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Document 62023CJ0112

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2024.
PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo contro Commissione europea.
Impugnazione – Sovvenzioni – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 – Dazio compensativo definitivo – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articolo 7 – Calcolo dell’importo del vantaggio – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Sottoquotazione dei prezzi – Pressione sui prezzi.
Causa C-112/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:899

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

17 ottobre 2024 ( *1 )

«Impugnazione – Sovvenzioni – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 – Dazio compensativo definitivo – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articolo 7 – Calcolo dell’importo del vantaggio – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Sottoquotazione dei prezzi – Pressione sui prezzi»

Nella causa C‑112/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 febbraio 2023,

PT Pelita Agung Agrindustri, con sede in Medan (Indonesia),

PT Permata Hijau Palm Oleo, con sede in Medan,

rappresentate da J. Cornelis e F. Graafsma, advocaten,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da P. Kienapfel, G. Luengo e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

European Biodiesel Board (EBB), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato da M.-S. Dibling, avocate,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, M.L. Arastey Sahún, presidente della Quinta Sezione, e J.Passer (relatore), giudice,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, la PT Pelita Agung Agrindustri e la PT Permata Hijau Palm Oleo chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 dicembre 2022, PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo/Commissione (T‑143/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:811), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (GU 2019, L 317, pag. 42; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui le riguarda.

Contesto normativo

2

L’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55), intitolato «Disposizioni generali relative al calcolo dell’importo», prevede quanto segue:

«1.   L’importo delle sovvenzioni compensabili è calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportato verso l’Unione [europea].

Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:

a)

tasse di domanda e altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla;

b)

imposte d’esportazione, dazi o altri tributi prelevati all’esportazione di tale prodotto verso l’Unione, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.

Il soggetto che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

2.   Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni.

(...)».

3

L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Accertamento del pregiudizio», dispone quanto segue:

«1.   L’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione; e

b)

dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

2.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(...)».

Fatti

4

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 18 della sentenza impugnata. Ai fini della presente impugnazione, essi possono essere riassunti come segue.

5

Le ricorrenti sono società indonesiane che producono ed esportano biodiesel verso l’Unione.

6

Il 19 novembre 2013 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), che ha applicato alle ricorrenti un dazio antidumping definitivo.

7

Con sentenza del 15 settembre 2016, PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio (T‑121/14, EU:T:2016:500), il Tribunale ha annullato gli articoli 1 e 2 di tale regolamento nella parte in cui riguardavano la prima delle ricorrenti in sede di impugnazione.

8

Il 25 gennaio 2018, in una relazione intitolata «Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel originario dell’Indonesia» [WT/DS 480/R; in prosieguo: la «relazione del panel “UE-Biodiesel (Indonesia)”»], il panel dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha inoltre concluso che l’Unione aveva agito in modo incompatibile con varie disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»), contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’OMC (GU 1994, L 336, pag. 3).

9

A seguito di una denuncia presentata dall’European Biodiesel Board (EBB), la Commissione europea, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 dicembre 2018 (GU 2018, C 439, pag. 16), ha avviato un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia.

10

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da «esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o incorporati in una miscela», originari dell’Indonesia (in prosieguo: il «prodotto in questione»).

11

Il biodiesel prodotto in Indonesia è principalmente un estere metilico di olio di palma (palm methyl ester; in prosieguo: il «PME»), derivato dall’olio di palma greggio. Il biodiesel prodotto nell’Unione è invece principalmente un estere metilico di colza (rapeseed oil methyl ester; in prosieguo: il «RME»), ma può essere prodotto anche a partire da altre materie prime, tra cui il PME.

12

Il PME e il RME appartengono entrambi alla categoria degli esteri monoalchilici di acidi grassi. Il termine «estere» si riferisce alla transesterificazione di oli vegetali, ossia la miscelazione dell’olio con alcol, che produce biodiesel e, come sottoprodotto, glicerina. Il termine «metilico» si riferisce al metanolo, l’alcol più comunemente utilizzato nel processo. Gli esteri monoalchilici di acidi grassi sono noti anche come «esteri metilici di acidi grassi» (fatty-acid methyl ester; in prosieguo: i «FAME»). Anche se sono entrambi FAME, il PME e il RME hanno proprietà fisiche e chimiche parzialmente differenti e, in particolare, hanno un punto di intasamento a freddo dei filtri (Cold Filter Plugging Point; in prosieguo: il «CFPP») diverso. Il CFPP è la temperatura alla quale un carburante provocherà l’intasamento del filtro del carburante a causa della cristallizzazione o della gelificazione di alcuni componenti. Per il RME, il CFPP può essere pari a – 14 gradi Celsius (°C), mentre per il PME corrisponde a circa 13°C. Sul mercato, il biodiesel con un particolare CFPP è spesso designato dalla sigla FAME X, ad esempio FAME 0 per il biodiesel con un CFPP di 0°C o FAME 5 per il biodiesel con un CFPP di 5 °C.

