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Document 61996TO0044

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 18 luglio 1997.
Oleifici Italiani SpA contro Commissione delle Comunità europee.
Aggiudicazione della fornitura gratuita di olio d'oliva destinato alle popolazioni della Georgia e dell'Armenia - Danno lamentato dall'aggiudicatario per il ritardo nella presa in consegna dell'olio d'oliva da parte del trasportatore incaricato dalla Commissione - Ricorso diretto all'annullamento del rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta di risarcimento - Ricorso per risacimento danni - Origine contrattuale dell'obbligo della Commissione sul quale si fonda il ricorso per risarcimento - Assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE - Incompetenza manifesta del Tribunale.
Causa T-44/96.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 II-01331

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:122

61996B0044

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 18 luglio 1997. - Oleifici Italiani SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Aggiudicazione della fornitura gratuita di olio d'oliva destinato alle popolazioni della Georgia e dell'Armenia - Danno lamentato dall'aggiudicatario per il ritardo nella presa in consegna dell'olio d'oliva da parte del trasportatore incaricato dalla Commissione - Ricorso diretto all'annullamento del rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta di risarcimento - Ricorso per risacimento danni - Origine contrattuale dell'obbligo della Commissione sul quale si fonda il ricorso per risarcimento - Assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE - Incompetenza manifesta del Tribunale. - Causa T-44/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01331


Massima

Parole chiave


Procedura - Domanda di risarcimento dei danni e di annullamento del rifiuto di risarcimento - Inadempimento, da parte della Commissione, di obblighi assunti nei confronti degli aggiudicatari di forniture a titolo di aiuti alimentari - Origine contrattuale - Clausola compromissoria - Insussistenza - Incompetenza del giudice comunitario

(Trattato CE, artt. 173, 178, 181 e 183)

Massima


Nell'ambito di una controversia sorta tra la Commissione e l'aggiudicatario di una fornitura di aiuti alimentari a paesi terzi, la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'istituzione, per via dell'inadempimento dell'obbligo che le incombeva di predisporre la presa in consegna delle merci da parte del trasportatore da essa designato, entro il termine stabilito dalla normativa comunitaria e pattuito con l'aggiudicatario, poggia su una base contrattuale. Infatti, l'aiuto alimentare è attuato mediante contratti stipulati tra la Commissione e gli aggiudicatari e, pertanto, la responsabilità che può insorgere a carico della Comunità per l'organizzazione delle operazioni di fornitura è anch'essa di natura contrattuale.

Ne consegue che, in assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato, il Tribunale, quando è adito di un ricorso per risarcimento proposto ai sensi dell'art. 178 del Trattato, è manifestamente incompetente a pronunciarsi, in realtà, su un'azione per il risarcimento di danni di natura contrattuale. In caso contrario, il Tribunale amplierebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall'art. 183 del Trattato, quando tale disposizione attribuisce invece ai giudici nazionali la normale competenza a conoscere delle liti nelle quali la Comunità è parte.

Il ricorso, in quanto ulteriormente diretto all'annullamento del rifiuto della Commissione di risarcire l'aggiudicatario del danno che egli avrebbe subito a causa dell'inadempimento dell'obbligo già assunto a fondamento della domanda di risarcimento, è altresì manifestamente irricevibile. Infatti, la controparte contrattuale della Commissione non può derogare unilateralmente alla ripartizione delle competenze fra il Tribunale e i giudici nazionali provocando il rigetto della sua domanda di risarcimento da parte della Commissione e attribuendo a tale rigetto la natura di decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

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