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Document 62019CJ0221

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 aprile 2021.
    AV.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 8, paragrafi da 2 a 4 – Articolo 17, paragrafi 1 e 2 – Articolo 19 – Considerazione, ai fini di una sentenza cumulativa, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro e che deve essere eseguita nello Stato membro in cui tale sentenza è emessa – Presupposti – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Nozione di “interferenza con una decisione di condanna o la sua esecuzione” che deve essere presa in considerazione in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui tale decisione è stata pronunciata.
    Causa C-221/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:278

     SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    15 aprile 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 8, paragrafi da 2 a 4 – Articolo 17, paragrafi 1 e 2 – Articolo 19 – Considerazione, ai fini di una sentenza cumulativa, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro e che deve essere eseguita nello Stato membro in cui tale sentenza è emessa – Presupposti – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Nozione di “interferenza con una decisione di condanna o la sua esecuzione” che deve essere presa in considerazione in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui tale decisione è stata pronunciata»

    Nella causa C‑221/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Tribunale regionale di Danzica, Polonia), con decisione del 15 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2019, nel procedimento

    AV

    con l’intervento di:

    Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

    avvocato generale: J. Richard de la Tour

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

    per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e T. Machovičová, in qualità di agenti;

    per il governo spagnolo, inizialmente da A. Rubio González, successivamente da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agenti;

    per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e Z. Wagner, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da S. Grünheid e L. Baumgart, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 ottobre 2020,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32), nonché dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 17, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 19 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, p. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto la pronuncia di una sentenza cumulativa nei confronti di AV e che comprende, in particolare, una pena privativa della libertà inflitta da un giudice di un altro Stato membro e riconosciuta ai fini della sua esecuzione in Polonia.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Decisione quadro 2008/909

    3

    I considerando 6 e 15 della decisione quadro 2008/909 sono del seguente tenore:

    «(6)

    La presente decisione quadro dovrebbe essere attuata e applicata in modo da garantire il rispetto dei principi generali di uguaglianza, equità e ragionevolezza.

    (...)

    (15)

    La presente decisione quadro dovrebbe essere applicata in conformità del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito dall’articolo [21 TFUE]».

    4

    L’articolo 1 di tale decisione quadro così recita:

    «Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

    a)

    “sentenza”: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

    b)

    “pena”: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

    c)

    “Stato di emissione”: lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;

    d)

    “Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione».

    5

    L’articolo 3 di suddetta decisione quadro dispone, ai paragrafi 1 e 3, quanto segue:

    «1.   Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

    (...)

    3.   La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della presente decisione quadro. (...)».

    6

    L’articolo 8 della medesima decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», così prevede:

    «1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

    2.   Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

    3.   Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.

    4.   La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata».

    7

    L’articolo 12 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Decisione in merito all’esecuzione della pena e termini», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

    «L’autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima possibile, se riconoscere la sentenza ed eseguire la pena e informa lo Stato di emissione di tale decisione (...)».

    8

    Sotto il titolo «Legislazione applicabile all’esecuzione», l’articolo 17 della decisione quadro in parola dispone, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

    «1.   L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

    2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è stata emessa la sentenza».

    9

    Ai sensi dell’articolo 19 della stessa decisione quadro, intitolato «Amnistia, grazia, revisione della sentenza»:

    «1.   L’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

    2.   Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della presente decisione quadro».

    10

    L’articolo 21 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Informazioni che lo Stato di esecuzione deve fornire», prevede quanto segue:

    «L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

    (...)

    e)

    dell’eventuale decisione di adattare la pena a norma dell’articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, corredata di una motivazione;

    f)

    dell’eventuale decisione di non eseguire la pena, per i motivi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, corredata di una motivazione;

    (...)».

    Decisione quadro 2008/675

    11

    I considerando 2, da 5 a 8 e 14 della decisione quadro 2008/675 enunciano quanto segue:

    «(2)

    Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ha adottato il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (...), il quale prevede “l’adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili”.

    (...)

    (5)

    È opportuno stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale. Tuttavia, la presente decisione quadro non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti e l’obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale.

    (6)

    A differenza di altri strumenti, la presente decisione quadro non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto a far sì che, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze a una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro nella misura in cui, in base al diritto dell’altro Stato membro in questione, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali.

    (...)

