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Document 62023CJ0178
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 7 November 2024.#ERB New Europe Funding II v YI.#Request for a preliminary ruling from the Tribunalul Specializat Mureş.#Reference for a preliminary ruling – Consumer protection – Directive 93/13/EEC – Article 7(1) – Unfair terms in consumer contracts – Powers and obligations of the national court – First legal remedy pursued by the consumer before the court of the place where the seller or supplier has its registered office, without the assistance of a lawyer and without that consumer attending the hearing – Second legal remedy pursued by the consumer before the court of his or her place of domicile, with the assistance of a lawyer – Res judicata – Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European – Effective judicial protection of the consumer.#Case C-178/23.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2024.
ERB New Europe Funding II contro YI.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş.
Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Poteri e obblighi del giudice nazionale – Primo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice della sede del professionista senza l’assistenza di un avvocato e senza la partecipazione di tale consumatore al dibattimento – Secondo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice del suo domicilio con l’assistenza di un avvocato – Autorità di cosa giudicata – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva del consumatore.
Causa C-178/23.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2024.
ERB New Europe Funding II contro YI.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş.
Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Poteri e obblighi del giudice nazionale – Primo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice della sede del professionista senza l’assistenza di un avvocato e senza la partecipazione di tale consumatore al dibattimento – Secondo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice del suo domicilio con l’assistenza di un avvocato – Autorità di cosa giudicata – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva del consumatore.
Causa C-178/23.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:943
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
7 novembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Poteri e obblighi del giudice nazionale – Primo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice della sede del professionista senza l’assistenza di un avvocato e senza la partecipazione di tale consumatore al dibattimento – Secondo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice del suo domicilio con l’assistenza di un avvocato – Autorità di cosa giudicata – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva del consumatore»
Nella causa C‑178/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Specializat Mureş (Tribunale specializzato di Mureș, Romania), con decisione del 3 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2023, nel procedimento
ERB New Europe Funding II
contro
YI,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Jääskinen (relatore), presidente della Nona sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la ERB New Europe Funding II, da A.M. Lefter, avocată; |
– |
per il governo rumeno, da M. Chicu e E. Gane, in qualità di agenti; |
– |
per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da A. Biolan e N. Ruiz García, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), del ventitreesimo considerando di quest’ultima nonché del principio di effettività. |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ERB New Europe Funding II (in prosieguo: la «ERB»), società di recupero crediti, e YI, un consumatore, in merito al carattere abusivo di talune clausole contenute in un contratto di credito. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
Ai sensi dei considerando ventitreesimo e ventiquattresimo della direttiva 93/13: «considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla legge di uno Stato membro hanno un interesse legittimo a tutelare il consumatore devono avere la possibilità di avviare un procedimento in merito alle clausole contrattuali redatte in vista di una loro inserzione generalizzata nei contratti stipulati con consumatori e in particolare in merito alle clausole abusive, davanti ad un’autorità giudiziaria od un organo amministrativo competente a decidere dei reclami od a iniziare adeguate azioni giudiziarie; che tale facoltà non implica peraltro un controllo preventivo delle condizioni generali adottate in un particolare settore economico. considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori (…)». |
4 |
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi così dispone: «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». |
Diritto rumeno
Legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori
5 |