13

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 30 settembre 2018 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta. Se del caso, la Commissione ha anche esaminato i dati relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta.

14

Il 12 agosto 2019 e il 28 novembre 2019 rispettivamente, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (GU 2019, L 212, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), e successivamente il regolamento controverso.

15

Essa ha considerato che il governo dell’Indonesia aveva sostenuto l’industria del biodiesel mediante sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2016/1037. La Commissione ha ritenuto che tale sostegno avesse avuto luogo attraverso alcuni programmi. Si trattava, in particolare, del fatto che il Fondo per le piantagioni di palma da olio, un ente pubblico (in prosieguo: il «Fondo»), pagava ai produttori di biodiesel che avevano consegnato biodiesel a società designate come «enti petrolchimici» la differenza tra il prezzo di riferimento del diesel minerale, corrisposto da tali enti, e il prezzo di riferimento del biodiesel fissato dal Ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie. Inoltre, la Commissione ha concluso che il governo dell’Indonesia aveva incaricato o dato ordine ai produttori di PME, materia prima che i produttori di biodiesel acquistavano per trasformarla in biodiesel, di fornire tale materia prima per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe stato adeguato, in particolare mediante restrizioni all’esportazione e il controllo dei prezzi tramite il gruppo di società pubbliche PT Perkebunan Nusantara.

16

Il dazio compensativo definitivo applicabile alle ricorrenti era pari al 18%.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2020, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso, nella parte in cui le riguarda.

18

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto sette motivi. Solo il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1037 in sede di determinazione della sottoquotazione, e la seconda parte del quinto motivo, relativa ad un errore manifesto in cui la Commissione sarebbe incorsa ripartendo l’importo dei versamenti ricevuti dal Fondo sul fatturato totale delle loro vendite di biodiesel, sono pertinenti ai fini della valutazione dei motivi dedotti nell’impugnazione.

19

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso.

20

Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla mancata presa in considerazione di tutti i dati pertinenti nella determinazione della sottoquotazione, il Tribunale ha respinto gli argomenti delle ricorrenti riguardanti sia il primo metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi, che consisteva nel confrontare le importazioni di PME originario dell’Indonesia con le vendite di PME prodotto nell’Unione e che copriva circa il 20% di tutte le vendite dei produttori di biodiesel dell’Unione inclusi nel campione (punti da 33 a 41 della sentenza impugnata), sia il secondo metodo di calcolo, consistente nell’includere nelle vendite di biodiesel prodotto nell’Unione comparate alle importazioni provenienti dall’Indonesia le vendite di FAME 0 da parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e che copriva il 55% dell’insieme delle vendite dell’industria dell’Unione (punti da 42 a 52 della sentenza impugnata), nonché il terzo metodo di calcolo, consistente nel confrontare le importazioni nazionali di biodiesel dall’Indonesia con tutte le vendite di biodiesel dei produttori dell’Unione inclusi nel campione (punti da 53 a 70 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha altresì respinto la seconda parte del primo motivo, vertente sull’assenza di determinazione della sottoquotazione dei prezzi per il prodotto dell’industria dell’Unione nel suo insieme (punti da 72 a 81 della sentenza impugnata) e sul fatto di aver erroneamente considerato l’esistenza di una pressione sui prezzi (punti da 83 a 88 della sentenza impugnata).

21

Per quanto riguarda la seconda parte del quinto motivo, il Tribunale ha considerato, da un lato, al punto 226 della sentenza impugnata, che, ripartendo gli importi delle sovvenzioni non solo sulle vendite sul mercato indonesiano ma anche sulle vendite all’esportazione, la Commissione ha agito conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037 nonché alla sua comunicazione intitolata «Orientamenti per il calcolo dell’importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi» (GU 1998, C 394, pag. 6), dato che tali sovvenzioni non sono concesse in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti ed esportati o trasportati e non sono sovvenzioni all’esportazione. Dall’altro lato, al punto 234 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse violato il suo obbligo di motivazione per quanto riguarda l’argomento che una delle ricorrenti aveva fatto valere in subordine nel corso del procedimento amministrativo e secondo cui l’importo delle sovvenzioni dovrebbe essere ripartito sul suo fatturato totale, comprensivo sia del biodiesel che degli altri prodotti.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

22

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nonché il regolamento controverso e condannare la Commissione alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione, oppure,

in subordine, rinviare la causa al Tribunale e riservare le spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.