    (7)

    Gli effetti attribuiti alle decisioni di condanna degli altri Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelli attribuiti alle decisioni nazionali, sia nella fase precedente al processo penale, sia nel processo penale vero e proprio, sia nella fase di esecuzione della pena.

    (8)

    Se nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro sono disponibili informazioni su una decisione di condanna precedente in un altro Stato membro, occorrerebbe nella misura del possibile evitare che la persona abbia un trattamento meno favorevole di quello che avrebbe se la condanna precedente fosse stata pronunciata da un giudice nazionale.

    (...)

    (14)

    L’interferenza con una decisione di condanna o la sua esecuzione comprende tra l’altro situazioni in cui, secondo la legislazione nazionale del secondo Stato membro, la sanzione comminata da una precedente decisione di condanna deve essere assorbita o inclusa in un’altra sanzione, che deve quindi essere effettivamente eseguita, nella misura in cui la prima sentenza non sia già stata eseguita o la sua esecuzione non sia stata trasferita al secondo Stato membro».

    12

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro in parola, quest’ultima «è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri».

    13

    L’articolo 2 di suddetta decisione quadro definisce una «condanna»«ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato».

    14

    L’articolo 3 di tale decisione quadro, intitolato «Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro», è così formulato:

    «1.   Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

    2.   Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione.

    3.   Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

    (...)».

    Diritto polacco

    15

    L’articolo 85, paragrafo 4, del kodeks karny (codice penale), del 6 giugno 1997 (Dz. U. n. 88, posizione 553), nella versione applicabile al procedimento principale, è così formulato:

    «La pena cumulativa non ricomprende le pene irrogate con le sentenze di cui all’articolo 114a del codice penale».

    16

    L’articolo 114a, paragrafo 1, del codice penale dispone quanto segue:

    «Si considera sentenza di condanna anche una decisione definitiva di condanna per un reato, pronunciata da un organo giurisdizionale competente in materia penale in uno Stato membro dell’Unione europea, a meno che, secondo il diritto penale polacco, il fatto non costituisca reato, l’autore non sia punibile o sia stata irrogata una pena non contemplata dalla legge».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    17

    Il 31 luglio 2018 AV, cittadino polacco, ha adito il Sąd Okręgowy w Gdańsku (Tribunale regionale di Danzica, Polonia), giudice del rinvio, chiedendo la pronuncia di una sentenza cumulativa comprendente due pene detentive nei suoi confronti, vale a dire, da un lato, quella pronunciata dal Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg, Germania), con sentenza del 15 febbraio 2017, riconosciuta ai fini della sua esecuzione in Polonia con ordinanza del giudice del rinvio del 12 gennaio 2018, che AV deve scontare dal 1o settembre 2016 al 29 novembre 2021, e, dall’altro, quella pronunciata dal giudice del rinvio, con sentenza del 24 febbraio 2010, che AV dovrà scontare dal 29 novembre 2021 al 30 marzo 2030.

    18

    Il giudice del rinvio precisa che la qualificazione giuridica degli atti che hanno condotto alla sentenza del Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg) corrisponde a quella operata dal diritto polacco e che la durata della pena privativa della libertà da scontare in Polonia, in conseguenza del riconoscimento di tale sentenza, è identica a quella della pena inflitta dal giudice tedesco, ossia cinque anni e tre mesi.

    19

    Nella sua domanda diretta alla pronuncia di una sentenza cumulativa, AV fa valere che, poiché la sentenza emessa dal Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg) è stata riconosciuta ai fini della sua esecuzione in Polonia, ricorrerebbero le condizioni per la pronuncia di una sentenza cumulativa che ricomprenda tale condanna.

    20

    Il giudice del rinvio spiega che la sentenza cumulativa si trova al confine fra una sentenza di merito e l’esecuzione di una condanna e ricomprende condanne divenute definitive, allo scopo di «correggere la reazione giuridica» ai reati commessi, che avrebbero potuto costituire oggetto di un procedimento unico e, quindi, di «razionalizzare le pene». Esso pone in evidenza che la sentenza cumulativa non costituisce un’ingerenza nelle singole sentenze interessate, dal momento che non pregiudica gli elementi essenziali di queste ultime, in particolare la determinazione della colpevolezza dell’autore di un dato reato, ma consente di valutare il complesso dell’attività illecita della persona oggetto di più condanne, e che solo la durata di queste ultime può essere modificata. Tale giudice indica inoltre che, quando ricorrono le condizioni, emettere una sentenza cumulativa è obbligatorio.