L’articolo 1 della Legea nr. 193 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori), del 6 novembre 2000 (ripubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 543 del 3 agosto 2012), prevede quanto segue: «1. Qualsiasi contratto concluso tra un venditore o un fornitore e un consumatore per la vendita di beni o la fornitura di servizi contiene termini contrattuali che sono chiari, inequivocabili e non richiedono conoscenze specifiche per essere compresi. 2. In caso di dubbio sull’interpretazione di alcune clausole contrattuali, esse devono essere interpretate a favore del consumatore. 3. Ai professionisti è vietato inserire clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori». |
6 |
L’articolo 4, paragrafo 1, di tale legge così prevede: «Una clausola contrattuale che non sia stata negoziata direttamente con il consumatore è considerata abusiva se, di per sé o unitamente ad altre disposizioni del contratto, crea, a danno del consumatore e in contrasto con il requisito della buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti». |
7 |
L’articolo 6 di tale legge così recita: «Le clausole abusive inserite nel contratto e accertate personalmente o tramite gli organi autorizzati per legge non producono effetti nei confronti del consumatore, e il contratto continua a produrre effetti, con il consenso del consumatore, soltanto se ciò sia ancora possibile una volta eliminate dette clausole». |
Legge n. 134/2010 recante il codice di procedura civile
8 |
L’articolo 431 della Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (legge n. 134/2010, recante il codice di procedura civile), del 1o luglio 2010 (ripubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I, n. 247 del 10 aprile 2015), intitolato «Gli effetti dell’autorità di cosa giudicata», prevede quanto segue: «1. Nessuno può essere convenuto in giudizio due volte nella stessa qualità, per lo stesso titolo e per lo stesso oggetto. 2. Ciascuna delle parti può opporre l’autorità di cosa giudicata in un’altra controversia, se tale autorità è in relazione con la definizione di quest’ultima». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9 |
Il 25 luglio 2007 YI, nella sua qualità di consumatore, ha stipulato un contratto di credito con l’istituto di credito Bancpost S.A. București. |
10 |
Il 10 maggio 2018 YI, senza essere assistito da un avvocato, ha adito la Judecătoria Sectorului 2 București (Tribunale di primo grado del settore 2 di Bucarest, Romania), un organo giurisdizionale della sede del professionista, con un ricorso (in prosieguo: il «primo procedimento giurisdizionale») diretto a far accertare il carattere abusivo di alcune clausole contenute in tale contratto. Detto ricorso – che riguardava le clausole di detto contratto relative alle commissioni per l’apertura e la gestione del credito, alla facoltà unilaterale del professionista di modificare i tassi degli interessi contrattuali, le commissioni e gli altri oneri del mutuo nonché la commissione per il rimborso anticipato – era diretto contro la ERB, una società di recupero crediti, a favore della quale era stato trasferito il credito del medesimo contratto. |
11 |
Con sentenza del 26 novembre 2018, di cui la data di notifica alle parti non è nota, tale giudice ha respinto detto ricorso in quanto infondato (in prosieguo: la «prima decisione giurisdizionale»). Poiché YI non ha interposto appello avverso tale sentenza, quest’ultima è divenuta definitiva. |
12 |
Il 14 agosto 2019 YI, rappresentato questa volta da un avvocato, ha proposto ricorso dinanzi al giudice del suo domicilio, la Judecătoria Sighișoara (Tribunale di primo grado di Sighișoara, Romania) (in prosieguo: il «secondo procedimento giurisdizionale»). Tale ricorso era proposto contro la stessa convenuta di cui nel primo procedimento giurisdizionale e riguardava, in larga misura, le stesse clausole contrattuali di cui al punto 10 della presente sentenza. Più in particolare, erano in discussione le clausole contrattuali relative alle commissioni di apertura del prestito e di gestione mensile di quest’ultimo, nonché quella concernente il tasso annuo effettivo globale. |
13 |
Con sentenza del 5 dicembre 2019, questo tribunale ha accolto il suddetto ricorso. |
14 |
La ERB ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Tribunalul Specializat Mureș (Tribunale specializzato di Mureș, Romania), che è il giudice del rinvio. Con sentenza del 6 aprile 2021, tale giudice ha accolto le censure della ERB per quanto riguarda la commissione di gestione del prestito, confermando al contempo il carattere abusivo delle altre clausole contrattuali di cui al punto 12 della presente sentenza. |
15 |
Poiché detto giudice non si è pronunciato sulla questione dell’autorità di cosa giudicata della prima decisione giurisdizionale, l’ERB ha proposto un ricorso straordinario di revisione dinanzi allo stesso giudice. Tale ricorso era fondato su un motivo vertente sull’omesso esame, da parte del giudice d’appello, dell’eccezione procedurale dell’autorità di cosa giudicata, invocata dalla ERB. |
16 |