23

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare le ricorrenti alle spese del procedimento.

24

L’EBB conclude nello stesso senso della Commissione.

Sull’impugnazione

25

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi, vertenti, i primi quattro, su errori di diritto commessi dal Tribunale nell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1037 nonché su uno snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso in tale contesto, il quinto, su uno snaturamento da parte del Tribunale degli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento e, il sesto, vertente, da un lato, su un errore di interpretazione della loro censura relativa alla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione nonché, dall’altro, su un errore di diritto nell’interpretazione di tale articolo 7, paragrafo 2.

Sui primi tre motivi di impugnazione

Argomenti delle parti

26

Nell’ambito del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 85 a 87 della sentenza impugnata, il Tribunale, da un lato, ha mal interpretato l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037 e, dall’altro, ha snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso. In primo luogo, invece di assicurarsi che la pressione sui prezzi, constatata dalla Commissione, fosse «forte», il Tribunale si sarebbe limitato a verificare se esistesse una semplice pressione sui prezzi. Ad avviso delle ricorrenti, una differenza di 0,21 punti percentuali tra la diminuzione dei costi di produzione del 4,35% e la diminuzione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione del 4,56%, rilevate dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, non può costituire una forte pressione sui prezzi. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che, tra il periodo dell’inchiesta e il periodo successivo a quest’ultimo, non vi era stata alcuna pressione sui prezzi, come risulterebbe dalla tabella di cui al punto 85 della sentenza impugnata.

27

A sostegno del loro secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che, confermando, ai punti da 48 a 51 della sentenza impugnata, il secondo metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi, il Tribunale ha interpretato erroneamente o ha ignorato le conclusioni della relazione del panel «UE-biodiesel (Indonesia)», che il giudice dell’Unione sarebbe tenuto, conformemente alla giurisprudenza, a prendere in considerazione ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione dell’accordo antidumping. Tali conclusioni avrebbero riguardato un adeguamento identico a quello effettuato nel regolamento controverso, con l’unica differenza che, nell’ambito dell’inchiesta che ha dato luogo a tale relazione, il prezzo delle importazioni indonesiane era stato adeguato verso l’alto, mentre, in tale regolamento, il prezzo di vendita di FAME 0 dell’industria dell’Unione è stato adeguato verso il basso. Laddove il Tribunale ha respinto dette conclusioni del panel affermando che la situazione del mercato si è evoluta rispetto a quella che le aveva motivate, dato che, attualmente, anche l’industria dell’Unione produce PME, le ricorrenti osservano, da un lato, che la quota della produzione di PME nelle vendite prese in considerazione nell’ambito del secondo metodo di calcolo è pari solo al 20% e, dall’altro, che la situazione del mercato, in particolare per quanto riguarda la quota delle vendite di FAME 0 dell’industria dell’Unione, non è cambiata. Pertanto, il Tribunale avrebbe snaturato le conclusioni del panel o, in subordine, non avrebbe indicato per quale motivo le avesse ignorate.

28

Nell’ambito del loro terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha snaturato le conclusioni della relazione del panel dell’OMC, del 25 settembre 2013, intitolata «Cina – Misure antidumping e compensative riguardanti i prodotti a base di pollo da carne in provenienza dagli Stati Uniti» (WT/DS 427/R), e altre decisioni pertinenti dell’OMC nonché talune sentenze dei giudici dell’Unione, quando ha approvato, al punto 62 della sentenza impugnata, il terzo metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi e ha imposto alle ricorrenti, al punto 63 di tale sentenza, un obbligo di dimostrare la necessità di un adeguamento dei prezzi. Infatti, da tali decisioni e sentenze risulterebbe che l’obbligo incombente all’autorità incaricata dell’inchiesta di garantire che i prodotti confrontati siano comparabili ai fini del calcolo della sottoquotazione dei prezzi è assoluto e non è accompagnato da alcuna riserva, e che nessun requisito supplementare in materia di prova grava sulle ricorrenti al fine di dimostrare quali adeguamenti siano necessari per garantire un confronto equo.