    21

    Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 85, paragrafo 4, del codice penale, nella versione applicabile al procedimento principale, in combinato disposto con l’articolo 114a del medesimo codice, vieta la pronuncia di una sentenza cumulativa che ricomprenda condanne pronunciate in Polonia e condanne pronunciate negli altri Stati membri riconosciute ai fini della loro esecuzione in Polonia.

    22

    A suo avviso, simile divieto comporta che una persona condannata più volte in un solo Stato membro si troverebbe in una situazione più favorevole rispetto a una persona che lo fosse stata in diversi Stati membri. Per contro, la presa in considerazione, nell’ambito di una sentenza cumulativa, di condanne pronunciate in un altro Stato membro e riconosciute, conformemente alla decisione quadro 2008/909, ai fini della loro esecuzione nello Stato membro in cui è pronunciata la sentenza cumulativa garantirebbe, a livello dell’Unione, una parità di trattamento delle persone che si trovano in una situazione analoga e rafforzerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

    23

    In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Gdańsku (Tribunale regionale di Danzica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro [2008/675] (...) debba essere interpretato nel senso che, agli effetti di tale disposizione, per interferenza si intende non solo l’inclusione in una sentenza cumulativa di una pena inflitta con sentenza emessa in uno Stato [membro], ma anche l’inclusione in una tale sentenza di una pena che sia stata riconosciuta in un altro Stato [membro] per esservi eseguita unitamente a una sentenza pronunciata in tale Stato, nell’ambito della sentenza cumulativa.

    2)

    Se, alla luce delle disposizioni della decisione quadro [2008/909], (...) definite al suo articolo 8, paragrafi da 2 a 4, all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, (...), nonché al suo articolo 17, paragrafo 1, prima frase, (...), sia consentito emettere una sentenza cumulativa che ricomprenda le pene irrogate (…) in uno Stato [membro], (…) riconosciut[e] in un altro Stato [membro] per esservi eseguit[e] unitamente ad una sentenza pronunciata in tale Stato, nell’ambito della sentenza cumulativa».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Osservazioni preliminari

    24

    Occorre innanzitutto rilevare che, sebbene, in linea di principio, la legislazione penale e le norme di diritto processuale penale nazionale a disciplina della sentenza cumulativa rientrino nell’ambito della competenza degli Stati membri, i medesimi sono tenuti ad esercitare suddetta competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia, C‑202/18 e C‑238/18, EU:C:2019:139, punto 57).

    25

    Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel diritto polacco, deve essere pronunciata una sentenza cumulativa quando ricorrono le condizioni per pronunciare una pena cumulativa concernente più condanne divenute definitive. Si constata altresì che una sentenza cumulativa non incide sulla dichiarazione di colpevolezza contenuta in tali condanne, la quale è definitivamente acquisita, ma modifica il quantum della o delle pene inflitte.

    26

    Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che una sentenza cumulativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nel convertire in una nuova pena unica una o più pene inflitte precedentemente a carico dell’interessato, conduce necessariamente ad un risultato più favorevole per l’interessato. Difatti, a seguito di più condanne, l’interessato può essere oggetto di una pena cumulativa il cui quantum è inferiore rispetto a quello risultante dall’addizione delle diverse pene derivanti dalle precedenti condanne distinte. In un’ipotesi del genere, il giudice dispone di un margine di discrezionalità per la determinazione dell’entità della pena, prendendo in considerazione la situazione o la personalità dell’interessato oppure circostanze attenuanti o aggravanti.

    27

    In siffatto contesto, una sentenza cumulativa del genere deve essere distinta dalle misure di esecuzione di una pena privativa della libertà (v., in tal senso, sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 85).

    28

    Nel caso di specie, la domanda presentata da AV diretta alla pronuncia di una sentenza cumulativa ha ad oggetto, in particolare, la pena privativa della libertà di cinque anni e tre mesi, pronunciata a suo carico con sentenza del Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg), del 15 febbraio 2017, riconosciuta ai fini della sua esecuzione in Polonia con ordinanza del giudice del rinvio.

    29

    Poiché il riconoscimento di detta sentenza da parte del giudice del rinvio e l’esecuzione in Polonia della condanna pronunciata nei confronti di AV sono disciplinati dalla decisione quadro 2008/909, in forza del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima, occorre esaminare in primo luogo la seconda questione, vertente sull’interpretazione di tale decisione quadro.