Nell’ambito di tale ricorso straordinario, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al modo in cui occorrerebbe bilanciare i diritti del consumatore e il principio dell’autorità di cosa giudicata. Detto giudice precisa che, secondo le informazioni di cui dispone, sembrerebbe che, nell’ambito del primo procedimento giurisdizionale, YI, che non era assistito da un avvocato, non avesse le conoscenze adeguate per far valere i suoi diritti derivanti dal regime di tutela dei consumatori. Per tale motivo, YI avrebbe adito un organo giurisdizionale della sede del professionista, benché potesse adire l’organo giurisdizionale competente del suo domicilio. Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che il consumatore non ha partecipato al dibattimento dinanzi alla Judecătoria Sectorului 2 București (Tribunale di primo grado del settore 2 di Bucarest) e che, una volta assistito da un avvocato, il carattere abusivo delle clausole contrattuali in questione è stato confermato, in larga misura, da due organi giurisdizionali diversi. |
17 |
In tali circostanze, il Tribunalul Specializat Mureș (Tribunale specializzato di Mureș) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «Se l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], alla luce in particolare del ventitreesimo considerando della medesima direttiva e del principio di effettività, comporti che esse devono essere interpretate nel senso che non escludono la possibilità per un giudice nazionale di esaminare i sospetti relativi al carattere abusivo delle clausole contrattuali stipulate in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, anche quando tali sospetti sono stati precedentemente esaminati da un altro giudice nazionale nell’ambito di un procedimento giudiziario di primo grado avviato dal consumatore, il quale non ha partecipato al relativo dibattimento e non è stato opportunamente assistito o rappresentato da un avvocato, e sono stati respinti mediante una decisione giudiziaria che non è stata impugnata dal consumatore – la quale, pertanto, ha acquisito, nell’ordinamento processuale interno, l’autorità di cosa giudicata (res iudicata) – se, dalle particolari circostanze della controversia, risulti, in modo plausibile e ragionevole, che tale consumatore non ha utilizzato il mezzo di ricorso nell’ambito del suddetto primo procedimento giudiziario a causa delle sue conoscenze o informazioni limitate». |
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
18 |
Da un lato, nelle sue osservazioni scritte la ERB sostiene che non è né necessario né opportuno sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, poiché gli interrogativi del giudice del rinvio vertono principalmente sul regime dell’autorità di cosa giudicata nel diritto processuale civile rumeno e non nel diritto dell’Unione. |
19 |
Dall’altro lato, nelle sue osservazioni scritte, senza sollevare esplicitamente un’eccezione di irricevibilità, il governo rumeno rileva che dalla decisione di rinvio non risulta chiaramente se le clausole contrattuali esaminate nel primo e nel secondo procedimento giurisdizionale siano identiche. Se tali clausole si rivelassero diverse, il principio dell’autorità di cosa giudicata non sarebbe applicabile nel caso di specie. |
20 |
Secondo una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, salvo che appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia ipotetico, o qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile a tale questione (sentenza del 27 aprile 2023, AxFina Hungary, C‑705/21, EU:C:2023:352, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). |
21 |
Sempre secondo giurisprudenza costante, nel contesto del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è il solo competente a interpretare e applicare disposizioni di diritto nazionale, mentre la Corte può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o la validità di un testo dell’Unione, sulla base dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenza del 27 aprile 2023, AxFina Hungary, C‑705/21, EU:C:2023:352, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). |
22 |
Per quanto riguarda gli argomenti della ERB, è sufficiente osservare che, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, conformemente ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza citata al punto 20 della presente sentenza, di interpretare la direttiva 93/13 e il principio di effettività. Inoltre, dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio risulta chiaramente che tale questione di interpretazione del diritto dell’Unione è utile per il giudice del rinvio affinché esso possa stabilire se sia consentito, sulla base della direttiva 93/13, derogare, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, al principio dell’autorità di cosa giudicata. |
23 |
Per quanto riguarda i dubbi del governo rumeno quanto all’applicabilità del principio dell’autorità di cosa giudicata nell’ambito del procedimento principale, occorre osservare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 21 della presente sentenza, spetta, in definitiva, al solo giudice del rinvio valutare se e in quale misura le clausole contrattuali esaminate nell’ambito del primo e del secondo procedimento giurisdizionale siano identiche. |
24 |
Dato che il controllo della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale è limitato all’inosservanza manifesta dei requisiti menzionati al punto 20 della presente sentenza e che dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta in modo manifesto che tali requisiti non siano stati rispettati nel caso di specie, dall’eventuale assenza di completa identità tra le clausole contrattuali esaminate nell’ambito dei suddetti due procedimenti non si può dedurre che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile. |