29

La Commissione e l’EBB chiedono il rigetto di tali motivi.

Giudizio della Corte

30

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2016/1037, l’accertamento di un pregiudizio si fonda su prove positive e implica un esame obiettivo, da un lato, del volume delle importazioni sovvenzionate e dell’effetto di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione e, dall’altro, dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

31

Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, per quanto concerne gli effetti delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione (sottoquotazione notevole) oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti.

32

In proposito, occorre ricordare in via preliminare che, nel settore della politica commerciale comune e specialmente in materia di misure di difesa commerciale, da una giurisprudenza costante risulta che le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare, cosicché il controllo giurisdizionale di tale ampio potere discrezionale deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

33

Poiché l’esame dell’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi e di una pressione su questi ultimi è una questione economicamente complessa per la quale il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, (GU 2016, L 176, pag. 21), non impone alcun metodo particolare, la Commissione gode, pertanto, di un ampio potere discrezionale al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 99).

34

Nel caso di specie, dai considerando da 292 a 300 del regolamento provvisorio e dai considerando da 234 a 271 del regolamento controverso risulta che la Commissione ha utilizzato i tre metodi menzionati al punto 20 della presente sentenza per dimostrare l’esistenza di una sottoquotazione notevole dei prezzi dell’Unione da parte delle importazioni indonesiane di biodiesel durante il periodo dell’inchiesta.

35

Ai considerando 301 e da 325 a 329 del regolamento provvisorio nonché ai considerando da 342 a 351 del regolamento controverso, la Commissione ha altresì esaminato se i prezzi dell’industria dell’Unione fossero depressi dalle importazioni sovvenzionate. In tale contesto, essa ha ritenuto, in particolare, che il mercato del biodiesel fosse un mercato di prodotti di base sensibile ai prezzi e che, in tale mercato, una sottoquotazione dei prezzi pari a circa il 10% esercitasse una forte pressione al ribasso sui prezzi. Essa ha aggiunto che, a causa di tale pressione sui prezzi, l’industria dell’Unione non aveva potuto beneficiare della riduzione dei costi durante il periodo dell’inchiesta, in quanto aveva dovuto trasferire integralmente tale riduzione ai suoi clienti per evitare una perdita di quota di mercato ancora maggiore e che, di conseguenza, l’industria dell’Unione non aveva potuto migliorare il suo margine di profitto insoddisfacente a causa della pressione sui prezzi esercitata da quantità significative di importazioni sovvenzionate a basso prezzo in una situazione di mercato altrimenti favorevole.

36

Per quanto riguarda, in primo luogo, il secondo metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi, le ricorrenti sostengono che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato la relazione del panel «UE-biodiesel (Indonesia)» o non ha indicato perché avesse ignorato tale relazione.

37

In tale relazione, che riguardava il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione n. 1194/2013, menzionato al punto 6 della presente sentenza, il panel dell’OMC ha considerato, in particolare, al punto 7.157, che, «[a]nche se è possibile che il PME originario dell’Indonesia e il biodiesel miscelato con un CFPP di 0 [°C] competano entrambi per quanto riguarda le vendite alle società che miscelano biodiesel con diesel minerale, ciò non modifica il fatto che le autorità dell’[Unione] non hanno spiegato se il confronto tra le vendite di PME e di biodiesel miscelato con un CFPP di 0 [°C] sia stato effettuato a un livello di confronto appropriato, tenuto conto del fatto che il PME era un fattore produttivo per le miscele, compreso il biodiesel con un CFPP di 0 [°C]». Il panel ha aggiunto, al punto 7.158 di detta relazione, che, «[a]nche se le autorità dell’[Unione] hanno apportato un adeguamento al prezzo del PME indonesiano per tenere conto dei diversi livelli di CFPP del biodiesel indonesiano e del biodiesel dell’[Unione], riteniamo che tale adeguamento non sia sufficiente per riflettere la complessità nei rapporti concorrenziali tra il PME e il biodiesel miscelato con un CFPP di 0 [°C], dato che il PME indonesiano è un fattore produttivo del biodiesel miscelato, compreso il biodiesel miscelato con un CFPP di 0 [°C]».

