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Document 62001TJ0093
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 11 June 2003. # A. Seisenbacher GmbH v Commission of the European Communities. # Arbitration clause - Contract for improvement work on the Commission building in Kiev (Ukraine) - Additional clauses - Parties to the contract. # Case T-93/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) dell'11 giugno 2003.
A. Seisenbacher GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Clausola compromissoria - Contratto relativo a lavori di rinnovamento dell'edificio della Commissione a Kiev (Ucraina) - Patti modificativi - Parti contraenti.
Causa T-93/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) dell'11 giugno 2003.
A. Seisenbacher GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Clausola compromissoria - Contratto relativo a lavori di rinnovamento dell'edificio della Commissione a Kiev (Ucraina) - Patti modificativi - Parti contraenti.
Causa T-93/01.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 II-02117
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:163
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) dell'11 giugno 2003. - A. Seisenbacher GmbH contro Commissione delle Comunità europee. - Clausola compromissoria - Contratto relativo a lavori di rinnovamento dell'edificio della Commissione a Kiev (Ucraina) - Patti modificativi - Parti contraenti. - Causa T-93/01.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina II-02117
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Procedura - Adizione del Tribunale sulla base di una clausola compromissoria - Condanna della Commissione a pagare una parte del saldo restante dovuto in base a un contratto di lavori, con relativi interessi moratori
(Art. 238 CE)
$$Qualora la Commissione sia stata condannata a versare interessi moratori su una somma dovuta sulla base di un contratto soggetto alla competenza del Tribunale in forza di una clausola compromissoria e tali interessi vertano su un periodo che inizia prima del 1° gennaio 1999, il tasso di tali interessi può essere stabilito in misura pari all'8% annuo per il periodo anteriore al 1999 e, a partire dal 1999, può essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, quale risulterà applicabile nelle diverse fasi del periodo in questione, con la maggiorazione di due punti percentuali.
( v. punti 77-78, dispositivo 2 )
Nella causa T-93/01,
A. Seisenbacher GmbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dall'avv. J. Stieldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Sack e L. Parpala, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso proposto a norma dell'art. 238 CE, diretto ad ottenere il pagamento, da parte della Commissione, di somme asseritamente dovute nell'ambito di un contratto relativo ai lavori di rinnovamento e di ristrutturazione dell'edificio della delegazione della Commissione a Kiev (Ucraina),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,
cancelliere: D. Christensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 22 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
(Punti 1-77 e 79 della motivazione non riportati)
Conclusione
78 In conformità degli accordi contrattuali, come interpretati dalla presente sentenza, e viste altresì le conclusioni della parti, occorre condannare la Commissione a versare sul conto n. (...) presso la Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, ovvero, nel caso in cui tale conto non esistesse più, su qualsiasi conto che verrà indicato alla Commissione dalla Ost-Invest e dalla ricorrente congiuntamente, le somme di EUR 25 000 e di EUR 4 694,44, oltre agli interessi moratori su tali somme, calcolati secondo le modalità indicate nella presente sentenza, a far data dal 20 luglio 2000 quanto alla somma di EUR 25 000 e dal 20 ottobre 1998 quanto alla somma di EUR 4 694,44.
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Commissione è condannata a pagare, in conformità degli accordi contrattuali, come qui interpretati e riassunti supra al punto 78:
- la somma di EUR 25 000, con relativi interessi moratori a far data dal 20 luglio 2000 fino al saldo integrale;
- la somma di EUR 4 694,44, con relativi interessi moratori a far data dal 20 ottobre 1998 fino al saldo integrale.
2) Il tasso degli interessi moratori è stabilito in misura pari all'8% annuo per il periodo dal 20 ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 incluso e deve essere calcolato, a partire dal 1 gennaio 1999, sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, quale risulterà applicabile nelle diverse fasi del periodo in questione, con la maggiorazione di due punti percentuali.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) La Commissione è condannata alle spese.