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Document 61997TO0256
Order of the Court of First Instance (Fifth Chamber, extended composition) of 1 February 1999.#Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) v Commission of the European Communities.#Antidumping investigation - Consumers association - Refusal of recognition as interested party - Application for annulment - Expiry of regulation imposing provisional antidumping duty - Legal interest to proceed - No need to adjudicate.#Case T-256/97.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 1. febbraio 1999.
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) contro Commissione delle Comunità europee.
Procedura antidumping - Associazione di consumatori - Rifiuto del riconoscimento della qualità di interessato - Ricorso di annullamento - Scadenza del regolamento che impone un dazio antidumping provvisorio - Interesse ad agire - Non luogo a statuire.
Causa T-256/97.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 1. febbraio 1999.
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) contro Commissione delle Comunità europee.
Procedura antidumping - Associazione di consumatori - Rifiuto del riconoscimento della qualità di interessato - Ricorso di annullamento - Scadenza del regolamento che impone un dazio antidumping provvisorio - Interesse ad agire - Non luogo a statuire.
Causa T-256/97.
Raccolta della Giurisprudenza 1999 II-00169
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:15
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 1. febbraio 1999. - Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) contro Commissione delle Comunità europee. - Procedura antidumping - Associazione di consumatori - Rifiuto del riconoscimento della qualità di interessato - Ricorso di annullamento - Scadenza del regolamento che impone un dazio antidumping provvisorio - Interesse ad agire - Non luogo a statuire. - Causa T-256/97.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00169
Ricorso d'annullamento - Interesse ad agire - Ricorso diretto contro una decisione già eseguita
(Trattato CE, art. 173)
Un'associazione di consumatori può conservare un interesse ad agire per annullamento di una decisione della Commissione con cui le viene negata la qualità di interessato ai fini di una procedura antidumping, anche se questa decisione è già stata eseguita. Infatti l'annullamento di una siffatta decisione può produrre di per sé conseguenze giuridiche, in particolare evitando che la Commissione reiteri tale condotta.