38

Al riguardo, è vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la preminenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato dell’Unione impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme agli accordi (sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

39

Inoltre, la Corte ha già dichiarato che il principio di diritto internazionale generale del rispetto degli impegni contrattuali (pacta sunt servanda), sancito dall’articolo 26 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331), implica che il giudice dell’Unione, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione dell’accordo antidumping, debba tenere conto dell’interpretazione delle differenti disposizioni di tale accordo adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

40

Nel caso di specie, sebbene la relazione del panel «UE-biodiesel (Indonesia)» riguardasse un altro periodo d’indagine e un altro atto delle autorità competenti, contenente una motivazione ad esso propria, cosicché le conclusioni contenute in tale relazione non possono essere trasposte in quanto tali alla presente causa, tale relazione riguardava tuttavia lo stesso prodotto proveniente dallo stesso paese terzo. Pertanto, tali conclusioni possono essere pertinenti nell’ambito dell’esame del regolamento controverso.

41

Tuttavia, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha tenuto conto, ai punti da 42 a 52 della sentenza impugnata, della relazione del panel «UE-biodiesel (Indonesia)», considerando, in particolare, in primo luogo, che la Commissione aveva giustamente sottolineato, ai considerando 251 e 252 del regolamento controverso, che la struttura dell’industria dell’Unione, che ormai produce anch’essa PME, era cambiata e che la situazione del mercato era stata così modificata rispetto a quella che aveva motivato l’analisi contenuta in tale relazione e, in secondo luogo, che dai considerando 254 e 297 del regolamento controverso risulta che la Commissione aveva debitamente preso in considerazione nella sua analisi sia l’utilizzo di PME e del FAME 0 sia i rapporti concorrenziali tra questi due prodotti.

42

Infatti, da un lato, se è vero che le ricorrenti rilevano correttamente che il secondo metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi verteva unicamente sul confronto tra il PME importato dall’Indonesia e il PME prodotto dall’industria dell’Unione, essendo quest’ultimo, inoltre, già coperto dal primo metodo di calcolo, non risulta manifestamente errato ritenere che il fatto, rilevato dal Tribunale al punto 48 della sentenza impugnata, che ormai anche l’industria dell’Unione produce PME costituisse un elemento rilevante anche nell’ambito dell’analisi dei rapporti concorrenziali tra il FAME 0 prodotto dall’industria dell’Unione e il PME importato, dato che, in particolare, come risulta dal considerando 297 del regolamento provvisorio, il cui contenuto è stato ricordato al punto 50 della sentenza impugnata, il FAME 0 include spesso fino al 20% di PME.

43

Dall’altro lato, come rilevato dal Tribunale in tale punto 50 della sentenza impugnata, la Commissione, nei regolamenti provvisorio e controverso, ha spiegato perché riteneva che il confronto tra le vendite di PME e quelle del FAME 0 fosse stato considerato appropriato. Orbene, le ricorrenti non contestano tali spiegazioni, ma si limitano a rinviare alla relazione del panel «UE-biodiesel (Indonesia)» in cui tale gruppo ha criticato l’assenza, nell’inchiesta che ha dato luogo a tale relazione, di tali spiegazioni.

44

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il terzo metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi, nell’ambito del quale la Commissione ha confrontato tutte le importazioni del prodotto in esame provenienti dai produttori esportatori indonesiani con tutte le vendite di biodiesel dei produttori dell’Unione senza adeguamento del prezzo, occorre rilevare che né l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2016/1037 né alcun’altra disposizione di tale regolamento indicano che la Commissione debba procedere a siffatti adeguamenti ai fini della determinazione del pregiudizio.

45

È vero che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2016/1037, l’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio deve comportare un esame obiettivo.

46

Al riguardo, tuttavia, è giocoforza constatare che le ricorrenti non dimostrano che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto laddove ha considerato, al punto 62 della sentenza impugnata, dopo aver ricordato al punto 57 la relazione del panel dell’OMC di cui al punto 28 della presente sentenza, che la decisione della Commissione di non procedere ad adeguamenti dei prezzi, nell’ambito del terzo metodo di calcolo, era stata fondata su elementi obiettivi, ossia la complessità dei rapporti concorrenziali tra i biodiesel a diversi livelli di CFPP, la differenza nelle condizioni di mercato per i biodiesel a diversi livelli di CFPP e l’assenza di correlazione diretta tra il livello di CFPP e il prezzo.

47

Infatti, tenuto conto di tali elementi, la cui veridicità, come rilevato dalla Commissione, non è contestata dalle ricorrenti, il terzo metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi, che confronta tutte le importazioni del prodotto in esame con tutte le vendite di biodiesel nell’Unione senza adeguamenti e che, peraltro, rientra nell’ambito di un calcolo complesso che comprende altri due metodi di calcolo, non risulta manifestamente contrario al requisito di un esame obiettivo, previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2016/1037.

