Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CJ0513

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 24 ottobre 2024.
Obshtina Pleven contro Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Аdministrativen sad - Pleven.
Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Appalti pubblici di lavori – Articolo 42, paragrafo 3, lettera b) – Specifiche tecniche – Menzione “o equivalente” – Riferimento a norme tecniche – Regolamento (UE) n. 305/2011 – Direttiva 2014/35/UE.
Causa C-513/23.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:917

 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

24 ottobre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Appalti pubblici di lavori – Articolo 42, paragrafo 3, lettera b) – Specifiche tecniche – Menzione “o equivalente” – Riferimento a norme tecniche – Regolamento (UE) n. 305/2011 – Direttiva 2014/35/UE»

Nella causa C‑513/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Аdministrativen sad Pleven (Tribunale amministrativo di Pleven, Bulgaria), con decisione del 28 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2023, nel procedimento

Obshtina Pleven

contro

Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014–2020,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente della terza sezione, facente funzione di presidente della nona sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Obshtina Pleven, da M. Manolova-Naydenova, advokat;

per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Spina, G. Wils e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione, del 30 ottobre 2019 (GU 2019, L 279, pag. 25) (in prosieguo: la «direttiva 2014/24»), in combinato disposto con l’allegato VII, punto 2, di tale direttiva.

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti l’Obshtina Pleven (Comune di Pleven, Bulgaria) al rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 (Capo dell’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in via di sviluppo» 2014-2020, Bulgaria) in merito ad una decisione con cui quest’ultimo ha ingiunto a detto comune una rettifica delle spese ammissibili al finanziamento di un progetto relativo ad un ambiente urbano sostenibile mediante tale programma operativo, a causa di un’asserita violazione delle norme relative agli appalti pubblici.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 98/34/CE

3

La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), che non era più in vigore alla data dei fatti del procedimento principale, è pertinente per quanto riguarda la normativa dell’Unione applicabile. L’allegato I di tale direttiva, intitolato «Organismi europei di normalizzazione», comprendeva il seguente elenco:

«CEN

Comitato europeo normalizzazione

CENELEC

Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica

ETSI

Istituto europeo norme e telecomunicazioni».

4

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva suddetta prevedeva che la Commissione europea può invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare, entro un termine determinato, una norma europea.

Regolamento (UE) n. 305/2011

5

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5), enuncia quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

11)

“norma armonizzata”, una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;

(...)».

6

L’articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento dispone quanto segue:

«La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati.

Per ciascuna norma armonizzata che figura nell’elenco sono fornite le seguenti indicazioni:

a)

riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;

b)

data di inizio del periodo di coesistenza;

c)

data di fine del periodo di coesistenza.

La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell’elenco.

Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. Gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE.

Fatti salvi gli articoli da 36 a 38, [che istituiscono procedure semplificate], a decorrere dalla fine del periodo di coesistenza la norma armonizzata è l’unico strumento usato per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.

Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti».

Regolamento (UE) n. 1025/2012

7

A termini dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 316, pag. 12):

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

“norma”: una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

a)

“norma internazionale”: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;

b)

“norma europea”: una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione;

c)

“norma armonizzata”: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;

d)

“norma nazionale”: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale;

(...)».

Direttiva 2014/24

8

Il considerando 74 della direttiva 2014/24 recita:

«Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici devono permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. A tal fine dovrebbe essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato, tra cui quelle definite sulla base dei criteri in materia di prestazione legati al ciclo di vita e alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, forniture e servizi.

Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile. I requisiti funzionali e in materia di prestazioni sono inoltre strumenti appropriati per stimolare l’innovazione nell’ambito degli appalti pubblici e dovrebbero essere applicati il più ampiamente possibile. Quando si fa riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest’ultima, alla norma nazionale, dovrebbero essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici le offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Dovrebbe spettare all’operatore economico il compito di dimostrare l’equivalenza con l’etichettatura richiesta.