    Sulla seconda questione

    30

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 19 della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprende non soltanto una o più pene irrogate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza di suddetta decisione quadro, nel primo Stato membro.

    31

    In proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della menzionata decisione quadro, ne risulta che l’autorità competente dello Stato di esecuzione, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), di quest’ultima, può adattare la pena pronunciata nello Stato di emissione, ai sensi del medesimo articolo, lettera c), soltanto se la sua durata è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione e quando essa è superiore alla pena massima prevista dalla legislazione di detto Stato per reati simili. La durata della pena in tal modo adattata non può essere inferiore a quella della pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione [v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 64].

    32

    Nell’ipotesi in cui sia la natura della pena pronunciata nello Stato di emissione ad essere incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, parimenti l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 consente all’autorità competente di quest’ultimo di adattare tale pena alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili, purché la pena adattata corrisponda, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione. In ogni caso, quest’ultima non potrà essere convertita in una sanzione pecuniaria.

    33

    Del pari, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, la pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o di durata [v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 64].

    34

    Peraltro, qualsiasi decisione di adattamento della pena presa conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/909 deve, in forza dell’articolo 21, lettera e), della stessa, essere comunicata per iscritto all’autorità competente dello Stato di emissione, corredata di una motivazione.

    35

    L’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909 prevede quindi requisiti rigorosi per l’adattamento, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, della pena irrogata nello Stato membro di emissione, i quali costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio, che grava su detta autorità in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena la cui durata e la cui natura corrispondono a quelle previste nella sentenza emessa nello Stato membro di emissione (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 36 e dell’11 gennaio 2017, Grundza, C‑289/15, EU:C:2017:4, punto 42).

    36

    Da quanto precede discende che l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso consente che una sentenza cumulativa ricomprenda una o più pene irrogate in altri Stati membri e che sono eseguite, in forza di tale decisione quadro, nello Stato membro in cui suddetta sentenza cumulativa è emessa, purché quest’ultima non conduca ad un adattamento della durata o della natura delle pene in parola che ecceda i limiti rigorosi previsti dalle disposizioni summenzionate.

    37

    Una soluzione contraria comporterebbe, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 115 delle sue conclusioni, una disparità di trattamento ingiustificata tra le persone che sono state oggetto di più condanne in un solo Stato membro e quelle che sono state condannate in più Stati membri qualora, in entrambi i casi, le pene vengano eseguite nel medesimo Stato membro. Orbene, come enunciato dal considerando 6 della decisione quadro 2008/909, quest’ultima deve essere attuata e applicata in modo da consentire il rispetto dei principi generali di eguaglianza, equità e ragionevolezza.

    38

    Inoltre, una siffatta disparità di trattamento colpirebbe, nel caso di specie, un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri conferitogli dall’articolo 21 TFUE. Orbene, come enunciato dal considerando 15 di suddetta decisione quadro, quest’ultima deve essere applicata in conformità a tale diritto.

    39

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 17 della decisione quadro 2008/909, risulta, da un lato, dal paragrafo 1 di tale articolo che l’esecuzione della pena, in forza della menzionata decisione quadro, è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione una volta che la persona condannata sia stata trasferita alle autorità competenti di suddetto Stato e che le medesime sono, in linea di principio, le sole competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, la disposizione in parola riguarda misure volte a garantire l’esecuzione materiale di una pena privativa della libertà e ad assicurare il reinserimento sociale della persona condannata. Orbene, una sentenza cumulativa come quella oggetto del procedimento principale – che, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, deve essere distinta da misure di esecuzione di una pena privativa della libertà – non può ritenersi sia contemplata dall’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.

    40

    D’altro lato, il paragrafo 2 dello stesso articolo impone alle autorità competenti dello Stato di esecuzione di dedurre il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato dalla persona condannata nello Stato di emissione prima del suo trasferimento dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare nello Stato di esecuzione.

    41

    Ne consegue che l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso consente che una sentenza cumulativa ricomprenda una o più pene irrogate in altri Stati membri e che sono eseguite, in forza di suddetta decisione quadro, nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è emessa, purché quest’ultima rispetti l’obbligo, previsto al paragrafo 2, di dedurre integralmente il periodo di privazione della libertà eventualmente già scontato dalla persona condannata nello Stato di emissione dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare nello Stato di esecuzione.