48

In tali circostanze, non si può inoltre contestare al Tribunale, come fanno le ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione, di aver considerato, al punto 63 della sentenza impugnata, che, in tale contesto, spettava alle ricorrenti dimostrare che gli adeguamenti da esse richiesti erano, nel caso di specie, necessari.

49

Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli argomenti delle ricorrenti relativi all’esame, da parte della Commissione e poi del Tribunale, della questione se le importazioni sovvenzionate abbiano avuto l’effetto di deprimere i prezzi dell’industria dell’Unione, occorre rilevare che dalla formulazione stessa dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037 risulta che si presume che una sottoquotazione notevole del prezzo abbia tale effetto.

50

Infatti, conformemente a tale disposizione, ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione deve esaminare, per quanto riguarda l’effetto sui prezzi, «se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti».

51

Ne consegue che, qualora si constati una sottoquotazione notevole del prezzo, ciò è sufficiente per concludere che le importazioni del prodotto in questione hanno l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi dell’industria dell’Unione o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti.

52

Di conseguenza, poiché, come risulta dai punti da 36 a 48 della presente sentenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto per quanto riguarda l’esame del secondo e del terzo metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi, cosicché la conclusione operata dalla Commissione al considerando 271 del regolamento controverso, secondo la quale le importazioni dall’Indonesia durante il periodo dell’inchiesta avevano ridotto notevolmente i prezzi dell’industria dell’Unione, deve essere considerata valida, gli argomenti delle ricorrenti relativi all’esame, da parte della Commissione e poi del Tribunale, della questione se i prezzi dell’industria dell’Unione fossero depressi dalle importazioni sovvenzionate non possono, per tale motivo, essere accolti.

53

In ogni caso, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, in primo luogo, il Tribunale non ha ignorato il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037, che ha riprodotto fedelmente al punto 27 della sentenza impugnata, pur riferendosi a una «notevole pressione al ribasso sui prezzi» ai punti 84 e 308 di tale sentenza.

54

In secondo luogo, la circostanza, invocata in via principale dalle ricorrenti, che, tra l’anno 2017 e il periodo dell’inchiesta, la differenza tra la diminuzione dei costi di produzione (del 4,35%) e la diminuzione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione (del 4,56%) sia stata limitata a 0,21 punti percentuali non dimostra in modo manifesto uno snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi che gli sono stati sottoposti.

55

In particolare, come rilevato dalla Commissione e dall’EBB, dalle tabelle 9 e 14 del regolamento provvisorio risulta, in primo luogo, che la quota di mercato dei produttori dell’Unione è passata dal 91,6% nel 2017 all’81,5% durante il periodo dell’inchiesta, il che ha coinciso con l’improvviso aumento delle importazioni sovvenzionate nel corso di tale periodo e, in secondo luogo, che la redditività dell’industria dell’Unione è stata pari allo 0,8% del fatturato nel 2017 e durante detto periodo.

56

Tenuto conto di tutti questi elementi, non risulta manifestamente errato ritenere che le importazioni del prodotto in esame abbiano avuto l’effetto di deprimere sensibilmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti di prezzo che altrimenti sarebbero intervenuti.

57

Di conseguenza, i motivi di impugnazione dal primo al terzo devono essere respinti.

Sul quarto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

58

Secondo le ricorrenti, dal momento che i primi tre motivi della presente impugnazione dimostrano che il Tribunale ha erroneamente confermato la fondatezza del secondo e del terzo metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi, la conclusione tratta al punto 80 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione non è incorsa in errore nell’aver «calcolato la sottoquotazione dei prezzi prima per il 20%, poi per il 55% e infine per tutte le vendite dei produttori dell’Unione» e secondo la quale essa non aveva quindi effettuato alcuna estrapolazione dai riscontri operati sulla base del 20% delle vendite dell’Unione, deve essere respinta. Inoltre, anche se la Corte approvasse il secondo metodo di calcolo, il Tribunale, ad avviso delle ricorrenti, ha erroneamente interpretato l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2016/1037, affermando, al punto 81 della sentenza impugnata, che, «[a]nche supponendo che la Commissione si sia basata erroneamente sul terzo metodo di calcolo della sottoquotazione, l’argomentazione delle ricorrenti non potrebbe comunque essere accolta» dato che «l’utilizzo di altri due metodi ha consentito alla Commissione di valutare l’importanza della sottoquotazione per il 55% delle vendite dei produttori dell’Unione, vale a dire la maggioranza delle vendite, rappresentativa della situazione sull’intero mercato». Infatti, dalla giurisprudenza della Corte nonché, per analogia, dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 risulterebbe che una sottoquotazione dei prezzi pari soltanto al 7,4% accertata per una metà delle vendite dell’industria dell’Unione, mentre l’altra metà di tali vendite è stata ignorata, non costituisce una base obiettiva fondata su elementi di prova positivi per stabilire una sottoquotazione globale dei prezzi o degli effetti globali sui prezzi.

