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Document 61996TO0107

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 21 ottobre 1996.
Pantochim SA contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Procedimento amministrativo pendente - Istanza di provvedimenti provvisori mirante a che venga ingiunto alla Commissione di imporre a uno Stato membro una modifica nelle modalità di concessione di un aiuto - Ingiunzione avente ad oggetto un provvedimento che oltrepassa le competenze della Commissione - Rigetto della domanda.
Causa T-107/96 R.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-01361

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:151

61996B0107

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 21 ottobre 1996. - Pantochim SA contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Procedimento amministrativo pendente - Istanza di provvedimenti provvisori mirante a che venga ingiunto alla Commissione di imporre a uno Stato membro una modifica nelle modalità di concessione di un aiuto - Ingiunzione avente ad oggetto un provvedimento che oltrepassa le competenze della Commissione - Rigetto della domanda. - Causa T-107/96 R.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01361


Massima

Parole chiave


Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Domanda diretta a fare ordinare alla Commissione di imporre a uno Stato membro una modifica delle modalità di concessione di un aiuto - Rigetto

(Trattato CE, artt. 92, 93, nn. 2 e 3, e 186)

Massima


Una domanda di provvedimenti urgenti mirante a fare ordinare alla Commissione di ingiungere a uno Stato membro di consentire all'impresa richiedente di accedere ad un regime di defiscalizzazione che non le è stato previamente notificato dallo Stato membro in questione, ma è ciononostante oggetto di un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, può essere solo respinta, giacché il provvedimento sollecitato si colloca manifestamente fuori delle competenze riconosciute alla Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo previsto all'art. 93, n. 2, ed è quindi contrario alla normativa comunitaria in materia di aiuti concessi dagli Stati. In proposito, quando, nell'ambito di un procedimento del genere, la Commissione dichiara che un aiuto è stato istituito senza esserle stato preventivamente notificato come previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato, essa non può adottare altro provvedimento provvisorio che un'ingiunzione allo Stato membro interessato di sospendere immediatamente il pagamento dell'aiuto e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Inoltre, il giudice comunitario non può fare a meno di respingere una domanda tendente all'adozione di un provvedimento provvisorio che avrebbe lo stesso contenuto e gli stessi effetti di quello che la Commissione ha, secondo la richiedente, omesso di emanare. Infatti, i principi che presiedono alla ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunità, così come voluta dagli autori del Trattato, ostano a che il giudice comunitario possa imporre alla Commissione di accogliere la domanda di provvedimenti provvisori sottopostale.

Parimenti, giacché il provvedimento richiesto implicherebbe che il giudice dei provvedimenti urgenti si sostituisse alla Commissione per valutare l'asserito provvedimento di aiuto e l'eventuale necessità della sua estensione alla richiedente, prima che quell'istituzione si pronunci in materia, il giudice si rivolgerebbe così non alla Commissione, ma piuttosto allo Stato membro interessato.

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