratto quadro di partenariato per il cofinanziamento di azioni condotte da ONG – Rigetto della candidatura della ricorrente – Ricorso di annullamento – Irricevibilità»
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(Art. 230 CE)
(Artt. 230 CE e 233 CE)
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
15 ottobre 2003 (1)
«Cooperazione allo sviluppo – Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) – Contratto quadro di partenariato per il cofinanziamento di azioni condotte da ONG – Rigetto della candidatura della ricorrente – Ricorso di annullamento – Irricevibilità»
Nella causa T-372/02,
Internationaler Hilfsfonds eV, con sede in Rosbach (Germania), rappresentata dall'avv. H. Kaltenecker,ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Wilderspin e dalla sig.ra S. Fries, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,convenuta,
avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 ottobre 2002 recante rigetto della domanda della ricorrente di sottoscrivere un contratto quadro di partenariato con l'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO), in secondo luogo, la domanda diretta a che venga ingiunto alla Commissione di ricollocare la ricorrente nella situazione in cui essa si trovava nel 1996 nel momento in cui presentò domanda di conclusione di un contratto quadro di partenariato ovvero, in subordine, di invitare la ricorrente a sottoscrivere il contratto quadro di partenariato attualmente in vigore e, in terzo luogo, la domanda diretta a che venga ingiunto alla Commissione di rimborsare alla ricorrente le spese relative alla denuncia da essa presentata al mediatore europeo,IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
ha emesso la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:|
Il cancelliere |
Il presidente |
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H. Jung |
P. Lindh |