    42

    In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 19 della decisione quadro 2008/909, da un lato, il paragrafo 1 dell’articolo in parola prevede che l’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione. Come risulta dall’articolo 21, lettera f), di suddetta decisione quadro, l’amnistia e la grazia pongono fine all’esecuzione di una pena. Orbene, l’oggetto di una sentenza cumulativa, quale descritta ai punti 25 e 26 della presente sentenza, non consiste nel porre fine a tale esecuzione.

    43

    D’altro lato, in forza dell’articolo 19, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena o la misura privativa della libertà che, ai sensi di suddetta decisione quadro, deve essere eseguita in un altro Stato membro. Orbene, una sentenza cumulativa, quale descritta ai punti 25 e 26 della presente sentenza, non può avere né per oggetto né per effetto di procedere alla revisione delle pene irrogate in altri Stati membri e che sono eseguite, in forza della decisione quadro in parola, nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è emessa.

    44

    Ne consegue che l’articolo 19 della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che esso consente che una sentenza cumulativa ricomprenda una o più pene irrogate in altri Stati membri e che siano eseguite, in forza di tale decisione quadro, nello Stato membro in cui suddetta sentenza cumulativa è emessa, purché quest’ultima non porti ad una revisione di siffatte pene.

    45

    In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il combinato disposto delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 19 della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato nel senso che consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più pene irrogate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza di suddetta decisione quadro, nel primo Stato membro. Una siffatta sentenza cumulativa non può tuttavia condurre ad un adattamento della durata o della natura di queste ultime pene che ecceda i rigorosi limiti previsti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909, a una violazione dell’obbligo, imposto dall’articolo 17, paragrafo 2, di quest’ultima, di dedurre integralmente il periodo di privazione della libertà già eventualmente scontato dalla persona condannata nello Stato di emissione dalla durata totale della privazione della libertà personale da eseguire nello Stato di esecuzione, o ad una revisione delle pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della decisione quadro in parola.

    Sulla prima questione

    46

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che esso consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprende non soltanto una o più condanne pronunciate precedentemente a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza è emessa, ma anche una o più condanne pronunciate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza della decisione quadro 2008/909, nel primo Stato membro, purché suddetta decisione globale non comporti interferenze con la decisione di condanna pronunciata in tale secondo Stato membro né con qualsiasi altra decisione relativa all’esecuzione della stessa, né la sua revoca o il suo riesame, ai sensi della disposizione summenzionata della decisione quadro 2008/675.

    47

    A tale riguardo, occorre rilevare innanzitutto che la decisione quadro 2008/675 è intesa, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, a stabilire le condizioni secondo le quali le decisioni di condanna, ai sensi dell’articolo 2 di suddetta decisione quadro, precedentemente pronunciate in uno Stato membro a carico di una persona, devono essere prese in considerazione nel corso di un nuovo procedimento penale avviato in un altro Stato membro a carico della stessa persona per fatti diversi (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 25, e del 5 luglio 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 27). Come risulta dal considerando 2 di tale decisione quadro, lo scopo di quest’ultima è consentire la valutazione dei precedenti penali della persona interessata.

    48

    La decisione quadro 2008/675 non mira quindi, come enunciato dal suo considerando 6, a far eseguire, in uno Stato membro, decisioni giudiziarie emesse in altri Stati membri (sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 45).

    49

    Come risulta dai suoi considerando da 5 a 8, essa mira a far sì che ciascuno Stato membro garantisca che alle condanne penali precedenti pronunciate in un altro Stato membro vengano attribuiti effetti giuridici equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali conformemente al proprio diritto nazionale.

    50

    In conformità di un simile obiettivo, l’articolo 3, paragrafo 1, della menzionata decisione quadro, letto alla luce del considerando 5 della medesima, impone agli Stati membri di far sì che, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro a carico della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, da un lato, siano prese in considerazione, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e, dall’altro, siano loro riconosciuti effetti equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto in parola, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 26, e del 5 luglio 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 28).

    51

    L’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/675 precisa che un obbligo siffatto si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, per quanto riguarda, in particolare, le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata, nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione (sentenze del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 27, e del 5 luglio 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 29).

    52

    La Corte ha già dichiarato che la decisione quadro 2008/675 è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell’ambito di una precedente condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro a carico della medesima persona per fatti diversi (sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 29).