25 |
Ne consegue che la questione pregiudiziale è ammissibile. |
Nel merito
26 |
Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, compete a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva incombe alla Corte di riformulare, se necessario, le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (sentenza del 30 maggio 2024, Raiffeisen Bank, C‑176/23, EU:C:2024:443, punto 37, e la giurisprudenza ivi citata). |
27 |
Spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia principale (sentenza del 30 maggio 2024, Raiffeisen Bank, C‑176/23, EU:C:2024:443, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
28 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio si interroga principalmente sulla conformità con la direttiva 93/13 dello svolgimento concreto del primo procedimento giurisdizionale e, di conseguenza, si chiede se, tenuto conto del modo in cui esso si è svolto, un altro giudice nazionale possa – nonostante l’autorità di cosa giudicata di cui è dotata la prima decisione giurisdizionale – esaminare successivamente il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali oggetto di tale decisione. Per quanto riguarda questo primo procedimento, il giudice del rinvio indica in particolare che il consumatore ha scelto il foro del professionista per proporre il suo ricorso, che non è stato assistito da un avvocato nel corso di tale procedimento, che non ha partecipato al dibattimento e che non ha interposto appello avverso la prima decisione giurisdizionale in tempo utile. |
29 |
Pertanto, occorre considerare che, con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se occorra interpretare l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando, del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nel senso che esso impone a un giudice nazionale di esaminare l’eventuale carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore qualora tali clausole siano già state esaminate da un altro giudice nazionale la cui decisione è dotata dell’autorità di cosa giudicata, laddove, dinanzi a questo primo giudice, il consumatore non sia stato assistito da un avvocato, non abbia partecipato al dibattimento e non si sia avvalso di un mezzo di ricorso di cui disponeva per il fatto delle sue limitate conoscenze o informazioni. |
30 |
In via preliminare, occorre ricordare che, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» [sentenza del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva),C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 73 e giurisprudenza ivi citata]. |
31 |
In tale contesto, occorre osservare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, cosicché esse rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che rispettino i principi di equivalenza e di effettività [sentenza del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva),C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 74 e giurisprudenza ivi citata]. |
32 |
A tale riguardo, la Corte ha già sottolineato l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione [sentenza del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. |
33 |
Pertanto, il diritto dell’Unione non impone, in linea di principio, al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto [sentenza del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. |
34 |
Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dai principi di equivalenza e di effettività, esso deve essere esaminato tenendo conto del ruolo delle norme di cui trattasi nel procedimento complessivamente inteso, dello svolgimento del medesimo e delle specificità di tali norme dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali [sentenza del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 41 e giurisprudenza ivi citata]. |
35 |
Pertanto, qualora le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione dotata di autorità di cosa giudicata, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve imporsi, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, ove ricorrano tali condizioni, affinché sia ripristinata la conformità della situazione di cui trattasi con il diritto dell’Unione [sentenza del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. |
36 |
Per quanto riguarda, più specificamente, i requisiti derivanti dal principio di effettività, il solo menzionato nella questione pregiudiziale, occorre sottolineare che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta. Tale requisito si applica, in particolare, alle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione [sentenza del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva), C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 76 e giurisprudenza ivi citata]. |
37 |
