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Document 61997TO0256

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 1. febbraio 1999.
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) contro Commissione delle Comunità europee.
Procedura antidumping - Associazione di consumatori - Rifiuto del riconoscimento della qualità di interessato - Ricorso di annullamento - Scadenza del regolamento che impone un dazio antidumping provvisorio - Interesse ad agire - Non luogo a statuire.
Causa T-256/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 II-00169

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:15

61997B0256

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 1. febbraio 1999. - Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) contro Commissione delle Comunità europee. - Procedura antidumping - Associazione di consumatori - Rifiuto del riconoscimento della qualità di interessato - Ricorso di annullamento - Scadenza del regolamento che impone un dazio antidumping provvisorio - Interesse ad agire - Non luogo a statuire. - Causa T-256/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00169


Massima

Parole chiave


Ricorso d'annullamento - Interesse ad agire - Ricorso diretto contro una decisione già eseguita

(Trattato CE, art. 173)

Massima


Un'associazione di consumatori può conservare un interesse ad agire per annullamento di una decisione della Commissione con cui le viene negata la qualità di interessato ai fini di una procedura antidumping, anche se questa decisione è già stata eseguita. Infatti l'annullamento di una siffatta decisione può produrre di per sé conseguenze giuridiche, in particolare evitando che la Commissione reiteri tale condotta.

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