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Document 61993TJ0443

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 27 aprile 1995.
Casillo Grani Snc contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti concessi dagli Stati - Ricorrente dichiarata fallita - Interesse ad agire - Non luogo a provvedere.
Causa T-443/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-01375

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:81

61993A0443

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE AMPLIATA) DEL 27 APRILE 1995. - CASILLO GRANI SNC CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI CONCESSI DAGLI STATI - RICORRENTE DICHIARATO FALLITO - INTERESSE AD AGIRE - NON LUOGO A PROVVEDERE. - CAUSA T-443/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01375


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Ricorso d' annullamento ° Interesse ad agire ° Ricorrente che impugna una decisione di autorizzazione di un aiuto statale in favore di un suo concorrente ° Ricorrente dichiarata fallita successivamente, ma prima del versamento dell' aiuto ° Venir meno dell' interesse ad agire ° Non luogo a provvedere

(Trattato CE, art. 173)

Massima


Occorre dichiarare che non vi è luogo a provvedere su un ricorso d' annullamento proposto da un' impresa contro una decisione della Commissione di autorizzazione di un aiuto statale in favore di un concorrente, dal momento che l' interesse ad agire della ricorrente, ammesso che sia esistito, è venuto meno in seguito alla sua dichiarazione di fallimento, intervenuta nel frattempo e prima che il versamento dell' aiuto potesse incidere sulla sua situazione concorrenziale.

Parti


Nella causa T-443/93,

Casillo Grani Snc, società di diritto italiano, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Italia), con gli avv.ti Mario Siragusa, Maurizio D' Albora e Giuseppe Scassellati-Sforzolini, rispettivamente dei fori di Roma, Napoli e Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Michel Nolin, Daniel Calleja y Crespo e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Italgrani SpA, società di diritto italiano, con sede in Napoli (Italia), con gli avv.ti Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, Luigi Sico e Felice Casucci, del foro di Napoli, Massimo Annesi e Massimo Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 16 agosto 1991, 91/474/CEE, concernente gli aiuti concessi dal governo italiano alla società Italgrani per la realizzazione di un complesso agroalimentare nel Mezzogiorno (GU L 254, pag. 14),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 novembre 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 1991, la ricorrente, la società Casillo Grani snc, ha proposto, a norma dell' art. 173 del Trattato, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 16 agosto 1991, 91/474/CEE, concernente gli aiuti concessi dal governo italiano alla società Italgrani per la realizzazione di un complesso agroalimentare nel Mezzogiorno (GU L 254, pag. 14).

2 Con ordinanza del presidente della Corte 8 febbraio 1993, la Italgrani SpA è stata ammessa ad intervenire a sostegno della Commissione.

3 In forza dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), la causa è stata rinviata, con ordinanza della Corte 27 settembre 1993, dinanzi al Tribunale, che l' ha assegnata alla Seconda Sezione ampliata.

4 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale 28 settembre 1994 la causa è stata riunita, ai fini della fase orale, con le cause T-435/93, ASPEC e a./Commissione, e T-442/93, AAC e a./Commissione.

5 Dopo la fissazione della data dell' udienza, uno degli avvocati della Casillo Grani ha informato il Tribunale, con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 3 ottobre 1994, che la detta società era stata dichiarata fallita. Di conseguenza, il detto avvocato ha comunicato per telefono che la società non sarebbe stata rappresentata all' udienza 9 novembre 1994 e che egli aveva richiesto al curatore fallimentare della società l' autorizzazione alla prosecuzione della causa.

6 Con telecopia pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 2 novembre 1994, il medesimo avvocato della ricorrente ha inviato copia di una decisione del giudice delegato del fallimento che ordinava al curatore fallimentare della società di eleggere il domicilio, ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, presso lo studio degli avv.ti Siragusa e Scassellati-Sforzolini. La ricorrente non è stata rappresentata all' udienza del 9 novembre 1994.

7 Dato quanto precede, è opportuno rilevare che, sulla base di quanto emerge dal fascicolo di causa, l' interesse ad agire della ricorrente consisteva nel fatto che essa asseriva di trovarsi in una posizione concorrenziale con la società beneficiaria degli aiuti previsti dalla decisione controversa. Orbene, a seguito della dichiarazione di fallimento della società ricorrente, tale interesse ad agire, ammesso che sia esistito, è venuto meno.

8 Occorre aggiungere che, stando alle indicazioni fornite nel corso della fase orale dall' interveniente Italgrani, non essendo stati ancora corrisposti a quest' ultima gli aiuti in questione, la decisione non ha nemmeno potuto incidere sulla situazione concorrenziale della società ricorrente prima della sua dichiarazione di fallimento.

9 Ne consegue che non è più necessario statuire sulla controversia, che deve essere cancellata dal ruolo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

10 Ai sensi dell' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che la ricorrente vada condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) La causa T-443/93 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2) La ricorrente sopporterà le spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.

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