Nel caso di specie, i dubbi del giudice del rinvio vertono principalmente sulla conformità con la direttiva 93/13 dello svolgimento concreto del primo procedimento giurisdizionale e non della normativa nazionale pertinente. Nessun elemento risultante dalla decisione di rinvio indica, infatti, che la normativa nazionale applicabile, relativa alle modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata nell’ambito dei ricorsi proposti dai consumatori diretti a far accertare il carattere abusivo delle clausole contrattuali, non sia conforme al principio di effettività, per il fatto che essa renderebbe impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire ai consumatori o che minerebbe, per un’altra ragione, l’effetto utile della direttiva 93/13, circostanza che compete tuttavia al giudice del rinvio verificare. |
38 |
A tal riguardo, occorre rilevare che l’obbligo del controllo d’ufficio dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali da parte del giudice nazionale è giustificato dalla natura e dall’importanza dell’interesse pubblico sotteso alla protezione che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori, cosicché un controllo efficace dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, come richiesto dalla direttiva 93/13, non potrebbe essere garantito se l’autorità di cosa giudicata riguardasse anche le decisioni giurisdizionali che non danno atto di un siffatto controllo (sentenza del 17 maggio 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 50). |
39 |
Per contro, si deve ritenere che tale tutela sarebbe garantita se, nel procedimento principale, il giudice del rinvio pervenisse alla constatazione che, nel corso del primo procedimento giurisdizionale, il giudice competente abbia effettuato il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi e che tale esame, motivato per lo meno sommariamente, non abbia rivelato l’esistenza di alcuna clausola abusiva, e che il consumatore sia stato debitamente informato del fatto che, in assenza di appello entro il termine fissato dal diritto nazionale, il consumatore sarebbe decaduto dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di siffatte clausole (sentenza del 17 maggio 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 51). |
40 |
L’esito sfavorevole di un controllo effettivo del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali non può, infatti, costituire, di per sé, un elemento idoneo a mettere in discussione il principio dell’autorità di cosa giudicata. |
41 |
Analogamente, le circostanze di cui al punto 28 della presente sentenza non implicano necessariamente che il primo procedimento giurisdizionale non sia stato in grado di garantire un controllo adeguato delle clausole contrattuali asseritamente abusive e di assicurare, di conseguenza, una tutela giurisdizionale effettiva al consumatore, garantita dall’articolo 47 della Carta, circostanza che compete tuttavia al giudice del rinvio verificare. In particolare, tale giudice deve verificare che la prima decisione giurisdizionale sia stata debitamente notificata al consumatore con l’indicazione dei mezzi di ricorso di cui disponeva e che non sussistano altri motivi particolari connessi allo svolgimento di tale procedimento, quali l’assenza di motivazione di detta decisione, che avrebbero potuto impedire o dissuadere il consumatore dall’esercitare utilmente i suoi diritti processuali. |
42 |
Alla luce di tutti le ragioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando, del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di esaminare l’eventuale carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora tali clausole siano già state esaminate da un altro organo giurisdizionale nazionale la cui decisione è dotata di autorità di cosa giudicata, e ciò anche se, dinanzi a tale primo organo giurisdizionale, il consumatore non era assistito da un avvocato, non ha partecipato al dibattimento e non si è avvalso di un mezzo di ricorso a sua disposizione, purché tale decisione sia stata debitamente notificata al consumatore con l’indicazione dei mezzi di ricorso di cui questi disponeva e non sussistano altri motivi particolari connessi allo svolgimento di tale procedimento, quali l’assenza di motivazione di detta decisione, che avrebbero potuto impedire o dissuadere il consumatore dall’esercitare utilmente i suoi diritti processuali. |
Sulle spese
43 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
L’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del ventiquattresimo considerando della stessa direttiva, del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
dev’essere interpretato nel senso che: |
esso non impone a un giudice nazionale di esaminare l’eventuale carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora tali clausole siano già state esaminate da un altro organo giurisdizionale nazionale la cui decisione è dotata di autorità di cosa giudicata, e ciò anche se, dinanzi a tale primo organo giurisdizionale, il consumatore non era assistito da un avvocato, non ha partecipato al dibattimento e non si è avvalso di un mezzo di ricorso a sua disposizione, purché tale decisione sia stata debitamente notificata al consumatore con l’indicazione dei mezzi di ricorso di cui questi disponeva e non sussistano altri motivi particolari connessi allo svolgimento di tale procedimento, quali l’assenza di motivazione di detta decisione, che avrebbero potuto impedire o dissuadere il consumatore dall’esercitare utilmente i suoi diritti processuali. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.