Per dimostrare l’equivalenza, dovrebbe essere possibile richiedere agli offerenti di fornire elementi di prova verificati da terzi. Tuttavia, dovrebbe essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni sulle prove eseguite, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, purché dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto».

9

L’articolo 4 di tale direttiva prevede:

«La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

a)

5350000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;

(...)».

10

L’articolo 42 di detta direttiva così dispone:

«(...)

2.   Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3.   Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

(...)

b)

mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

(...)

5.   Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 44, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

(...)».

11

Ai sensi dell’articolo 44 della medesima direttiva:

«1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.

(...)

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell’operatore economico interessato e purché l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente (…) al presente articolo, paragrafi 1 e 2. (...)».

12

L’allegato VII della direttiva 2014/24 prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

2.

“norma”: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:

a)

“norma internazionale”: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;

b)

“norma europea”: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;

c)

“norma nazionale”: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;

(...)».

Direttiva 2014/35/UE

13

L’articolo 2 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU 2014, L 96, pag. 357), enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

9)

“norma armonizzata”: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento [n. 1025/2012];

(...)».

Diritto bulgaro

14

In forza dell’articolo 48, paragrafo 2, dello Zakon za obshtestvenite porachki (legge sugli appalti pubblici, DV n. 13, del 16 febbraio 2016), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli appalti pubblici»), ogni riferimento a una norma, a una specifica, a una valutazione tecnica o a un’omologazione tecnica è completato dalle parole «o equivalente».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15

Il 10 luglio 2020 il Comune di Pleven ha concluso un contratto amministrativo con il Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto (Ministero per lo sviluppo regionale e i lavori pubblici, Bulgaria) al fine di ottenere, nell’ambito dell’Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 (programma operativo «Regioni in via di sviluppo» 2014-2020), una sovvenzione per il finanziamento di un progetto diretto a contribuire a realizzare un ambiente urbano sostenibile.

16

In questo contesto, tale Comune ha indetto una gara d’appalto, intitolata «realizzazione di lavori di costruzione e di montaggio – ricostruzione degli elementi lineari dell’ambiente urbano di Pleven, suddivisa in tre lotti distinti». Le specifiche tecniche del lotto n. 1 facevano riferimento alle norme BDS 624:87 (Cordoli di calcestruzzo), BDS EN 1340:2005 (Cordoli di calcestruzzo. Requisiti e metodi di prova) e EN 60332-1-2 (Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio. Parte 1-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato. Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata). Tali specifiche tecniche non contenevano la menzione «o equivalente».

17

Il 19 febbraio 2021 è stato designato un aggiudicatario per ciascuno dei lotti dell’appalto pubblico. Il 23 marzo 2021 è stato concluso un contratto con l’aggiudicatario del lotto n. 1, per il valore di 1449180,17 leva bulgari (BGN) (circa EUR 740000) al netto dell’IVA.

18

Con una decisione del 20 marzo 2023, il Capo dell’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in via di sviluppo» 2014-2020 ha imposto una rettifica finanziaria delle spese ammissibili alla sovvenzione dello Stato bulgaro, corrispondente al 25% del valore del contratto. Detta rettifica finanziaria è stata imposta, segnatamente, in quanto la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi non era stata condotta in modo conforme all’articolo 48, paragrafo 2, della legge sugli appalti pubblici, che traspone l’articolo 42 della direttiva 2014/24 e prevede, in particolare, che ogni specifica tecnica di un appalto pubblico formulata con riferimento a una norma deve essere completata con le parole «o equivalente». Omettendo una menzione siffatta, il Comune di Pleven avrebbe limitato in modo ingiustificato la possibilità per tutti gli operatori economici interessati di partecipare a tale gara, il che produrrebbe un impatto finanziario poiché farebbe sorgere un rischio di pregiudizio per il bilancio dell’Unione europea.