59

La Commissione e l’EBB contestano tale argomento.

Giudizio della Corte

60

Come risulta dal punto 58 della presente sentenza, il quarto motivo di impugnazione dipende interamente dalla fondatezza del secondo e del terzo. Infatti, esso si basa sull’ipotesi, dedotta dalle ricorrenti nell’ambito del loro secondo e terzo motivo di impugnazione, che il Tribunale abbia erroneamente confermato la fondatezza del secondo e del terzo metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi.

61

Pertanto, nella misura in cui il secondo e il terzo motivo di impugnazione devono essere respinti, occorre respingere anche il quarto.

Sul quinto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

62

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, dichiarando, al punto 226 della sentenza impugnata, che «le sovvenzioni non [erano] concesse in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati» – il che l’avrebbe indotto a concludere, erroneamente, che il ricorso al metodo di ripartizione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037 era giuridicamente corretto – ha snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso. Infatti, dai punti 189 e 220 della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale era stato investito di elementi di prova attestanti che i versamenti effettuati a titolo del regime del Fondo erano stati concessi con riferimento ai quantitativi trasportati o consegnati dalle ricorrenti.

63

Le ricorrenti aggiungono che il fatto che la comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti per il calcolo dell’importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi» preveda che, «[p]er quanto riguarda le altre sovvenzioni, si deve di norma utilizzare come denominatore il totale delle vendite (sul mercato interno e all’esportazione), poiché tali sovvenzioni sono accordate sia alle vendite sul mercato interno, sia a quelle all’esportazione», non toglierebbe nulla all’impossibilità di ricorrere a una ripartizione basata «[su]l livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione», dato che la Commissione non può discostarsi, in tale contesto, dal testo di rango superiore, nella fattispecie dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037.

64

La Commissione nonché l’EBB chiedono il rigetto di tale motivo.

Giudizio della Corte

65

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037, qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni.

66

Con la loro argomentazione, le ricorrenti mettono in discussione la conferma, da parte del Tribunale, dell’esistenza, nel caso di specie, dell’ipotesi su cui si fonda tale disposizione.

67

In proposito, occorre tuttavia ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo ed argomenti da essa non dedotti dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Infatti, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado (sentenza dell’8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

68

Orbene, è giocoforza constatare che, dinanzi al Tribunale, le ricorrenti non hanno formulato alcun argomento volto, in modo chiaro e preciso, a contestare l’esistenza dell’ipotesi sulla quale si fonda l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037, mentre la Commissione aveva espressamente menzionato l’esistenza di tale ipotesi ai considerando da 194 a 196 del regolamento controverso, in risposta a un argomento di un’altra parte interessata.

69

Ai punti da 132 a 135 del loro ricorso in primo grado, le ricorrenti si sono invece limitate a sostenere che la Commissione era incorsa in un errore manifesto nel ripartire i versamenti del Fondo sul loro fatturato totale derivante dal biodiesel, ritenendo che essa non avesse tenuto conto del loro argomento secondo cui tali versamenti possono essere ripartiti solo sulle vendite effettuate sul mercato nazionale e non sulle esportazioni verso l’Unione, dato che solo tali vendite avevano giustificato detti versamenti.

70

In tali circostanze, le ricorrenti non possono, da un lato, contestare al Tribunale di aver fondato il suo esame del quinto motivo da esse dedotto in primo grado sull’esistenza, nel caso di specie, dell’ipotesi menzionata al punto 66 della presente sentenza e, dall’altro, sollevare argomenti relativi all’inesistenza di tale ipotesi, per la prima volta, dinanzi alla Corte.

71

Il quinto motivo di impugnazione deve quindi essere respinto in quanto irricevibile.