    53

    In tale contesto, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, la presa in considerazione, in occasione di un nuovo procedimento penale, di condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro non comporta né interferenza con tali condanne precedenti né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle, dovendo le stesse essere prese in considerazione quali pronunciate (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 44, e del 5 luglio 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 39)

    54

    Al riguardo, il considerando 14 della decisione quadro 2008/675 precisa che «l’interferenza» con una decisione di condanna o con la sua esecuzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della medesima, comprende tra l’altro «situazioni in cui, ai sensi della legislazione nazionale del secondo Stato membro, la sanzione comminata da una precedente decisione di condanna deve essere assorbita o inclusa in un’altra sanzione, che deve quindi essere effettivamente eseguita, nella misura in cui la prima sentenza non sia già stata eseguita o la sua esecuzione non sia stata trasferita al secondo Stato membro».

    55

    Risulta quindi dall’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del suo considerando 14, che, in primo luogo, le situazioni in cui è inflitta una pena cumulativa non sono escluse in quanto tali dall’ambito di applicazione di suddetta decisione quadro e, in secondo luogo, l’irrogazione di una pena cumulativa è idonea a costituire un’«interferenza» con la condanna precedente o la sua esecuzione qualora la prima condanna non sia stata ancora eseguita o non sia stata trasferita al secondo Stato membro ai fini della sua esecuzione.

    56

    Di conseguenza, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 83 e 84 delle sue conclusioni, allorché una condanna penale precedente, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, pronunciata in un primo Stato membro, è stata trasmessa e riconosciuta, conformemente alla decisione quadro 2008/909, ai fini della sua esecuzione in un secondo Stato membro, la circostanza che tale condanna vi sia presa in considerazione ai fini della pronuncia di una sentenza cumulativa non può avere l’effetto di «interferire» con una siffatta condanna o con la sua esecuzione, né di «revocarla» o «riesaminarla», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, purché la sentenza cumulativa in parola rispetti, con riguardo alla summenzionata condanna, i requisiti e i limiti derivanti dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dall’articolo 17, paragrafo 2, e dall’articolo 19, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, quali ricordati ai punti 36, 41 e 44 della presente sentenza.

    57

    Dalle considerazioni che precedono risulta che, al fine di assicurarsi che alle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro vengano riconosciuti effetti equivalenti a quelli attribuiti a precedenti condanne nazionali, il giudice adito nell’ambito di un nuovo procedimento penale, quale il procedimento di sentenza cumulativa di cui trattasi nel procedimento principale, è tenuto, in linea di principio, a prendere in considerazione la precedente condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro allo stesso modo in cui prenderebbe in considerazione una precedente decisione di condanna pronunciata da un giudice dello Stato membro al quale appartiene, fatto salvo il rispetto dei requisiti e dei limiti rilevati al punto precedente.

    58

    Tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2008/675, quale ricordato al punto 49 della presente sentenza, di evitare, per quanto possibile, che la persona interessata sia trattata in modo meno favorevole rispetto al caso in cui la condanna penale precedente fosse stata una condanna nazionale.

    59

    In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più condanne pronunciate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più condanne pronunciate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza della decisione quadro 2008/909, nel primo Stato membro, purché la sentenza cumulativa in parola rispetti, relativamente a queste ultime condanne, i requisiti e i limiti derivanti dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dall’articolo 17, paragrafo 2, e dall’articolo 19, paragrafo 2, della decisione quadro summenzionata.

    Sulle spese

    60

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    1)

    Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 19 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più pene irrogate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza di suddetta decisione quadro, nel primo Stato membro. Una siffatta sentenza cumulativa non può tuttavia condurre ad un adattamento della durata o della natura di queste ultime pene che ecceda i rigorosi limiti previsti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, di detta decisione quadro, a una violazione dell’obbligo, imposto dall’articolo 17, paragrafo 2, di quest’ultima, di dedurre integralmente il periodo di privazione della libertà già eventualmente scontato dalla persona condannata nello Stato di emissione dalla durata totale della privazione della libertà personale da eseguire nello Stato di esecuzione, o ad una revisione delle pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della decisione quadro in parola.

     

    2)

    L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più condanne pronunciate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più condanne pronunciate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, nel primo Stato membro, purché la sentenza cumulativa in parola rispetti, relativamente a queste ultime condanne, i requisiti e i limiti derivanti dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dall’articolo 17, paragrafo 2, e dall’articolo 19, paragrafo 2, della summenzionata decisione quadro 2008/909, come modificata.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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