19

Il Comune di Pleven ha adito l’Administrativen sad Pleven (Tribunale amministrativo di Pleven, Bulgaria), che è il giudice del rinvio, proponendo un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione. Esso afferma che l’omissione della menzione «o equivalente» non ha avuto l’effetto di scoraggiare i partecipanti potenziali alla gara d’appalto suddetta. Infatti, i prodotti da costruzione dovrebbero essere conformi ai requisiti essenziali enunciati nel regolamento n. 305/2011. Orbene, le norme BDS EN 1340:2005 e EN 60332-1-2 costituirebbero «norme armonizzate», ai sensi di tale regolamento. Pertanto, non esisterebbero norme ad esse equivalenti e qualsiasi altra norma sarebbe contrastante con la disciplina applicabile.

20

A tale riguardo, secondo i chiarimenti forniti con una lettera del Balgarski institut po standartizatsia (Istituto bulgaro di normalizzazione), prodotta dinanzi al giudice del rinvio, nel 2005 la norma bulgara BDS EN 1340:2005, in vigore al momento della redazione di tale lettera, ha sostituito la norma bulgara BDS 624:1987. La norma BDS EN 60332-1-2:2006 costituirebbe, di per sé, la norma bulgara che introduce la norma europea identica alla norma internazionale IEC 60332-1-2:2004. La nozione di equivalenza non avrebbe senso nell’ambito della normalizzazione internazionale, europea o nazionale, il cui principio consisterebbe proprio nel fissare un’unica norma per ogni oggetto.

21

Tenendo conto del fatto che l’appalto pubblico di cui trattasi è finanziato dal bilancio dell’Unione, il giudice del rinvio osserva che, in forza dell’allegato VII, punto 2, della direttiva 2014/24, una «norma» è una specifica tecnica la cui osservanza non è obbligatoria.

22

Orbene, secondo detto giudice, le norme di cui trattasi nel procedimento pendente dinanzi ad esso sono norme armonizzate ai sensi del regolamento n. 305/2011. Alla luce del punto 40 della sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821), nonché dei punti 65 e 66 della sentenza del 17 dicembre 2020, Germania/Commissione (C‑475/19 P e C‑688/19 P, EU:C:2020:1036), detto giudice considera che norme siffatte possono essere considerate vincolanti.

23

Su tale base, lo stesso giudice si chiede se dette norme rientrino nell’ambito d’applicazione dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24 e se l’amministrazione aggiudicatrice abbia l’obbligo o il diritto di esigere una norma equivalente.

24

In tal contesto, l’Administrativen sad Pleven (Tribunale amministrativo di Pleven) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con [l’]allegato VII, punto 2, della [direttiva 2014/24], debba essere interpretato nel senso che sono ammissibili una normativa e una giurisprudenza nazionali ai sensi delle quali l’amministrazione aggiudicatrice è sempre tenuta a garantire che, nel bando di gara, ogni riferimento a una norma cui è necessario conformarsi contenga la menzione «o equivalente» anche quando è richiesto il rispetto di una norma armonizzata stabilita sulla base del [regolamento n. 305/2011] o sulla base [della] direttiva [89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12),] abrogata».

Sulla questione pregiudiziale

25

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esige dalle amministrazioni aggiudicatrici l’aggiunta della menzione «o equivalente» in tutti i casi in cui le specifiche tecniche che compaiono nei documenti di una gara d’appalto siano redatte con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, ivi incluse le norme armonizzate rientranti nel regolamento n. 305/2011.

26

In via preliminare, occorre rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non consente di accertare che il valore stimato dell’appalto di cui trattasi nel procedimento principale sia uguale o superiore alla soglia di EUR 5350000 fissata dall’articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24 per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori, e, pertanto, che tale appalto rientri nell’ambito d’applicazione della direttiva suddetta.