Sul sesto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

72

Le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha erroneamente interpretato il loro ricorso in primo grado affermando, al punto 228 della sentenza impugnata, che esse avevano sostenuto «che, omettendo di rispondere, nel regolamento [controverso], al loro argomento secondo cui l’importo della sovvenzione avrebbe dovuto essere ripartito sul loro fatturato totale, la Commissione [aveva] violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente». In realtà, come risulterebbe dal punto 134 di tale ricorso, la censura delle ricorrenti, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, avrebbe riguardato il fatto che i versamenti del Fondo erano stati ripartiti sulle vendite verso l’Unione e non la circostanza che essi non lo erano stati sul fatturato totale.

73

Peraltro, l’argomento delle ricorrenti – consistente nel far valere, in subordine, che, se i versamenti ricevuti per le sole vendite di biodiesel sul mercato interno indonesiano possono essere ripartiti sulle vendite di biodiesel all’esportazione «perché il denaro è fungibile», allora la ripartizione di tali versamenti deve essere effettuata su tutte le vendite – non sarebbe un semplice argomento procedurale, bensì un argomento di merito. In proposito, tenuto conto dell’avverbio di modo «opportunamente» nel testo dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037, concludendo, al punto 227 della sentenza impugnata, che «l’approccio consistente nel prendere in considerazione il fatturato totale delle vendite di biodiesel [era] appropriato e non risulta[va] quindi manifestamente erroneo», senza neppure verificare se o perché lo fosse, il Tribunale avrebbe proceduto ad un’interpretazione e ad un’applicazione erronee di tale articolo 7, paragrafo 2.

74

La Commissione e l’EBB contestano tali argomenti.

Giudizio della Corte

75

Come rilevato dalle ricorrenti nell’ambito della prima parte del presente motivo di impugnazione sintetizzata al punto 72 della presente sentenza, dal punto 134 del ricorso in primo grado risulta che la censura delle ricorrenti vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di motivazione verteva, invero, sul fatto che i versamenti del Fondo erano stati ripartiti sulle vendite verso l’Unione e non sulla circostanza che essi non lo erano stati sul fatturato totale, comprensivo sia del biodiesel che degli altri prodotti.

76

Tuttavia, è con riferimento a quest’ultimo aspetto che il Tribunale, ai punti da 228 a 234 della sentenza impugnata, ha esaminato e poi respinto la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione.

77

Si deve, tuttavia, rammentare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

78

Orbene, nonostante l’errore rilevato al punto 76 della presente sentenza, il Tribunale ha fornito, nel merito, una risposta sufficiente e corretta ai due argomenti sottesi al presente motivo di impugnazione. Infatti, esso ha giustamente considerato, in primo luogo, al punto 226 della sentenza impugnata, che, poiché le sovvenzioni non erano concesse con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, la Commissione, ripartendo gli importi di tali sovvenzioni sul fatturato totale generato dalle vendite, durante il periodo dell’inchiesta, del prodotto in esame, ossia il biodiesel, si è conformata all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037. Inoltre, sempre correttamente il Tribunale ha rilevato, in secondo luogo, al punto 231 della sentenza impugnata, che dalla lettura del considerando 81 del regolamento provvisorio, la cui analisi è stata confermata dal regolamento controverso, risultava chiaramente che la ripartizione aveva avuto luogo conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037, il quale prevede la ripartizione del valore della sovvenzione totale sul livello di produzione di vendita o di esportazione del «prodott[o] in questione», nel caso di specie quindi il biodiesel.

79

Infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037 risulta che, nell’ipotesi prevista da tale disposizione, l’importo della sovvenzione compensabile deve essere determinato ripartendo il valore della sovvenzione totale sul livello di produzione, di vendita o di esportazione del «prodott[o] in questione», ad esclusione quindi di altri prodotti eventualmente venduti dalle imprese interessate. Inoltre, non risulta manifestamente errato ritenere, come ha fatto il Tribunale al punto 226 della sentenza impugnata, che i versamenti del Fondo non limitassero i loro effetti sul mercato interno indonesiano, ma costituissero un sostegno ai produttori di biodiesel e potessero conferire loro un vantaggio anche sulle vendite all’esportazione.

80

In tali circostanze, occorre respingere anche il sesto motivo di impugnazione e, pertanto, l’impugnazione nella sua interezza.

Sulle spese

81

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

82

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

83

Nel caso di specie, poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione e dall’EBB, conformemente alla domanda di questi ultimi.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La PT Pelita Agung Agrindustri e la PT Permata Hijau Palm Oleo sono condannate a farsi carico, oltre che delle loro spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’European Biodiesel Board.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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