27

Comunque, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, quando una normativa nazionale si conforma, in modo diretto e incondizionato, per le soluzioni che apporta a situazioni non disciplinate da un atto di diritto dell’Unione, a quelle adottate da tale atto, sussiste un interesse certo dell’Unione a che le disposizioni riprese dallo stesso atto ricevano un’interpretazione uniforme. Ciò consente infatti di evitare future divergenze d’interpretazione e di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione di dette disposizioni (sentenza del 7 dicembre 2023, Obshtina Razgrad, C‑441/22 e C‑443/22, EU:C:2023:970, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

28

A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che la legge sugli appalti pubblici, che ha recepito la direttiva 2014/24 nell’ordinamento giuridico bulgaro, si applica più in generale a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici sovvenzionate da fondi europei, indipendentemente dal valore degli appalti in questione (sentenza del 7 dicembre 2023, Obshtina Razgrad, C‑441/22 e C‑443/22, EU:C:2023:970, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

29

Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale è finanziato dal bilancio dell’Unione e che la legge sugli appalti pubblici recepisce nel diritto bulgaro l’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24, cosicché le norme sancite da tale disposizione sono applicabili all’appalto pubblico suddetto.

30

Ciò premesso, il fatto che il valore stimato dell’appalto di cui trattasi nel procedimento principale non risulti da tale domanda non osta a che la Corte risponda alla questione pregiudiziale.

31

Con l’ausilio di tali precisazioni preliminari, va osservato che l’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24 dispone che le specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento, in particolare, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle norme internazionali o alle norme nazionali. Tale disposizione prevede anche che «ciascun riferimento» contenga la menzione «o equivalente».

32

Risulta dalla formulazione di tale disposizione che la menzione «o equivalente» deve sempre essere aggiunta quando specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento a norme, ivi incluse norme nazionali che recepiscono norme europee. La medesima disposizione non prevede alcuna deroga riguardo alle norme armonizzate ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 305/2011.

33

Siffatto requisito è del resto coerente con l’allegato VII, punto 2, della direttiva 2014/24, che definisce il termine «norma» come corrispondente a una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, internazionale, europeo o nazionale, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che è messa a disposizione del pubblico.

34

Pertanto, non si può censurare una normativa nazionale per il fatto che esige dalle amministrazioni aggiudicatrici l’aggiunta della menzione «o equivalente» in tutti i casi in cui determinate specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento a talune norme.

35

Detta interpretazione è confermata dalla constatazione che, in conformità all’articolo 42, paragrafo 5, di tale direttiva, quando i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi a specifiche tecniche formulate, in forza dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva suddetta, mediante riferimento a norme, l’offerente può provare, nella propria offerta, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti da dette specifiche tecniche.

36

La valutazione contenuta al punto 34 della presente sentenza è altresì corroborata dall’obiettivo della direttiva 2014/24, menzionato al considerando 74 della stessa, diretto a che le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici consentano di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza e di riflettere segnatamente la varietà delle soluzioni tecniche prevalenti sul mercato.

37

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, nel caso di specie, è indifferente che la norma EN 1340:2003, trasposta dalla norma BDS EN 1340:2005 menzionata dal giudice del rinvio, compaia, senza essere stata successivamente sostituita o dichiarata obsoleta, nell’elenco delle norme armonizzate contenuto nell’ultima comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel contesto dell’attuazione del regolamento n. 305/2011 (GU 2018, C 92, pag. 139). Del pari, è priva di rilievo la circostanza che, all’epoca dei fatti all’origine del procedimento principale, la norma EN 60332-1-2:2004 comparisse nell’elenco delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea mediante una comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2014/35 (GU 2018, C 326, pag. 4).

38

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che richiede alle amministrazioni aggiudicatrici l’aggiunta della menzione «o equivalente» in tutti i casi in cui le specifiche tecniche che compaiono nei documenti di una gara d’appalto siano formulate mediante riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, incluse le norme armonizzate rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 305/2011.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione, del 30 ottobre 2019,

 

dev’essere interpretato nel senso che:

 

esso non osta a una normativa nazionale che richiede alle amministrazioni aggiudicatrici l’aggiunta della menzione «o equivalente» in tutti i casi in cui le specifiche tecniche che compaiono nei documenti di una gara d’appalto siano formulate mediante riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, incluse le norme armonizzate rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Top